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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 28/01/2025
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1289 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di CP_1
Oggi 28/01/2025 12.38 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio decreto del 25.7/8.10.24 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate dalla sola parte attrice nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva parte attrice , con l'avv. CORONIN ANDREA, ha concluso e Parte_1
discusso la causa come da note conclusive autorizzate e di udienza depositate in data
23.1.25; parte convenuta, , con l'avv. VASSALLO TERESA, ha depositato CP_1
note scritte di udienza tardivamente in data 26.1.25 dovendosi comunque le conclusioni e deduzioni ritenersi formulate nell'atto di costituzione del 17.7.24;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1289/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti: ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE NON DEFINITIVA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1289/2024 r.g. promossa da,
, C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CORONIN ANDREA,
ATTORE
Contro
, CF. /P.IVA CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. VASSALLO TERESA ,
CONVENUTO
In punto a Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1289/24 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936, Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002);
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1289/24 osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447 bis ss. c.p.c. depositato in data 19.2.24, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice,
[...]
- n.q. di proprietaria e locatrice dell'immobile ammobiliato sito in Pt_1
Verona, via Legnago n. 100 (NCEU F. 354, part. 103 sub 5), giusta contratto di locazione stipulato inter partes in data 6.8.2020 e debitamente registrato, - di accertamento della risoluzione del contratto per effetto:
a. in primis, del recesso comunicato dal co-conduttore
[...] in data 1.2.2022 e in applicazione dell'art. 7 del CP_2
regolamento contrattuale che prevedeva in siffatta ipotesi la risoluzione anche per l'altro conduttore e odierno convenuto CP_1
b. in secondo luogo, dell'inadempimento del convenuto alle obbligazioni contrattualmente assunte relative al divieto di sublocare l'immobile o concedere in godimento in comodato lo stesso a terzi,
c. infine, in ragione del mancato pagamento dei canoni e della causazione di rilevanti danni all'immobile locato indicati nell'atto introduttivo e nei documenti allegati, tra cui una scrittura ricognitiva sottoscritta dallo stesso conduttore convenuto, nonché la conseguente condanna del convenuto al rilascio dell'immobile locato, al pagamento dei canoni non corrisposti (quantificati in € 1854) e al risarcimento dei danni all'immobile locato per € 9.598,21 detratta già la cauzione versata per € 2400;
- dato atto di come parte convenuta, n.q. di co-conduttore CP_1 dell'immobile indicato, si sia costituita, seppur tardivamente, con comparsa di costituzione depositata in data 17.7.24, contestando i dedotti inadempimenti in ragione di pagamenti iniziali superiori al canone pattuito, ammettendo di aver ospitato terze persone, almeno prima dell'arrivo della propria famiglia da dicembre 2023, contestando l'esistenza dei danni e rappresentando come la scrittura ricognitiva degli stessi fosse stata sottoscritta per non averne inteso il
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1289/24 significato e per il disagio costituito dalla presenza dei locatori nell'immobile in tale momento;
- dato atto di come, esperita negativamente la procedura di media conciliazione obbligatoria per mancata adesione della parte convenuta, rimasta assente (cfr. doc. 7 parte ricorrente), alla prima udienza del 18.7.24, il giudice abbia tentato la conciliazione con esito negativo, parimenti per mancata adesione della parte convenuta;
- confermata e richiamata l'ordinanza interlocutoria del 25.7.24 per tutti i motivi ivi indicati;
- dato atto di come, sulla base dell'istruttoria sin qui espletata, risultino in fatto circostanze documentate e acquisite in atti:
1. dal punto di vista del regolamento contrattuale (cfr. doc. 1 parte attrice), tanto l'avvenuta stipula e registrazione (cfr. Doc. 2 parte ricorrente) del contratto di locazione tra l'attrice e il convenuto, oltre a CP_1
, ex art. 2 comma 3 l. 431/98 (3+2), in data 6.8.2020 Controparte_2
e in relazione all'immobile ammobiliato indicato in ricorso, con decorrenza dal 1.8.2020 sino al 31.7.2023, prorogabile di un biennio, quanto la previsione contrattuale di un canone di € 800 mensili oltre ed € 100 per oneri forfettarizzati e come contrattualmente indicati dovuti da parte attrice
