Art. 2.
La somma di lire 10 miliardi posta a carico dello Stato dal precedente art. 1 e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire due miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari a, partire dal 1957-58.
La somma globale erogata dallo Stato e' destinata per il 60 per cento al nuovo palazzo di giustizia di Roma e per il 20 per cento ciascuno a quelli di Bari e di Napoli.
La ripartizione, per i lavori preveduti dalla presente legge, delle somme stanziate annualmente, e' determinata all'inizio di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, anche in proporzione diversa da quella indicata nel comma precedente, ferma comunque la assegnazione globale alla fine del quinquennio.
La somma di lire 10 miliardi posta a carico dello Stato dal precedente art. 1 e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire due miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari a, partire dal 1957-58.
La somma globale erogata dallo Stato e' destinata per il 60 per cento al nuovo palazzo di giustizia di Roma e per il 20 per cento ciascuno a quelli di Bari e di Napoli.
La ripartizione, per i lavori preveduti dalla presente legge, delle somme stanziate annualmente, e' determinata all'inizio di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, anche in proporzione diversa da quella indicata nel comma precedente, ferma comunque la assegnazione globale alla fine del quinquennio.