TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/11/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 1140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Meri AP, in data 14 novembre 2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1140/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. CARAPELLE ROBERTO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott.ssa PARAFIORITI CONCETTA e CP_2
- PARTE CONVENUTA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Cont Con ricorso del 18 luglio 2024 deduceva che il aveva sterilizzato nel servizio Parte_1 utile ai fini della ricostruzione di carriera il servizio prestato nell'anno 2013 in forza del disposto dell'art 1 comma1 lett. b) del D.P.R. 122 del 2013. La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 16133/2024 del 11/06/2024, aveva evidenziato che “una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge ( che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni)”, sì che anche il servizio reso nell'anno 2013 doveva essere computato ai fini giuridici quale anzianità di servizio utile ai fini della progressione di carriera con l'unico limite che gli incrementi economici maturati in quell'anno solare non potevano essere erogati. La ricorrente aveva
1 prestato il proprio servizio anche nell'anno 2013 dal 01/01/2013 al 31/12/2013, sì che doveva essere inserita nella attuale fascia retributiva 28-35 non già dal 01/09/2017, bensì dal 01/09/2016 e quindi il passaggio alla fascia oltre 35 dal 01/09/2023 anziché dal 01/09/2024, con conseguente differenza retributiva per la somma di €.1.554,69. Concludeva con la richiesta di accertamento e dichiarazione del diritto al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera dell'intero servizio prestato ivi compreso il 2013 e conseguente diritto all'attribuzione della retribuzione di fascia oltre 35 anni di servizio a far data dal 01/09/2023 anzichè dal 01/09/2024 e per l'effetto condannarsi parte resistente resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in tale periodo pari ad €.1.554,69.
Con comparsa del 7 maggio 2025 si costituiva in giudizio il Controparte_1 eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale e, nel merito, che la normativa riconosceva soltanto gli effetti giuridici dell'anno 2013 che andavano tenuti distinti dagli effetti economici dell'anzianità di servizio, sì che in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 non poteva essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso.
***
Il ricorso è infondato e non merita alcun accoglimento.
Va richiamato quanto da ultimo statuito dalla Suprema Corte Sez. L, Sentenza n. 13619 del 2025:
Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Tale principio di diritto va condiviso, dovendosi affermare, la non fondatezza della domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini dell'inserimento nella fascia Cont stipendiale più elevata di quella riconosciuta dal .
In ordine alle spese di lite, preso atto della sussistenza di un contrasto che persisteva all'epoca del ricorso (18 luglio 2024) nella giurisprudenza di merito e del sopravvenire in corso di causa della
2 giurisprudenza di legittimità, le cui motivazioni giuridiche vanno condivise nella decisione della presente causa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Rigetta tutte le domande avanzate da (C.F. ); Parte_1 C.F._1
- Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ivrea, 14 novembre 2025
Il Giudice
Meri AP
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Meri AP, in data 14 novembre 2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1140/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. CARAPELLE ROBERTO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott.ssa PARAFIORITI CONCETTA e CP_2
- PARTE CONVENUTA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Cont Con ricorso del 18 luglio 2024 deduceva che il aveva sterilizzato nel servizio Parte_1 utile ai fini della ricostruzione di carriera il servizio prestato nell'anno 2013 in forza del disposto dell'art 1 comma1 lett. b) del D.P.R. 122 del 2013. La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 16133/2024 del 11/06/2024, aveva evidenziato che “una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge ( che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni)”, sì che anche il servizio reso nell'anno 2013 doveva essere computato ai fini giuridici quale anzianità di servizio utile ai fini della progressione di carriera con l'unico limite che gli incrementi economici maturati in quell'anno solare non potevano essere erogati. La ricorrente aveva
1 prestato il proprio servizio anche nell'anno 2013 dal 01/01/2013 al 31/12/2013, sì che doveva essere inserita nella attuale fascia retributiva 28-35 non già dal 01/09/2017, bensì dal 01/09/2016 e quindi il passaggio alla fascia oltre 35 dal 01/09/2023 anziché dal 01/09/2024, con conseguente differenza retributiva per la somma di €.1.554,69. Concludeva con la richiesta di accertamento e dichiarazione del diritto al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera dell'intero servizio prestato ivi compreso il 2013 e conseguente diritto all'attribuzione della retribuzione di fascia oltre 35 anni di servizio a far data dal 01/09/2023 anzichè dal 01/09/2024 e per l'effetto condannarsi parte resistente resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in tale periodo pari ad €.1.554,69.
Con comparsa del 7 maggio 2025 si costituiva in giudizio il Controparte_1 eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale e, nel merito, che la normativa riconosceva soltanto gli effetti giuridici dell'anno 2013 che andavano tenuti distinti dagli effetti economici dell'anzianità di servizio, sì che in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 non poteva essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso.
***
Il ricorso è infondato e non merita alcun accoglimento.
Va richiamato quanto da ultimo statuito dalla Suprema Corte Sez. L, Sentenza n. 13619 del 2025:
Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Tale principio di diritto va condiviso, dovendosi affermare, la non fondatezza della domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini dell'inserimento nella fascia Cont stipendiale più elevata di quella riconosciuta dal .
In ordine alle spese di lite, preso atto della sussistenza di un contrasto che persisteva all'epoca del ricorso (18 luglio 2024) nella giurisprudenza di merito e del sopravvenire in corso di causa della
2 giurisprudenza di legittimità, le cui motivazioni giuridiche vanno condivise nella decisione della presente causa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Rigetta tutte le domande avanzate da (C.F. ); Parte_1 C.F._1
- Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ivrea, 14 novembre 2025
Il Giudice
Meri AP
3