Articolo 3 della Legge 14 novembre 1981, n. 645
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 novembre 1981
Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e' sostituito dal seguente:
"Ai sensi dell' articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici di cui all'articolo precedente rilasciano ai pensionati un certificato attestante l'ammontare della pensione erogata e degli arretrati di pensione pagati, le detrazioni d'imposta effettuate e le eventuali ritenute fiscali operate. Il certificato, redatto in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, e' rilasciato agli interessati entro il termine previsto dall'articolo 16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 . La sottoscrizione del certificato puo' essere effettuata con sistemi di elaborazione automatica".
Entrata in vigore il 17 novembre 1981
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