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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 11/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 698/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 698/2024
Oggi 11 febbraio 2025, ore 10.30, innanzi al Giudice, dott. Maddalena Ghisolfi, sono comparsi: per parte appellante l'avv. Fabio Callegari;
per l'avv. Anna Comolli;
Controparte_1 per 'avv. Marzani in sostituzione dell'avv. SE NO. CP_2 Il Giudice invita i procuratori alla discussione. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti e note autorizzate. Gli stessi dichiarano concordemente di essere esentati dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza che si intenderanno, pertanto, letti con il deposito telematico nel fascicolo. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio. Successivamente, alle ore 15.30, la causa viene decisa come da allegata sentenza del cui dispositivo viene data lettura in assenza delle parti e delle difese.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
pagina 1 di 11 N. R.G. 698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 698/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Fabio Callegari, Parte_1 elettivamente domiciliata in Piacenza, via Mazzini n. 6, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLANTE contro
, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, nel Controparte_1 presente giudizio, dall'avv. Anna Comolli, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Scalabrini n. 45, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLATO
e altresì conto rappresentato e difeso dall'avv. SE NO, elettivamente domiciliato in CP_2
Piacenza, via Sopramuro n. 29, presso lo studio del suddetto difensore;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Piacenza, il in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1
e l'Ing. per ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma della CP_2
sentenza del Giudice di Pace di Piacenza n. 131/2024, pubblicata in data 27.02.2024, con la quale veniva rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2021, con il quale Giudice di Pace di
Piacenza le ingiungeva di pagare immediatamente al in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore, la somma capitale di € 2.014,82, oltre agli interessi dalla domanda al saldo e alle spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in € 661,00 per compensi professionali e spese anticipate, oltre IVA e CAP come di legge ed alle successive occorrende.
L'appellante ha censurato la decisione del Giudice di Pace lamentando la totale assenza delle ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento del rigetto dell'opposizione, specie laddove lo stesso si è discostato dalle conclusioni assunte dal nominato CTU con precipuo riferimento alla legittimità delle somme esposte dal a e laddove ha escluso qualunque Controparte_1 Parte_1
responsabilità in capo al terzo Ing. rigettando la domanda di manleva proposta. CP_2
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.09.2024, si costituiva in giudizio il in persona dell'Amministratore pro tempore, il quale chiedeva: in via preliminare, Controparte_1 il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la dichiarazione dell'inammissibilità/improcedibilità dell'appello; nel merito, il rigetto delle domande proposte da nei suoi confronti. Parte_1
1.2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.09.2024, si costituiva in giudizio l'Ing. il quale chiedeva, parimenti, il rigetto del gravame e la conferma integrale della CP_2 sentenza di primo grado, specie rispetto alle domande svolte dall'appellante nei suoi confronti in quanto infondate e non provate.
1.3) All'udienza del 24.09.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per tale incombente, l'udienza dell'11.02.2025. In tal sede, fatte precisare dalle parti le rispettive conclusioni e fatta discutere oralmente la causa, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Giova, preliminarmente, puntualizzare le circostanze di fatto che hanno caratterizzato la vicenda oggetto del presente giudizio come rappresentate dalle parti ed emergenti dai documenti agli atti.
Nell'anno 2017, proprietaria di un appartamento posto nel al Parte_1 Controparte_1 secondo piano e privo di ascensore, stante la sua invalidità al 100%, richiedeva all'Amministratore del pagina 3 di 11 , di poter installare un montacarichi, appoggiato esternamente al Controparte_1 CP_3
muro condominiale, che le consentisse di accedere agevolmente alla sua casa di abitazione.
L'Amministratore, ottenuta la documentazione necessaria, inseriva la domanda della condomina, corredata da un progetto di massima, nell'ordine del giorno dell'assemblea del 29.09.2017.
La mozione veniva votata con voti favorevoli all'opera per millesimi 476,60 e, dal momento che non veniva raggiunto il quorum deliberativo, l'assemblea riteneva necessario “un progetto tecnico definitivo che rispetti i criteri previsti dalla normativa in ordine alle condizioni di stabilità e sicurezza del fabbricato, al decoro architettonico e alle limitazioni significative all'uso e al godimento delle parti comuni”, rinviandone la valutazione “nel corso della prima assemblea utile”.
Alla successiva assemblea dell'08.02.2018, l'Amministratore presentava il progetto ricevuto da e redatto dall'Ing. per la realizzazione di un montacarichi per disabili. Parte_1 CP_2
La mozione veniva votata con voti favorevoli all'opera per soli millesimi 205,30. Interveniva, allora,
l'odierna appellante, richiamando l'art. 1102 c.c. e alcune sentenze della Corte di Cassazione e della
Corte Costituzionale e dichiarando di “necessitare dell'ausilio a causa della propria patologia invalidante e affermando di affrontare e sostenere le spese interamente a proprio carico”. La condomina comunicava, altresì, all'assemblea che, a partire da un mese dall'approvazione del progetto, avrebbe dato avvio ai lavori di installazione del montacarichi, opponibili solo pe motivi di strutturalità
o di staticità.
Il tecnico Ing. per conto di depositava presso il Comune di CP_2 CP_2 Parte_1
Piacenza, in data 25.07.2018, SCIA protocollata al n. 1233/2018 e ne forniva copia all'Amministratore.
Quest'ultimo, invero, sottoponeva tale SCIA all'Ing. il quale, dopo aver posto in essere le Persona_1
opportune verifiche, rilevava che le pratiche depositate erano insufficienti per l'esecuzione dell'opera in sicurezza, mancando il deposito della documentazione strutturale e la certificazione per la prevenzione degli incendi dei box sottostanti il montacarichi.
Il Comune di Piacenza, verificato che la pratica edilizia era incompleta, in un primo tempo bloccava l'autorizzazione ma, infine, in data 18.10.2018, dopo il deposito della pratica strutturale a completamento della procedura amministrativa, dava atto che la procedura SCIA era stata compiuta e concedeva l'avvio dei lavori.
Infine, con scrittura privata in data 23.10.2018, veniva autorizzata dal Parte_1 CP
a realizzare l'opera richiesta;
in tale atto, invero, la condomina dichiarava espressamente di
[...]
accollarsi i costi per la pratica di protezione antincendio delle strutture in acciaio aggiunte nell'area dei box sottostanti il montacarichi, che sarebbe stata espletata dal per opera CP
pagina 4 di 11 dell'Amministratore e di un suo consulente di fiducia, e quelli relativi ad interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alla proprietà comune a causa dell'esecuzione dei lavori.
Una volta terminata l'opera, l'odierna appellante, all'assemblea del 17.09.2020, non approvava il bilancio nel quale le spese dei tecnici e dell'amministratore erano poste a suo carico quali spese personali e neppure provvedeva al pagamento delle stesse.
Quindi, con ricorso depositato in Cancelleria in data 07.12.2020, il chiedeva al Controparte_1
Giudice di Pace di Piacenza l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di per Parte_1 ottenere il pagamento della somma di € 2.014,82 relativa a spese condominiali impagate per l'esercizio
2019, di cui € 346,02 a saldo delle spese ordinarie ed € 1.668,80 per spese personali, relative all'installazione di un montacarichi su richiesta e ad uso esclusivo della condomina, di cui € 1.015,04 per l'onorario dell'Ing. per la valutazione e l'integrazione del progetto, € 253,76 per Persona_1
l'onorario dell'Ing. per l'adeguamento del certificato di prevenzione incendi attinente l'area box Pt_2 ed € 400,00 per l'onorario dell'Amministratore per l'attività straordinaria posta in essere.
In data 04.01.2021, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 1/2021, con il quale Giudice di Pace di
Piacenza ingiungeva a di pagare immediatamente, al la somma Parte_1 Controparte_1 capitale di € 2.014,82, oltre agli interessi dalla domanda al saldo e alle spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in € 661,00 per compensi professionali e spese anticipate, oltre IVA e
CAP come di legge ed alle successive occorrende.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione, decisa dal Giudice Parte_1
di Pace di Piacenza con la sentenza impugnata con il presente giudizio.
Ciò premesso in punto di fatto, vi è da ritenere che la sentenza impugnata sia immune da censure laddove, dopo essere stata indicate le differenze tra delibera nulla e annullabile, verificata la validità della delibera assunta all'assemblea del 17.09.2020 sia per millesimi, sia per numero di condomini intervenuti (“l'assemblea raggiunge i 540,70 millesimi con 462,80 favorevoli e un voto contrario per millesimi 77,90”), si è affermato che: “nel caso de quo la signora non si è avvalsa Parte_1
dell'impugnativa, quindi la delibera è diventata esecutiva e come tale la signora è tenuta a corrispondere le somme ritenute congrue tutte dal CTU”. Tale sentenza stabilisce, quindi, che
[...] non si è avvalsa dell'azione di annullamento, impugnando la delibera nel termine di 30 giorni Parte_1
dalla comunicazione, sicché detta delibera è divenuta esecutiva e, come tale, sono dovute le somme come da bilancio approvato dall'assemblea e ritenute congrue dal CTU.
Come puntualmente verificato dal Giudice di prime cure, la condomina dissenziente, ove avesse ritenuto che il riparto delle spese approvato dall'assemblea condominiale fosse contrastante con i criteri di ripartizione stabiliti dalla legge o dal regolamento condominiale, avrebbe dovuto contestare le pagina 5 di 11 risultanze del preventivo o del rendiconto chiedendo l'annullamento della delibera di approvazione attraverso l'impugnazione della stessa entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla sua adozione.
Come disposto dagli artt. 1130, 1135, n. 2 e n. 3, e 1137 c.c., il preventivo, il rendiconto e la ripartizione delle spese predisposti dall'Amministratore, una volta validamente approvati dall'assemblea in qualità di organo deliberativo del , divengono operativi se non sono CP
impugnati dal dissenziente nei termini di legge CP
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, l'opponente non può invocare vizi di annullabilità della deliberazione non tempestivamente impugnata (Cass., sez. II, sent. n. 3354 del 19.02.2016; conformi, Cass., sez. II, sent. n. 4672 del 23.02.2017; Cass., sez. II, sent. n. 22573 del 07.11.2016).
Tale assetto è stato confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite;
infatti, con sentenza n. 9839 del
14.04.2021 è stato chiarito che “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.
1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”.
Nel caso di specie, a mezzo del suo delegato, ha regolarmente partecipato Parte_1 all'assemblea del 17.09.2020 senza impugnare la delibera nei trenta giorni previsti dalla normativa vigente. Correttamente il Giudice ha affermato in sentenza che la delibera è divenuta esecutiva.
Non può, infatti, condividersi la tesi sostenuta da parte appellante secondo la quale la delibera in oggetto, alla luce delle considerazioni svolte in merito dal CTU, sia da considerarsi nulla.
in particolare, ha sottolineato che il giudicante, nella sentenza impugnata, ha Parte_1
condiviso la prima parte della perizia, relativa alla congruità e correttezza delle somme esposte dal e addebitate a mentre ha tralasciato la seconda parte, relativa alla CP Controparte_4
legittimità della somme medesime, così discostandosi dalle conclusioni assunte dal CTU da lui nominato senza motivare le ragioni di tale difforme convincimento.
Il Giudice di Pace, invero, ha sottoposto al CTU, geom. il seguente quesito: “Dica il Persona_2
CTU esaminati gli atti di causa ed esperito ogni più opportuno accertamento, se le somme esposte dal
e addebitate alla in particolare sono corrette, congrue e CP Controparte_5 legittime”.
Ebbene, l'Ausiliare del Giudice ha ritenuto: corretta e congrua la somma di € 1.015,04 richiesta dall'Ing, per la consulenza riguardante la verifica della corretta procedura tecnico- Persona_1
pagina 6 di 11 urbanistica di presentazione della SCIA;
corretto e congruo l'onorario dell'Amministratore del esposto in € 400,00 per l'attività straordinaria posta in essere;
congruo l'onorario Controparte_1 dell'Ing. pari ad € 253,76 per la procedura relativa alla prevenzione incendi per i box sottostanti Pt_2 il montacarichi;
ha, invece, osservato che l'Amministratore, prima affidare l'incarico all'Ing. Per_1
avrebbe dovuto convocare un'assemblea e interloquire con il tecnico di Ing.
[...] Parte_1
ragione per la quale il compenso a questi dovuto avrebbe dovuto essere ripartito “in CP_2 pari quota a tutti i condomini come da tabella condominiale”.
Circa le censure svolte sul punto da parte appellante, vi sono da svolgere le seguenti considerazioni.
In primo luogo, è noto che il Giudice: da un lato, non può affidare a terzi attività rientranti nei propri compiti e conferire al CTU incarichi aventi ad oggetto accertamenti e valutazioni inerenti alla qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti;
dall'altro, non può spogliarsi dei propri poteri decisori e ritenersi vincolato dalle conclusioni assunte dal suo Ausiliario.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado, laddove le prospettazioni e le argomentazioni espresse dall'Ausiliario hanno violato i limiti dell'attività peritale in quanto hanno condotto quest'ultimo ad esprimere un giudizio - riservato al giudice - circa l'esistenza di obbligazioni a carico di una delle parti
(ovverosia rispetto all'esame della legittimità delle somme esposte dal e addebitate a CP
, correttamente non ne ha tenuto conto nella formazione della sua decisione. Parte_1
In secondo luogo, deve escludersi che la condotta dell'Amministratore, come evidenziata dal CTU, sia motivo di nullità della delibera non opposta nei termini di legge da La tesi sostenuta Parte_1
a riguardo dall'appellante, infatti, non merita di essere condivisa, essendo in contrasto con la ricostruzione della linea di demarcazione tra nullità ed annullabilità delle delibere dell'assemblea di condominio come definitiva dalla sentenza Cass., Sez. Un., n. 9839/2021.
Infatti, in tale sentenza, enucleati i casi (tassativi) in cui la deliberazione assembleare deve ritenersi affetta da nullità (cfr., punto 6.3. pagg. 30-32 e ss. della pronuncia), la Suprema Corte - nel punto 6.4, a pag. 33 della decisione, proprio in relazione alla problematica “se le deliberazioni assembleari che ripartiscono le spese condominiali in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento condominiale contrattuale configurino o meno una delle ipotesi di nullità sopra esaminate”, ha chiarito: “Ritiene il Collegio - così confermando quanto già affermato da queste Sezioni
Unite con la sentenza n. 4806 del 2005, che le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per 'impossibilità giuridica' dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere oltre che per il caso oggetto della delibera anche per il futuro;
mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati
pagina 7 di 11 o disattesi nel singolo caso deliberato. In proposito, va osservato che le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte, dall'art. 1135, nn. 2 e 3, cod. civ., alla verifica ed all'applicazione in concreto dai criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto delle spese, che l'art. 1123 cod. civ. consente solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al condominio;
di modo che l'assemblea che deliberi a maggioranza di modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge o quelli convenzionalmente stabiliti (delibere c.d. normative) si troverebbero ad operare in 'difetto assoluto di attribuzioni'. Al contrario, non esorbita dalle attribuzioni dell'assemblea la deliberazione che si limiti a ripartire in concreto le spese condominiali, anche se la ripartizione venga effettuata in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o convenzionalmente, in quanto una siffatta deliberazione non ha carattere normativo e non incide sui criteri generali, valevoli per il futuro, dettati dall'art. 1223 e segg. cod. civ. o stabiliti convenzionalmente, né è contraria a norme imperative;
pertanto, tale delibera deve ritenersi semplicemente annullabile e, come tale, deve essere impugnata, a penna di decadenza, nel termine (trenta giorni) previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ.”.
Questo è il principio di diritto stabilito da Cass., Sez, Un., n. 9839/2021: “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni", contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'ordine pubblico o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art.
1137, comma 2, c.c.”.
Ciò posto, visto che la delibera del 17.09.2020 attribuisce a tutti i costi relativi alla Parte_1
costruzione del montacarichi necessario per la sua condizione di invalidità, compreso il compenso del tecnico cui si era rivolto l'Amministratore, per quel singolo esercizio a cui tali costi si riferiscono, senza che nulla lasci intendere che l'assemblea abbia voluto modificare con regola da valere per il pagina 8 di 11 futuro il criterio di ripartizione delle spese previsto dal regolamento, si deve concludere nel senso che detta deliberazione sia, al più, viziata in termini (non di nullità, bensì) di annullabilità, con conseguente preclusione, in capo a come innanzi sottolineato, di far valere il vizio nell'ambito del Parte_1
presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo senza aver impugnato tali deliberazioni entro il termine perentorio ex art. 1137, comma 2, c.c..
Peraltro, quanto sostenuto dal geom. (ossia che l'Amministratore, prima di incaricare Controparte_6
l'Ing. avrebbe dovuto convocare un'assemblea condominiale per ottenere una delibera di Persona_1
incarico e, non avendolo fatto, l'incarico è da ritenersi un incarico diretto affidatogli direttamente dal dott. . non può ritenersi condivisibile. CP_3
Infatti, le due assemblee già convocate si erano espresse in senso contrario all'opera e i condomini avevano già evidenziato tutte le loro perplessità, invitando l'Amministratore a vigilare sul regolare andamento sia delle procedure tecniche/urbanistiche, sia sulla successiva realizzazione dell'opera. Nella delibera del 27.09.2017 l'assemblea aveva ritenuto necessario “un progetto tecnico definitivo che rispetti i criteri previsti dalla normativa in ordine alle condizioni di stabilità e sicurezza del fabbricato, al decoro architettonico e alle limitazioni significative all'uso e al godimento delle parti comuni, tale progetto sarà valutato nel corso della prima assemblea utile”; nell'assemblea successiva, che aveva visto una diminuzione del numero di condomini favorevoli, aveva dichiarato di Parte_1
“necessitare dell'ausilio a causa della propria patologia invalidante affermando di affrontare e sostenere le spese interamente a proprio carico e comunicava all'assemblea che, a partire da un mese dall'approvazione del progetto, avrebbe dato avvio dei lavori di installazione del montacarichi opponibile solo per motivi di strutturalità o staticità”.
Invero, una volta che l'Amministratore ha ricevuto dal tecnico nominato dall'appellante, Ing. CP_2
copia della SCIA depositata, si è doverosamente e correttamente (adempiendo gli obblighi su
[...]
di sé gravanti) rivolto a tecnico esperto, non avendo le conoscenze tecniche in materia per eseguire sulla SCIA l'analisi richiesta dall'assemblea. Tant'è vero che l'analisi dell'Ing. si è Persona_1
rivelata più che opportuna in quanto ha evidenziato la mancanza della pratica strutturale in un montacarichi appoggiato alla parete condominiale necessaria per la verifica circa la conservazione della statica dell'edificio condominiale.
Il Comune di Piacenza, infatti, che aveva bloccato la SCIA depositata in data 25.07.2018, dopo il deposito da parte dell'Ing. del progetto esecutivo riguardante le strutture, in data CP_2
18.10.2018 ha permesso l'inizio dei lavori.
Parte appellante, poi, ha sostenuto che, nel provvedimento impugnato, non vi è alcun passaggio motivazionale che dia conto delle ragioni per le quali l'importo di € 346,02, imputato a Pt_1
pagina 9 di 11 con la medesima delibera assembleare del 17.09.2020 a titolo di spese ordinarie (nella specie, Parte_1
consumo di acqua), sia da ritenersi effettivamente dovuto.
Anche tale rilievo, a parere di questo Tribunale, è infondato.
La questione sviluppata in primo grado era volta a verificare se fosse tenuta a Parte_1
corrispondere la somma approvata dall'assemblea condominiale e inerente al bilancio del 2019; in detta somma erano ricomprese anche le spese per consumo di acqua.
Il Giudice di Pace, nell'ambito della sentenza de qua, ha affermato che l'odierna appellante avrebbe dovuto impugnare la delibera nel termine di 30 giorni e che, non essendosi avvalsa dell'impugnativa, tale delibera è divenuta esecutiva;
la motivazione della pronuncia di primo grado ricomprende, quindi, sia le somme dovute a titolo di spese personali per l'installazione del montacarichi, sia quelle per il consumo dell'acqua.
Come innanzi ampiamente argomentato, vi è da ritenere che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che la condomina dissenziente avrebbe dovuto contestare le risultanze del preventivo o del rendiconto impugnando la relativa delibera assembleare entro il termine di decadenza di 30 giorni e che, non avendo detta condomina proceduto in tal senso, la delibera medesima è divenuta esecutiva per tutte le voci a suo debito (comprese, quindi, le spese per il consumo di acqua).
Un'ultima considerazione merita la doglianza circa la liquidazione delle spese di giudizio, che devono comunque seguire la soccombenza.
Nessuna delle domande proposte da è stata accolta, neppure parzialmente. Il Giudice Parte_1 scrive in sentenza “rigetta la domanda dell'opponente nei confronti dell'opposta e del terzo chiamato in malleva;
conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo numero 1/2021”. L'appellante, dunque, all'esito finale della lite di primo grado, ha visto respinte tutte le domande e, alla totale soccombenza è seguita, inevitabilmente, la condanna al rimborso delle spese processuali a favore del Controparte_1
Com'è noto, l'art. 91 c.p.c. disciplina il carico definitivo delle spese processuali e si apre enunciando la regola generale secondo la quale la parte dichiarata soccombente all'esito del giudizio deve essere condannata dal Giudice al rimborso delle spese anticipate e sostenute dall'avversario risultato vincitore.
Tale norma i fissa il fondamento della responsabilità per le spese processuali nel fatto oggettivo della soccombenza, consentendo di determinare automaticamente, in base all'esito del processo, la parte tenuta a rimborsarle ed esercitando sulle parti una forza dissuasiva dall'agire o dal resistere in giudizio, allorquando le loro pretese o difese siano poco attendibili ed al fine di responsabilizzarle nell'uso degli strumenti processuali e nell'esercizio del diritto di azione e di difesa e, anche, fungendo da deterrente contro condotte abusive.
pagina 10 di 11 Non vi è dubbio che le conclusioni cui perviene il Giudice di prime cure siano giuste ed esatte. Anche sotto tale profilo, pertanto, la decisione reclamata non merita censura.
L'appello è, dunque, integralmente infondato e deve essere rigettato.
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.1) Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti del e dell'Ing. Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, CP_2
2) conferma la sentenza del Giudice di Pace di Piacenza n. 131/2024, pubblicata in data 27.02.2024;
3) condanna parte appellante a corrispondere alle parti appellate le spese di lite sostenute per il presente grado di giudizio, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 852,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Piacenza, 11.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 698/2024
Oggi 11 febbraio 2025, ore 10.30, innanzi al Giudice, dott. Maddalena Ghisolfi, sono comparsi: per parte appellante l'avv. Fabio Callegari;
per l'avv. Anna Comolli;
Controparte_1 per 'avv. Marzani in sostituzione dell'avv. SE NO. CP_2 Il Giudice invita i procuratori alla discussione. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti e note autorizzate. Gli stessi dichiarano concordemente di essere esentati dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza che si intenderanno, pertanto, letti con il deposito telematico nel fascicolo. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio. Successivamente, alle ore 15.30, la causa viene decisa come da allegata sentenza del cui dispositivo viene data lettura in assenza delle parti e delle difese.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
pagina 1 di 11 N. R.G. 698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 698/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Fabio Callegari, Parte_1 elettivamente domiciliata in Piacenza, via Mazzini n. 6, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLANTE contro
, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, nel Controparte_1 presente giudizio, dall'avv. Anna Comolli, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Scalabrini n. 45, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLATO
e altresì conto rappresentato e difeso dall'avv. SE NO, elettivamente domiciliato in CP_2
Piacenza, via Sopramuro n. 29, presso lo studio del suddetto difensore;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Piacenza, il in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1
e l'Ing. per ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma della CP_2
sentenza del Giudice di Pace di Piacenza n. 131/2024, pubblicata in data 27.02.2024, con la quale veniva rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2021, con il quale Giudice di Pace di
Piacenza le ingiungeva di pagare immediatamente al in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore, la somma capitale di € 2.014,82, oltre agli interessi dalla domanda al saldo e alle spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in € 661,00 per compensi professionali e spese anticipate, oltre IVA e CAP come di legge ed alle successive occorrende.
L'appellante ha censurato la decisione del Giudice di Pace lamentando la totale assenza delle ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento del rigetto dell'opposizione, specie laddove lo stesso si è discostato dalle conclusioni assunte dal nominato CTU con precipuo riferimento alla legittimità delle somme esposte dal a e laddove ha escluso qualunque Controparte_1 Parte_1
responsabilità in capo al terzo Ing. rigettando la domanda di manleva proposta. CP_2
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.09.2024, si costituiva in giudizio il in persona dell'Amministratore pro tempore, il quale chiedeva: in via preliminare, Controparte_1 il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la dichiarazione dell'inammissibilità/improcedibilità dell'appello; nel merito, il rigetto delle domande proposte da nei suoi confronti. Parte_1
1.2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.09.2024, si costituiva in giudizio l'Ing. il quale chiedeva, parimenti, il rigetto del gravame e la conferma integrale della CP_2 sentenza di primo grado, specie rispetto alle domande svolte dall'appellante nei suoi confronti in quanto infondate e non provate.
1.3) All'udienza del 24.09.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per tale incombente, l'udienza dell'11.02.2025. In tal sede, fatte precisare dalle parti le rispettive conclusioni e fatta discutere oralmente la causa, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Giova, preliminarmente, puntualizzare le circostanze di fatto che hanno caratterizzato la vicenda oggetto del presente giudizio come rappresentate dalle parti ed emergenti dai documenti agli atti.
Nell'anno 2017, proprietaria di un appartamento posto nel al Parte_1 Controparte_1 secondo piano e privo di ascensore, stante la sua invalidità al 100%, richiedeva all'Amministratore del pagina 3 di 11 , di poter installare un montacarichi, appoggiato esternamente al Controparte_1 CP_3
muro condominiale, che le consentisse di accedere agevolmente alla sua casa di abitazione.
L'Amministratore, ottenuta la documentazione necessaria, inseriva la domanda della condomina, corredata da un progetto di massima, nell'ordine del giorno dell'assemblea del 29.09.2017.
La mozione veniva votata con voti favorevoli all'opera per millesimi 476,60 e, dal momento che non veniva raggiunto il quorum deliberativo, l'assemblea riteneva necessario “un progetto tecnico definitivo che rispetti i criteri previsti dalla normativa in ordine alle condizioni di stabilità e sicurezza del fabbricato, al decoro architettonico e alle limitazioni significative all'uso e al godimento delle parti comuni”, rinviandone la valutazione “nel corso della prima assemblea utile”.
Alla successiva assemblea dell'08.02.2018, l'Amministratore presentava il progetto ricevuto da e redatto dall'Ing. per la realizzazione di un montacarichi per disabili. Parte_1 CP_2
La mozione veniva votata con voti favorevoli all'opera per soli millesimi 205,30. Interveniva, allora,
l'odierna appellante, richiamando l'art. 1102 c.c. e alcune sentenze della Corte di Cassazione e della
Corte Costituzionale e dichiarando di “necessitare dell'ausilio a causa della propria patologia invalidante e affermando di affrontare e sostenere le spese interamente a proprio carico”. La condomina comunicava, altresì, all'assemblea che, a partire da un mese dall'approvazione del progetto, avrebbe dato avvio ai lavori di installazione del montacarichi, opponibili solo pe motivi di strutturalità
o di staticità.
Il tecnico Ing. per conto di depositava presso il Comune di CP_2 CP_2 Parte_1
Piacenza, in data 25.07.2018, SCIA protocollata al n. 1233/2018 e ne forniva copia all'Amministratore.
Quest'ultimo, invero, sottoponeva tale SCIA all'Ing. il quale, dopo aver posto in essere le Persona_1
opportune verifiche, rilevava che le pratiche depositate erano insufficienti per l'esecuzione dell'opera in sicurezza, mancando il deposito della documentazione strutturale e la certificazione per la prevenzione degli incendi dei box sottostanti il montacarichi.
Il Comune di Piacenza, verificato che la pratica edilizia era incompleta, in un primo tempo bloccava l'autorizzazione ma, infine, in data 18.10.2018, dopo il deposito della pratica strutturale a completamento della procedura amministrativa, dava atto che la procedura SCIA era stata compiuta e concedeva l'avvio dei lavori.
Infine, con scrittura privata in data 23.10.2018, veniva autorizzata dal Parte_1 CP
a realizzare l'opera richiesta;
in tale atto, invero, la condomina dichiarava espressamente di
[...]
accollarsi i costi per la pratica di protezione antincendio delle strutture in acciaio aggiunte nell'area dei box sottostanti il montacarichi, che sarebbe stata espletata dal per opera CP
pagina 4 di 11 dell'Amministratore e di un suo consulente di fiducia, e quelli relativi ad interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alla proprietà comune a causa dell'esecuzione dei lavori.
Una volta terminata l'opera, l'odierna appellante, all'assemblea del 17.09.2020, non approvava il bilancio nel quale le spese dei tecnici e dell'amministratore erano poste a suo carico quali spese personali e neppure provvedeva al pagamento delle stesse.
Quindi, con ricorso depositato in Cancelleria in data 07.12.2020, il chiedeva al Controparte_1
Giudice di Pace di Piacenza l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di per Parte_1 ottenere il pagamento della somma di € 2.014,82 relativa a spese condominiali impagate per l'esercizio
2019, di cui € 346,02 a saldo delle spese ordinarie ed € 1.668,80 per spese personali, relative all'installazione di un montacarichi su richiesta e ad uso esclusivo della condomina, di cui € 1.015,04 per l'onorario dell'Ing. per la valutazione e l'integrazione del progetto, € 253,76 per Persona_1
l'onorario dell'Ing. per l'adeguamento del certificato di prevenzione incendi attinente l'area box Pt_2 ed € 400,00 per l'onorario dell'Amministratore per l'attività straordinaria posta in essere.
In data 04.01.2021, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 1/2021, con il quale Giudice di Pace di
Piacenza ingiungeva a di pagare immediatamente, al la somma Parte_1 Controparte_1 capitale di € 2.014,82, oltre agli interessi dalla domanda al saldo e alle spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in € 661,00 per compensi professionali e spese anticipate, oltre IVA e
CAP come di legge ed alle successive occorrende.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione, decisa dal Giudice Parte_1
di Pace di Piacenza con la sentenza impugnata con il presente giudizio.
Ciò premesso in punto di fatto, vi è da ritenere che la sentenza impugnata sia immune da censure laddove, dopo essere stata indicate le differenze tra delibera nulla e annullabile, verificata la validità della delibera assunta all'assemblea del 17.09.2020 sia per millesimi, sia per numero di condomini intervenuti (“l'assemblea raggiunge i 540,70 millesimi con 462,80 favorevoli e un voto contrario per millesimi 77,90”), si è affermato che: “nel caso de quo la signora non si è avvalsa Parte_1
dell'impugnativa, quindi la delibera è diventata esecutiva e come tale la signora è tenuta a corrispondere le somme ritenute congrue tutte dal CTU”. Tale sentenza stabilisce, quindi, che
[...] non si è avvalsa dell'azione di annullamento, impugnando la delibera nel termine di 30 giorni Parte_1
dalla comunicazione, sicché detta delibera è divenuta esecutiva e, come tale, sono dovute le somme come da bilancio approvato dall'assemblea e ritenute congrue dal CTU.
Come puntualmente verificato dal Giudice di prime cure, la condomina dissenziente, ove avesse ritenuto che il riparto delle spese approvato dall'assemblea condominiale fosse contrastante con i criteri di ripartizione stabiliti dalla legge o dal regolamento condominiale, avrebbe dovuto contestare le pagina 5 di 11 risultanze del preventivo o del rendiconto chiedendo l'annullamento della delibera di approvazione attraverso l'impugnazione della stessa entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla sua adozione.
Come disposto dagli artt. 1130, 1135, n. 2 e n. 3, e 1137 c.c., il preventivo, il rendiconto e la ripartizione delle spese predisposti dall'Amministratore, una volta validamente approvati dall'assemblea in qualità di organo deliberativo del , divengono operativi se non sono CP
impugnati dal dissenziente nei termini di legge CP
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, l'opponente non può invocare vizi di annullabilità della deliberazione non tempestivamente impugnata (Cass., sez. II, sent. n. 3354 del 19.02.2016; conformi, Cass., sez. II, sent. n. 4672 del 23.02.2017; Cass., sez. II, sent. n. 22573 del 07.11.2016).
Tale assetto è stato confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite;
infatti, con sentenza n. 9839 del
14.04.2021 è stato chiarito che “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.
1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”.
Nel caso di specie, a mezzo del suo delegato, ha regolarmente partecipato Parte_1 all'assemblea del 17.09.2020 senza impugnare la delibera nei trenta giorni previsti dalla normativa vigente. Correttamente il Giudice ha affermato in sentenza che la delibera è divenuta esecutiva.
Non può, infatti, condividersi la tesi sostenuta da parte appellante secondo la quale la delibera in oggetto, alla luce delle considerazioni svolte in merito dal CTU, sia da considerarsi nulla.
in particolare, ha sottolineato che il giudicante, nella sentenza impugnata, ha Parte_1
condiviso la prima parte della perizia, relativa alla congruità e correttezza delle somme esposte dal e addebitate a mentre ha tralasciato la seconda parte, relativa alla CP Controparte_4
legittimità della somme medesime, così discostandosi dalle conclusioni assunte dal CTU da lui nominato senza motivare le ragioni di tale difforme convincimento.
Il Giudice di Pace, invero, ha sottoposto al CTU, geom. il seguente quesito: “Dica il Persona_2
CTU esaminati gli atti di causa ed esperito ogni più opportuno accertamento, se le somme esposte dal
e addebitate alla in particolare sono corrette, congrue e CP Controparte_5 legittime”.
Ebbene, l'Ausiliare del Giudice ha ritenuto: corretta e congrua la somma di € 1.015,04 richiesta dall'Ing, per la consulenza riguardante la verifica della corretta procedura tecnico- Persona_1
pagina 6 di 11 urbanistica di presentazione della SCIA;
corretto e congruo l'onorario dell'Amministratore del esposto in € 400,00 per l'attività straordinaria posta in essere;
congruo l'onorario Controparte_1 dell'Ing. pari ad € 253,76 per la procedura relativa alla prevenzione incendi per i box sottostanti Pt_2 il montacarichi;
ha, invece, osservato che l'Amministratore, prima affidare l'incarico all'Ing. Per_1
avrebbe dovuto convocare un'assemblea e interloquire con il tecnico di Ing.
[...] Parte_1
ragione per la quale il compenso a questi dovuto avrebbe dovuto essere ripartito “in CP_2 pari quota a tutti i condomini come da tabella condominiale”.
Circa le censure svolte sul punto da parte appellante, vi sono da svolgere le seguenti considerazioni.
In primo luogo, è noto che il Giudice: da un lato, non può affidare a terzi attività rientranti nei propri compiti e conferire al CTU incarichi aventi ad oggetto accertamenti e valutazioni inerenti alla qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti;
dall'altro, non può spogliarsi dei propri poteri decisori e ritenersi vincolato dalle conclusioni assunte dal suo Ausiliario.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado, laddove le prospettazioni e le argomentazioni espresse dall'Ausiliario hanno violato i limiti dell'attività peritale in quanto hanno condotto quest'ultimo ad esprimere un giudizio - riservato al giudice - circa l'esistenza di obbligazioni a carico di una delle parti
(ovverosia rispetto all'esame della legittimità delle somme esposte dal e addebitate a CP
, correttamente non ne ha tenuto conto nella formazione della sua decisione. Parte_1
In secondo luogo, deve escludersi che la condotta dell'Amministratore, come evidenziata dal CTU, sia motivo di nullità della delibera non opposta nei termini di legge da La tesi sostenuta Parte_1
a riguardo dall'appellante, infatti, non merita di essere condivisa, essendo in contrasto con la ricostruzione della linea di demarcazione tra nullità ed annullabilità delle delibere dell'assemblea di condominio come definitiva dalla sentenza Cass., Sez. Un., n. 9839/2021.
Infatti, in tale sentenza, enucleati i casi (tassativi) in cui la deliberazione assembleare deve ritenersi affetta da nullità (cfr., punto 6.3. pagg. 30-32 e ss. della pronuncia), la Suprema Corte - nel punto 6.4, a pag. 33 della decisione, proprio in relazione alla problematica “se le deliberazioni assembleari che ripartiscono le spese condominiali in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento condominiale contrattuale configurino o meno una delle ipotesi di nullità sopra esaminate”, ha chiarito: “Ritiene il Collegio - così confermando quanto già affermato da queste Sezioni
Unite con la sentenza n. 4806 del 2005, che le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per 'impossibilità giuridica' dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere oltre che per il caso oggetto della delibera anche per il futuro;
mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati
pagina 7 di 11 o disattesi nel singolo caso deliberato. In proposito, va osservato che le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte, dall'art. 1135, nn. 2 e 3, cod. civ., alla verifica ed all'applicazione in concreto dai criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto delle spese, che l'art. 1123 cod. civ. consente solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al condominio;
di modo che l'assemblea che deliberi a maggioranza di modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge o quelli convenzionalmente stabiliti (delibere c.d. normative) si troverebbero ad operare in 'difetto assoluto di attribuzioni'. Al contrario, non esorbita dalle attribuzioni dell'assemblea la deliberazione che si limiti a ripartire in concreto le spese condominiali, anche se la ripartizione venga effettuata in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o convenzionalmente, in quanto una siffatta deliberazione non ha carattere normativo e non incide sui criteri generali, valevoli per il futuro, dettati dall'art. 1223 e segg. cod. civ. o stabiliti convenzionalmente, né è contraria a norme imperative;
pertanto, tale delibera deve ritenersi semplicemente annullabile e, come tale, deve essere impugnata, a penna di decadenza, nel termine (trenta giorni) previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ.”.
Questo è il principio di diritto stabilito da Cass., Sez, Un., n. 9839/2021: “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni", contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'ordine pubblico o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art.
1137, comma 2, c.c.”.
Ciò posto, visto che la delibera del 17.09.2020 attribuisce a tutti i costi relativi alla Parte_1
costruzione del montacarichi necessario per la sua condizione di invalidità, compreso il compenso del tecnico cui si era rivolto l'Amministratore, per quel singolo esercizio a cui tali costi si riferiscono, senza che nulla lasci intendere che l'assemblea abbia voluto modificare con regola da valere per il pagina 8 di 11 futuro il criterio di ripartizione delle spese previsto dal regolamento, si deve concludere nel senso che detta deliberazione sia, al più, viziata in termini (non di nullità, bensì) di annullabilità, con conseguente preclusione, in capo a come innanzi sottolineato, di far valere il vizio nell'ambito del Parte_1
presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo senza aver impugnato tali deliberazioni entro il termine perentorio ex art. 1137, comma 2, c.c..
Peraltro, quanto sostenuto dal geom. (ossia che l'Amministratore, prima di incaricare Controparte_6
l'Ing. avrebbe dovuto convocare un'assemblea condominiale per ottenere una delibera di Persona_1
incarico e, non avendolo fatto, l'incarico è da ritenersi un incarico diretto affidatogli direttamente dal dott. . non può ritenersi condivisibile. CP_3
Infatti, le due assemblee già convocate si erano espresse in senso contrario all'opera e i condomini avevano già evidenziato tutte le loro perplessità, invitando l'Amministratore a vigilare sul regolare andamento sia delle procedure tecniche/urbanistiche, sia sulla successiva realizzazione dell'opera. Nella delibera del 27.09.2017 l'assemblea aveva ritenuto necessario “un progetto tecnico definitivo che rispetti i criteri previsti dalla normativa in ordine alle condizioni di stabilità e sicurezza del fabbricato, al decoro architettonico e alle limitazioni significative all'uso e al godimento delle parti comuni, tale progetto sarà valutato nel corso della prima assemblea utile”; nell'assemblea successiva, che aveva visto una diminuzione del numero di condomini favorevoli, aveva dichiarato di Parte_1
“necessitare dell'ausilio a causa della propria patologia invalidante affermando di affrontare e sostenere le spese interamente a proprio carico e comunicava all'assemblea che, a partire da un mese dall'approvazione del progetto, avrebbe dato avvio dei lavori di installazione del montacarichi opponibile solo per motivi di strutturalità o staticità”.
Invero, una volta che l'Amministratore ha ricevuto dal tecnico nominato dall'appellante, Ing. CP_2
copia della SCIA depositata, si è doverosamente e correttamente (adempiendo gli obblighi su
[...]
di sé gravanti) rivolto a tecnico esperto, non avendo le conoscenze tecniche in materia per eseguire sulla SCIA l'analisi richiesta dall'assemblea. Tant'è vero che l'analisi dell'Ing. si è Persona_1
rivelata più che opportuna in quanto ha evidenziato la mancanza della pratica strutturale in un montacarichi appoggiato alla parete condominiale necessaria per la verifica circa la conservazione della statica dell'edificio condominiale.
Il Comune di Piacenza, infatti, che aveva bloccato la SCIA depositata in data 25.07.2018, dopo il deposito da parte dell'Ing. del progetto esecutivo riguardante le strutture, in data CP_2
18.10.2018 ha permesso l'inizio dei lavori.
Parte appellante, poi, ha sostenuto che, nel provvedimento impugnato, non vi è alcun passaggio motivazionale che dia conto delle ragioni per le quali l'importo di € 346,02, imputato a Pt_1
pagina 9 di 11 con la medesima delibera assembleare del 17.09.2020 a titolo di spese ordinarie (nella specie, Parte_1
consumo di acqua), sia da ritenersi effettivamente dovuto.
Anche tale rilievo, a parere di questo Tribunale, è infondato.
La questione sviluppata in primo grado era volta a verificare se fosse tenuta a Parte_1
corrispondere la somma approvata dall'assemblea condominiale e inerente al bilancio del 2019; in detta somma erano ricomprese anche le spese per consumo di acqua.
Il Giudice di Pace, nell'ambito della sentenza de qua, ha affermato che l'odierna appellante avrebbe dovuto impugnare la delibera nel termine di 30 giorni e che, non essendosi avvalsa dell'impugnativa, tale delibera è divenuta esecutiva;
la motivazione della pronuncia di primo grado ricomprende, quindi, sia le somme dovute a titolo di spese personali per l'installazione del montacarichi, sia quelle per il consumo dell'acqua.
Come innanzi ampiamente argomentato, vi è da ritenere che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che la condomina dissenziente avrebbe dovuto contestare le risultanze del preventivo o del rendiconto impugnando la relativa delibera assembleare entro il termine di decadenza di 30 giorni e che, non avendo detta condomina proceduto in tal senso, la delibera medesima è divenuta esecutiva per tutte le voci a suo debito (comprese, quindi, le spese per il consumo di acqua).
Un'ultima considerazione merita la doglianza circa la liquidazione delle spese di giudizio, che devono comunque seguire la soccombenza.
Nessuna delle domande proposte da è stata accolta, neppure parzialmente. Il Giudice Parte_1 scrive in sentenza “rigetta la domanda dell'opponente nei confronti dell'opposta e del terzo chiamato in malleva;
conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo numero 1/2021”. L'appellante, dunque, all'esito finale della lite di primo grado, ha visto respinte tutte le domande e, alla totale soccombenza è seguita, inevitabilmente, la condanna al rimborso delle spese processuali a favore del Controparte_1
Com'è noto, l'art. 91 c.p.c. disciplina il carico definitivo delle spese processuali e si apre enunciando la regola generale secondo la quale la parte dichiarata soccombente all'esito del giudizio deve essere condannata dal Giudice al rimborso delle spese anticipate e sostenute dall'avversario risultato vincitore.
Tale norma i fissa il fondamento della responsabilità per le spese processuali nel fatto oggettivo della soccombenza, consentendo di determinare automaticamente, in base all'esito del processo, la parte tenuta a rimborsarle ed esercitando sulle parti una forza dissuasiva dall'agire o dal resistere in giudizio, allorquando le loro pretese o difese siano poco attendibili ed al fine di responsabilizzarle nell'uso degli strumenti processuali e nell'esercizio del diritto di azione e di difesa e, anche, fungendo da deterrente contro condotte abusive.
pagina 10 di 11 Non vi è dubbio che le conclusioni cui perviene il Giudice di prime cure siano giuste ed esatte. Anche sotto tale profilo, pertanto, la decisione reclamata non merita censura.
L'appello è, dunque, integralmente infondato e deve essere rigettato.
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.1) Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti del e dell'Ing. Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, CP_2
2) conferma la sentenza del Giudice di Pace di Piacenza n. 131/2024, pubblicata in data 27.02.2024;
3) condanna parte appellante a corrispondere alle parti appellate le spese di lite sostenute per il presente grado di giudizio, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 852,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Piacenza, 11.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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