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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 522/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 27.03.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 522/2020
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, C.F._2
dall'avv. Andrea Caputo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco, alla via Giuseppe Mazzini n. 55;
- OPPONENTI -
E
(già P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 21.05.2020, dall'avv. Marco Rossi, unitamente al quale elettivamente domiciliati in Verona al Vicolo San Bernardino 5a;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2401/2019 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno spiegato Parte_1 Parte_2
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2401/2019 di questo Tribunale, con il quale era stato ad essi ordinato di pagare, in favore di l'importo complessivo di euro CP_1
P a g . 1 | 4 47.520,99, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di ratei ancora dovuti con riferimento al contratto di finanziamento n. 3681103 stipulato con la cedente Consumit- Banca Monte Paschi di
Siena.
A fondamento della spiegata opposizione, in particolare, gli opponenti hanno disconosciuto la conformità delle copie dei documenti depositati in atti agli originali, l'insufficiente prova del credito ingiunto e la mancata sottoscrizione delle condizioni generali di contratto da parte di Pt_2
[...]
2. Ha resistito all'opposizione controbattendo argomentatamente a ciascun motivo di Controparte_1
impugnazione e insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto o in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento in suo favore della somma risultante in corso di causa, con aggravio delle spese del giudizio.
3. Concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo, espletata vanamente la procedura di mediazione obbligatoria, assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 24 settembre 2024. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (subentrato solo a far data dal 22 giugno 2022) è stata differita per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza e sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
3.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
P a g . 2 | 4 In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
3.2. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la opposta abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione fin dalla fase monitoria del contratto di finanziamento, contenente la puntuale indicazione di tutte le condizioni economiche applicate e del piano di rimborso rateale, debitamente sottoscritto da entrambi gli opponenti così sconfessando apertamente l'eccezione di nullità del contratto sollevata da per la mancata Parte_2
sottoscrizione per presa visione del documento contrattuale.
Del resto, in questa sede costituiscono circostanze assolutamente pacifiche in quanto non contestate, sia la stipula del contratto di finanziamento e la conseguente erogazione del credito (di cui comunque l'opposta ha offerto prova documentale in sede di costituzione nel presente giudizio), sia l'inadempimento imputato agli opponenti.
A tanto deve aggiungersi che l'opposta, ha, inoltre, prodotto non l'estratto della pubblicazione della cessione dei crediti in blocco, ma il contratto di avvenuta cessione del credito oggetto del giudizio stipulato tra Banca Monte dei Paschi di Siena e l'odierna opposta il 28 dicembre 2018, che all'art. 2 disciplina espressamente i criteri di inclusione dei crediti oggetto della cessione ed in sede di memorie istruttorie l'elenco integrale dei crediti interessati dalla cessione, consentendo di affermare la certa riconducibilità tra gli stessi di quello qui in contestazione (inclusione, peraltro, che è stata contestata per la prima volta solo in sede di deposito delle note scritte ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare). Ed ancora la comunicazione di avvenuta cessione, regolarmente recapitata ad entrambi i debitori ceduti, così pienamente dimostrando la propria legittimazione attiva.
3.3. La validità della documentazione prodotta dalla società creditrice non è scalfita dal disconoscimento della conformità delle copie agli originali operato dagli ingiunti nell'atto di citazione in opposizione. Ed infatti, lo stesso non può dirsi efficacemente posto in essere, mancando la specifica indicazione degli "aspetti differenziali" tra copia prodotta e originale.
P a g . 3 | 4 Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente (e copiosamente) ribadito l'indirizzo in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (tra le più recenti, Cass. n.
24634/2021 e 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557,
3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Nel caso in esame gli opponenti, come si è detto, non hanno evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dalla ricorrente, né ha indicato peculiarità di queste ultime (ad es. cancellature, scoloriture ecc.) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi. Donde, il disconoscimento non può essere ritenuto efficace.
3.4 In definitiva, l'esito sfavorevole di tutti i motivi di opposizione giustifica il suo rigetto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti (art. 91 c.p.c.). Alla liquidazione delle stesse si provvede, in assenza del deposito della specifica notula da parte del patrono della parte opposta vittoriosa, coma da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 (così determinato in base all'ammontare del credito ingiunto), applicati i parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2401/2019, emesso da questo Tribunale in data 24 ottobre 2019, pubblicato il 25 ottobre 2019, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna e in solido tra loro, alla rifusione in favore della Parte_1 Parte_2
società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro
3.809,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per quella istruttoria ed euro 1.453,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Nola, il 27/03/2025
Il Giudice - dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 4 | 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 27.03.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 522/2020
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, C.F._2
dall'avv. Andrea Caputo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco, alla via Giuseppe Mazzini n. 55;
- OPPONENTI -
E
(già P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 21.05.2020, dall'avv. Marco Rossi, unitamente al quale elettivamente domiciliati in Verona al Vicolo San Bernardino 5a;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2401/2019 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno spiegato Parte_1 Parte_2
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2401/2019 di questo Tribunale, con il quale era stato ad essi ordinato di pagare, in favore di l'importo complessivo di euro CP_1
P a g . 1 | 4 47.520,99, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di ratei ancora dovuti con riferimento al contratto di finanziamento n. 3681103 stipulato con la cedente Consumit- Banca Monte Paschi di
Siena.
A fondamento della spiegata opposizione, in particolare, gli opponenti hanno disconosciuto la conformità delle copie dei documenti depositati in atti agli originali, l'insufficiente prova del credito ingiunto e la mancata sottoscrizione delle condizioni generali di contratto da parte di Pt_2
[...]
2. Ha resistito all'opposizione controbattendo argomentatamente a ciascun motivo di Controparte_1
impugnazione e insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto o in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento in suo favore della somma risultante in corso di causa, con aggravio delle spese del giudizio.
3. Concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo, espletata vanamente la procedura di mediazione obbligatoria, assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 24 settembre 2024. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (subentrato solo a far data dal 22 giugno 2022) è stata differita per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza e sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
3.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
P a g . 2 | 4 In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
3.2. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la opposta abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione fin dalla fase monitoria del contratto di finanziamento, contenente la puntuale indicazione di tutte le condizioni economiche applicate e del piano di rimborso rateale, debitamente sottoscritto da entrambi gli opponenti così sconfessando apertamente l'eccezione di nullità del contratto sollevata da per la mancata Parte_2
sottoscrizione per presa visione del documento contrattuale.
Del resto, in questa sede costituiscono circostanze assolutamente pacifiche in quanto non contestate, sia la stipula del contratto di finanziamento e la conseguente erogazione del credito (di cui comunque l'opposta ha offerto prova documentale in sede di costituzione nel presente giudizio), sia l'inadempimento imputato agli opponenti.
A tanto deve aggiungersi che l'opposta, ha, inoltre, prodotto non l'estratto della pubblicazione della cessione dei crediti in blocco, ma il contratto di avvenuta cessione del credito oggetto del giudizio stipulato tra Banca Monte dei Paschi di Siena e l'odierna opposta il 28 dicembre 2018, che all'art. 2 disciplina espressamente i criteri di inclusione dei crediti oggetto della cessione ed in sede di memorie istruttorie l'elenco integrale dei crediti interessati dalla cessione, consentendo di affermare la certa riconducibilità tra gli stessi di quello qui in contestazione (inclusione, peraltro, che è stata contestata per la prima volta solo in sede di deposito delle note scritte ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare). Ed ancora la comunicazione di avvenuta cessione, regolarmente recapitata ad entrambi i debitori ceduti, così pienamente dimostrando la propria legittimazione attiva.
3.3. La validità della documentazione prodotta dalla società creditrice non è scalfita dal disconoscimento della conformità delle copie agli originali operato dagli ingiunti nell'atto di citazione in opposizione. Ed infatti, lo stesso non può dirsi efficacemente posto in essere, mancando la specifica indicazione degli "aspetti differenziali" tra copia prodotta e originale.
P a g . 3 | 4 Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente (e copiosamente) ribadito l'indirizzo in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (tra le più recenti, Cass. n.
24634/2021 e 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557,
3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Nel caso in esame gli opponenti, come si è detto, non hanno evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dalla ricorrente, né ha indicato peculiarità di queste ultime (ad es. cancellature, scoloriture ecc.) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi. Donde, il disconoscimento non può essere ritenuto efficace.
3.4 In definitiva, l'esito sfavorevole di tutti i motivi di opposizione giustifica il suo rigetto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti (art. 91 c.p.c.). Alla liquidazione delle stesse si provvede, in assenza del deposito della specifica notula da parte del patrono della parte opposta vittoriosa, coma da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 (così determinato in base all'ammontare del credito ingiunto), applicati i parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2401/2019, emesso da questo Tribunale in data 24 ottobre 2019, pubblicato il 25 ottobre 2019, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna e in solido tra loro, alla rifusione in favore della Parte_1 Parte_2
società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro
3.809,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per quella istruttoria ed euro 1.453,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Nola, il 27/03/2025
Il Giudice - dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 4 | 4