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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/06/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1685/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta nel procedimento r.g. n. 1685/2023 avente ad oggetto: prestazione d'opera professionale – compenso avvocato ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
AVV. , (c.f. ) nato a [...] il giorno 29 marzo 1967, , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], Itri (LT), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Saccoccio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Itri (LT), via G. Matteotti, n. 24
ATTORE
E
(c.f. , nata a [...] in data [...], , CP_1 CodiceFiscale_2
residente in [...];
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi e da verbale d'udienza del 09.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. con ricorso ex art. 14 d. lgs. 150/2011 ha citato in giudizio , Parte_1 CP_1
deducendo: che a seguito del mandato conferito da , ha svolto nel suo interesse l'attività professionale CP_1
nell'ambito del giudizio civile incardinato al n. 687/2017, avente ad oggetto ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che il ricorrente ha provveduto a svolgere le seguenti attività: a) studio della controversia, b) predisposizione della memoria di costituzione e risposta datata 26 aprile 2017; c) successiva pagina 1 di 5 predisposizione del negozio familiare per la trasformazione del giudizio divorzile, da giudiziale a consensuale;
d) assistenza e partecipazione all'udienza decisionale del 31 maggio 2017; che il giudizio n. 687/2017 r.g. si è concluso con la pronuncia della sentenza n. 706/2017, con la quale il Tribunale di Cassino, in composizione collegiale, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del
Par matrimonio contratto in data 26 giugno 2006 da e da CP_1 Controparte_2 che stante il mancato pagamento da parte della resistente dell'importo ancora dovuto chiede la condanna di al pagamento della somma complessiva di euro 11.679,29 oltre accessori di CP_1
legge, giusta applicazione dei valori medi - valore indeterminabile – di cui ai parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al DM n. 37 del 08.03.2018.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, sulla scorta delle prove prodotte e da produrre, 1. accertare che l'avv. ha rappresentato e difeso la sig.ra nel giudizio promosso Parte_1 CP_1
dal sig. innanzi il Tribunale di Cassino, incardinato al n. 687 / 2017 r.g. e Parte_2
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, concluso, previo accordo per la trasformazione del giudizio da giudiziale in consensuale, con sentenza n. 706 / 2017; 2. accertare che in virtù della normativa vigente ratione temporis (D.M. n. 55 / 2014) il compenso spettante all'avv. per l'attività compiuta ammonta ad € 16.335,21 iva inclusa;
3. condannare la Parte_1 sig.ra a pagare, in favore dell'avv. , quale compenso professionale CP_1 Parte_1 dovuto per l'attività svolta dal professionista nel giudizio promosso innanzi il Tribunale di Cassino ed incardinato al n. 687 / 2017 r.g., concluso con sentenza n. 706 / 2017, la somma di € 16.335,21 iva inclusa o comunque altra somma inferiore ritenuta equa e di Giustizia. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa.”
Non si è costituita sebbene regolarmente citata e all'udienza del 21.02.2024 ne è stata CP_1
dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, la domanda dell'attore è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Deve essere rilevato che, in punto di diritto, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre sul soggetto che si afferma titolare del diritto stesso. Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista medesimo (cfr Cass. Civ. n. 24568/2013). Deve essere rilevato che nell'ordinanza n. 9314/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito che quando un avvocato agisce in giudizio per sentire condannare il cliente al pagamento dei suoi compensi professionali, deve produrre i documenti necessari a dimostrare l'attività svolta e quindi il credito pagina 2 di 5 vantato.
Nel caso di specie l'avv.to ha dato prova dell'esistenza del rapporto professionale con la Pt_1
resistente , depositando copia della documentazione attestante il mandato ricevuto da CP_1
e relativa all'attività difensiva espletata;
peraltro, non costituendosi in CP_1 CP_1 giudizio non ha contestato né l'esistenza del rapporto professionale, né l'effettivo svolgimento dell'attività difensiva di cui il ricorrente ha chiesto il pagamento.
Deve osservarsi che ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), nell'ipotesi in cui il compenso dell'avvocato non sia stato determinato in forma scritta all'atto del conferimento dell'incarico o con atto successivo e in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello stesso, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, devono trovare applicazione i parametri stabiliti con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
A tale riguardo si rileva che le prestazioni professionali in considerazione si sono esaurite nella vigenza delle tabelle di liquidazione dei compensi professionali allegate al D.M. n. 55 del 2014, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018 e in vigore dal 27/04/2018, cui occorre pertanto rifarsi per stabilire il dovuto.
Deve essere rilevato, altresì, che, quanto al valore della controversia e alla individuazione dello scaglione di riferimento, i giudizi di separazione dei coniugi sono da considerarsi controversie di valore indeterminabile in quanto oggetto della controversia è il rapporto coniugale e non le questioni economiche ad esso collegate.
