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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 41/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 41/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Lucia Parte_1 C.F._1
Cataldo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Foggia, Via Motta della Regina n.26
APPELLANTE contro
(P.I. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Alessandra Pezzuto presso il cui studio è elettivamente domiciliata in alla Via Trinchese CP_2
n. 61/B
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.03.2025, che vengono qui integralmente richiamate.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva di essere conduttore dell'immobile Parte_1 popolare sito in Gallipoli alla Via Cagliari n. 40, fabb. 1 sc. A int. 6 n. 44, di proprietà di Parte_2
– giusta contratto di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica a far data 01.07.1977 - e che
[...]
l'immobile predetto era stato inserito nel piano di alienazione e, per tali ragioni, aveva avanzato formale richiesta di riscatto, provvedendo altresì a versare quanto dovuto per spese di istruttoria.
Tuttavia, nonostante reiterati solleciti nonché richiesta di mediazione, l'Amministrazione convenuta aveva dichiarato la inalienabilità in favore dell'assegnatario e conseguente esclusione definitiva dello stesso dal beneficio dell'acquisto agevolato, pur a fronte del possesso da parte del di tutti i requisiti previsti dalla Pt_1
Legge del 24 dicembre 1993, n. 560. Per tali ragioni l'attore chiedeva al Tribunale di Lecce di dichiarare nulla e illegittima la delibera di decadenza n. 1106/2016 e per l'effetto ordinare all'Amministrazione convenuta la stipula della compravendita per l'acquisto del summenzionato immobile;
in via subordinata, riconoscere il proprio diritto al riscatto quale assegnatario originario e/o erede legittimo e convivente della defunta moglie . Controparte_3
Regolarmente costituitasi in giudizio, contestava quanto dedotto da parte attrice e chiedeva, Controparte_1 preliminarmente, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, vertendosi in tema di impugnativa dell'atto amministrativo di diniego e degli atti presupposti e conseguenti.
In via subordinata, chiedeva di rigettare la domanda attorea, accertando la insussistenza del diritto ad accedere al beneficio dell'acquisto agevolato ai sensi della L. 560/1993 per difetto dei requisiti previsti dalla legge per il riscatto dell'immobile da parte dell'attore.
In particolare, deduceva che l'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica era stato assegnato nel 1977 in locazione semplice al nucleo familiare di , coniugato con la , che pure aveva Parte_1 Controparte_3 sottoscritto il contratto.
Evidenziava la convenuta che la L.R. Puglia n. 10/2014 (come già la L.R. 54/1984) stabilisce che i requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto;
per tale ragione, dunque, il nucleo familiare che chiede l'assegnazione è quello che, successivamente, permanendone i requisiti, procede al perfezionamento del rapporto di locazione, ovvero di cessione in proprietà, nell'ipotesi in cui l'immobile sia inserito nel piano di vendita.
La convenuta, quindi, in attuazione della L. 560/1993, aveva predisposto un piano di vendita, approvato con
Delibera Consiliare n. 75 del 1994, poi integrato con la Delibera n. 161/1998 e n. 67/2006, di cui la Regione
Puglia aveva preso atto nelle forme di legge e nel quale era stato inserito anche l'immobile di cui trattasi, come comunicato all'assegnatario in data 14.07.2006.
A tal punto, al fine di esperire i doverosi accertamenti in ordine alla esistenza e permanenza dei requisiti per il diritto di riscatto, esercitato da con istanza del 08.08.2006, effettuava Parte_1 Controparte_1 alcuni controlli, anche con l'ausilio delle banche dati dell'Agenzia dell'Entrate e della Polizia Municipale di
Gallipoli, da cui emergeva un duplice profilo di criticità, in quanto era stato accertato che (in violazione della legge regionale che prevede l'obbligo di abitazione a pena di revoca dell'assegnazione, essendo la stessa finalizzata a garantire un tetto ai non abbienti) l'assegnatario e il suo nucleo familiare non abitavano l'appartamento, essendosi trasferiti in via della Chiesa, come da dichiarazione in atti e certificato di residenza storico;
inoltre, il risultava – in violazione dell'art. 2 della L.R. 54/1984 – proprietario dal 2001 di Pt_1 altro immobile in Gallipoli (quello dove si era, appunto, trasferito, idoneo a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare).
La proprietà dell'immobile era stata donata dal , dapprima, nel 2009 -al 50%- al coniuge, poi nel 2012 Pt_1 interamente a quest'ultima, che a sua volta ne aveva trasferito la proprietà ad altri. Rilevava inoltre la convenuta che il sollecitato procedimento di decadenza dall'assegnazione, di competenza del Comune di Gallipoli, era stato archiviato dall'Amministrazione Comunale, sulla base della ritenuta
“insufficienza” della motivazione addotta.
Tuttavia, preso atto definitivamente della posizione assunta dall'Amministrazione Comunale, in riscontro alle richieste di procedere alla stipula dell'atto di acquisto dell'alloggio, la convenuta rappresentava al Pt_1
l'impossibilità di procedere al trasferimento di proprietà in favore dello stesso per le ragioni ostative sopra precisate, contestualmente comunicando l'avvio del procedimento finalizzato alla eliminazione dell'immobile in questione dal piano di vendita e conseguente esclusione dal beneficio dell'acquisto agevolato, culminato nell'esclusione definitiva dell'attore dal beneficio dell'acquisto agevolato dell'alloggio ERP (con Determina
Dirigenziale n. 1106/2016).
Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1712/2022, così statuiva:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
• rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di di Parte_1 accedere al beneficio dell'acquisto agevolato ai sensi della L. 560/1993 per difetto dei requisiti;
• condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che quantifica in euro 1.618,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.”
Il Tribunale preliminarmente disattendeva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla convenuta evidenziando che, come chiarito dalla giurisprudenza, per valutare la ricorrenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo non rileva la prospettazione della situazione giuridica soggettiva fatta dalla parte che propone la domanda in giudizio, ma l'effettiva natura di siffatta situazione soggettiva ovvero la sua reale consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo, quale emerge dai fatti allegati che danno luogo al rapporto giuridico dedotto in giudizio;
il criterio di riparto della giurisdizione è, per questo, comunemente individuato nel c.d. petitum sostanziale, tratto dalla natura della posizione soggettiva che viene introdotta come causa petendi e che il giudice è tenuto a individuare in considerazione dei fatti allegati e del conseguente rapporto giuridico prospettato. Nel caso di specie, il petitum sostanziale era costituito dall'accertamento della titolarità, in capo all'assegnatario, del diritto soggettivo di riscatto i cui presupposti sono fissati direttamente dalla legge. Infatti, l'esclusione dal beneficio dell'acquisto agevolato dell'alloggio ERP, da un lato, discende direttamente dalla previsione legislativa (L.R. Puglia n. 10/2014) in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione;
dall'altro lato, il provvedimento di esclusione medesimo costituisce una evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione.
La situazione giuridica dell'attore era, dunque, di diritto soggettivo perché si opponeva ad un provvedimento di esclusione, che non costituisce un esito della valutazione dell'interesse pubblico nell'esercizio del potere discrezionale, ma è atto imposto dalla legge come forma esecutiva per il recupero dell'immobile alla mano pubblica;
dunque, la controversia ricadeva nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato. L'attore, ponendo come presupposto esclusivamente da accertare - e non, quindi, da valutare discrezionalmente
- in forza della L.R. 10/2014 l'assegnazione dell'alloggio e gli ulteriori presupposti stabiliti dalla legge, aveva chiesto l'accertamento del suo diritto soggettivo di riscatto, appunto come direttamente conseguente ai suddetti presupposti, i quali devono permanere per tutta la durata del rapporto di locazione.
Detti requisiti non risultavano tuttavia soddisfatti in ragione dell'accertata titolarità, in capo all'attore, di altro immobile sito in Gallipoli, alla via della Chiesa, condizione ex lege incompatibile con il permanere del diritto all'alloggio popolare, previsto esclusivamente in favore di chi non possiede altra abitazione. Era stato inoltre accertato che (in violazione della L.R. che prevede tale obbligo di abitazione a pena di revoca dell'assegnazione, essendo la stessa finalizzata a garantire un tetto ai non abbienti) l'assegnatario e il suo nucleo familiare non abitavano l'appartamento, essendosi trasferiti in via della Chiesa, come da allegata loro dichiarazione e certificato di residenza storico.
Osservava, infine, il primo giudice che alcun provvedimento di decadenza era stato assunto dalla convenuta che, di contro, si era limitata a rappresentare all'attore l'impossibilità di procedere al trasferimento di proprietà in suo favore per carenza di requisiti di legge.
Per tali ragioni il Tribunale dichiarava l'insussistenza del diritto di accedere al beneficio dell'acquisto agevolato ai sensi della L. 560/1993 per difetto dei requisiti.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto notificato il 07.01.2023, sulla base dei Parte_1 motivi che saranno illustrati in prosieguo.
Con atto ritualmente depositato si è costituita , contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1 ed eccepito e chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 11.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Rimessa sul ruolo a seguito del collocamento a riposo nelle more di uno dei componenti del Collegio, la causa, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti, è stata riservata per la decisione all'udienza del 4.03.2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., in quanto già assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante denuncia “vizio di motivazione per errore di legge”. Sostiene Parte_1
che il Tribunale avrebbe disapplicato integralmente la normativa a sostegno della domanda,
[...] ritenendo che l'attore fosse titolare di altro immobile e risiedesse altrove, circostanze che – secondo l'appellante – non corrisponderebbero al vero.
Sostiene dunque il che nessun provvedimento di decadenza è stato disposto dal Comune di Gallipoli, Pt_1 il quale aveva archiviato il relativo procedimento. Pertanto, il provvedimento di di decadenza Controparte_1 dall'assegnazione della casa popolare sarebbe nullo e illegittimo, non potendo l'ente gestore emettere provvedimenti di tale tipo. Richiama a sostegno delle proprie argomentazioni il disposto di cui agli artt. 16 e
17 della L.R. Puglia n. 10/2014. L'appellante sottolinea inoltre come sia di competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale l'adozione dei provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, evidenziando che la legge regionale abilita l'ente gestore ad intimare il rilascio dell'immobile esclusivamente nel caso di morosità nel pagamento dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 19 della medesima legge.
Il provvedimento adottato dall'ente gestore sarebbe quindi viziato da incompetenza assoluta (o difetto assoluto di attribuzione) e, di conseguenza, affetto da nullità ai sensi dell'art. 21 septies L. n. 241/1990.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta “vizio di motivazione per travisamento ed erronea ricostruzione dei fatti”, in quanto il giudice di prime cure avrebbe posto a fondamento della sua decisione un fatto non veritiero, cioè la circostanza che il nucleo familiare dell'appellante risiedesse in un immobile diverso (sito in via della Chiesa) dall'abitazione popolare in questione.
3. Con terzo motivo si deduce “vizio di motivazione per mancata ammissione di mezzi istruttori”, in quanto il
Tribunale aveva ritenuto superflua la prova per testi richieste dall'attore il cui espletamento, invece, avrebbe consentito di dimostrare circostanze tali da invalidare l'impianto motivazionale della decisione ivi impugnata.
4. Con il quarto motivo si deduce un vizio di motivazione per omessa pronuncia in relazione alla lamentata violazione dell'art. 89 c.p.c. Sostiene l'appellante che la convenuta, nella propria memoria difensiva, aveva asserito che l'attore aveva reso dichiarazioni mendaci, affermazione lesiva della dignità e onorabilità dell'attore, legittimante la già richiesta condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
5. I motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione logica e giuridica.
Va anzitutto rilevato che nessun provvedimento di decadenza o revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è stato adottato da , la quale si è limitata a rappresentare a Controparte_1 controparte l'impossibilità di procedere al trasferimento della proprietà in quanto il risultava Pt_1 proprietario di altra unità immobiliare in Gallipoli (alla via della Chiesa n. 3) dove risiedeva, circostanza ex lege incompatibile con l'assegnazione dell'alloggio.
Del tutto inconferenti si rivelano quindi le doglianze relative alla asserita nullità del provvedimento amministrativo, trattandosi invero di una controversia avente ad oggetto l'accertamento della titolarità, in capo all'assegnatario, del diritto soggettivo di riscatto i cui presupposti sono fissati direttamente dalla legge.
Come rilevato dal primo giudice, non possedeva i requisiti previsti dalla legge per ottenere Parte_1
l'assegnazione dell'alloggio popolare. Risulta, in particolare, dagli atti acquisiti nel giudizio di primo grado che il , nella dichiarazione sostituiva di atto di notorietà sottoscritta il 07.08.2006, allegata alla Pt_1 domanda di acquisto proposta ai sensi della 560/93, ha dichiarato di essere residente in [...].
Inoltre, dal certificato di residenza storico in atti risulta che il , dal 23.10.2002 al 22.10.2007, è stato Pt_1 residente in [...].
Il possesso dei requisiti di legge per l'acquisto dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e poi permanere in modo continuativo ed ininterrotto per tutto il procedimento di assegnazione in proprietà dell'alloggio e fino alla consegna del medesimo.
Non ha dunque errato il primo giudice nel ritenere che i requisiti in questione non risultavano soddisfatti in ragione dell'accertata titolarità, in capo all'appellante, di altro immobile sito in Gallipoli, alla via della Chiesa
n. 3, e del fatto che detto immobile era abitato dallo stesso attore e dal suo nucleo familiare, condizioni ostative al diritto di accedere al beneficio dell'acquisto agevolato ai sensi della L. 560/1993.
Alla luce delle risultanze rivenienti dalla documentazione sopra richiamata, si palesa inammissibile e irrilevante la richiesta di prova testimoniale in questa sede reiterata dall'appellante.
Quanto all'espressione “dichiarazioni mendaci” contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado di in relazione alle affermazioni del circa la permanenza dei requisiti per la Controparte_1 Pt_1 conservazione del diritto all'assegnazione dell'alloggio, ritiene la Corte come la stessa – se pure non commendevole – non appaia sintomatica di un intento offensivo nei confronti dell'attore, conservando pur sempre un rapporto con la materia controversa ed essendo preordinata a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue dichiarazioni. Consegue che alcuna condanna al risarcimento del danno può derivare dall'utilizzo di tale espressione.
6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
A seguito della presentazione di apposita formale di istanza si provvederà alla liquidazione delle competenze in relazione alla posizione della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il
07.01.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
-, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1712/2022, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'appellata, che liquida in €
3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 41/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Lucia Parte_1 C.F._1
Cataldo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Foggia, Via Motta della Regina n.26
APPELLANTE contro
(P.I. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Alessandra Pezzuto presso il cui studio è elettivamente domiciliata in alla Via Trinchese CP_2
n. 61/B
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.03.2025, che vengono qui integralmente richiamate.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva di essere conduttore dell'immobile Parte_1 popolare sito in Gallipoli alla Via Cagliari n. 40, fabb. 1 sc. A int. 6 n. 44, di proprietà di Parte_2
– giusta contratto di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica a far data 01.07.1977 - e che
[...]
l'immobile predetto era stato inserito nel piano di alienazione e, per tali ragioni, aveva avanzato formale richiesta di riscatto, provvedendo altresì a versare quanto dovuto per spese di istruttoria.
Tuttavia, nonostante reiterati solleciti nonché richiesta di mediazione, l'Amministrazione convenuta aveva dichiarato la inalienabilità in favore dell'assegnatario e conseguente esclusione definitiva dello stesso dal beneficio dell'acquisto agevolato, pur a fronte del possesso da parte del di tutti i requisiti previsti dalla Pt_1
Legge del 24 dicembre 1993, n. 560. Per tali ragioni l'attore chiedeva al Tribunale di Lecce di dichiarare nulla e illegittima la delibera di decadenza n. 1106/2016 e per l'effetto ordinare all'Amministrazione convenuta la stipula della compravendita per l'acquisto del summenzionato immobile;
in via subordinata, riconoscere il proprio diritto al riscatto quale assegnatario originario e/o erede legittimo e convivente della defunta moglie . Controparte_3
Regolarmente costituitasi in giudizio, contestava quanto dedotto da parte attrice e chiedeva, Controparte_1 preliminarmente, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, vertendosi in tema di impugnativa dell'atto amministrativo di diniego e degli atti presupposti e conseguenti.
In via subordinata, chiedeva di rigettare la domanda attorea, accertando la insussistenza del diritto ad accedere al beneficio dell'acquisto agevolato ai sensi della L. 560/1993 per difetto dei requisiti previsti dalla legge per il riscatto dell'immobile da parte dell'attore.
