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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7034 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Roma Terza Sezione Civile composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente
Dott. Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 7800/2019 RG degli Affari Civili Contenziosi in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza in data 24.06.2025, svoltasi mediante procedimento a trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c. p. c. e vertente
TRA
(già con Parte_1 Parte_2 sede legale in Milano, Corso Vercelli n. 40, iscritta presso la Sezione Ordinaria della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con il codice fiscale e numero di iscrizione , ed al R.E.A. col P.IVA_1 numero 1821498, in persona del Dott. nato a [...] il Parte_3
06.11.1965, nella sua qualità di Liquidatore, giusta delibera dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del 21.03.2019, come da verbale di riunione dell'assemblea ordinaria a rogito Notaio di Milano Persona_1 rep. n. 26.156 racc. n. 14.487, rappresentata e difesa, per delega in atti, dall'Avv. Gaetano Caprino (codice fiscale , il quale C.F._1 dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: e di domiciliarsi Email_1 elettivamente presso il predetto domicilio digitale
Appellante
r.g. n. 1 E
(in seguito anche “ o Controparte_1 CP_2 Cont anche solo ”), con sede legale in Roma, Via Venti Settembre 30, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e P.IVA_2 partita IVA , capitale sociale € 75.000.000,00, Iscritta P.IVA_3 all'Albo delle Banche con il n. 5578, Capogruppo del Gruppo Bancario
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Maresca (C.F.: ) del foro di Milano, in forza di procura C.F._2 generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta ex art.10 del DPR 10/02/2001 n. 123 (doc. 1), che elegge domicilio presso l'Avv. Stefano Di Meo del foro di Roma (C.F.: – pec: C.F._3
) con studio in Via G. Pisanelli 2, Email_2
00196 Roma, dichiarando di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni dall'intestato Ufficio al seguente indirizzo pec: Email_3
Appellata
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma comunicata in data 05.11.2019, nell'ambito del procedimento sommario di cognizione introdotto con ricorso ex art.702 bis c.p.c. iscritto al N.RG. 21406/2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata ritualmente l'odierna appellante aveva proposto appello avverso l'ordinanza ex art.702-ter c.p.c. di cui in epigrafe. All'udienza del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Successivamente, nelle more del decorso dei termini per conclusionali e repliche le parti hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante, rappresentando che tra di esse era intervenuto un accordo transattivo per la definizione del contenzioso, con contestuale rituale accettazione da parte dell'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto che l'appellante ha dichiarato di aver rinunciato agli atti del giudizio di appello, e che la ha accettato detta rinuncia CP_2
r.g. n. 2 per intervenuto accordo interamente satisfattivo, e che entrambe hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio. Trattandosi di mera rinuncia agli atti del giudizio di appello si dovrà provvedere alla sola dichiarazione di estinzione del giudizio di appello ex art. 359 e 306 c.p.c., rimanendo ferma la già pronunciata sentenza di I grado. Infatti, a norma dell'art. 310 c.p.c., l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito eventualmente pronunciate nel corso della vicenda processuale;
ne deriva che la rinuncia agli atti compiuta nel giudizio di appello, promosso avverso una sentenza di primo grado che ha accolto, pur in parte, una domanda, investe solo gli atti del procedimento di gravame, comportando il passaggio in giudicato della decisione di prime cure (cfr. tra le tante, Cass. civ., sez. trib., 02-04- 2003, n. 5026; Cass. civ., sez. II, 03-08-1999, n. 8387). Il giudizio di appello, ex art. 359 e 306 c.p.c., va quindi dichiarato estinto. Avendo entrambe le parti fatto riferimento all'accordo transattivo tra le stesse intervenuto, ed alla luce della formale rinuncia agli atti del giudizio di appello, ritualmente accettata da parte appellata, deve ritenersi che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti, non essendo stata formulata da parte appellata una specifica richiesta al riguardo.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art.702-ter c.p.c. iscritto al N.RG. 21406/2018, comunicata in data 05. 11. 2019, emessa dal Tribunale Civile di Roma, così provvede: a) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
b) Spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. 3