Cass. civ., sez. I, sentenza 19/05/1987, n. 4542
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Sentenza 19 maggio 1987

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Nella Determinazione della quota della pensione di reversibilità da attribuire al coniuge divorziato del pensionato deceduto, secondo la previsione dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 2 legge 1 agosto 1978 n. 436, il giudice deve tenere conto, atteso il carattere strettamente patrimoniale della questione, delle condizioni economiche delle parti, da valutarsi comparativamente mediante il confronto delle condizioni economiche sia del coniuge divorziato che del coniuge superstite, senza condizionamenti correlati alla misura dell'assegno divorzile a suo tempo fissata, misura, che costituisce soltanto un elemento sussidiario di valutazione indicativo del "contributo dato dal coniuge divorziato alla formazione del patrimonio del coniuge obbligato e alla conduzione familiare". ( V 10/85, mass 438213; ( V 2911/83, mass n 427831; ( V 6045/81, mass n 416836).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/05/1987, n. 4542
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4542
    Data del deposito : 19 maggio 1987

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