In particolare, deduceva che l'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica era stato assegnato nel 1977 in locazione semplice al nucleo familiare di , coniugato con la , che pure aveva Parte_1 Controparte_3 sottoscritto il contratto.
Evidenziava la convenuta che la L.R. Puglia n. 10/2014 (come già la L.R. 54/1984) stabilisce che i requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto;
per tale ragione, dunque, il nucleo familiare che chiede l'assegnazione è quello che, successivamente, permanendone i requisiti, procede al perfezionamento del rapporto di locazione, ovvero di cessione in proprietà, nell'ipotesi in cui l'immobile sia inserito nel piano di vendita.
La convenuta, quindi, in attuazione della L. 560/1993, aveva predisposto un piano di vendita, approvato con
Delibera Consiliare n. 75 del 1994, poi integrato con la Delibera n. 161/1998 e n. 67/2006, di cui la Regione
Puglia aveva preso atto nelle forme di legge e nel quale era stato inserito anche l'immobile di cui trattasi, come comunicato all'assegnatario in data 14.07.2006.
A tal punto, al fine di esperire i doverosi accertamenti in ordine alla esistenza e permanenza dei requisiti per il diritto di riscatto, esercitato da con istanza del 08.08.2006, effettuava Parte_1 Controparte_1 alcuni controlli, anche con l'ausilio delle banche dati dell'Agenzia dell'Entrate e della Polizia Municipale di
Gallipoli, da cui emergeva un duplice profilo di criticità, in quanto era stato accertato che (in violazione della legge regionale che prevede l'obbligo di abitazione a pena di revoca dell'assegnazione, essendo la stessa finalizzata a garantire un tetto ai non abbienti) l'assegnatario e il suo nucleo familiare non abitavano l'appartamento, essendosi trasferiti in via della Chiesa, come da dichiarazione in atti e certificato di residenza storico;
inoltre, il risultava – in violazione dell'art. 2 della L.R. 54/1984 – proprietario dal 2001 di Pt_1 altro immobile in Gallipoli (quello dove si era, appunto, trasferito, idoneo a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare).
La proprietà dell'immobile era stata donata dal , dapprima, nel 2009 -al 50%- al coniuge, poi nel 2012 Pt_1 interamente a quest'ultima, che a sua volta ne aveva trasferito la proprietà ad altri. Rilevava inoltre la convenuta che il sollecitato procedimento di decadenza dall'assegnazione, di competenza del Comune di Gallipoli, era stato archiviato dall'Amministrazione Comunale, sulla base della ritenuta
“insufficienza” della motivazione addotta.
Tuttavia, preso atto definitivamente della posizione assunta dall'Amministrazione Comunale, in riscontro alle richieste di procedere alla stipula dell'atto di acquisto dell'alloggio, la convenuta rappresentava al Pt_1
l'impossibilità di procedere al trasferimento di proprietà in favore dello stesso per le ragioni ostative sopra precisate, contestualmente comunicando l'avvio del procedimento finalizzato alla eliminazione dell'immobile in questione dal piano di vendita e conseguente esclusione dal beneficio dell'acquisto agevolato, culminato nell'esclusione definitiva dell'attore dal beneficio dell'acquisto agevolato dell'alloggio ERP (con Determina
Dirigenziale n. 1106/2016).
Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1712/2022, così statuiva:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
• rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di di Parte_1 accedere al beneficio dell'acquisto agevolato ai sensi della L. 560/1993 per difetto dei requisiti;
• condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che quantifica in euro 1.618,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.”
Il Tribunale preliminarmente disattendeva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla convenuta evidenziando che, come chiarito dalla giurisprudenza, per valutare la ricorrenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo non rileva la prospettazione della situazione giuridica soggettiva fatta dalla parte che propone la domanda in giudizio, ma l'effettiva natura di siffatta situazione soggettiva ovvero la sua reale consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo, quale emerge dai fatti allegati che danno luogo al rapporto giuridico dedotto in giudizio;
il criterio di riparto della giurisdizione è, per questo, comunemente individuato nel c.d. petitum sostanziale, tratto dalla natura della posizione soggettiva che viene introdotta come causa petendi e che il giudice è tenuto a individuare in considerazione dei fatti allegati e del conseguente rapporto giuridico prospettato. Nel caso di specie, il petitum sostanziale era costituito dall'accertamento della titolarità, in capo all'assegnatario, del diritto soggettivo di riscatto i cui presupposti sono fissati direttamente dalla legge. Infatti, l'esclusione dal beneficio dell'acquisto agevolato dell'alloggio ERP, da un lato, discende direttamente dalla previsione legislativa (L.R. Puglia n. 10/2014) in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione;
dall'altro lato, il provvedimento di esclusione medesimo costituisce una evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione.
La situazione giuridica dell'attore era, dunque, di diritto soggettivo perché si opponeva ad un provvedimento di esclusione, che non costituisce un esito della valutazione dell'interesse pubblico nell'esercizio del potere discrezionale, ma è atto imposto dalla legge come forma esecutiva per il recupero dell'immobile alla mano pubblica;
dunque, la controversia ricadeva nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato. L'attore, ponendo come presupposto esclusivamente da accertare - e non, quindi, da valutare discrezionalmente
- in forza della L.R. 10/2014 l'assegnazione dell'alloggio e gli ulteriori presupposti stabiliti dalla legge, aveva chiesto l'accertamento del suo diritto soggettivo di riscatto, appunto come direttamente conseguente ai suddetti presupposti, i quali devono permanere per tutta la durata del rapporto di locazione.
Detti requisiti non risultavano tuttavia soddisfatti in ragione dell'accertata titolarità, in capo all'attore, di altro immobile sito in Gallipoli, alla via della Chiesa, condizione ex lege incompatibile con il permanere del diritto all'alloggio popolare, previsto esclusivamente in favore di chi non possiede altra abitazione. Era stato inoltre accertato che (in violazione della L.R. che prevede tale obbligo di abitazione a pena di revoca dell'assegnazione, essendo la stessa finalizzata a garantire un tetto ai non abbienti) l'assegnatario e il suo nucleo familiare non abitavano l'appartamento, essendosi trasferiti in via della Chiesa, come da allegata loro dichiarazione e certificato di residenza storico.
Osservava, infine, il primo giudice che alcun provvedimento di decadenza era stato assunto dalla convenuta che, di contro, si era limitata a rappresentare all'attore l'impossibilità di procedere al trasferimento di proprietà in suo favore per carenza di requisiti di legge.
Per tali ragioni il Tribunale dichiarava l'insussistenza del diritto di accedere al beneficio dell'acquisto agevolato ai sensi della L. 560/1993 per difetto dei requisiti.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto notificato il 07.01.2023, sulla base dei Parte_1 motivi che saranno illustrati in prosieguo.
Con atto ritualmente depositato si è costituita , contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1 ed eccepito e chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 11.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Rimessa sul ruolo a seguito del collocamento a riposo nelle more di uno dei componenti del Collegio, la causa, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti, è stata riservata per la decisione all'udienza del 4.03.2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., in quanto già assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante denuncia “vizio di motivazione per errore di legge”. Sostiene Parte_1
che il Tribunale avrebbe disapplicato integralmente la normativa a sostegno della domanda,
[...] ritenendo che l'attore fosse titolare di altro immobile e risiedesse altrove, circostanze che – secondo l'appellante – non corrisponderebbero al vero.
Sostiene dunque il che nessun provvedimento di decadenza è stato disposto dal Comune di Gallipoli, Pt_1 il quale aveva archiviato il relativo procedimento. Pertanto, il provvedimento di di decadenza Controparte_1 dall'assegnazione della casa popolare sarebbe nullo e illegittimo, non potendo l'ente gestore emettere provvedimenti di tale tipo. Richiama a sostegno delle proprie argomentazioni il disposto di cui agli artt. 16 e
17 della L.R. Puglia n. 10/2014. L'appellante sottolinea inoltre come sia di competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale l'adozione dei provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, evidenziando che la legge regionale abilita l'ente gestore ad intimare il rilascio dell'immobile esclusivamente nel caso di morosità nel pagamento dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 19 della medesima legge.
Il provvedimento adottato dall'ente gestore sarebbe quindi viziato da incompetenza assoluta (o difetto assoluto di attribuzione) e, di conseguenza, affetto da nullità ai sensi dell'art. 21 septies L. n. 241/1990.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta “vizio di motivazione per travisamento ed erronea ricostruzione dei fatti”, in quanto il giudice di prime cure avrebbe posto a fondamento della sua decisione un fatto non veritiero, cioè la circostanza che il nucleo familiare dell'appellante risiedesse in un immobile diverso (sito in via della Chiesa) dall'abitazione popolare in questione.
3. Con terzo motivo si deduce “vizio di motivazione per mancata ammissione di mezzi istruttori”, in quanto il
Tribunale aveva ritenuto superflua la prova per testi richieste dall'attore il cui espletamento, invece, avrebbe consentito di dimostrare circostanze tali da invalidare l'impianto motivazionale della decisione ivi impugnata.
4. Con il quarto motivo si deduce un vizio di motivazione per omessa pronuncia in relazione alla lamentata violazione dell'art. 89 c.p.c. Sostiene l'appellante che la convenuta, nella propria memoria difensiva, aveva asserito che l'attore aveva reso dichiarazioni mendaci, affermazione lesiva della dignità e onorabilità dell'attore, legittimante la già richiesta condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
5. I motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione logica e giuridica.
Va anzitutto rilevato che nessun provvedimento di decadenza o revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è stato adottato da , la quale si è limitata a rappresentare a Controparte_1 controparte l'impossibilità di procedere al trasferimento della proprietà in quanto il risultava Pt_1 proprietario di altra unità immobiliare in Gallipoli (alla via della Chiesa n. 3) dove risiedeva, circostanza ex lege incompatibile con l'assegnazione dell'alloggio.
Del tutto inconferenti si rivelano quindi le doglianze relative alla asserita nullità del provvedimento amministrativo, trattandosi invero di una controversia avente ad oggetto l'accertamento della titolarità, in capo all'assegnatario, del diritto soggettivo di riscatto i cui presupposti sono fissati direttamente dalla legge.
Come rilevato dal primo giudice, non possedeva i requisiti previsti dalla legge per ottenere Parte_1
l'assegnazione dell'alloggio popolare. Risulta, in particolare, dagli atti acquisiti nel giudizio di primo grado che il , nella dichiarazione sostituiva di atto di notorietà sottoscritta il 07.08.2006, allegata alla Pt_1 domanda di acquisto proposta ai sensi della 560/93, ha dichiarato di essere residente in [...].
Inoltre, dal certificato di residenza storico in atti risulta che il , dal 23.10.2002 al 22.10.2007, è stato Pt_1 residente in [...].
Il possesso dei requisiti di legge per l'acquisto dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e poi permanere in modo continuativo ed ininterrotto per tutto il procedimento di assegnazione in proprietà dell'alloggio e fino alla consegna del medesimo.
Non ha dunque errato il primo giudice nel ritenere che i requisiti in questione non risultavano soddisfatti in ragione dell'accertata titolarità, in capo all'appellante, di altro immobile sito in Gallipoli, alla via della Chiesa
n. 3, e del fatto che detto immobile era abitato dallo stesso attore e dal suo nucleo familiare, condizioni ostative al diritto di accedere al beneficio dell'acquisto agevolato ai sensi della L. 560/1993.
Alla luce delle risultanze rivenienti dalla documentazione sopra richiamata, si palesa inammissibile e irrilevante la richiesta di prova testimoniale in questa sede reiterata dall'appellante.
Quanto all'espressione “dichiarazioni mendaci” contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado di in relazione alle affermazioni del circa la permanenza dei requisiti per la Controparte_1 Pt_1 conservazione del diritto all'assegnazione dell'alloggio, ritiene la Corte come la stessa – se pure non commendevole – non appaia sintomatica di un intento offensivo nei confronti dell'attore, conservando pur sempre un rapporto con la materia controversa ed essendo preordinata a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue dichiarazioni. Consegue che alcuna condanna al risarcimento del danno può derivare dall'utilizzo di tale espressione.
6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
A seguito della presentazione di apposita formale di istanza si provvederà alla liquidazione delle competenze in relazione alla posizione della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il
07.01.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
-, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1712/2022, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'appellata, che liquida in €
3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito