Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/02/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 6175/2024 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. DE CAPOA ANTONIO;
− Domicilio: VIA FRANCESCO PETRARCA 2 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Antonio De Capoa
CONVENUTO
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. PESCATORE GIACOMO
− Domicilio: VIA DANTE 26 40125 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Giacomo Pescatore
Decisa a Bologna il 20/02/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del contratto di comodato d'uso sottoscritto dalle odierne Parti in data 13.11.2020 per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare la al rilascio immediato degli immobili oggetto del contratto CP_1 di comodato, liberando le porzioni del complesso immobiliare occupate - a totali sue cure e spese – dagli impianti di sua proprietà, fissando sin d'ora la data del rilascio, nonchè al pagamento dei danni patiti e patiendi dall'attrice, sia diretti che indiretti, la cui entità ci si riserva di provare in corso di causa, chiedendo, sin da ora, che, occorrendo, vengano
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- ordinare inoltre alla convenuta di provvedere a rimuovere gli impianti fotovoltaici rimettendo in pristino il tetto degli immobili di proprietà dell'attrice, a propria cura e e spese;
- condannare la al pagamento della somma – anch'essa da CP_1 valutarsi in via equitativa – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei suindicati obblighi ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. In via subordinata nel merito: - Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale, accertare e dichiarare, in ogni caso, la legittimità della risoluzione dal contratto di comodato d'uso per eccessiva onerosità o, alternativamente, accertare e dichiarare la legittimità del recesso operato dalla a causa della durata indeterminata del contratto di comodato ex Parte_1 art. 1810 cod.civ. e comunque per gravi e giustificati motivi e per l'effetto dichiarare tenuta, e quindi condannare la convenuta al rilascio immediato del complesso immobiliare di proprietà della istante, liberando le porzioni del complesso stesso dagli impianti di proprietà della convenuta, a cura e spese a carico di quest'ultima, nonchè al pagamento dei danni patiti e patiendi dall'attrice, sia diretti che indiretti, la cui entità ci si riserva di provare in corso di causa, chiedendo, sin da ora, che, occorrendo, vengano determinati in via equitativa;
- ordinare inoltre alla convenuta di provvedere a rimuovere gli impianti fotovoltaici rimettendo in pristino il tetto degli immobili di proprietà dell'attrice a propria cura e spese;
- condannare, anche in questo caso, la al pagamento della somma – da CP_1 valutarsi in via equitativa – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei suindicati obblighi ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. In via ulteriormente subordinata: - nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale ed in via subordinata, accertare e dichiarare in ogni caso la legittimità del recesso operato dalla attrice per via della durata di tempo indeterminata ed indeterminabile del contratto di comodato stipulato in data 13 novembre 2020, e conseguentemente fissare la data di scioglimento del contratto stesso, e quindi del rilascio del complesso immobiliare di proprietà della istante, liberando la porzione del complesso stesso dagli impianti di proprietà della convenuta, a cura e spese a carico di quest'ultima, nonchè al pagamento dei danni patiti e patiendi dall'attrice, sia diretti che indiretti, la cui entità ci si riserva di provare in corso di causa, chiedendo, sin da ora, che, occorrendo, vengano determinati in via equitativa;
- ordinare inoltre alla convenuta di provvedere a rimuovere gli impianti fotovoltaici rimettendo in pristino il tetto degli immobili di proprietà dell'attrice a propria cura e spese;
- condannare, anche in questo caso, la al pagamento della CP_1 somma – da valutarsi in via equitativa – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei suindicati obblighi ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.”
Convenuto:
“In via preliminare di rito, dichiarare la nullità della domanda risarcitoria di Parte_1 nei confronti di in quanto indeterminata e priva dei requisiti previsti
[...] CP_1 dall'art. 163 c.p.c. e dichiarare l'inammissibilità delle domande (i) di accertamento della nullità del contratto di comodato per mancata registrazione, (ii) di annullamento dello stesso ex art 1428 c.c., oltre che (iii) di restituzione del bene oggetto del comodato ex art. 1809 co. 2 c.c., in quanto tardive;
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, l'inammissibilità delle domande proposte da Parte_1 nei confronti di in quanto contrarie al divieto di carattere generale di
[...] CP_1 venire contra factum proprium e costituenti un abuso del diritto e del processo in violazione dei doveri di buona fede e di correttezza di cui agli artt. 1175,1337,1366 e 1375 c.c., alla luce del parametro di solidarietà, sancito dall'art. 2 Cost. e, conseguentemente, accertare e
2 dichiarare la validità del contratto di comodato concluso tra le parti il 13 novembre 2020 e, di conseguenza, l'illegittimità del recesso esercitato da con lettera del 7 Parte_1 febbraio 2024; e in via subordinata, accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, l'infondatezza delle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, conseguentemente, accertare e dichiarare la validità del contratto di comodato
[...] concluso tra le parti il 13 novembre 2020 e, di conseguenza, l'illegittimità del recesso esercitato da con lettera del 7 febbraio 2024; in entrambi i casi, dichiarare Parte_1 la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, commi 1 e/o 3, c.p.c. di e, Parte_1 per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in favore di dell'importo CP_1 che sarà ritenuto di giustizia”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
allega: Parte_1
− l'invalidità del contratto di comodato d'uso, avente ad oggetto una porzione di fabbricati su cui sono collocati impianti fotovoltaici, stipulato con in CP_1 data 13.11.2020 per mancanza di causa e contrarietà all'art. 1, 346° co. della l. 311/2004;
− l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di comodato;
− in ogni caso, di aver esercitato recesso ad nutum in data 07/02/2024.
chiede pertanto che sia accertata/dichiarata la nullità, annullamento e/o Parte_1
contratto e, in subordine, la legittimità del recesso, con condanna al rilascio dell'immobile che ne costituisce oggetto fermo restando il risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'immobile.
si difende eccependo: CP_1
− che il contratto di comodato è a termine e, dunque, prima di questo non può essere esercitato il recesso
− l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di invalidità o risoluzione.
Pertanto, chiede il rigetto delle domande attoree, e la condanna ex art. 96 cpc. CP_1
2.
La domanda è infondata.
Il Tribunale osserva:
− la causa del contratto, intesa come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare (Cass. SU 10490/2006), è individuata nel caso di specie dallo stesso attore all'interno della lettera del 14/10/2020, dalla quale risulta l'intenzione di permettere a a esito della scissione, di mantenere i propri CP_1
3 impianti fotovoltaici sul tetto dei fabbricati di parte attrice, ciò che trova una perfetta corrispondenza con lo schema tipico del comodato, in cui chi concede il godimento lo fa gratuitamente (salvi gli obblighi propri del comodatario);
− la nullità comminata dall'art. 1, 346° co. della l. 311/2004 è stata sanata (conformemente a SS.UU. sent. n. 23601/2017) con effetti ex tunc dalla successiva registrazione, di cui ha dato conto con il suo doc. 6; CP_1
− la domanda di annullamento è generica, in quanto non è stato allegato l'eventuale errore e/o altro vizio che abbia inficiato il processo di formazione della volontà dell'attrice, peraltro già chiaramente manifestata con la lettera sopra menzionata;
− l'impossibilità di partecipare al progetto bandito dal Comune di Castenaso, addotta a sostegno dell'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, non integra la nozione di evento sopravvenuto e imprevedibile rilevante ai fini della risoluzione, poiché la limitazione della facoltà di godimento subita da Parte_1 costituisce un normale effetto del tipo contrattuale prescelto (che pre concessione della facoltà di godimento ad un altro soggetto), sicchè l'eventuale perdita di opportunità legate all'utilizzo dei tetti dei fabbricati rientra nella normale alea del contratto;
− con riferimento alla domanda proposta in via subordinata, il recesso ad nutum concesso al comodante ex art. 1810 cc presuppone l'esistenza di un contratto di comodato privo di determinazione della durata che, nel caso di specie, non è configurabile, dal momento che la durata del contratto è legata, in virtù del punto 2) del medesimo, a quella delle convenzioni con il GSE pure richiamate nel contratto, in relazione alle quali le proroghe (così come le nuove convenzioni) sono testualmente aggettivate come “eventuali”;
− risulta dunque chiaro che la comune intenzione delle parti era quella di mantenere gli effetti del contratto, almeno, fino alla scadenza delle convenzioni ancora in essere, che non si è ancora verificata;
− pertanto, il recesso di parte attrice sarebbe stato legittimo solo ove questa avesse allegato e provato un “urgente e impreveduto bisogno” tale da giustificare la facoltà concessa ex art. 1809 comma II cc, circostanza neppure allegata;
− non sussistono gli estremi del danno da illegittima occupazione dell'immobile, accertata la validità del titolo (il contratto di comodato), grazie a cui ha CP_1 diritto di godere dell'immobile.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande di Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite quantificate in € Parte_1 CP_1 6.713,00 rali, imposta .
Bologna, 20/02/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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