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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/10/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. VI Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 825/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. ), Pt_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Marco Fioretti;
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Calogero Caluso e Lorenzo Gambella;
appellanti
CONTRO
(c.f. , che partecipa al presente giudizio per il tramite della Controparte_2 P.IVA_2
mandataria (c.f. , quest'ultima rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3
difesa in virtù di procura speciale alle liti dall'Avv. Andrea Andreani;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, in accoglimento della presente impugnazione, riformare la Sentenza emessa dal Tribunale di Ancona n. 728/2023,
1 pubblicata il 22/06/2023 (Procedimento R.G. 4604/2020); notificata il 13/09/2023, come segue:
in rito: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 283 e 351 c.p.c., in ragione di quanto espresso nel corpo del presente atto;
sospendere il processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. e 34 c.p.c., per le ragioni espresse nel corpo del presente atto in merito alla fideiussione redatta su “schema ABI”. Nel merito: in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità, ex art. 1418 c.c., dell'atto pubblico di mutuo con
rilascio di fideiussione (a rogito Notaio di Prato, Rep. 44621, del 08/01/2008), per Per_1
mancata realizzazione dello scopo, rientrando quest'ultimo nella causa del contratto stesso, per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
in via principale, accertata e dichiarata la
nullità dell'atto pubblico di mutuo con rilascio di fideiussione (a rogito Notaio di Prato, Per_1
Rep. 44621, del 08/01/2008), per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Ancona n. 1180/2020, in quanto ingiusto, illegittimo e fondato su di un contratto nullo
improduttivo di qualsivoglia obbligazione fideiussoria;
dichiarare la nullità del contratto di
garanzia per contrarietà a norma imperativa, per quanto espresso nel corpo del presente atto;
dichiarare la nullità del contratto di garanzia per violazione della normativa antitrust, in ragione
di quanto espresso nel corpo del presente atto;
dichiarare la non debenza di alcunché da parte
di nei confronti della convenuta opposta, odierna Pt_1 Controparte_4
appellata, e di qualsivoglia altro soggetto alla stessa collegato;
dichiarare altresì l'insussistenza
di qualsivoglia obbligo di garanzia di in favore della Pt_1 Controparte_4
convenuta opposta, odierna appellata, e di qualsivoglia altro soggetto alla stessa collegato. Con
vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”; appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona per tutte le motivazioni esposte e con ogni statuizione di legge respingere l'appello promosso da (C.F.: ), Pt_1 CodiceFiscale_3
(C.F.: ) unitamente alla (C.F.: ) Parte_2 C.F._2 Controparte_4 P.IVA_1
nei confronti di perchè infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare Controparte_2
integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Ancona n.728/2023, pubblicata il
22/06/2023 emessa nel giudizio R.G. 4604/2020 Tribunale di Ancona e notificata il 13/09/2023”;
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare superfluo, pertanto, indugiare nella ricapitolazione delle deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei quattro motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. Il primo motivo, articolato in tre profili, censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di incompetenza per territorio e materia formulata dalle opponenti e, altresì, nella parte in cui non ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Il motivo è infondato.
In ordine al primo profilo, va rilevato che il foro convenzionale indicato nel contratto di mutuo, ovvero la fonte negoziale dell'obbligazione calata nel decreto ingiuntivo opposto, è sprovvisto del necessario requisito dell'esclusività.
Invero, alla clausola di cui all'art. 15 della scrittura privata allegata all'atto pubblico del 8.1.2008, volta ad integrale il contenuto normativo del contratto di mutuo, si legge quanto segue: “per ogni eventuale controversia relativa all'applicazione e/o interpretazione del contratto di mutuo o del capitolato, e comunque connessa e/o dipendente, sarà competente il Tribunale di Firenze”.
Orbene, come noto, “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo
"esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti (così, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
33203 del 18/12/2024)”.
3 Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che la clausola di cui all'art. 15 si limita ad indicare la competenza del Tribunale di Firenze, senza, tuttavia, compiere alcun riferimento, tampoco in via indiretta, all'eventuale esclusività della designazione convenzionale.
In ordine al secondo profilo, incentrato sulla ritenuta sussistenza della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, è sufficiente rilevare che le attribuzioni giurisdizionali delle sezioni istituite dal d.lgs. n. 168 del 2003 configurano un'ipotesi di competenza per materia e per territorio (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4706 del 28/02/2018), con la conseguenza che l'incompetenza deve essere eccepita entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 38 c.p.c. o, comunque, può essere rilevata dal giudice entro l'udienza di prima comparizione e trattazione.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, ove la questione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa non è mai stata eccepita dalle opponenti né rilevata dal
Tribunale di Ancona, con conseguente dismissione della questione, non più proponibile nel presente grado.
In ordine all'ultimo profilo, è sufficiente osservare che “il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati
(Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6982 del 09/03/2023)”.
II. Con il secondo motivo, le difese appellanti lamentano che il Tribunale di Ancona ha errato nel qualificare le deduzioni volte a lumeggiare la nullità del contratto di mutuo come eccezione riconvenzionale, omettendo, dunque, di rilevare che le opponenti ebbero a proporre domanda riconvenzionale di dichiarazione della nullità della fonte negoziale dell'obbligazione principale, introducendo un tema comunque suscettibile di rilievo d'ufficio.
Il motivo, di per sé non sufficiente a comportare la caducazione del decreto ingiuntivo opposto,
è fondato.
Dall'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena, emerge che le opponenti, lungi dal limitare il proprio spettro difensivo alla prospettazione di eccezioni, ebbero a proporre domanda riconvenzionale di dichiarazione di nullità del mutuo.
4 III. Il terzo motivo, correlato al precedente, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità del mutuo, derivante, secondo la prospettazione difensiva ora reiterata, dalla mancata realizzazione dello scopo, volto a connotare l'elemento casuale della fattispecie negoziale.
Il motivo è infondato.
Il mutuo di scopo convenzionale si configura come contratto atipico, consensuale e non reale, da cui origina una portata obbligatoria non limitata alla restituzione del capitale mutuato e degli interessi (nell'ipotesi di mutuo oneroso) ma estesa anche all'attuazione di una determinata finalità, correlata al diretto soddisfacimento anche dell'interesse del mutuante e calata in un'ulteriore obbligazione posta a carico del mutuatario.
In tale ottica, affinché vi sia mutuo di scopo non è sufficiente che le parti abbiano ad esternare, dandone contezza nel contratto, la finalità cui è destinata la somma mutuata (finalità che, come è evidente, è sempre sussistente, risultando arduo ipotizzare che il mutuatario abbia fatto ricorso al credito in carenza della necessità di destinare la somma al soddisfacimento di una qualche esigenza), ma è necessario che tale finalità sia strumentale al compimento di un interesse (anche) del mutuante.
L'interesse, pertanto, deve preesistere alla stipulazione del mutuo di scopo già nella sua dimensione bilaterale e deve essere attuato (anche) per il tramite di tale negozio.
Diversamente, non vi è mutuo di scopo allorquando il coinvolgimento del mutuante nella destinazione della somma mutuata non sia preesistente ma abbia a sorgere con la stipulazione del mutuo e sia limitato al solo fisiologico esaurimento di tale negozio, ossia al corretto adempimento dell'obbligazione restitutoria gravante in capo al mutuatario.
In altri e più compiuti termini, “in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale … è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata incida sulla causa del contratto, finendo per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore: qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizzerebbe infatti semplicemente una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale;
e in tal caso non si può parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso
5 lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea
a modificare il tipo negoziale;
proprio per ciò questa Corte ha più volte affermato che il mutuo
(o il finanziamento) fondiario non è un mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
né - si è detto - l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili
( rustici o urbani ) a garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511-07; Cass. n. 4792-12); invece, giustappunto in quanto caratterizzato nel senso sopra detto, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 cod. civ. (v. per utili riferimenti Cass. n. 25180-07), attesa la sua diversa funzione e atteso che il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante alla destinazione delle somme
(v. per il credito agevolato Cass. n. 1369-16); per cui in definitiva: (a) ove manchi un interesse del mutuante, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle 8 somme erogate;
(b) la deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 cod. civ. sipuò affermare quando vi sia la prova di un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
(c) negli altri casi, ove cioè la prova di consimile situazione non sia fornita, l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24699 del 19/10/2017)”.
Tanto premesso, l'attenzione si concentra sulla contenuto del richiamato atto pubblico del
8.1.2008 e dell'allegata scrittura privata, per cui il tramite fu concluso il contratto di mutuo.
Ad avviso del Collegio, l'impiego dei consueti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. evidenzia che le parti ebbero a stipulare un mutuo (reale e non convenzionale) assistito da garanzia ipotecaria e personale.
6 L'atto, che alla clausola di cui all'art. 1 richiama l'art. 38 T.U.B., ossia la norma che delimita l'oggetto del credito fondiario, non reca alcun richiamo alla figura del mutuo di scopo convenzionale.
E' pur vero che tale clausola prevede anche quanto segue: “ detto finanziamento … dovrà essere utilizzato dalla parte mutuataria integralmente ed esclusivamente per la realizzazione del prospettato programma di investimenti concernente la realizzazione, su un terreno di proprietà, di un centro turistico residenziale e comportante una spesa preventivata di euro 3.892.000,00”.
Tale previsione, tuttavia, si rivela di per sé inidonea ad attrarre il contratto all'ambito del mutuo di scopo convenzionale laddove non lascia emergere anche il necessario e preesistente interesse del mutuante alla realizzazione di una determinata finalità.
In altri termini, le clausola evidenzia unicamente il motivo per cui il mutuatario ha inteso conseguire la somma di denaro, senza, tuttavia, elevare il proposito da quest'ultimo palesato a scopo strumentale al soddisfacimento di un interesse proprio e preesistente della banca.
D'altro canto, alcuna clausola del mutuo prevede la nullità della contratto nell'ipotesi di impiego della somma per una diversa finalità.
Ad ulteriore conferma di tale convincimento, vi è che la banca non ha mai lamentato l'omessa realizzazione del centro turistico residenziale ma unicamente la mancata restituzione della somma mutuata e degli interessi (unici beni cui aspira la mutuante), sì da porre in essere una condotta, rilevante alla luce del criterio di interpretazione di cui al secondo comma dell'art. 1362 c.c., totalmente dissonante rispetto all'assunto della sussistenza del mutuo di scopo.
Il convincimento non è incrinato (ma, anzi, è confermato) dalla previsione, all'art. 5 della scrittura privata allegata all'atto pubblico, dalle clausola risolutiva espressa nell'ipotesi di mancata destinazione delle somme alla realizzazione del complesso residenziale.
Vi è, infatti, che l'interesse dell'istituto di credito al rispetto della destinazione della somma è totalmente interno al contratto di mutuo, e non pregresso rispetto ad esso, nonché assolutamente limitato alla restituzione delle somme mutuate.
La banca, invero, ha interesse a che le somme mutuate siano effettivamente impiegate per la realizzazione del centro turistico residenziale poiché, solo in tale ipotesi, si realizza il proposito imprenditoriale della mutuataria, ossia l'evento che, nella verosimile prospettiva della mutuante,
7 rende l'intera operazione remunerativa per la mutuataria, consentendo a quest'ultima, verosimilmente, di acquisire la provvista necessaria per la restituzione del capitale mutuato e degli interessi, oltre ad incrementare il valore dei terreni su cui è stata iscritta ipoteca, altro evento volto a soddisfare l'interesse interno della banca
IV. Il quarto motivo, del pari articolato in più profili, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare la nullità delle fideiussioni rilasciate dalle opponenti, affette, secondo la prospettazione difensiva compiuta solo nel presente grado, da nullità virtuale per violazione della norma imperativa di cui 2462 c.c., ciò che configurerebbe anche una condotta negoziale contrariale alla buona fede oggettiva, e, comunque, da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 poiché attuativa di una intesa anticoncorrenziale a monte.
In ordine al primo profilo, occorre osservare che non vi è alcuna interferenza patologica tra le fideiussioni rilasciate dai soci di una società di capitali e la norma di cui all'art. 2462 c.c.
Anzi, un simile proposito negoziale, lungi dal costituire violazione del principio dell'autonomia patrimoniale perfetta, si configura come attuazione indiretta di esso: il creditore, ritenendo la società di capitali non adeguatamente patrimonializzata (o, comunque, sprovvista delle necessarie capacità reddituali), implementa la propria garanzia tramite le fideiussioni volontariamente rilasciate dai soci che, dunque, diventano debitori in solido non in quanto soci ma in quanto fideiussori;
l'intera operazione, da tempo immemore radicata nel mondo degli affari, persegue interessi meritevoli di tutela poiché, da una parte, amplia le probabilità di soddisfacimento del mutuante, dall'altra consente alla società di capitali di accedere al credito, ciò che si risolve in un vantaggio indiretto anche per i soci.
Si comprende, pertanto, come sia non pertinente la doglianza incentrata sull'asserita carenza di buona fede oggettiva della banca, con conseguente infondatezza dell'exceptio doli generalis, quale che sia la sua declinazione, formulata, peraltro, sono nel presente grado e, dunque, anche inammissibile.
In ordine al secondo profilo, occorre osservare “le nullità negoziali che non siano state rilevate
d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (così,
8 Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20713 del 17/07/2023, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali;
la Corte di legittimità ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo)”.
La necessaria declinazione di tale principio al caso di specie preclude di per sé l'accoglimento del motivo profilo di doglianza atteso che, nel pregresso grado di merito, gli opponenti non hanno compiuto alcuna allegazione difensiva in ordine alla sussistenza di una intesa anticoncorrenziale né prodotto documenti o altri mezzi di prova da cui poter acquisire consapevolezza di tale scenario patologico.
Qualora per mera ipotesi si volesse propendere per la rilevabilità d'ufficio del profilo di nullità in esame, nonostante le stigmatizzate carenze di allegazione, nondimeno il motivo sarebbe infondato o, comunque, inidoneo a condurre alla caducazione della pretesa creditoria calata nel decreto ingiuntivo.
In primo luogo, la difesa opponente ha omesso il tempestivo deposito del richiamato provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, atto amministrativo privo di consistenza normativa che, dunque, non può essere attratto all'interno del perimetro conoscitivo del giudice in carenza di specifica produzione delle parti.
Ad avviso della Corte di Appello, tale carenza probatoria tampoco può essere supplita dall'invocazione del fatto notorio, atteso che la questione non è limitata all'acquisizione del dato conoscitivo circa la (sola) sussistenza dell'intesa concorrenziale ma, diversamente, occorre verificare la necessaria sovrapposizione cronologica tra la fideiussione rilasciata dagli opponenti e le coordinate temporali dell'indagine condotta dalla Banca d'Italia, ragionevolmente anteriori rispetto all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
Il mancato tempestivo deposito di tale atto preclude di accertare l'indispensabile allineamento cronologico, con la conseguenza che il mero richiamo al provvedimento della Banca d'Italia è di per sé inidoneo ad elevarsi a prova sufficiente della sussistenza della lamentata intensa
9 anticoncorrenziale a monte, che, peraltro, nel caso di specie dovrebbe riguardare il mercato delle fideiussioni specifiche.
Ponendo a latere tali rilevi, dotati peraltro di portata assorbente, va comunque osservato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza
-, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30/12/2021)”.
Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che nel primo grado di giudizio la difesa opponente non ha fornito alcun elemento probatorio, tampoco di adeguata consistenza inferenziale e nemmeno sul piano della mera allegazione, idoneo a far ritenere che le parti non avrebbero stipulato il contratto in carenza delle clausole delle fideiussioni con cui è stata compiuta deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c.
Di contro, appare evidente che , avrebbero rilasciato la Pt_1 Parte_2 Controparte_1
fideiussione anche in carenza della clausola derogativa alle norme di cui all'art. 1957 c.c., conseguendo così un più attenuato regime di responsabilità personale e, dunque, una più ampia utilità sostanziale.
Occorre poi chiarire che le norme di cui all'art. 1957 c.c. prevedono termini di decadenza (in tal senso, ossia in ordine alla natura decadenziale dei termini contemplati dalla norma in esame,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 18779 del 28/07/2017, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1724 del 29/01/2016, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078 del 21/05/2008).
La decadenza deve essere eccepita dalla parte giusto il disposto di cui all'art. 2969 c.c., salva la dirette inerenza a materie sottratte alla disponibilità delle parti.
Tuttavia, come noto, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata.
Invero, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione
10 affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del
09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del 24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
Orbene, nel primo grado di giudizio gli opponenti non hanno sollevato alcuna tempestiva eccezione di decadenza;
peraltro, ciò tampoco è avvenuto nel presente grado.
Tale inerzia impedisce che dall'eventuale dichiarazione di nullità della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., accadimento del tutto ipotetico in ragione di quanto sopra osservato, possa derivare la caducazione dell'obbligazione di garanzia gravante sui fideiussori.
V. L'infondatezza di tutti i motivi conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
VI. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella succinta riproposizione degli argomenti difensivi già spesi nella comparsa di costituzione.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita, rigettata o dichiarata improcedibile, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna , all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 17.898,00 per compenso, Controparte_2
oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
11 - dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 16.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. VI Savino
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. VI Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 825/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. ), Pt_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Marco Fioretti;
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Calogero Caluso e Lorenzo Gambella;
appellanti
CONTRO
(c.f. , che partecipa al presente giudizio per il tramite della Controparte_2 P.IVA_2
mandataria (c.f. , quest'ultima rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3
difesa in virtù di procura speciale alle liti dall'Avv. Andrea Andreani;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, in accoglimento della presente impugnazione, riformare la Sentenza emessa dal Tribunale di Ancona n. 728/2023,
1 pubblicata il 22/06/2023 (Procedimento R.G. 4604/2020); notificata il 13/09/2023, come segue:
in rito: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 283 e 351 c.p.c., in ragione di quanto espresso nel corpo del presente atto;
sospendere il processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. e 34 c.p.c., per le ragioni espresse nel corpo del presente atto in merito alla fideiussione redatta su “schema ABI”. Nel merito: in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità, ex art. 1418 c.c., dell'atto pubblico di mutuo con
rilascio di fideiussione (a rogito Notaio di Prato, Rep. 44621, del 08/01/2008), per Per_1
mancata realizzazione dello scopo, rientrando quest'ultimo nella causa del contratto stesso, per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
in via principale, accertata e dichiarata la
nullità dell'atto pubblico di mutuo con rilascio di fideiussione (a rogito Notaio di Prato, Per_1
Rep. 44621, del 08/01/2008), per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Ancona n. 1180/2020, in quanto ingiusto, illegittimo e fondato su di un contratto nullo
improduttivo di qualsivoglia obbligazione fideiussoria;
dichiarare la nullità del contratto di
garanzia per contrarietà a norma imperativa, per quanto espresso nel corpo del presente atto;
dichiarare la nullità del contratto di garanzia per violazione della normativa antitrust, in ragione
di quanto espresso nel corpo del presente atto;
dichiarare la non debenza di alcunché da parte
di nei confronti della convenuta opposta, odierna Pt_1 Controparte_4
appellata, e di qualsivoglia altro soggetto alla stessa collegato;
dichiarare altresì l'insussistenza
di qualsivoglia obbligo di garanzia di in favore della Pt_1 Controparte_4
convenuta opposta, odierna appellata, e di qualsivoglia altro soggetto alla stessa collegato. Con
vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”; appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona per tutte le motivazioni esposte e con ogni statuizione di legge respingere l'appello promosso da (C.F.: ), Pt_1 CodiceFiscale_3
(C.F.: ) unitamente alla (C.F.: ) Parte_2 C.F._2 Controparte_4 P.IVA_1
nei confronti di perchè infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare Controparte_2
integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Ancona n.728/2023, pubblicata il
22/06/2023 emessa nel giudizio R.G. 4604/2020 Tribunale di Ancona e notificata il 13/09/2023”;
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare superfluo, pertanto, indugiare nella ricapitolazione delle deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei quattro motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. Il primo motivo, articolato in tre profili, censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di incompetenza per territorio e materia formulata dalle opponenti e, altresì, nella parte in cui non ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Il motivo è infondato.
In ordine al primo profilo, va rilevato che il foro convenzionale indicato nel contratto di mutuo, ovvero la fonte negoziale dell'obbligazione calata nel decreto ingiuntivo opposto, è sprovvisto del necessario requisito dell'esclusività.
Invero, alla clausola di cui all'art. 15 della scrittura privata allegata all'atto pubblico del 8.1.2008, volta ad integrale il contenuto normativo del contratto di mutuo, si legge quanto segue: “per ogni eventuale controversia relativa all'applicazione e/o interpretazione del contratto di mutuo o del capitolato, e comunque connessa e/o dipendente, sarà competente il Tribunale di Firenze”.
Orbene, come noto, “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo
"esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti (così, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
33203 del 18/12/2024)”.
3 Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che la clausola di cui all'art. 15 si limita ad indicare la competenza del Tribunale di Firenze, senza, tuttavia, compiere alcun riferimento, tampoco in via indiretta, all'eventuale esclusività della designazione convenzionale.
In ordine al secondo profilo, incentrato sulla ritenuta sussistenza della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, è sufficiente rilevare che le attribuzioni giurisdizionali delle sezioni istituite dal d.lgs. n. 168 del 2003 configurano un'ipotesi di competenza per materia e per territorio (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4706 del 28/02/2018), con la conseguenza che l'incompetenza deve essere eccepita entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 38 c.p.c. o, comunque, può essere rilevata dal giudice entro l'udienza di prima comparizione e trattazione.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, ove la questione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa non è mai stata eccepita dalle opponenti né rilevata dal
Tribunale di Ancona, con conseguente dismissione della questione, non più proponibile nel presente grado.
In ordine all'ultimo profilo, è sufficiente osservare che “il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati
(Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6982 del 09/03/2023)”.
II. Con il secondo motivo, le difese appellanti lamentano che il Tribunale di Ancona ha errato nel qualificare le deduzioni volte a lumeggiare la nullità del contratto di mutuo come eccezione riconvenzionale, omettendo, dunque, di rilevare che le opponenti ebbero a proporre domanda riconvenzionale di dichiarazione della nullità della fonte negoziale dell'obbligazione principale, introducendo un tema comunque suscettibile di rilievo d'ufficio.
Il motivo, di per sé non sufficiente a comportare la caducazione del decreto ingiuntivo opposto,
è fondato.
Dall'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena, emerge che le opponenti, lungi dal limitare il proprio spettro difensivo alla prospettazione di eccezioni, ebbero a proporre domanda riconvenzionale di dichiarazione di nullità del mutuo.
4 III. Il terzo motivo, correlato al precedente, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità del mutuo, derivante, secondo la prospettazione difensiva ora reiterata, dalla mancata realizzazione dello scopo, volto a connotare l'elemento casuale della fattispecie negoziale.
Il motivo è infondato.
Il mutuo di scopo convenzionale si configura come contratto atipico, consensuale e non reale, da cui origina una portata obbligatoria non limitata alla restituzione del capitale mutuato e degli interessi (nell'ipotesi di mutuo oneroso) ma estesa anche all'attuazione di una determinata finalità, correlata al diretto soddisfacimento anche dell'interesse del mutuante e calata in un'ulteriore obbligazione posta a carico del mutuatario.
In tale ottica, affinché vi sia mutuo di scopo non è sufficiente che le parti abbiano ad esternare, dandone contezza nel contratto, la finalità cui è destinata la somma mutuata (finalità che, come è evidente, è sempre sussistente, risultando arduo ipotizzare che il mutuatario abbia fatto ricorso al credito in carenza della necessità di destinare la somma al soddisfacimento di una qualche esigenza), ma è necessario che tale finalità sia strumentale al compimento di un interesse (anche) del mutuante.
L'interesse, pertanto, deve preesistere alla stipulazione del mutuo di scopo già nella sua dimensione bilaterale e deve essere attuato (anche) per il tramite di tale negozio.
Diversamente, non vi è mutuo di scopo allorquando il coinvolgimento del mutuante nella destinazione della somma mutuata non sia preesistente ma abbia a sorgere con la stipulazione del mutuo e sia limitato al solo fisiologico esaurimento di tale negozio, ossia al corretto adempimento dell'obbligazione restitutoria gravante in capo al mutuatario.
In altri e più compiuti termini, “in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale … è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata incida sulla causa del contratto, finendo per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore: qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizzerebbe infatti semplicemente una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale;
e in tal caso non si può parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso
5 lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea
a modificare il tipo negoziale;
proprio per ciò questa Corte ha più volte affermato che il mutuo
(o il finanziamento) fondiario non è un mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
né - si è detto - l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili
( rustici o urbani ) a garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511-07; Cass. n. 4792-12); invece, giustappunto in quanto caratterizzato nel senso sopra detto, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 cod. civ. (v. per utili riferimenti Cass. n. 25180-07), attesa la sua diversa funzione e atteso che il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante alla destinazione delle somme
(v. per il credito agevolato Cass. n. 1369-16); per cui in definitiva: (a) ove manchi un interesse del mutuante, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle 8 somme erogate;
(b) la deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 cod. civ. sipuò affermare quando vi sia la prova di un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
(c) negli altri casi, ove cioè la prova di consimile situazione non sia fornita, l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24699 del 19/10/2017)”.
Tanto premesso, l'attenzione si concentra sulla contenuto del richiamato atto pubblico del
8.1.2008 e dell'allegata scrittura privata, per cui il tramite fu concluso il contratto di mutuo.
Ad avviso del Collegio, l'impiego dei consueti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. evidenzia che le parti ebbero a stipulare un mutuo (reale e non convenzionale) assistito da garanzia ipotecaria e personale.
6 L'atto, che alla clausola di cui all'art. 1 richiama l'art. 38 T.U.B., ossia la norma che delimita l'oggetto del credito fondiario, non reca alcun richiamo alla figura del mutuo di scopo convenzionale.
E' pur vero che tale clausola prevede anche quanto segue: “ detto finanziamento … dovrà essere utilizzato dalla parte mutuataria integralmente ed esclusivamente per la realizzazione del prospettato programma di investimenti concernente la realizzazione, su un terreno di proprietà, di un centro turistico residenziale e comportante una spesa preventivata di euro 3.892.000,00”.
Tale previsione, tuttavia, si rivela di per sé inidonea ad attrarre il contratto all'ambito del mutuo di scopo convenzionale laddove non lascia emergere anche il necessario e preesistente interesse del mutuante alla realizzazione di una determinata finalità.
In altri termini, le clausola evidenzia unicamente il motivo per cui il mutuatario ha inteso conseguire la somma di denaro, senza, tuttavia, elevare il proposito da quest'ultimo palesato a scopo strumentale al soddisfacimento di un interesse proprio e preesistente della banca.
D'altro canto, alcuna clausola del mutuo prevede la nullità della contratto nell'ipotesi di impiego della somma per una diversa finalità.
Ad ulteriore conferma di tale convincimento, vi è che la banca non ha mai lamentato l'omessa realizzazione del centro turistico residenziale ma unicamente la mancata restituzione della somma mutuata e degli interessi (unici beni cui aspira la mutuante), sì da porre in essere una condotta, rilevante alla luce del criterio di interpretazione di cui al secondo comma dell'art. 1362 c.c., totalmente dissonante rispetto all'assunto della sussistenza del mutuo di scopo.
Il convincimento non è incrinato (ma, anzi, è confermato) dalla previsione, all'art. 5 della scrittura privata allegata all'atto pubblico, dalle clausola risolutiva espressa nell'ipotesi di mancata destinazione delle somme alla realizzazione del complesso residenziale.
Vi è, infatti, che l'interesse dell'istituto di credito al rispetto della destinazione della somma è totalmente interno al contratto di mutuo, e non pregresso rispetto ad esso, nonché assolutamente limitato alla restituzione delle somme mutuate.
La banca, invero, ha interesse a che le somme mutuate siano effettivamente impiegate per la realizzazione del centro turistico residenziale poiché, solo in tale ipotesi, si realizza il proposito imprenditoriale della mutuataria, ossia l'evento che, nella verosimile prospettiva della mutuante,
7 rende l'intera operazione remunerativa per la mutuataria, consentendo a quest'ultima, verosimilmente, di acquisire la provvista necessaria per la restituzione del capitale mutuato e degli interessi, oltre ad incrementare il valore dei terreni su cui è stata iscritta ipoteca, altro evento volto a soddisfare l'interesse interno della banca
IV. Il quarto motivo, del pari articolato in più profili, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare la nullità delle fideiussioni rilasciate dalle opponenti, affette, secondo la prospettazione difensiva compiuta solo nel presente grado, da nullità virtuale per violazione della norma imperativa di cui 2462 c.c., ciò che configurerebbe anche una condotta negoziale contrariale alla buona fede oggettiva, e, comunque, da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 poiché attuativa di una intesa anticoncorrenziale a monte.
In ordine al primo profilo, occorre osservare che non vi è alcuna interferenza patologica tra le fideiussioni rilasciate dai soci di una società di capitali e la norma di cui all'art. 2462 c.c.
Anzi, un simile proposito negoziale, lungi dal costituire violazione del principio dell'autonomia patrimoniale perfetta, si configura come attuazione indiretta di esso: il creditore, ritenendo la società di capitali non adeguatamente patrimonializzata (o, comunque, sprovvista delle necessarie capacità reddituali), implementa la propria garanzia tramite le fideiussioni volontariamente rilasciate dai soci che, dunque, diventano debitori in solido non in quanto soci ma in quanto fideiussori;
l'intera operazione, da tempo immemore radicata nel mondo degli affari, persegue interessi meritevoli di tutela poiché, da una parte, amplia le probabilità di soddisfacimento del mutuante, dall'altra consente alla società di capitali di accedere al credito, ciò che si risolve in un vantaggio indiretto anche per i soci.
Si comprende, pertanto, come sia non pertinente la doglianza incentrata sull'asserita carenza di buona fede oggettiva della banca, con conseguente infondatezza dell'exceptio doli generalis, quale che sia la sua declinazione, formulata, peraltro, sono nel presente grado e, dunque, anche inammissibile.
In ordine al secondo profilo, occorre osservare “le nullità negoziali che non siano state rilevate
d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (così,
8 Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20713 del 17/07/2023, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali;
la Corte di legittimità ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo)”.
La necessaria declinazione di tale principio al caso di specie preclude di per sé l'accoglimento del motivo profilo di doglianza atteso che, nel pregresso grado di merito, gli opponenti non hanno compiuto alcuna allegazione difensiva in ordine alla sussistenza di una intesa anticoncorrenziale né prodotto documenti o altri mezzi di prova da cui poter acquisire consapevolezza di tale scenario patologico.
Qualora per mera ipotesi si volesse propendere per la rilevabilità d'ufficio del profilo di nullità in esame, nonostante le stigmatizzate carenze di allegazione, nondimeno il motivo sarebbe infondato o, comunque, inidoneo a condurre alla caducazione della pretesa creditoria calata nel decreto ingiuntivo.
In primo luogo, la difesa opponente ha omesso il tempestivo deposito del richiamato provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, atto amministrativo privo di consistenza normativa che, dunque, non può essere attratto all'interno del perimetro conoscitivo del giudice in carenza di specifica produzione delle parti.
Ad avviso della Corte di Appello, tale carenza probatoria tampoco può essere supplita dall'invocazione del fatto notorio, atteso che la questione non è limitata all'acquisizione del dato conoscitivo circa la (sola) sussistenza dell'intesa concorrenziale ma, diversamente, occorre verificare la necessaria sovrapposizione cronologica tra la fideiussione rilasciata dagli opponenti e le coordinate temporali dell'indagine condotta dalla Banca d'Italia, ragionevolmente anteriori rispetto all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
Il mancato tempestivo deposito di tale atto preclude di accertare l'indispensabile allineamento cronologico, con la conseguenza che il mero richiamo al provvedimento della Banca d'Italia è di per sé inidoneo ad elevarsi a prova sufficiente della sussistenza della lamentata intensa
9 anticoncorrenziale a monte, che, peraltro, nel caso di specie dovrebbe riguardare il mercato delle fideiussioni specifiche.
Ponendo a latere tali rilevi, dotati peraltro di portata assorbente, va comunque osservato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza
-, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30/12/2021)”.
Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che nel primo grado di giudizio la difesa opponente non ha fornito alcun elemento probatorio, tampoco di adeguata consistenza inferenziale e nemmeno sul piano della mera allegazione, idoneo a far ritenere che le parti non avrebbero stipulato il contratto in carenza delle clausole delle fideiussioni con cui è stata compiuta deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c.
Di contro, appare evidente che , avrebbero rilasciato la Pt_1 Parte_2 Controparte_1
fideiussione anche in carenza della clausola derogativa alle norme di cui all'art. 1957 c.c., conseguendo così un più attenuato regime di responsabilità personale e, dunque, una più ampia utilità sostanziale.
Occorre poi chiarire che le norme di cui all'art. 1957 c.c. prevedono termini di decadenza (in tal senso, ossia in ordine alla natura decadenziale dei termini contemplati dalla norma in esame,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 18779 del 28/07/2017, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1724 del 29/01/2016, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078 del 21/05/2008).
La decadenza deve essere eccepita dalla parte giusto il disposto di cui all'art. 2969 c.c., salva la dirette inerenza a materie sottratte alla disponibilità delle parti.
Tuttavia, come noto, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata.
Invero, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione
10 affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del
09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del 24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
Orbene, nel primo grado di giudizio gli opponenti non hanno sollevato alcuna tempestiva eccezione di decadenza;
peraltro, ciò tampoco è avvenuto nel presente grado.
Tale inerzia impedisce che dall'eventuale dichiarazione di nullità della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., accadimento del tutto ipotetico in ragione di quanto sopra osservato, possa derivare la caducazione dell'obbligazione di garanzia gravante sui fideiussori.
V. L'infondatezza di tutti i motivi conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
VI. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella succinta riproposizione degli argomenti difensivi già spesi nella comparsa di costituzione.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita, rigettata o dichiarata improcedibile, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna , all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 17.898,00 per compenso, Controparte_2
oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
11 - dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 16.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. VI Savino
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