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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/11/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1344/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1344/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CANTARELLI NICOLA e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FILIPPI MATTEO e dell'avv. MALAGOLI SERENA ( MERO DOMICILIATARIO - VIA SAN VITALE 40/3A BOLOGNA;
, C.F._1
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'on.le Corte d'Appello adita, in accoglimento delle presenti domande, contrariis rejectis, revocare e dichiarare nulla o annullare la sentenza oggetto del presente appello (sent. nr. 686/2022 del
26/05/2022, all'esito del procedimento nr. 4398/2018 RG notificata in data 17/06/2022), per le ragioni esposte in narrativa e in ogni caso per avere il Giudice di prime cure errato nel rilevare difetto di allegazione e/o di prova in capo alla società ricorrente per ciò che attiene gli indebiti relativi a spese, oneri e commissioni, e per avere il Giudice di prime cure ingiustamente disatteso le risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio dimesso nel giudizio di primo grado;
e per l'effetto accertare e dichiarare relativamente al rapporto nr. 31131, corrente tra la società Parte_1
e l'Istituto di Credito
[...] Controparte_2
pagina 1 di 8 (oggi nonché alle linee di credito concesse dal predetto Istituto, che tale Istituto ha CP_1 CP_1 illegittimamente addebitato alla società esponente – per le ragioni esposte in narrativa – somme (a titolo di interessi, e/o commissioni e/o oneri e/o spese e/o commissioni di massimo scoperto) in realtà non dovute, poiché non correttamente disciplinate a livello contrattuale e/o poiché non previste in alcun documento contrattuale e/o poiché comunque illegittime e irregolari;
accertare e dichiarare che – relativamente al rapporto di conto corrente nr. 31131, corrente tra la società
e l'Istituto di Credito Parte_1 Controparte_3
(oggi , e alle linee di credito concesse dal predetto
[...] CP_1
Istituto – l'Istituto ha illegittimamente ed indebitamente addebitato alla società Parte_1 somme non inferiori ad Euro 40.962,82=, ovvero il diverso maggiore o minore importo che
[...] risulterà accertato e dichiarato in corso di causa;
per l'effetto condannare l'Istituto di Credito “ con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, c.f. e CP_1
p. iva , come identificato in narrativa, già P.IVA_2 Controparte_3
a restituire e corrispondere alla società esponente l'importo di Euro 40.962,82=, ovvero
[...] il diverso maggiore o minore importo che risulterà accertato e dichiarato in corso di causa, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis, co. 1, e 345 c.p.c., per tutti i motivi e le ragioni sopra esposte.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi l'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 686/2022, emessa dal Tribunale di Modena in data 26/05/22 in forza dei motivi, delle ragioni e delle eccezioni tutti esposte in atto introduttivo e, per l'effetto, confermarsi la suddetta decisione.
IN OGNI CASO: con condanna di parte appellante alle spese ed ai compensi del presente giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio il con il quale Parte_1 Controparte_1 intratteneva il rapporto di conto corrente conto corrente n. 31131 acceso in data 26.03.2001 presso la filiale “Modena F” dell'allora , Controparte_4 lamentando la mancata pattuizione delle condizioni contrattuali e la conseguente nullità ex art. 117
TUB di ogni addebito a titolo di interessi ultra-legali ed anatocistici, nonché di spese e commissioni
(compresa la c.m.s.), l'applicazione di interessi usurari, la nullità degli interessi applicati dalla banca in pagina 2 di 8 relazione alla mancata specificazione della durata del periodo di capitalizzazione, del TAN e del TAE,
e, a sostegno delle allegazioni, produceva due perizie di parte.
Chiedeva pertanto la condanna della banca alla restituzione degli importi indebitamente addebitati.
2. Si costituiva , eccependo anzitutto l'inammissibilità della domanda di condanna essendo CP_1 il rapporto ancora in essere, e la conseguente inammissibilità della connessa domanda di accertamento, in quanto funzionale e dipendente da quella di ripetizione;
nel merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione delle rimesse solutorie ultradecennali (ante 20.09.2008, essendo stato notificato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 20.09.2018), la mancanza di continuità degli estratti conto prodotti e l'infondatezza delle domande avversarie.
3. Istruita la causa tramite c.t.u., con sentenza n. 686/2022 il Tribunale di Modena rigettava la domanda, condannando l'attrice alle spese.
Osservava il giudice come non fosse necessario procedere all'esame delle eccezioni sollevate in via preliminare da parte della convenuta, atteso che, in applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda era comunque palesemente infondata nel merito.
Invero, quanto alla presunta mancata pattuizione dei tassi e delle altre condizioni contrattuali, la banca aveva prodotto copia dei contratti di conto corrente e di affidamento intervenuti tra le parti, dia quali risultavano specificamente pattuite le condizioni contrattuali. In particolare, con il contratto di conto unico sottoscritto dalla ricorrente in data 26.03.2001 erano stati pattuiti il tasso creditore effettivo:
0,1251% (prima pagina); il tasso debitore nominale: 14,75% (prima pagina); il tasso debitore effettivo:
15,5871% (prima pagina); la commissione di massimo scoperto: 0,7% (prima pagina); la capitalizzazione trimestrale simmetrica degli interessi creditori e debitori (punto 1 pag. 1 ed art. 5 delle
“Norme che regolano i conti correnti” a pag. 2); la periodicità trimestrale di addebito di commissioni e spese (punto 1 a pag. 1).
A partire dall'anno 2005, il rapporto di conto corrente era stato altresì regolato tra le parti da 8 successivi contratti, prodotti in atti, debitamente sottoscritti.
In particolare, la pattuizione dell'interesse anatocistico simmetrico trovava conferma nel contratto di apertura del rapporto, sottoscritto da controparte in data 26.03.2001.
Quanto alla presunta indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni, la domanda era assolutamente generica e pure formulata in termini dubitativi, in quanto il ricorrente si era limitato a lamentare che tali commissioni non fossero state determinate in modo
“chiaro e definito” con indicazione dei “parametri di calcolo e delle percentuali applicate” e, aggiungeva che, “qualora tale voce non risultasse ritualmente pattuita, tale importo dovrebbe esser fatto oggetto di restituzione”, e aveva indicato un importo asseritamente dovuto, senza indicazione pagina 3 di 8 specifica, ad eccezione della delle commissioni che sarebbero state indebitamente applicate e Pt_2 perché sarebbero indebite, con ciò impedendo qualsiasi possibilità di allegazione difensiva e prova.
Circa la presunta indeterminatezza della dal doc. 5, pag. 1, emergeva che con il contratto di Pt_2 accensione del rapporto sottoscritto dalla ricorrente in data 26.03.2001 era stata stabilita la misura della ari allo 0,7%; poiché nulla contestava specificatamente il ricorrente in merito agli altri “oneri e Pt_2 costi” non era possibile esaminare la domanda.
Né rilevavano gli accertamenti del C.T.U. in cui si riconosceva l'applicazione di commissioni e costi indebiti non pattuiti per circa € 40.000,00: infatti, il CTU non avrebbe potuto svolgere considerazioni di carattere giuridico. In ogni caso, il mancato assolvimento dell'onere probatorio non poteva essere sopperito da un'attività di propria iniziativa del CTU, se non con il consenso della controparte (cfr.
Cassazione Sezioni Unite n. 3086/2022).
In ordine alla presunta applicazione di interessi usurari, i conteggi prodotti dalla ricorrente non utilizzavano l'unico criterio da ritenersi valido per la rilevazione del TEG, ossia quello conforme alle
Istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti;
qualsiasi modalità di calcolo diversa porterebbe a risultati del tutto non veritieri, andando a confrontare e comparare tra loro dati disomogenei.
In definitiva, tutte le domande risultavano infondate.
4. L'originaria attrice ha impugnato la suddetta sentenza;
ha resistito . CP_1
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni con ordinanza dell'11.12.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante censura l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure – che ha affermato che la correntista non avrebbe dedotto in modo specifico quali fossero gli “oneri e costi” ritenuti indebitamente applicati, e che degli stessi non avrebbe comunque fornito la prova - dei documenti prodotti e dei due diversi elaborati peritali, allegati al ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c., nei quali sono state individuate con precisione le singole poste illecitamente addebitate dalla banca.
6. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata laddove il tribunale ha disatteso la consulenza tecnica d'ufficio, affermando che il c.t.u. “non può svolgere considerazioni di carattere giuridico” e che, stante “il difetto assoluto di allegazione da parte del ricorrente e, in ogni caso, il mancato assolvimento dell'onere probatorio”, il c.t.u. non avrebbe comunque potuto sopperire a tali lacune, se non con il consenso della controparte, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 3086/2022, che sarebbe stata male interpretata. pagina 4 di 8 Invero il c.t.u., esaminati i contratti prodotti in atti, si è limitato ad evidenziare per ogni contratto gli eventuali oneri e spese non ritualmente pattuiti, quantificandone l'entità nella tabella riportata a pagina
10 e 11 e spiegando che sono state espunte “…le spese in senso generico, le commissioni di massimo scoperto, le commissioni di disponibilità creditizia, le commissioni di istruttoria veloce e le commissioni di affidamento laddove non previste contrattualmente…” (pag. 9 perizia).
Il perito d'ufficio, dunque, si sarebbe limitato a rispondere al quesito formulato dal giudice basandosi esclusivamente sui documenti prodotti in atti;
non si comprenderebbe pertanto quale sarebbe la indebita
“valutazione in punto di diritto”, che, secondo il tribunale, egli avrebbe compiuto.
In termini di prova, poi, il c.t.u. ha basato la propria indagine esclusivamente sui documenti prodotti e senza dover ricorrere ad alcuna integrazione documentale.
7. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha disatteso le risultanze della c.t.u. senza dichiararne la nullità.
Insiste pertanto affinchè, in riforma della decisione impugnata, si accerti che, nel corso del rapporto,
ha addebitato alla società appellante oneri, spese e costi (a titolo di Commissioni di CP_1
Massimo scoperto, Commissione disponibilità fondi, CDC, indennità di sconfinamento, spese trimestrali e commissioni di istruttoria veloce) per complessivi € 40.962,82, con condanna della banca a corrispondere all'appellante il suddetto importo.
8. Dal canto suo, la banca appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e comunque ha reiterato tutte le eccezioni sollevate in primo grado e rimaste assorbite in sentenza, e segnatamente a)
l'eccezione di inammissibilità dell'azione avversaria ex art. 2033 c.c. in quanto proposta in costanza di rapporto, b) l'eccezione di intervenuta prescrizione di tutte le rimesse annotate sul c/c n. 31131 anteriormente al decennio decorrente dal primo atto interruttivo della prescrizione, ovvero il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e il pedissequo decreto notificati in data 20.09.2018, con conseguente prescrizione del diritto al ricalcolo del saldo dare/avere per ogni pagamento (versamento solutorio) intercorso prima del
20.09.2008, c) la validità ed efficacia di tuti i contratti sottoscritti tra le parti.
9. I motivi di appello vanno congiuntamente trattati, in quanto strettamente connessi.
Va premesso che, alla stregua della più recente giurisprudenza, qualora il correntista depositi solo alcuni degli estratti conto periodici (come nel caso di specie), sebbene egli non adempia al suo onere probatorio per la parte di rapporto non documentata, tuttavia tale omissione non impedisce l'accertamento giudiziale del dare-avere fra le parti a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (vedi Cass. nn. 30789/2023, 13231/2023, 35979/2022); invero, per il periodo non coperto dalla produzione mancherà la prova degli illegittimi addebiti, il cui ammontare pagina 5 di 8 non potrà essere dedotto dal dovuto come indicato dalla banca nel primo degli estratti stessi, ma la mancata produzione integrale non potrà comportare il totale rigetto della domanda.
10. Ciò posto, va rilevato che l'appello concerne esclusivamente spese e commissioni addebitate nel conto corrente oggetto di causa risultanti dagli estratti conto depositati e asseritamente non dovute, in quanto le restanti statuizioni della decisione impugnata non sono state oggetto di gravame e risultano pertanto passate in giudicato.
Tanto precisato, deve ritenersi che sul punto la sentenza di primo grado sia effettivamente censurabile laddove non ha preso in considerazione la risultanze della c.t.u., in quanto il perito d'ufficio non ha esorbitato né dal quesito postogli, né dai suoi poteri, essendosi limitato, alla stregua dei documenti prodotti, ad espungere dagli estratti conto gli addebiti per spese generiche, commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità creditizia, commissioni di istruttoria veloce e commissioni di affidamento laddove non previste contrattualmente.
In particolare le “spese di concessione fido” sono state espunte fino al 30.12.2005 in quanto non previste in contratto sino a detta data, ma solo da tale momento in poi;
le “spese trimestrali per operazioni, scritture, rimborsi forfettari etc.” sono state espunte fino al 13.01.2016, in quanto previste contrattualmente solo da tale data in poi;
analogamente le “commissioni di disponibilità creditizia e le commissioni di istruttoria veloce, pervenendosi così a una differenza complessiva da ricalcolo di + €
40.962,82 a favore della correntista, con rideterminazione del saldo del conto corrente, che al
31.03.2017 risultava passivo per - € 24.298,21, in + € 16.664,61.
11. Son peraltro fondate le eccezioni, sollevate dalla banca in primo grado e reiterate in questa sede, di inammissibilità della domanda di condanna alla ripetizione di somme relative ad addebiti illegittimi qualora il conto corrente sia aperto (circostanza mai contestata) e di prescrizione.
11. Invero, sotto il primo profilo, si osserva che “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art.
1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.” (Cass., n. 13586/2024).
pagina 6 di 8 12. Quanto poi alla prescrizione, deve ritenersi che “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con
l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria”. (Cass., n. 26897/2024).
13. Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata in primo grado dalla la correntista è rimasta inerte sia a livello di allegazione che di prova;
deve dunque CP_3 ritenersi che ogni addebito operato dalla banca per le suddette commissioni e spese sino al 14.9.2008 abbia natura di rimessa solutoria e sia quindi prescritta, con la conseguenza che il ricalcolo degli oneri non pattuiti deve riguardare il periodo dal III trimestre 2008 in poi, e quindi, secondo il calcolo effettuato dal c.t.p. della banca e non contestato dal c.t.u. (il quale si è limitato a rilevare che l'accertamento delle rimesse prescritte non gli era stato demandato), le somme non dovute ammontano complessivamente a € 36.708,00.
Pertanto, tenuto conto degli addebiti illegittimi, deve dichiararsi che il saldo del conto corrente oggetto di causa, alla data del 31.3.2017, presentava un saldo attivo di € 12.409,79.
L'appello va dunque accolto in tali termini, con conseguente declaratoria, assorbita ogni altra questione.
15. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto accolte solo in parte le domande dell'odierna appellante, le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate in misura del 50%, con condanna dell'appellata a corrispondere all'appellante il restante 50%; le spese di c.t.u. vanno invece poste interamente a carico della banca appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in conseguente parziale riforma della sentenza n. 686/2022 il Tribunale di Modena, dichiara che il saldo del conto corrente n. 31131 acceso da in data 26.3.2001 presso la Parte_1 filiale “Modena F” dell'allora , oggi Controparte_4
alla data del 31.3.2017 presentava un saldo attivo di € 12.409,79. Controparte_1
Compensa tra le parti in misura del 50% le spese di lite di entrambi i gradi – che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in € 5.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 5.800,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA - , condannando la banca appellata a rifondere alla società appellante il restante 50%.
Pone le spese di c.t.u. a carico dell'appellata. pagina 7 di 8 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
4.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1344/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CANTARELLI NICOLA e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FILIPPI MATTEO e dell'avv. MALAGOLI SERENA ( MERO DOMICILIATARIO - VIA SAN VITALE 40/3A BOLOGNA;
, C.F._1
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'on.le Corte d'Appello adita, in accoglimento delle presenti domande, contrariis rejectis, revocare e dichiarare nulla o annullare la sentenza oggetto del presente appello (sent. nr. 686/2022 del
26/05/2022, all'esito del procedimento nr. 4398/2018 RG notificata in data 17/06/2022), per le ragioni esposte in narrativa e in ogni caso per avere il Giudice di prime cure errato nel rilevare difetto di allegazione e/o di prova in capo alla società ricorrente per ciò che attiene gli indebiti relativi a spese, oneri e commissioni, e per avere il Giudice di prime cure ingiustamente disatteso le risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio dimesso nel giudizio di primo grado;
e per l'effetto accertare e dichiarare relativamente al rapporto nr. 31131, corrente tra la società Parte_1
e l'Istituto di Credito
[...] Controparte_2
pagina 1 di 8 (oggi nonché alle linee di credito concesse dal predetto Istituto, che tale Istituto ha CP_1 CP_1 illegittimamente addebitato alla società esponente – per le ragioni esposte in narrativa – somme (a titolo di interessi, e/o commissioni e/o oneri e/o spese e/o commissioni di massimo scoperto) in realtà non dovute, poiché non correttamente disciplinate a livello contrattuale e/o poiché non previste in alcun documento contrattuale e/o poiché comunque illegittime e irregolari;
accertare e dichiarare che – relativamente al rapporto di conto corrente nr. 31131, corrente tra la società
e l'Istituto di Credito Parte_1 Controparte_3
(oggi , e alle linee di credito concesse dal predetto
[...] CP_1
Istituto – l'Istituto ha illegittimamente ed indebitamente addebitato alla società Parte_1 somme non inferiori ad Euro 40.962,82=, ovvero il diverso maggiore o minore importo che
[...] risulterà accertato e dichiarato in corso di causa;
per l'effetto condannare l'Istituto di Credito “ con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, c.f. e CP_1
p. iva , come identificato in narrativa, già P.IVA_2 Controparte_3
a restituire e corrispondere alla società esponente l'importo di Euro 40.962,82=, ovvero
[...] il diverso maggiore o minore importo che risulterà accertato e dichiarato in corso di causa, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis, co. 1, e 345 c.p.c., per tutti i motivi e le ragioni sopra esposte.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi l'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 686/2022, emessa dal Tribunale di Modena in data 26/05/22 in forza dei motivi, delle ragioni e delle eccezioni tutti esposte in atto introduttivo e, per l'effetto, confermarsi la suddetta decisione.
IN OGNI CASO: con condanna di parte appellante alle spese ed ai compensi del presente giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio il con il quale Parte_1 Controparte_1 intratteneva il rapporto di conto corrente conto corrente n. 31131 acceso in data 26.03.2001 presso la filiale “Modena F” dell'allora , Controparte_4 lamentando la mancata pattuizione delle condizioni contrattuali e la conseguente nullità ex art. 117
TUB di ogni addebito a titolo di interessi ultra-legali ed anatocistici, nonché di spese e commissioni
(compresa la c.m.s.), l'applicazione di interessi usurari, la nullità degli interessi applicati dalla banca in pagina 2 di 8 relazione alla mancata specificazione della durata del periodo di capitalizzazione, del TAN e del TAE,
e, a sostegno delle allegazioni, produceva due perizie di parte.
Chiedeva pertanto la condanna della banca alla restituzione degli importi indebitamente addebitati.
2. Si costituiva , eccependo anzitutto l'inammissibilità della domanda di condanna essendo CP_1 il rapporto ancora in essere, e la conseguente inammissibilità della connessa domanda di accertamento, in quanto funzionale e dipendente da quella di ripetizione;
nel merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione delle rimesse solutorie ultradecennali (ante 20.09.2008, essendo stato notificato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 20.09.2018), la mancanza di continuità degli estratti conto prodotti e l'infondatezza delle domande avversarie.
3. Istruita la causa tramite c.t.u., con sentenza n. 686/2022 il Tribunale di Modena rigettava la domanda, condannando l'attrice alle spese.
Osservava il giudice come non fosse necessario procedere all'esame delle eccezioni sollevate in via preliminare da parte della convenuta, atteso che, in applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda era comunque palesemente infondata nel merito.
Invero, quanto alla presunta mancata pattuizione dei tassi e delle altre condizioni contrattuali, la banca aveva prodotto copia dei contratti di conto corrente e di affidamento intervenuti tra le parti, dia quali risultavano specificamente pattuite le condizioni contrattuali. In particolare, con il contratto di conto unico sottoscritto dalla ricorrente in data 26.03.2001 erano stati pattuiti il tasso creditore effettivo:
0,1251% (prima pagina); il tasso debitore nominale: 14,75% (prima pagina); il tasso debitore effettivo:
15,5871% (prima pagina); la commissione di massimo scoperto: 0,7% (prima pagina); la capitalizzazione trimestrale simmetrica degli interessi creditori e debitori (punto 1 pag. 1 ed art. 5 delle
“Norme che regolano i conti correnti” a pag. 2); la periodicità trimestrale di addebito di commissioni e spese (punto 1 a pag. 1).
A partire dall'anno 2005, il rapporto di conto corrente era stato altresì regolato tra le parti da 8 successivi contratti, prodotti in atti, debitamente sottoscritti.
In particolare, la pattuizione dell'interesse anatocistico simmetrico trovava conferma nel contratto di apertura del rapporto, sottoscritto da controparte in data 26.03.2001.
Quanto alla presunta indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni, la domanda era assolutamente generica e pure formulata in termini dubitativi, in quanto il ricorrente si era limitato a lamentare che tali commissioni non fossero state determinate in modo
“chiaro e definito” con indicazione dei “parametri di calcolo e delle percentuali applicate” e, aggiungeva che, “qualora tale voce non risultasse ritualmente pattuita, tale importo dovrebbe esser fatto oggetto di restituzione”, e aveva indicato un importo asseritamente dovuto, senza indicazione pagina 3 di 8 specifica, ad eccezione della delle commissioni che sarebbero state indebitamente applicate e Pt_2 perché sarebbero indebite, con ciò impedendo qualsiasi possibilità di allegazione difensiva e prova.
Circa la presunta indeterminatezza della dal doc. 5, pag. 1, emergeva che con il contratto di Pt_2 accensione del rapporto sottoscritto dalla ricorrente in data 26.03.2001 era stata stabilita la misura della ari allo 0,7%; poiché nulla contestava specificatamente il ricorrente in merito agli altri “oneri e Pt_2 costi” non era possibile esaminare la domanda.
Né rilevavano gli accertamenti del C.T.U. in cui si riconosceva l'applicazione di commissioni e costi indebiti non pattuiti per circa € 40.000,00: infatti, il CTU non avrebbe potuto svolgere considerazioni di carattere giuridico. In ogni caso, il mancato assolvimento dell'onere probatorio non poteva essere sopperito da un'attività di propria iniziativa del CTU, se non con il consenso della controparte (cfr.
Cassazione Sezioni Unite n. 3086/2022).
In ordine alla presunta applicazione di interessi usurari, i conteggi prodotti dalla ricorrente non utilizzavano l'unico criterio da ritenersi valido per la rilevazione del TEG, ossia quello conforme alle
Istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti;
qualsiasi modalità di calcolo diversa porterebbe a risultati del tutto non veritieri, andando a confrontare e comparare tra loro dati disomogenei.
In definitiva, tutte le domande risultavano infondate.
4. L'originaria attrice ha impugnato la suddetta sentenza;
ha resistito . CP_1
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni con ordinanza dell'11.12.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante censura l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure – che ha affermato che la correntista non avrebbe dedotto in modo specifico quali fossero gli “oneri e costi” ritenuti indebitamente applicati, e che degli stessi non avrebbe comunque fornito la prova - dei documenti prodotti e dei due diversi elaborati peritali, allegati al ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c., nei quali sono state individuate con precisione le singole poste illecitamente addebitate dalla banca.
6. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata laddove il tribunale ha disatteso la consulenza tecnica d'ufficio, affermando che il c.t.u. “non può svolgere considerazioni di carattere giuridico” e che, stante “il difetto assoluto di allegazione da parte del ricorrente e, in ogni caso, il mancato assolvimento dell'onere probatorio”, il c.t.u. non avrebbe comunque potuto sopperire a tali lacune, se non con il consenso della controparte, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 3086/2022, che sarebbe stata male interpretata. pagina 4 di 8 Invero il c.t.u., esaminati i contratti prodotti in atti, si è limitato ad evidenziare per ogni contratto gli eventuali oneri e spese non ritualmente pattuiti, quantificandone l'entità nella tabella riportata a pagina
10 e 11 e spiegando che sono state espunte “…le spese in senso generico, le commissioni di massimo scoperto, le commissioni di disponibilità creditizia, le commissioni di istruttoria veloce e le commissioni di affidamento laddove non previste contrattualmente…” (pag. 9 perizia).
Il perito d'ufficio, dunque, si sarebbe limitato a rispondere al quesito formulato dal giudice basandosi esclusivamente sui documenti prodotti in atti;
non si comprenderebbe pertanto quale sarebbe la indebita
“valutazione in punto di diritto”, che, secondo il tribunale, egli avrebbe compiuto.
In termini di prova, poi, il c.t.u. ha basato la propria indagine esclusivamente sui documenti prodotti e senza dover ricorrere ad alcuna integrazione documentale.
7. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha disatteso le risultanze della c.t.u. senza dichiararne la nullità.
Insiste pertanto affinchè, in riforma della decisione impugnata, si accerti che, nel corso del rapporto,
ha addebitato alla società appellante oneri, spese e costi (a titolo di Commissioni di CP_1
Massimo scoperto, Commissione disponibilità fondi, CDC, indennità di sconfinamento, spese trimestrali e commissioni di istruttoria veloce) per complessivi € 40.962,82, con condanna della banca a corrispondere all'appellante il suddetto importo.
8. Dal canto suo, la banca appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e comunque ha reiterato tutte le eccezioni sollevate in primo grado e rimaste assorbite in sentenza, e segnatamente a)
l'eccezione di inammissibilità dell'azione avversaria ex art. 2033 c.c. in quanto proposta in costanza di rapporto, b) l'eccezione di intervenuta prescrizione di tutte le rimesse annotate sul c/c n. 31131 anteriormente al decennio decorrente dal primo atto interruttivo della prescrizione, ovvero il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e il pedissequo decreto notificati in data 20.09.2018, con conseguente prescrizione del diritto al ricalcolo del saldo dare/avere per ogni pagamento (versamento solutorio) intercorso prima del
20.09.2008, c) la validità ed efficacia di tuti i contratti sottoscritti tra le parti.
9. I motivi di appello vanno congiuntamente trattati, in quanto strettamente connessi.
Va premesso che, alla stregua della più recente giurisprudenza, qualora il correntista depositi solo alcuni degli estratti conto periodici (come nel caso di specie), sebbene egli non adempia al suo onere probatorio per la parte di rapporto non documentata, tuttavia tale omissione non impedisce l'accertamento giudiziale del dare-avere fra le parti a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (vedi Cass. nn. 30789/2023, 13231/2023, 35979/2022); invero, per il periodo non coperto dalla produzione mancherà la prova degli illegittimi addebiti, il cui ammontare pagina 5 di 8 non potrà essere dedotto dal dovuto come indicato dalla banca nel primo degli estratti stessi, ma la mancata produzione integrale non potrà comportare il totale rigetto della domanda.
10. Ciò posto, va rilevato che l'appello concerne esclusivamente spese e commissioni addebitate nel conto corrente oggetto di causa risultanti dagli estratti conto depositati e asseritamente non dovute, in quanto le restanti statuizioni della decisione impugnata non sono state oggetto di gravame e risultano pertanto passate in giudicato.
Tanto precisato, deve ritenersi che sul punto la sentenza di primo grado sia effettivamente censurabile laddove non ha preso in considerazione la risultanze della c.t.u., in quanto il perito d'ufficio non ha esorbitato né dal quesito postogli, né dai suoi poteri, essendosi limitato, alla stregua dei documenti prodotti, ad espungere dagli estratti conto gli addebiti per spese generiche, commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità creditizia, commissioni di istruttoria veloce e commissioni di affidamento laddove non previste contrattualmente.
In particolare le “spese di concessione fido” sono state espunte fino al 30.12.2005 in quanto non previste in contratto sino a detta data, ma solo da tale momento in poi;
le “spese trimestrali per operazioni, scritture, rimborsi forfettari etc.” sono state espunte fino al 13.01.2016, in quanto previste contrattualmente solo da tale data in poi;
analogamente le “commissioni di disponibilità creditizia e le commissioni di istruttoria veloce, pervenendosi così a una differenza complessiva da ricalcolo di + €
40.962,82 a favore della correntista, con rideterminazione del saldo del conto corrente, che al
31.03.2017 risultava passivo per - € 24.298,21, in + € 16.664,61.
11. Son peraltro fondate le eccezioni, sollevate dalla banca in primo grado e reiterate in questa sede, di inammissibilità della domanda di condanna alla ripetizione di somme relative ad addebiti illegittimi qualora il conto corrente sia aperto (circostanza mai contestata) e di prescrizione.
11. Invero, sotto il primo profilo, si osserva che “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art.
1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.” (Cass., n. 13586/2024).
pagina 6 di 8 12. Quanto poi alla prescrizione, deve ritenersi che “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con
l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria”. (Cass., n. 26897/2024).
13. Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata in primo grado dalla la correntista è rimasta inerte sia a livello di allegazione che di prova;
deve dunque CP_3 ritenersi che ogni addebito operato dalla banca per le suddette commissioni e spese sino al 14.9.2008 abbia natura di rimessa solutoria e sia quindi prescritta, con la conseguenza che il ricalcolo degli oneri non pattuiti deve riguardare il periodo dal III trimestre 2008 in poi, e quindi, secondo il calcolo effettuato dal c.t.p. della banca e non contestato dal c.t.u. (il quale si è limitato a rilevare che l'accertamento delle rimesse prescritte non gli era stato demandato), le somme non dovute ammontano complessivamente a € 36.708,00.
Pertanto, tenuto conto degli addebiti illegittimi, deve dichiararsi che il saldo del conto corrente oggetto di causa, alla data del 31.3.2017, presentava un saldo attivo di € 12.409,79.
L'appello va dunque accolto in tali termini, con conseguente declaratoria, assorbita ogni altra questione.
15. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto accolte solo in parte le domande dell'odierna appellante, le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate in misura del 50%, con condanna dell'appellata a corrispondere all'appellante il restante 50%; le spese di c.t.u. vanno invece poste interamente a carico della banca appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in conseguente parziale riforma della sentenza n. 686/2022 il Tribunale di Modena, dichiara che il saldo del conto corrente n. 31131 acceso da in data 26.3.2001 presso la Parte_1 filiale “Modena F” dell'allora , oggi Controparte_4
alla data del 31.3.2017 presentava un saldo attivo di € 12.409,79. Controparte_1
Compensa tra le parti in misura del 50% le spese di lite di entrambi i gradi – che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in € 5.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 5.800,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA - , condannando la banca appellata a rifondere alla società appellante il restante 50%.
Pone le spese di c.t.u. a carico dell'appellata. pagina 7 di 8 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
4.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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