Sentenza breve 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 20/03/2026, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01916/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01095/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2026, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitore del minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Ilvetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Istituto Scolastico “-OMISSIS-" di -OMISSIS- Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato Distrettuale di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Coccoli, Daniela Paura, Gianluca Ciccarelli, Maria Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento scolastico emesso in data 11.02.2026 – prot. -OMISSIS- dall’Istituto Scolastico “-OMISSIS-” di -OMISSIS- Campania (Napoli) e consegnato ai ricorrenti in pari data, nonché dell’allegato e propedeutico PEI a.s. 2025/2026 e di tutti gli altri eventuali atti presupposti, preparatori e/o connessi, di cui il verbale GLO e riferiti all’anno scolastico 2025/2026, laddove illegittimi, ovvero sprovvisti di un adeguata e valida motivazione, contraddittori tra essi e comunque tali da essere lesivi degli interessi del minore in materia di giusto e legittimo riconoscimento del suo diritto al sostegno scolastico ed un’adeguata assistenza specialistica alla comunicazione.
2) risarcimento danni per inadeguata assegnazione delle giuste ore di sostengo scolastico e di assistenza specialistica alla comunicazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania, del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Istituto Scolastico “-OMISSIS-" di -OMISSIS- Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa MA Lo AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il minore è affetto da “Disturbo dello spettro autistico” ed è stato riconosciuto affetto da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 (per effetto di tale disturbo, la Commissione medica dell’ASL -OMISSIS- in Campania previsto per il minore un sostegno scolastico in deroga per gravità ed un’assistenza specialistica con segnalazione all’Ente Locale competente);
-frequenta per l’anno scolastico 2025/2026 in corso, il primo anno della scuola secondaria di primo grado, per 25 ore settimanali.
-con gli atti impugnati in epigrafe, gli sono stati assegnate, rispettivamente, 18 ore settimanali di insegnamento di sostegno (provvedimento dell’11 febbraio 2026) e cinque ore settimanali di assistenza specialistica (dato che, secondo quanto riferito da parte ricorrente, si ricava da documento prot. 1073 fornito dalla Scuola in data 11.02.2026 e che è stato confermato con la memoria di costituzione del Comune, depositata in data 13 marzo 2026);
Osservato che, unitamente al ricorso, parte ricorrente ha depositato anche il PEI 2025/2026 adottato il 23 ottobre 2025, dal quale si evince una accurata descrizione della situazione afferente il minore, in tutte le dimensioni prese in considerazione, precisando che la sua “autonomia sociale” richiede la mediazione di un adulto; che “ i livelli motivazionali sono altalenanti e profondamente condizionati dal suo livello di comprensione della proposta educativo-didattica e dal suo grado di interesse ”; che “ l’autonomia di lavoro è limitata, i discente necessita del supporto dell’insegnante costantemente ”; che “ necessita, pertanto, di sostegno scolastico specializzato e di assistenza specialistica ” (analoghe approfondite valutazioni sono riportate anche nel verbale del GLO del 12 dicembre 2025 in cui si riporta testualmente che “ l’insegnante riferisce di un rapporto 1:1 costante ” e che “ si condivide PEI e si consiglia continuità assistenza specialistica ”);
Rilevato che il Ministero si è costituito con memoria di mero stile, senza neanche produrre gli atti del procedimento ex art. 46 c.p.a. o relazioni illustrative e che il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse nei confronti del medesimo Comune che si sarebbe attivato senza alcuna indicazione delle ore di assistenza specialistica da parte del GLO;
Ritenuto che il ricorso sia fondato
Osservato che, quanto alla misura del sostegno scolastico, gli atti dell’Amministrazione scolastica, versati in giudizio rivelano una intrinseca contraddittorietà e un palese difetto di motivazione, poiché la necessità della copertura integrale delle ore con il docente di sostegno emerge in modo univoco dal PEI e dal verbale GLO; mentre la quantificazione della misura in sole 18 ore settimanali, priva di adeguata e specifica motivazione in relazione al caso concreto, appare sintomatica della prassi (ripetutamente censurata dalla giurisprudenza) di ancorare rigidamente il monte ore di sostegno, riconosciuto agli alunni con disabilità, al limite orario della cattedra dell’insegnante di sostegno, anziché alle effettive esigenze educative e inclusive del beneficiario della misura;
Considerato la “normativa vigente”, cui deve conformarsi il potere decisionale dell’Amministrazione scolastica è stato chiarito e costantemente interpretato in modo univoco dalla giurisprudenza sia costituzionale (Corte Cost. 80/2010) che amministrativa, anche di questo Tribunale (per l’esaustività della ricostruzione, cfr. da ultimo T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449; in tal senso: Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341, e tra le altre, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV , 12 dicembre 2025, n. 8064; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV , 10 dicembre 2025, n. 7861; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5 dicembre 2025, n. 8064; per analoghe controversia riferite all’anno scolastico 2024/2025, tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369; l’Amministrazione scolastica, odierna resistente, è stata parte soccombente nei predetti giudizi, i quali si sono conclusi senza che alcuna delle relative decisioni sia stata appellata);
Rilevato che la prassi patologica di assegnare al minore ore di sostegno inferiori a quelle che la medesima Amministrazione con il PEI ritiene necessarie comporta, oltre che le violazioni indicate nel ricorso, l’effetto di alimentare il contenzioso giudiziale e genera un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’Amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “ nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi ” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; la suddetta prassi è stata già rilevata nei copiosi precedenti del Tribunale, tra cui, oltre alla già citata T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369 che hanno disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza);
Ritenuto, in conclusione, che, quanto all’erogazione della misura di sostegno, il provvedimento impugnato debba essere annullato, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere, tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno, come accertato nel GLO, riformulando la determinazione contenuta nel PEI 2025/2026, circa le ore di assegnazione dell’insegnante di sostegno, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
Rilevato, quanto all’assistenza specialistica, che l’art. 13 comma 3 L. n. 104 del 1992, impone che " Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati ” e che la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, è univoca nell'affermare che le disposizioni di cui agli artt. 12, commi 2 e 3, e 13 della L. n. 104 del 1992 pongono " a carico dei comuni la competenza alla predisposizione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni affetti da handicap fisici o sensoriali, ferma la competenza delle province per i servizi agli alunni che frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ", trattandosi " di una vera e propria obbligazione che direttamente la legge pone a carico dei comuni chiamati a dare attuazione alle relative disposizioni " (così Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisdizionale, 28.05.2018, n. 303);
Considerato che, nel caso di specie, deve pertanto radicarsi la legittimazione passiva in capo al Comune e la fondatezza del ricorso anche in parte qua poiché il verbale GLO precisa “continuità assistenza specialistica” e l’istanza di assistenza specialistica era già stata formulata dalla madre del minore, odierna ricorrente, prima dell’avvio dell’anno scolastico (ossia in data 22 giugno 2025);
Ritenuto pertanto che, per quanto privo di quantificazione orario, la formulazione utilizzata nel verbale GLO (“continuità”), letta nel contesto della grave situazione di gravità del minore, avrebbe dovuto indurre il Comune quanto meno ad attivarsi per chiedere chiarimenti, in ottica di leale collaborazione istituzionale e nel comune interesse pubblico di garantire al minore le misure previste dall’ordinamento a tutela del diritto allo studio e all’inclusione scolastica;
Ritenuto che in conclusione il ricorso sia fondato quanto all’azione di annullamento, dovendo il Comune attivarsi per riesaminare la situazione concreta ed adottare la conseguente misura dell’assistenza specialistica, come indicato nel verbale del GLO;
Ritenuto che debba accogliersi anche la domanda di risarcimento dei danni;
Ritenuto che, per i principi relativi alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione scolastica, può rinviarsi, per esigenze di sinteticità, ex art. 88 comma 2 lett. d) c. p. a., ai precedenti della Sezione, 7 settembre 2023, n. 5000 e 8 aprile 2024, n. 2313 (cfr. anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 13 novembre 2024, n. 6188 per il riparto degli oneri probatori), ove si è già condivisibilmente affermato che la mancata assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno, secondo il fabbisogno concreto, è già “ elemento idoneo a fondare il presupposto dell’azione risarcitoria, costituito dal “damnum iniuria datum” (attese le inevitabili conseguenze dannose, in termini di frequenza e piena integrazione scolastica, derivanti, da tale privazione, al minore)” (…) La stessa circostanza, testé posta in risalto (…) determina, poi, la ricorrenza nella specie dell’elemento soggettivo, prescritto per la configurabilità, a carico della P. A., della responsabilità aquiliana, giacché è evidente come la prefata decisione lesiva sia stata assunta, dalla Scuola, nella consapevolezza della sua illegittimità, e tanto per le ragioni testé enunciate, quindi senza potersi invocare, da parte dell’Amministrazione, alcuna causa d’esclusione della colpa, per caso fortuito o, recte nel caso specifico, per forza maggiore (tale, in particolare, non potendo certamente essere considerata la mancata dotazione organica di insegnanti di sostegno all’Istituto Scolastico, da parte degli Uffici Scolastici sovraordinati, sufficiente all’intera copertura dell’orario delle lezioni: circostanza questa che, ad avviso del Tribunale, lungi dall’assurgere a “vis maior cui resisti non potest”, non può, viceversa, incidere sulle modalità d’attuazione, in concreto, di diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati, come il diritto alla salute, il diritto alla studio e quello alla piena integrazione scolastica degli alunni, in situazione di handicap) ”;
Considerato che, quanto alla determinazione della valutazione equitativa (che come tale è riservata al Collegio), il danno possa essere equitativamente liquidato in euro 1.000,00, per ogni mese di mancata fruizione dell’insegnamento di sostegno per l’intero orario di programmazione scolastico; l’ammontare dovrà essere calcolato considerando quale dies a quo la data di adozione del PEI, che ha concretizzato il fabbisogno del minore e, quale dies ad quem , il momento della effettiva assegnazione delle ore di sostegno al minore in controversia, in esecuzione della presente sentenza (non essendo sufficiente ad eliminare il danno, la sola determinazione delle ore con un sopravvenuto atto amministrativo);
Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con riguardo al Ministero resistente, con liquidazione contenuta nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito e che esse, per la peculiare articolazione del relativo procedimento, possano compensarsi tra parte ricorrente e Comune di -OMISSIS-in Campania;
Ritenuto che, per quanto evidenziato in parte motiva e per la condanna al risarcimento del danno, con conseguente onere a carico della finanza pubblica, debba disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, con gli effetti indicati in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento del danno nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del merito e lo condanna al pagamento della somma di euro 1.000,00, per ogni mese di mancata fruizione dell’insegnamento di sostegno per l’intero orario di programmazione scolastico, da quantificarsi a decorrere dalla data di adozione del PEI 2025/2026 e fino alla effettiva erogazione dell’insegnamento di sostegno, oltre interessi legali;
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore distrattario, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge. Compensa le spese tra parte ricorrente e Comune.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
MA Lo AP, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| MA Lo AP | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.