CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4221 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati:
AL EN Presidente
Beatrice Marrani Consigliera
OS NA Consigliera rel.
ha pronunciato all'udienza dell'11/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 940/2024
TRA
con l'avv. FERNANDO COLANTONI;
Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
in persona del Direttore Generale,
[...]
legale rappresentante p.t., con l'avv. GUIDO EUDIZI
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 995/2023 del 26.10.2023,
Conclusioni: come da scritti difensivi RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato e ritualmente notificato all'Istituto appellato, il Pt_1 adiva il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata all “spondilo discopatie con protrusioni discali multiple” con domanda n. CP_1
517691875 del 17.06.2020, nonché il diritto del predetto al riconoscimento di un danno biologico non inferiore al 6%, o alla diversa maggiore percentuale che sarà accertata in corso di causa anche
a mezzo C.T.U., il tutto con decorrenza dalla data della domanda del 17.06.2020 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
accertare e dichiarare il diritto della Sig. a percepire Parte_1 ogni indennizzo normativamente previsto ivi compreso l'indennizzo in capitale o la rendita, oltre al diritto alle spese per cure mediche e chirurgiche ed ogni altra prestazione riconosciuta dalla normativa in materia, conseguente al grado di invalidità accertato in capo alla ricorrente a seguito di malattia/infortunio professionale n. 517691875 del 17.06.2020 (non inferiore al 6%) - con decorrenza dalla data della maturazione del diritto o dalla data della domanda del 17.06.2020 ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo;
per l'effetto condannare l in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., ad erogare in favore della Sig. l'indennizzo in conto capitale o la rendita Pt_1 vitalizia sulla base del grado d'invalidità residuati dalla malattia professionale oggetto di causa (da quantificarsi nella misura non inferiore all'6%), come prescritto nelle forme, misure e modalità dall'art. 13, comma 5, Dgls n.38/2000 e/o dal D.P.R. 30/06/1965 n. 1124. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo;
condannare l , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
A sostegno della propria domanda, il esponeva di aver svolto l'attività di coltivatore Pt_1 diretto presso la propria azienda agricola sita in Sezze, per 17 anni, e costantemente per 10 ore al giorno, osservando i seguenti orari di lavoro: in primavera e in estate, dalle h.
4.30 alle h. 17.00 con irrigazione del terreno a partire dalle 20.30; in autunno e in inverno, dalle h.
7.00 alle h. 17.00; che la predetta attività consisteva nella coltivazione all'aperto di ortaggi, frutti in radici, tuberi, nella raccolta manuale delle olive, nonché nella cura di tutte le fasi del processo produttivo, anche attraverso l'uso di attrezzature come il trattore;
che a causa delle posture a cui era stato costretto nel corso della propria vita lavorativa, era risultato portatore di spondilo discopatie lombari con protrusioni multiple, con marcata limitazione funzionale. Pertanto, proponeva, in data 17.06.2020, domanda all' (all. 4 al ricorso di primo grado), al fine di vedersi riconoscere la malattia CP_1 professionale, oltre che le relative provvidenze ex D.M. 38/2000 e s.m.i. L' , con CP_1 provvedimento del 12/09/2020, non riconosceva la menomazione fisica, come derivante da rischio lavorativo.
In data 12/10/2020 il proponeva opposizione avverso il predetto provvedimento che, Pt_1 parimenti, veniva rigettato. Adducendo l'infondatezza del provvedimento di rigetto, adiva il
Tribunale di Latina, al fine di far accertare e dichiarare l'esistenza della malattia professionale, nonché il diritto al riconoscimento del danno biologico non inferiore al 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17/06/2020 e di ogni altra forma di indennizzo normativa prevista.
In data 30/09/2022, si costituiva tardivamente parte resistente, deducendo l'infondatezza delle pretese avversarie ribadendo la natura extraprofessionale della malattia.
All'udienza del 28/03/2023 veniva espletata la prova per testi e contestualmente veniva autorizzata la consulenza medica d'ufficio, che riconosceva postumi residuati al ricorrente nella misura del 5%, quindi non indennizzabile.
Con note scritte difensive del 19/10/2023, il difensore di parte ricorrente eccepiva l'infondatezza delle conclusioni alla quali era giunto il CTU nominato e chiedeva, contestualmente, un rinnovo della consulenza.
Con sentenza n. 995/2023 il Tribunale di Latina rigettava la domanda del ricorrente, con compensazione delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza il ricorrente propone appello per i seguenti motivi: 1) erroneità nel recepire acriticamente le risultanze della CTU;
2) inattendibilità delle conclusioni del CTU;
3) incompatibilità della relazione peritale con le risultanze istruttorie.
In data 10/02/2025 si costituiva l , contestando la fondatezza delle avverse deduzioni CP_1
e concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 14/02/2025, la Corte disponeva il rinnovo della CTU medico-legale.
All'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza contestuale.
§§§
L'appello è fondato nei termini che seguono.
Il consulente incaricato dall'Ufficio nella presente fase di giudizio, sulla base della documentazione esaminata e dell'esame obiettivo, svolte articolate argomentazioni, alle quali espressamente ci si riporta, anche con riferimento al rapporto causale delle patologie diagnosticate, ha così concluso: “In primo luogo si sottolinea che non è oggetto di specifica contestazione il riconoscimento, da parte del CTU di prime cure, del rapporto causale della spondilopatia con
l'attività lavorativa svolta (coltivatore diretto). Per quanto riguarda l'argomento controverso, ossia la valutazione del 5% del danno biologico conseguito a tale tecnopatia, lo scrivente concorda con la Per_ valutazione formulata dal Dott. nella misura in cui la stessa viene riferita alla data di presentazione della domanda amministrativa (17/06/2020), epoca nella quale: - gli accertamenti neuroradiologici (i.e. esame RM del 02/03/2020) erano indicativi esclusivamente di protrusioni discali ad ampio raggio e non di formazioni erniarie;
- non risultavano documentati segni elettrofisiologici di danno motorio o sensitivo a livello delle radici nervose lombari. Entrambi questi aspetti risultano peggiorati nel corso del tempo, talché un esame RM del 23/11/2023 ha documentato la formazione di ernie discali a due livelli (L4-L5 e L5-S1) e un esame elettrofisiologico del
03/07/2024 ha posto in rilievo una sofferenza neurogena cronica con segni di denervazione in atto prevalenti a livello L5, accompagnati da attività irritativa. A tale progressione radiologica e funzionale della patologia discale lombare è del tutto ragionevole ricondurre, dal punto di vista valutativo, un aggravamento del quadro clinico e una corrispondente maggior valutazione del danno biologico, che è congruo valutare nella misura dell'8% a decorrere dal mese di novembre 2023, epoca di documentata evoluzione del quadro RM”.
Sulla base di tali risultanze, condivisibili in quanto immuni da vizi logici, l'appello deve trovare accoglimento, nei limiti dell'accertamento peritale. L'espletata CTU, infatti, dopo aver preliminarmente posto in evidenza l'indiscutibilità del nesso eziologico tra la malattia professionale e la causa lavorativa, sulla quale non è stato richiesto al consulente di primo grado di relazionare, ha correttamente spostato l'attenzione sull'unica circostanza in discussione, ovvero, il grado di invalidità riconosciuto dal CTU di primo grado, inferiore alla domanda oggetto di controversia, che conseguentemente ha impedito l'accesso al richiesto beneficio assicurativo e ha formato oggetto dell'odierna impugnazione.