(cfr. art. 2 e 4 contratto citato), la dazione di una caparra pari a 3 mensilità per € 2400 (cfr. art. 3), la previsione di un divieto ai co-conduttori di sublocazione e comodato e di dare alloggio a persone non indicate nel contratto (cfr. art. 6), la previsione che se un conduttore avesse deciso di procedere a dare il recesso dal contratto questo avrebbe comportato il recesso anche per l'altro conduttore (cfr. art. 7 contrato cit.), quanto che l'immobile fosse stato concesso in godimento adatto all'uso convenuto;
2. dal punto di vista dell'esecuzione del rapporto:
a. che in data 01.02.2022, avvalendosi Parte_2
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1289/24 della facoltà ex art. 7 del contratto, esercitava il recesso (cfr. doc. 3 e circostanza non contestata), verificandosi così la condizione risolutiva ivi contrattualmente prevista anche per l'altro co-conduttore;
b. Che, nonostante la diffida della parte locatrice (cfr doc. 4 parte attrice), l'odierno convenuto abbia provveduto a ospitare nell'immobile locato, anche a pagamento, numerose altre persone
(circostanza non specificatamente contestata oltre che espressamente ammessa nel proprio atto introduttivo) in spregio all'espresso divieto di cui all'art. 6 del contratto, con conseguente applicabilità dell'art. 1453 c.c., trattandosi peraltro di inadempimento rilevante e di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., non solo perché espressamente previsto ma anche in quanto comportamento atto a ledere il concreto e prevalente interesse del locatore al non affidare il proprio immobile a terzi sconosciuti;
- ritenuto in diritto che, pur dovendo la causa proseguire, come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, per la pronuncia in ordine ad una esatta quantificazione dei danni e all'esatta quantificazione delle somme sin qui versate dal conduttore e esattamente dovute, possa determinarsi sin d'ora l'accoglimento della domanda di accertamento della risoluzione del contratto tanto per avvenuto avveramento della condizione risolutiva prevista all'art. 7 quanto per violazione da parte del conduttore del divieto contrattualmente previsto all'art. 6 ed ex art. 1453 c.c.;
- ritenuto come, in ragione della gravità dei comportamenti assunti e della risalenza della causa di risoluzione congiuntamente operante (recesso del 22), oltre che dei danni all'immobile, almeno già in parte riconosciuti (cfr. doc. 5 parte attrice), la data del rilascio possa essere fissata come in dispositivo ex art. 56 L. locaz. pur tenendo conto della presenza di minori;
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1289/24 - ritenuto come le spese andranno determinate all'esito della sentenza definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, parzialmente e non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 1289 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. dichiara risolto il contratto di locazione inter partes stipulato in data 6.8.2020;
2. dichiara tenuto e condanna il convenuto, a rilasciare l'immobile CP_1
locato e indicato in parte motiva, libero e sgombero da cose o persone anche interposte;
3. fissa ex art. 56 L. locaz. per il rilascio la data del 27.3.25;
4. dispone la prosecuzione del giudizio e la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Si comunichi.
Così deciso in Verona il 28/01/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
7
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1289/24
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 28/01/2025
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1289 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di CP_1
Oggi 28/01/2025 12.38 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio decreto del 25.7/8.10.24 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate dalla sola parte attrice nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva parte attrice , con l'avv. CORONIN ANDREA, ha concluso e Parte_1
discusso la causa come da note conclusive autorizzate e di udienza depositate in data
23.1.25; parte convenuta, , con l'avv. VASSALLO TERESA, ha depositato CP_1
note scritte di udienza tardivamente in data 26.1.25 dovendosi comunque le conclusioni e deduzioni ritenersi formulate nell'atto di costituzione del 17.7.24;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1289/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti: ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE NON DEFINITIVA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1289/2024 r.g. promossa da,
, C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CORONIN ANDREA,
ATTORE
Contro
, CF. /P.IVA CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. VASSALLO TERESA ,
CONVENUTO
In punto a Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1289/24 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936, Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002);
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1289/24 osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447 bis ss. c.p.c. depositato in data 19.2.24, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice,
[...]
- n.q. di proprietaria e locatrice dell'immobile ammobiliato sito in Pt_1
Verona, via Legnago n. 100 (NCEU F. 354, part. 103 sub 5), giusta contratto di locazione stipulato inter partes in data 6.8.2020 e debitamente registrato, - di accertamento della risoluzione del contratto per effetto:
a. in primis, del recesso comunicato dal co-conduttore
[...] in data 1.2.2022 e in applicazione dell'art. 7 del CP_2
regolamento contrattuale che prevedeva in siffatta ipotesi la risoluzione anche per l'altro conduttore e odierno convenuto CP_1
b. in secondo luogo, dell'inadempimento del convenuto alle obbligazioni contrattualmente assunte relative al divieto di sublocare l'immobile o concedere in godimento in comodato lo stesso a terzi,
c. infine, in ragione del mancato pagamento dei canoni e della causazione di rilevanti danni all'immobile locato indicati nell'atto introduttivo e nei documenti allegati, tra cui una scrittura ricognitiva sottoscritta dallo stesso conduttore convenuto, nonché la conseguente condanna del convenuto al rilascio dell'immobile locato, al pagamento dei canoni non corrisposti (quantificati in € 1854) e al risarcimento dei danni all'immobile locato per € 9.598,21 detratta già la cauzione versata per € 2400;
- dato atto di come parte convenuta, n.q. di co-conduttore CP_1 dell'immobile indicato, si sia costituita, seppur tardivamente, con comparsa di costituzione depositata in data 17.7.24, contestando i dedotti inadempimenti in ragione di pagamenti iniziali superiori al canone pattuito, ammettendo di aver ospitato terze persone, almeno prima dell'arrivo della propria famiglia da dicembre 2023, contestando l'esistenza dei danni e rappresentando come la scrittura ricognitiva degli stessi fosse stata sottoscritta per non averne inteso il
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1289/24 significato e per il disagio costituito dalla presenza dei locatori nell'immobile in tale momento;
- dato atto di come, esperita negativamente la procedura di media conciliazione obbligatoria per mancata adesione della parte convenuta, rimasta assente (cfr. doc. 7 parte ricorrente), alla prima udienza del 18.7.24, il giudice abbia tentato la conciliazione con esito negativo, parimenti per mancata adesione della parte convenuta;
- confermata e richiamata l'ordinanza interlocutoria del 25.7.24 per tutti i motivi ivi indicati;
- dato atto di come, sulla base dell'istruttoria sin qui espletata, risultino in fatto circostanze documentate e acquisite in atti:
1. dal punto di vista del regolamento contrattuale (cfr. doc. 1 parte attrice), tanto l'avvenuta stipula e registrazione (cfr. Doc. 2 parte ricorrente) del contratto di locazione tra l'attrice e il convenuto, oltre a CP_1
, ex art. 2 comma 3 l. 431/98 (3+2), in data 6.8.2020 Controparte_2
e in relazione all'immobile ammobiliato indicato in ricorso, con decorrenza dal 1.8.2020 sino al 31.7.2023, prorogabile di un biennio, quanto la previsione contrattuale di un canone di € 800 mensili oltre ed € 100 per oneri forfettarizzati e come contrattualmente indicati dovuti da parte attrice
(cfr. art. 2 e 4 contratto citato), la dazione di una caparra pari a 3 mensilità per € 2400 (cfr. art. 3), la previsione di un divieto ai co-conduttori di sublocazione e comodato e di dare alloggio a persone non indicate nel contratto (cfr. art. 6), la previsione che se un conduttore avesse deciso di procedere a dare il recesso dal contratto questo avrebbe comportato il recesso anche per l'altro conduttore (cfr. art. 7 contrato cit.), quanto che l'immobile fosse stato concesso in godimento adatto all'uso convenuto;
2. dal punto di vista dell'esecuzione del rapporto:
a. che in data 01.02.2022, avvalendosi Parte_2
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1289/24 della facoltà ex art. 7 del contratto, esercitava il recesso (cfr. doc. 3 e circostanza non contestata), verificandosi così la condizione risolutiva ivi contrattualmente prevista anche per l'altro co-conduttore;
b. Che, nonostante la diffida della parte locatrice (cfr doc. 4 parte attrice), l'odierno convenuto abbia provveduto a ospitare nell'immobile locato, anche a pagamento, numerose altre persone
(circostanza non specificatamente contestata oltre che espressamente ammessa nel proprio atto introduttivo) in spregio all'espresso divieto di cui all'art. 6 del contratto, con conseguente applicabilità dell'art. 1453 c.c., trattandosi peraltro di inadempimento rilevante e di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., non solo perché espressamente previsto ma anche in quanto comportamento atto a ledere il concreto e prevalente interesse del locatore al non affidare il proprio immobile a terzi sconosciuti;
- ritenuto in diritto che, pur dovendo la causa proseguire, come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, per la pronuncia in ordine ad una esatta quantificazione dei danni e all'esatta quantificazione delle somme sin qui versate dal conduttore e esattamente dovute, possa determinarsi sin d'ora l'accoglimento della domanda di accertamento della risoluzione del contratto tanto per avvenuto avveramento della condizione risolutiva prevista all'art. 7 quanto per violazione da parte del conduttore del divieto contrattualmente previsto all'art. 6 ed ex art. 1453 c.c.;
- ritenuto come, in ragione della gravità dei comportamenti assunti e della risalenza della causa di risoluzione congiuntamente operante (recesso del 22), oltre che dei danni all'immobile, almeno già in parte riconosciuti (cfr. doc. 5 parte attrice), la data del rilascio possa essere fissata come in dispositivo ex art. 56 L. locaz. pur tenendo conto della presenza di minori;
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1289/24 - ritenuto come le spese andranno determinate all'esito della sentenza definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, parzialmente e non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 1289 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. dichiara risolto il contratto di locazione inter partes stipulato in data 6.8.2020;
2. dichiara tenuto e condanna il convenuto, a rilasciare l'immobile CP_1
locato e indicato in parte motiva, libero e sgombero da cose o persone anche interposte;
3. fissa ex art. 56 L. locaz. per il rilascio la data del 27.3.25;
4. dispone la prosecuzione del giudizio e la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Si comunichi.
Così deciso in Verona il 28/01/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1289/24