Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gloria Giovanna
Carlesso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 515 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
( ), nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
in Via Monfort n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo del Torre
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Fast in C.F._2
Via A. e F. Nordio n. 10 a Trieste, Email_1
- attrice - contro
( ), nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._3
Trieste in Via Farneto n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Melon
( , elettivamente domiciliato presso il suo studio a Trieste in Foro C.F._4
Ulpiano n. 2, Email_2
convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni per pericolo di rovina di muro di contenimento
1
Conclusioni dell'Attrice: in via principale nel merito • Preso atto che le opere di consolidamento del muro di cui è causa sono terminate in data 24.10.2023, dichiararsi la fondatezza della domanda principale svolta dall'attrice di condanna del convenuto ad eseguire il consolidamento del muro di cui è causa.
• condannare il convenuto a risarcire i danni di ogni tipo derivati e derivandi all'attrice per la mancata o limitata utilizzabilità del proprio immobile da luglio 2021 a maggio 2022, quantificati in euro 10.450,00 o altra diversa maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa o che parrà di giustizia nonché gli ulteriori danni conseguenti e connessi alla condotta omissiva del convenuto ed alla incombente rovina dell'edificio;
• condannare il convenuto a pagare un'indennità di occupazione ex art. 843 cc nell'ammontare che risulterà in corso di causa o che parrà di giustizia, dal mese di maggio
2022 fino al 24.10.2023 ovvero fino alla diversa data che verrà accertata in corso di istruttoria.
• condannare il convenuto a rifondere le spese sostenute dall'attrice per l'espletamento dell'ATP, resosi necessario a causa dell'inerzia del convenuto stesso, ammontanti a complessivi euro 8.132,98, o altra diversa maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa o che parrà di giustizia;
In ogni caso: • spese e competenze di lite integralmente rifuse.
In via istruttoria chiede l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata ad individuare il valore locativo dell'immobile di sua proprietà. Chiede inoltre l'ammissione di prova per testi sul seguente capitolo: 1) Vero che il cortiletto facente parte dell'immobile da
Lei locato è rimasto occupato da manufatti di puntellamento e impalcature prima e materiali per la ricostruzione del muro a confine poi e ciò dalla data di inizio della locazione, giugno 2022, al 24.10.2023, data in cui i lavori di rifacimento del muro sono terminati. Teste: Sig. Tes_1
Conclusioni del Convenuto: Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, contrariis reiectis, in via principale di merito, rigettare le domande tutte formulate dalla parte attrice;
in via subordinata di merito: • in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venga accolta la domanda di parte attrice in ordine al risarcimento del danno derivante
2 dalla mancata locazione del proprio alloggio in ragione dell'interdizione del cortile esterno allo stesso, ridurre la pretesa avversaria in ragione dell'effettiva consistenza del bene immobile interdetto, ossia il cortile, e limitatamente al periodo di effettivo mancato guadagno da mancata sottoscrizione di un contratto di locazione;
• in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venga accolta la domanda di parte attrice in ordine alla condanna della parte convenuta al pagamento di un'indennità di occupazione ex art. 843 c.c. ovvero al rimborso delle somme che dovrà corrispondere al suo conduttore per la mancata o minore utilizzabilità della corte, stabilirne l'importo in via equitativa in ragione dell'effettiva consistenza dell'area occupata dai materiali necessari a puntellare il muro;
In via istruttoria, • ammettere consulenza tecnica d'ufficio volta a determinarsi nel contraddittorio tra le parti anche mediante accesso al fondo di proprietà della parte attrice, rilevazioni in natura ed accesso presso i pubblici uffici, la proprietà dell'area del fondo sulla quale è stato eretto il muro prospicente il cortile della GN , nonché a Parte_1
determinarsi la consistenza dell'area del cortile di proprietà della GN Parte_1
occupata dai materiali necessari a puntellare il medesimo muro stabilendone la misura percentuale rispetto alla totalità della superficie del cortile.
Con ogni riserva istruttoria.
Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge.
Descrizione dei luoghi
1.Si trae dalla relazione dell'ing in sede di Accertamento tecnico Persona_1
preventivo (di seguito solo ATP) la descrizione dei luoghi.
La ricorrente, SI.ra , è proprietaria di un appartamento di 142 mq sito Parte_1
al primo piano dello stabile condominiale di via Crispi n° 75/77. Da tale appartamento si accede, tramite una portafinestra ad una corte esclusiva esterna che confina in parte con muro di sostegno di un'area esterna condominiale, il cui piano di campagna si trova a quota di circa m. 1,80 al di sopra del calpestio della succitata corte di proprietà della ricorrente, in parte con proprietà ed in parte con proprietà di terzi. CP_1
3 Il muro di sostegno oggetto di controversia è prospiciente sia la corte esterna di proprietà della ricorrente, sia l'area esterna condominiale ed ha la funzione di contenere, lato valle, l'area esterna di proprietà del resistente il cui accesso avviene da CP_1
Via del Farneto n° 10, sovrastante la proprietà . Parte_1
La distanza tra detto muro e la prospiciente facciata esterna del condominio di Via
Crispi 75/77 , di cui fa parte anche l'immobile della ricorrente, è di circa 3 metri.
Sulla parete esterna dell'appartamento della ricorrente, prospiciente la corte esterna risulta installata una caldaia murale a gas per il riscaldamento ambiente e per la produzione di acqua calda sanitaria, a servizio dell'unità immobiliare.
Alcune foto dei luoghi consentono di comprendere meglio il thema decidendum.
Fot 1.Il muro di sostegno
4
Foto 2. Il puntellamento per la messa in sicurezza- maggio 2022
Foto 3. La caldaia
5 2. Il procedimento di ATP
Lamentando il pericolo di crollo del muro di sostegno posto a confine con la sua proprietà, con ricorso dd 17 febbraio 2022 la SInora promosse un giudizio nei Parte_1
confronti del SI (RG n. 281/2022) volto a far accertare in via preventiva ex CP_1
art 696 cpc lo stato di fatto del muro di contenimento di cui temeva il crollo;
il CTU veniva dunque incaricato di verificare lo stato del muro, se sussistesse un effettivo pericolo di crollo e quali ne fossero le cause, indicare i rimedi per evitarlo, descrivendo costi e tempi di esecuzione dei lavori, nonché i danni esistenti in termini di utilizzabilità dell'immobile della ricorrente. L'ing CTU nel procedimento di ATP accertava in particolare: Persona_1
a) che il muro in questione, costituito da un manufatto in pietra a gravità che ha la funzione di sostenere il retrostante giardino di proprietà del resistente, presenta un evidente “spanciamento” a circa 1/3 della sua altezza e vistose fessurazioni verticali con distacco di alcuni elementi lapidei;
b) che risultava puntellato con elementi lignei e quindi non esisteva temporaneamente pericolo di crollo e pericolo di danni per le cose o le persone: occorre però ricordare che, a seguito di una diffida dei Vigili del Fuoco che aveva vietato l'utilizzo del cortiletto pertinente all'appartamento della SInora (11 Parte_1
giugno 2021), il muro era stato messo in sicurezza con appositi pali e (solo) il 26 maggio
2022 l'ing aveva rassicurato i Condomini ( e Per_2 Controparte_2 Controparte_3
) oltre ai diretti interessati ( e ) che il manufatto nel
[...] CP_1 Parte_1
tratto prospiciente i condomini a confine con la casa del SI. di via Farneto CP_1
6 6,50 metri. In più punti risulta ricoperto da vegetazione spontanea, principalmente da parietaria;
d) quanto ai rimedi da approntare per consolidare il muro di sostegno, il CTU condivideva il progetto dell'ing consistente nella rifodera del muro in Per_2
cemento armato con spessore minimo di 10 cm, armata con doppia rete metallica per un costo di € 84.500,00; la durata dei lavori – da eseguire a cura della impresa veniva stimata in trenta giorni; CP_4
e) Quanto alla inutilizzabilità dell'appartamento, a cagione del fatto che il cortile era stato interdetto al passaggio e alla permanenza, il CTU non ravvisava danni;
proprio in risposta a una specifica osservazione del consulente di parte attorea, scriveva: E comunque, indipendentemente dalle opportunità di locazione,
l'appartamento della ricorrente era del tutto utilizzabile. Quella che era interdetta dai Vigili del Fuoco era la corte esterna di pertinenza (una volta messa in funzione la caldaia non vi era necessità di accedere alla corte esterna se non in caso di eventuale manutenzione).
3. Il giudizio di condanna all'esecuzione dei lavori e al risarcimento dei danni
3.1. Poiché i lavori non venivano subito approntati, nonostante i solleciti, la SInora
, con atto di citazione notificato il 1° febbraio 2023, ha promosso l'odierno Parte_1
giudizio contro il SInor per sentirlo condannare all'esecuzione dei lavori di CP_1
consolidamento del muro di contenimento della sua proprietà, al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata utilizzazione del proprio immobile da luglio 2021 a maggio 2022 quantificati in euro 10.450 (euro 950 x 11 mesi), nonché a una indennità di occupazione ex art 843 cod.civ. sino alla definitiva rimozione dei ponteggi e al risarcimento dei danni che l'attrice avrebbe dovuto pagare al proprio conduttore per la minore utilizzabilità della corte.
3.2 Il SI. si è costituito con comparsa depositata in data 24 maggio 2023, CP_1
chiedendo il rigetto delle domande di Parte attrice e, in subordine, la riduzione delle somme richieste: egli ha eccepito in primo luogo che non era stata affatto accertata la proprietà del muro che, se fosse emerso trovarsi integralmente sul fondo , si sarebbe sottratto Parte_1
al regime dell'art. 887 cod civ. e che egli, ben lungi dall'essere inerte, aveva cercato di dar
7 corso ai lavori incappando nella difficoltà di trovare un'impresa disponibile a causa del proliferare dei lavori edili connessi alle agevolazioni in corso post Covid, riuscendo a stipulare un contratto di appalto solo il 14 novembre 2022 con l'impresa DI che avrebbe dato esecuzione al progetto dell'ing ha contestato comunque l'entità del Per_2
risarcimento poiché l'appartamento avrebbe comunque potuto essere locato.
3.3. Nel corso della trattazione della causa, si è dato atto che erano in corso i lavori di consolidamento del muro che venivano eseguiti con spesa a totale carico del SI in CP_1
particolare la stessa attrice dava atto che dal 24 ottobre 2023, i lavori di rifacimento del muro potevano considerarsi terminati con liberazione della corte interna di proprietà attorea dai materiali di cantiere e quant'altro.
Sulla scorta di tale risultato, il giudice ha esperito il tentativo di conciliazione delle parti, proponendo di condividere le spese di ATP, ma con esito negativo, non essendosi le parti accordate sull'ammontare della distribuzione delle spese.
In base ai soli documenti prodotti dalle Parti, dunque, la causa è stata trattenuta in decisione il 7 dicembre 2024, dopo la scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
4.La domanda è parzialmente fondata.
4.1. La proprietà del muro
Viene preliminarmente affrontata la questione proposta dal Convenuto circa la proprietà del muro in questione, ritenendo il Convenuto che nel caso in cui il muro fosse risultato in comunione o proprio in via esclusiva dell'attrice, la regola di cui all'art. 887 cod civ. avrebbe dovuto considerarsi derogata.
Al riguardo, l'Attrice ha ritenuto di replicare alla eccezione depositando un parere del geom. (vds doc. depositato l'11 luglio 2023) il quale, a seguito di Persona_3
sopralluogo e sulla base dell'esame degli atti tavolari e catastali allegati alla sua relazione, conferma che il muro di sostegno posto a monte della particella 1536/3 (che costituisce il confine sul lato Sud e in parte sul lato Ovest del cortile ) ricade sulla particella Parte_1
1537 di proprietà CP_1
8 Alla luce di tale rilievo e, soprattutto, dei documenti allegati non dovrebbero permanere dubbi circa la proprietà del muro in questione.
Ma a ciò occorre aggiungere anche il dato, emerso in modo univoco nel corso della vicenda e in sede di ATP e rafforzato dagli studi e dai progetti di consolidamento commissionati dal SI che l'onere di spesa per i lavori di consolidamento del muro è CP_1
sempre stato pacificamente considerato a suo carico in quanto proprietario del fondo superiore, “sostenuto” da detto muro, e ciò proprio ai sensi dell'art. 887 cod. civ., che, nel caso in esame, non può dirsi derogato: Il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio fondo ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
Non deve sfuggire che dall'indagine tavolare svolta dal geom. il confine Per_3
venne persino modificato per seguire l'andamento dell'antico muro, posto interamente nel fondo del Convenuto.
4.2 Pericolo di crollo e condanna all'esecuzione dei lavori.
L'Attrice stessa quanto alla prima domanda di condanna a un facere, ha dato atto della cessazione della materia del contendere, tanto da non riproporla nelle conclusioni finali e il procuratore attoreo si è limitato a richiedere l'accertamento della sua fondatezza ai fini della condanna alle spese per la soccombenza virtuale del Convenuto. In tal senso vds punto 5 della memoria 28/12/2023 che di seguito si riporta: Quanto richiesto con la domanda svolta in via principale, ossia la condanna del convenuto ad eseguire i lavori di consolidamento del muro, può considerarsi pertanto eseguito nelle more di causa;
ciò non toglie che l'adito
Tribunale sia chiamato a pronunziarsi sulla soccombenza virtuale del convenuto in ordine alla domanda principale oltre che sulle residue domande risarcitorie.
Volendo dunque esaminare il profilo della c.d soccombenza virtuale, occorre dare atto che il muro in questione aveva iniziato a dare segnali di preoccupazione (cedimenti, fessurazioni, spanciamento), sin dal dicembre del 2017 per cui l'Attrice aveva inoltrato diversi solleciti anche tramite l'amministratore del condominio (vds raccomandata
9 dell'Amm Stabili del 15/12/2017 e quella, successiva di oltre tre anni, del 2 aprile CP_2
2021 doc.ti 5 e 6 fasc attoreo); il problema, tuttavia, era ben lungi dall'essere sottovalutato dal SInor CP_1
come ha potuto verificare lo stesso ing. nel corso dell'indagine svolta in sede di Per_1
ATP, il SInor sin dal maggio 2021 – e dunque ben prima del procedimento CP_1
promosso ex art 696 cpc – aveva commissionato studi e progetti per provvedere al consolidamento del muro: in particolare, il dott. aveva redatto a maggio 2021 una Per_4
elaborata analisi geomorfolgica del terreno e l'11 giugno 2021 l'ing aveva Persona_5
redatto un progetto per il radicale consolidamento del muro (vds allegati 2, 3 e 4 alla CTU-
; Per_1
va tuttavia riconosciuto che solo nel corso della procedura di ATP (promossa l'1/2/2022) e dopo quasi un anno dalla diffida dei Vigili del Fuoco (11 giugno 2021) era stato messo in (provvisoria) sicurezza il muro con puntellamenti lignei: infatti solo con lettera del 26 maggio 2022 diretta al e agli amministratori degli stabili “ e CP_5 CP_2
“ ” l'ing comunica che il muro era stato messo in sicurezza con CP_3 Persona_5
adeguati puntellamenti;
inoltre solo il 14 novembre 2022 il SI risulta aver affidato formalmente CP_1
l'appalto all'impresa IL (che già era stata da tempo individuata e contattata tanto da partecipare ai sopralluoghi in sede di ATP) per l'esecuzione dei lavori di consolidamento del muro come da progetto ing Per_2
In conclusione, se, da un lato, l'ing ha potuto escludere in sede di ATP l'attualità Per_1
del pericolo di crollo del muro scrivendo che “Al momento del deposito della presente relazione di CTU il muro oggetto di ricorso risulta puntellato con elementi lignei e quindi non esiste temporaneamente pericolo di crollo e pericolo di danni per le cose o le persone
[…]; allo stesso tempo, lo stesso CTU ha sottolineato la necessità che i lavori di consolidamento potessero aver luogo in tempi rapidi scrivendo che per escludere in maniera definitiva tale evenienza (di crollo e/o danni) si deve obbligatoriamente ed in tempi rapidi procedere con i lavori di consolidamento strutturale del muro in oggetto.
Occorre allora constatare, come dato oggettivamente emerso nel corso di entrambi i procedimenti che, al di là della solerzia e della preoccupazione, condivisa anche dal SI
10 circa la messa in sicurezza (definitiva e non solo provvisoria) del muro, i lavori sono CP_1
stati realizzati solo nel corso dell'anno 2023 ossia oltre un anno dopo il tempo auspicato dal
CTU; né si può, al riguardo, legittimamente invocare a scusa la difficoltà di individuare una impresa (dato che l'impresa risultava già ben identificata) o gli impegni dell'impresa
IL in altri cantieri o il pullulare dei cantieri post Covid a causa delle agevolazioni fiscali per i lavori edilizi, in quanto i lavori de quibus erano stati chiaramente considerati urgenti e indifferibili.
Dunque deve concludersi che legittimamente la SInora ha promosso il Parte_1
giudizio di ATP sebbene, già nel 26 maggio 2022 il pericolo di crollo poteva dirsi scongiurato;
e legittimamente ha promosso anche il presente giudizio constatando che i lavori descritti dal CTU tardavano a decollare.
La risposta del Convenuto, tuttavia, è stata, in entrambi i casi data “in corso di procedimento” e neppure può dirsi “provocata” dai giudizi così promossi dalla SInora
, poiché è emerso oggettivamente che il SInor aveva affidato a Parte_1 CP_1
professionisti sin dall'anno 2021 ogni iniziativa diretta ad affrontare e risolvere il problema del muro, che era stato costruito molto tempo addietro, come accertato dal CTU.
Si anticipa allora che per queste ragioni sia le spese di ATP (di consulenza e legali) sia quelle del presente giudizio possono essere poste a carico del Convenuto solo nella misura del 50% e vanno compensate per la restante parte.
4.3 Il risarcimento dei danni.
L'attrice sostiene che dalle condizioni del muro (il pericolo di crollo e i lavori di consolidamento) le sarebbe derivato un danno consistente nell'impossibilità di concedere in locazione il proprio immobile e ciò almeno da luglio 2021 in quanto dall'11 giugno 2021
(data del recapito della comunicazione di inibitoria dei Vigili del Fuoco) le era stato proibito il passaggio e la permanenza sul cortiletto;
tale inutilizzabilità dell'appartamento si sarebbe protratta sino al 26 maggio 2022 (data della messa in sicurezza provvisoria del muro da parte del Convenuto e trasmissione della relativa asseverazione al Comune di Trieste); accanto a tale danno lamenta l'occupazione protratta della propria corte con “ponteggio e
11 assi di puntellamento” dal mese di maggio 2022 al mese di ottobre 2023 per cui ha chiesto il pagamento di una debita indennità, inquadra la responsabilità del convenuto nell'alveo dell'art. 2053 cod civ..
Va considerato che l'art. 2053 cod civ. contempla una sorta di responsabilità oggettiva in capo al proprietario per “i danni cagionati” dalla rovina di un edificio o di una costruzione di sua proprietà (e per rovina si intende anche “ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati” in tal senso anche Cass. civ. 8.9.1998, n. 8876); tale responsabilità può essere esclusa soltanto dalla dimostrazione che i danni causati dalla rovina dell'edificio non siano riconducibili a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma rilevante come caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto esterno non presenti i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità” (tra le varie, Cass. civ. 11.12.2023,
n. 34401; Cass. civ. 21.1.2010, n. 1002):
Orbene, è emerso nel corso dell'ATP che la condizione di quel vecchio muro era da imputarsi esclusivamente all'assetto geomorfologico dell'area (vds supra punto 1.c) poiché il muro non era stato certo costruito dal SI cionondimeno era onere del SInor CP_1
quale proprietario del fondo superiore, controllare la condizione del muro al fine di CP_1
evitare ed eliminare ogni pericolo di crollo.
Il SInor come si è già evidenziato, non è rimasto affatto inerte, ma può CP_1
imputarsi parzialmente al SI. (e ai professionisti e alle imprese cui si è rivolto) un CP_1
ritardo sia nella messa in sicurezza del muro, sia nell'avvio ed esecuzione dei lavori di consolidamento del muro stesso.
Al riguardo si deve richiamare quanto emerso nel corso degli accessi del CTU ing e, in particolare nel verbale del 3° incontro con i CT di parte che di seguito si Per_1
riporta integralmente ponendo in grassetto le parti che qui rilevano: Il giorno ventotto del mese di aprile 2022 alle ore 17,00 presso il mio studio in Trieste alla Via Cesare Battisti n°
20. Sono presenti: l'avv. Carlo Del Torre e l'ing. Giorgio Sponza per la ricorrente
; l'avv. Alessandro Carbone e l'ing. per il convenuto Parte_1 Persona_5
, anch'egli presente. È altresì presente la Ditta DI incaricata dal CP_1
12 convenuto L'ing. illustra ai presenti il progetto di CP_1 Persona_5
rifacimento e di consolidamento, a sua firma, che riguarda non solo il muro in oggetto ma
l'intera proprietà È parte integrante del progetto la relazione geologica relativa CP_1
all'area scoperta di proprietà Dopo ampia discussione, con il fattivo contributo di CP_1
entrambi i legali, avv. Del Torre ed avv. Carbone, viene stabilito che la ditta DI, nei prossimi giorni metterà in sicurezza il muro di contenimento oggetto del presente procedimento rendendo così praticabile la corte esterna di proprietà della ricorrente, in attesa di iniziare i lavori di consolidamento del muro stesso. La ditta DI, presente, conferma che, dopo un sopralluogo congiunto con l'ing. procederà con il Per_2
puntellamento del muro in attesa dei lavori di consolidamento che inizieranno presumibilmente durante il mese di giugno p.v. L'avv. Carlo del Torre, ritenendosi soddisfatto da tale linea di condotta, condivisa anche dall'avv. Carbone, comunica ai presenti che una volta messa in sicurezza il muro in oggetto, si potranno convocare le parti per procedere con la stesura di un verbale di conciliazione. Il sottoscritto CTU, pertanto, sospende le operazioni peritali, comunicando ai presenti che fisserà la data del prossimo accesso, per la stesura del verbale di conciliazione, dopo aver avuto notizia della avvenuta messa in sicurezza del muro di cui sopra. La data di tale accesso verrà comunicata alle parti per le vie brevi [La conciliazione in realtà non ha potuto avere luogo (ne dà atto il
CTU nel IV verbale del giugno 2022) per ragioni correlate – è da presumere – alla distribuzione delle spese di consulenza e legali].
In questo giudizio, in sostanza occorre prendere atto che la messa in sicurezza del muro è avvenuta solo il 26 maggio 2022 (quasi un anno dopo la diffida del Comando Vigili del Fuoco) e che i tempi prospettati dalla stessa DI (i lavori inizieranno a giugno 2022) non sono stati affatto rispettati.
Dal maggio 2021 era stato interdetto il passaggio e la permanenza nel cortile e la SInora riconduce a detta diffida l'impossibilità di locare l'intero appartamento Parte_1
quantificando il risarcimento nell'ammontare dei canoni di locazione non percepiti per undici mesi da luglio 2021 a maggio 2022 (950 x 11 = 10.450).
La domanda tuttavia si ritiene solo parzialmente fondata.
13 Al di là del rilievo in fatto che l'accesso alla caldaia esterna - che si intuisce trovarsi all'interno della scatola di metallo visibile supra nella foto sub 3 - avrebbe richiesto una permanenza e un passaggio nel cortile per le brevi fasi di controllo o di manutenzione, deve constatarsi che l'Attrice si è limitata a provare che solo il 19 marzo 2022 ha effettivamente formalizzato un preliminare di locazione del proprio appartamento, condizionato alla messa in sicurezza del muro da parte del terzo proprietario ( . CP_1
Dunque si ritiene che solo per il breve periodo compreso tra il 19 marzo 2022 (data del compromesso) e il 26 maggio 2022 (data di messa in sicurezza del muro) possa essere giusto condannare il convenuto al risarcimento dei danni perché effettivamente la chiara volontà di dare in locazione l'immobile è stata impedita dalla impossibilità di accedere al cortile;
il risarcimento viene allora quantificato nell'importo di euro 2.113,00 (367 marzo +
950 aprile + 796 maggio), corrispondenti al mancato incasso del canone di locazione, somma cui vanno aggiunti gli interessi legali trattandosi di debito di valuta dalle singole scadenze mensili del canone.
foto 4- i lavori
14
4. La domanda di indennizzo per l'occupazione del cortile (foto 2 e foto 4)
L'occupazione del cortiletto di pertinenza dell'abitazione dell'attrice con il puntellamento prima e i ponteggi poi deve ritenersi lecita: l'art. 843 cod civ., infatti, consente l'installazione di opere necessarie al compimento dei lavori necessari a costruire o riparare un muro; la responsabilità va dunque inquadrata nell'ambito della responsabilità da fatto lecito, essendo non solo necessaria ma persino invocata dalla SInora per la Parte_1
messa in sicurezza del muro.
Quanto al danno cagionato che potrebbe dar luogo al pagamento di una indennità
(come tale distinta dal risarcimento), l'attrice stessa ha dato atto con la memoria depositata il 28 dicembre 2023 che non erano pervenute richieste di indennizzo da parte del conduttore dell'immobile (al di là di una prima email dell'8/1/2023 in cui questi reclamava una riduzione del canone per il periodo in cui ancora non erano iniziati i lavori, ma il muro era in sicurezza e dunque il cortile accessibile) e pertanto la domanda di rimborso di eventuali somme a favore del conduttore è stata oggetto di rinunzia dall'attrice.
5 Le spese del giudizio
Come si è già anticipato, per le ragioni esposte nel paragrafo 4.2, le spese del giudizio sia della fase di ATP (5.019,32 + IVA = euro 6.379,61 per il CTU liquidate con decreto del
22.7.2022 + euro 1150 + IVA e CNA ed esborsi = euro 1.753,37 per spese legali), sia del presente giudizio vengono poste a carico del Convenuto nella misura del 50% e compensate per la residua parte: viene infatti apprezzato il dato emerso nel corso di entrambi i giudizi di ATP e di quello presente, ossia il fatto che il SI sin dal 2021 si fosse attivato per provvedere CP_1
alla messa in sicurezza del muro, commissionando studi e progetti a professionisti e imprese, sebbene i tempi di realizzazione delle opere si siano rivelati in ritardo rispetto all'urgenza del caso.
Si precisa che le spese del presente giudizio vengono liquate secondo i valori medi delle cause di valore indeterminato di bassa complessità (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale euro 7.616- contributo unificato euro 518,00).
15
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al
R.G. n. 515/2023, promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
Ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede: ritenuta la responsabilità del SInor per il ritardo nella messa in sicurezza del muro e CP_1
per l'esecuzione dei lavori di radicale consolidamento del muro di sostegno del fondo di sua proprietà, condanna a pagare all'Attrice a titolo di risarcimento del danno la somma pari a euro CP_1
2.113,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna a rifondere il 50% delle spese di giudizio sostenute dall'Attrice – che CP_1
compensa per la residua parte del 50% - e che liquida, considerando la liquidazione per intero, rispettivamente in:
a) giudizio di ATP (RG 281/2022): euro 5.019,32 per CTU ed euro 1.150,00 per onorari professionale, oltre a spese vive, IVA e Contr previd.;
b) presente giudizio: euro 7.616,00 per onorario, oltre esborsi, spese generali 15% iva e cna
Trieste, 8 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Marco Brandolin, magistrato ordinario in tirocinio.
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10 era stato posto in sicurezza nell'attesa di intervenire con un'opera di consolidamento radicale del muro in questione (vds allegato alla relazione del CTU); l'ing Per_1
sottolineava comunque che per scongiurare il pericolo di crollo o di danni i lavori di consolidamento avrebbero dovuto aver luogo in tempi rapidi;
c) le cause del dissesto erano ricondotte all'assetto geomorfologico dell'area: il muro di sostegno, infatti, consiste in un manufatto in pietra a gravità, di remota realizzazione, che ha la funzione di sostenere il retrostante giardino di proprietà del resistente;
si sviluppa per una lunghezza di circa 13 metri e per una altezza di circa