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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 5684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5684 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Tonino Giordan, ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6157/2016 R.G. promossa da e , con il patrocinio dell'avv. MARCO DA VILLA Parte_1 Parte_2 contro
, con il patrocinio dell'avv. ANGELO LORENZON Controparte_1
e contro
, con il patrocinio dell'avv. ALBERTO ZORZI;
Controparte_2 sulle conclusioni come riportate a fogli depositati telematicamente l'11.11.2024 per parte attrice, il 6.11.2024 per parte convenuta e il 6.11.2024 per parte Controparte_1 convenuta Controparte_3 per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. vigente ratione temporis, iscritto a ruolo il 9.6.2016,
e ha agito nei confronti del e di , Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_1
dipendente del primo fino al 2008, per ottenere la loro solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali (sub specie di danno morale), quantificati in oltre duecentosessantamila euro.
Più precisamente, le attrici hanno allegato di avere aperto conti correnti e conti di deposito (intestati o cointestati anche con altri); hanno allegato:
pagina 1 di 6 -di aver effettuato tra il 1999 e il 2008 “direttamente nelle mani del direttore di filiale,
SI , una serie di versamenti e prelevamenti di somme”, ricevendone Controparte_1
contabili di versamento artefatte e rendiconti fittizi in quanto egli “non eseguiva le
istruzioni impartitegli dalle clienti ed ometteva di effettuare le operazioni di accredito e
addebito sui conti” … “operava autonomamente sui rapporti di conto corrente e di conto
deposito titoli, effettuando investimenti e disinvestimenti, nonché prelevamenti di denaro
(di cui parimenti risultava appropriarsi), facendo apporre poi le necessarie sottoscrizioni
alle SIe e o munendosi in precedenza di moduli firmati in bianco”; Pt_1 Pt_2
-di aver cessato i rapporti con il tra il 2008 e il 2010 e di averli iniziati con CP_2 Pt_3
ove il era stato nel frattempo assunto;
[...] CP_1
-di aver appreso a febbraio 2013 da che il era stato allontanato Parte_3 CP_1
dall e che le reali giacenze dei loro rapporti erano notevolmente inferiori rispetto a Pt_4
quanto millantato dal . CP_1
Agivano quindi al fine di far valere la responsabilità extracontrattuale del ai sensi CP_1
dell'art. 2043 c.c. e del quale datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 c.c., o CP_2
alternativamente la responsabilità contrattuale, anche secondo la teoria del “contatto sociale”, dei convenuti. A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti,
come si dirà infra, le attrici sostenevano di avere instaurato la lite entro i termini prescrizionali quinquennali o decennali, decorrenti da quella data (febbraio 2013).
3) Si è costituito il e anche il . Il primo, eccependo la prescrizione CP_2 CP_1
dell'azione tanto decennale per responsabilità contrattuale tanto quinquennale per quella extracontrattuale e ampiamente negando il fondamento della pretesa attorea nel merito,
anche per il concorso colposo delle attrici nella causazione dell'evento, infine agendo con domanda riconvenzionale trasversale verso il chiamato in manleva in ipotesi di CP_1
pagina 2 di 6 condanna del Questi pure eccepiva la prescrizione dell'azione di danni CP_2
(contrattuale ed extracontrattuale), ma pacificamente ammetteva, nel merito, il proprio comportamento a tacer d'altro poco ortodosso, ancorché le somme consegnategli dalle attrici fossero state effettivamente versate sui conti presso il per essere utilizzate CP_2
per operazioni di investimento del cui esito -in parte sfavorevole per la rischiosità insita negli strumenti di investimento- doveva essere tenuto conto. Egli inoltre ha contestato ammissibilità e fondatezza della domanda di manleva formulata dal nei suoi CP_2
confronti.
4) Mutato il rito da sommario in ordinario di cognizione, dopo il deposito delle memorie intermedie previste dal rito, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU
grafologica al fine di verificare le sottoscrizioni apposte sulle contabili di prelevamento prodotte in originale dal sub docc. 14 e 15 e disconosciute dalle attrici, che esitava CP_2
in un accertamento pieno della riconducibilità della grafia alle disconoscenti.
5) Osserva il Tribunale.
Deve essere accolta l'eccezione di prescrizione formulata dalle difese dei convenuti.
Le attrici hanno sostenuto la responsabilità solidale del e del fondandola CP_1 CP_2
nel fatto illecito compiuto dal in qualità di direttore di filiale nell'esercizio delle CP_1
sue funzioni ai sensi dell'art. 2043 c.c. in solido con l'Istituto di credito, quale committente del primo ex art. 2049 c.c. Alternativamente, hanno invocato una responsabilità contrattuale o da contatto sociale qualificato.
Ritiene il Tribunale che non si possa ravvisare nella specie alcuna responsabilità
contrattuale.
Non con il , avendo le attrici agito sì con questi ma nell'ambito di un rapporto CP_1
contrattuale con il di cui era dipendente (rapporti di conto corrente e deposito CP_2
pagina 3 di 6 titoli). Né riguardo al nei cui confronti non sembrano sussistere violazioni di CP_2
specifici obblighi di protezione verso i clienti.
Ne deriva che non vi è responsabilità da contatto sociale in capo al e non vi è CP_2
senz'altro responsabilità contrattuale con il , mero impiegato del al quale CP_1 CP_2
solo le attrici volevano affidarsi per il deposito dei loro risparmi.
Quanto alla responsabilità extracontrattuale e perciò alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non, avanzata dalle attrici, in accoglimento delle eccezioni dei convenuti ne va dichiarata la prescrizione.
Sia la difesa attore sia quella dei convenuti hanno correttamente rilevato che il termine di prescrizione dell'azione aquiliana decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina il danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno con carattere oggettivo e riconoscibile da parte del danneggiato usando l'ordinaria diligenza (giurisprudenza costante). Nella fattispecie, gli attori hanno sostenuto che il dies a quo per l'azionabilità del loro diritto al risarcimento risalirebbe al momento della scoperta dell'illecito intervenuta nel febbraio 2013, avvisati da Pt_5
cioè l'istituto bancario ove il era stato assunto e nel quale avevano
[...] CP_1
trasferito i loro rapporti di conto corrente e deposito titoli. A loro dire, solo al momento e nella misura in cui ha detto loro di avere allontanato il , reo di Parte_5 CP_1
condotte delittuose, esse avrebbero scoperto gli ammanchi presso il convenuto;
di CP_2
qui la scoperta dell'illecito fonte di responsabilità nei confronti di quest'ultimo.
Così non può essere.
La dichiarata condotta illecita tenuta dal (cfr. la sua comparsa di costituzione e CP_1
risposta) si colloca pacificamente in data antecedente alla cessazione del rapporto lavorativo con il , vale a dire il 18.04.2008. CP_2
pagina 4 di 6 Di tale circostanza le attrici avrebbero potuto e dovuto avvedersi attraverso una condotta diligente, ben prima di giugno 2016, quando la causa è stata iscritta a ruolo con ricorso (e così sono stati interrotti i termini per il decorso della prescrizione per la prima volta, in mancanza di differenti allegazioni attoree circa altri fatti anteriori idonei alla interruzione).
Gli estratti conto finali del trimestre aprile-giugno 2009 sono stati spediti alla residenza delle attrici e non più “comunicati” attraverso il fermo posta da lui gestito (come invocato dalle stesse e non smentito dal ); ma anche tale circostanza (cioè la mancata CP_1
presa di conoscenza per anni dei documenti portati a conoscenza attraverso modalità
anomala quale il fermo posta) denota grave negligenza e così concorso di colpa delle attrici nella causazione dell'evento di danno quasi al punto da elidere il nesso di causa.
Almeno dalla data sopra indicata, dunque, le attrici avevano la possibilità di verificare la giacenza residua sui conti e di percepire l'eventuale sussistenza del danno derivante dalla condotta illecita del . CP_1
In conclusione, ne deriva la tardività delle contestazioni sollevate solo nel 2016 con il deposito del ricorso e l'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 2947 c.c. a fronte di un decorso del termine prescrizionale sin dal mese di giugno 2009.
6) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei valori medi previsti dal DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento e dimidiazione della sola fase istruttoria e di trattazione stante la limitatezza della prima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
respinge tutte le domande attoree;
condanna parte attrice a rimborsare a ciascuna delle parti soccombenti le spese di lite,
pagina 5 di 6 che liquida in €3.544,00 per la fase di studio della controversia, €2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio, €5.200,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, €6.140,00
per la fase decisionale.
