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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/03/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 8917 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Angelo Lupoi e dall'avv.
Tiziana Falvo del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori - ricorrente contro
(c.f.: ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. Valeria Mazzotta del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
- resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto
1 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente:
“precisano le conclusioni chiedendo che il Tribunale di Bologna,
a parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio resa il 20 ottobre 2015 dal Tribunale di Bologna, dia atto che: le parti confermano l'assenso già prestato a che la figlia minore continui ad essere seguita dal dott. Per_1 CP_2
di Bologna;
gli stessi si impegnano altresì a seguire un
[...]
percorso di supporto alla genitorialità presso il Servizio Sociale territorialmente competente;
il resistente si obbliga a versare alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal corrente mese di febbraio 2025, fermo restando per il resto quanto previsto dalla predetta sentenza;
le spese processuali sono interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 19 giugno 2024, Parte_1
chiedeva che, “a parziale modifica delle condizioni
[...]
stabilite in sede di divorzio con sentenza del Tribunale di
Bologna n. 3014/2015, pubblicata in data 20/10/2015”, fosse posto “in capo al sig. a decorrere dal mese di CP_1
giugno 2024, l'obbligo di contribuire nel mantenimento ordinario
2 della figlia minore con la somma mensile di euro Persona_2
650,00 (seicentocinquanta,00), con rivalutazione annuale Istat, oltre il 50% di tutte le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative così come elencante nella sentenza del Tribunale di Bologna n. 3014/2015, pubblicata in data
20/10/2015” e che fossero confermate, nel resto, le condizioni stabilite con la predetta sentenza.
Del procedimento veniva regolarmente reso edotto il
Pubblico Ministero, che con atto del 30 ottobre 2024, interveniva nulla opponendo.
Si costituiva chiedendo, in via principale, CP_1
che fosse disposto che il resistente versasse, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , l'assegno mensile Per_1
di euro 297,53, “pari all'importo concordato in sede di divorzio oggi rivalutato (annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT) oltre al 50 % delle spese straordinarie come da
Protocollo relativo in vigore presso il Tribunale di Bologna” ed in via subordinata, che fosse disposto che il versasse, a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore
, l'assegno mensile di euro 400,00, “(annualmente Per_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT) oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo relativo in vigore presso il
Tribunale di Bologna”. In via riconvenzionale, il resistente chiedeva che, “dato atto del diritto della minore alla bigenitorialità e del diritto dovere paterno di esplicare le sue
3 funzioni genitoriali”, fosse conferito “ai Servizi Sociali il compito di avviare un percorso di supporto a e al sig. Per_1
allo scopo di favorire la ripresa della frequentazione”. CP_1
La ricorrente ed il resistente depositavano le memorie integrative ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 5 febbraio 2025, il Presidente di sezione relatore e delegato alla trattazione della causa sentiva la ricorrente ed il resistente di persona e i loro difensori. Dopo ampia discussione, veniva raggiunto un accordo per la composizione bonaria della vertenza, i cui termini erano di concerto precisati a verbale e fatti oggetto di comune richiesta di accoglimento. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle trascritte conclusioni.
Il Tribunale, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalla ricorrente e dal resistente nei termini sopra riportati e ritenuto che le pattuizioni concordate non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore, in quanto sono volte a garantire alla stessa un equo apporto di entrambe le figure genitoriali, dispone in conformità.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dalla ricorrente e dal resistente.
P. Q. M.
4 il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) omologa l'accordo raggiunto dalla ricorrente e dal resistente in ordine alla parziale revisione di quanto previsto e disposto dal Tribunale di Bologna con la sentenza n. 3014/2015 emessa il 28 settembre 2015 e pubblicata il 20 ottobre 2015, dando atto che il regime divorzile viene modificato come segue:
a) ”le parti confermano l'assenso già prestato a che la figlia minore continui ad essere seguita dal dott. Per_1 CP_2
di Bologna”;
[...]
b) le parti “si impegnano altresì a seguire un percorso di supporto alla genitorialità presso il Servizio Sociale territorialmente competente”;
c) ”il resistente si obbliga a versare alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal corrente mese di febbraio 2025, fermo restando per il resto quanto previsto dalla predetta sentenza”;
B) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 18 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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