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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/07/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1914/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 1914/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. MAURELLI LUCA C.F._2 con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Cascina (PI), il 20 agosto 2011, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina (PI), Anno 2011, Parte I, n°29 e che, dalla loro unione, è nato il figlio, , il 9 agosto 2003. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Cascina (PI), il 20 agosto 2011, con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Cascina (PI), Anno 2011, Parte I, n°29, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e non venendo meno ai doveri di reciproca assistenza;
2) nella casa coniugale, di proprietà del SI. , sita in Cascina, frazione San Parte_1
Lorenzo a Pagnatico, via S. Donato, 1111, continuerà ad abitare il predetto;
3) la SI.ra ha già trasferito e fissato la propria residenza nella casa di sua Parte_2 proprietà sita Calci, via Bruno Buozzi, 68;
4) ciascun coniuge in futuro potrà liberamente fissare la propria residenza con obbligo reciproco di comunicazione circa eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
5) il figlio , economicamente autosufficiente ha fissato la propria residenza presso la Per_1 abitazione del padre;
6) i mobili e gli arredi comuni sono stati già suddivisi tra i ricorrenti con separato accordo;
7) i coniugi dotati ciascuno di un proprio reddito, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di concorso al proprio mantenimento;
8) i coniugi dichiarano, per il resto, di aver regolato tra loro ogni altro rapporto patrimoniale ed economico e di non aver alcunché da pretendere l'un l'altro sotto tali profili;
9) i coniugi si prestano ampio ed incondizionato consenso al rilascio del passaporto e di qualsiasi autorizzazione amministrativa e non, per la quale sia richiesto il consenso dell'altro coniuge;
10) i coniugi dichiarano espressamente la volontà di non riconciliarsi.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 15/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 1914/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. MAURELLI LUCA C.F._2 con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Cascina (PI), il 20 agosto 2011, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina (PI), Anno 2011, Parte I, n°29 e che, dalla loro unione, è nato il figlio, , il 9 agosto 2003. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Cascina (PI), il 20 agosto 2011, con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Cascina (PI), Anno 2011, Parte I, n°29, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e non venendo meno ai doveri di reciproca assistenza;
2) nella casa coniugale, di proprietà del SI. , sita in Cascina, frazione San Parte_1
Lorenzo a Pagnatico, via S. Donato, 1111, continuerà ad abitare il predetto;
3) la SI.ra ha già trasferito e fissato la propria residenza nella casa di sua Parte_2 proprietà sita Calci, via Bruno Buozzi, 68;
4) ciascun coniuge in futuro potrà liberamente fissare la propria residenza con obbligo reciproco di comunicazione circa eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
5) il figlio , economicamente autosufficiente ha fissato la propria residenza presso la Per_1 abitazione del padre;
6) i mobili e gli arredi comuni sono stati già suddivisi tra i ricorrenti con separato accordo;
7) i coniugi dotati ciascuno di un proprio reddito, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di concorso al proprio mantenimento;
8) i coniugi dichiarano, per il resto, di aver regolato tra loro ogni altro rapporto patrimoniale ed economico e di non aver alcunché da pretendere l'un l'altro sotto tali profili;
9) i coniugi si prestano ampio ed incondizionato consenso al rilascio del passaporto e di qualsiasi autorizzazione amministrativa e non, per la quale sia richiesto il consenso dell'altro coniuge;
10) i coniugi dichiarano espressamente la volontà di non riconciliarsi.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 15/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina