Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/05/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice on. d.ssa
Francescaromana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 5533/2016 R.G.
tra
, c.f.: nata in [...] Parte_1 C.F._1
P.G. (Messina) il 30 settembre 1972 ed ivi residente in [...], in qualità di erede di , nata in [...] P.G. il 28 giugno Persona_1
1947 e deceduta il 30 settembre 2011, rappresentata e difesa dall'avv.
Caterina Marullo per mandato in atti,
attrice e
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Messina,
convenuto avente ad oggetto: responsabilità civile – risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio il premettendo che a Controparte_1
quest'ultima era stata trasmessa un'infezione epatica da inoculazione di
HCV con emotrasfusioni contaminate da virus C in occasione dei ricoveri presso l'Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, circostanza documentata in una relazione tecnica d'ufficio redatta nell'ambito del proc. civ. n. 2239/2004 dinanzi il Tribunale di Barcellona P.G. instaurato dalla contro il e definito con il riconoscimento Per_1 Controparte_1
dell'indennità ex lege n. 210/1992; che il ctu collocava l'epoca del contagio nel mese di gennaio 2001 in occasione o delle trasfusioni o dei trattamenti emodialitici in epoca in cui erano praticabili e dovuti gli accertamenti epidemiologici sui donatori e sul loro sangue per la ricerca degli anticorpi anti-HCV; che all'epatite acuta, contratta nell'imminenza delle trasfusioni, seguiva un'epatite cronica HCV-correlata che ha accompagnato la per Per_1
il resto della sua vita compromettendone salute e vita di relazione anche nell'ambito della famiglia;
che le patologie contratte hanno condotto la stessa alla morte. L'attrice chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale jure proprio e jure hereditario, biologico, morale ed esistenziale subito da risarcibile ex art. 2059 c.c. come Persona_1
danno da perdita parentale che si caratterizza per l'esistenza di soggetti, legati al danneggiato da un rapporto qualificato di varia natura, lesi in modo mediato nella loro sfera giuridica e patrimoniale in conseguenza dell'attività illecita di un terzo. Concludeva perché fosse dichiarata la responsabilità del per aver violato il dovere di Controparte_1
vigilanza in materia di produzione e commercio di prodotti farmaceutici ed emoderivati, determinando il contagio di dell'infezione da Persona_1
pag. 2/16 HCV che la conduceva a morte e perché per l'effetto il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali da perdita subita e da mancato guadagno e non patrimoniali (biologico e morale jure proprio e jure hereditario).
Si costituiva il per contestare la domanda, Controparte_1
osservando che la CMO di Messina in data 24 luglio 2003 aveva espresso giudizio di insussistenza del nesso causale tra l'evento trasfusionale e l'affezione diagnosticata “epatopatia cronica HCV correlata”, nesso non Controp riconosciuto neppure dall in data 16 settembre 2005 a seguito di ricorso al , mentre era stato ammesso con sentenza n. Controparte_1
570/2008 del Tribunale di Barcellona P.G. con attribuzione di indennizzo;
che successivamente la CMO di Messina in data 15 maggio 2012 non riconosceva l'aggravamento dell'infermità e, a seguito della richiesta degli eredi, la stessa CMO in data 28 maggio 2013 non riconosceva il nesso tra l'affezione ed il decesso;
che a seguito di ricorso al Ministero della salute l'UML in data 11 luglio 2014 esprimeva parere conforme;
che alla luce dell'indagine epidemiologica del SIMT dell'Azienda ospedaliera
Cannizzaro di Catania risultava la negatività allo screening virologico per
HCV dei donatori delle unità di emazie assegnate alla;
che dagli atti Per_1
non emergono elementi per poter riconoscere una condizione di gravità dell'epatopatia. In via preliminare chiedeva accertarsi la sussistenza della legittimazione attiva di parte attrice nella sua dichiarata qualità di erede di e respingeva l'addotta responsabilità; osservava che la Persona_1
legge n. 210/1992, in applicazione della quale il tribunale di Barcellona
P.G. aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo, prescinde dall'esistenza di pag. 3/16 un illecito colposo;
eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del diritto di credito nascente da responsabilità aquiliana.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, con provvedimento del 29 dicembre
2024, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
Riguardo l'eccezione preliminare di prescrizione formulata da parte convenuta si osserva quanto segue. In generale la vittima di pretesa malpractice medica che agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti invoca una responsabilità, a seconda dei casi, di natura contrattuale o extracontrattuale (anche le infezioni da sangue infetto rientrano nell'errore medico). Ne consegue che la domanda risarcitoria proposta nei confronti della struttura sanitaria a titolo contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.) è soggetta al termine prescrizionale ordinario di dieci anni avendo origine dal rapporto contrattuale con il paziente e, quando non sussistono vincoli contrattuali, i medici rispondono per responsabilità extracontrattuale
(ex art. 2043 c.c.). Il è responsabile in via Controparte_1
extracontrattuale avendo asseritamente omesso di vigilare e di predisporre e attuare tutte le misure idonee ad evitare il contagio: in tal caso il danneggiato deve provare il fatto illecito commesso (ossia di aver subito una trasfusione con sangue infetto); il danno concretamente subito;
il rapporto di causalità intercorrente tra fatto illecito e il proprio danno e l'omessa vigilanza sul sangue trasfuso (culpa in vigilando). Il termine prescrizionale quinquennale (ex art. 2947, c. 1, c.c.) decorre per il danneggiato dal momento in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno, coincidente con la data in cui – ad esempio - viene redatta una pag. 4/16 relazione medica che accerti, per la prima volta, l'infezione, anche in considerazione del fatto notorio che l'epatite può rimanere silente per diverso tempo (anche per decenni) e la sua verosimile ascrivibilità alla trasfusione di sangue infetto (Cass. civ., n. 31029/2024), ovvero – quale limite temporale ultimo di decorrenza della pretesa risarcitoria per i danni da emotrasfusione – con la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992
(Cass. civ., n. 17664/24), giacché essa attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente e adeguata percezione degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria configurabile (danno, evento produttivo di esso, nesso causale) (Cass. civ., n. 4556/24).
Diversamente, il danno jure proprio (danno non patrimoniale subito dai congiunti di persona deceduta a seguito di un atto illecito altrui per la perdita parentale subita) rientra nella prescrizione decennale in quanto il decesso del soggetto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (Cass. civ., 36548/2023), decorrente, secondo Cass.,
11/12/2023, n. 34570, dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Occorre dunque fare riferimento non al fatto materiale del decesso del danneggiato, bensì alla percezione ed alla scoperta della malattia ovvero della sua ascrivibilità alla trasfusione di sangue infetto, risalenti a data anteriore (Cass. civ., n. 31029/2024).
Ed ancora - premessa la evidente distinzione tra la posizione del contagiato e quella dei suoi congiunti in quanto titolari di diversi diritti di risarcimento, sebbene legati ad un medesimo fatto - in caso di decesso del pag. 5/16 danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito in vita dall'emotrasfuso, del quale il congiunto chieda il risarcimento jure hereditatis (danno non patrimoniale subito dalla vittima dell'atto illecito e trasmesso agli eredi che potranno esercitarlo in sua vece), trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (cfr. Cass., n. 7553 del 15/05/2012; Cass., n. 20882 del
22/08/2018).
Ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale, in base all'art. 2945, c.
2, c.c., la prescrizione non corre durante la pendenza del procedimento giurisdizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza, diversamente dal procedimento amministrativo introdotto dalla domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992; difatti è solo nel procedimento giurisdizionale che opera il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, c. 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio (Cass. civ., n. 9100/23).
L'applicazione dei suindicati principi in tema di exordium praescriptionis nelle ipotesi di danni lungolatenti consente di far ritenere non interamente maturato, alla data della notifica dell'atto di citazione, il termine di prescrizione quanto ai lamentati danni jure proprio (decennale) avuto riguardo all'efficacia interruttiva del procedimento giurisdizionale esitato nella sentenza n. 570/2008 pronunciata dal Tribunale di Barcellona P.G. ed alla data di notifica dell'atto di citazione da parte attrice al , CP_1
avvenuta in data 7 ottobre 2016. Diversamente, appare maturato il termine prescrizionale quinquennale per i danni lamentati jure hereditatis in mancanza di atti interruttivi (di cui agli atti non v'è prova), da parte degli pag. 6/16 eredi della , successivi alla detta sentenza volti ad ottenerne il Per_1
risarcimento.
Passando all'esame nel merito della controversia, come detto la responsabilità del , in ipotesi di contagio di epatite B Controparte_1
o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo e, cioè, nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico CP_1
(legge n. 592/1967; D.P.R. n. 1256/1971; legge n. 519/1978; D.L. n.
443/1987, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, legge n.
531/1987). Più specificamente, le Sezioni Unite con le pronunce nn. 576-
585 del 2008 hanno ribadito che la responsabilità del trova il suo CP_1
referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che lo stesso possa essere considerato una parte contrattuale nel contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria. D'altronde, come già chiarito dalla Corte
Cost. nella sent. n. 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al , inquadrabile nell'alveo della responsabilità CP_1
aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della legge n. 210/1992 che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati.
pag. 7/16 Ciò detto, occorre accertare se, nel caso di specie, sussista il nesso di causalità tra la pretesa condotta omissiva e l'evento lesivo in danno di
[...]
, nonché l'imputabilità soggettiva della dedotta responsabilità. Per_1
Con riferimento al primo profilo, il principio del "più probabile che non", unanimemente richiamato in materia di responsabilità civile avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, ha condotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare che "il giudice, accertata
l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse CP_1
stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento" (Cass. civ. n.
8430/2011).
In particolare, con riguardo al nesso causale fra trasfusioni e contagio, la
Suprema Corte ha enunciato i seguenti princìpi:
1. accertata l'omissione delle attività di controllo dei prodotti emoderivati da parte del CP_1
all'epoca di produzione del preparato ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, si può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito CP_1
il verificarsi dell'evento (Cass. sez. un. 11.1.2008, nn. 576-585);
2. nel giudizio risarcitorio i verbali delle Commissioni medico ospedaliere di cui all'art. 4, legge n. 210/1992, costituiscono un elemento presuntivo sulla pag. 8/16 sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni e la patologia (Cass. sez. un.
n. 577/2008 cit.), sicché il giudice che intenda disattenderlo ha l'obbligo di indicare nella motivazione le ragioni di tale scelta (Cass. 20.3.2018, n.
6843).
Vertendosi in tema di responsabilità aquiliana, a norma degli artt. 2043 e
2697 c.c. è onere di parte attrice provare la sussistenza dell'allegata condotta omissiva, dell'evento dannoso e del nesso causale.
Per considerare sussistente la responsabilità del occorre accertare CP_1
: 1) l'omissione in materia di vigilanza e controllo affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standards di esclusione di rischi;
2) la conoscenza della scienza medica della possibile veicolazione del virus attraverso sangue infetto, con riferimento all'epoca di produzione del preparato;
3) l'esistenza di una patologia da virus di HCV in soggetto emotrasfuso;
4) se la condotta doverosa del avrebbe CP_1
impedito la verificazione dell'evento, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".
Riguardo il nesso causale, le Sezioni Unite (sent. n. 576/2008) hanno pure evidenziato che, in analogia con la problematica causale del diritto penale
(artt. 40 e 41 c.p.), in caso di responsabilità omissiva l'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato al danneggiato. In particolare, poi, per ciò che governa i principi regolatori della causalità, premesso che sul grava un obbligo di controllo, CP_1
direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso pag. 9/16 terapeutico, accertate l'omissione di tali attività e - con riferimento all'epoca di produzione del preparato - la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto, oltre che l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, si può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del , se CP_1
fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell'evento (Cass. S.U.
576/08 e 581/08 e successivamente in maniera conforme Cass. 17685/11).
In primo luogo va, quindi, esaminata la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni di cui si discute e il contagio da virus HCV.
Al proposito la c.t.u. evidenzia che “… è stata colpita da Per_1
malattia neoplastica in epoca antecedente alla presunta infezione da HCV
… il carcinoma vaginale rimosso dopo il trattamento radiante ha causato un danno notevole sul soma … per cui ha subito la istero ectomia totale, con compromissione delle vie urinarie, infatti si è dovuto procedere al confezionamento di stomia bilaterale, che ha portato sino al decesso;
inoltre, la paziente era portatrice di ipoplasia renale bilaterale che ha causato nel tempo grave insufficienza renale sino all'anuria, di cui si evince la diagnosi, senza alcuna menzione della terapia dialitica che ha dovuto eseguire … è stata operata di urgenza per ascesso peritoneale purulento … I dati clinici … restituiscono una funzionalità epatica conservata e senza evidenza di patologia intrinseca al fegato che ponga in essere un evento patogenetico riconducibile a questo organo, infatti la paziente è stata anestetizzata più volte senza complicanze epatiche, i livelli ematochimici riscontrati presentano grave anemia uremica, iperazotemia
pag. 10/16 uremica, normali livelli delle transaminasi e della bilirubinemia. Anche i riscontri delle indagini per immagini quali ecografia, tac senza mezzo di contrasto e con mezzo di contrasto evidenzino una condizione epatica senza note di patologie rilevanti ai fini della diagnosi e cura delle patologie principali, infatti i sanitari riportano quale dato anamnestico la diagnosi secondaria di epatopatia HCV correlata, tuttavia senza mai fare menzione di patologia epatica né di ulteriore approfondimento diagnostico sul punto, che evidentemente non rilevava ai fini del trattamento sanitario che di volta in volta la subiva. Un dato è particolarmente utile alla Per_1
presente valutazione, infatti la paziente fu studiata presso il Policlinico di
Messina nella divisione di medicina interna nel 2006, epoca concomitante con il procedimento giuridico richiamato relativo al riconoscimento dell'indennizzo ex lege 210-92, in quel momento le condizione del fegato sono state riscontrate del tutto nei limiti della norma, anche se presente la infezione da HCV, non è stato predisposto alcun piano terapeutico specifico, se non avvio controllo a distanza di tempo. Negli anni successivi non emerge che la sia stata presa in cura a causa dell'infezione da Per_1
HCV, purtroppo per Lei si sono aggravate le patologie riconducibili alla insufficienza renale con anuria, causa di progressiva anemia, cardiopatia, ischemia cerebrale con esito di paresi brachio- crurale sinistra, sino alla cachessia. Anche nell'ultimo ricovero del 2011, i sanitari hanno riscontrato patologie diverse senza connessione con la anamnestica citazione della epatopatia cronica HCV che non hanno mai preso in considerazione sotto il profilo diagnostico e terapeutico, infatti dal diario di questo ricovero si riscontra un valore delle colinesterasi sieriche nei limiti della norma, tale dato ematochimico è indice di capacità funzionale
pag. 11/16 del fegato”. Il consulente dott. osservava altresì che l'incidenza Per_2
del virus HCV non incide sulle capacità immunologiche del soggetto infetto, predisponendolo ad altre patologie in altri organi fuori dal fegato, in quanto prioritario è il danno epatico e solo se questo va incontro a patologia severa si possono verificare riflessi su altri organi, “… poiché il virus epatico C ha tropismo per il fegato dove può rimanere silente in assenza di patologia, oppure dare segni di infiammazione epatocellulare che dopo alcuni anni può creare le condizioni per fibrosi e/o cirrosi del parenchima epatico, indurre lo sviluppo di epatocarcinoma, evoluzioni cliniche che nel caso in esame non sono emerse dagli atti”. Concludeva, in ossequio al principio “del più probabile che non”, ritenendo che gli eventi patologici che avevano condotto la al decesso erano “… prioritariamente Per_1
riconducibili alla patologia neoplastica ed alla insufficienza renale grave, emersi fra l'altro in epoca precedente al presunto contagio con HCV, a seguito delle trasfusioni somministrate durante gli interventi chirurgici subiti. In fine non emerge dagli atti che tale infezione abbia prodotto evidenze di patologia epatica concorrente e/o concomitante con le principali che certamente hanno causato il decesso”. Aggiungeva, in riscontro ai rilievi critici di parte attrice volti a rimarcare che la fosse Per_1
affetta da cirrosi epatica in esito a infezione da virus epatico C, che
“…l'unico esame clinico attendibile sul punto della patologia epatica risale allo studio clinico eseguito nell'anno e ripreso dal CTU del procedimento per assegnazione dell'indennizzo ex lege, il quale ha concluso che la ricorrente era sì portatrice di anticorpi anti HCV in assenza di patologia epatica. Tutte le cartelle cliniche esposte tra i documenti di causa riportano in anamnesi che la paziente era portatrice di
pag. 12/16 epatopatia HCV senza alcun riferimento allo specifico danno epatico, quindi, riferito anamnestico di soggetto che presenta anti corpi anti HCV, il che, come già esposto nella relazione, non significa patologia ma che il soggetto è stato a contatto con il virus da cui si è difeso producendo appunto anticorpi specifici. La stessa natura del virus in questione fa sì che venga definito retrovirus, ovvero capace di rimanere per tempi più o meno lunghi all'interno principalmente degli epatociti dove rimane silente senza espressione di patologia, che quando si manifesta è individuata dalla ricerca degli antigeni dei vari tipi di Virus HCV, per cui si può conoscere il tipo e la sua capacità di replicazione, questa valutazione è direttamente proporzionale al danno epatico e definisce il percorso terapeutico da seguire… la Tac addome cui fa riferimento la deducente non è esposta, ma il sottoscritto aggiunge che tuttavia non sarebbe l'esame principe della diagnosi di cirrosi che viene posta invece con una semplice ecografia ed ancora meglio con una valutazione con fibroscan, valutazioni non rese in sede di valutazione medico legale ne contenute nella documentazione esibita che riguarda altre patologie”.
Si ritiene di dover condividere le conclusioni cui è pervenuto il ctu, che risultano logicamente e scientificamente corrette e scevre da vizi di valutazione, in virtù delle quali si esclude la responsabilità del convenuto
. Vero è che, nel giudizio risarcitorio promosso per CP_1
i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso pag. 13/16 causale, nei confronti del , in ragione della natura di Controparte_1
presunzione semplice del mezzo di prova (Cass. civ., n. 16780/24).
Cionondimeno, ritiene questo Tribunale che occorra piuttosto valorizzare non soltanto l'accertamento delle cause del decesso della – a detta di Per_1
parte attrice correlate all'infezione da HCV – cui deve essere correlata la domanda di risarcimento del danno jure proprio (essendosi prescritto il diritto al risarcimento del danno jure hereditatis), come visto dalla relazione peritale risultate estranee all'infezione da HCV, ma anche le sopravvenute acquisizioni della scienza medica, di cui il ctu ha dimostrato di fare buon uso, verosimilmente non disponibili in sede – ed all'epoca - di liquidazione dell'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992, elementi entrambi idonei a privare la prova presuntiva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che devono caratterizzarla.
Peraltro, sia pur in via incidentale, occorre appena osservare che parte attrice non ha dimostrato – né chiesto di dimostrare - la sussistenza del danno jure proprio lamentato, ovvero il danno da perdita parentale, figura elaborata dalla giurisprudenza quale ipotesi di danno consistente nella definitiva perdita del rapporto affettivo. L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e
30 Cost. Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di pag. 14/16 vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta … da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio” (Cass., n. 2019/20287).
Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto del rapporto di vicinanza e di affetto e dell'interiore sofferenza morale soggettiva e riflessa sul piano dinamico-relazionale, in termini di effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. Il danno in esame non è difatti in re ipsa e non esiste, pertanto, un minimo garantito, in assenza di prova dello sconvolgimento della vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale che, nella specie, è mancata.
Per tutte le su esposte considerazioni la domanda non merita accoglimento.
Avuto riguardo all'astratta controvertibilità delle questioni trattate, appare equo disporre la compensazione delle spese processuali, ponendo le spese di ctu a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
pag. 15/16 Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, in persona del
Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, così decide nel proc. civ. n.
5533/2016 R.G.:
1) Respinge la domanda di nella qualità di erede di Parte_2
; Persona_1
2) Compensa le spese di lite, ponendo le spese di ctu a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Messina, 2 maggio 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
pag. 16/16