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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 07/04/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel. dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1052 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avvocati CARBONI ROBERTA e COLLI GIOVANNI ANGELO, elettivamente domiciliata in VIA CONVENTO N. 41 08100 NUORO e (C.F. CP_1
) con il patrocinio dell'avv. FALCHI GIOVANNI, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA GUERRAZZI N. 2 08100 NUORO
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
mandando al competente Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune di Nuoro di
[...] annotare l'emanando provvedimento sull'atto di matrimonio del 22.06.1997, n.56, Parte
2. Serie A, del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1997;
b) assegnare la casa coniugale a Nuoro, alla via Tharros n. 5 come segue: il piano terra e il piano primo sono assegnati alla SI.ra , con gli arredi e le Parte_1
suppellettili ivi presenti;
c) il piano seminterrato è assegnato al SI. , con tutti gli arredi e le CP_1
suppellettili ivi contenuti;
d) il SInor a semplice richiesta della provvederà a separare, con CP_1 Parte_1
l'apposizione in luogo della porta oggi esistente, di una parete, anche in cartongesso, la porzione della residenza coniugale a lui assegnata dalla parte dell'immobile già stabilmente occupata dalla moglie. Fino ad allora il SI. si obbliga a non utilizzare CP_1
il predetto accesso;
e) i coniugi si obbligano a conservare con cura e diligenza l'integrità dei predetti beni mobili presenti negli ambienti loro assegnati e in uso in forza del presente ricorso;
f) le figlie, durante la permanenza a Nuoro, vivranno prevalentemente con la madre e potranno stare con il padre quando vorranno;
i coniugi riservano a un momento successivo le determinazioni sulla divisione/assegnazione in proprietà della casa coniugale e/o sulla vendita dell'immobile;
g) il SI. si obbliga a partecipare alle spese di mantenimento della CP_1
figlia , che studia a Cagliari, mediante la corresponsione di euro 300,00 mensili, Per_1
entro il giorno 05 di ogni mese, direttamente a mani della medesima, mentre la madre contribuirà con il versamento di euro 200,00, sempre a mani di;
Per_1
h) il SInor si obbliga a corrispondere euro 400,00 mensili per il CP_1
Per_ mantenimento della figlia che convive stabilmente con la madre, da versare entro la data del 05 di ogni mese a mani della madre, fino al compimento del ventunesimo anno di età della figlia, momento dal quale verrà corrisposto direttamente a mani della Per_ medesima figlia mentre la madre contribuirà con il versamento di euro 200,00
Per_ mensili sempre a mani di al compimento da parte della stessa del ventunesimo anno di età;
i) tutti gli importi sopra indicati saranno rivalutati annualmente nella misura del
100% degli indici Istat;
j) le parti convengono che l'assegno unico e ogni altro emolumento sociale destinato alle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, venga ripartito nella misura del 50%, come pure in misura paritaria verranno regolate le spese fiscalmente detraibili, ad eccezione di quelle che ciascun genitore decidesse autonomamente di sostenere in via ulteriore e al di fuori delle condizioni concordate, fatta salva la legittimità delle stesse;
k) i ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di natura straordinaria, tra cui rientrano espressamente quelle del pagamento di tasse universitarie, affitti fuori sede, testi scolastici, nonché tutte quelle altre di cui alle linee
Pag. 2 di 4 guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal
C.N.F. il 29.11.2017 che le parti dichiarano di ben conoscere e che si allegano al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, da intendersi qui richiamato e trascritto e che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
l) in considerazione del fatto che, allo stato, la casa familiare ha un'unica utenza telefonica, elettrica, idrica nonché un unico impianto per il riscaldamento, fino a quando i coniugi non provvederanno a rendere autonome le predette utenze e servizi, le spese per il riscaldamento, per la Tari per le utenze e le riparazioni straordinarie, saranno sostenute in ragione di 2/3 a carico della e 1/3 a carico del SI. Parte_1
che verranno corrisposte e/o rimborsate, a semplice richiesta, dietro CP_1
presentazione della relativa documentazione e/o delle pezze giustificative.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
- esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.12.2024 e Parte_1 CP_1
hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario a Nuoro in data 22.06.1997, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 56, Parte 2, Serie A, Per_ dell'anno 1997; che dall'unione sono nate le figlie (nata il [...]) e Per_1
(nata il [...]), entrambe maggiorenni non economicamente autosufficienti;
che da diverso tempo i coniugi, pur vivendo sotto lo stesso tetto, sono di fatto separati in casa a causa dell'assenza di dialogo e delle insanabili divergenze, da cui è scaturito il venir meno dell'affectio coniugalis e l'intollerabilità della convivenza. Ciò premesso, le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate.
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6.02.2025 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Pag. 3 di 4 Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale.
Pertanto, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
Ritiene il collegio che la posizione delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti sia salvaguardata dalle condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo.
Considerato l'accordo tra le parti, non dev'essere assunto alcun provvedimento in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- omologa la separazione dei coniugi e Parte_1
lle condizioni indicate in ricorso;
CP_1
- ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel. dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1052 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avvocati CARBONI ROBERTA e COLLI GIOVANNI ANGELO, elettivamente domiciliata in VIA CONVENTO N. 41 08100 NUORO e (C.F. CP_1
) con il patrocinio dell'avv. FALCHI GIOVANNI, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA GUERRAZZI N. 2 08100 NUORO
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
mandando al competente Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune di Nuoro di
[...] annotare l'emanando provvedimento sull'atto di matrimonio del 22.06.1997, n.56, Parte
2. Serie A, del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1997;
b) assegnare la casa coniugale a Nuoro, alla via Tharros n. 5 come segue: il piano terra e il piano primo sono assegnati alla SI.ra , con gli arredi e le Parte_1
suppellettili ivi presenti;
c) il piano seminterrato è assegnato al SI. , con tutti gli arredi e le CP_1
suppellettili ivi contenuti;
d) il SInor a semplice richiesta della provvederà a separare, con CP_1 Parte_1
l'apposizione in luogo della porta oggi esistente, di una parete, anche in cartongesso, la porzione della residenza coniugale a lui assegnata dalla parte dell'immobile già stabilmente occupata dalla moglie. Fino ad allora il SI. si obbliga a non utilizzare CP_1
il predetto accesso;
e) i coniugi si obbligano a conservare con cura e diligenza l'integrità dei predetti beni mobili presenti negli ambienti loro assegnati e in uso in forza del presente ricorso;
f) le figlie, durante la permanenza a Nuoro, vivranno prevalentemente con la madre e potranno stare con il padre quando vorranno;
i coniugi riservano a un momento successivo le determinazioni sulla divisione/assegnazione in proprietà della casa coniugale e/o sulla vendita dell'immobile;
g) il SI. si obbliga a partecipare alle spese di mantenimento della CP_1
figlia , che studia a Cagliari, mediante la corresponsione di euro 300,00 mensili, Per_1
entro il giorno 05 di ogni mese, direttamente a mani della medesima, mentre la madre contribuirà con il versamento di euro 200,00, sempre a mani di;
Per_1
h) il SInor si obbliga a corrispondere euro 400,00 mensili per il CP_1
Per_ mantenimento della figlia che convive stabilmente con la madre, da versare entro la data del 05 di ogni mese a mani della madre, fino al compimento del ventunesimo anno di età della figlia, momento dal quale verrà corrisposto direttamente a mani della Per_ medesima figlia mentre la madre contribuirà con il versamento di euro 200,00
Per_ mensili sempre a mani di al compimento da parte della stessa del ventunesimo anno di età;
i) tutti gli importi sopra indicati saranno rivalutati annualmente nella misura del
100% degli indici Istat;
j) le parti convengono che l'assegno unico e ogni altro emolumento sociale destinato alle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, venga ripartito nella misura del 50%, come pure in misura paritaria verranno regolate le spese fiscalmente detraibili, ad eccezione di quelle che ciascun genitore decidesse autonomamente di sostenere in via ulteriore e al di fuori delle condizioni concordate, fatta salva la legittimità delle stesse;
k) i ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di natura straordinaria, tra cui rientrano espressamente quelle del pagamento di tasse universitarie, affitti fuori sede, testi scolastici, nonché tutte quelle altre di cui alle linee
Pag. 2 di 4 guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal
C.N.F. il 29.11.2017 che le parti dichiarano di ben conoscere e che si allegano al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, da intendersi qui richiamato e trascritto e che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
l) in considerazione del fatto che, allo stato, la casa familiare ha un'unica utenza telefonica, elettrica, idrica nonché un unico impianto per il riscaldamento, fino a quando i coniugi non provvederanno a rendere autonome le predette utenze e servizi, le spese per il riscaldamento, per la Tari per le utenze e le riparazioni straordinarie, saranno sostenute in ragione di 2/3 a carico della e 1/3 a carico del SI. Parte_1
che verranno corrisposte e/o rimborsate, a semplice richiesta, dietro CP_1
presentazione della relativa documentazione e/o delle pezze giustificative.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
- esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.12.2024 e Parte_1 CP_1
hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario a Nuoro in data 22.06.1997, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 56, Parte 2, Serie A, Per_ dell'anno 1997; che dall'unione sono nate le figlie (nata il [...]) e Per_1
(nata il [...]), entrambe maggiorenni non economicamente autosufficienti;
che da diverso tempo i coniugi, pur vivendo sotto lo stesso tetto, sono di fatto separati in casa a causa dell'assenza di dialogo e delle insanabili divergenze, da cui è scaturito il venir meno dell'affectio coniugalis e l'intollerabilità della convivenza. Ciò premesso, le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate.
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6.02.2025 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Pag. 3 di 4 Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale.
Pertanto, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
Ritiene il collegio che la posizione delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti sia salvaguardata dalle condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo.
Considerato l'accordo tra le parti, non dev'essere assunto alcun provvedimento in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- omologa la separazione dei coniugi e Parte_1
lle condizioni indicate in ricorso;
CP_1
- ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
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