Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice unico, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza 19.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12217/2024 R.G. Prev. avente ad
OGGETTO: pagamento TFR
TRA
C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Ottavio Levita, presso il cui studio in Acerra (Na) alla via Cesare Battisti n.
51, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura
[...] in atti, dagli avv.ti Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi, elettivamente domiciliato come in atti
NONCHE'
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO CP_2
MAISTO, elettivamente domiciliato in alla Via A. De Gasperi n. 55, come da procura CP_1 in atti
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato alle dipendenze di , Controparte_1 con mansioni di operatore addetto raccolta, inquadramento nel livello III/A in applicazione del CCNL Federambiente, dal 5.11.2001 al 28.06.2020, data di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento;
che, alla cessazione del rapporto di lavoro, il CU convenuto aveva trasmesso all' dipendenti pubblici, il modello TFR1, quale prospetto CP_3 del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione ( cfr. doc. n.2 con ricevuta di consegna del 16.06.2021); che con pec del 20.02.2024 essa ricorrente
1
l con pec del 22.02.2024 disattendeva la richiesta assumendo, nella sostanza, il CP_2 mancato versamento da parte del datore di lavoro della contribuzione dovuta.
Tanto premesso, richiamato in diritto il principio di automaticità delle prestazioni di previdenza obbligatorie, quantificato l'ammontare del TFR sulla scorta della retribuzione utile a tale fine per ciascun anno di servizio, come indicata dall'Ente datoriale nel modello TFR1 trasmesso all' , ha concluso per sentire accogliere le seguenti domande: CP_2
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 05.11.2001 al 28.06.2020 con il Controparte_1
delle Province di e , quale consorzio tra comuni con natura di ente
[...] CP_1 CP_1 pubblico;
b) accertare e dichiarare l'inadempimento dell al pagamento della prestazione;
CP_2
c) per l'effetto condannare l (C.F. ) in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande
n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore della sig.ra dell'importo a titolo di TFR di Parte_1 euro 16.169,01 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento
d) con condanna al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014 e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Si costituiva il che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_1 CP_ Si costituiva, altresì, l che deduceva l'avvenuta liquidazione, nelle more del giudizio, della prestazione e degli interessi da ritardo, con accantonamento ex art 48 bis DPR
602/73 di un importo pari ad euro ad euro 2.609,00, corrispondente ad 1/5 del netto dovuto, in ragione delle inadempienze iscritte a ruolo a carico della lavoratrice per un maggior importo. Concludeva, quindi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, una volta verificato il pagamento.
Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza la causa, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Emerge dalla memoria difensiva dell' e dalla documentazione allegata che, nelle CP_2 more del giudizio, l ha liquidato e messo in pagamento, in favore della ricorrente, la CP_4 somma lorda di euro 16.280,93 a titolo di TFR, corrispondente esattamente all'importo richiesto, oltre gli interessi da ritardato pagamento;
da tale somma (considerata al netto) è stato detratto l'importo netto di euro 2.609,00 (corrispondente ad 1/5 del netto dovuto), rimasto accantonato ex art 48 bis DPR 602/73, in ragione di inadempienze iscritte a ruolo a carico della lavoratrice per un maggior importo ( cfr. relazione istruttoria ed allegati, che precisano valuta disponibile su conto corrente in data 11.12.2014). CP_ Nelle more del giudizio è, pertanto, intervenuto il pagamento del TFR da parte dell' e, quindi, è sopravvenuto un fatto che ha determinato il venir meno dell'interesse ad agire.
Non vi è ragione di dubitare di tale assetto degli interessi tra le parti, atteso che il
2 procuratore della ricorrente, presente alla odierna udienza, ha dichiarato che la propria assistita ha ricevuto il pagamento della prestazione e ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr., in relazione alla avvenuta transazione,ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994).
Per il criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite rimangono a carico dell' che CP_2 provvedeva alla erogazione della prestazione (a dicembre 2024) solo successivamente al deposito e alla notifica del ricorso, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e della attività svolta.
Spese integralmente compensate tra la ricorrente e il . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro:
-dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
-condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 a titolo di onorario, oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione.
-spese compensate tra la ricorrente ed il di Controparte_1
. CP_1 CP_1
Napoli, 19.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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