Così deciso in Venezia, 27/11/2025
Il Giudice Tonino Giordan
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Tonino Giordan, ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6157/2016 R.G. promossa da e , con il patrocinio dell'avv. MARCO DA VILLA Parte_1 Parte_2 contro
, con il patrocinio dell'avv. ANGELO LORENZON Controparte_1
e contro
, con il patrocinio dell'avv. ALBERTO ZORZI;
Controparte_2 sulle conclusioni come riportate a fogli depositati telematicamente l'11.11.2024 per parte attrice, il 6.11.2024 per parte convenuta e il 6.11.2024 per parte Controparte_1 convenuta Controparte_3 per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. vigente ratione temporis, iscritto a ruolo il 9.6.2016,
e ha agito nei confronti del e di , Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_1
dipendente del primo fino al 2008, per ottenere la loro solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali (sub specie di danno morale), quantificati in oltre duecentosessantamila euro.
Più precisamente, le attrici hanno allegato di avere aperto conti correnti e conti di deposito (intestati o cointestati anche con altri); hanno allegato:
pagina 1 di 6 -di aver effettuato tra il 1999 e il 2008 “direttamente nelle mani del direttore di filiale,
SI , una serie di versamenti e prelevamenti di somme”, ricevendone Controparte_1
contabili di versamento artefatte e rendiconti fittizi in quanto egli “non eseguiva le
istruzioni impartitegli dalle clienti ed ometteva di effettuare le operazioni di accredito e
addebito sui conti” … “operava autonomamente sui rapporti di conto corrente e di conto
deposito titoli, effettuando investimenti e disinvestimenti, nonché prelevamenti di denaro
(di cui parimenti risultava appropriarsi), facendo apporre poi le necessarie sottoscrizioni
alle SIe e o munendosi in precedenza di moduli firmati in bianco”; Pt_1 Pt_2
-di aver cessato i rapporti con il tra il 2008 e il 2010 e di averli iniziati con CP_2 Pt_3
ove il era stato nel frattempo assunto;
[...] CP_1
-di aver appreso a febbraio 2013 da che il era stato allontanato Parte_3 CP_1
dall e che le reali giacenze dei loro rapporti erano notevolmente inferiori rispetto a Pt_4
quanto millantato dal . CP_1
Agivano quindi al fine di far valere la responsabilità extracontrattuale del ai sensi CP_1
dell'art. 2043 c.c. e del quale datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 c.c., o CP_2
alternativamente la responsabilità contrattuale, anche secondo la teoria del “contatto sociale”, dei convenuti. A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti,
come si dirà infra, le attrici sostenevano di avere instaurato la lite entro i termini prescrizionali quinquennali o decennali, decorrenti da quella data (febbraio 2013).
3) Si è costituito il e anche il . Il primo, eccependo la prescrizione CP_2 CP_1
dell'azione tanto decennale per responsabilità contrattuale tanto quinquennale per quella extracontrattuale e ampiamente negando il fondamento della pretesa attorea nel merito,
anche per il concorso colposo delle attrici nella causazione dell'evento, infine agendo con domanda riconvenzionale trasversale verso il chiamato in manleva in ipotesi di CP_1
pagina 2 di 6 condanna del Questi pure eccepiva la prescrizione dell'azione di danni CP_2
(contrattuale ed extracontrattuale), ma pacificamente ammetteva, nel merito, il proprio comportamento a tacer d'altro poco ortodosso, ancorché le somme consegnategli dalle attrici fossero state effettivamente versate sui conti presso il per essere utilizzate CP_2
per operazioni di investimento del cui esito -in parte sfavorevole per la rischiosità insita negli strumenti di investimento- doveva essere tenuto conto. Egli inoltre ha contestato ammissibilità e fondatezza della domanda di manleva formulata dal nei suoi CP_2
confronti.
4) Mutato il rito da sommario in ordinario di cognizione, dopo il deposito delle memorie intermedie previste dal rito, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU
grafologica al fine di verificare le sottoscrizioni apposte sulle contabili di prelevamento prodotte in originale dal sub docc. 14 e 15 e disconosciute dalle attrici, che esitava CP_2
in un accertamento pieno della riconducibilità della grafia alle disconoscenti.
5) Osserva il Tribunale.
Deve essere accolta l'eccezione di prescrizione formulata dalle difese dei convenuti.
Le attrici hanno sostenuto la responsabilità solidale del e del fondandola CP_1 CP_2
nel fatto illecito compiuto dal in qualità di direttore di filiale nell'esercizio delle CP_1
sue funzioni ai sensi dell'art. 2043 c.c. in solido con l'Istituto di credito, quale committente del primo ex art. 2049 c.c. Alternativamente, hanno invocato una responsabilità contrattuale o da contatto sociale qualificato.
Ritiene il Tribunale che non si possa ravvisare nella specie alcuna responsabilità
contrattuale.
Non con il , avendo le attrici agito sì con questi ma nell'ambito di un rapporto CP_1
contrattuale con il di cui era dipendente (rapporti di conto corrente e deposito CP_2
pagina 3 di 6 titoli). Né riguardo al nei cui confronti non sembrano sussistere violazioni di CP_2
specifici obblighi di protezione verso i clienti.
Ne deriva che non vi è responsabilità da contatto sociale in capo al e non vi è CP_2
senz'altro responsabilità contrattuale con il , mero impiegato del al quale CP_1 CP_2
solo le attrici volevano affidarsi per il deposito dei loro risparmi.
Quanto alla responsabilità extracontrattuale e perciò alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non, avanzata dalle attrici, in accoglimento delle eccezioni dei convenuti ne va dichiarata la prescrizione.
Sia la difesa attore sia quella dei convenuti hanno correttamente rilevato che il termine di prescrizione dell'azione aquiliana decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina il danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno con carattere oggettivo e riconoscibile da parte del danneggiato usando l'ordinaria diligenza (giurisprudenza costante). Nella fattispecie, gli attori hanno sostenuto che il dies a quo per l'azionabilità del loro diritto al risarcimento risalirebbe al momento della scoperta dell'illecito intervenuta nel febbraio 2013, avvisati da Pt_5
cioè l'istituto bancario ove il era stato assunto e nel quale avevano
[...] CP_1
trasferito i loro rapporti di conto corrente e deposito titoli. A loro dire, solo al momento e nella misura in cui ha detto loro di avere allontanato il , reo di Parte_5 CP_1
condotte delittuose, esse avrebbero scoperto gli ammanchi presso il convenuto;
di CP_2
qui la scoperta dell'illecito fonte di responsabilità nei confronti di quest'ultimo.
Così non può essere.
La dichiarata condotta illecita tenuta dal (cfr. la sua comparsa di costituzione e CP_1
risposta) si colloca pacificamente in data antecedente alla cessazione del rapporto lavorativo con il , vale a dire il 18.04.2008. CP_2
pagina 4 di 6 Di tale circostanza le attrici avrebbero potuto e dovuto avvedersi attraverso una condotta diligente, ben prima di giugno 2016, quando la causa è stata iscritta a ruolo con ricorso (e così sono stati interrotti i termini per il decorso della prescrizione per la prima volta, in mancanza di differenti allegazioni attoree circa altri fatti anteriori idonei alla interruzione).
Gli estratti conto finali del trimestre aprile-giugno 2009 sono stati spediti alla residenza delle attrici e non più “comunicati” attraverso il fermo posta da lui gestito (come invocato dalle stesse e non smentito dal ); ma anche tale circostanza (cioè la mancata CP_1
presa di conoscenza per anni dei documenti portati a conoscenza attraverso modalità
anomala quale il fermo posta) denota grave negligenza e così concorso di colpa delle attrici nella causazione dell'evento di danno quasi al punto da elidere il nesso di causa.
Almeno dalla data sopra indicata, dunque, le attrici avevano la possibilità di verificare la giacenza residua sui conti e di percepire l'eventuale sussistenza del danno derivante dalla condotta illecita del . CP_1
In conclusione, ne deriva la tardività delle contestazioni sollevate solo nel 2016 con il deposito del ricorso e l'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 2947 c.c. a fronte di un decorso del termine prescrizionale sin dal mese di giugno 2009.
6) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei valori medi previsti dal DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento e dimidiazione della sola fase istruttoria e di trattazione stante la limitatezza della prima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
respinge tutte le domande attoree;
condanna parte attrice a rimborsare a ciascuna delle parti soccombenti le spese di lite,
pagina 5 di 6 che liquida in €3.544,00 per la fase di studio della controversia, €2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio, €5.200,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, €6.140,00
per la fase decisionale.
Così deciso in Venezia, 27/11/2025
Il Giudice Tonino Giordan
pagina 6 di 6