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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1656 / 2024
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1656 / 2024 promossa da:
, C.F. con l'Avv. Francesco Baroncelli presso il Parte_1 C.F._1
cui Studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, C.F , con l'Avv. Luciano Mario Lenzi Controparte_1 C.F._2 presso il cui Studio ha eletto domicilio
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: Modifica condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti
1 Parte ricorrente e Parte resistente congiuntamente:
“- L'affidamento del figlio rimane condiviso con collocamento prevalente presso il padre;
Per_1
- Pur tenendo conto che è quasi maggiorenne e quindi rispettandone le scelte e le necessità Per_1 inerenti alla scuola, lo sport ed il tempo libero, dovrà indicativamente stare dalla madre con modalità simili a quelle precedentemente stabilite per il padre, ovvero: a fine settimana alternati, uno o due giorni infrasettimanali sempre a settimane alterne, una settimana per Natale ed una per Pasqua, nonché per un periodo da concordare per le vacanze estive;
- Visto quanto sopra, il Signor non sarà per il futuro più tenuto a versare alcuna Parte_1 somma a titolo di contributo per il mantenimento del figlio a favore della NO;
Controparte_1
- Per i periodi in cui starà con la madre, quest'ultima dovrà provvedere al mantenimento Per_1 diretto del figlio;
- Il Signor rinuncia a chiedere la quota di sua eventuale spettanza dell'assegno unico Parte_1 che sarà a totale favore della NO così come lo è stato fino ad adesso;
Controparte_1
- Per quanto riguarda le spese ordinarie e straordinarie da sopportare per il proprio figlio, viene stabilito che le spese odontoiatriche ordinarie saranno a totale carico del padre, mentre quelle straordinarie saranno a carico del padre nella misura del 70% ed il 30% a carico della madre, le spese scolastiche, sportive e mediche ordinarie saranno a carico nella misura del 50% cadauno. Saranno a totale carico del padre anche tutte le spese inerenti alla minicar che sta usando nonché Per_1 qualsiasi altra spesa futura inerente vetture, motocicli o altri veicoli che saranno acquistati e messi a disposizione dello stesso.
Per il resto resteranno valide le disposizioni del protocollo del Tribunale di Prato.
- Spese e compensi del presente giudizio interamente compensati”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 20.12.2024.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28.08.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1
chiesto all'intestato Tribunale la modifica parziale delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione omologato in data 26.04.2021 relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . Controparte_1
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: (1) di aver contratto matrimonio concordatario con la moglie in data 20.07.2006 in località Sant'Angelo a Lecore – Signa (FI);
(2) che dal matrimonio è nato il figlio , in data 4.05.2007; (3) che con l'omologa Per_1
2 dell'accordo di negoziazione relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno regolato le condizioni di divorzio e le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio;
(4) che, in particolare, l'accordo ha previsto l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Per_1
e la corresponsione a carico del in favore della di € 370,00 mensili – Pt_1 CP_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
(5) che a partire dal mese di maggio 2024 ha deciso di Per_1
stabilirsi presso l'abitazione paterna, riservandosi la facoltà di vedere la madre ogni qualvolta lo desiderasse;
(6) che, alla luce delle circostanze rappresentate, si rende necessaria una modifica dell'accordo di divorzio relativamente alla condizioni relative al contributo economico per il mantenimento di . Per_1
Il ricorrente ha chiesto pertanto che il Tribunale adito: (i) voglia autorizzare lo spostamento della residenza di presso l'abitazione paterna posta in via del Molino n.6/2 a Signa Per_1
(FI); (ii) che voglia dichiarare il venir meno dell'obbligo del di corrispondere alla Pt_1 il contributo economico a titolo di mantenimento del figlio;
(iii) che voglia CP_1
condannare la resistente a corrispondere direttamente ad la somma di € 25,00 Per_1 settimanali in modo che il figlio possa utilizzarla per far fronte alle proprie spese personali.
Si è costituita tempestivamente in giudizio che, pur dichiarando Controparte_1
preliminarmente di voler assecondare la volontà del figlio ormai prossimo alla maggior età, ha allegato che: (1) il ha omesso i pagamenti dovuti a titolo di mantenimento del Pt_1
figlio per alcuni mesi a partire dall'estate 2023; (2) che la resistente non si è mai opposta alla permanenza del figlio presso l'abitazione del padre consapevole del maggior agio di cui può effettivamente godere;
(3) che il nonostante i redditi dichiarati, Per_1 Pt_1
conduce una vita particolarmente agiata;
(4) che, al contrario, lo stipendio della resistente è gravato dalla cessione del quinto dello stipendio e da un finanziamento erogato da
Findomestic; (5) che al figlio potrebbe convenire mantenere la residenza presso l'abitazione materna per ragioni organizzative quotidiane, quali ad esempio la maggiore vicinanza all'istituto scolastico frequentato da ed alla sede della squadra di calcio in cui gioca. Per_1
Pertanto, la resistente ha chiesto che il Giudice: (i) voglia valutare l'effettivo interesse del minore al trasferimento della residenza per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione, anche considerando la possibilità di disporre la domiciliazione stabile di presso l'abitazione paterna nel periodo estivo;
(ii) voglia confermare l'obbligo del Per_1
3 di corrispondere la somma di € 370,00 o quella minore ritenuta congrua, a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento del figlio qualora venga confermata la collocazione prevalente presso la madre;
(iii) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, che il Giudice voglia disporre un assegno di mantenimento in favore della nella CP_1
misura ritenuta congrua.
All'udienza di prima comparizione del 26.11.2024 il Giudice, sentite separatamente le parti, ha tentato la conciliazione suggerendo un accordo come da verbale di udienza da intendersi espressamente richiamato. Parte ricorrente ha manifestato la propria adesione mentre il difensore di parte resistente ha chiesto un rinvio al fine di valutare la proposta. Il Giudice, pertanto, ha rinviato la causa all'udienza del 17.12.2024 per la verifica della proposta conciliativa formulata.
Le parti, con il deposito delle note scritte autorizzate in sostituzione di udienza, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in conformità con la proposta del 26.11.2024 e pertanto il Giudice, con decreto del 18.12.2024 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Sull'accordo raggiunto in ordine all'assegno di mantenimento in favore del figlio . Per_1
Il Tribunale ritiene che le modifiche concordate dalle parti sul punto siano suscettibili di accoglimento, dal momento che le stesse non sono pregiudizievoli né per l'interesse del figlio , ancora minorenne, né per quello degli ex coniugi, attesa anche la situazione Per_1
economico-reddituale illustrata dai medesimi.
Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità dei patti raggiunti in ordine alle modalità di svolgimento del regime di frequentazione madre/figlio. Non vi sono perciò ostacoli a che il
Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie tra i due ex coniugi.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione omologato in data 26.04.2021, dispone in conformità a quanto concordato dalle parti: 4 a. Sull'affidamento e collocamento di : L'affidamento del figlio rimane Per_1 Per_1
condiviso con collocamento prevalente presso il padre.
b. Sugli incontri madre/figlio: Pur tenendo conto che è quasi maggiorenne e Per_1 quindi rispettandone le scelte e le necessità inerenti alla scuola, lo sport ed il tempo libero, dovrà indicativamente stare dalla madre con modalità simili a quelle precedentemente stabilite per il padre, ovvero: a fine settimana alternati, uno o due giorni infrasettimanali sempre a settimane alterne, una settimana per Natale ed una per Pasqua, nonché per un periodo da concordare per le vacanze estive;
c. Sulle questioni economiche di mantenimento del figlio: il Signor non Parte_1
sarà per il futuro più tenuto a versare alcuna somma a titolo di contributo per il mantenimento del figlio a favore della NO;
Per i periodi in cui Controparte_1
starà con la madre, quest'ultima dovrà provvedere al mantenimento diretto Per_1
del figlio;
d. Sull'assegno unico: Il Signor rinuncia a chiedere la quota di sua Parte_1 eventuale spettanza dell'assegno unico che sarà a totale favore della NO CP_1
così come lo è stato fino ad adesso;
[...]
e. Sulle spese ordinarie e straordinarie: Per quanto riguarda le spese ordinarie e straordinarie da sopportare per il proprio figlio, viene stabilito che le spese odontoiatriche ordinarie saranno a totale carico del padre, mentre quelle straordinarie saranno a carico del padre nella misura del 70% ed il 30% a carico della madre, le spese scolastiche, sportive e mediche ordinarie saranno a carico nella misura del 50% cadauno. Saranno a totale carico del padre anche tutte le spese inerenti alla minicar che sta usando , nonché qualsiasi altra spesa futura inerente vetture, Per_1
motocicli o altri veicoli che saranno acquistati e messi a disposizione dello stesso.
Per il resto resteranno valide le disposizioni del protocollo del Tribunale di Prato.
f. Sulle spese di lite: Spese e compensi del presente giudizio interamente compensati.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del giornodell'8.01.2025
Il Presidente. dott. Michele Sirgiovanni
Il giudice est. Dr.ssa Costanza Comunale
5 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
6
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1656 / 2024 promossa da:
, C.F. con l'Avv. Francesco Baroncelli presso il Parte_1 C.F._1
cui Studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, C.F , con l'Avv. Luciano Mario Lenzi Controparte_1 C.F._2 presso il cui Studio ha eletto domicilio
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: Modifica condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti
1 Parte ricorrente e Parte resistente congiuntamente:
“- L'affidamento del figlio rimane condiviso con collocamento prevalente presso il padre;
Per_1
- Pur tenendo conto che è quasi maggiorenne e quindi rispettandone le scelte e le necessità Per_1 inerenti alla scuola, lo sport ed il tempo libero, dovrà indicativamente stare dalla madre con modalità simili a quelle precedentemente stabilite per il padre, ovvero: a fine settimana alternati, uno o due giorni infrasettimanali sempre a settimane alterne, una settimana per Natale ed una per Pasqua, nonché per un periodo da concordare per le vacanze estive;
- Visto quanto sopra, il Signor non sarà per il futuro più tenuto a versare alcuna Parte_1 somma a titolo di contributo per il mantenimento del figlio a favore della NO;
Controparte_1
- Per i periodi in cui starà con la madre, quest'ultima dovrà provvedere al mantenimento Per_1 diretto del figlio;
- Il Signor rinuncia a chiedere la quota di sua eventuale spettanza dell'assegno unico Parte_1 che sarà a totale favore della NO così come lo è stato fino ad adesso;
Controparte_1
- Per quanto riguarda le spese ordinarie e straordinarie da sopportare per il proprio figlio, viene stabilito che le spese odontoiatriche ordinarie saranno a totale carico del padre, mentre quelle straordinarie saranno a carico del padre nella misura del 70% ed il 30% a carico della madre, le spese scolastiche, sportive e mediche ordinarie saranno a carico nella misura del 50% cadauno. Saranno a totale carico del padre anche tutte le spese inerenti alla minicar che sta usando nonché Per_1 qualsiasi altra spesa futura inerente vetture, motocicli o altri veicoli che saranno acquistati e messi a disposizione dello stesso.
Per il resto resteranno valide le disposizioni del protocollo del Tribunale di Prato.
- Spese e compensi del presente giudizio interamente compensati”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 20.12.2024.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28.08.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1
chiesto all'intestato Tribunale la modifica parziale delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione omologato in data 26.04.2021 relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . Controparte_1
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: (1) di aver contratto matrimonio concordatario con la moglie in data 20.07.2006 in località Sant'Angelo a Lecore – Signa (FI);
(2) che dal matrimonio è nato il figlio , in data 4.05.2007; (3) che con l'omologa Per_1
2 dell'accordo di negoziazione relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno regolato le condizioni di divorzio e le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio;
(4) che, in particolare, l'accordo ha previsto l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Per_1
e la corresponsione a carico del in favore della di € 370,00 mensili – Pt_1 CP_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
(5) che a partire dal mese di maggio 2024 ha deciso di Per_1
stabilirsi presso l'abitazione paterna, riservandosi la facoltà di vedere la madre ogni qualvolta lo desiderasse;
(6) che, alla luce delle circostanze rappresentate, si rende necessaria una modifica dell'accordo di divorzio relativamente alla condizioni relative al contributo economico per il mantenimento di . Per_1
Il ricorrente ha chiesto pertanto che il Tribunale adito: (i) voglia autorizzare lo spostamento della residenza di presso l'abitazione paterna posta in via del Molino n.6/2 a Signa Per_1
(FI); (ii) che voglia dichiarare il venir meno dell'obbligo del di corrispondere alla Pt_1 il contributo economico a titolo di mantenimento del figlio;
(iii) che voglia CP_1
condannare la resistente a corrispondere direttamente ad la somma di € 25,00 Per_1 settimanali in modo che il figlio possa utilizzarla per far fronte alle proprie spese personali.
Si è costituita tempestivamente in giudizio che, pur dichiarando Controparte_1
preliminarmente di voler assecondare la volontà del figlio ormai prossimo alla maggior età, ha allegato che: (1) il ha omesso i pagamenti dovuti a titolo di mantenimento del Pt_1
figlio per alcuni mesi a partire dall'estate 2023; (2) che la resistente non si è mai opposta alla permanenza del figlio presso l'abitazione del padre consapevole del maggior agio di cui può effettivamente godere;
(3) che il nonostante i redditi dichiarati, Per_1 Pt_1
conduce una vita particolarmente agiata;
(4) che, al contrario, lo stipendio della resistente è gravato dalla cessione del quinto dello stipendio e da un finanziamento erogato da
Findomestic; (5) che al figlio potrebbe convenire mantenere la residenza presso l'abitazione materna per ragioni organizzative quotidiane, quali ad esempio la maggiore vicinanza all'istituto scolastico frequentato da ed alla sede della squadra di calcio in cui gioca. Per_1
Pertanto, la resistente ha chiesto che il Giudice: (i) voglia valutare l'effettivo interesse del minore al trasferimento della residenza per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione, anche considerando la possibilità di disporre la domiciliazione stabile di presso l'abitazione paterna nel periodo estivo;
(ii) voglia confermare l'obbligo del Per_1
3 di corrispondere la somma di € 370,00 o quella minore ritenuta congrua, a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento del figlio qualora venga confermata la collocazione prevalente presso la madre;
(iii) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, che il Giudice voglia disporre un assegno di mantenimento in favore della nella CP_1
misura ritenuta congrua.
All'udienza di prima comparizione del 26.11.2024 il Giudice, sentite separatamente le parti, ha tentato la conciliazione suggerendo un accordo come da verbale di udienza da intendersi espressamente richiamato. Parte ricorrente ha manifestato la propria adesione mentre il difensore di parte resistente ha chiesto un rinvio al fine di valutare la proposta. Il Giudice, pertanto, ha rinviato la causa all'udienza del 17.12.2024 per la verifica della proposta conciliativa formulata.
Le parti, con il deposito delle note scritte autorizzate in sostituzione di udienza, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in conformità con la proposta del 26.11.2024 e pertanto il Giudice, con decreto del 18.12.2024 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Sull'accordo raggiunto in ordine all'assegno di mantenimento in favore del figlio . Per_1
Il Tribunale ritiene che le modifiche concordate dalle parti sul punto siano suscettibili di accoglimento, dal momento che le stesse non sono pregiudizievoli né per l'interesse del figlio , ancora minorenne, né per quello degli ex coniugi, attesa anche la situazione Per_1
economico-reddituale illustrata dai medesimi.
Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità dei patti raggiunti in ordine alle modalità di svolgimento del regime di frequentazione madre/figlio. Non vi sono perciò ostacoli a che il
Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie tra i due ex coniugi.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione omologato in data 26.04.2021, dispone in conformità a quanto concordato dalle parti: 4 a. Sull'affidamento e collocamento di : L'affidamento del figlio rimane Per_1 Per_1
condiviso con collocamento prevalente presso il padre.
b. Sugli incontri madre/figlio: Pur tenendo conto che è quasi maggiorenne e Per_1 quindi rispettandone le scelte e le necessità inerenti alla scuola, lo sport ed il tempo libero, dovrà indicativamente stare dalla madre con modalità simili a quelle precedentemente stabilite per il padre, ovvero: a fine settimana alternati, uno o due giorni infrasettimanali sempre a settimane alterne, una settimana per Natale ed una per Pasqua, nonché per un periodo da concordare per le vacanze estive;
c. Sulle questioni economiche di mantenimento del figlio: il Signor non Parte_1
sarà per il futuro più tenuto a versare alcuna somma a titolo di contributo per il mantenimento del figlio a favore della NO;
Per i periodi in cui Controparte_1
starà con la madre, quest'ultima dovrà provvedere al mantenimento diretto Per_1
del figlio;
d. Sull'assegno unico: Il Signor rinuncia a chiedere la quota di sua Parte_1 eventuale spettanza dell'assegno unico che sarà a totale favore della NO CP_1
così come lo è stato fino ad adesso;
[...]
e. Sulle spese ordinarie e straordinarie: Per quanto riguarda le spese ordinarie e straordinarie da sopportare per il proprio figlio, viene stabilito che le spese odontoiatriche ordinarie saranno a totale carico del padre, mentre quelle straordinarie saranno a carico del padre nella misura del 70% ed il 30% a carico della madre, le spese scolastiche, sportive e mediche ordinarie saranno a carico nella misura del 50% cadauno. Saranno a totale carico del padre anche tutte le spese inerenti alla minicar che sta usando , nonché qualsiasi altra spesa futura inerente vetture, Per_1
motocicli o altri veicoli che saranno acquistati e messi a disposizione dello stesso.
Per il resto resteranno valide le disposizioni del protocollo del Tribunale di Prato.
f. Sulle spese di lite: Spese e compensi del presente giudizio interamente compensati.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del giornodell'8.01.2025
Il Presidente. dott. Michele Sirgiovanni
Il giudice est. Dr.ssa Costanza Comunale
5 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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