Sentenza breve 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 14/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00119/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2025, proposto da
EL ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
nei confronti
RI TI, VI OD, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota prot. n. M_D ARM004 REG2024 0059230 del 16.11.2024, recante: “Circolare “Manifestazione di Interesse alla Movimentazione” (MIM) – anno 2024. Riscontro alla domanda di trasferimento presentata dal Serg. Magg. Ca. TI ON (A8210389). Esito negativo” (doc. 1);
b) del parere funzionale del Comandante di Corpo espresso in calce alla domanda di trasferimento dell’interessato del 25.06.2024, pervenuta al DIPMA con comunicazione prot. M_D ABS001 REG2024 0014868 del 10.07.2024 (doc. 2);
c) dello stralcio della valutazione d’impiego del militare, datata 31.10.2024 (doc. 3);
d) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato .
1.1. Il ricorrente, Sergente Maggiore Capo dell’Aeronautica Militare, assegnato al 6° Stormo di Ghedi, ha presentato in data 20 maggio 2024 la propria “Manifestazione di Interesse alla Movimentazione” , secondo quanto previsto dalla Circolare Applicativa MIM della DIPMA (Direzione per l’impiego del personale militare dell’aeronautica) valida per l’anno 2024, indicando come sedi preferenziali in vista di futuri trasferimenti, in ordine di preferenza, RA (CE), Caserta, Napoli e Latina.
1.2. La Circolare applicativa MIM (acronimo di Manifestazione di Interesse alla Movimentazione) prevede, in sintesi, che i sottufficiali e graduati interessati, in possesso dei previsti requisiti, possono esprimere il loro interesse alla movimentazione indicando da uno a cinque comuni di preferenza, escluso il comune dell'attuale ente di servizio; la DIPMA elabora un Piano di Alimentazione per individuare il numero di posizioni organiche alimentabili per ciascun comune e ente, al fine di massimizzare le aspirazioni di impiego del personale; dopo la chiusura delle finestre temporali, la DIPMA compila una lista ordinata dei partecipanti per ciascun Comune/Ruolo/Professionalità, basata sulla somma dei parametri "P" (permanenza nell’attuale Reparto) e "D" (distanza chilometrica tra il Comune di interesse e l’attuale sede di impiego); il parere del Comandante di Corpo, seppur non vincolante, viene valorizzato se evidenzia criticità di alimentazione che potrebbero inficiare l’operatività dell’Ente; per salvaguardare la funzionalità dell’Ente cedente, può essere presa in esame la movimentazione di un numero di manifestazioni di interesse pari al 10% del personale nella medesima qualifica, con arrotondamento all’unità superiore, valutando caso per caso le criticità operative/funzionali segnalate.
1.3. Il ricorrente, dopo aver manifestato il proprio interesse alla movimentazione presso le sedi di RA, Caserta, Napoli e Latina, ha presentato successivamente, in data 25 giugno 2024, domanda di trasferimento presso la sede di RA, essendosi collocato in prima posizione nella “lista ordinata” predisposta dall’amministrazione alla luce delle manifestazioni di interesse pervenute e sulla base dei criteri previsti nella Circolare.
1.4. Su detta domanda è stato acquisito, come previsto dalla Circolare applicativa, il parere (non vincolante) del Comandante del Corpo di appartenenza, che è stato però “contrario” con la seguente motivazione: “ Contrario, in ragione dell’esigenza del Reparto di assicurare l’operatività della linea Tornado fino al suo phase out e del successivo reimpiego su Linea F-35. Il trasferimento della risorsa ridurrebbe il bacino del personale da movimentare con impatti visibili soprattutto nel biennio 2026/2027. Si precisa inoltre che ogni manutentore esprime "potenzialmente" un rateo di produttività di 10 ore di volo e pertanto a seguito dei trasferimenti per la M.I.M. (10 unità interessate) il Gruppo Efficienza Aeromobili perderà una produttività pari a 100 ore annue nel prossimo triennio” .
1.5. Con successiva nota del 16 novembre 2024, la DIPMA ha respinto la domanda di trasferimento del ricorrente richiamando il parere negativo del Comandante di Corpo ed evidenziando l'impossibilità di superare le criticità espresse, la necessità di valorizzare la professionalità acquisita dal militare quale manutentore del velivolo F35 e l’esistenza di carenze di organico nella specifica professionalità del richiedente. Precisamente, la motivazione del diniego è stata del seguente tenore: “La domanda (…) non è stata accolta per i seguenti motivi:
a. il parere espresso dal Comandante di Corpo dell’Ente FEO è “non favorevole”;
b. la DIPMA, pur con ogni favorevole predisposizione, non è riuscita a identificare una efficace soluzione che consentisse il superamento delle criticità espresse dall’Autorità sopra citata;
c. si ritiene opportuno non depauperare l’expertise acquisito sul velivolo F- 35, tenuto conto che nella sede ambita (9° Stormo) non è presente il prefato sistema d’arma;
d. sussistono forti carenze nella professionalità dell’istante” .
1.6. Il provvedimento non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis L. 241/90, sul rilievo della natura “vincolata” della decisione adottata.
2. Il ricorso .
Con ricorso notificato in data 10 gennaio 2025 e ritualmente depositato, il ricorrente ha impugnato il predetto diniego e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di tre motivi, con i quali ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, così sintetizzabili:
2.1) la DIPMA avrebbe recepito acriticamente il parere del Comandante di Corpo, sebbene non fosse vincolante, senza svolgere un’adeguata attività istruttoria e senza comprovare l’effettiva sussistenza di cause ostative al trasferimento;
2.2) il provvedimento impugnato sarebbe affetto da difetto di motivazione ed eccesso di potere per errato presupposto di fatto; ciò in quanto il ricorrente non avrebbe competenza sul veicolo F-35, essendo invece qualificato sul sistema d’arma Tornado Panavia; in ogni caso, il suo trasferimento non sarebbe idoneo ad incidere sulla operatività dell’ente di appartenenza, anche perché altri colleghi potrebbero sostituirlo acquisendo l’esperienza necessaria attraverso la frequentazione di specifici corsi; il riferimento alla sussistenza di “forti carenze nella professionalità dell’istante” sarebbe generico e contraddittorio; la decisione della DIPMA sarebbe arbitraria, illogica e immotivata, non bilanciando adeguatamente l’interesse del ricorrente con quello dell’Amministrazione, e causando una disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi trasferiti senza esperienza sul sistema d’arma presente nelle nuove sedi;
2.3) la mancata comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda avrebbe precluso al ricorrente la possibilità di presentare osservazioni in seno al procedimento amministrativo, in violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 e dei principi del giusto procedimento e di leale collaborazione tra pubblico e privato.
3. Svolgimento del processo .
3.1. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con atto di stile, successivamente integrato (tardivamente, rispetto all’udienza camerale del 5 febbraio 2025) dal deposito di documentazione e di articolata memoria difensiva dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.
3.2. All’udienza in camera di consiglio del 5 febbraio 2025, il Presidente ha rappresentato alle parti l’intenzione del Collegio di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge, salvo che il difensore di parte ricorrente non intendesse chiedere un termine a difesa per replicare al deposito tardivo dell’Amministrazione; il difensore ha dichiarato di rinunciare al termine a difesa, e ha quindi discusso oralmente la causa, illustrando diffusamente le ragioni del ricorso, contestando la fondatezza delle deduzioni difensive dell’Amministrazione e insistendo conclusivamente per l’accoglimento del gravame.
3.3. All’esito della discussione, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.
4. Decisione .
Il ricorso è infondato.
4.1. Secondo consolidati principi giurisprudenziali, il trasferimento dei militari costituisce l'espressione di un potere ampiamente discrezionale finalizzato a soddisfare le esigenze organizzative dell'Amministrazione; a fronte di tale potere, la posizione del singolo militare, quanto alle sue esigenze personali e professionali, è senz'altro recessiva e il suo interesse a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio-Roma, sez. IV, 03/05/2023, n.7508; Consiglio di Stato sez. II, 05/08/2019, n.5523).
4.2. Per tale motivo, i provvedimenti con cui l’Amministrazione della difesa dispone l’assegnazione o il trasferimento del militare ad una determinata sede di servizio, o quelli che negano una istanza in tal senso del dipendente, non abbisognano di particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, essendo strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, rispetto alle quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume di norma una rilevanza di mero fatto (Con. Stato, sez. II, 3 marzo 2021 n. 1796; T.A.R. Trieste, sez. I, 24/07/2024, n.263.
4.3. A tali principi fanno eccezione esclusivamente le ipotesi (tassative) in cui la legge prevede a carico dell’amministrazione un obbligo di motivazione rafforzato in presenza di specifici istituti diretti a tutelare interessi primari di rilevanza costituzionale (come le fattispecie di trasferimento o di assegnazione temporanea previste dall'art. 42-bis, comma 1, del d. lgs. n. 151/2001 e dall’art. 33 comma 5 della L. 104/1992).
4.4. La fattispecie oggetto del presente giudizio non attiene alle ipotesi “speciali” di trasferimento per le quali la legge impone all’amministrazione della difesa, a tutela di interessi primari di rango costituzionale, un obbligo di motivazione rafforzato allorché intenda respingere l’istanza di trasferimento del proprio dipendente. La fattispecie qui in esame attiene, invece, ad una istanza di trasferimento “ordinaria”, sia pure presentata dal militare avvalendosi della peculiare disciplina organizzativa introdotta dall’Aeronautica Militare, a beneficio del proprio personale dipendente, con l’adozione della predetta Circolare applicativa MIM, rinnovata annualmente, i cui termini essenziali sono stati sopra descritti.
4.5. Giova peraltro precisare, al riguardo, che con l’emanazione della predetta Circolare, l’Aeronautica Militare non ha inteso bandire un concorso interno per acquisire le domande di trasferimento degli interessati, sulla base delle quali formare una graduatoria da cui attingere ai fini della movimentazione del personale, ma ha inteso esclusivamente acquisire informazioni dai diretti interessati in merito alle proprie aspirazioni geografiche di impiego; aspirazioni da conciliare, tuttavia, con le preminenti esigenze organizzative e di funzionalità dei vari reparti. A tal fine, la Circolare ha prescritto che le domande di trasferimento degli interessati, conseguenti alle predette manifestazione di interesse, siano corredate dal parere del Comandante di Corpo in merito alla compatibilità del trasferimento con le esigenze organizzative e di funzionalità del reparto di appartenenza del richiedente.
4.6. Tale parere, benchè di carattere dichiaratamente “non vincolante” , è tuttavia dirimente ai fini dell’accoglimento o meno dell’istanza, dal momento che in esso si esprime la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nel valutare la compatibilità o meno del trasferimento del dipendente con le preminenti esigenze organizzative dell’ente di appartenenza dell’interessato.
4.7. Ciò comporta che l’utile collocamento del militare, a seguito della manifestazione di interesse, nell’elenco relativo agli aspiranti per ciascuna sede prescelta non attribuisce all’interessato alcuna legittima aspettativa all’assegnazione, giuridicamente tutelabile, dal momento che l’effettivo trasferimento del richiedente resta comunque soggetto alla valutazione di compatibilità di quest’ultimo con l’interesse pubblico presidiato dall’amministrazione, rispetto al quale l’interesse del militare ha, come detto, consistenza di “mero fatto”.
4.8. Nel caso di specie, il Comandante di Corpo ha espresso parere contrario al trasferimento del ricorrente, evidenziando l’alta professionalità conseguita da quest’ultimo come manutentore dei velivoli F52 e la grave carenza di organico esistente in quel ruolo presso la sede di attuale assegnazione (nella propria memoria difensiva, la difesa erariale riferisce di una carenza organica, presso la sede di Ghedi, di 81 unità nel totale della specialità “Manutentore Tecnico Avionico”, con una copertura complessiva dell’ 83 per cento); nel recepire tale parere, la DIPMA ha evidenziato come non si sia riusciti ad individuare una soluzione organizzativa in grado di superare la criticità rilevata dal Comandante di Corpo e di soddisfare l’istanza del militare, tenuto conto, sia delle carenze riscontrate presso la sede di Ghedi nella specifica professionalità del militare, sia del fatto che l’esperienza dal medesimo acquisita come manutentore dei velivoli F35 non avrebbe alcuna possibilità di utile impiego presso la sede richiesta, nella quale non sono presenti i predetti velivoli.
4.9. Si tratta, secondo il Collegio, di una motivazione priva di profili di evidente illogicità e irragionevolezza, e che quindi si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, secondo noti principi giurisprudenziali.
4.10. In applicazione dei medesimi principi, e in considerazione dell’interesse “di mero fatto” correlato all’istanza di trasferimento del ricorrente, l’amministrazione non era tenuta a comunicare al medesimo il preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis L. 241/90.
5. Conclusioni.
5.1. Alla stregua delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere respinto.
5.2. Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la natura della controversia e la peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO