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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/08/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, letti gli atti del presente giudizio e facendo seguito al verbale dell'udienza celebrata in data 17.7.25, nonché alla discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies, 3° comma, c.p.c., come modificato dal D. Lgs. n. 149/22, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2125/2020 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 747/20 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Parte_1 come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Raffaele Marciano, unitamente al quale elettivamente domicilia in Sant'Anastasia alla Via Donizetti, angolo Primicerio;
- APPELLANTE -
E
, , in proprio e nella qualità Controparte_1 CP_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine della comparsa di Per_1 risposta, dall'Avv. Cataldo Esposito, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Castellammare di Stabia alla Via Tavernola, n. 88;
- APPELLATI -
All'udienza celebrata in data 17.7.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e “in proprio e Controparte_1 CP_2 nella qualità di genitori” esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1 avevano convenuto in giudizio il dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, al Parte_1 fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni – all'uopo quantificati in un importo non superiore ad euro 5.000,00 – che la minore avrebbe patito in conseguenza dell'incidente che Persona_1 sarebbe occorso in data 4.10.16 nel territorio del predetto Ente. Segnatamente, la difesa degli allora attori aveva dedotto che la testé citata minore, mentre sarebbe stata intenta a percorrere a piedi la via
Passanti, sarebbe, intorno alle ore 20:00, caduta “a causa di una sconnessione presente sul manto stradale, per la precisione sulla grata di un tombino”; che tale anomalia della carreggiata non sarebbe stata segnalata né visibile, sia perché “coperta da carte, detriti e rifiuti vari” sia in ragione “del mancato funzionamento dell'impianto di pubblica illuminazione”; che, in conseguenza del dianzi descritto sinistro, la minore avrebbe riportato lesioni personali, che ne avrebbero reso necessario il trasporto presso il nosocomio di Castellammare di Stabia, i cui sanitari avrebbero diagnosticatole la frattura composta dell'epifisi distale.
A suffragio della spiegata domanda, gli allora attori avevano sostenuto che la responsabilità dell'incidente asseritamente verificatosi in data 4.10.16 avrebbe dovuto essere ascritta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al che avrebbe mancato di attendere agli obblighi di custodia della res Parte_1 che avrebbe prodotto il sinistro di cui si discorre;
in ogni caso, avevano affermato che la responsabilità per l'evento dannoso avrebbe dovuto essere imputata, in via alternativa, al summenzionato Ente in forza del dettato dell'art. 2043 c.c., giacché la “sconnessione presente sul manto stradale” avrebbe costituito “insidia o trabocchetto”, in quanto non segnalata né percepibile.
Con comparsa di risposta depositata in data 12.9.17, si era costituito il in persona Parte_1 del Sindaco p.t., chiedendo la reiezione dell'avversa pretesa. A sostegno dell'invocato rigetto, la difesa di detto convenuto aveva in limine eccepito la nullità dell'atto introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis, assumendo che l'avversa prospettazione sarebbe stata “generica, lacunosa e fuorviante”. Quanto al merito, la difesa del summenzionato Ente aveva contestato l'effettiva verificazione dell'evento dannoso, evidenziando che gli istanti avrebbero per la prima volta domandato il risarcimento dei danni “dopo ben quattro mesi dal presunto sinistro”; inoltre, aveva in ogni caso sostenuto che nessuna responsabilità avrebbe potuto essere imputata al convenuto Ente, in quanto la descritta anomalia della sede viaria non sarebbe stata connotata dai caratteri della non visibilità e dell'imprevedibilità, in quanto la strada teatro del presunto sinistro sarebbe stata “dotata di regolare pubblica illuminazione […] sufficiente a garantire visibilità” ; da ultimo, aveva asserito che non sarebbe configurabile in capo alla P.A. la responsabilità per danni cagionati dalle cose che la stessa ha pagina 2 di 12 in custodia allorquando le caratteristiche delle stesse de facto precludano l'esercizio di un effettivo potere di controllo.
Escusso l'unico teste indicato dagli attori, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, era stata rinviata per la discussione.
Con sentenza n. 747/20, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha accolto per quanto di ragione la domanda attorea, avendo condannato il – ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. Parte_1
2051 c.c., del sinistro descritto nel libello introduttivo – al pagamento dell'importo di euro 3.631,63.
Con atto di citazione all'uopo notificato, ha interposto appello avverso siffatto arresto il Parte_1
articolandolo in due motivi.
[...]
Con la prima doglianza, il predetto Ente ha sostanzialmente lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., assumendo che il sinistro sarebbe verificatosi in ragione, da un lato, dell'imprudenza della minore, la quale, se avesse profuso un ordinario grado di diligenza, avrebbe senz'altro percepito l'anomalia; dall'altro, dell'inosservanza da parte del padre della minore
“dell'obbligo di vigilanza gravante sul genitore del minore che si rapporti alla res”.
Con la seconda censura, il si è de facto doluto della violazione e della falsa Parte_1 applicazione dell'art. 1226 c.c., sostenendo che il giudice di prime cure, di là da non aver disposto l'espletamento di una CTU medica per la quantificazione del danno biologico asseritamente sofferto dalla minore, avrebbe del tutto omesso d'indicare i criteri in forza dei quali ha proceduto alla liquidazione del testé citato pregiudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 15.12.20, si sono costituiti in giudizio i sig.ri
[...]
e “in proprio e nella qualità di genitori” esercenti la responsabilità CP_1 CP_2 genitoriale sulla minore , chiedendo il rigetto del proposto gravame. A sostegno Persona_1 della pretesa reiezione, la difesa degli appellati ha in limine formulato eccezione d'inammissibilità del gravame per la – ritenuta – inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha asserito l'irreprensibilità del percorso argomentativo approntato dal giudice di prime cure, assumendo che dalle dichiarazioni rese dall'unico teste s'inferirebbero sia la riconducibilità, sotto il profilo causale, della caduta della minore alla “sconnessione della grata del tombino” che l'adeguatezza della condotta di la quale sarebbe stata intenta a percorrere “la strada regolarmente, camminando Persona_1 piano e guardando a terra, mantenendo pertanto la ordinaria diligenza richiesta ad un pedone”.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, deve indugiarsi sulla sollevata eccezione d'inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. A tal fine, non può tacersi che la formulazione ratione temporis applicabile della norma pagina 3 di 12 di cui si discorre prescrive che – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis, Cass. SS. UU. n. 18868/17).
Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la formulata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante analiticamente indicato i punti del gravato arresto da riformare.
Tanto atteso, deve scrutinarsi lo spiegato gravame, muovendo dall'esame del primo motivo, con il quale il si è de facto doluto dell'affermata riconducibilità causale del sinistro alla res Parte_1 custodita. A tal fine, non può prescindersi da una breve analisi delle posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c.: muovendo dalla formulazione letterale di siffatta disposizione, emerge con nitore – vieppiù confrontando tale norma con il dettato dell'art. 1153 del previgente codice civile, a tenore del quale ciascuno doveva rispondere del danno arrecato “colle” cose (e non “dalle” cose) custodite – che il legislatore del 1942 abbia inteso superare l'impostazione esegetica per la quale, al fine di individuare il soggetto responsabile, doveva guardarsi al comportamento della persona, anziché alla posizione della stessa rispetto alle cose rivelatesi fonte di danno.
Passando all'esame degli indirizzi giurisprudenziali, non può tacersi che, secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., ex pluribus, Cass. n. 38/56), tale forma di responsabilità introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione dell'obbligo di custodia: ne deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortuito, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza).
Tuttavia, nel corso è progressivamente affermatosi un diverso indirizzo, oramai consolidatosi (cfr., inter alia, Cass. n. 20427/08; Cass. n. 25243/06): secondo la più recente impostazione, infatti, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo, in quanto il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito – inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno –, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, pagina 4 di 12 rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occorrendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. A tal riguardo, lo stesso Supremo organo di nomofilachia, aderendo all'orientamento più recente, ha affermato a chiare lettere che nel dettato dell'art. 2051 c.c. il legislatore ha inteso scolpire un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva: ‹‹il termine “custodia” ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della “custodia”, come criterio di determinazione della responsabilità, possono essere raggruppate, nonostante le loro differenze, in due categorie: quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui la “custodia” non è che un tipo particolare di “diligentia”, quella “custodiendae rei” (e che viene altresì qualificata come “exacta”, “exsactissima”), la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi […]. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo in esame è
l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di “colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo››
(così, testualmente, Cass. S.U. n. 12019/91).
Corollario di tale approdo interpretativo è quello per il quale il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia. Peraltro, il contenuto di tale onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità. Detto altrimenti, l'istante è tenuto a dar prova che la cosa abbia costituito la causa e non mera occasione del danno che si è verificato, pagina 5 di 12 dovendo il danno esser provocato dalla cosa, la quale è già di per sé in grado di produrlo, oppure, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (Cass. n. 10641/02; analogamente, mutatis mutandis, Cass. ord. n. 14930/23, secondo cui, affinché possa affermarsi il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, “è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori”).
Fornita la prova dell'evento dannoso e della riconducibilità causale dello stesso alla res, il custode della stessa può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito.
Con specifico riguardo al caso fortuito, pare opportuno rilevare che lo stesso è un fattore che attiene – non già ad un comportamento del responsabile, bensì – al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità
(rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis, Cass. n. 5326/05; Cass. n.
15429/04, Cass. n. 5236/04; Cass. n. 472/03; Cass. S.U. n. 12019/91).
Riconosciuta la natura oggettiva della responsabilità de qua, occorre verificare se la stessa sia configurabile anche in capo alla P.A.
Ebbene, l'orientamento sino a qualche anno fa prevalente in seno alla giurisprudenza dubitava dell'assoggettabilità a tale forma di responsabilità anche delle pubbliche amministrazioni, sostenendo che l'estensione e la dimensione dei beni demaniali non consentirebbero l'instaurarsi di quella
“relazione qualificata” tra custode e bene, assolutamente necessaria ai fini della ricorrenza della
“custodia” così come intesa dalla norma: in altri termini, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente richiede al custode, in quanto la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode stesso e, conseguentemente, non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multiis, Cass., 23.7.2003, n. 11446; Cass., 13.1.2003, n. 298; Cass.,
15.1.2003, n. 488; Cass. 31.7.2002 n. 11366; Cass. 21.12.2001 n. 16179; Cass., 26.1.1999 n. 699;
Cass., 28.10.1998 n. 10759.). Corollario di tale impostazione interpretativa è quello per il quale la pagina 6 di 12 responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità sancita dall'art. 2043 cod. civ.
Sennonché, a mente di un più recente, ed ormai maggioritario, indirizzo pretorio, l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione anche in ipotesi di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass.,
1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass., 21.5.1996, n. 4673, Cass., 20.11.1998, n.
11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392).
L'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, lungi dall'avere rilievo meramente speculativo, implica conseguenze significative sotto il profilo dell'onere della prova: precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza (formatasi e consolidatasi a partire dagli anni '20 del secolo scorso) richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito. Al riguardo, pare opportuno rilevare che il caso fortuito è un fattore che attiene – non già ad un comportamento del responsabile, bensì – al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis, Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n. 15429, Cass.
15/03/2004, n. 5236; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, n. 12219; Cass. 9/04/2003, n. 5578;
Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n. 584).
Tanto chiarito, ritiene questo Giudice – non essendo state rappresentate valide argomentazioni che inducano ad un ripensamento in senso contrario – assolutamente preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che predica la configurabilità in capo alla P.A. di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.. pagina 7 di 12 a suffragio di siffatta opzione esegetica plurime argomentazioni: in primis, la formulazione Pt_2 letterale dell'art. 2051 c.c., che non contempla alcuna forma di responsabilità “attenuata” per le pubbliche amministrazioni;
in secondo luogo, il generale principio del favor victimae che informa la disciplina della responsabilità civile (in tal senso, ex multis, Cass. n. 13530/09); da ultimo, lo stesso
Supremo organo di nomofilachia ha affermato, con la summenzionata pronuncia a Sezioni Unite
(Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019), che l'art. 2051 c.c. delinei un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva, prescindendo totalmente dalla natura pubblica o privata del bene che ha causato il danno.
All'esito del tratteggiato sentiero argomentativo, non può che aderirsi all'indirizzo ermeneutico per il quale anche la P.A. è assoggettata al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Né la conclusione cui si è dianzi approdati è stata infirmata dall'orientamento giurisprudenziale progressivamente diffusosi negli ultimi tempi, secondo il quale l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente allorquando tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora si tratti di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass.
5.8.2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1.12.2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488;
Cass. 13.1.2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446). Tale indirizzo, lungi dal restringere l'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., risulta essere pienamente ossequioso della ratio sottesa alla norma in commento: infatti, più volte la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il titolare delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. solo laddove abbia un effettivo potere fisico sulla res; potere fisico, dunque, al quale inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di mantenerne il controllo, in guisa da impedire che produca danni a terzi.
Detto altrimenti, è proprio la relazione di fatto – e non semplicemente quella giuridica – tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul “potere di governo della cosa”.
La sola relazione giuridica (corrispondente al diritto reale o alla titolarità demaniale) tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia (ma la fa solo presumere), allorché la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa (ad esempio il conduttore o il concessionario). Tale “potere di governo” si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Precipitato applicativo della predetta impostazione è quello per il quale, laddove la res che ha cagionato un danno a terzi sia – per pagina 8 di 12 estensione o per modalità di utilizzo – tale da non consentire l'esercizio di un potere di controllo sulla stessa, escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. risulta essere perfettamente coerente con la disciplina dettata da tale disposizione.
In tal senso, si è espressa anche la Consulta nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. sollevata dal giudice a quo perché la prefata norma non sarebbe, almeno secondo il presunto ‹‹diritto vivente››, “applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini” (Corte Cost. n.
156/99). Ebbene, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'infondatezza della questione de qua, evidenziando che, allorquando la res che ha cagionato un danno a terzi sia di estensione tale da non consentire un effettivo controllo sulla stessa, l'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni del regime di responsabilità di cui alla norma in commento non si atteggia ad intollerabile privilegio, bensì deriva da una corretta esegesi della fattispecie ex art. 2051 c.c.: infatti, secondo la Consulta, “il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. solo in quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse”. Sicché, alla pubblica amministrazione – e ad ogni altro soggetto – “non è applicabile il citato articolo, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”.
Pertanto, le caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Segnatamente, sempre in ordine agli indici fattuali da cui inferire l'impossibilità di esercitare un controllo effettivo sulla res, la Suprema Corte ha affermato che “elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso […], infatti, la localizzazione della strada all'interno Pt_1 di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota la possibilità di effettivo controllo della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che Pt_1 eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale” (cfr. Cass., 6.7.2006, n.
15383). pagina 9 di 12 Resta inteso che, ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde comunque dei danni cagionati all'utente da siffatti beni secondo la regola generale dettata dall'art. 2043
c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale, fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricadrà, invece, l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità, in cui l'utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, il proposto appello non può che essere accolto, poiché gli originari attori non hanno adeguatamente dimostrato il nesso eziologico tra la cosa in custodia (sede stradale) e l'evento dannoso, non essendo emerso con sufficiente grado di nitore dal raccolto compendio probatorio che l'incidente per cui è disputa sia stato causato da una “sconnessione presente sul manto stradale”.
A sostegno della ricostruzione del sinistro offerta nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, gli originari attori hanno indicato il sig. quale teste da escutere sugli Tes_1 Controparte_3 articolati capitoli di prova: questi, premesso che un giorno d'inizio ottobre dell'anno 2016, intorno alle ore 20:30, stesse percorrendo via Passanti, procedendo sul marciapiede colà presente, in compagnia del e della di lui figlia minore, dalla quale era nel frangente “preceduto di poco”, ha Controparte_1 riferito che la predetta minore, subito dopo che fosse scesa dal marciapiede, essendo lo stesso stato occupato “in tutta la sua larghezza” da buste dell'immondizia, fosse inciampata e rovinata al suolo, ancorché nell'occasione la medesima stesse camminando “piano” e “guardando a terra”; inoltre, ha dichiarato che, una volta avvicinatosi alla minore per prestarle soccorso, avesse constatato che nel punto in cui aveva visto inciampare “vi era un foglio di giornale”, che “copriva Persona_1 integralmente una sconnessione della grata di un tombino, non segnalata, né transennata”, ribadendo che tale anomalia fosse “posizionata proprio nel punto in cui” fosse inciampata la minore;
ancora, ha affermato che “al momento del sinistro l'impianto di pubblica illuminazione” non fosse in funzione.
Ebbene, dalla deposizione resa dall'unico teste escusso non si evincono elementi sufficienti per individuare quale antecedente causale dell'incidente di cui si discorre la res custodita: invero, il teste ha dichiarato di aver visto la minore cadere, ma non ha affermato di aver visto – rectius, visivamente percepito – che la caduta fosse stata causata dalla “sconnessione presente sul manto stradale, per la precisione sulla grata di un tombino”, avendo il teste espressamente riferito che soltanto una volta pagina 10 di 12 avvicinatosi alla minore avesse constatato la presenza “nel punto” in cui quest'ultima era inciampata di un foglio di giornale che “copriva integralmente una sconnessione della grata di un tombino”.
Né – in assenza di ulteriori elementi – l'evento dannoso per cui disputa può esser ritenuto conseguenza della sconnessione de qua per il sol fatto che la stessa si trovasse al di sotto di un foglio di giornale presente nel punto in cui il teste aveva “visto inciampare” la minore, giacché tale circostanza non esclude, né rende poco plausibili, possibili ricostruzioni fattuali alternative (quali, esemplificativamente, una caduta causata dallo slittamento sulla carreggiata del foglio di giornale in conseguenza della pressione esercitata dal piede della minore o una scivolata occasionata dalla presenza di un oggetto di piccole dimensioni sulla carreggiata), vieppiù considerando: che il foglio di giornale verosimilmente coprisse una porzione della carreggiata non circoscritta alla denunciata anomalia, di dimensioni non significative e, comunque, senz'altro apprezzabilmente inferiori rispetto a quelle di un foglio di un ordinario quotidiano;
che quando l'incidente è avvenuto “l'impianto di pubblica illuminazione” non fosse in funzione, con la conseguenza che appare inverosimile che il teste possa aver individuato con estrema precisione il punto esatto in cui la minore aveva perso l'equilibrio.
Peraltro, non può in ogni caso tacersi che la deposizione resa dall'unico teste escusso confligge insanabilmente con le risultanze del verbale di pronto soccorso n. 2016/58776 stilato dai sanitari del nosocomio di Castellammare di Stabia, presso cui la minore era giunta alle ore 21:24 del 4.10.16, dalle quali emerge che taluno avesse nel frangente riferito al personale medico che le lesioni riscontrate fossero conseguenza – non già di un sinistro in strada, bensì – di un “incidente in altri luoghi chiusi”.
In ordine al valore probatorio di tale documento, non può tacersi che “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (Cass. ord. n. 27288/22).
Tale efficacia probatoria, fino a querela di falso, come per ogni altro atto pubblico, riguarda il contenuto estrinseco del referto – ovvero tutte le attività avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, incluso l'avvenuto rilascio di dichiarazioni – e non anche il contenuto intrinseco, ossia la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese. Apertis verbis, soltanto i fatti e le dichiarazioni che il pubblico ufficiale abbia attestato essere avvenuti al proprio cospetto sono assistiti da pubblica fede, mentre le circostanze non direttamente percepite dall'ufficiale rogante non sono sottratte all'area della libera valutabilità da parte del giudice, non estendendosi, invece, la testé descritta efficacia probatoria “al
pagina 11 di 12 contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge” (in tal senso, ex multis, Cass. 326/62;
Cass. ord. n. 20214/19; Cass. ord. n. 22903/17).
All'esito del tracciato iter argomentativo il proposto appello non può che essere accolto e, per l'effetto, devono essere rigettate le domande avanzate dagli originari attori.
Non resta che disciplinare le spese del doppio grado di giudizio. Sul punto, deve rilevarsi che la riforma della sentenza di primo grado fa insorgere in capo al giudice l'obbligo di rideterminare le spese di giudizio alla stregua del criterio della soccombenza applicato – conformemente al prevalente orientamento di legittimità – all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Il giudice, dunque, non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, bensì in relazione al risultato finale della lite (ex multis, Cass. n. 12481/16).
Calando tali principi nel caso in esame, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico degli originari attori, attesa l'infondatezza delle domande dagli stessi proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, rigetta le domande spiegate Parte_1 da e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Controparte_1 CP_2 responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
2. Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore del delle Parte_1 spese concernenti il giudizio di primo grado, che liquida in euro 700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore del delle Pt_1 Parte_1 spese concernenti il presente giudizio, che liquida in euro 1.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Provvedimento depositato telematicamente in data 14.8.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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