TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 4444 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto:
Altri istituti e leggi speciali
vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. MANDARA FRANCESCO,
elettivamente domiciliato in SANT'ANTONIO ABATE alla VIA
STABIA n. 57 80057 il difensore avv. MANDARA FRANCESCO
giusta procura in atti,
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. MAURIELLO
WALTER, elettivamente domiciliato in AVELLINO alla VIA F.
IANNACCONE n. 7 presso il difensore avv. MAURIELLO WALTER
Proc. n. 4444 /2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 10 come da procura in atti,
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23/01/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15/04/2021 Parte_1
Proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 883/2021
emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 04.03.2021, con il quale gli
è stata ingiunta la consegna in favore dell'odierna opposta di: n. 440 cassoni in plastica con il logo “ ”, n. 528 cassoni in plastica con CP_2
logo “ ”; n.88 cassoni in plastica con il logo “ ”, n. 440 CP_3 CP_2
cassoni con il logo “ ”; n. 368 cassoni in plastica con il logo CP_3
“ ”, n.
1.304 cassoni con il logo “ ”, n. 805 cassoni con il CP_2 CP_3
CP_ logo “ ”, n. 88 cassoni con il logo ” ed n. 339 cassoni in CP_3
plastica con il logo “ ”; n. 704 cassoni in plastica con logo CP_2
“ ”, per un totale quindi di nr. 5104 cassoni in plastica (cd. CP_3
Bins), nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio.
Evidenziava ed eccepiva l'opponente: - anzitutto, il difetto di legittimazione attiva in capo a;
- in Controparte_1
secondo luogo, l'assenza di documentazione atta a confortare l'avversa domanda di restituzione;
- in terzo luogo, l'erroneità della domanda medesima, dal momento che l'opponente era stato diffidato a mezzo
PEC del 12.06.2020 alla restituzione di soli n. 440 cassoni;
ed ha dunque
Proc. n. 4444 /2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 10 concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite e con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1
che, contestando gli avversi assunti, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite e condanna di parte avversa ex art. 96 c.p.c..
***
1.1. L'opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Preliminarmente, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà
luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che sul piano della situazione sostanziale, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda.
Dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova si desume quindi che incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò
fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n.
4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Proc. n. 4444 /2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 10 In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore,
che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché
il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09;
Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
1.2. Ciò posto, e sempre in via preliminare si osserva che il decreto in questa sede opposto risulta emesso ai sensi dell'art. 633 c.p.c., secondo cui “chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata” può chiedere ingiunzione di consegna del bene qualora “del diritto fatto valere si dà prova scritta”.
Si è osservato al riguardo che lo strumento di ingiunzione della consegna di una cosa mobile determinata è volto alla consegna di sole prestazioni di dare scaturenti da un rapporto obbligatorio (cfr., in tal senso, Cass., n.
5957/1978; Cass., n. 3820/1978), sicché, in questi casi, l'azione diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto ha natura non di azione reale di rivendica ma di azione contrattuale, e quindi personale, proponibile nelle forme del procedimento monitorio
(cfr. Cass., n. 6322/2006 e Cass., n. 12654/1991); d'altro canto, non è
possibile ricorrere allo strumento monitorio al fine di ottenere l'esecuzione di un obbligo di fare o di non fare (Trib. Milano, decr. 13 gennaio 2016), nel qual caso il ricorso è inammissibile.
Proc. n. 4444 /2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 10 2.1. Ciò precisato, la parte opposta ha agito in via monitoria per la
CP_ restituzione di numerosi Bins in plastica (alcuni con logo 4, altri
CP_ con logo , altri ancora con logo per un totale di nr. 5104 CP_3
cassoni, illegittimamente detenuti dalla opponente.
L'opponente – che non ha contestato il rapporto commerciale intrattenuto con la parte opposta – ha decisamente contestato in primo luogo la documentazione esibita nel procedimento monitorio ed in secondo luogo di essere nella materiale disponibilità di tali beni, opponendosi all'accoglimento di tale domanda.
2.2. In effetti, la ricorrente ha basato la propria domanda di restituzione esclusivamente su alcuni d.d.t. sottoscritti dal solo conducente che,
come è noto, non costituiscono prova sufficiente nel procedimento a cognizione piena.
E' noto infatti che la “prova scritta” richiesta dall'art. 634 c.p.c. nel procedimento monitorio non è sufficiente per l'accoglimento della domanda nel giudizio di opposizione, costituendo, invece, un mero indizio, che. a seguito della contestazione del debitore, deve essere integrato da ulteriori clementi probatori (Cass. 615/79).
Così, la fattura, idonea prova scritta del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perde la sua efficacia probatoria nel successivo giudizio di opposizione (o in altro giudizio di merito) in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito da essa risultante, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, atteso che tale documento si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti
Proc. n. 4444 /2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 10 concernenti un rapporto già costituito (Cass. 5071/09; 5573/97;
8549/08).
2.3. Ciò premesso, può affermarsi che la pretesa creditoria vantata dall'odierna ditta opposta non risulta supportata da adeguata prova,
attesa la mancata produzione di ulteriore e idonea documentazione comprovante l'esistenza del credito, nella misura azionata in sede monitoria, non potendo assurgere a piena prova del diritto vantato in sede monitoria i DDT attestanti la consegna dei beni (cd. bins) presso i locali della opponente, valendo, circa l'efficacia probatoria di tale documentazione, peraltro nemmeno sottoscritta dal presunto debitore,
considerazioni analoghe a quelle suesposte in ordine alle fatture.
Si tratta, in buona sostanza, di un mero indizio rivelatore della esecuzione di una prestazione in adempimento ad una obbligazione che trova la sua fonte in un rapporto già costituito, suscettibile di essere integrato da elementi probatori di più elevato rango, quantomeno laddove tale documentazione sia stata contestata, assenti nella fattispecie.
2.4. Peraltro, va detto, a riprova della infondatezza della domanda azionata in via monitoria, da un lato che nella missiva di messa in mora inviata a mezzo PEC il 12.06.2020 il numero di cassoni richiesti in restituzione dalla odierna opposta era di gran lunga inferiore a quelli per i quali si è agito in via monitoria e, dall'altro lato, per quanto maggiormente interessa in questa sede, che l'opponente è riuscito a provare il fatto estintivo dell'avverso credito, dimostrando per tabulas, con la produzione di certificati di restituzione sottoscritti dalla parte
Proc. n. 4444 /2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 10 opposta, di aver riconsegnato: - nr. 3605 bins di cassoni marcati
; - nr. 1235 bins di cassoni marcati 4; - nr.268 bins di CP_3 CP_2
CP_ cassoni marcati - nr. 264 bins di cassoni marcati A.O.A.; per un totale complessivo di nr. 5372 cassoni restituiti e riconsegnati all'opposta dall'anno 2014 al 2019, in numero quindi superiore al credito vantato in sede monitoria.
3. Quanto detto rende evidente l'infondatezza della domanda fatta valere in via monitoria, con assorbimento di ogni altra questione sollevata con il provvedimento di opposizione, ivi compresa quindi la questione del difetto di legittimazione attiva della parte opposta, in ossequio al principio della cd. “ragione più liquida”, che impone al Giudice, ove possibile, “l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione”, onde ispirare doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni (Cass. civ., Sez.
Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243).
4. Rimane tuttavia aperta la questione del formale disconoscimento operato dalla opposta avverso tale documentazione con la memoria depositata ex art. 183 comma VI c.p.c. il 9.03.2023.
Ebbene, tale disconoscimento, oltre che generico e di mero stile, è stato effettuato dall'interessato tardivamente e deve essere pertanto ritenuto tamquam non esset.
Va richiamato, sul punto, l'art. 215 c.p.c. secondo cui “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta 1) se la parte, alla
quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace,
Proc. n. 4444 /2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 10 salva la disposizione dell'art. 293 comma 3; 2) se la parte comparsa non
la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.
Ne consegue che il disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico nella prima occasione utile, sia essa un'udienza o un atto difensivo. Detti momenti processuali sono tra loro alternativi, ma non nel senso che la parte interessata può scegliere se formulare il disconoscimento nella prima udienza o nella prima difesa utile, bensì nel diverso significato che il disconoscimento va formulato nella prima occasione possibile, sia essa una udienza o una difesa scritta ossia nella prima occasione immediatamente successiva alla produzione del documento contro il quale far valere il disconoscimento (Cass., ord. n.
15676 del 23.7.2020 nonché Cass., ord. n. 15780 del 15/06/2018,
entrambe richiamate da Cass. civ., sez. II, 12/04/2023, n. 9690 in Guida
dir., 2023, 23, 13).
5. A quanto detto consegue che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
6. Le spese seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., parametri minimi (attesa la particolare facilità della controversia) per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Va infine rigettata la domanda proposta da parte opponente ex art. 96
c.p.c., in difetto di prova della malafede o della colpa grave da
Proc. n. 4444 /2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 10 addebitare alla controparte, mentre l'analoga domanda proposta dalla parte opposta va dichiarata inammissibile in difetto del requisito della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
contro , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione spiegata da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 883/2021 emesso dal
[...]
Tribunale di Napoli Nord in data 04.03.2021;
2) Rigetta ogni altra domanda proposta;
3) Condanna al pagamento delle Controparte_1
spese di lite che qui si liquidano in euro 286,00 per esborsi ed euro
2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv.
FRANCESCO MANDARA.
Così deciso in Aversa il 28/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art.
Proc. n. 4444 /2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 10 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 4444 /2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 10