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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/11/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
RG 1808 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Risoluzione Sezione Unica questione esercizio
responsabilità
genitoriale
Modifica regolamento affidamento prole
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
AN Serrao Giudice
Michele Moggi Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1808 /2025 R.G. promosso da
, , nata il [...] , a Parte_1 C.F._1
FO (FG) , elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.MACCIONI MARIA RITA , VIA DEL CAVALLERIZZO 1 53100 SIENA , che la rappresenta e difende, Ricorrente
CON
, , nato il [...] , a [...] , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. DE FRANCO ROSSELLA ( ) PIAZZA BARGAGLI PETRUCCI 18 53100 SIENA;
e C.F._3 dell'Avv. ZANI GIULIA ( ) VIA DEI ROSSI 44 53100 SIENA;
che C.F._4 lo rappresentano e difendono Convenuto
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Pagina 1 CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: “visto” il 26/9/2025 Ricorrenti: “conclusioni congiunte: a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Siena n. 861 / 2024 del 22.12.2024 le parti, dopo aver verificato la volontà dei figli in ordine al loro trasferimento c aver constatato che i ragazzi sono d'accordo, concordano di
- autorizzare il cambio di residenza dei minori e da Persona_1 Persona_2
Siena Via Fiorentina n. 24 a Foggia Via Paolo Telesforo 16, con collocazione preferenziale dei minori presso la madre;
Il trasferimento dei ragazzi a Foggia avverrà a gennaio 2026, mentre il cambio di residenza sarà richiesto in tempo utile per consentire l'iscrizione a scuola a decorrere da gennaio 2026,
- i ragazzi staranno con il padre per 2/3 fine settimana al mese, anche nei mesi di giugno e settembre (sia nel periodo scolastico sia quando le scuole sono chiuse), le date dovranno essere concordate e programmate con la madre con anticipo in base agli impegni lavorativi del padre e nel rispetto delle esigenze dei minori;
-il padre andrà a prendere i ragazzi il venerdì pomeriggio fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà dalla madre;
-i figli trascorreranno con il padre tutto il mese di agosto;
-i figli trascorreranno con la madre tutto il mese di luglio;
-i figli trascorreranno con il padre le vacanze di Pasqua;
-i ragazzi staranno con i genitori a Natale e a Capodanno ad anni alternati, con le modalità ed i tempi previsti dalla sentenza del Tribunale n. 861 / 2024 del 22.12.2024
-per l'anno 2025, staranno con il padre fino al 30 dicembre, quando li riaccompagnerà dalla mamma a metà strada;
-per il mese di novembre 2025 i ragazzi staranno con il padre dal 6 al 18 e dal 23 al 26 novembre per dare alla madre la possibilità di organizzare al meglio il trasferimento;
staranno poi con la madre dal 27 novembre all' 8 dicembre dopo pranzo e con il padre dall' 8 dopopranzo dicembre al 30 dicembre;
-la scelta delle scuole che i ragazzi frequenteranno a Foggia sarà effettuata dalla sig.ra che dovrà preferire le scuole del proprio quartiere che prevedano la Pt_1 settimana breve per agevolare la frequentazione del padre nei fine settimana di sua pertinenza
-a decorrere dal mese di gennaio 2026 le parti concordano la riduzione del mantenimento per i figli del Prof a favore della in €. 800,00 mensili, CP_1 Pt_1 oltre rivalutazione Istat;
-a decorrere dal mese di gennaio 2026 le parti concordano che l'assegno INPS verrà corrisposto al 100% alla sig.ra Pt_1
-per il mese di novembre 2025 e dicembre 2025 il mantenimento per i figli del Prof CP_1 in favore della sig.ra continuerà ad essere quantificato in €.1.000,00; Pt_1
-le spese straordinarie dei figli continueranno ad essere ripartite al 50% secondo quanto previsto dal Protocollo di Siena;
-in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per il quale la chiede il Pt_1 trasferimento e di mancato reperimento di altra occupazione compatibile con la propria residenza a Foggia, i ragazzi e la madre torneranno a vivere a Siena ed in tal
Pagina 2 caso le parti concordano già da ora che le condizioni di frequentazione del padre con i figli e quelle relative agli aspetti economici tra i genitori saranno quelle stabilite nella sentenza n. 861 / 2024 del 22.12.2024;
-le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti;
”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Il procedimento scaturisce da quello n. 613/2025 (sempre di attuazione di sentenza di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio in ordine alla frequentazione di un percorso psicologico per i figli e , nati, rispettivamente, in data 9.5.2013 e Per_1 Per_2
4.6.2016 ) che è stato definito monocraticamente da altro Giudicante. Nel presente si deve, invero, autorizzare il trasferimento di residenza della madre ricorrente con la prole da Siena a Foggia perchè le è stato offerto un posto di responsabile dei processi/Direttore della formazione in tale località. Spiega che anche per i due figli il trasferimento sarebbe favorevole in quanto a Foggia hanno una rete amicale e parentale perchè la madre è originaria di tale città ed ha già in essa una casa in comproprietà ove si reca durante l'anno in occasione delle ferie e festività (là ha pure una sorella con la relativa famiglia). Il convenuto si è costituito contestando la serietà della società datrice di lavoro ed evidenziando come il lavoro della ricorrente sia in sostanza da prestare on line e come sia sottoposto ad un periodo di prova di sei mesi a far data dal primo settembre scorso;
inoltre sottolinea come il tempo di frequentazione padre-figli si ridurrebbe inevitabilmente e come la prole, di origine romana, sia ormai da circa sei anni radicata a Siena (peraltro ammette che i propri familiari risiedono in Sicilia dove i ragazzi alternano le vacanze alla Puglia) e come i minori stiano seguendo cure sanitarie (odontoiatriche e oculistiche) che verrebbero interrotte da un trasferimento in altra città (per di più ai primi posti in Italia per il tasso di criminalità); in ogni caso, evidenzia che i costi di trasferta per l'esponente (quantomeno per i finesettimana) comporterebbero esborsi superiori al contributo di mantenimento stabilito con la sentenza e, di contro, la ricorrente vedrebbe aumentare le proprie entrate stipendiali e risparmiare sui costi di alloggio (non dovendo più sostenere canoni di locazione). Ne consegue che dovrebbe soltanto la madre affrontare le trasferte a Foggia ed i figli restare nel senese con il padre con cui si incontrano settimanalmente. Egli dichiara di essere disponibile a contribuire alle spese di rientro in Toscana della ricorrente ma chiede, diventando collocatario principale, che venga revocato il contributo di mantenimento per la madre dei minori. In subordine, chiede che vengano concessi all'esponente tre finesettimana al mese per incontrare i figli ed allungati i giorni di permanenza presso il padre nel caso di vacanze scolastiche. Sul piano economico il contributo dovrà essere ridotto ad € 350 per ciascun figlio (fermo restando in ogni caso il 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico). Sul piano istruttorio chiede che venga nominato, col consenso di controparte, un mediatore familiare e, nel caso di persistente conflittualità, un curatore speciale per i minori, disponendosi CTU psicologica. Nelle more processuali i genitori interessati sono tuttavia giunti ad un accordo sulle questioni controverse e sulle conseguenti modifiche delle precedenti condizioni a disciplina dell'affidamento della prole;
hanno pertanto chiesto di mutare il procedimento giudiziale in consensuale alle condizioni di cui in epigrafe.
Pagina 3 Il Collegio ritiene che possano essere fatte proprie tali pattuizioni in quanto non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico (apparendo pure equilibrate nel merito così da contemperare nel limite del possibile le esigenze di tutti gli interessati); né è necessaria la designazione di curatore speciale in quanto, per come statuito nella sentenza, entrambi i genitori sono idonei all'esercizio della rispettiva responsabilità e nessuno dei due sostiene, per quanto specularmente, tesi contrarie all'interesse dei figli (i quali hanno l'ultima parola nella scelta di vita che in ogni caso debbono affrontare). Si tratta di ragazzini abituati allo spostamento geografico (hanno vissuto i primi anni di vita a Roma, trasferendosi poi a Siena dove peraltro in questi ultimi anni hanno cambiato abitazione e frequentando durante le vacanze annuali tanto la Sicilia che la Puglia). In ragione dell'esito del procedimento è pure da condividere la scelta di compensarne le relative spese.
PQM
definitivamente pronunciando su richiesta congiunta così provvede : fa propri gli accordi di modifica e di esercizio della responsabilità genitoriale come meglio illustrati nelle conclusioni di cui in epigrafe;
dichiara interamente le compensate le spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena 04/11/2025
Il Presidente Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 4
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Risoluzione Sezione Unica questione esercizio
responsabilità
genitoriale
Modifica regolamento affidamento prole
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
AN Serrao Giudice
Michele Moggi Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1808 /2025 R.G. promosso da
, , nata il [...] , a Parte_1 C.F._1
FO (FG) , elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.MACCIONI MARIA RITA , VIA DEL CAVALLERIZZO 1 53100 SIENA , che la rappresenta e difende, Ricorrente
CON
, , nato il [...] , a [...] , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. DE FRANCO ROSSELLA ( ) PIAZZA BARGAGLI PETRUCCI 18 53100 SIENA;
e C.F._3 dell'Avv. ZANI GIULIA ( ) VIA DEI ROSSI 44 53100 SIENA;
che C.F._4 lo rappresentano e difendono Convenuto
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Pagina 1 CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: “visto” il 26/9/2025 Ricorrenti: “conclusioni congiunte: a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Siena n. 861 / 2024 del 22.12.2024 le parti, dopo aver verificato la volontà dei figli in ordine al loro trasferimento c aver constatato che i ragazzi sono d'accordo, concordano di
- autorizzare il cambio di residenza dei minori e da Persona_1 Persona_2
Siena Via Fiorentina n. 24 a Foggia Via Paolo Telesforo 16, con collocazione preferenziale dei minori presso la madre;
Il trasferimento dei ragazzi a Foggia avverrà a gennaio 2026, mentre il cambio di residenza sarà richiesto in tempo utile per consentire l'iscrizione a scuola a decorrere da gennaio 2026,
- i ragazzi staranno con il padre per 2/3 fine settimana al mese, anche nei mesi di giugno e settembre (sia nel periodo scolastico sia quando le scuole sono chiuse), le date dovranno essere concordate e programmate con la madre con anticipo in base agli impegni lavorativi del padre e nel rispetto delle esigenze dei minori;
-il padre andrà a prendere i ragazzi il venerdì pomeriggio fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà dalla madre;
-i figli trascorreranno con il padre tutto il mese di agosto;
-i figli trascorreranno con la madre tutto il mese di luglio;
-i figli trascorreranno con il padre le vacanze di Pasqua;
-i ragazzi staranno con i genitori a Natale e a Capodanno ad anni alternati, con le modalità ed i tempi previsti dalla sentenza del Tribunale n. 861 / 2024 del 22.12.2024
-per l'anno 2025, staranno con il padre fino al 30 dicembre, quando li riaccompagnerà dalla mamma a metà strada;
-per il mese di novembre 2025 i ragazzi staranno con il padre dal 6 al 18 e dal 23 al 26 novembre per dare alla madre la possibilità di organizzare al meglio il trasferimento;
staranno poi con la madre dal 27 novembre all' 8 dicembre dopo pranzo e con il padre dall' 8 dopopranzo dicembre al 30 dicembre;
-la scelta delle scuole che i ragazzi frequenteranno a Foggia sarà effettuata dalla sig.ra che dovrà preferire le scuole del proprio quartiere che prevedano la Pt_1 settimana breve per agevolare la frequentazione del padre nei fine settimana di sua pertinenza
-a decorrere dal mese di gennaio 2026 le parti concordano la riduzione del mantenimento per i figli del Prof a favore della in €. 800,00 mensili, CP_1 Pt_1 oltre rivalutazione Istat;
-a decorrere dal mese di gennaio 2026 le parti concordano che l'assegno INPS verrà corrisposto al 100% alla sig.ra Pt_1
-per il mese di novembre 2025 e dicembre 2025 il mantenimento per i figli del Prof CP_1 in favore della sig.ra continuerà ad essere quantificato in €.1.000,00; Pt_1
-le spese straordinarie dei figli continueranno ad essere ripartite al 50% secondo quanto previsto dal Protocollo di Siena;
-in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per il quale la chiede il Pt_1 trasferimento e di mancato reperimento di altra occupazione compatibile con la propria residenza a Foggia, i ragazzi e la madre torneranno a vivere a Siena ed in tal
Pagina 2 caso le parti concordano già da ora che le condizioni di frequentazione del padre con i figli e quelle relative agli aspetti economici tra i genitori saranno quelle stabilite nella sentenza n. 861 / 2024 del 22.12.2024;
-le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti;
”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Il procedimento scaturisce da quello n. 613/2025 (sempre di attuazione di sentenza di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio in ordine alla frequentazione di un percorso psicologico per i figli e , nati, rispettivamente, in data 9.5.2013 e Per_1 Per_2
4.6.2016 ) che è stato definito monocraticamente da altro Giudicante. Nel presente si deve, invero, autorizzare il trasferimento di residenza della madre ricorrente con la prole da Siena a Foggia perchè le è stato offerto un posto di responsabile dei processi/Direttore della formazione in tale località. Spiega che anche per i due figli il trasferimento sarebbe favorevole in quanto a Foggia hanno una rete amicale e parentale perchè la madre è originaria di tale città ed ha già in essa una casa in comproprietà ove si reca durante l'anno in occasione delle ferie e festività (là ha pure una sorella con la relativa famiglia). Il convenuto si è costituito contestando la serietà della società datrice di lavoro ed evidenziando come il lavoro della ricorrente sia in sostanza da prestare on line e come sia sottoposto ad un periodo di prova di sei mesi a far data dal primo settembre scorso;
inoltre sottolinea come il tempo di frequentazione padre-figli si ridurrebbe inevitabilmente e come la prole, di origine romana, sia ormai da circa sei anni radicata a Siena (peraltro ammette che i propri familiari risiedono in Sicilia dove i ragazzi alternano le vacanze alla Puglia) e come i minori stiano seguendo cure sanitarie (odontoiatriche e oculistiche) che verrebbero interrotte da un trasferimento in altra città (per di più ai primi posti in Italia per il tasso di criminalità); in ogni caso, evidenzia che i costi di trasferta per l'esponente (quantomeno per i finesettimana) comporterebbero esborsi superiori al contributo di mantenimento stabilito con la sentenza e, di contro, la ricorrente vedrebbe aumentare le proprie entrate stipendiali e risparmiare sui costi di alloggio (non dovendo più sostenere canoni di locazione). Ne consegue che dovrebbe soltanto la madre affrontare le trasferte a Foggia ed i figli restare nel senese con il padre con cui si incontrano settimanalmente. Egli dichiara di essere disponibile a contribuire alle spese di rientro in Toscana della ricorrente ma chiede, diventando collocatario principale, che venga revocato il contributo di mantenimento per la madre dei minori. In subordine, chiede che vengano concessi all'esponente tre finesettimana al mese per incontrare i figli ed allungati i giorni di permanenza presso il padre nel caso di vacanze scolastiche. Sul piano economico il contributo dovrà essere ridotto ad € 350 per ciascun figlio (fermo restando in ogni caso il 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico). Sul piano istruttorio chiede che venga nominato, col consenso di controparte, un mediatore familiare e, nel caso di persistente conflittualità, un curatore speciale per i minori, disponendosi CTU psicologica. Nelle more processuali i genitori interessati sono tuttavia giunti ad un accordo sulle questioni controverse e sulle conseguenti modifiche delle precedenti condizioni a disciplina dell'affidamento della prole;
hanno pertanto chiesto di mutare il procedimento giudiziale in consensuale alle condizioni di cui in epigrafe.
Pagina 3 Il Collegio ritiene che possano essere fatte proprie tali pattuizioni in quanto non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico (apparendo pure equilibrate nel merito così da contemperare nel limite del possibile le esigenze di tutti gli interessati); né è necessaria la designazione di curatore speciale in quanto, per come statuito nella sentenza, entrambi i genitori sono idonei all'esercizio della rispettiva responsabilità e nessuno dei due sostiene, per quanto specularmente, tesi contrarie all'interesse dei figli (i quali hanno l'ultima parola nella scelta di vita che in ogni caso debbono affrontare). Si tratta di ragazzini abituati allo spostamento geografico (hanno vissuto i primi anni di vita a Roma, trasferendosi poi a Siena dove peraltro in questi ultimi anni hanno cambiato abitazione e frequentando durante le vacanze annuali tanto la Sicilia che la Puglia). In ragione dell'esito del procedimento è pure da condividere la scelta di compensarne le relative spese.
PQM
definitivamente pronunciando su richiesta congiunta così provvede : fa propri gli accordi di modifica e di esercizio della responsabilità genitoriale come meglio illustrati nelle conclusioni di cui in epigrafe;
dichiara interamente le compensate le spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena 04/11/2025
Il Presidente Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 4