Per le cause di valore indeterminabile i compensi sono rapportati dalla legge a quelli previsti per le controversie di valore non inferiore a 26.001,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Nel caso di specie, vanno riconosciuti i compensi corrispondenti ai valori compresi nello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa e con applicazione dei valori minimi considerato che l'assenza di questioni giuridiche e fattuali numerose e complesse, evincibile dagli atti di causa e la limitata attività processuale svolta, ha comportato certamente una minore profusione dell'attività professionale prestata rispetto alla media.
Considerata l'effettiva attività svolta dall'avv.to deve essere liquidata al difensore la fase di Pt_1
studio, introduttiva e la fase decisionale con esclusione della fase istruttoria non avendo documentato lo svolgimento dell'attività istruttoria in corso di causa.
Quanto alla fase decisionale deve applicarsi l'aumento per la conciliazione fino ad un quarto ai sensi dell'art 4 D.M. n. 55/2014.
pagina 3 di 5 Ed invero sul punto la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17325 del 16/06/2023 ha chiarito che: “In tema di onorari professionali, l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia,
l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del "favor" normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto (di un quarto "secco", dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, che ha modificato il d.m. n. 55 del 2014).”
Per tali ragioni per l'attività professionale prestata dall'avv.to nel giudizio avente ad oggetto Pt_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. r.g. 706/17 in favore di deve CP_1
essere liquidato il compenso come di seguito riportato:
- FASE DI STUDIO: euro 810,00;
- FASE INTRODUTTIVA: euro 574,00
- FASE DECISIONALE: euro 1384,00 a cui va aggiunto l'aumento del 25% ex art 4 D.M.
55/2014.
In definitiva per l'attività giudiziale prestata dall'avv.to in relazione al Parte_1 procedimento n. R.G.A.C. 706/2017, deve essergli liquidato l'importo complessivo, euro 3114,00, oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.
Le spese della presente procedura vanno liquidate in € 237,00 per esborsi vivi ed in € 852,00 per compensi professionali in applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore compreso nella fascia fino a € 5.200,01 delle tabelle di cui al D.M. 10.03.14 secondo i valori minimi, data la bassa complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
1) Dichiara la contumacia di . CP_1
2) Liquida all'avv.to per l'attività professionale indicata in motivazione, il Parte_1 complessivo importo di € 3114,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, ordinando a il pagamento di detta somma all'avv.to . CP_1 Parte_1
3) Liquida le spese della presente procedura in € 237,00 per esborsi vivi ed in € 852,00 per compensi professionali, oltre Iva e CPA come per legge, ordinando a di corrispondere detta somma CP_1 all'avv.to . Parte_1
pagina 4 di 5 Cassino 6.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta nel procedimento r.g. n. 1685/2023 avente ad oggetto: prestazione d'opera professionale – compenso avvocato ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
AVV. , (c.f. ) nato a [...] il giorno 29 marzo 1967, , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], Itri (LT), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Saccoccio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Itri (LT), via G. Matteotti, n. 24
ATTORE
E
(c.f. , nata a [...] in data [...], , CP_1 CodiceFiscale_2
residente in [...];
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi e da verbale d'udienza del 09.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. con ricorso ex art. 14 d. lgs. 150/2011 ha citato in giudizio , Parte_1 CP_1
deducendo: che a seguito del mandato conferito da , ha svolto nel suo interesse l'attività professionale CP_1
nell'ambito del giudizio civile incardinato al n. 687/2017, avente ad oggetto ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che il ricorrente ha provveduto a svolgere le seguenti attività: a) studio della controversia, b) predisposizione della memoria di costituzione e risposta datata 26 aprile 2017; c) successiva pagina 1 di 5 predisposizione del negozio familiare per la trasformazione del giudizio divorzile, da giudiziale a consensuale;
d) assistenza e partecipazione all'udienza decisionale del 31 maggio 2017; che il giudizio n. 687/2017 r.g. si è concluso con la pronuncia della sentenza n. 706/2017, con la quale il Tribunale di Cassino, in composizione collegiale, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del
Par matrimonio contratto in data 26 giugno 2006 da e da CP_1 Controparte_2 che stante il mancato pagamento da parte della resistente dell'importo ancora dovuto chiede la condanna di al pagamento della somma complessiva di euro 11.679,29 oltre accessori di CP_1
legge, giusta applicazione dei valori medi - valore indeterminabile – di cui ai parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al DM n. 37 del 08.03.2018.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, sulla scorta delle prove prodotte e da produrre, 1. accertare che l'avv. ha rappresentato e difeso la sig.ra nel giudizio promosso Parte_1 CP_1
dal sig. innanzi il Tribunale di Cassino, incardinato al n. 687 / 2017 r.g. e Parte_2
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, concluso, previo accordo per la trasformazione del giudizio da giudiziale in consensuale, con sentenza n. 706 / 2017; 2. accertare che in virtù della normativa vigente ratione temporis (D.M. n. 55 / 2014) il compenso spettante all'avv. per l'attività compiuta ammonta ad € 16.335,21 iva inclusa;
3. condannare la Parte_1 sig.ra a pagare, in favore dell'avv. , quale compenso professionale CP_1 Parte_1 dovuto per l'attività svolta dal professionista nel giudizio promosso innanzi il Tribunale di Cassino ed incardinato al n. 687 / 2017 r.g., concluso con sentenza n. 706 / 2017, la somma di € 16.335,21 iva inclusa o comunque altra somma inferiore ritenuta equa e di Giustizia. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa.”
Non si è costituita sebbene regolarmente citata e all'udienza del 21.02.2024 ne è stata CP_1
dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, la domanda dell'attore è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Deve essere rilevato che, in punto di diritto, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre sul soggetto che si afferma titolare del diritto stesso. Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista medesimo (cfr Cass. Civ. n. 24568/2013). Deve essere rilevato che nell'ordinanza n. 9314/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito che quando un avvocato agisce in giudizio per sentire condannare il cliente al pagamento dei suoi compensi professionali, deve produrre i documenti necessari a dimostrare l'attività svolta e quindi il credito pagina 2 di 5 vantato.
Nel caso di specie l'avv.to ha dato prova dell'esistenza del rapporto professionale con la Pt_1
resistente , depositando copia della documentazione attestante il mandato ricevuto da CP_1
e relativa all'attività difensiva espletata;
peraltro, non costituendosi in CP_1 CP_1 giudizio non ha contestato né l'esistenza del rapporto professionale, né l'effettivo svolgimento dell'attività difensiva di cui il ricorrente ha chiesto il pagamento.
Deve osservarsi che ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), nell'ipotesi in cui il compenso dell'avvocato non sia stato determinato in forma scritta all'atto del conferimento dell'incarico o con atto successivo e in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello stesso, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, devono trovare applicazione i parametri stabiliti con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
A tale riguardo si rileva che le prestazioni professionali in considerazione si sono esaurite nella vigenza delle tabelle di liquidazione dei compensi professionali allegate al D.M. n. 55 del 2014, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018 e in vigore dal 27/04/2018, cui occorre pertanto rifarsi per stabilire il dovuto.
Deve essere rilevato, altresì, che, quanto al valore della controversia e alla individuazione dello scaglione di riferimento, i giudizi di separazione dei coniugi sono da considerarsi controversie di valore indeterminabile in quanto oggetto della controversia è il rapporto coniugale e non le questioni economiche ad esso collegate.
Per le cause di valore indeterminabile i compensi sono rapportati dalla legge a quelli previsti per le controversie di valore non inferiore a 26.001,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Nel caso di specie, vanno riconosciuti i compensi corrispondenti ai valori compresi nello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa e con applicazione dei valori minimi considerato che l'assenza di questioni giuridiche e fattuali numerose e complesse, evincibile dagli atti di causa e la limitata attività processuale svolta, ha comportato certamente una minore profusione dell'attività professionale prestata rispetto alla media.
Considerata l'effettiva attività svolta dall'avv.to deve essere liquidata al difensore la fase di Pt_1
studio, introduttiva e la fase decisionale con esclusione della fase istruttoria non avendo documentato lo svolgimento dell'attività istruttoria in corso di causa.
Quanto alla fase decisionale deve applicarsi l'aumento per la conciliazione fino ad un quarto ai sensi dell'art 4 D.M. n. 55/2014.
pagina 3 di 5 Ed invero sul punto la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17325 del 16/06/2023 ha chiarito che: “In tema di onorari professionali, l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia,
l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del "favor" normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto (di un quarto "secco", dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, che ha modificato il d.m. n. 55 del 2014).”
Per tali ragioni per l'attività professionale prestata dall'avv.to nel giudizio avente ad oggetto Pt_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. r.g. 706/17 in favore di deve CP_1
essere liquidato il compenso come di seguito riportato:
- FASE DI STUDIO: euro 810,00;
- FASE INTRODUTTIVA: euro 574,00
- FASE DECISIONALE: euro 1384,00 a cui va aggiunto l'aumento del 25% ex art 4 D.M.
55/2014.
In definitiva per l'attività giudiziale prestata dall'avv.to in relazione al Parte_1 procedimento n. R.G.A.C. 706/2017, deve essergli liquidato l'importo complessivo, euro 3114,00, oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.
Le spese della presente procedura vanno liquidate in € 237,00 per esborsi vivi ed in € 852,00 per compensi professionali in applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore compreso nella fascia fino a € 5.200,01 delle tabelle di cui al D.M. 10.03.14 secondo i valori minimi, data la bassa complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
1) Dichiara la contumacia di . CP_1
2) Liquida all'avv.to per l'attività professionale indicata in motivazione, il Parte_1 complessivo importo di € 3114,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, ordinando a il pagamento di detta somma all'avv.to . CP_1 Parte_1
3) Liquida le spese della presente procedura in € 237,00 per esborsi vivi ed in € 852,00 per compensi professionali, oltre Iva e CPA come per legge, ordinando a di corrispondere detta somma CP_1 all'avv.to . Parte_1
pagina 4 di 5 Cassino 6.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Lanzetta
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