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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/09/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1790/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1790/2025 promossa da
(C.F. ) nata ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ZANINI CRISTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CASTUCCI SAMUELE MARIA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 09/09/2025, così chiedendo:
“1) la LI minore , fermo l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori, avrà residenza Per_1 prevalente presso la madre in conformità alla situazione di fatto;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la LI minore liberamente, ogni qualvolta quest'ultima lo richiederà; 3) il sig. si obbliga a versare alla signora un assegno mensile di euro CP_1 Parte_1
220,00 a titolo di mantenimento ordinario della LI minore , oltre al 50% delle spese di natura Per_1 straordinaria come da vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
4) la signora si occuperà, nell'interesse della LI minore, della gestione della indennità Pt_1 di comunicazione sordi di cui la stessa è titolare;
5) le parti si obbligano a concorrere, ciascuna nella misura del 50%, al mantenimento straordinario del figlio maggiorenne , con applicazione del Protocollo del Tribunale di Vicenza. Si precisa Per_2 che nelle spese straordinarie devono includersi quelle di viaggio tra Roma e il luogo di residenza del figlio;
6) l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla madre;
7) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/04/2025, esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 09/09/2006; che dall'unione erano nati i figli Controparte_1 Per_2 in data 13/08/2007 e in data 04/09/2009; che con decreto del 09/07/2020 il Tribunale di Vicenza Per_1 omologava la separazione personale delle parti;
che con successiva sentenza del 04/08/2021 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con la previsione della collocazione paritetica dei figli presso ciascun genitore e del mantenimento diretto degli stessi da parte di ciascun genitore;
che la situazione dei figli era radicalmente mutata rispetto all'epoca in cui veniva pronunciato il divorzio, essendo gli stessi integralmente a carico della madre, stante il rifiuto del padre di contribuire in qualsivoglia misura al loro mantenimento. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse modificata la sentenza di divorzio ponendo a carico del padre e a favore della ricorrente un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 cadauno, o nella diversa misura ritenuta congrua, oltre al 50% delle spese straordinarie, dandosi atto che entrambi i figli hanno residenza prevalente presso la madre.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva di versare a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli, la somma di euro 100,00 mensili per ciascun figlio, con rivalutazione annuale in base all'indice Istat di riferimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli e . Per_1 Per_2
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di divorzio delle parti, di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1593/2021 del 04/08/2021, vengano modificate nei termini seguenti:
1) la LI minore , fermo l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori, avrà residenza Per_1 prevalente presso la madre in conformità alla situazione di fatto;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la LI minore liberamente, ogni qualvolta quest'ultima lo richiederà;
3) il sig. si obbliga a versare alla signora un assegno mensile di euro CP_1 Parte_1
220,00 a titolo di mantenimento ordinario della LI minore , oltre al 50% delle spese di natura Per_1 straordinaria come da vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
4) la signora si occuperà, nell'interesse della LI minore, della gestione della indennità di Pt_1 comunicazione sordi di cui la stessa è titolare;
5) le parti si obbligano a concorrere, ciascuna nella misura del 50%, al mantenimento straordinario del figlio maggiorenne , con applicazione del Protocollo del Tribunale di Vicenza. Si precisa Per_2 che nelle spese straordinarie devono includersi quelle di viaggio tra Roma e il luogo di residenza del figlio;
6) l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla madre.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Vicenza il 23.09.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1790/2025 promossa da
(C.F. ) nata ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ZANINI CRISTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CASTUCCI SAMUELE MARIA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 09/09/2025, così chiedendo:
“1) la LI minore , fermo l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori, avrà residenza Per_1 prevalente presso la madre in conformità alla situazione di fatto;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la LI minore liberamente, ogni qualvolta quest'ultima lo richiederà; 3) il sig. si obbliga a versare alla signora un assegno mensile di euro CP_1 Parte_1
220,00 a titolo di mantenimento ordinario della LI minore , oltre al 50% delle spese di natura Per_1 straordinaria come da vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
4) la signora si occuperà, nell'interesse della LI minore, della gestione della indennità Pt_1 di comunicazione sordi di cui la stessa è titolare;
5) le parti si obbligano a concorrere, ciascuna nella misura del 50%, al mantenimento straordinario del figlio maggiorenne , con applicazione del Protocollo del Tribunale di Vicenza. Si precisa Per_2 che nelle spese straordinarie devono includersi quelle di viaggio tra Roma e il luogo di residenza del figlio;
6) l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla madre;
7) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/04/2025, esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 09/09/2006; che dall'unione erano nati i figli Controparte_1 Per_2 in data 13/08/2007 e in data 04/09/2009; che con decreto del 09/07/2020 il Tribunale di Vicenza Per_1 omologava la separazione personale delle parti;
che con successiva sentenza del 04/08/2021 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con la previsione della collocazione paritetica dei figli presso ciascun genitore e del mantenimento diretto degli stessi da parte di ciascun genitore;
che la situazione dei figli era radicalmente mutata rispetto all'epoca in cui veniva pronunciato il divorzio, essendo gli stessi integralmente a carico della madre, stante il rifiuto del padre di contribuire in qualsivoglia misura al loro mantenimento. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse modificata la sentenza di divorzio ponendo a carico del padre e a favore della ricorrente un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 cadauno, o nella diversa misura ritenuta congrua, oltre al 50% delle spese straordinarie, dandosi atto che entrambi i figli hanno residenza prevalente presso la madre.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva di versare a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli, la somma di euro 100,00 mensili per ciascun figlio, con rivalutazione annuale in base all'indice Istat di riferimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli e . Per_1 Per_2
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di divorzio delle parti, di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1593/2021 del 04/08/2021, vengano modificate nei termini seguenti:
1) la LI minore , fermo l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori, avrà residenza Per_1 prevalente presso la madre in conformità alla situazione di fatto;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la LI minore liberamente, ogni qualvolta quest'ultima lo richiederà;
3) il sig. si obbliga a versare alla signora un assegno mensile di euro CP_1 Parte_1
220,00 a titolo di mantenimento ordinario della LI minore , oltre al 50% delle spese di natura Per_1 straordinaria come da vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
4) la signora si occuperà, nell'interesse della LI minore, della gestione della indennità di Pt_1 comunicazione sordi di cui la stessa è titolare;
5) le parti si obbligano a concorrere, ciascuna nella misura del 50%, al mantenimento straordinario del figlio maggiorenne , con applicazione del Protocollo del Tribunale di Vicenza. Si precisa Per_2 che nelle spese straordinarie devono includersi quelle di viaggio tra Roma e il luogo di residenza del figlio;
6) l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla madre.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Vicenza il 23.09.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo