Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3019/2021
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice D.ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3019/2021 promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfilippo
Pavanini, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Padova (PD), in Riviera dei
Ponti Romani n. 22
PARTE ATTRICE
contro
'P.IVA 1 in persona del legale (C.F. Controparte_1
'rappresentante pro tempore Presidente avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Vittorio Gelpi, dall'Avv. Stefano Dalle Donne e dell'avv. Serena Barbagli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo in Arezzo, Via G. Monaco n.22
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI
Per Parte 1 "Nel merito: accertare e dichiarare il nesso di causalità tra il danno
e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) EA ( Controparte 1 accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e dunque la colpa professionale e la responsabilità, ex artt. 1218 e 1176 c.c., (anche) in relazione agli artt. 2236, 2043, 2049 e
2059 c.c., dell' Controparte_3
e dei suoi sanitari, salvo diversi e/o ulteriori, per aver cagionato
[...]
e/o concorso a cagionare, con gli Enti estromessi dal presente giudizio, salvo diversi, il predetto danno all'attore-ricorrente; per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, salvo diversi e/o ulteriori, in via esclusiva e/o solidale e/o concorsuale, in via di responsabilità contrattuale e/o aquiliana, nonché in applicazione della norma di cui all'art. 2049 c.c., al risarcimento, in favore del sig. Parte 1 dei danni '
tutti dallo stesso subiti e/o subendi in conseguenza di quanto sopra, quantificati, sulla base della CTU a firma del collegio medico composto dalla Dott.ssa dal Dott. Persona 1 Persona 3 (pag. 38, punto 1, lett. b della relazione), conPersona 2 dal Dott. riferimento all Controparte_3
nella misura di euro 25.536,68 (pari ad 1/3 dell'ammontare
[...]
,
complessivo del danno richiesto: euro 76.610,05); salva la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. In via Istruttoria: si insiste preliminarmente affinchè venga disposta l'acquisizione agli atti del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di a.t.p. instaurato avanti al Tribunale di Arezzo, G.I. dott.sa Caprio, R.G. n. 1422/2019 e della relativa CTU
(doc. 5 allegato al ricorso introduttivo dell'odierno giudizio) * Si insiste altresì, in principalità, affinchè: il patrocinio di controparte venga autorizzato al deposito di
-
osservazioni scritte alla perizia depositata nell'ambito del procedimento instaurato avanti al
Tribunale di Arezzo, G.I. dott.sa Caprio, R.G. n. 1422/2019; - il CTU (recte il Collegio peritale nominato in quel procedimento), proceda ad integrare e, se del caso, a modificare, le risultanze del proprio elaborato peritale, una volta esaminate le predette osservazioni nonché tutta la documentazione acquisita nell'ambito di questo fascicolo e di quello di ATP.
* Per quanto di necessità, in via di estremo subordine, si insiste affinchè venga disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attore-ricorrente, assegnandosi al nominando CTU il medesimo quesito siccome già assegnato all'udienza del 10.9.2019 (procedimento di ATP, Tribunale di Arezzo, R.G. n. 1422/2019, G.I. dott.sa Caprio). Con vittoria di spese e competenze professionali di lite del presente procedimento, di quello di istruzione preventiva a quo e del procedimento di mediazione, DISTRATTE, ivi compresi rimborso forfetario,
C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
Per Controparte_3 "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: nel merito:
respingere le domande svolte da parte ricorrente/attore siccome nei confronti dell [...]
Controparte_3 infondate in fatto ed in diritto;
spese rifuse. In via istruttoria: ci si oppone alle avverse richieste istruttorie (deposito di osservazioni scritte alla perizia di ATP da parte dell' CP_3 concludente e/o integrazione della perizia di ATP e/o nuova CTU) sulle quali il Giudice si è già pronunciato in data 18/04/2024 con ordinanza di rigetto, fermo, in ogni caso, quanto già dedotto e eccepito in atti. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adverso proposte."
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'esito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n. 1422/2019), acquisito agli atti, con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. il sig. Parte 1 ha convenuto in giudizio l' Controparte_4
Controparte_3 1' Controparte_5 e[...] 1' specialista ortopedico ad Avezzano (AQ), il quale formulava una diagnosi di sinovite e tendinite dei flessori esterni;
- in data 18.11.2015, con diagnosi di iperpressione rotulea esterna sinistra, veniva quindi sottoposto ad intervento chirurgico di release percutanea del legamento alare esterno della rotula presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale "SS. IP e OL di Avezzano (AQ);
- successivamente, poiché i controlli strumentali post-ricovero evidenziavano un persistente processo infiammatorio femoro-tibiale, con persistente leucocitosi, si rivolgeva all'Istituto
Controparte_7 di Cortina D'Ampezzo (BL), ove gli veniva diagnosticata, nell'aprile 2016, 66
la presenza del batterio Staphylococcus Epidermidisveniva e conseguentemente sottoposto ad artrocentesi e antibioticoterapia mirata;
66seguiva un ulteriore ricovero presso l'Istituto Controparte_6 per eseguire un nuovo
-
intervento di espianto della protesi ed applicazione di spaziatore antibiotato, successivamente rimosso e sostituito con componenti femorale e tibiale definitive cementate.
Il ricorrente ha poi rappresentato di aver introdotto, prima dell'introduzione del giudizio di merito, un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 1422/2019), a conclusione del quale il collegio peritale avrebbe escluso la responsabilità del Centro Chirurgico Toscano nella causazione dell'instaurarsi del quadro infettivo, rilevando invece una responsabilità concorsuale di altri due soggetti ( Controparte_6 e Controparte_3 di Milano) che non erano stati evocati nel giudizio preventivo.
Sulla base di tali allegazioni parte ricorrente ha spiegato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito: accertare e dichiarare il nesso di causalità tra il danno occorso al sig. Parte 1 ed i trattamenti eseguiti presso gli Enti odierni resistenti;
accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e dunque la colpa professionale e la responsabilità, ex artt. 1218 e 1176 c.c., (anche) in relazione agli artt.
2236, 2043, 2049 e 2059 c.c., degli Enti odierni resistenti e dei loro sanitari, salvo diversi e/o ulteriori, per aver cagionato e/o concorso a cagionare il predetto danno al ricorrente;
per l'effetto condannare l' in persona del Direttore Generale Controparte 4
protempore, e/o l' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e/o
[...]
in persona del Direttore Generale pro-tempore, e/o l [...] Controparte_5
, in persona del liquidatore pro-tempore, in Controparte 8 via esclusiva e/o solidale e/o concorsuale tra loro, in via di responsabilità contrattuale e/o aquiliana, nonché in applicazione della norma di cui all'art. 2049 c.c., al risarcimento, in favore del sig. Parte 1 dei danni tutti dallo stesso subiti e/o subendi in conseguenza di quanto sopra, quantificati, complessivamente, in euro 76.610,05, salva la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali di lite del presente procedimento e di quello di istruzione preventiva a quo, DISTRATTE, ivi compresi rimborso forfetario, C.P.A. ed I.V.A., come per legge. In via istruttoria: si chiede l'acquisizione agli atti del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di a.t.p. instaurato avanti al Tribunale di Arezzo, G.I. dott.sa Caprio, R.G. n. 1422/2019 e della relativa CTU a firma del Collegio Peritale (doc. 5 cit.)."
Si è costituita l' Controparte_9 contestando quanto ex adverso dedotto, sia in punto di an che di quantum e chiedendo il mutamento del rito, da sommario ad ordinario, al fine di rinnovare la ctu medico legale svolta nella fase ex art. 696-bis c.p.c. stante la chiamata in giudizio di due soggetti, l' Controparte_3
Controparte_5 che non erano parti del procedimento di ATP. Nello specifico,
[...] e l'
la resistente ha contestato le determinazioni e le conclusioni rassegnate dai consulenti nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. eccependo di aver operato con correttezza e scrupolo, rispettando i protocolli del caso ed effettuando tutte le specifiche analisi sul paziente. Ha quindi concluso come segue: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice designato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Nel merito, in via principale, rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, le domande giudiziali avanzate dal Sig. Parte 1 in quanto infondate in fatto, in diritto e comunque non provate;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte ricorrente, procedere alla ripartizione delle responsabilità tra tutti i convenuti in misura proporzionale alle effettive e concrete colpe di ciascuno di essi e, quindi, eventualmente condannare i convenuti stessi ciascuno sulla base della graduazione che verrà accertata ed operata;
in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di integrazione nei modi e termini previsti, prendere atto dei seguenti documenti che si offrono in comunicazione, mediante inserimento nella relativa sezione del fascicolo di parte"
Si è costituito in giudizio Controparte_3 eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e della domanda in quanto fondata su un'istruzione preventiva alla quale lo stesso non aveva preso parte. Nel merito ha contestato la mancanza di prova dell'esistenza di una correlazione tra le sovrainfezioni accertate in sede di ATP e il ricovero presso l' In fatto parte resistente ha specificato che nel marzo Controparte_3
2018 il sig. Pt 1 veniva ricoverato, con la diagnosi di “PTG settica", presso 1' [...]
Controparte_3 ove, a causa del suo rifiuto di sottoporsi all'intervento programmato di espianto della protesi, i sanitari provvedevano ad “accurata ripulitura dell'osso e delle parti molli e ripetuti lavaggi con soluzione fisiologica dopo avere cambiato i guanti ed i teli sterili" ed al reimpianto di “nuovo inserto in polietilene Link applicando anche una spugna di collagene antibiotato, addizionando anche con vancomicina". Il successivo esame colturale del materiale prelevato nel corso dell'intervento rilevava la pregressa positività per
CO gordonii. Secondo parte resistente risulterebbe impossibile stabilire (anche con criterio probabilistico) se i germi successivamente isolati a distanza di 6 di 16 mesi dall'intervento effettuato all' fossero già presenti in sede Controparte_3
periprotesica o vi fossero stati importati durante l'intervento stesso. Ha quindi concluso come segue: "in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o l'improcedibilità della domanda nei confronti dell' spese rifuse;
nel merito: Controparte 3
comunque respingere la domanda del ricorrente siccome nei confronti dell' [...] infondata in fatto e diritto." Controparte_3
Controparte_8 eccependo in via Si è costituito l'
preliminare l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento nei propri confronti del procedimento ex art. 696-bis cpc. Nel merito ha contestato le pretese avversarie dichiarando la correttezza del proprio operato e precisando che la presa in cura del paziente da parte della struttura di CP_6 si era resa necessaria in ragione di una infezione già contratta e trattata presso altre strutture. Ha quindi concluso come segue: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione e conclusione, così pronunciare: - in via pregiudiziale, sia dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio, in ragione del mancato assolvimento alla condizione di procedibilità ex art. 8, 1. 8 marzo 2017, n. 24; - in subordine, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale che precede, accertata la nullità e/o comunque l'inopponibilità all' Controparte_10
consulenza tecnica d'ufficio esperita nel procedimento RG 1422/2019,
[...] sia disposta la conversione del rito sommario in rito ordinario ex art. 702-ter cpc;
nel merito, in via principale, sia rigettata ogni avversa domanda, siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una qualche responsabilità dell' (ora in liquidazione),Controparte_6 sia accertato lo specifico apporto causale o concausale di ciascuna struttura e, per l'effetto, sia pronunciata sentenza di condanna delle parti pro quota al risarcimento degli eventuali danni asseritamente subiti dall'attore, ove denegatamente accertati. Con vittoria di spese e compensi".
All'udienza del 10.02.2022, il giudice ha dichiarato la contumacia dell' Controparte_5
[...] e, in applicazione dell'art. 5, commi 1-bis e 4, d. lgs. 28/2010 come modificato dal d.l. 69/13 conv. l. 98/13, ha assegnato alle parti termine di 30 gg. per la proposizione della domanda di mediazione, rinviando all'udienza del 15.09.2022.
Nell'ambito della procedura di mediazione instaurata avanti alla CCIAA di Arezzo - Siena
(Med. A.R. n. 27/2022, prot. 5177 del 14.2.2022), le parti aderenti, Parte 1 [...]
, hanno Controparte_4 e Controparte_8
raggiunto una definizione transattiva della vertenza;
alla successiva udienza del 15.09.2022 parte ricorrente ha chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere nei confronti di
Controparte_4 e dell' Controparte_8
[...] , le quali hanno dichiarato di accettare la rinuncia e la compensazione delle spese.
A scioglimento di riserva, con ordinanza del 22.11.2019, il giudice ha disposto Contr Co Controparte_4 e dell' l'estromissione dal giudizio di
[...]
con prosecuzione del giudizio nei soli confronti Controparte_8
,
Nella stessa ordinanza il giudice, ritenendo che le dell' Controparte 1
difese richieste necessitassero di un'istruzione non sommaria, ha disposto il mutamento del rito fissando l'udienza per la trattazione della causa ai sensi dell'art. 183 e ss. c.p.c. in data
22.11.2022.
La causa è stata istruita tramite l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis cpc n. 1422/2019 r.g. e prova per testi, assunta tramite delega ex art. 203 c.p.c al
Tribunale di Milano.
All'esito dell'udienza del 16.05.2023 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza 08.10.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
Occorre premettere, in via generale, che tra il paziente e la struttura sanitaria viene in essere un rapporto giuridico nascente da un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, alla cui stipulazione questi addivengono nel momento in cui il primo decide di rivolgersi ai servizi dell'altra. Il nosocomio risponde, quindi, anche per il fatto doloso o colposo degli ausiliari di cui si è avvalso per la realizzazione della prestazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1228 c.c. (così, Cass., Sez. Un., n. 9556/2002; Cass. n. 1620/2012). La responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata nei confronti del paziente ha, pertanto, natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento di obbligazioni a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliario necessario (v. Cass., Sez.
Un., n. 581/2008; Cass. n. 8826/2007; Cass., n. 1698/ 2006). In altre parole, ogni istituto sanitario è obbligato a garantire al paziente un sufficiente grado di organizzazione, essendo responsabile contrattualmente sia dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post operatoria, sicurezza delle attrezzature e degli ambienti, tenuta della cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali) che dell'opera svolta dal personale medico e paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità. La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che è parte del contratto di spedalità (Cass. n. 6756/2001; Cass. n. 5329/2003).
Tale impostazione è stata da ultimo avvallata anche dalla recente riforma cd. LI
(legge n. 24/2017) che ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità ed ha altresì esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c. In particolare, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose. La medesima disciplina si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Da quanto sopra deriva che grava sul paziente l'onere di provare il danno subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni, nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare di avere agito secundum leges artis, ovvero che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale.
Sul punto mette conto rammentare che a seguito della sentenza n. 13533/2001 della Corte di
Cassazione (graniticamente seguita dalla giurisprudenza successiva che ne ha fatto ampia applicazione in tema di responsabilità medica) è ormai pacifico che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso consistente nell'aggravamento della preesistente patologia oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica quale effetto dell'intervento - mentre a carico del sanitario, o della struttura, è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. n. 11488/2004). In altri termini, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. civ., sez. un., n. 577/2008).
Va difatti osservato che per costante giurisprudenza della Suprema Corte nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. n. 29315/2017).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata" (Cass. 14/11/2017, n. 26824;
Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass.
31/07/2013, n. 18341).
5.3 La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.
5.4. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533, ed al quale più volte le ricorrenti fanno riferimento nelle loro prospettazioni (p. 12, p. 19, p. 21), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792;
Cass. 26/07/2017 n. 18392).
5.5. Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione. E non può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c., alla "causa", là dove richiede al debitore di provare "che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" (come riaffermato, di recente, da questa Corte (Cass. 26/7/2017, n. 18392). La causa qui attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere" che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti "tema di prova della parte debitrice", e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto" (Cass. n. 19204/2018; principi confermati anche da ultimo da Cass. n. 21511/2024 secondo la quale “in tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita,
l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili").
In altre parole, quando la causa petendi attiene, come nel caso di specie, ad una prospettata responsabilità medico-sanitaria, devono risultare soddisfatti quanto meno gli oneri di allegazione dell'obbligazione assunta, dell'inadempimento, del danno, degli elementi da cui desumere il nesso di causalità tra inadempimento e danno;
i profili di inadempimento o inesatto adempimento, in particolare, devono essere oggetto di specifica allegazione (cfr.
Cass. 6618/2018).
Poste queste premesse generali, sulla base di detti principi deve ritenersi che parte attrice non abbia assolto, non compiutamente e in modo soddisfacente, all'onere probatorio di cui era gravata.
Si osserva infatti come, nel caso di specie, il sig. Pt_1 non ha dedotto alcuna inadempienza specifica e determinata dei sanitari dell Controparte_3 non avendo
attribuito agli operatori intervenuti per fornirgli cura ed assistenza sanitaria alcun addebito qualificato e concretamente individuabile. In particolare, parte attrice non ha allegato profili concreti di colpa né ha specificato quali siano le omissioni o le condotte colpose imputabili;
invero lo stesso si è limitato ad allegare genericamente che, in base alle risultanze della CTU depositata nel procedimento di istruzione preventiva (che con riferimento all'operato dell'istituto CP 3 di Milano riporta genericamente "-ulteriore sovrainfezione da patogeni quali Stafilococco mannitolo fermentante, S. hominis e lo S. parasanguinis") sarebbe emersa una responsabilità concorsuale della struttura convenuta con gli altri enti nella causazione dell'instaurarsi del quadro infettivo e della sua evoluzione clinica. Parte attrice non ha specificato nemmeno quale sia il pregiudizio permanente all'integrità psico-fisica derivante dai non allegati errori medici, atteso che non è chiarito se e in che modo il successivo intervento da parte dell Controparte_3 abbia concorso all'evoluzione del quadro infettivo o se siano residuati postumi permanenti causalmente collegabili a tale condotta. Le stesse difese, anche conclusionali, si risolvono del resto in generiche affermazioni di diritto sulla colpa medica, di per sé anche corrette, ma non ben calate nel caso di specie.
In aggiunta, occorre rilevare l'assoluta ininfluenza dal punto di vista probatorio della perizia stragiudiziale di parte versata in atti dalla parte attrice (doc. 2 del procedimento di ATP) a firma del dott. Persona 5 dal momento che la stessa prende in considerazione i soli interventi ortopedici a cui si è sottoposto il sig. Pt_1 durante gli anni 2015-2016,
"nell'ottica di evidenziare l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità professionale in ambito civilistico a carico dei sanitari che lo ebbero in cura in occasione dei plurimi interventi ortopedici subiti nel 2015” (pag. 19 ctp) concludendo che "appare decisamente più probabile, vista anche la storia clinica (persistente dolore, gonfiore ed ipertermia), che la contaminazione sia avvenuta durante il confezionamento dell'artroprotesi (eseguito presso il
Centro Chirurgico Toscano di Arezzo - 02.02.2015) piuttosto che durante il release percutaneo del legamento alare esterno (eseguito presso l' Controparte_11 20.11.2015)" (pag. 27 ctp). Al contrario, non si rinviene alcun cenno al ricovero e intervento presso l' Controparte_1
Di conseguenza, occorre confermare il rigetto delle richieste istruttorie formulate da parte attrice di integrazione della perizia depositata nel procedimento di ATP r.g. n. 1422/2019, 0, in subordine, di disposizione di nuova ctu (come ribadite all'udienza di precisazione delle conclusioni come da nota di trattazione del 01.10.2024) considerando l'inutilizzabilità della
-
perizia depositata nel procedimento di ATP (a cui parte convenuta non ha partecipato) e osservando che una nuova ctu non può valere a colmare deficit probatori imputabili a chi è onerato della prova (e ciò anche con riferimento alle ctu mediche).
D'altro lato, val la pena osservare che, a fronte di tali allegazioni generiche, risulta documentalmente provato che l'attore giungeva all'osservazione e cura della Equipe di
Chirurgia Ricostruttiva e delle Infezioni Osteo-articolari con la diagnosi di “PTG settica"
(doc. 1 e 2 parte convenuta) e che lo stesso rifiutava il programmato intervento di espianto della protesi nonostante fosse stato "bene informato dell'alto rischio di persistenza di infezione nel caso di sola ripulitura" (doc. 3 parte convenuta). Parte convenuta sul punto ha dedotto che per tali motivi non si è potuto sottoporre i componenti protesici stessi a sonicazione (ossia al "particolare trattamento a cui per l'appunto vengono sottoposti gli impianti protesici espiantati al fine dell'affinamento dell'analisi microbiologica e quindi della diagnosi infettivologica" cfr. pag. 5 comparsa). Ha inoltre dedotto che a causa del rifiuto del paziente si è proceduto a “accurata ripulitura dell'osso e delle parti molli e ripetuti lavaggi con soluzione fisiologica dopo avere cambiato i guanti ed i teli sterili" ed al reimpianto di "nuovo inserto in polietilene Link applicando anche una spugna di collagene antibiotato, addizionando anche con vancomicina” (doc.4) e che "l'esame colturale del materiale all'uopo prelevato nel corso dell'intervento ha confermato la pregressa positività per CO gordonii, l'ultimo dei germi in precedenza isolati, ma non è possibile stabilire con certezza, e neppure con criterio probabilistico, se i germi successivamente isolati a distanza di 6 e di 16 mesi dall'intervento effettuato all Controparte_3 fossero già presenti in sede periprotesica o vi siano stati importati durante l'intervento stesso” (pag 5 comparsa). Infine, ha depositato la documentazione attestante l'adozione da parte dell' di prevenzione del rischio Controparte 12
infettivo (doc.
5-11 convenuta). A tal proposito, i tre testimoni citati da parte convenuta, tutti dipendenti dell' Controparte_3 coordinatoreTestimone_1
Testimone 2 infermiera strumentista e [...] infermieristico del blocco operatorio, Tes 3 infermiere) hanno dichiarato che prima della operazione del sig. Pt 1 del
26.03.2018 il blocco operatorio era stato pulito e sanificato secondo i protocolli prestabiliti e che il personale sanitario aveva seguito le istruzioni operative per la vestizione e il lavaggio delle mani, per la preparazione e conservazione del campo sterile, per il controllo del campo chirurgico, per la preparazione del paziente all'intervento, per la sorveglianza e prevenzione delle infezioni del sito chirurgico e della ferita chirurgica e per la preparazione preoperatoria della cute e tricotomia. Infine, hanno confermato che il materiale utilizzato nell'intervento era sterile, circostanza che risulta anche documentalmente provata dall'attestazione dalle relative etichette allegate rispettivamente al foglio controllo sterilizzazione strumenti e al foglio scarico materiale usato in sala operatoria, estratte dalla cartella clinica (doc. parte 13 convenuta).
In conclusione, considerato che non risultano specificate dalla parte attrice quali condotte possano ritenersi omesse e/o errate da parte della struttura sanitaria convenuta, ritenuta l'insussistenza di qualsivoglia correlazione causale tra i lamentati danni e la condotta dei sanitari che hanno partecipato all'intervento chirurgico, ritenuta l'assoluta ed insuperabile incertezza sul nesso di causalità, ritenuta ininfluente dal punto di vista probatorio la CTP versata in atti e inutilizzabili le risultanze peritali del procedimento di ATP, la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice deve essere rigettata in quanto non si ravvisa alcun profilo di responsabilità, in relazione alle allegazioni attoree, ascrivibile alla condotta dei convenuti.
Quanto al profilo delle spese di lite del presente procedimento, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte attrice. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause di valore indeterminabile complessità bassa, e liquidate come in dispositivo oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Devono altresì essere definitivamente poste a carico di parte attrice le spese di CTU relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. r.g. n. 1422/2019, nonché quelle relative al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti della convenuta;
condanna Parte 1 a rifondere a parte convenuta le spese di lite per compensi professionali, che si liquidano in € 7.616,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali come per legge.
Arezzo, 12.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Faltoni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Controparte_6 chiedendo il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della contrazione di infezioni al ginocchio nel corso dei trattamenti medico-chirurgici eseguiti presso gli enti resistenti, quantificando la propria. domanda risarcitoria in complessivi € 76.610,05.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto che: in data 02.02.2015, a seguito di diagnosi di gonartrosi sinistra, veniva sottoposto ad intervento di artroprotesi presso il Centro Chirurgico Toscano di Arezzo;
dimesso a domicilio il giorno 07.02.2015, seguiva un periodo di riabilitazione presso la Casa di Cura “Villa
Silvana" di Aprilia (LT) durante il quale lamentava la comparsa di intensa gonalgia, tumefazione al ginocchio, dolore nel territorio di innervazione del nervo sciatico;
- a seguito di un'ecografia di controllo con la quale veniva rilevata la presenza di segni di flogosi periprotesica, si sottoponeva a visita specialistica dal dottor Persona 4