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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/11/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro in funzione del giudice unico: dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa con ricorso depositato il
15/07/2025 da rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICO LUCCI il difensore Parte_1
RICORRENTE contro
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
CP_ dall'avv. Nadia PEREGO, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura di
CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI : come in atti
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 15/07/2025 ha proposto ricorso per ottenere il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a seguito di omologa positiva ex art. 445 bis c.p.c. e ricorrendo gli altri presupposti di legge con conseguente condanna al pagamento dei ratei da luglio 2024. CP_ Ritualmente costituito ha dato atto di aver provveduto in data 28.10.2025 alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento a far tempo da luglio 2024 chiedendo venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, non opponendosi alla cessazione della materia del contendere ma con riconoscimento delle spese di lite. CP_ Come si desume dagli atti di causa, ha provveduto alla liquidazione dei ratei dell'indennità di accompagnamento a far tempo da luglio 2024 (cfr. liquidazione in atti).
Essendo, quindi, venuto meno l'interesse ad agire della parte va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Poiché la liquidazione del 28 ottobre 2025 è successiva al deposito del ricorso, valutando la soccombenza virtuale, l'ente va condannato a rivalere parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1300,00 (applicati i minimi nello scaglione di riferimento omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale) oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.300,00 oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 11/11/2025
Il Giudice dr.ssa Emanuela Fedele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro in funzione del giudice unico: dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa con ricorso depositato il
15/07/2025 da rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICO LUCCI il difensore Parte_1
RICORRENTE contro
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
CP_ dall'avv. Nadia PEREGO, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura di
CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI : come in atti
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 15/07/2025 ha proposto ricorso per ottenere il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a seguito di omologa positiva ex art. 445 bis c.p.c. e ricorrendo gli altri presupposti di legge con conseguente condanna al pagamento dei ratei da luglio 2024. CP_ Ritualmente costituito ha dato atto di aver provveduto in data 28.10.2025 alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento a far tempo da luglio 2024 chiedendo venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, non opponendosi alla cessazione della materia del contendere ma con riconoscimento delle spese di lite. CP_ Come si desume dagli atti di causa, ha provveduto alla liquidazione dei ratei dell'indennità di accompagnamento a far tempo da luglio 2024 (cfr. liquidazione in atti).
Essendo, quindi, venuto meno l'interesse ad agire della parte va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Poiché la liquidazione del 28 ottobre 2025 è successiva al deposito del ricorso, valutando la soccombenza virtuale, l'ente va condannato a rivalere parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1300,00 (applicati i minimi nello scaglione di riferimento omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale) oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.300,00 oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 11/11/2025
Il Giudice dr.ssa Emanuela Fedele