A seguito di un attento studio della documentazione medica prodotta, il CTU è dunque pervenuto alla conclusione che soltanto in tempi più recenti il quadro invalidante dell'appellante è mutato, presentando un aggravamento dei postumi della malattia professionale, quantificabili nella misura dell'8% di invalidità, a partire dal mese di novembre 2023, epoca di documentata evoluzione del quadro clinico (RM del 23/11/2023 che ha mostrato la formazione di ernie discali a due livelli,
L4-L5 e L5-S1) e, a seguire, l'allegazione di un esame elettrofisiologico del 03/07/2024, che ha posto in rilievo una sofferenza neurogena cronica con segni di denervazione in atto prevalenti a livello L5, accompagnati da attività irritativa.
Alla luce delle osservazioni svolte, si ritiene che le conclusioni cui il consulente è pervenuto possano integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza.
Inoltre, va evidenziato che nessuna replica è pervenuta al CTU esaminando, rispetto alla relazione depositata e trasmessa ai difensori delle parti;
né l' ha sollevato specifiche eccezioni CP_1 da condurre ad una decisione diversa da quella adottata. Ne discende che l'appello deve trovare accoglimento, con conseguente riconoscimento della malattia professionale a seguito dell'accertato successivo peggioramento del quadro clinico, evidenziato sia a livello neurologico che elettrofisiologico, con percentuale pari all'8% di invalidità,
a decorrere dal mese di novembre 2023, con condanna dell' alla corresponsione, in favore CP_1 dell'appellante, dell'indennizzo in capitale ex art. 13 D. Lgs. 38/2000, oltre accessori e interessi, nella misura e con decorrenza di legge.
Con riferimento alle spese di lite, deve tenersi conto del fatto che la maggiore percentuale d'invalidità è stata riconosciuta solo a seguito di un accertamento del peggioramento dello stato di salute del Pertanto, l'accoglimento in tali termini della domanda comporta la compensazione Pt_1 integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in capo all'Istituto appellato.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza dichiara il diritto dell'appellato all'indennizzo in capitale commisurato al danno biologico dell'8% a decorrere dal novembre 2023 e condanna l' al pagamento dell'indennizzo nella misura e con la decorrenza CP_1 di legge, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell'Ente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Roma, 11 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
OS NA AL EN
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati:
AL EN Presidente
Beatrice Marrani Consigliera
OS NA Consigliera rel.
ha pronunciato all'udienza dell'11/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 940/2024
TRA
con l'avv. FERNANDO COLANTONI;
Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
in persona del Direttore Generale,
[...]
legale rappresentante p.t., con l'avv. GUIDO EUDIZI
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 995/2023 del 26.10.2023,
Conclusioni: come da scritti difensivi RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato e ritualmente notificato all'Istituto appellato, il Pt_1 adiva il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata all “spondilo discopatie con protrusioni discali multiple” con domanda n. CP_1
517691875 del 17.06.2020, nonché il diritto del predetto al riconoscimento di un danno biologico non inferiore al 6%, o alla diversa maggiore percentuale che sarà accertata in corso di causa anche
a mezzo C.T.U., il tutto con decorrenza dalla data della domanda del 17.06.2020 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
accertare e dichiarare il diritto della Sig. a percepire Parte_1 ogni indennizzo normativamente previsto ivi compreso l'indennizzo in capitale o la rendita, oltre al diritto alle spese per cure mediche e chirurgiche ed ogni altra prestazione riconosciuta dalla normativa in materia, conseguente al grado di invalidità accertato in capo alla ricorrente a seguito di malattia/infortunio professionale n. 517691875 del 17.06.2020 (non inferiore al 6%) - con decorrenza dalla data della maturazione del diritto o dalla data della domanda del 17.06.2020 ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo;
per l'effetto condannare l in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., ad erogare in favore della Sig. l'indennizzo in conto capitale o la rendita Pt_1 vitalizia sulla base del grado d'invalidità residuati dalla malattia professionale oggetto di causa (da quantificarsi nella misura non inferiore all'6%), come prescritto nelle forme, misure e modalità dall'art. 13, comma 5, Dgls n.38/2000 e/o dal D.P.R. 30/06/1965 n. 1124. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo;
condannare l , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
A sostegno della propria domanda, il esponeva di aver svolto l'attività di coltivatore Pt_1 diretto presso la propria azienda agricola sita in Sezze, per 17 anni, e costantemente per 10 ore al giorno, osservando i seguenti orari di lavoro: in primavera e in estate, dalle h.
4.30 alle h. 17.00 con irrigazione del terreno a partire dalle 20.30; in autunno e in inverno, dalle h.
7.00 alle h. 17.00; che la predetta attività consisteva nella coltivazione all'aperto di ortaggi, frutti in radici, tuberi, nella raccolta manuale delle olive, nonché nella cura di tutte le fasi del processo produttivo, anche attraverso l'uso di attrezzature come il trattore;
che a causa delle posture a cui era stato costretto nel corso della propria vita lavorativa, era risultato portatore di spondilo discopatie lombari con protrusioni multiple, con marcata limitazione funzionale. Pertanto, proponeva, in data 17.06.2020, domanda all' (all. 4 al ricorso di primo grado), al fine di vedersi riconoscere la malattia CP_1 professionale, oltre che le relative provvidenze ex D.M. 38/2000 e s.m.i. L' , con CP_1 provvedimento del 12/09/2020, non riconosceva la menomazione fisica, come derivante da rischio lavorativo.
In data 12/10/2020 il proponeva opposizione avverso il predetto provvedimento che, Pt_1 parimenti, veniva rigettato. Adducendo l'infondatezza del provvedimento di rigetto, adiva il
Tribunale di Latina, al fine di far accertare e dichiarare l'esistenza della malattia professionale, nonché il diritto al riconoscimento del danno biologico non inferiore al 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17/06/2020 e di ogni altra forma di indennizzo normativa prevista.
In data 30/09/2022, si costituiva tardivamente parte resistente, deducendo l'infondatezza delle pretese avversarie ribadendo la natura extraprofessionale della malattia.
All'udienza del 28/03/2023 veniva espletata la prova per testi e contestualmente veniva autorizzata la consulenza medica d'ufficio, che riconosceva postumi residuati al ricorrente nella misura del 5%, quindi non indennizzabile.
Con note scritte difensive del 19/10/2023, il difensore di parte ricorrente eccepiva l'infondatezza delle conclusioni alla quali era giunto il CTU nominato e chiedeva, contestualmente, un rinnovo della consulenza.
Con sentenza n. 995/2023 il Tribunale di Latina rigettava la domanda del ricorrente, con compensazione delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza il ricorrente propone appello per i seguenti motivi: 1) erroneità nel recepire acriticamente le risultanze della CTU;
2) inattendibilità delle conclusioni del CTU;
3) incompatibilità della relazione peritale con le risultanze istruttorie.
In data 10/02/2025 si costituiva l , contestando la fondatezza delle avverse deduzioni CP_1
e concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 14/02/2025, la Corte disponeva il rinnovo della CTU medico-legale.
All'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza contestuale.
§§§
L'appello è fondato nei termini che seguono.
Il consulente incaricato dall'Ufficio nella presente fase di giudizio, sulla base della documentazione esaminata e dell'esame obiettivo, svolte articolate argomentazioni, alle quali espressamente ci si riporta, anche con riferimento al rapporto causale delle patologie diagnosticate, ha così concluso: “In primo luogo si sottolinea che non è oggetto di specifica contestazione il riconoscimento, da parte del CTU di prime cure, del rapporto causale della spondilopatia con
l'attività lavorativa svolta (coltivatore diretto). Per quanto riguarda l'argomento controverso, ossia la valutazione del 5% del danno biologico conseguito a tale tecnopatia, lo scrivente concorda con la Per_ valutazione formulata dal Dott. nella misura in cui la stessa viene riferita alla data di presentazione della domanda amministrativa (17/06/2020), epoca nella quale: - gli accertamenti neuroradiologici (i.e. esame RM del 02/03/2020) erano indicativi esclusivamente di protrusioni discali ad ampio raggio e non di formazioni erniarie;
- non risultavano documentati segni elettrofisiologici di danno motorio o sensitivo a livello delle radici nervose lombari. Entrambi questi aspetti risultano peggiorati nel corso del tempo, talché un esame RM del 23/11/2023 ha documentato la formazione di ernie discali a due livelli (L4-L5 e L5-S1) e un esame elettrofisiologico del
03/07/2024 ha posto in rilievo una sofferenza neurogena cronica con segni di denervazione in atto prevalenti a livello L5, accompagnati da attività irritativa. A tale progressione radiologica e funzionale della patologia discale lombare è del tutto ragionevole ricondurre, dal punto di vista valutativo, un aggravamento del quadro clinico e una corrispondente maggior valutazione del danno biologico, che è congruo valutare nella misura dell'8% a decorrere dal mese di novembre 2023, epoca di documentata evoluzione del quadro RM”.
Sulla base di tali risultanze, condivisibili in quanto immuni da vizi logici, l'appello deve trovare accoglimento, nei limiti dell'accertamento peritale. L'espletata CTU, infatti, dopo aver preliminarmente posto in evidenza l'indiscutibilità del nesso eziologico tra la malattia professionale e la causa lavorativa, sulla quale non è stato richiesto al consulente di primo grado di relazionare, ha correttamente spostato l'attenzione sull'unica circostanza in discussione, ovvero, il grado di invalidità riconosciuto dal CTU di primo grado, inferiore alla domanda oggetto di controversia, che conseguentemente ha impedito l'accesso al richiesto beneficio assicurativo e ha formato oggetto dell'odierna impugnazione.
A seguito di un attento studio della documentazione medica prodotta, il CTU è dunque pervenuto alla conclusione che soltanto in tempi più recenti il quadro invalidante dell'appellante è mutato, presentando un aggravamento dei postumi della malattia professionale, quantificabili nella misura dell'8% di invalidità, a partire dal mese di novembre 2023, epoca di documentata evoluzione del quadro clinico (RM del 23/11/2023 che ha mostrato la formazione di ernie discali a due livelli,
L4-L5 e L5-S1) e, a seguire, l'allegazione di un esame elettrofisiologico del 03/07/2024, che ha posto in rilievo una sofferenza neurogena cronica con segni di denervazione in atto prevalenti a livello L5, accompagnati da attività irritativa.
Alla luce delle osservazioni svolte, si ritiene che le conclusioni cui il consulente è pervenuto possano integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza.
Inoltre, va evidenziato che nessuna replica è pervenuta al CTU esaminando, rispetto alla relazione depositata e trasmessa ai difensori delle parti;
né l' ha sollevato specifiche eccezioni CP_1 da condurre ad una decisione diversa da quella adottata. Ne discende che l'appello deve trovare accoglimento, con conseguente riconoscimento della malattia professionale a seguito dell'accertato successivo peggioramento del quadro clinico, evidenziato sia a livello neurologico che elettrofisiologico, con percentuale pari all'8% di invalidità,
a decorrere dal mese di novembre 2023, con condanna dell' alla corresponsione, in favore CP_1 dell'appellante, dell'indennizzo in capitale ex art. 13 D. Lgs. 38/2000, oltre accessori e interessi, nella misura e con decorrenza di legge.
Con riferimento alle spese di lite, deve tenersi conto del fatto che la maggiore percentuale d'invalidità è stata riconosciuta solo a seguito di un accertamento del peggioramento dello stato di salute del Pertanto, l'accoglimento in tali termini della domanda comporta la compensazione Pt_1 integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in capo all'Istituto appellato.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza dichiara il diritto dell'appellato all'indennizzo in capitale commisurato al danno biologico dell'8% a decorrere dal novembre 2023 e condanna l' al pagamento dell'indennizzo nella misura e con la decorrenza CP_1 di legge, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell'Ente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Roma, 11 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
OS NA AL EN