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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
n. 16/24 RGVG
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione specializzata per i Minorenni
-----------------------
La Corte di Appello di Firenze, Sezione specializzata per i Minorenni, composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Daniela LOCOCO Consigliere dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott. Carlo LUNGHI Esperto dott.ssa Ilana RACCAH Esperto riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di impugnazione ex artt. 17 l. n. 184/83 e 737 ss. c.p.c. iscritta a ruolo il 13.01.2024 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Firenze n. 109/2023 del
30.10.2023, nell'interesse della minore sotto più Persona_1 compiutamente generalizzata promossa da
(nato in [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nata a [...] il [...]), ambedue elettivamente domiciliati in Fucecchio (FI), via Landini Marchiani 21, presso e nello studio dell'Avv. Niccolò Giusti che li rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellanti - in contraddittorio con nata a [...] il [...], minore rappresentato Persona_1 dal tutore provvisorio e difensore Avv. Sibilla Santoni,
- minore beneficiario -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: opposizione alla dichiarazione di stato di adottabilità. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti:
“…“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, Sezione Minorenni, in via preliminare 1) previa acquisizione del fascicolo di primo grado, sospendere l'efficacia della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni n. 109/2023 pubbl. il
30/10/2023 e notificata in data 14/12/2023, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore nata a [...] il 4 maggio Persona_1
2021; nel merito 2) riformare la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di
Firenze n. 109/2023 pubbl. il 30/10/2023 e notificata in data 14/12/2023 con la quale
è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minor Persona_1
nata a [...] il [...] per le ragioni sopra esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità della minore non dichiarandone _1
l'adottabilità non sussistendone i presupposti di legge ed in particolare quelli indicati;
3) ordinare che la minore riprenda ad incontrare i genitori al fine di ricostituire i legami familiari tra loro, dettandone eventualmente le modalità e supervisione, al fine di ricostituire il nucleo familiare originale;
in subordine 4) disporre la prosecuzione della frequentazione della minore con i genitori _1
con frequenza settimanale o mensile e colloqui telefonici. Ovviamente disponendo per la minore e i genitori un percorso di recupero del loro rapporto prevedendo eventualmente la sua collocazione presso la famiglia affidataria, come nella forma prevista di adozione cd. “mite”, così da tutelare il mantenimento del legame originario. In ogni caso con vittoria di spese e competenze. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede: a) disporsi CTU per la valutazione delle capacità genitoriali dei sigg.ri e;
b) acquisirsi relazioni aggiornate da parte del Servizio Sociale Pt_2 _1
minori ed adulti…”; per la Curatrice della minore : Persona_1
“…l'Ill.ma Corte d'Appello respinga l'impugnazione e confermi la sentenza n.
109/2023 pubbl. il 30.10.2023 emessa dall'Ill.mo Tribunale per i Minorenni…”; per il
PM: “rigetto del ricorso”.
2 - FATTO E DIRITTO -
I. Il dispositivo della sentenza appellata. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per i Minorenni (TM) aveva così provveduto: “…Dichiara lo stato di adottabilità della minor nata a [...] il 4 Persona_1
maggio 2021; Dispone la decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale e l'interruzione di qualsiasi rapporto di con i genitori e gli altri _1
parenti; Nomina tutore provvisorio della minore l'Avv. Sibilla SANTONI del foro di
Firenze; …Dispone che la minore resti collocata presso la famiglia cui è stata affidata con provvedimento 4 agosto 2022; Manda alla Cancelleria per l'apertura di un fascicolo per l'abbinamento della minore in vista della sua adozione…”.
Emerge dagli atti e dai provvedimenti del TM quanto segue.
II. Il procedimento ex art. 333 c.c. (n. 1327/21 VG-TM). Persona_1
, nata il [...], figlia di e
[...] Parte_1 Parte_2
, entrambi senza fissa dimora era già stata beneficiaria di misure da parte
[...]
del nell'ambito della procedura di n. 1327/2021 V.G. aperta dal P.M. con Pt_3
ricorso depositato in data 25.08.2021 che all'esito dell'istruttoria si sarebbe concluso
– come più avanti si approfondirà – con il decreto 26.04.2022 che, a sua volta,
confermava il già disposto affidamento (con ordinanza interlocutoria del 07.09.2021)
della minore al servizio sociale di Firenze e il suo temporaneo collocamento nella struttura in cui si trovava o in altra equipollente, mandando al servizio sociale affidatario e al Centro Affidi di Firenze di reperire una famiglia che potesse accogliere la minore da valutare da parte del Centro Affidi e che il previa Pt_3
riapertura del procedimento da parte del P.M., avrebbe sentito e valutato prima dell'inserimento; con lo stesso provvedimento si conferiva mandato al servizio sociale affidatario di continuare negli incontri potetti dei minori con i genitori,
confermando la presa in carico dei genitori da parte dell' per valutazione e CP_1
sostegno alle competenze genitoriali e da parte dell' per valutazione CP_2
psicodiagnostica, prescrivendo ai genitori di seguire le indicazioni dei servizi e accedere alle valutazioni e ai sostegni disposti e invitando il servizio sociale a
3 valutare eventualmente di richiedere direttamente al Pubblico Ministero l'apertura di una procedura di adottabilità.
II.
1. Nel corso dell'istruttoria svolta nell'ambito del procedimento si appurava una condizione di vita di nucleo e minore alquanto precaria e pregiudizievole per la minore medesima (nata prematura;
alla nascita pesava 750 grammi) che, affidata al servizio sociale di Firenze, veniva collocata da sola in struttura in quanto: i genitori il
26.06.2021 si sono rivolti alla sportello di ascolto chiedendo aiuto, non avendo casa
(gravitavano con la bambina presso la Stazione di Santa Maria Novella come appurato dalla Polfer che ha visto la madre mentre allattava la bambina) né
sufficienti mezzi di sussistenza;
la signora viveva con la madre ( Pt_2 CP_3
a Quarrata da dove si era allontanata per dissapori con la stessa;
madre e
[...]
figlia erano state collocate il 04.08.2021 presso "Casa Santa Lucia" struttura da cui la signora il 14.08.2021 si allontanava con la figlia rendendosi irreperibile fino al
26.08.2021 quando veniva trovata unitamente e figlia e compagno a Viareggio (in tale occasione, atteso l'ordine di rintraccio della Procura Minorile, la minore veniva inserita in struttura).
II.
2. Nel prosieguo, l'istruttoria confermava la necessità di tutela della minore e l'assoluta incapacità dei genitori pur legati affettivamente alla piccola, inidoneità
genitoriale non migliorabile in tempi rapidi e soprattutto in tempi compatibili con la minore (vd. verbali 07.10.2021 di audizione dei genitori e degli operatori del servizio sociale e della Comunità Casa dei Piccoli, presente il curatore speciale della minore e le relazioni del servizio sociale di Firenze – 24.08.2021, 01-03-23.12.2021 – da cui emerge che i genitori non si sono sottoposti alla richiesta valutazione psicodiagnostica da parte o dell' e 15.03.2022 dell' di Firenze CP_2 CP_1
14.12.2021, del servizio sociale di Quarrata dell'11.01.2022 e della Comunità "Casa
dei Piccoli" di Viareggio del 4 ottobre 2021, 08.11.2021 e 11.01.2022 con allegati i report degli incontri dal 27.8.2021 al 21.12.2021, alcuni dei quali non tenutisi in quanto o i genitori non si sono presentati. E in effetti in sintesi emergeva che: la situazione familiare di era tale da non poter far presupporre, in tempi _1
4 congrui con le sue necessità o crescita, il rientro della bambina in famiglia e,
pertanto, non essendo procrastinabile ulteriormente il suo collocamento in struttura si rendeva necessario il suo collocamento in idonea famiglia;
relativamente ai genitori le carenze fino ad oggi dimostrate da entrambi risultavano gravi;
il padre si è
recato poche volte a trovare la bambina;
non si è sottoposto a valutazione delle competenze genitoriali;
non ha mai chiesto un programma al SER.D. non rilevando nessun problema in tal senso;
entrambi non hanno attività lavorative stabili, non hanno un alloggio, nessuno dei due è residente in nessun comune italiano;
la madre presenta fragilità importanti e intenti abbandonici già agiti sugli altri tre figli;
non si rende conto di quanto la situazione sanitaria abbia messo a rischio tutti i suoi figli (4 nati in situazioni di prematurità grave e due deceduti prima della nascita); la sua storia pregressa, di bambina "abbandonata", le fa riproporre l'abbandono sui suoi figli di cui sembra in parte occuparsene fino a quando è in essere la relazione con il padre;
anche su le scelte sembrano dettate spesso dalla necessità di stare _1
soprattutto accanto al compagno;
la nonna materna non ha mai chiesto di vedere la
OT e non ha offerto disponibilità ad occuparsene, evidenziando tuttavia la sua preoccupazione nel caso in cui la bambina dovesse vivere con sua figlia;
neppure emergevano elementi che potessero far presupporre un'evoluzione positiva della coppia, tale da ipotizzare che, in tempi congrui con le necessità di crescita di
, la bambina potesse essere a loro affidata, bambina che ad oggi non ha _1
potuto sviluppare nessuna relazione di attaccamento con figure adulte genitoriali dato che vive da tempo in struttura e i genitori si presentano agli incontri davvero molto raramente. Di qui, il decreto in data 26.04.2022, in apertura indicato.
III. La procedura di adottabilità (proc. n. 15/2022 ADS-TM). Essa traeva origine dalla richiesta presentata dal PM in data 06.06.2022 con la quale si chiedeva ai sensi dell'art. 12 legge 184/1983 la dichiarazione dello stato di adottabilità di _1
sulla base di quanto segnalato dal servizio sociale affidatario con la
[...]
relazione 03.06.2022 nella quale si ribadiva quanto già emerso nella precedente procedura, ed anzi si sottolineava un aggravamento delle già emerse carenze sul
5 piano della responsabilità genitoriale (genitori inidonei e non in grado di occuparsi della minore per i motivi di cui al decreto 26.04.2022; in particolare si sottolineava come negli ultimi sei mesi i genitori non avessero partecipato alla vita della bambina;
il padre ha fatto rientro all'inizio dell'anno in Romania;
ha visto la figlia l'ultima volta il 21.12.2021 ma anche in precedenza non è sempre stato presente alle visite;
la madre ha seri problemi di salute e non si era presentata agli appuntamenti con i servizi per l'integrazione sociale adducendo impedimenti logistici;
anche le visite alla figlia sono diminuite vieppiù diradandosi (si rinvia nel dettaglio alla relazione);
raramente la signora chiamava la Comunità; motivava le sue assenze con le problematiche di salute e affermava di voler portare la figlia in Romania presso la suocera o di essere collocata in una struttura con la figlia o che la figlia venisse avvicinata a Firenze così da renderle più agevoli le visite.
III.
1. Il T.M. emetteva in data 22.06.2022 un provvedimento provvisorio ex art. 10/3 legge 184/13 che contemperava il diritto della bambina a un ambiente familiare idoneo e adeguato alle sue esigenze di crescita e di sviluppo (che non poteva essere ulteriormente la comunità) e la necessità di verificare il recupero delle competenze genitoriali dei genitori, ritenendo che la bambina non potesse restare ancora in comunità avendo necessità per la sua miglior crescita ed evoluzione di essere accolta in una famiglia che potesse provvedere ai suoi bisogni non solo materiali ma soprattutto relazionali ed evolutivi e che tale famiglia (essendo aperta una procedura di adottabilità) dovesse essere scelta tra le famiglie disponibili all'adozione e segretata); pertanto disponeva l'affidamento della minore ad una coppia disponibile all'adozione scelta dal nel cui nucleo la minore sarebbe stata collocata Pt_3
(collocamento avvenuto il 10.09.2022 presso coppia sentita dal T.M. cui veniva affidata con precedente provvedimento 04.08.2022).
III.
2. Successivamente in vista dell'udienza di contestazione dello stato di abbandono fissata per il 21.10.2022 erano trasmesse le Relazioni di aggiornamento della situazione sia dal Servizio Sociale (Relazione in data 14.10.2022 con allegata la relazione dell' 22.12.2021 sulla valutazione delle competenze genitoriali già CP_1
6 inviata nell'ambito della procedura di volontaria giurisdizione) che della Comunità
(relazione 03.08.2022 con allegati i report degli incontri con la sola madre del
15.02.2022, 10.06.2022, 29.06.2022, 11.07.2022 e 26.07.2022). Il Servizio riferiva: con riferimento alla madre che la stessa aveva ottenuto la residenza anagrafica nel comune di Quarrata (PT), viveva presso un conoscente che la ospitava a titolo gratuito e presso il cui negozio di sartoria collaborava (si tratta di un appartamento in cui — a suo dire — non può coabitare né con il compagno né con la figlia in quanto l'uso è limitato nel tempo ed è stato funzionale a recuperare una residenza anagrafica); svolge un lavoro saltuario, senza contratto e in nero;
le sue condizioni di salute legate a problemi pressori soffrono di alti e bassi;
si è iscritta al SSN ottenendo l'assegnazione di un medico di base, il che le consente di essere meglio seguita
(riferisce di una migliore e più serena condizione psicofisica); era confermava l'inesistenza di risorse nell'ambito della famiglia di origine della signora (gli unici con cui è in contatto sono il fratello e la cognata che non sono disponibili a fattive collaborazioni); ribadiva che l'unico progetto dei genitori è quello di trasferirsi in
Romania presso la famiglia del signor (la cui madre ha inviato al T.M. la _1
dichiarazione di disponibilità a sua firma in cui per l'appunto si dichiara disponibile ad accogliere l'intero nucleo presso di sé dichiarando di essere in grado di occuparsi della OT); con riferimento al padre che lo stesso era detenuto presso la Casa
Circondariale di OI per scontare una pena definitiva (fine pena 18.12.2022) per furto con ammissione alla semilibertà; con riferimento alla minore la stessa da settembre è stata trasferita presso una famiglia in affidamento provvisorio;
si sono mantenuti gli incontri protetti coi genitori cui partecipa solo la madre essendo il padre detenuto;
gli incontri sono calendarizzati una volta ogni tre settimane per la durata di un'ora e si svolgono presso l'istituto degli Innocenti a Firenze;
nessuna presa in carico risulta effettuata dai servizi specialistici e pertanto l'unica relazione sul punto resta quella UFSMIA 14.12.2021 da cui emergeva che: il padre non si è presentato agli incontri, pertanto non è stato possibile valutarlo;
la madre si è posta in maniera collaborativa alla valutazione anche se si è presentata solo ad alcuni
7 appuntamenti;
raccontava la sua storia personale e ammetteva che in questo momento lei il padre della bambina non sono in grado da soli di gestirla anche se ribadiva quanto tenesse alla piccola;
dai racconti della signora emergono in Pt_2
modo insistente temi di separazione e malattia collegate ad un senso di perdita;
la stessa riproduce nel suo rapporto con i figli il comportamento che sua madre ha avuto con lei e con gli altri fratelli;
temendo la separazione finisce per “agirla”; gli effetti di una storia personale difficile come quella della signora sono quelli Pt_2
di una persona con fragilità personali, impulsività, con scarso autocontrollo nelle emotività, scarsa autonomia personale, con il bisogno di un partner come appoggio;
la stessa, infatti, sembra sempre preoccupata di dover mantenere un contatto costante col compagno;
rispetto al suo rapporto con la bambina, valutato solo tramite i report inviati dalla struttura, viene evidenziata la difficoltà di esprimere un parere affermando che ad oggi emerge un investimento affettivo sulla figlia, mostrando però criticità importanti che la stessa ha manifestato anche nel suo rapporto coi tre figli nati dalle precedenti relazioni. La Comunità descrive come una _1
bambina solare, sorridente e vivace, in buona salute e con un buon sviluppo globale, il tutto nonostante l'importante prematurità (si rinvia nel dettaglio alla breve nota
03.08.2022 in atti cui sono allegati i report degli incontri con la madre non sempre tenutisi regolarmente per assenze della madre dovute a suo dire a problemi economici e di salute).
III.
3. Nel corso dell'udienza del 21 ottobre 2022 erano presenti, oltre agli operatori (psicologa, assistente sociale di Firenze e responsabile della Casa dei
Piccoli), il curatore speciale Avv. Sibilla Santoni di Firenze, il difensore di fiducia del padre avv. Cristina Gradi del foro di OI e il difensore d'ufficio della madre avv.
Francesco Miniati Paoli del foro di Firenze;
venivano sentiti personalmente la madre e il padre detenuto il quale da notizie riferite dal difensore è stato ammesso al regime di semilibertà (vi è in atti provvedimento del Tribunale di Sorveglianza) e lavora presso La "Società Cooperativa In Cammino" che si occupa di agricoltura); venivano altresì sentiti gli operatori. La madre riferiva: di percepire il reddito di cittadinanza
8 (495 euro), di vivere in affitto a 350 euro al mese (amici di famiglia le danno una mano a sostenere tale spesa) e di lavorare saltuariamente in un negozio di vestiti guadagnando tra i 250 e i 300 euro;
che il contratto di affitto non è a lei intestato, circostanza non riferita subito (neppure la signora ha voluto rivelare il nome dell'intestatario del contratto); che sua madre, con cui non va d'accordo, non ha intenzione di aiutarla mentre suo padre è morto da sette anni;
che era uscita dalla
Comunità perché aveva preferito stare anche con il padre di sua figlia;
che erano in attesa di partire per la Romania dai nonni paterni e che la nonna avrebbe firmato la sua disponibilità ad accoglierli;
solo la sera in cui li hanno trovati erano alloggiati con la bambina in una tenda (le altre sere hanno dormito in un B&B; per quanto riguarda le volte in cui è stata segnalata la loro presenza in stazione con la bambina sul passeggino, riferiva che stavano andando a passeggio alla stazione (stavano alla stazione per girare;
e poi lei lasciava a volte il padre con la bambina e lei andava a lavorare - puliva gli appartamenti;
negava però che stessero tutto il tempo in stazione); non vede gli altri figli dall'estate (c'è stata solo un giorno e prima non li vedeva da tre anni;
i rapporti con il loro padre non è buono e ne ha paura;
lui non vuole che li veda da sola;
non si è però mai rivolta a un Tribunale per la regolamentazione dei rapporti;
si reputa una buona madre;
il padre di A. _1
riferiva che era stato detenuto per tentato furto e che aveva subito in passato altre detenzioni per i reati di favoreggiamento della prostituzione e resistenza a pubblico ufficiale;
che non era riuscito a trovare un lavoro fisso e regolare;
che non ricordava l'ultima volta in cui era andato a trovare sua figlia in Comunità ma che comunque vi si era recato;
che aveva vissuto con la signora in alcuni B&B oppure ospite Pt_2
di suoi connazionali;
che il progetto era di andare in Romania dove voleva che nascesse la figlia (che è stata da entrambi voluta e programmata) che però era nata prima del termine;
in ogni caso non potevano passare la frontiera in quanto il documento della compagna non era valido per l'espatrio; in Romania vivono sua madre e due fratelli di 16 e 21 anni in una casa di proprietà; che lui è in Italia da quando aveva dieci anni, che era venuto con suo padre o meglio con il secondo
9 marito della madre e poi quando lui è tornato in Romania era rimasto in Italia
nonostante fosse ancora minorenne (dimorando fino a 16 anni presso una cugina che viveva a Firenze e poi per conto suo, aiutato da amici e da altri cugini); ha studiato fino alla seconda media;
che si era dichiarato innocente per il reato di sfruttamento della prostituzione per cui era stato condannato in via definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione, pena scontata;
mentre è era colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale per cui aveva subito un'altra condanna;
che una volta uscito dal carcere si sarebbe impegnato a cercare un lavoro stabile;
circa la disponibilità di sua madre ad accoglierli in Romania riferiva che il servizio sociale rumeno aspettava una richiesta dall'Italia. L'assistente sociale riferiva (pp. 46/47 della trascrizione) che mentre la signora ha con loro collaborato il signor molto meno;
sottolineava Pt_2 _1
inoltre che: si tratta di una coppia di genitori che non ha fin da subito rappresentato un progetto di vita per sé e per la figlia in Italia;
non sono stati fatti quei passaggi possibili e richiesti per uscire dalla situazione di persone “senza fissa dimora”
(acquisire una residenza anagrafica e tutto il resto); soprattutto non hanno vissuto il progetto del collocamento in comunità con la bambina come un passaggio propedeutico ad altri programmi di vita;
la loro rappresentazione su come poter organizzare questa famiglia è sempre stata quella di poter andare quanto prima in
Romania; e in questo senso hanno fornito se non da subito, qualche mese dopo,
questa ipotesi e sono stati invitati a fare le dovute richieste o proposte al Tribunale;
è mancata nei loro racconti la dovuta considerazione dei bisogni della bambina;
hanno raccontato, con dispiacere e con sofferenza, che questa bambina è nata prematura ma nonostante le avvisaglie la signora non ha fatto accesso in ospedale dove si è recata solo quando la situazione è precipitata;
nulla hanno poi fatto per regolarizzare la loro situazione anagrafica, fatto necessario per poter poi accedere sia per la madre che per la figlia alla necessaria assistenza sanitaria;
la madre vede la bambina nel corso di incontri protetti (di cui sono stati acquisiti i report) presso l'Istituto Degli Innocenti di Firenze per un'ora una volta ogni tre settimane;
circa la qualità della relazione, la stessa è alquanto "semplice" "non particolarmente difficile, non è una relazione
10 caotica"; la signora si presenta in maniera adeguata nei suoni e nei modi";
probabilmente anche a causa del blocco degli incontri tra febbraio e giugno (a causa di problemi di salute e di lavoro della madre e anche per difficoltà economiche ad acquistare il biglietto per Viareggio) la relazione era come tra due estranei, come riferito dagli educatori;
la bambina crescendo mostra rispetto al passato un pochino più di diffidenza e comunque di fatica anche perché ovviamente non la riconosce
(una volta ogni quindici giorni, un'ora non consente ovviamente una relazione che possa essere una relazione di supporto e quindi di affidamento;
quindi ha qualche broncio, fa qualche piccola bizza;
nulla di impossibile da recuperare e rasserenare con l'aiuto degli operatori e con l'intervento adeguato della mamma). La
Responsabile della Comunità dott.ssa riferiva che il padre si è assentato per Per_2
un totale di nove incontri;
confermava che la mamma appunto è rimasta assente nel periodo febbraio-giugno; precisava che le telefonate sono sempre rimaste attive, perché la mamma ha sempre avuto la possibilità di telefonare tutti i giorni nell'orario stabilito dalle tredici alle quattordici per avere notizie sulla quotidianità della figlia e le telefonate sono state abbastanza saltuarie, non sono mai state telefonate costanti;
la madre alcune volte avvisava che non poteva presentarsi;
precisava che quando la mamma si è ripresentata a giugno sono nate le difficoltà nella relazione;
aggiungeva che è una bimba molto vivace, molto interattiva anche nella relazione, è _1
curiosa, sperimenta volentieri l'ambiente, è estremamente sorridente;
durante l'incontro con la mamma ha avuto delle difficoltà che la stessa mamma poi ha evidenziato, perché era proprio passiva, ferma, rimaneva lì seduta e non _1
esplorava, giocava poco, era un po' lamentosa, sicché sicuramente questo non ha facilitato la relazione;
…La psicologa, dott.ssa confermando di non Testimone_1
aver potuto valutare le competenze genitoriali del padre e richiamandosi alla sua relazione 14.12.2022 sulle competenze genitoriali della madre riferiva di aver tentato di fare la valutazione della madre che in realtà ha dovuto limitarsi a due incontri su cui ha relazionato nella precedente procedura;
precisava di aver messo in luce aspetti personologici derivanti da una storia e un'infanzia difficili, caratterizzate da una
11 relazione con la mamma (a sua volta carenziale) molto complessa;
nelle conclusioni metteva in rilievo le carenze sul piano della genitorialità legate ai vissuti abbandonici della signora che in qualche modo riproponevano la stessa dinamica un po' con la bambina;
non sembra ci sia per la signora una stabilità a livello personale, un equilibrio tale da permetterle di avere una continuità; a periodi magari tutto sommato la signora riesce in qualche modo anche ad avere un funzionamento relativamente stabile;
ha bisogno continuamente di un supporto, per esempio quello da parte di un compagno che sembra servirle in qualche modo da stampella, per supportarsi a livello personale e sentirsi in qualche modo anche integrata, sostenuta;
tanto è vero che quando le manca il supporto tende ad avere degli agiti, dei bisogni
…è difficile probabilmente avere una progettualità personale. Sottolineava inoltre la scarsa collaborazione della signora durante il percorso valutativo richiesto nella presente procedura.
III.
4. Al termine dell'istruttoria collegiale il T.M. riteneva necessaria una integrazione attraverso una valutazione delle competenze genitoriali del padre e una valutazione psicodiagnostica della madre da parte dell' di OI;
inoltre CP_2
delegava i giudici onorari a sentire gli affidatari;
disponeva che gli incontri protetti tra i genitori (compreso il padre) e , "proseguissero" in luogo neutro, _1
garantendo la segretezza della coppia affidataria, con le modalità e i tempi finora tenuti (una volta ogni tre settimane). Rinviava a successiva udienza in vista della quale si acquisivano le relazioni del 02.02.2023 della psicologa sulla valutazione delle competenze genitoriali e del 16 e 20.2.2023 di aggiornamento del servizio sociale. In
relazione alla valutazione delle competenze genitoriali cui questa volta il signor ha partecipato 1a psicologa dopo avere esposto la storia di coppia e la storia _1
personale del signor (sulla base delle sue narrazioni si riteneva di poter _1
tratteggiare gli aspetti di carattere: autosufficiente, autonomo, intraprendente e movimentato, ma anche affettivo e con aspetti di dipendenza, osservata nelle relazioni affettive profonde come quella che ha con la signora ma anche Pt_2
forse nelle amicizie più strette) basandosi sui colloqui e sui report degli incontri
12 protetti rilevava che le difficoltà manifestate sul piano dell'adattamento sociale,
come difficoltà a costruire condizioni di vita adattate al contesto sociale, a livello personale e di coppia fossero collegate con le criticità già evidenziate per la signora con riferimento alle competenze organizzative e di supporto sociale (con Pt_2
difficoltà a realizzare concretamente le condizioni abitative, di accudimento e di cura adeguate ai bisogni di un bambino), di protezione (per esempio nel cercare nuovamente una gravidanza non considerando i rischi che madre e bambino avrebbero corso per le condizioni di salute della signora;
l'aspetto di Pt_2
dipendenza reciproca nella coppia merita attenzione per le implicazioni di criticità
che può determinare la tendenza ad alterare l'autonomia personale ed il funzionamento delle capacità riflessive individuali e quindi la capacità di giudicare in modo autonomo e razionale;
alcune affermazioni risultano a volte disancorate da considerazioni sul piano di realtà (per esempio la richiesta di non considerare il loro passato e di affermare una loro visione della realtà che propongono agli altri come verità); un punto di forza che il padre esprime nell'interazione con la bambina è la sua capacità di entrare in sintonia con gli stati mentali della bambina e realizzare esperienze di regolazione affettiva diadica;
dall'unione di coppia i partner sembrano trarre forza per affrontare il mondo;
questo aspetto rende difficile attualmente l'assunzione di consapevolezza circa le proprie fragilità personali che incidono poi negativamente sulle capacità genitoriali. Il servizio sociale confermava l'andamento positivo dell'affidamento (si rinvia nel dettaglio alla relazione) e riferiva che gli incontri protetti proseguono secondo programma (vi ha ora preso parte anche il padre nel frattempo scarcerato); i genitori arrivano puntuali e ben disposti;
_1
durante gli incontri appare per lo più serena e sorride e interagisce nel gioco coi genitori (si rinvia nel dettaglio alla relazione); i genitori hanno ripreso a convivere in un appartamento di conoscenti sito in via Baracca a Firenze;
in cambio dell'ospitalità
si fanno carico di alcune utenze domestiche;
il signor è disoccupato (ha _1
difficoltà a reperire lavoro per i suoi trascorsi giudiziari); la signora lavora Pt_2
saltuariamente in sartoria in nero e percepisce il reddito di DI (500 euro
13 mensili circa); ha mantenuto la residenza a Quarrata;
confermano il loro progetto di trasferimento in Romania con la figlia;
I' di OI non ha preso in carico la CP_2
signora per la richiesta valutazione psicodiagnostica adducendo motivazioni Pt_2
burocratiche. All'udienza del 24.2.2023, assente il P.M., erano presenti assistente sociale e psicologa , genitori (giunti a udienza in corso) e difensori (il CP_1
difensore del padre sostituito dal difensore della madre).
III.
5. Nel corso dell'udienza veniva in primo luogo sentita la psicologa dott.ssa che riferiva che la signora non si è presentata ai tre incontri individuali Tes_1
fissati per un approfondimento della prima valutazione delle competenze genitoriali;
si è presentata solo al colloquio di coppia;
per il resto si riportava alla relazione in cui contenuto è sopra riportato;
in particolare (pp. 10 e ss. della trascrizione) riferiva che il signor è stato disponibile e puntuale agli incontri, partecipandovi in _1
modo adeguato;
è stato abbastanza difeso nel racconto della storia personale, probabilmente anche per non riferire troppi dettagli;
a quanto dallo stesso riferito i genitori si sono separati quando aveva otto, nove anni, e lui ha dovuto quindi anche in qualche modo stare un po' da una parte e un po' dall'altra con i genitori;
era stato affidato prima ad un genitore e poi all'altro, quindi ha dovuto spostarsi da una parte all'altra; poi ha rotto con il padre ed è stato sempre vicino all'area comunque materna;
ha tuttora un rapporto importante con la madre che vive in Romania e che cita spesso riguardo anche alla possibilità di tornare a casa in Romania dove lui dice anche di avere una casa che è una eredità; lì pensa anche di poter costruire una vita diversa, con l'appoggio di questa mamma che lui afferma essere una persona anche affettiva, solare come carattere;
la madre lavorava a suo tempo in un locale (un bar o un ristorante) anche se non si conosce l'attuale occupazione;
si tratta di un racconto sulla sua storia personale abbastanza stringato;
emerge anche la sensazione di essere stato anche in qualche modo lasciato da questa mamma quando si sono separati i genitori e lui è andato di fatto a vivere con il padre, per poi essere ripreso dalla madre;
quando è cresciuto, molto presto ha cominciato ad avere delle amicizie che poi l'hanno un po' portato su una strada di scarso adattamento sociale;
lui e un amico
14 sono venuti in Italia e hanno cominciato a lavorare a Padova nella raccolta dell'uva;
per un periodo ha lavorato in Italia al nord, poi ha cominciato a viaggiare per tutta l'Europa; è stato a più riprese in carcere, anche in Inghilterra;
la storia con la signora
è più o meno quella che è stata già descritta nella relazione relativa alla Pt_2
signora la relazione per quanto descrive il signor è sempre stata Pt_2 _1
molto positiva, molto stretta;
tra di loro non ci sono quasi mai litigi;
con la gravidanza si sono trovati in difficoltà perché erano comunque senza casa (la madre della signora dove per un periodo avevano vissuto li ha cacciati via di casa); Pt_2
hanno abitato quasi sempre in B&B, a volte da amici;
non sa che controlli la signora abbia fatto durante la gravidanza;
ci sono criticità importanti in relazione agli aspetti che riguardano l'organizzazione e la protezione (indicativa è la ricerca di una gravidanza in condizioni critiche, dopo varie interruzioni di gravidanza e per la situazione di salute della signora), con una considerazione dei dati di realtà un po' limitata;
si sono evidenziati anche aspetti positivi ricavabili dall'osservazione del suo rapporto con la bambina il cui rapporto con il padre è stato fin da subito molto positivo;
evidentemente il signor ha delle buone capacità di mettersi in _1
sintonia con gli stati mentali dell'altro in certe circostanze e in particolare con un bambino di cui sembra capace di comprendere in modo implicito anche le risonanze e di mettersi proprio in sintonia con gli stati mentali;
quanto ai tempi di recupero di un/a genitorialità adeguata gli stessi sono relativamente lunghi sia dal punto di vista del raggiungimento di condizioni di vita pratiche che soprattutto da quello mentale;
per entrambi la bambina esiste mentalmente anche se c'è una idealizzazione, come se la stessa fosse una sorta di occasione di riscatto (questa rappresentazione mentale purtroppo non si sostanzia in movimenti reali necessari a portare avanti un progetto realistico;
non ci sono condotte coerenti con questa rappresentazione mentale che di per sé è Positiva;
è vero che un figlio può essere vissuto da persone che hanno avuto esperienze difficili come “occasione”; però la ricuperabilità passa attraverso la consapevolezza di un problema, delle proprie fragilità che è carente (ciò vale per entrambi e la cosa poi sempre un po' a doppio taglio, nel senso che l'unione di coppia
15 è proprio l'aspetto che ostacola alla fine la consapevolezza di queste fragilità, perché
comunque li fa sentire molto forti, con la sensazione di poter affrontare qualsiasi cosa insieme. A sua volta l'assistente sociale dott.ssa si riportava nella Per_3
sostanza alla relazione di aggiornamento sopra sintetizzata;
precisava che gli incontri protetti avvengono regolarmente da fine settembre un'ora ogni tre settimane presso l'istituto Degli Innocenti;
ha partecipato inizialmente fino alla scarcerazione solo la mamma e poi da dicembre anche il padre contemporaneamente;
per quanto emerge dai diari i genitori arrivano puntuali, come la bambina;
tutti e tre, bambina e genitori, sono sufficientemente ben disposti all'incontro (c'è stata solo una assenza,
un incontro non fatto a dicembre per uno stato influenzale degli affidatari e poi anche della bambina); la bimba arriva piuttosto serena a questo momento e ne esce altrettanto;
è stato registrato se non proprio un pianto varie volte un po' un Per_4
nel momento del passaggio da una situazione all'altra che però poi si risolve una volta entrati nella stanza con i giochi e con le gestualità affettuose dei genitori che solitamente arrivano con qualche gioco e qualche capo di abbigliamento;
la loro progettualità resta il trasferimento in Romania. Venivano nuovamente sentiti i genitori e la causa era trattenuta in decisione con emissione di sentenza con il dispositivo in apertura indicato.
III.
6. Osservava il Tribunale in motivazione che “…Nel caso in esame, il
Tribunale ritiene di avere acquisito elementi di giudizio assolutamente certi sulla situazione di abbandono della minore, sulla base di accertamenti e riscontri di fatto non oppugnabili e non astratti, bensì di stretta concretezza, che si sono già sopra esposti. In primo luogo non sono emerse nel corso dell'istruttoria all'interno dei nuclei familiari di origine dei genitori persone in grado di occuparsi della minore né nessuno dei parenti ha dato disponibilità concreta ad occuparsene;
nessuno dei parenti è intervenuto nel presente giudizio il che rende del tutto velleitaria la richiesta dei genitori di prendere in considerazione il loro progetto di andare in
Romania. Infatti, nonostante la dichiarazione sottoscritta acquisita in atti, la disponibilità della nonna paterna è solo teorica (non si è mai costituita nel presente
16 giudizio) e si tratta comunque di una signora che non ha mai visto la OT, che non
è mai stata in Italia, che non la conosce, di cui non si sa nulla e il cui figlio ha commesso vari reati come emerge dal casellario, il che denota quanto meno delle difficoltà sul piano educativo;
durante il periodo in cu è stata in comunità _1
(da agosto 2021 ad agosto 2022 e quindi per ben un anno) non è mai venuta in Italia per vedere la OT né ha mai chiesto di poterlo fare. Dall'istruttoria è chiaramente emerso che ci si trova di fronte a genitori che se pure affettivamente legati alla bambina (come emerge dai report acquisiti in atti, dalla relazione della dott.ssa sulle capacità genitoriali del padre che emerge come persona empatica con la Tes_1
figlia e dalle dichiarazioni dell'assistente sociale ne corso dell'ultima udienza) non hanno dimostrato una determinazione tale da costruire in modo concreto un progetto di famiglia che non sia del tutto disancorato dalla realtà; una coppia di genitori che non ha fin da subito rappresentato un progetto di vita per sé e per la figlia in Italia;
è stata sempre scartata questa ipotesi (se non con un accenno del padre nel corso dell'ultima udienza) e non sono stati fatti quei passaggi possibili e richiesti di uscire dalla situazione di senza fissa dimora, acquisire una residenza anagrafica;
con ciò hanno dimostrato di non essere assolutamente in grado di vedere
(neppure a livello ipotetico) i bisogni e gli interessi della figlia;
durante il breve periodo in cui la minore ha vissuto con loro (ma anche prima durante una gravidanza quanto meno azzardata e senza i necessari controlli) l'assistente sociale ha riferito che nonostante le avvisaglie la signora non ha fatto accesso in ospedale dove si è recata solo quando la Situazione è precipitata) l'hanno esposta a sicuro e forte pregiudizio facendola vivere fuori senza Un'abitazione nonostante la sua estrema fragilità di nata prematura e quindi con il concreto pericolo potesse ammalarsi (si rinvia ai motivi che hanno portato all'apertura del primo procedimento). Inoltre ad ulteriore dimostrazione del sostanziale disinteresse del benessere della figlia sono stati nel tempo alquanto restii alle prese in carico e alle valutazioni richieste
(incredibile la motivazione della madre che in Udienza 24.2.2023 ha riferito di non essere andata dalla psicologa perché le faceva sempre domande sul cosa aveva fatto
17 da bambina); inoltre la signora ha avuto la possibilità di stare in Comunità con la figlia e quindi di fare un percorso propedeutico ad altri programmi di vita ma ha fatto una scelta in favore del compagno lasciand da sola in Comunità, il che _1
è indice assolutamente non rassicurante anche per il futuro (di fronte a esigenze del momento, personali o di coppia, si fanno delle scelte che non tengono conto dei bisogni della bambina;
la signora ha preferito far vivere sua figlia in maniera molto precaria e degradata piuttosto che farsi aiutare all'interno di una comunità dove avrebbero potuto aiutarla, dove avrebbero potuto anche trovarle un I oro, dove avrebbero anche potuto trovarle un appartamento). La scarsa considerazione per la figlia e la mancanza di una volontà vera di occuparsene (al di là dei proclami) la madre la dimostra una volta di più quando non accede alla nuova valutazione richiesta dal T.M. adducendo motivazioni (le domande della psicologa) assolutamente prive di senso della realtà. Le carenze strutturali della loro genitorialità non sono colmabili in tempi compatibili con le esigenze di crescita di
(vd. dichiarazioni rese dalla psicologa e la sua relazione quando _1 Tes_1
afferma che i tempi di recupero di una genitorialità adeguata gli stessi sono relativamente lunghi sia dal punto di vista del raggiungimento di condizioni di vita pratiche che soprattutto da quello mentale;
la psicologa non intravede la possibilità di un graduale e impegnativo cambiamento, perché comunque c'è da pensare anche alla fatica di comunque mettere insieme dei pezzi verso il cambiamento). Entrambi i genitori sono disancorati dalla realtà e non hanno una progettualità concreta diversa da quella di andare in Romania dove peraltro non sono andati quando ne avevano la possibilità (durante la gravidanza) non essendosi la signora (le cui Pt_2
giustificazioni appaiono francamente inconsistenti) mai attivata per ottenere un documento valido per l'espatrio; con ciò dimostrando per l'appunto una incapacità a badare anche a stessa (ha bisogno di continuo supporto come sottolinea la psicologa), scarsa determinazione e progettualità concreta (entrambi), il che non può riverberarsi negativamente sui bisogni di una bambina che ha invece al contrario bisogno di stabilità e condotte che tengano in debito conto le sue esigenze. Emerge
18 nella madre una mancanza di progettualità personale (afferma la psicologa che "c'è un vivere momento per momento, un vivere sull'oggi, sulla realtà immediata, una visione della realtà dettata più dai bisogni emotivi, affettivi che non da una progettualità fatta sul piano anche di realtà, su un piano anche cognitivo). La loro consapevolezza è limitata (se non del tutto assente); nella signora non viene contemplata l'idea prima di tutto di avere delle mancanze, delle carenze che in qualche modo possano trovare una risposta, possano trovare anche una cura;
non c'è neanche l'idea della possibilità di un cambiamento personale o c'è la risposta immediata dell'andare in Romania, cioè quindi si cambia la realtà esterna, si trova tutto già fatto, già pronto: non si deve cambiare noi, cambiano le condizioni, cambia l'ambiente, cambia il supporto. E ancora l'unione di coppia è l'aspetto che ostacola alla fine la consapevolezza di queste fragilità, perché comunque li fa sentire molto forti, con la sensazione di poter affrontare qualsiasi cosa insieme. Sta di fatto che entrambi i genitori hanno solo prospettato un rientro da loro della figlia chiedendo al Tribunale di fare passare la bambina da una situazione di protezione in cui si trova a una situazione assolutamente non prevedibile (dalla certezza al dubbio). E'
l'ennesima prova della totale inconsapevolezza della situazione da parte dei genitori.
Inoltre come già sopra ricordato non vi è una rete familiare di supporto (la nonna materna ha dichiarato la sua indisponibilità; la famiglia paterna nonostante la più volte manifestata astratta intenzione dei genitori di andare in Romania, non si è fatta viva nella presente procedura e la loro condizione socio familiare è rimasta del tutto generica non avendo fornito i genitori fornito elementi concreti su cui basare un progetto che non sia fondato sul nulla. …In conclusione non si ravvisano margini di recuperabilità delle carenze sopra riportate all'interno del nucleo né esiste una rete familiare cui appoggiarsi, il che rende del tutto irreversibile la situazione, di talché un rientro in famiglia di sarebbe per lei alquanto pregiudizievole. Ritiene, _1
quindi, il T.M. che la soluzione affidamento o collocamento etero familiare non sia la più idonea, posto che si tratterebbe di un affidamento sine die mentre la natura stessa dell'istituto invocato ne presuppone la temporaneità in attesa di un recupero
19 delle piene competenze genitoriali che, sulla base dei dati concreti sopra riportati e della diretta osservazione delle dinamiche comportamentali da parte degli operatori,
è fin d'ora da escludere. Peraltro le condizioni di vita di entrambi i nuclei sono tali da non permettere, in un meramente ipotetico ritorno, di assicurare alla minore la stabilità materiale ed affettiva di cui ha bisogno. Va quindi privilegiato il diritto della minore a crescere in un ambiente familiare sano, non multiproblematico e che le dia gli stimoli di cui ha bisogno per far fronte alle sue difficoltà e per potere crescere nel miglior modo possibile e che sembra abbia trovato tale ambiente negli affidatari come rileva il servizio sociale con le qui integralmente richiamate relazioni
30.9.2022, 20.2.2023 e 23.5.2023 in cui si sottolinea che tra affidatari si sia _1
fin dall'inizio sviluppato un forte legame di attaccamento e che nonostante gli incontri protetti con i genitori pur procedendo regolarmente e sotto certi aspetti positivamente appaiono essere in parte destabilizzanti per la bambina attesa la sua storia pregressa di istituzionalizzazione e tenuto conto che la piccola non sembra avere sviluppato, neppure con la madre, un legame affettivo profondo e preesistente
(si rinvia nel dettaglio alle citate relazioni). Tenuto conto del fatto che nessun tipo di attaccamento risulta esserci tra la minore e i genitori (al di là di poco significativi incontri protetti svolti nel periodo del procedimento) non sussistono le condizioni neppure per ipotizzare una qualsivoglia forma di mantenimento anche fievole di rapporti tra i genitori e la minore. Non può quindi che essere dichiarato lo stato di adottabilità richiesto, con tutti i provvedimenti conseguenti tra cui il collocamento provvisorio in famiglia scelta dal a scopo adottivo e la nomina di un tutore Pt_3
provvisorio…”.
IV. Il giudizio di appello. I genitori di proponevano Persona_1
appello. Si costituiva nella procedura la tutrice della minore, nominata in sentenza.
Intervenivano con una memoria i genitori affidatari, pure restando nell'anonimato richiesto dalla legge.
IV.
1. Gli appellanti lamentavano con separati motivi, tutti analiticamente tratteggiati, quanto segue: 1) la motivazione del provvedimento impugnato solo
20 apparentemente contiene la compiuta e logicamente argomentata indicazione delle ragioni di fatto, come richiesto dall'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c.; 2) anche a voler ritenere correttamente formulata l'indicazione delle ragioni di fatto, il Tribunale dei
Minori di Firenze ha mal sussunto la fattispecie sotto gli artt. 1 e 8 della legge
184/1983 per molteplici ragioni e in particolare: a) perché ha considerato circostanze e valutazioni effettuate dai servizi sociali che risalivano ad uno/due anni prima della decisione (la relazione citata è infatti de 22/12/2021 e del 14/10/2022 mentre la decisione è dell'ottobre 2023); b) perché i fatti accertati non consentivano di ritenere esistente lo stato di abbandono, come interpretato anche dalla giurisprudenza della
Corte di Strasburgo. Concludevano pertanto come in epigrafe.
IV.
2. La tutrice, a sua volta, rilevava come il comportamento dei genitori nel corso di tutto il giudizio di primo grado avesse confermato la loro totale inadeguatezza ad occuparsi della minore. Le relazioni del Servizio sociale competente relative alla minore hanno costantemente dato atto che la situazione genitoriale era critica. La stessa tutrice, nel corso del giudizio di primo grado aveva invitato ben due volte nel proprio studio i genitori della minore per provare a fare un progetto di tutela della bambina, ma la prima volta gli stessi hanno rinviato l'incontro ad altra data e la seconda volta non si sono presentati all'appuntamento senza neppure avvertire. A ciò, aggiungeva che il padre della minore era stato condannato per un gravissimo reato (sfruttamento della prostituzione minorile) e nel corso del giudizio di primo grado sentito dal Tribunale per i Minorenni non aveva mostrato né di pentirsi di quanto da lui compiuto né di aver compreso la gravità del suo operato (affermando: "sono stato messo in mezzo"). Entrambi i genitori sentiti dal TM non avevano dato indicazioni chiare su dove vivevano dicendo, anzi, la madre che stava in affitto ma che "non era tenuta" a dire dove per non mettere in difficoltà i suoi "amici". In udienza la madre dichiarava di aver dormito per lungo tempo in B&B e albergo che non sapeva però poi indicare;
che la di lei madre sapeva del procedimento ma non la voleva aiutare;
di avere tre figli che non vedeva e che vivevano con il padre;
entrambi i genitori non hanno proposto alcun progetto
21 concreto a tutela della figlia (progetto che in ogni caso sarebbe tardivo) salvo una generica volontà di portarla in Romania dalla nonna paterna. Concludeva nel senso che qualsivoglia approfondimento, anche solo istruttorio, sarebbe un'inutile perdita di tempo a fronte dell'esigenza di di vedere una situazione giuridica stabile. _1
IV.
3. All'udienza collegiale del 28.02.2024 la Corte si riservava sulle conclusioni delle Parti e con successiva ordinanza disponeva CTU al fine di verificare le capacità genitoriali e nel caso di accertata insufficienza le possibilità di recupero. Svolta la CTU, all'udienza successiva del 27.11.2024, la causa era discussa e sulle conclusioni delle Parti private e del Procuratore Generale della Repubblica,
come in epigrafe riportate, la Corte si riservava.
V. Il merito del gravame. L'appello è infondato e va pertanto respinto con conseguente conferma della sentenza gravata. I singoli motivi, come sopra evidenziati, saranno trattati congiuntamente per evidenze connessione logica.
V.
1. Al fine di dissipare possibili incertezze, seppure in riferimento ad un provvedimento del TM che non aveva lasciato angoli oscuri, non trattati o non approfonditi, questa Corte ha ritenuto – comunque – di svolgere una CTU che ulteriormente approfondisse le tematiche – centrali – del possibile recupero di genitorialità degli appellanti ed eventualmente dei tempi correlati con lo sviluppo della minore. Così, con ordinanza in data 28.02 – 03.03.2024, la Corte affidava al
Consulente il seguente, articolato, quesito: “…Il CTU, letti gli atti di causa, le relazioni del Servizio Sociale e specialistiche, anche rese nella pendenza del giudizio di primo grado nell'interesse della minore , nata a Persona_1
Firenze il 14.05.2021; svolti tutti gli accertamenti ritenuti necessari e sentiti i genitori biologici nonché i congiunti emersi nel giudizio o che comunque si siano segnalati per la vicinanza e l'aiuto concreto offerti alla bambina e alla sua famiglia,
l'attuale famiglia affidataria presso cui la minore è collocata (la cui riservatezza di generalità e dati sensibili deve essere accuratamente preservata) nonché i professionisti coinvolti fra cui operatori del Servizio Sociale investito e specialisti intervenuti: 1) descriva l'attuale nucleo familiare dei Sigg.r Parte_4
[...] e riferisca sull'adeguatezza attuale di essi, alla stregua in particolare del loro quadro psico-patologico, sanitario, ma anche abitativo e sociale quale emerge, a garantire con le proprie risorse, nell'immediato, una sana crescita psico-fisica della minore tenuto conto anche del suo quadro sanitario neonatale ed Persona_1
evolutivo nonché delle conseguenti esigenze della minore medesima;
2) verifichi, in caso di accertata insufficiente capacità genitoriale – sulle cui ragioni vorrà adeguatamente riferire – la possibilità di un suo recupero da parte dei genitori in tempi compatibili con le esigenze ad un sano sviluppo psico-fisico della minore e: 2a) in caso di risposta positiva, indichi i più opportuni percorsi e sostegni strutturali alla genitorialità medesima al fine di garantirne il detto pieno recupero e individui, nel periodo intermedio, il regime migliore di affidamento e collocamento della minore nel suo preminente interesse, anche in riferimento al quadro familiare e domestico che la circonda attualmente, nonché il più opportuno regime di incontri tra genitori biologici e minore al fine di garantire, sempre nel preminente interesse di quest'ultima, la migliore continuità di relazione affettiva;
2b) in caso di risposta negativa, vale a dire nell'ipotesi di accertata impossibilità di un recupero di genitorialità da parte di ambedue i genitori in tempi compatibili con le immediate esigenze evolutive della figlia, verifichi se le riscontrate gravi carenze genitoriali costituiscano, nell'ambito delle valutate potenzialità ed affettività anche dell'ambiente familiare circostante, una situazione di completo, concreto e attuale abbandono morale e materiale della minore indicandone i sintomi più significativi, con conseguente necessità di adozione pienamente legittimante e recisione immediata e totale dei rapporti con i genitori e l'intero nucleo familiare di origine
(c.d. “adozione chiusa”) o se, invece, nel preminente interesse della minore e nella comune direzione intenzionale delle due famiglie (biologica e affidataria/adottiva), sia attuabile una adozione pur pienamente legittimante, ma accompagnata dal mantenimento di rapporti di mero fatto con i genitori biologici, i quali, ancorché non idonei a sopperire allo stato di completo abbandono, si mostrino pur tuttavia legati alla minore da relazione affettiva già sviluppata e pienamente consapevoli del
23 ruolo meramente affettivo e non giuridico che tale forma di adozione loro riserverebbe (c.d. “adozione aperta”); in tale ultimo caso, indichi anche le forme, i tempi e i modi in cui detti rapporti fattuali, sociali e affettivi, tra minore e genitori biologici potrebbero trovare materiale estrinsecazione;
3) nel caso contrario, vale a dire di riconosciuta insussistenza di un completo abbandono morale e materiale della minore pur nell'ambito di una carenza genitoriale non colmabile in tempi compatibili con le esigenze ed i tempi della minore, valuti se la persistenza di un legame affettivo concreto e attuale tra e i genitori biologici, Persona_1
anche in considerazione del ruolo positivo e attivo condotto dagli stessi, sia tale da far ritenere l'interesse a non reciderlo prevalente rispetto al complessivo quadro deficitario, già delineato, delle competenze genitoriali di essi, e si renda quindi necessario, nel superiore ed esclusivo interesse della minore sia alla costruzione della sua identità personale sia al suo equilibrato sviluppo psico-fisico, il mantenimento di un significativo rapporto con i genitori nelle forme della c.d. “adozione mite”, indicando anche in questo caso forme, tempi e modi in cui potrebbe meglio estrinsecarsi il rapporto in questione…”.
V.
2. In esito alle indagini peritali svolte, nella sua Relazione depositata in data immediatamente anteriore all'udienza (25.11.2024), così si esprimeva il Consulente, sui singoli quesiti a lui affidati: “…1) La raccolta dei dati anamnestici ed i colloqui clinici effettuati con i sigg.ri e mostrano che si tratta di due _1 Pt_2
personalità che pur non manifestando attualmente una franca psicopatologia presentano quadri psicologici caratterizzati da un funzionamento psicopatico (sig.
) e borderline (sig.ra . Del funzionamento psicopatico il sig. _1 Pt_2
condivide l'incapacità di conformarsi alle norme sociali ed alla legalità _1
come indicato dalle condanne per furto e sfruttamento della prostituzione minorile e dagli anni di reclusione in carcere. Tipico del funzionamento psicopatico è ancora l'impulsività e l'incapacità di pianificare, l'irritabilità e l'irresponsabilità abituale come indicato dalla ripetuta incapacità di sostenere un'attività lavorativa continuativa. Il sig , nel corso del colloquio clinico ha inoltre manifestato _1
24 scarsa empatia e incapacità di provare rimorso per le proprie azioni criminali che hanno procurato un danno all'altro. La sig.ra presenta invece un quadro Pt_2
psichico con un funzionamento di tipo borderline caratterizzato principalmente da instabilità non solo di carattere esistenziale ma a livello dell'identità, con una immagine di sé impoverita, scarsamente sviluppata. Caratteristiche tipiche del suo funzionamento borderline, oltre all'instabilità dell'immagine di sé è ancora l'instabilità “degli obiettivi personali, delle relazioni interpersonali e degli affetti, accompagnata da impulsività, tendenza a correre rischi e/o ostilità”. I quadri di personalità della sig.r e del sig , con i tratti pervasivi che abbiamo Pt_2 _1
descritto, hanno determinato uno stile di vita caratterizzato da impulsività, mancanza di pianificazione, instabilità, assenza di una fissa dimora, ostilità verso le istituzioni. Il sig dall'età di 17 anni ha vagabondato per l'Europa, senza un _1
lavoro stabile né un'abitazione; in Italia ha commesso furti e – anche prendendo per buona la sua ricostruzione della vicenda, smentita dal processo e dalla condanna – si
è comunque lasciato coinvolgere in una storia di sfruttamento della prostituzione minorile. La sig.ra non è stata in grado di farsi aiutare dalle istituzioni, Pt_2
fuggendo dalla struttura ove era stata accolta con la figlia. Ha lasciato i figli avuti da altre relazioni al compagno con cui ha convissuto per alcuni anni senza riuscire a dare continuità e stabilità alla relazione affettiva. Si tratta quindi di due persone assolutamente inaffidabili, incapaci di assumere delle responsabilità, non in grado di provvedere al sostentamento ed all'educazione di un figlio e di svolgere la funzione genitoriale. 2) … Come già evidenziato nel paragrafo precedente, il sig e la _1
sig.r non appaiono in grado di assumere una responsabilità genitoriale non Pt_2
temporaneamente e per motivi contingenti, ma in maniera strutturale e cronica.
L'incapacità a svolgere la funzione genitoriale appare radicata nei tratti pervasivi del loro funzionamento di personalità che sono incompatibili con la genitorialità. La loro storia personale, caratterizzata da un “vagabondaggio” esistenziale, testimonia dell'instabilità dei soggetti, della loro incapacità di pianificazione, del loro agire impulsivo e, soprattutto nel caso del sig. , del suo andare contro le norme _1
25 sociali e la legalità. Non è quindi possibile immaginare un recupero della genitorialità da parte loro in tempi compatibili con le esigenze evolutive della figlia
Per poter immaginare l'acquisizione da parte della coppia di una Persona_1
sufficiente capacità genitoriale, bisognerebbe pensare ad un mutamento strutturale della loro personalità che solo un lungo lavoro di elaborazione psicologica potrebbe avere la possibilità di raggiungere e che, anche se intrapreso, sarebbe comunque molto incerto. I soggetti, in ogni caso, non hanno manifestato nessuna consapevolezza della gravità del proprio stato psichico, della necessità di una radicale messa in discussione del proprio stile di vita, del proprio atteggiamento verso l'altro, verso le cose e verso le istituzioni. Nel corso dei colloqui clinici hanno anzi mostrato un atteggiamento critico verso le istituzioni, hanno rappresentato la loro situazione come derivata da ingiustizie, si sono rammaricati di non essersi trasferiti in Romania con la bambina senza mostrare mai di aver colto l'anomalia del loro stile di vita, del loro vagabondaggio da una casa all'altra, ospiti temporanei di amici, senza un lavoro stabile e vivendo quotidianamente di espedienti. La totale assenza di una funzione riflessiva e della capacità di osservare criticamente il proprio comportamento, rende attualmente molto remota la possibilità che la coppia intraprenda un lavoro di elaborazione psicologica del proprio assetto psichico e di modificazione dei tratti più pervasivi della loro personalità. 2a) …Non essendo percorribile un percorso di recupero della capacità genitoriale del sig. e della sig.r in tempi _1 Pt_2
compatibili con le esigenze evolutive della piccola non vi sono Persona_1
interventi di sostegno da indicare. 2b) … Le carenze genitoriali del sig. e _1
della sig.ra sono di portata tale da non potersi prevedere, come già Pt_2
evidenziato, un recupero della funzionalità genitoriale in tempi compatibili con le esigenze evolutive della piccol Non vi è quindi dubbio che sia Persona_1
nell'interesse della minore poter crescere ed essere educata all'interno di una famiglia che sia in grado di offrirle tutto il sostegno morale e materiale di cui ha bisogno per poter completare il suo processo evolutivo e giungere alla formazione di una personalità il più possibile sana ed equilibrata. La famiglia adottiva che abbiamo
26 potuto osservare – anche nell'interazione con la minore – nel corso della indagine peritale, possiede tutti i requisiti per poter rappresentare il nucleo familiare di cui ha bisogno. La bambina, nel corso dell'osservazione, ha mostrato Persona_1
di aver già sviluppato un significativo legame di attaccamento con i genitori adottivi e di interagire con loro come interagiscono normalmente i figli con i propri genitori biologici. All'interno di un quadro esistenziale che vede la famiglia adottiva come l'ambiente più idoneo per favorire il processo evolutivo della minore, l'esame della sua storia anamnestica mostra, tuttavia, che i genitori biologici non si sono mai disinteressati completamente di lei. Anche se con modalità gravemente inadeguate ed insufficienti sotto il profilo della genitorialità, hanno sempre cercato di mantenere vivo il legame con lei mostrando, in tal modo, di avere con la figlia un sincero legame affettivo di qualche tipo. Come emerso anche nel corso dell'istruttoria effettuata dal Tribunale per i Minorenni, ci troviamo quindi di fronte ad una coppia genitoriale che ha mostrato di conservare un legame affettivo con la figlia pur in assenza di una progettualità di vita familiare: “Dall'istruttoria è emerso che ci si trova di fronte a genitori che se pure affettivamente legati alla bambina
(come emerge dai report acquisiti agli atti, dalla relazione della dott.ss sulle Tes_1
capacità genitoriali del padre che emerge come persona empatica con la figlia e dalle dichiarazioni dell'assistente sociale nel corso dell'ultima udienza) non hanno dimostrato una determinazione tale da costruire in modo concreto un progetto di famiglia che non sia del tutto disancorato dalla realtà (…)”. Di fatto, seppur in maniera discontinua, e fortemente inadeguata, i genitori biologici hanno continuato ad interessarsi della figlia durante la sua permanenza nella struttura “La casa dei
Piccoli” e, successivamente, con il presente ricorso presso la Corte d'Appello, si sono opposti alla dichiarazione di adottabilità della figlia chiedendo che vengano ripresi i rapporti tra loro e la bambina nell'orizzonte di una ricostruzione del rapporto genitori/figlia. Vi è quindi sicuramente un interesse verso la bambina seppur manifestato in forme inadeguate e in maniera disorganizzata. E' inoltre da considerare che la sig.r nella sua storia personale, ha sicuramente mostrato Pt_2
27 di non essere in grado di provvedere all'educazione dei propri figli e di poterli seguire nella loro crescita, ma non ha mai reciso i legami con loro. Pur delegando ogni incombenza educativa e, in definitiva, la funzione genitoriale al compagno
) con cui ha convissuto per oltre sei anni a Bucciano (Benevento) e da cui Per_5
Per_ ha avuto due bambini e , non ha però mai reciso i legami con i figli Per_6
mantenendo nei loro confronti sempre vivo un sincero legame affettivo (anche con la figli , adottata d che attualmente vive con lui in provincia di Per_8 Per_5
Benevento). Tutta la storia della sig.r parla quindi di una grave incapacità Pt_2
di assumere la posizione genitoriale ma, nel contempo, di un sincero legame affettivo verso i propri figli. In considerazione del vincolo affettivo dei genitori biologici con la bambina, pur all'interno di una adozione pienamente legittimante, appare quindi opportuno mantenere una qualche forma di legame simbolico tra loro e _1
Occorre poi considerare che la bambina ha dei fratelli che sono a
[...]
conoscenza della sua esistenza, parenti in Romania ed in Toscana che costituiscono una rete familiare che può rappresentare per lei un elemento significativo, sotto il profilo psicologico, per favorire la costruzione di una personalità in cui la sua famiglia adottiva sia integrata con le sue radici biologiche. Il vantaggio evolutivo, per un individuo adottato, della conservazione di una presenza, almeno simbolica, delle proprie origini biologiche consiste principalmente nel fatto di evitare che si venga a creare, nella sua memoria, un “vuoto” relativamente alle proprie origini, che venga poi colmato con rappresentazioni immaginarie, fantasmi (nel senso psicoanalitico di fantasie) che interferiscono poi con la costruzione della personalità. La conservazione di un legame con la propria famiglia biologica e di una sua presenza, almeno simbolica, impedisce la creazione di fantasie che possano risultare negative per il processo di individuazione e favorisce invece una sana integrazione tra le due componenti principali – famiglia adottiva e biologica – della propria esistenza. Come mostra lo studio di SM et al (2020), l'effetto positivo della conservazione di una qualche forma di contatto con la famiglia biologica dipende dal fatto che tale contatto stimola a discutere dell'adozione e delle sue problematiche, favorendo lo
28 sviluppo di un Sé più integrato e coerente. Uno studio longitudinale di RO e
AN (2018) che ha coinvolto 169 persone adottate ha mostrato che coloro che avevano avuto un livello maggiore di contatto con la famiglia biologica avevano meno probabilità di avvertire una lacuna nelle informazioni che possedevano sul proprio passato. TE e (2011) hanno mostrato che il contatto con la Per_9
propria famiglia di origine favorisce la costruzione di un senso di identità adottiva coerente in cui le parti della propria storia sono integrate in modo armonico, senza lacune e/o contraddizioni. La mancanza di informazioni e di contatto con la famiglia biologica rende invece difficile costruire una narrazione coerente tra passato, presente e futuro, con ripercussioni negative sullo sviluppo dell'identità e dell'adattamento (AN et al, 2017). Complessivamente, la recente rassegna di studi longitudinali condotta da SM et al (2020) ha mostrato che su 26 studi esaminati, 22 hanno rilevato effetti positivi dell'apertura strutturale o comunicativa con la famiglia biologica nelle diverse fasi dello sviluppo (infanzia, adolescenza, prima età adulta). La predisposizione di un programma di contatto tra il bambino e la sua famiglia biologica va sempre valutato caso per caso in quanto vi sono diversi fattori che possono influenzare in senso negativo l'apertura dell'adozione. In primo luogo sono da considerare le caratteristiche della famiglia adottiva e di quella biologica. Per un buon successo dell'apertura, è infatti importante che la famiglia biologica non sia contraria all'adozione e che quella adottiva non sia eccessivamente preoccupata del contatto. E' inoltre da considerare il preesistente legame tra i genitori biologici ed il bambino adottato così come la sua età. Il rischio principale di un contatto tra il bambino adottato ed i suoi genitori biologici è rappresentato dal fatto che i genitori biologici potrebbero interferire nel processo di attaccamento del minore con i genitori adottivi e favorire in tal modo lo sviluppo di un attaccamento insicuro e/o disorganizzato. Nel caso in esame, considerando l'età di _1
l'esperienza negativa di incontri protetti con i genitori biologici dopo il
[...]
suo inserimento nella famiglia adottiva ed infine il fatto che il sig. e la _1
sig.ra non sono d'accordo con l'adozione della propria figlia, appare Pt_2
29 sconsigliabile predisporre incontri fattuali e concreti tra la minore ed i genitori biologici. Allo stesso modo, non appare opportuno che vi siano contatti tra la famiglia biologica e quella adottiva e che l'identità di quest'ultima possa essere rivelata. L'apertura dell'adozione che, nel nostro caso, appare adeguata è quella di un contatto solamente simbolico tra e la sua famiglia biologica Persona_1
(genitori, fratelli, nonni ecc.). Il contatto dovrebbe avvenire attraverso forme simboliche di “presentificazione” della famiglia biologica (messaggi, regali simbolici, fotografie ecc.) in modo da non mettere a rischio il processo di attaccamento della bambina. Attraverso un contatto mediato simbolicamente si otterrebbe il vantaggio di favorire la costruzione di una identità coerente ed integrata in _1
evitando i potenziali “disturbi” che un contatto concreto e fattuale con
[...]
la famiglia biologica potrebbe produrre. Il programma di contatto simbolico tra la bambina e la sua famiglia biologica dovrebbe essere attuato attraverso la mediazione di un terzo che potrebbe essere rappresentato dal Servizio Sociale o da qualche altro soggetto che funga da intermediario evitando contatti diretti tra famiglia adottiva e famiglia biologica. A lui dovrebbero essere inviati i messaggi, le foto, i regali ecc. da parte della famiglia biologica che verrebbero poi fatti pervenire alla famiglia adottiva e viceversa. 3) … Come già discusso nel paragrafo precedente, non appare opportuno, nel caso in esame, prevedere contatti diretti e fattuali tra i genitori biologici e Non vi sono infatti in questo caso legami affettivi Persona_1
consolidati tra la bambina ed i genitori biologici ed il contatto con loro (ad esempio attraverso regolari incontri protetti) rischierebbe di disturbare il processo di attaccamento della minore ai genitori adottivi, processo che appare attualmente già positivamente avviato…”.
VI. Adozione chiusa e apertura simbolica. Osservazioni conclusive. Non resta che prendere atto della insussistenza di elementi atti a garantire nell'ambito dell'originaria famiglia biologica il sereno e completo sviluppo psico-fisico della bimba.
30 VI.
1. Non casualmente la Corte ha ritenuto di riportare pressoché per intero le conclusioni del CTU, complesse, articolate e certamente ricche di spunti di riflessione. I genitori della piccola come ha ben esplicitato la Persona_1
relazione, non hanno mai saputo innescare una seria revisione autocritica della loro condotta, mostrando anzi un atteggiamento critico verso le istituzioni e rappresentando nella sostanza la loro situazione come derivata da ingiustizie, senza mostrare mai di aver colto l'anomalia del loro stile di vita, del loro vagabondaggio da una casa all'altra, ospiti temporanei di amici, senza un lavoro stabile e vivendo quotidianamente di espedienti. La totale assenza di una funzione riflessiva e della capacità di osservare criticamente il proprio comportamento, rende attualmente molto remota la possibilità che la coppia intraprenda un lavoro di elaborazione psicologica del proprio assetto psichico e di modificazione dei tratti più pervasivi della loro personalità, di talché – osserva, come sopra riportato, il CTU – non appare percorribile un percorso di recupero della capacità genitoriale della coppia in tempi compatibili con le esigenze evolutive della piccola Parte_4
e conseguentemente non paiono attuabili interventi di sostegno Persona_1
alla genitorialità. La Corte concorda, facendole in tal senso proprie, con le conclusioni sul punto del CTU che, nell'interesse esclusivo di vede CP_4
percorribile esclusivamente una adozione chiusa.
VI.
2. Ritiene, invece, la Corte di doversi soffermare in modo particolare sulle ultime osservazioni svolte dal CTU circa la possibilità della permanenza –
nell'ambito pure di una piena adozione legittimante – di un “contatto simbolico” tra e la famiglia di origine. Ponendosi, proprio in risposta allo specifico quesito _1
sul punto formulatogli da questa Corte, la problematica di una possibile apertura dell'adozione, il CTU evidenzia come in linea generale la predisposizione di un programma di contatto tra il bambino e la sua famiglia biologica va sempre valutato caso per caso in quanto vi sono diversi fattori che possono influenzare in senso negativo l'apertura dell'adozione. In primo luogo, sono da considerare le caratteristiche della famiglia adottiva e di quella biologica. Per un buon successo
31 dell'apertura, è infatti importante che la famiglia biologica non sia contraria all'adozione e che quella adottiva non sia eccessivamente preoccupata del contatto.
E' inoltre da considerare il preesistente legame tra i genitori biologici ed il bambino adottato così come la sua età. Il rischio principale di un contatto tra il bambino adottato ed i suoi genitori biologici è rappresentato dal fatto che i genitori biologici potrebbero interferire nel processo di attaccamento del minore con i genitori adottivi e favorire in tal modo lo sviluppo di un attaccamento insicuro e/o disorganizzato. Tanto premesso in linea generale, il CTU restringe l'indagine al caso concreto nel quale osserva che, considerando l'età di , l'esperienza negativa _1
di incontri protetti con i genitori biologici dopo il suo inserimento nella famiglia adottiva ed infine il fatto che ambedue i genitori osteggiano l'idea della stessa adozione della propria figlia, “…appare sconsigliabile predisporre incontri fattuali e concreti tra la minore ed i genitori biologici…”. Allo stesso modo, non appare opportuno che vi siano contatti tra la famiglia biologica e quella adottiva e che l'identità di quest'ultima possa essere rivelata. “…L'apertura dell'adozione che, nel nostro caso, appare adeguata è quella di un contatto solamente simbolico tr _1
e la sua famiglia biologica (genitori, fratelli, nonni ecc.)…”. Il contatto –
[...]
a parere del CTU – scaturito da un sincero legame affettivo riscontrato da parte dei genitori, dovrebbe avvenire attraverso forme simboliche di “presentificazione” della famiglia biologica (messaggi, regali simbolici, fotografie ecc.) in modo da non mettere a rischio il processo di attaccamento della bambina. Attraverso un contatto mediato simbolicamente si otterrebbe il vantaggio di favorire la costruzione di una identità coerente ed integrata in evitando i potenziali “disturbi” Persona_1
che un contatto concreto e fattuale con la famiglia biologica potrebbe produrre. Il
programma di contatto simbolico tra la bambina e la sua famiglia biologica dovrebbe essere attuato attraverso la mediazione di un terzo che potrebbe essere rappresentato dal Servizio Sociale o da qualche altro soggetto che funga da intermediario evitando contatti diretti tra famiglia adottiva e famiglia biologica. A detto soggetto terzo
(Servizio / Intermediario) dovrebbero essere inviati i messaggi, le foto, i regali ecc. da
32 parte della famiglia biologica che verrebbero poi fatti pervenire alla famiglia adottiva e viceversa. Non ritiene la Corte di concordare su tali ultime conclusioni del CTU. La
Consulente del Tutore della minore si esprimeva in termini negativi in ordine a tale paventata possibilità. “…Prendendo in considerazione il funzionamento di personalità dei signori (psicopatico e borderline) risulta arduo che i due – siano in grado – di muovere verso la figlia un “sincero legame affettivo” – osserva la CTP, partendo proprio dai risultati della Consulenza d'Ufficio – …La signora Pt_2
risulta non solo compressa dal quadro borderline ma anche da una limitata capacità delle funzioni esecutive che non le permettono una capacità riflessiva e di elaborazione fine della realtà. In tal senso quest'ultima si muove nel mondo attraverso un istinto di auto conservazione in cui il legame di attaccamento e accudimento verso la prole è inficiato da sue gravi lacune volte alla mentalizzazione e simbolizzazione dei bisogni altrui. Non è da meno il signo , rigido nelle _1
sue credenze patologiche e in assetto di chiusura emotiva. La storia di vita della signora si caratterizza altresì per un attaccamento insicuro verso le sue Pt_2
figure criterio, specie la madre, in un continuum intergenerazionale del trauma legato all'accudimento. …Quanto scritto sopra dal CTU mi lascia alquanto perplessa: se la signor avesse avuto un legame affettivo con i suoi figli, tutti nati con Pt_2
importanti problematiche di natura cognitiva e anomalie fisiche, avrebbe esercitato un azione di protezione, sicurezza e tutela in rapporto al “sentire” i loro bisogni urgenti e prioritari rispetto ai suoi. Ciò non è stato possibile perché la signora presenta un legame di attaccamento disorganizzato, instabile, non prevedibile in cui strutturalmente non riesce a sviluppare legami affettivi ma “attaccamenti” patologici, borderline, con inversione di ruolo in cui lei svolge il ruolo/ funzione di “amica” non certo di madre biologica che si assume la responsabilità adulta del ruolo. Avere una madre assente, inconsistente e instabile porta con sé gravi conseguenze per lo sviluppo dell' individuo, particolarmente nell'elaborazione della sua personalità affettiva e nell'ambito della iniziazione alla vita concreta. Si presume che la AT non abbia reciso i rapporti con i figli non perché verso di essi muova un
33 “consapevole legame affettivo” di stampo adulto ma perché la prole rappresenta un elemento di rispecchiano narcisistico e contenimento/supporto emotivo. La sottoscritta appoggia la scelta del CTU di un adozione legittimante per la piccola ma ne rimane assai perplessa e preoccupata in relazione alla Persona_10
proposta di un apertura “simbolica” verso i componenti della sua famiglia di origine.
…L'unico criterio superiore che deve guidarci nel valutare l'utilità del mantenere la relazione simbolica tra il minore e la famiglia di origine è capire se tale continuità costituisca un effettivo aiuto alla bambina a integrare le due parti della sua vita. Le affermazioni del CTU hanno una loro sensatezza ed utilità virtuale ma, in questo specifico caso, risultano stridere con delle variabili insite nella situazione della minore: - è nata il [...] ed oggi ha tre anni e mezzo;
- Persona_1
Presenta una vulnerabilità legata alla dimensione cognitiva, affettiva e corporea essendo prematura. Tuttavia a oggi presenta uno stato di benessere psicologico legato alla famiglia affidataria;
- Non ha mai vissuto non i genitori biologici e non ha mai sviluppato verso essi una forma di attaccamento o conoscenza abituale;
- I genitori biologici presentano un funzionamento borderline e psicopatico ed hanno arrecato un grave pregiudizio alla minore in relazione alle loro condotte;
- Non ha mai vissuto con i fratelli e non ha mai sviluppato verso essi una forma di attaccamento o conoscenza abituale. I fratelli sanno della sua esistenza ma non l'hanno mai incontrata. Due, dei tre fratelli presentano anomalie cognitive e motorie certificate.
La nonna materna non si è resa disponibile verso la figlia e la Parte_2
stessa ha chiesto di non coinvolgerla nel percorso peritale. La nonna paterna vive in
Romania ma non ha mai palesato la sua presenza o il desiderio di ricongiungersi al figlio e alla OT. - La minore ha sviluppato un sistema di attaccamento sicuro con la famiglia affidataria e per la sua età non è consapevole della propria storia e non sussiste desiderio di contatto con la famiglia di origine. Mantenere il legame tra la famiglia biologica e la minore, attraverso forme simboliche, rappresenta in questo caso, un pregiudizio alla sua serenità: l'oggetto che arriva non ha presenza reale, quindi, non “riempie la memoria” ricongiungendosi con la propria storia, bensì
34 diviene ” che confonde, inquieta e angoscia…”. Quanto poi alla presenza di _11
terzo soggetto – per così dire intermediario – tra la famiglia biologica e la famiglia adottiva, precisa la CTP che “…Appare inverosimile che, in uno scenario di adozione pianamente legittimante, il servizio sociale del luogo di residenza della minore, si adoperi nel ruolo di “intermediario” tra la famiglia biologica e la famiglia adottiva mettendo a rischio informazioni sensibili e riservate. E' diritto sacro santo che la minore sappia delle sue origini a tempo debito, ma è doveroso/etico che quest'ultima viva in un contesto protetto, sicuro, stabile in cui possa costruite il proprio spazio intra-psichico senza sentirsi in costante scissione relazionale e soprattutto circondata da “oggetti feticci” appartenenti a persone pregiudizievoli a cui lei non può accedere realmente…”. Non paiono, al riguardo, convincenti le repliche del CTU che sottolinea la circostanza che la minore ha convissuto per circa tre mesi con i genitori biologici e ha poi avuto, nel tempo sporadici rapporti fino all'età di due anni e mezzo e che comunque il funzionamento borderline e psicopatico dei genitori biologici è
dato di nessuna importanza all'interno di un possibile contatto simbolico che – comunque – sarebbe proponibile alla stregua di “…una modalità più incisiva rispetto alla semplice informazione sulla famiglia biologica ma evita l'interferenza di quest'ultima sulla educazione della minore che ci sarebbe nel caso di adozione aperta con incontri fattuali.…”.
VI.
3. Conclusivamente, nel caso di specie, pare che qualsiasi rapporto con la genitorialità biologica rischierebbe di trasformarsi in un vero e proprio “accanimento genitoriale” che potrebbe, da un lato (da quello dei genitori biologici, tenendo conto della loro complessa situazione psicologica), rendere fin dal breve periodo detti contatti, per frequenza e modalità, sempre più insoddisfacenti (anche per la eventuale presenza di altri familiari) e creare nuove esigenze di più significativa presenza, oggettiva e soggettiva, sì da rendere poi incerto il contenimento di un
(necessariamente) risoluto distacco e, dall'altro lato (da quello della piccola CP_4
effettivamente, non concorrere a stabilizzare una serena crescita della piccola,
[...]
35 fragile non soltanto per la vicenda generale dell'adozione ma altresì per le proprie delicate condizioni di salute psico-fisiche.
VII. Le spese. La natura in concreto della lite e i suoi complessivi esiti inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione totale delle spese tra tutte le Parti, ivi comprese le spese di CTU e di CTP, tutte liquidate con separato decreto, essendo tutte le Parti ammesse al gratuito patrocinio.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
RESPINGE l'appello;
COMPENSA integralmente tra le Parti le spese di lite, liquidate come da separati decreti essendo le Parti ammesse al patrocinio gratuito;
spese di CTU e di CTP della minore, liquidate come da separato decreto, a carico dello Stato;
DÀ ATTO che sussistono per gli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia e che nel caso di specie il presente procedimento è esente da contributo unificato.
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.
Firenze, 27.11.2024
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Isabella Mariani
36
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione specializzata per i Minorenni
-----------------------
La Corte di Appello di Firenze, Sezione specializzata per i Minorenni, composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Daniela LOCOCO Consigliere dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott. Carlo LUNGHI Esperto dott.ssa Ilana RACCAH Esperto riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di impugnazione ex artt. 17 l. n. 184/83 e 737 ss. c.p.c. iscritta a ruolo il 13.01.2024 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Firenze n. 109/2023 del
30.10.2023, nell'interesse della minore sotto più Persona_1 compiutamente generalizzata promossa da
(nato in [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nata a [...] il [...]), ambedue elettivamente domiciliati in Fucecchio (FI), via Landini Marchiani 21, presso e nello studio dell'Avv. Niccolò Giusti che li rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellanti - in contraddittorio con nata a [...] il [...], minore rappresentato Persona_1 dal tutore provvisorio e difensore Avv. Sibilla Santoni,
- minore beneficiario -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: opposizione alla dichiarazione di stato di adottabilità. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti:
“…“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, Sezione Minorenni, in via preliminare 1) previa acquisizione del fascicolo di primo grado, sospendere l'efficacia della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni n. 109/2023 pubbl. il
30/10/2023 e notificata in data 14/12/2023, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore nata a [...] il 4 maggio Persona_1
2021; nel merito 2) riformare la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di
Firenze n. 109/2023 pubbl. il 30/10/2023 e notificata in data 14/12/2023 con la quale
è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minor Persona_1
nata a [...] il [...] per le ragioni sopra esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità della minore non dichiarandone _1
l'adottabilità non sussistendone i presupposti di legge ed in particolare quelli indicati;
3) ordinare che la minore riprenda ad incontrare i genitori al fine di ricostituire i legami familiari tra loro, dettandone eventualmente le modalità e supervisione, al fine di ricostituire il nucleo familiare originale;
in subordine 4) disporre la prosecuzione della frequentazione della minore con i genitori _1
con frequenza settimanale o mensile e colloqui telefonici. Ovviamente disponendo per la minore e i genitori un percorso di recupero del loro rapporto prevedendo eventualmente la sua collocazione presso la famiglia affidataria, come nella forma prevista di adozione cd. “mite”, così da tutelare il mantenimento del legame originario. In ogni caso con vittoria di spese e competenze. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede: a) disporsi CTU per la valutazione delle capacità genitoriali dei sigg.ri e;
b) acquisirsi relazioni aggiornate da parte del Servizio Sociale Pt_2 _1
minori ed adulti…”; per la Curatrice della minore : Persona_1
“…l'Ill.ma Corte d'Appello respinga l'impugnazione e confermi la sentenza n.
109/2023 pubbl. il 30.10.2023 emessa dall'Ill.mo Tribunale per i Minorenni…”; per il
PM: “rigetto del ricorso”.
2 - FATTO E DIRITTO -
I. Il dispositivo della sentenza appellata. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per i Minorenni (TM) aveva così provveduto: “…Dichiara lo stato di adottabilità della minor nata a [...] il 4 Persona_1
maggio 2021; Dispone la decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale e l'interruzione di qualsiasi rapporto di con i genitori e gli altri _1
parenti; Nomina tutore provvisorio della minore l'Avv. Sibilla SANTONI del foro di
Firenze; …Dispone che la minore resti collocata presso la famiglia cui è stata affidata con provvedimento 4 agosto 2022; Manda alla Cancelleria per l'apertura di un fascicolo per l'abbinamento della minore in vista della sua adozione…”.
Emerge dagli atti e dai provvedimenti del TM quanto segue.
II. Il procedimento ex art. 333 c.c. (n. 1327/21 VG-TM). Persona_1
, nata il [...], figlia di e
[...] Parte_1 Parte_2
, entrambi senza fissa dimora era già stata beneficiaria di misure da parte
[...]
del nell'ambito della procedura di n. 1327/2021 V.G. aperta dal P.M. con Pt_3
ricorso depositato in data 25.08.2021 che all'esito dell'istruttoria si sarebbe concluso
– come più avanti si approfondirà – con il decreto 26.04.2022 che, a sua volta,
confermava il già disposto affidamento (con ordinanza interlocutoria del 07.09.2021)
della minore al servizio sociale di Firenze e il suo temporaneo collocamento nella struttura in cui si trovava o in altra equipollente, mandando al servizio sociale affidatario e al Centro Affidi di Firenze di reperire una famiglia che potesse accogliere la minore da valutare da parte del Centro Affidi e che il previa Pt_3
riapertura del procedimento da parte del P.M., avrebbe sentito e valutato prima dell'inserimento; con lo stesso provvedimento si conferiva mandato al servizio sociale affidatario di continuare negli incontri potetti dei minori con i genitori,
confermando la presa in carico dei genitori da parte dell' per valutazione e CP_1
sostegno alle competenze genitoriali e da parte dell' per valutazione CP_2
psicodiagnostica, prescrivendo ai genitori di seguire le indicazioni dei servizi e accedere alle valutazioni e ai sostegni disposti e invitando il servizio sociale a
3 valutare eventualmente di richiedere direttamente al Pubblico Ministero l'apertura di una procedura di adottabilità.
II.
1. Nel corso dell'istruttoria svolta nell'ambito del procedimento si appurava una condizione di vita di nucleo e minore alquanto precaria e pregiudizievole per la minore medesima (nata prematura;
alla nascita pesava 750 grammi) che, affidata al servizio sociale di Firenze, veniva collocata da sola in struttura in quanto: i genitori il
26.06.2021 si sono rivolti alla sportello di ascolto chiedendo aiuto, non avendo casa
(gravitavano con la bambina presso la Stazione di Santa Maria Novella come appurato dalla Polfer che ha visto la madre mentre allattava la bambina) né
sufficienti mezzi di sussistenza;
la signora viveva con la madre ( Pt_2 CP_3
a Quarrata da dove si era allontanata per dissapori con la stessa;
madre e
[...]
figlia erano state collocate il 04.08.2021 presso "Casa Santa Lucia" struttura da cui la signora il 14.08.2021 si allontanava con la figlia rendendosi irreperibile fino al
26.08.2021 quando veniva trovata unitamente e figlia e compagno a Viareggio (in tale occasione, atteso l'ordine di rintraccio della Procura Minorile, la minore veniva inserita in struttura).
II.
2. Nel prosieguo, l'istruttoria confermava la necessità di tutela della minore e l'assoluta incapacità dei genitori pur legati affettivamente alla piccola, inidoneità
genitoriale non migliorabile in tempi rapidi e soprattutto in tempi compatibili con la minore (vd. verbali 07.10.2021 di audizione dei genitori e degli operatori del servizio sociale e della Comunità Casa dei Piccoli, presente il curatore speciale della minore e le relazioni del servizio sociale di Firenze – 24.08.2021, 01-03-23.12.2021 – da cui emerge che i genitori non si sono sottoposti alla richiesta valutazione psicodiagnostica da parte o dell' e 15.03.2022 dell' di Firenze CP_2 CP_1
14.12.2021, del servizio sociale di Quarrata dell'11.01.2022 e della Comunità "Casa
dei Piccoli" di Viareggio del 4 ottobre 2021, 08.11.2021 e 11.01.2022 con allegati i report degli incontri dal 27.8.2021 al 21.12.2021, alcuni dei quali non tenutisi in quanto o i genitori non si sono presentati. E in effetti in sintesi emergeva che: la situazione familiare di era tale da non poter far presupporre, in tempi _1
4 congrui con le sue necessità o crescita, il rientro della bambina in famiglia e,
pertanto, non essendo procrastinabile ulteriormente il suo collocamento in struttura si rendeva necessario il suo collocamento in idonea famiglia;
relativamente ai genitori le carenze fino ad oggi dimostrate da entrambi risultavano gravi;
il padre si è
recato poche volte a trovare la bambina;
non si è sottoposto a valutazione delle competenze genitoriali;
non ha mai chiesto un programma al SER.D. non rilevando nessun problema in tal senso;
entrambi non hanno attività lavorative stabili, non hanno un alloggio, nessuno dei due è residente in nessun comune italiano;
la madre presenta fragilità importanti e intenti abbandonici già agiti sugli altri tre figli;
non si rende conto di quanto la situazione sanitaria abbia messo a rischio tutti i suoi figli (4 nati in situazioni di prematurità grave e due deceduti prima della nascita); la sua storia pregressa, di bambina "abbandonata", le fa riproporre l'abbandono sui suoi figli di cui sembra in parte occuparsene fino a quando è in essere la relazione con il padre;
anche su le scelte sembrano dettate spesso dalla necessità di stare _1
soprattutto accanto al compagno;
la nonna materna non ha mai chiesto di vedere la
OT e non ha offerto disponibilità ad occuparsene, evidenziando tuttavia la sua preoccupazione nel caso in cui la bambina dovesse vivere con sua figlia;
neppure emergevano elementi che potessero far presupporre un'evoluzione positiva della coppia, tale da ipotizzare che, in tempi congrui con le necessità di crescita di
, la bambina potesse essere a loro affidata, bambina che ad oggi non ha _1
potuto sviluppare nessuna relazione di attaccamento con figure adulte genitoriali dato che vive da tempo in struttura e i genitori si presentano agli incontri davvero molto raramente. Di qui, il decreto in data 26.04.2022, in apertura indicato.
III. La procedura di adottabilità (proc. n. 15/2022 ADS-TM). Essa traeva origine dalla richiesta presentata dal PM in data 06.06.2022 con la quale si chiedeva ai sensi dell'art. 12 legge 184/1983 la dichiarazione dello stato di adottabilità di _1
sulla base di quanto segnalato dal servizio sociale affidatario con la
[...]
relazione 03.06.2022 nella quale si ribadiva quanto già emerso nella precedente procedura, ed anzi si sottolineava un aggravamento delle già emerse carenze sul
5 piano della responsabilità genitoriale (genitori inidonei e non in grado di occuparsi della minore per i motivi di cui al decreto 26.04.2022; in particolare si sottolineava come negli ultimi sei mesi i genitori non avessero partecipato alla vita della bambina;
il padre ha fatto rientro all'inizio dell'anno in Romania;
ha visto la figlia l'ultima volta il 21.12.2021 ma anche in precedenza non è sempre stato presente alle visite;
la madre ha seri problemi di salute e non si era presentata agli appuntamenti con i servizi per l'integrazione sociale adducendo impedimenti logistici;
anche le visite alla figlia sono diminuite vieppiù diradandosi (si rinvia nel dettaglio alla relazione);
raramente la signora chiamava la Comunità; motivava le sue assenze con le problematiche di salute e affermava di voler portare la figlia in Romania presso la suocera o di essere collocata in una struttura con la figlia o che la figlia venisse avvicinata a Firenze così da renderle più agevoli le visite.
III.
1. Il T.M. emetteva in data 22.06.2022 un provvedimento provvisorio ex art. 10/3 legge 184/13 che contemperava il diritto della bambina a un ambiente familiare idoneo e adeguato alle sue esigenze di crescita e di sviluppo (che non poteva essere ulteriormente la comunità) e la necessità di verificare il recupero delle competenze genitoriali dei genitori, ritenendo che la bambina non potesse restare ancora in comunità avendo necessità per la sua miglior crescita ed evoluzione di essere accolta in una famiglia che potesse provvedere ai suoi bisogni non solo materiali ma soprattutto relazionali ed evolutivi e che tale famiglia (essendo aperta una procedura di adottabilità) dovesse essere scelta tra le famiglie disponibili all'adozione e segretata); pertanto disponeva l'affidamento della minore ad una coppia disponibile all'adozione scelta dal nel cui nucleo la minore sarebbe stata collocata Pt_3
(collocamento avvenuto il 10.09.2022 presso coppia sentita dal T.M. cui veniva affidata con precedente provvedimento 04.08.2022).
III.
2. Successivamente in vista dell'udienza di contestazione dello stato di abbandono fissata per il 21.10.2022 erano trasmesse le Relazioni di aggiornamento della situazione sia dal Servizio Sociale (Relazione in data 14.10.2022 con allegata la relazione dell' 22.12.2021 sulla valutazione delle competenze genitoriali già CP_1
6 inviata nell'ambito della procedura di volontaria giurisdizione) che della Comunità
(relazione 03.08.2022 con allegati i report degli incontri con la sola madre del
15.02.2022, 10.06.2022, 29.06.2022, 11.07.2022 e 26.07.2022). Il Servizio riferiva: con riferimento alla madre che la stessa aveva ottenuto la residenza anagrafica nel comune di Quarrata (PT), viveva presso un conoscente che la ospitava a titolo gratuito e presso il cui negozio di sartoria collaborava (si tratta di un appartamento in cui — a suo dire — non può coabitare né con il compagno né con la figlia in quanto l'uso è limitato nel tempo ed è stato funzionale a recuperare una residenza anagrafica); svolge un lavoro saltuario, senza contratto e in nero;
le sue condizioni di salute legate a problemi pressori soffrono di alti e bassi;
si è iscritta al SSN ottenendo l'assegnazione di un medico di base, il che le consente di essere meglio seguita
(riferisce di una migliore e più serena condizione psicofisica); era confermava l'inesistenza di risorse nell'ambito della famiglia di origine della signora (gli unici con cui è in contatto sono il fratello e la cognata che non sono disponibili a fattive collaborazioni); ribadiva che l'unico progetto dei genitori è quello di trasferirsi in
Romania presso la famiglia del signor (la cui madre ha inviato al T.M. la _1
dichiarazione di disponibilità a sua firma in cui per l'appunto si dichiara disponibile ad accogliere l'intero nucleo presso di sé dichiarando di essere in grado di occuparsi della OT); con riferimento al padre che lo stesso era detenuto presso la Casa
Circondariale di OI per scontare una pena definitiva (fine pena 18.12.2022) per furto con ammissione alla semilibertà; con riferimento alla minore la stessa da settembre è stata trasferita presso una famiglia in affidamento provvisorio;
si sono mantenuti gli incontri protetti coi genitori cui partecipa solo la madre essendo il padre detenuto;
gli incontri sono calendarizzati una volta ogni tre settimane per la durata di un'ora e si svolgono presso l'istituto degli Innocenti a Firenze;
nessuna presa in carico risulta effettuata dai servizi specialistici e pertanto l'unica relazione sul punto resta quella UFSMIA 14.12.2021 da cui emergeva che: il padre non si è presentato agli incontri, pertanto non è stato possibile valutarlo;
la madre si è posta in maniera collaborativa alla valutazione anche se si è presentata solo ad alcuni
7 appuntamenti;
raccontava la sua storia personale e ammetteva che in questo momento lei il padre della bambina non sono in grado da soli di gestirla anche se ribadiva quanto tenesse alla piccola;
dai racconti della signora emergono in Pt_2
modo insistente temi di separazione e malattia collegate ad un senso di perdita;
la stessa riproduce nel suo rapporto con i figli il comportamento che sua madre ha avuto con lei e con gli altri fratelli;
temendo la separazione finisce per “agirla”; gli effetti di una storia personale difficile come quella della signora sono quelli Pt_2
di una persona con fragilità personali, impulsività, con scarso autocontrollo nelle emotività, scarsa autonomia personale, con il bisogno di un partner come appoggio;
la stessa, infatti, sembra sempre preoccupata di dover mantenere un contatto costante col compagno;
rispetto al suo rapporto con la bambina, valutato solo tramite i report inviati dalla struttura, viene evidenziata la difficoltà di esprimere un parere affermando che ad oggi emerge un investimento affettivo sulla figlia, mostrando però criticità importanti che la stessa ha manifestato anche nel suo rapporto coi tre figli nati dalle precedenti relazioni. La Comunità descrive come una _1
bambina solare, sorridente e vivace, in buona salute e con un buon sviluppo globale, il tutto nonostante l'importante prematurità (si rinvia nel dettaglio alla breve nota
03.08.2022 in atti cui sono allegati i report degli incontri con la madre non sempre tenutisi regolarmente per assenze della madre dovute a suo dire a problemi economici e di salute).
III.
3. Nel corso dell'udienza del 21 ottobre 2022 erano presenti, oltre agli operatori (psicologa, assistente sociale di Firenze e responsabile della Casa dei
Piccoli), il curatore speciale Avv. Sibilla Santoni di Firenze, il difensore di fiducia del padre avv. Cristina Gradi del foro di OI e il difensore d'ufficio della madre avv.
Francesco Miniati Paoli del foro di Firenze;
venivano sentiti personalmente la madre e il padre detenuto il quale da notizie riferite dal difensore è stato ammesso al regime di semilibertà (vi è in atti provvedimento del Tribunale di Sorveglianza) e lavora presso La "Società Cooperativa In Cammino" che si occupa di agricoltura); venivano altresì sentiti gli operatori. La madre riferiva: di percepire il reddito di cittadinanza
8 (495 euro), di vivere in affitto a 350 euro al mese (amici di famiglia le danno una mano a sostenere tale spesa) e di lavorare saltuariamente in un negozio di vestiti guadagnando tra i 250 e i 300 euro;
che il contratto di affitto non è a lei intestato, circostanza non riferita subito (neppure la signora ha voluto rivelare il nome dell'intestatario del contratto); che sua madre, con cui non va d'accordo, non ha intenzione di aiutarla mentre suo padre è morto da sette anni;
che era uscita dalla
Comunità perché aveva preferito stare anche con il padre di sua figlia;
che erano in attesa di partire per la Romania dai nonni paterni e che la nonna avrebbe firmato la sua disponibilità ad accoglierli;
solo la sera in cui li hanno trovati erano alloggiati con la bambina in una tenda (le altre sere hanno dormito in un B&B; per quanto riguarda le volte in cui è stata segnalata la loro presenza in stazione con la bambina sul passeggino, riferiva che stavano andando a passeggio alla stazione (stavano alla stazione per girare;
e poi lei lasciava a volte il padre con la bambina e lei andava a lavorare - puliva gli appartamenti;
negava però che stessero tutto il tempo in stazione); non vede gli altri figli dall'estate (c'è stata solo un giorno e prima non li vedeva da tre anni;
i rapporti con il loro padre non è buono e ne ha paura;
lui non vuole che li veda da sola;
non si è però mai rivolta a un Tribunale per la regolamentazione dei rapporti;
si reputa una buona madre;
il padre di A. _1
riferiva che era stato detenuto per tentato furto e che aveva subito in passato altre detenzioni per i reati di favoreggiamento della prostituzione e resistenza a pubblico ufficiale;
che non era riuscito a trovare un lavoro fisso e regolare;
che non ricordava l'ultima volta in cui era andato a trovare sua figlia in Comunità ma che comunque vi si era recato;
che aveva vissuto con la signora in alcuni B&B oppure ospite Pt_2
di suoi connazionali;
che il progetto era di andare in Romania dove voleva che nascesse la figlia (che è stata da entrambi voluta e programmata) che però era nata prima del termine;
in ogni caso non potevano passare la frontiera in quanto il documento della compagna non era valido per l'espatrio; in Romania vivono sua madre e due fratelli di 16 e 21 anni in una casa di proprietà; che lui è in Italia da quando aveva dieci anni, che era venuto con suo padre o meglio con il secondo
9 marito della madre e poi quando lui è tornato in Romania era rimasto in Italia
nonostante fosse ancora minorenne (dimorando fino a 16 anni presso una cugina che viveva a Firenze e poi per conto suo, aiutato da amici e da altri cugini); ha studiato fino alla seconda media;
che si era dichiarato innocente per il reato di sfruttamento della prostituzione per cui era stato condannato in via definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione, pena scontata;
mentre è era colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale per cui aveva subito un'altra condanna;
che una volta uscito dal carcere si sarebbe impegnato a cercare un lavoro stabile;
circa la disponibilità di sua madre ad accoglierli in Romania riferiva che il servizio sociale rumeno aspettava una richiesta dall'Italia. L'assistente sociale riferiva (pp. 46/47 della trascrizione) che mentre la signora ha con loro collaborato il signor molto meno;
sottolineava Pt_2 _1
inoltre che: si tratta di una coppia di genitori che non ha fin da subito rappresentato un progetto di vita per sé e per la figlia in Italia;
non sono stati fatti quei passaggi possibili e richiesti per uscire dalla situazione di persone “senza fissa dimora”
(acquisire una residenza anagrafica e tutto il resto); soprattutto non hanno vissuto il progetto del collocamento in comunità con la bambina come un passaggio propedeutico ad altri programmi di vita;
la loro rappresentazione su come poter organizzare questa famiglia è sempre stata quella di poter andare quanto prima in
Romania; e in questo senso hanno fornito se non da subito, qualche mese dopo,
questa ipotesi e sono stati invitati a fare le dovute richieste o proposte al Tribunale;
è mancata nei loro racconti la dovuta considerazione dei bisogni della bambina;
hanno raccontato, con dispiacere e con sofferenza, che questa bambina è nata prematura ma nonostante le avvisaglie la signora non ha fatto accesso in ospedale dove si è recata solo quando la situazione è precipitata;
nulla hanno poi fatto per regolarizzare la loro situazione anagrafica, fatto necessario per poter poi accedere sia per la madre che per la figlia alla necessaria assistenza sanitaria;
la madre vede la bambina nel corso di incontri protetti (di cui sono stati acquisiti i report) presso l'Istituto Degli Innocenti di Firenze per un'ora una volta ogni tre settimane;
circa la qualità della relazione, la stessa è alquanto "semplice" "non particolarmente difficile, non è una relazione
10 caotica"; la signora si presenta in maniera adeguata nei suoni e nei modi";
probabilmente anche a causa del blocco degli incontri tra febbraio e giugno (a causa di problemi di salute e di lavoro della madre e anche per difficoltà economiche ad acquistare il biglietto per Viareggio) la relazione era come tra due estranei, come riferito dagli educatori;
la bambina crescendo mostra rispetto al passato un pochino più di diffidenza e comunque di fatica anche perché ovviamente non la riconosce
(una volta ogni quindici giorni, un'ora non consente ovviamente una relazione che possa essere una relazione di supporto e quindi di affidamento;
quindi ha qualche broncio, fa qualche piccola bizza;
nulla di impossibile da recuperare e rasserenare con l'aiuto degli operatori e con l'intervento adeguato della mamma). La
Responsabile della Comunità dott.ssa riferiva che il padre si è assentato per Per_2
un totale di nove incontri;
confermava che la mamma appunto è rimasta assente nel periodo febbraio-giugno; precisava che le telefonate sono sempre rimaste attive, perché la mamma ha sempre avuto la possibilità di telefonare tutti i giorni nell'orario stabilito dalle tredici alle quattordici per avere notizie sulla quotidianità della figlia e le telefonate sono state abbastanza saltuarie, non sono mai state telefonate costanti;
la madre alcune volte avvisava che non poteva presentarsi;
precisava che quando la mamma si è ripresentata a giugno sono nate le difficoltà nella relazione;
aggiungeva che è una bimba molto vivace, molto interattiva anche nella relazione, è _1
curiosa, sperimenta volentieri l'ambiente, è estremamente sorridente;
durante l'incontro con la mamma ha avuto delle difficoltà che la stessa mamma poi ha evidenziato, perché era proprio passiva, ferma, rimaneva lì seduta e non _1
esplorava, giocava poco, era un po' lamentosa, sicché sicuramente questo non ha facilitato la relazione;
…La psicologa, dott.ssa confermando di non Testimone_1
aver potuto valutare le competenze genitoriali del padre e richiamandosi alla sua relazione 14.12.2022 sulle competenze genitoriali della madre riferiva di aver tentato di fare la valutazione della madre che in realtà ha dovuto limitarsi a due incontri su cui ha relazionato nella precedente procedura;
precisava di aver messo in luce aspetti personologici derivanti da una storia e un'infanzia difficili, caratterizzate da una
11 relazione con la mamma (a sua volta carenziale) molto complessa;
nelle conclusioni metteva in rilievo le carenze sul piano della genitorialità legate ai vissuti abbandonici della signora che in qualche modo riproponevano la stessa dinamica un po' con la bambina;
non sembra ci sia per la signora una stabilità a livello personale, un equilibrio tale da permetterle di avere una continuità; a periodi magari tutto sommato la signora riesce in qualche modo anche ad avere un funzionamento relativamente stabile;
ha bisogno continuamente di un supporto, per esempio quello da parte di un compagno che sembra servirle in qualche modo da stampella, per supportarsi a livello personale e sentirsi in qualche modo anche integrata, sostenuta;
tanto è vero che quando le manca il supporto tende ad avere degli agiti, dei bisogni
…è difficile probabilmente avere una progettualità personale. Sottolineava inoltre la scarsa collaborazione della signora durante il percorso valutativo richiesto nella presente procedura.
III.
4. Al termine dell'istruttoria collegiale il T.M. riteneva necessaria una integrazione attraverso una valutazione delle competenze genitoriali del padre e una valutazione psicodiagnostica della madre da parte dell' di OI;
inoltre CP_2
delegava i giudici onorari a sentire gli affidatari;
disponeva che gli incontri protetti tra i genitori (compreso il padre) e , "proseguissero" in luogo neutro, _1
garantendo la segretezza della coppia affidataria, con le modalità e i tempi finora tenuti (una volta ogni tre settimane). Rinviava a successiva udienza in vista della quale si acquisivano le relazioni del 02.02.2023 della psicologa sulla valutazione delle competenze genitoriali e del 16 e 20.2.2023 di aggiornamento del servizio sociale. In
relazione alla valutazione delle competenze genitoriali cui questa volta il signor ha partecipato 1a psicologa dopo avere esposto la storia di coppia e la storia _1
personale del signor (sulla base delle sue narrazioni si riteneva di poter _1
tratteggiare gli aspetti di carattere: autosufficiente, autonomo, intraprendente e movimentato, ma anche affettivo e con aspetti di dipendenza, osservata nelle relazioni affettive profonde come quella che ha con la signora ma anche Pt_2
forse nelle amicizie più strette) basandosi sui colloqui e sui report degli incontri
12 protetti rilevava che le difficoltà manifestate sul piano dell'adattamento sociale,
come difficoltà a costruire condizioni di vita adattate al contesto sociale, a livello personale e di coppia fossero collegate con le criticità già evidenziate per la signora con riferimento alle competenze organizzative e di supporto sociale (con Pt_2
difficoltà a realizzare concretamente le condizioni abitative, di accudimento e di cura adeguate ai bisogni di un bambino), di protezione (per esempio nel cercare nuovamente una gravidanza non considerando i rischi che madre e bambino avrebbero corso per le condizioni di salute della signora;
l'aspetto di Pt_2
dipendenza reciproca nella coppia merita attenzione per le implicazioni di criticità
che può determinare la tendenza ad alterare l'autonomia personale ed il funzionamento delle capacità riflessive individuali e quindi la capacità di giudicare in modo autonomo e razionale;
alcune affermazioni risultano a volte disancorate da considerazioni sul piano di realtà (per esempio la richiesta di non considerare il loro passato e di affermare una loro visione della realtà che propongono agli altri come verità); un punto di forza che il padre esprime nell'interazione con la bambina è la sua capacità di entrare in sintonia con gli stati mentali della bambina e realizzare esperienze di regolazione affettiva diadica;
dall'unione di coppia i partner sembrano trarre forza per affrontare il mondo;
questo aspetto rende difficile attualmente l'assunzione di consapevolezza circa le proprie fragilità personali che incidono poi negativamente sulle capacità genitoriali. Il servizio sociale confermava l'andamento positivo dell'affidamento (si rinvia nel dettaglio alla relazione) e riferiva che gli incontri protetti proseguono secondo programma (vi ha ora preso parte anche il padre nel frattempo scarcerato); i genitori arrivano puntuali e ben disposti;
_1
durante gli incontri appare per lo più serena e sorride e interagisce nel gioco coi genitori (si rinvia nel dettaglio alla relazione); i genitori hanno ripreso a convivere in un appartamento di conoscenti sito in via Baracca a Firenze;
in cambio dell'ospitalità
si fanno carico di alcune utenze domestiche;
il signor è disoccupato (ha _1
difficoltà a reperire lavoro per i suoi trascorsi giudiziari); la signora lavora Pt_2
saltuariamente in sartoria in nero e percepisce il reddito di DI (500 euro
13 mensili circa); ha mantenuto la residenza a Quarrata;
confermano il loro progetto di trasferimento in Romania con la figlia;
I' di OI non ha preso in carico la CP_2
signora per la richiesta valutazione psicodiagnostica adducendo motivazioni Pt_2
burocratiche. All'udienza del 24.2.2023, assente il P.M., erano presenti assistente sociale e psicologa , genitori (giunti a udienza in corso) e difensori (il CP_1
difensore del padre sostituito dal difensore della madre).
III.
5. Nel corso dell'udienza veniva in primo luogo sentita la psicologa dott.ssa che riferiva che la signora non si è presentata ai tre incontri individuali Tes_1
fissati per un approfondimento della prima valutazione delle competenze genitoriali;
si è presentata solo al colloquio di coppia;
per il resto si riportava alla relazione in cui contenuto è sopra riportato;
in particolare (pp. 10 e ss. della trascrizione) riferiva che il signor è stato disponibile e puntuale agli incontri, partecipandovi in _1
modo adeguato;
è stato abbastanza difeso nel racconto della storia personale, probabilmente anche per non riferire troppi dettagli;
a quanto dallo stesso riferito i genitori si sono separati quando aveva otto, nove anni, e lui ha dovuto quindi anche in qualche modo stare un po' da una parte e un po' dall'altra con i genitori;
era stato affidato prima ad un genitore e poi all'altro, quindi ha dovuto spostarsi da una parte all'altra; poi ha rotto con il padre ed è stato sempre vicino all'area comunque materna;
ha tuttora un rapporto importante con la madre che vive in Romania e che cita spesso riguardo anche alla possibilità di tornare a casa in Romania dove lui dice anche di avere una casa che è una eredità; lì pensa anche di poter costruire una vita diversa, con l'appoggio di questa mamma che lui afferma essere una persona anche affettiva, solare come carattere;
la madre lavorava a suo tempo in un locale (un bar o un ristorante) anche se non si conosce l'attuale occupazione;
si tratta di un racconto sulla sua storia personale abbastanza stringato;
emerge anche la sensazione di essere stato anche in qualche modo lasciato da questa mamma quando si sono separati i genitori e lui è andato di fatto a vivere con il padre, per poi essere ripreso dalla madre;
quando è cresciuto, molto presto ha cominciato ad avere delle amicizie che poi l'hanno un po' portato su una strada di scarso adattamento sociale;
lui e un amico
14 sono venuti in Italia e hanno cominciato a lavorare a Padova nella raccolta dell'uva;
per un periodo ha lavorato in Italia al nord, poi ha cominciato a viaggiare per tutta l'Europa; è stato a più riprese in carcere, anche in Inghilterra;
la storia con la signora
è più o meno quella che è stata già descritta nella relazione relativa alla Pt_2
signora la relazione per quanto descrive il signor è sempre stata Pt_2 _1
molto positiva, molto stretta;
tra di loro non ci sono quasi mai litigi;
con la gravidanza si sono trovati in difficoltà perché erano comunque senza casa (la madre della signora dove per un periodo avevano vissuto li ha cacciati via di casa); Pt_2
hanno abitato quasi sempre in B&B, a volte da amici;
non sa che controlli la signora abbia fatto durante la gravidanza;
ci sono criticità importanti in relazione agli aspetti che riguardano l'organizzazione e la protezione (indicativa è la ricerca di una gravidanza in condizioni critiche, dopo varie interruzioni di gravidanza e per la situazione di salute della signora), con una considerazione dei dati di realtà un po' limitata;
si sono evidenziati anche aspetti positivi ricavabili dall'osservazione del suo rapporto con la bambina il cui rapporto con il padre è stato fin da subito molto positivo;
evidentemente il signor ha delle buone capacità di mettersi in _1
sintonia con gli stati mentali dell'altro in certe circostanze e in particolare con un bambino di cui sembra capace di comprendere in modo implicito anche le risonanze e di mettersi proprio in sintonia con gli stati mentali;
quanto ai tempi di recupero di un/a genitorialità adeguata gli stessi sono relativamente lunghi sia dal punto di vista del raggiungimento di condizioni di vita pratiche che soprattutto da quello mentale;
per entrambi la bambina esiste mentalmente anche se c'è una idealizzazione, come se la stessa fosse una sorta di occasione di riscatto (questa rappresentazione mentale purtroppo non si sostanzia in movimenti reali necessari a portare avanti un progetto realistico;
non ci sono condotte coerenti con questa rappresentazione mentale che di per sé è Positiva;
è vero che un figlio può essere vissuto da persone che hanno avuto esperienze difficili come “occasione”; però la ricuperabilità passa attraverso la consapevolezza di un problema, delle proprie fragilità che è carente (ciò vale per entrambi e la cosa poi sempre un po' a doppio taglio, nel senso che l'unione di coppia
15 è proprio l'aspetto che ostacola alla fine la consapevolezza di queste fragilità, perché
comunque li fa sentire molto forti, con la sensazione di poter affrontare qualsiasi cosa insieme. A sua volta l'assistente sociale dott.ssa si riportava nella Per_3
sostanza alla relazione di aggiornamento sopra sintetizzata;
precisava che gli incontri protetti avvengono regolarmente da fine settembre un'ora ogni tre settimane presso l'istituto Degli Innocenti;
ha partecipato inizialmente fino alla scarcerazione solo la mamma e poi da dicembre anche il padre contemporaneamente;
per quanto emerge dai diari i genitori arrivano puntuali, come la bambina;
tutti e tre, bambina e genitori, sono sufficientemente ben disposti all'incontro (c'è stata solo una assenza,
un incontro non fatto a dicembre per uno stato influenzale degli affidatari e poi anche della bambina); la bimba arriva piuttosto serena a questo momento e ne esce altrettanto;
è stato registrato se non proprio un pianto varie volte un po' un Per_4
nel momento del passaggio da una situazione all'altra che però poi si risolve una volta entrati nella stanza con i giochi e con le gestualità affettuose dei genitori che solitamente arrivano con qualche gioco e qualche capo di abbigliamento;
la loro progettualità resta il trasferimento in Romania. Venivano nuovamente sentiti i genitori e la causa era trattenuta in decisione con emissione di sentenza con il dispositivo in apertura indicato.
III.
6. Osservava il Tribunale in motivazione che “…Nel caso in esame, il
Tribunale ritiene di avere acquisito elementi di giudizio assolutamente certi sulla situazione di abbandono della minore, sulla base di accertamenti e riscontri di fatto non oppugnabili e non astratti, bensì di stretta concretezza, che si sono già sopra esposti. In primo luogo non sono emerse nel corso dell'istruttoria all'interno dei nuclei familiari di origine dei genitori persone in grado di occuparsi della minore né nessuno dei parenti ha dato disponibilità concreta ad occuparsene;
nessuno dei parenti è intervenuto nel presente giudizio il che rende del tutto velleitaria la richiesta dei genitori di prendere in considerazione il loro progetto di andare in
Romania. Infatti, nonostante la dichiarazione sottoscritta acquisita in atti, la disponibilità della nonna paterna è solo teorica (non si è mai costituita nel presente
16 giudizio) e si tratta comunque di una signora che non ha mai visto la OT, che non
è mai stata in Italia, che non la conosce, di cui non si sa nulla e il cui figlio ha commesso vari reati come emerge dal casellario, il che denota quanto meno delle difficoltà sul piano educativo;
durante il periodo in cu è stata in comunità _1
(da agosto 2021 ad agosto 2022 e quindi per ben un anno) non è mai venuta in Italia per vedere la OT né ha mai chiesto di poterlo fare. Dall'istruttoria è chiaramente emerso che ci si trova di fronte a genitori che se pure affettivamente legati alla bambina (come emerge dai report acquisiti in atti, dalla relazione della dott.ssa sulle capacità genitoriali del padre che emerge come persona empatica con la Tes_1
figlia e dalle dichiarazioni dell'assistente sociale ne corso dell'ultima udienza) non hanno dimostrato una determinazione tale da costruire in modo concreto un progetto di famiglia che non sia del tutto disancorato dalla realtà; una coppia di genitori che non ha fin da subito rappresentato un progetto di vita per sé e per la figlia in Italia;
è stata sempre scartata questa ipotesi (se non con un accenno del padre nel corso dell'ultima udienza) e non sono stati fatti quei passaggi possibili e richiesti di uscire dalla situazione di senza fissa dimora, acquisire una residenza anagrafica;
con ciò hanno dimostrato di non essere assolutamente in grado di vedere
(neppure a livello ipotetico) i bisogni e gli interessi della figlia;
durante il breve periodo in cui la minore ha vissuto con loro (ma anche prima durante una gravidanza quanto meno azzardata e senza i necessari controlli) l'assistente sociale ha riferito che nonostante le avvisaglie la signora non ha fatto accesso in ospedale dove si è recata solo quando la Situazione è precipitata) l'hanno esposta a sicuro e forte pregiudizio facendola vivere fuori senza Un'abitazione nonostante la sua estrema fragilità di nata prematura e quindi con il concreto pericolo potesse ammalarsi (si rinvia ai motivi che hanno portato all'apertura del primo procedimento). Inoltre ad ulteriore dimostrazione del sostanziale disinteresse del benessere della figlia sono stati nel tempo alquanto restii alle prese in carico e alle valutazioni richieste
(incredibile la motivazione della madre che in Udienza 24.2.2023 ha riferito di non essere andata dalla psicologa perché le faceva sempre domande sul cosa aveva fatto
17 da bambina); inoltre la signora ha avuto la possibilità di stare in Comunità con la figlia e quindi di fare un percorso propedeutico ad altri programmi di vita ma ha fatto una scelta in favore del compagno lasciand da sola in Comunità, il che _1
è indice assolutamente non rassicurante anche per il futuro (di fronte a esigenze del momento, personali o di coppia, si fanno delle scelte che non tengono conto dei bisogni della bambina;
la signora ha preferito far vivere sua figlia in maniera molto precaria e degradata piuttosto che farsi aiutare all'interno di una comunità dove avrebbero potuto aiutarla, dove avrebbero potuto anche trovarle un I oro, dove avrebbero anche potuto trovarle un appartamento). La scarsa considerazione per la figlia e la mancanza di una volontà vera di occuparsene (al di là dei proclami) la madre la dimostra una volta di più quando non accede alla nuova valutazione richiesta dal T.M. adducendo motivazioni (le domande della psicologa) assolutamente prive di senso della realtà. Le carenze strutturali della loro genitorialità non sono colmabili in tempi compatibili con le esigenze di crescita di
(vd. dichiarazioni rese dalla psicologa e la sua relazione quando _1 Tes_1
afferma che i tempi di recupero di una genitorialità adeguata gli stessi sono relativamente lunghi sia dal punto di vista del raggiungimento di condizioni di vita pratiche che soprattutto da quello mentale;
la psicologa non intravede la possibilità di un graduale e impegnativo cambiamento, perché comunque c'è da pensare anche alla fatica di comunque mettere insieme dei pezzi verso il cambiamento). Entrambi i genitori sono disancorati dalla realtà e non hanno una progettualità concreta diversa da quella di andare in Romania dove peraltro non sono andati quando ne avevano la possibilità (durante la gravidanza) non essendosi la signora (le cui Pt_2
giustificazioni appaiono francamente inconsistenti) mai attivata per ottenere un documento valido per l'espatrio; con ciò dimostrando per l'appunto una incapacità a badare anche a stessa (ha bisogno di continuo supporto come sottolinea la psicologa), scarsa determinazione e progettualità concreta (entrambi), il che non può riverberarsi negativamente sui bisogni di una bambina che ha invece al contrario bisogno di stabilità e condotte che tengano in debito conto le sue esigenze. Emerge
18 nella madre una mancanza di progettualità personale (afferma la psicologa che "c'è un vivere momento per momento, un vivere sull'oggi, sulla realtà immediata, una visione della realtà dettata più dai bisogni emotivi, affettivi che non da una progettualità fatta sul piano anche di realtà, su un piano anche cognitivo). La loro consapevolezza è limitata (se non del tutto assente); nella signora non viene contemplata l'idea prima di tutto di avere delle mancanze, delle carenze che in qualche modo possano trovare una risposta, possano trovare anche una cura;
non c'è neanche l'idea della possibilità di un cambiamento personale o c'è la risposta immediata dell'andare in Romania, cioè quindi si cambia la realtà esterna, si trova tutto già fatto, già pronto: non si deve cambiare noi, cambiano le condizioni, cambia l'ambiente, cambia il supporto. E ancora l'unione di coppia è l'aspetto che ostacola alla fine la consapevolezza di queste fragilità, perché comunque li fa sentire molto forti, con la sensazione di poter affrontare qualsiasi cosa insieme. Sta di fatto che entrambi i genitori hanno solo prospettato un rientro da loro della figlia chiedendo al Tribunale di fare passare la bambina da una situazione di protezione in cui si trova a una situazione assolutamente non prevedibile (dalla certezza al dubbio). E'
l'ennesima prova della totale inconsapevolezza della situazione da parte dei genitori.
Inoltre come già sopra ricordato non vi è una rete familiare di supporto (la nonna materna ha dichiarato la sua indisponibilità; la famiglia paterna nonostante la più volte manifestata astratta intenzione dei genitori di andare in Romania, non si è fatta viva nella presente procedura e la loro condizione socio familiare è rimasta del tutto generica non avendo fornito i genitori fornito elementi concreti su cui basare un progetto che non sia fondato sul nulla. …In conclusione non si ravvisano margini di recuperabilità delle carenze sopra riportate all'interno del nucleo né esiste una rete familiare cui appoggiarsi, il che rende del tutto irreversibile la situazione, di talché un rientro in famiglia di sarebbe per lei alquanto pregiudizievole. Ritiene, _1
quindi, il T.M. che la soluzione affidamento o collocamento etero familiare non sia la più idonea, posto che si tratterebbe di un affidamento sine die mentre la natura stessa dell'istituto invocato ne presuppone la temporaneità in attesa di un recupero
19 delle piene competenze genitoriali che, sulla base dei dati concreti sopra riportati e della diretta osservazione delle dinamiche comportamentali da parte degli operatori,
è fin d'ora da escludere. Peraltro le condizioni di vita di entrambi i nuclei sono tali da non permettere, in un meramente ipotetico ritorno, di assicurare alla minore la stabilità materiale ed affettiva di cui ha bisogno. Va quindi privilegiato il diritto della minore a crescere in un ambiente familiare sano, non multiproblematico e che le dia gli stimoli di cui ha bisogno per far fronte alle sue difficoltà e per potere crescere nel miglior modo possibile e che sembra abbia trovato tale ambiente negli affidatari come rileva il servizio sociale con le qui integralmente richiamate relazioni
30.9.2022, 20.2.2023 e 23.5.2023 in cui si sottolinea che tra affidatari si sia _1
fin dall'inizio sviluppato un forte legame di attaccamento e che nonostante gli incontri protetti con i genitori pur procedendo regolarmente e sotto certi aspetti positivamente appaiono essere in parte destabilizzanti per la bambina attesa la sua storia pregressa di istituzionalizzazione e tenuto conto che la piccola non sembra avere sviluppato, neppure con la madre, un legame affettivo profondo e preesistente
(si rinvia nel dettaglio alle citate relazioni). Tenuto conto del fatto che nessun tipo di attaccamento risulta esserci tra la minore e i genitori (al di là di poco significativi incontri protetti svolti nel periodo del procedimento) non sussistono le condizioni neppure per ipotizzare una qualsivoglia forma di mantenimento anche fievole di rapporti tra i genitori e la minore. Non può quindi che essere dichiarato lo stato di adottabilità richiesto, con tutti i provvedimenti conseguenti tra cui il collocamento provvisorio in famiglia scelta dal a scopo adottivo e la nomina di un tutore Pt_3
provvisorio…”.
IV. Il giudizio di appello. I genitori di proponevano Persona_1
appello. Si costituiva nella procedura la tutrice della minore, nominata in sentenza.
Intervenivano con una memoria i genitori affidatari, pure restando nell'anonimato richiesto dalla legge.
IV.
1. Gli appellanti lamentavano con separati motivi, tutti analiticamente tratteggiati, quanto segue: 1) la motivazione del provvedimento impugnato solo
20 apparentemente contiene la compiuta e logicamente argomentata indicazione delle ragioni di fatto, come richiesto dall'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c.; 2) anche a voler ritenere correttamente formulata l'indicazione delle ragioni di fatto, il Tribunale dei
Minori di Firenze ha mal sussunto la fattispecie sotto gli artt. 1 e 8 della legge
184/1983 per molteplici ragioni e in particolare: a) perché ha considerato circostanze e valutazioni effettuate dai servizi sociali che risalivano ad uno/due anni prima della decisione (la relazione citata è infatti de 22/12/2021 e del 14/10/2022 mentre la decisione è dell'ottobre 2023); b) perché i fatti accertati non consentivano di ritenere esistente lo stato di abbandono, come interpretato anche dalla giurisprudenza della
Corte di Strasburgo. Concludevano pertanto come in epigrafe.
IV.
2. La tutrice, a sua volta, rilevava come il comportamento dei genitori nel corso di tutto il giudizio di primo grado avesse confermato la loro totale inadeguatezza ad occuparsi della minore. Le relazioni del Servizio sociale competente relative alla minore hanno costantemente dato atto che la situazione genitoriale era critica. La stessa tutrice, nel corso del giudizio di primo grado aveva invitato ben due volte nel proprio studio i genitori della minore per provare a fare un progetto di tutela della bambina, ma la prima volta gli stessi hanno rinviato l'incontro ad altra data e la seconda volta non si sono presentati all'appuntamento senza neppure avvertire. A ciò, aggiungeva che il padre della minore era stato condannato per un gravissimo reato (sfruttamento della prostituzione minorile) e nel corso del giudizio di primo grado sentito dal Tribunale per i Minorenni non aveva mostrato né di pentirsi di quanto da lui compiuto né di aver compreso la gravità del suo operato (affermando: "sono stato messo in mezzo"). Entrambi i genitori sentiti dal TM non avevano dato indicazioni chiare su dove vivevano dicendo, anzi, la madre che stava in affitto ma che "non era tenuta" a dire dove per non mettere in difficoltà i suoi "amici". In udienza la madre dichiarava di aver dormito per lungo tempo in B&B e albergo che non sapeva però poi indicare;
che la di lei madre sapeva del procedimento ma non la voleva aiutare;
di avere tre figli che non vedeva e che vivevano con il padre;
entrambi i genitori non hanno proposto alcun progetto
21 concreto a tutela della figlia (progetto che in ogni caso sarebbe tardivo) salvo una generica volontà di portarla in Romania dalla nonna paterna. Concludeva nel senso che qualsivoglia approfondimento, anche solo istruttorio, sarebbe un'inutile perdita di tempo a fronte dell'esigenza di di vedere una situazione giuridica stabile. _1
IV.
3. All'udienza collegiale del 28.02.2024 la Corte si riservava sulle conclusioni delle Parti e con successiva ordinanza disponeva CTU al fine di verificare le capacità genitoriali e nel caso di accertata insufficienza le possibilità di recupero. Svolta la CTU, all'udienza successiva del 27.11.2024, la causa era discussa e sulle conclusioni delle Parti private e del Procuratore Generale della Repubblica,
come in epigrafe riportate, la Corte si riservava.
V. Il merito del gravame. L'appello è infondato e va pertanto respinto con conseguente conferma della sentenza gravata. I singoli motivi, come sopra evidenziati, saranno trattati congiuntamente per evidenze connessione logica.
V.
1. Al fine di dissipare possibili incertezze, seppure in riferimento ad un provvedimento del TM che non aveva lasciato angoli oscuri, non trattati o non approfonditi, questa Corte ha ritenuto – comunque – di svolgere una CTU che ulteriormente approfondisse le tematiche – centrali – del possibile recupero di genitorialità degli appellanti ed eventualmente dei tempi correlati con lo sviluppo della minore. Così, con ordinanza in data 28.02 – 03.03.2024, la Corte affidava al
Consulente il seguente, articolato, quesito: “…Il CTU, letti gli atti di causa, le relazioni del Servizio Sociale e specialistiche, anche rese nella pendenza del giudizio di primo grado nell'interesse della minore , nata a Persona_1
Firenze il 14.05.2021; svolti tutti gli accertamenti ritenuti necessari e sentiti i genitori biologici nonché i congiunti emersi nel giudizio o che comunque si siano segnalati per la vicinanza e l'aiuto concreto offerti alla bambina e alla sua famiglia,
l'attuale famiglia affidataria presso cui la minore è collocata (la cui riservatezza di generalità e dati sensibili deve essere accuratamente preservata) nonché i professionisti coinvolti fra cui operatori del Servizio Sociale investito e specialisti intervenuti: 1) descriva l'attuale nucleo familiare dei Sigg.r Parte_4
[...] e riferisca sull'adeguatezza attuale di essi, alla stregua in particolare del loro quadro psico-patologico, sanitario, ma anche abitativo e sociale quale emerge, a garantire con le proprie risorse, nell'immediato, una sana crescita psico-fisica della minore tenuto conto anche del suo quadro sanitario neonatale ed Persona_1
evolutivo nonché delle conseguenti esigenze della minore medesima;
2) verifichi, in caso di accertata insufficiente capacità genitoriale – sulle cui ragioni vorrà adeguatamente riferire – la possibilità di un suo recupero da parte dei genitori in tempi compatibili con le esigenze ad un sano sviluppo psico-fisico della minore e: 2a) in caso di risposta positiva, indichi i più opportuni percorsi e sostegni strutturali alla genitorialità medesima al fine di garantirne il detto pieno recupero e individui, nel periodo intermedio, il regime migliore di affidamento e collocamento della minore nel suo preminente interesse, anche in riferimento al quadro familiare e domestico che la circonda attualmente, nonché il più opportuno regime di incontri tra genitori biologici e minore al fine di garantire, sempre nel preminente interesse di quest'ultima, la migliore continuità di relazione affettiva;
2b) in caso di risposta negativa, vale a dire nell'ipotesi di accertata impossibilità di un recupero di genitorialità da parte di ambedue i genitori in tempi compatibili con le immediate esigenze evolutive della figlia, verifichi se le riscontrate gravi carenze genitoriali costituiscano, nell'ambito delle valutate potenzialità ed affettività anche dell'ambiente familiare circostante, una situazione di completo, concreto e attuale abbandono morale e materiale della minore indicandone i sintomi più significativi, con conseguente necessità di adozione pienamente legittimante e recisione immediata e totale dei rapporti con i genitori e l'intero nucleo familiare di origine
(c.d. “adozione chiusa”) o se, invece, nel preminente interesse della minore e nella comune direzione intenzionale delle due famiglie (biologica e affidataria/adottiva), sia attuabile una adozione pur pienamente legittimante, ma accompagnata dal mantenimento di rapporti di mero fatto con i genitori biologici, i quali, ancorché non idonei a sopperire allo stato di completo abbandono, si mostrino pur tuttavia legati alla minore da relazione affettiva già sviluppata e pienamente consapevoli del
23 ruolo meramente affettivo e non giuridico che tale forma di adozione loro riserverebbe (c.d. “adozione aperta”); in tale ultimo caso, indichi anche le forme, i tempi e i modi in cui detti rapporti fattuali, sociali e affettivi, tra minore e genitori biologici potrebbero trovare materiale estrinsecazione;
3) nel caso contrario, vale a dire di riconosciuta insussistenza di un completo abbandono morale e materiale della minore pur nell'ambito di una carenza genitoriale non colmabile in tempi compatibili con le esigenze ed i tempi della minore, valuti se la persistenza di un legame affettivo concreto e attuale tra e i genitori biologici, Persona_1
anche in considerazione del ruolo positivo e attivo condotto dagli stessi, sia tale da far ritenere l'interesse a non reciderlo prevalente rispetto al complessivo quadro deficitario, già delineato, delle competenze genitoriali di essi, e si renda quindi necessario, nel superiore ed esclusivo interesse della minore sia alla costruzione della sua identità personale sia al suo equilibrato sviluppo psico-fisico, il mantenimento di un significativo rapporto con i genitori nelle forme della c.d. “adozione mite”, indicando anche in questo caso forme, tempi e modi in cui potrebbe meglio estrinsecarsi il rapporto in questione…”.
V.
2. In esito alle indagini peritali svolte, nella sua Relazione depositata in data immediatamente anteriore all'udienza (25.11.2024), così si esprimeva il Consulente, sui singoli quesiti a lui affidati: “…1) La raccolta dei dati anamnestici ed i colloqui clinici effettuati con i sigg.ri e mostrano che si tratta di due _1 Pt_2
personalità che pur non manifestando attualmente una franca psicopatologia presentano quadri psicologici caratterizzati da un funzionamento psicopatico (sig.
) e borderline (sig.ra . Del funzionamento psicopatico il sig. _1 Pt_2
condivide l'incapacità di conformarsi alle norme sociali ed alla legalità _1
come indicato dalle condanne per furto e sfruttamento della prostituzione minorile e dagli anni di reclusione in carcere. Tipico del funzionamento psicopatico è ancora l'impulsività e l'incapacità di pianificare, l'irritabilità e l'irresponsabilità abituale come indicato dalla ripetuta incapacità di sostenere un'attività lavorativa continuativa. Il sig , nel corso del colloquio clinico ha inoltre manifestato _1
24 scarsa empatia e incapacità di provare rimorso per le proprie azioni criminali che hanno procurato un danno all'altro. La sig.ra presenta invece un quadro Pt_2
psichico con un funzionamento di tipo borderline caratterizzato principalmente da instabilità non solo di carattere esistenziale ma a livello dell'identità, con una immagine di sé impoverita, scarsamente sviluppata. Caratteristiche tipiche del suo funzionamento borderline, oltre all'instabilità dell'immagine di sé è ancora l'instabilità “degli obiettivi personali, delle relazioni interpersonali e degli affetti, accompagnata da impulsività, tendenza a correre rischi e/o ostilità”. I quadri di personalità della sig.r e del sig , con i tratti pervasivi che abbiamo Pt_2 _1
descritto, hanno determinato uno stile di vita caratterizzato da impulsività, mancanza di pianificazione, instabilità, assenza di una fissa dimora, ostilità verso le istituzioni. Il sig dall'età di 17 anni ha vagabondato per l'Europa, senza un _1
lavoro stabile né un'abitazione; in Italia ha commesso furti e – anche prendendo per buona la sua ricostruzione della vicenda, smentita dal processo e dalla condanna – si
è comunque lasciato coinvolgere in una storia di sfruttamento della prostituzione minorile. La sig.ra non è stata in grado di farsi aiutare dalle istituzioni, Pt_2
fuggendo dalla struttura ove era stata accolta con la figlia. Ha lasciato i figli avuti da altre relazioni al compagno con cui ha convissuto per alcuni anni senza riuscire a dare continuità e stabilità alla relazione affettiva. Si tratta quindi di due persone assolutamente inaffidabili, incapaci di assumere delle responsabilità, non in grado di provvedere al sostentamento ed all'educazione di un figlio e di svolgere la funzione genitoriale. 2) … Come già evidenziato nel paragrafo precedente, il sig e la _1
sig.r non appaiono in grado di assumere una responsabilità genitoriale non Pt_2
temporaneamente e per motivi contingenti, ma in maniera strutturale e cronica.
L'incapacità a svolgere la funzione genitoriale appare radicata nei tratti pervasivi del loro funzionamento di personalità che sono incompatibili con la genitorialità. La loro storia personale, caratterizzata da un “vagabondaggio” esistenziale, testimonia dell'instabilità dei soggetti, della loro incapacità di pianificazione, del loro agire impulsivo e, soprattutto nel caso del sig. , del suo andare contro le norme _1
25 sociali e la legalità. Non è quindi possibile immaginare un recupero della genitorialità da parte loro in tempi compatibili con le esigenze evolutive della figlia
Per poter immaginare l'acquisizione da parte della coppia di una Persona_1
sufficiente capacità genitoriale, bisognerebbe pensare ad un mutamento strutturale della loro personalità che solo un lungo lavoro di elaborazione psicologica potrebbe avere la possibilità di raggiungere e che, anche se intrapreso, sarebbe comunque molto incerto. I soggetti, in ogni caso, non hanno manifestato nessuna consapevolezza della gravità del proprio stato psichico, della necessità di una radicale messa in discussione del proprio stile di vita, del proprio atteggiamento verso l'altro, verso le cose e verso le istituzioni. Nel corso dei colloqui clinici hanno anzi mostrato un atteggiamento critico verso le istituzioni, hanno rappresentato la loro situazione come derivata da ingiustizie, si sono rammaricati di non essersi trasferiti in Romania con la bambina senza mostrare mai di aver colto l'anomalia del loro stile di vita, del loro vagabondaggio da una casa all'altra, ospiti temporanei di amici, senza un lavoro stabile e vivendo quotidianamente di espedienti. La totale assenza di una funzione riflessiva e della capacità di osservare criticamente il proprio comportamento, rende attualmente molto remota la possibilità che la coppia intraprenda un lavoro di elaborazione psicologica del proprio assetto psichico e di modificazione dei tratti più pervasivi della loro personalità. 2a) …Non essendo percorribile un percorso di recupero della capacità genitoriale del sig. e della sig.r in tempi _1 Pt_2
compatibili con le esigenze evolutive della piccola non vi sono Persona_1
interventi di sostegno da indicare. 2b) … Le carenze genitoriali del sig. e _1
della sig.ra sono di portata tale da non potersi prevedere, come già Pt_2
evidenziato, un recupero della funzionalità genitoriale in tempi compatibili con le esigenze evolutive della piccol Non vi è quindi dubbio che sia Persona_1
nell'interesse della minore poter crescere ed essere educata all'interno di una famiglia che sia in grado di offrirle tutto il sostegno morale e materiale di cui ha bisogno per poter completare il suo processo evolutivo e giungere alla formazione di una personalità il più possibile sana ed equilibrata. La famiglia adottiva che abbiamo
26 potuto osservare – anche nell'interazione con la minore – nel corso della indagine peritale, possiede tutti i requisiti per poter rappresentare il nucleo familiare di cui ha bisogno. La bambina, nel corso dell'osservazione, ha mostrato Persona_1
di aver già sviluppato un significativo legame di attaccamento con i genitori adottivi e di interagire con loro come interagiscono normalmente i figli con i propri genitori biologici. All'interno di un quadro esistenziale che vede la famiglia adottiva come l'ambiente più idoneo per favorire il processo evolutivo della minore, l'esame della sua storia anamnestica mostra, tuttavia, che i genitori biologici non si sono mai disinteressati completamente di lei. Anche se con modalità gravemente inadeguate ed insufficienti sotto il profilo della genitorialità, hanno sempre cercato di mantenere vivo il legame con lei mostrando, in tal modo, di avere con la figlia un sincero legame affettivo di qualche tipo. Come emerso anche nel corso dell'istruttoria effettuata dal Tribunale per i Minorenni, ci troviamo quindi di fronte ad una coppia genitoriale che ha mostrato di conservare un legame affettivo con la figlia pur in assenza di una progettualità di vita familiare: “Dall'istruttoria è emerso che ci si trova di fronte a genitori che se pure affettivamente legati alla bambina
(come emerge dai report acquisiti agli atti, dalla relazione della dott.ss sulle Tes_1
capacità genitoriali del padre che emerge come persona empatica con la figlia e dalle dichiarazioni dell'assistente sociale nel corso dell'ultima udienza) non hanno dimostrato una determinazione tale da costruire in modo concreto un progetto di famiglia che non sia del tutto disancorato dalla realtà (…)”. Di fatto, seppur in maniera discontinua, e fortemente inadeguata, i genitori biologici hanno continuato ad interessarsi della figlia durante la sua permanenza nella struttura “La casa dei
Piccoli” e, successivamente, con il presente ricorso presso la Corte d'Appello, si sono opposti alla dichiarazione di adottabilità della figlia chiedendo che vengano ripresi i rapporti tra loro e la bambina nell'orizzonte di una ricostruzione del rapporto genitori/figlia. Vi è quindi sicuramente un interesse verso la bambina seppur manifestato in forme inadeguate e in maniera disorganizzata. E' inoltre da considerare che la sig.r nella sua storia personale, ha sicuramente mostrato Pt_2
27 di non essere in grado di provvedere all'educazione dei propri figli e di poterli seguire nella loro crescita, ma non ha mai reciso i legami con loro. Pur delegando ogni incombenza educativa e, in definitiva, la funzione genitoriale al compagno
) con cui ha convissuto per oltre sei anni a Bucciano (Benevento) e da cui Per_5
Per_ ha avuto due bambini e , non ha però mai reciso i legami con i figli Per_6
mantenendo nei loro confronti sempre vivo un sincero legame affettivo (anche con la figli , adottata d che attualmente vive con lui in provincia di Per_8 Per_5
Benevento). Tutta la storia della sig.r parla quindi di una grave incapacità Pt_2
di assumere la posizione genitoriale ma, nel contempo, di un sincero legame affettivo verso i propri figli. In considerazione del vincolo affettivo dei genitori biologici con la bambina, pur all'interno di una adozione pienamente legittimante, appare quindi opportuno mantenere una qualche forma di legame simbolico tra loro e _1
Occorre poi considerare che la bambina ha dei fratelli che sono a
[...]
conoscenza della sua esistenza, parenti in Romania ed in Toscana che costituiscono una rete familiare che può rappresentare per lei un elemento significativo, sotto il profilo psicologico, per favorire la costruzione di una personalità in cui la sua famiglia adottiva sia integrata con le sue radici biologiche. Il vantaggio evolutivo, per un individuo adottato, della conservazione di una presenza, almeno simbolica, delle proprie origini biologiche consiste principalmente nel fatto di evitare che si venga a creare, nella sua memoria, un “vuoto” relativamente alle proprie origini, che venga poi colmato con rappresentazioni immaginarie, fantasmi (nel senso psicoanalitico di fantasie) che interferiscono poi con la costruzione della personalità. La conservazione di un legame con la propria famiglia biologica e di una sua presenza, almeno simbolica, impedisce la creazione di fantasie che possano risultare negative per il processo di individuazione e favorisce invece una sana integrazione tra le due componenti principali – famiglia adottiva e biologica – della propria esistenza. Come mostra lo studio di SM et al (2020), l'effetto positivo della conservazione di una qualche forma di contatto con la famiglia biologica dipende dal fatto che tale contatto stimola a discutere dell'adozione e delle sue problematiche, favorendo lo
28 sviluppo di un Sé più integrato e coerente. Uno studio longitudinale di RO e
AN (2018) che ha coinvolto 169 persone adottate ha mostrato che coloro che avevano avuto un livello maggiore di contatto con la famiglia biologica avevano meno probabilità di avvertire una lacuna nelle informazioni che possedevano sul proprio passato. TE e (2011) hanno mostrato che il contatto con la Per_9
propria famiglia di origine favorisce la costruzione di un senso di identità adottiva coerente in cui le parti della propria storia sono integrate in modo armonico, senza lacune e/o contraddizioni. La mancanza di informazioni e di contatto con la famiglia biologica rende invece difficile costruire una narrazione coerente tra passato, presente e futuro, con ripercussioni negative sullo sviluppo dell'identità e dell'adattamento (AN et al, 2017). Complessivamente, la recente rassegna di studi longitudinali condotta da SM et al (2020) ha mostrato che su 26 studi esaminati, 22 hanno rilevato effetti positivi dell'apertura strutturale o comunicativa con la famiglia biologica nelle diverse fasi dello sviluppo (infanzia, adolescenza, prima età adulta). La predisposizione di un programma di contatto tra il bambino e la sua famiglia biologica va sempre valutato caso per caso in quanto vi sono diversi fattori che possono influenzare in senso negativo l'apertura dell'adozione. In primo luogo sono da considerare le caratteristiche della famiglia adottiva e di quella biologica. Per un buon successo dell'apertura, è infatti importante che la famiglia biologica non sia contraria all'adozione e che quella adottiva non sia eccessivamente preoccupata del contatto. E' inoltre da considerare il preesistente legame tra i genitori biologici ed il bambino adottato così come la sua età. Il rischio principale di un contatto tra il bambino adottato ed i suoi genitori biologici è rappresentato dal fatto che i genitori biologici potrebbero interferire nel processo di attaccamento del minore con i genitori adottivi e favorire in tal modo lo sviluppo di un attaccamento insicuro e/o disorganizzato. Nel caso in esame, considerando l'età di _1
l'esperienza negativa di incontri protetti con i genitori biologici dopo il
[...]
suo inserimento nella famiglia adottiva ed infine il fatto che il sig. e la _1
sig.ra non sono d'accordo con l'adozione della propria figlia, appare Pt_2
29 sconsigliabile predisporre incontri fattuali e concreti tra la minore ed i genitori biologici. Allo stesso modo, non appare opportuno che vi siano contatti tra la famiglia biologica e quella adottiva e che l'identità di quest'ultima possa essere rivelata. L'apertura dell'adozione che, nel nostro caso, appare adeguata è quella di un contatto solamente simbolico tra e la sua famiglia biologica Persona_1
(genitori, fratelli, nonni ecc.). Il contatto dovrebbe avvenire attraverso forme simboliche di “presentificazione” della famiglia biologica (messaggi, regali simbolici, fotografie ecc.) in modo da non mettere a rischio il processo di attaccamento della bambina. Attraverso un contatto mediato simbolicamente si otterrebbe il vantaggio di favorire la costruzione di una identità coerente ed integrata in _1
evitando i potenziali “disturbi” che un contatto concreto e fattuale con
[...]
la famiglia biologica potrebbe produrre. Il programma di contatto simbolico tra la bambina e la sua famiglia biologica dovrebbe essere attuato attraverso la mediazione di un terzo che potrebbe essere rappresentato dal Servizio Sociale o da qualche altro soggetto che funga da intermediario evitando contatti diretti tra famiglia adottiva e famiglia biologica. A lui dovrebbero essere inviati i messaggi, le foto, i regali ecc. da parte della famiglia biologica che verrebbero poi fatti pervenire alla famiglia adottiva e viceversa. 3) … Come già discusso nel paragrafo precedente, non appare opportuno, nel caso in esame, prevedere contatti diretti e fattuali tra i genitori biologici e Non vi sono infatti in questo caso legami affettivi Persona_1
consolidati tra la bambina ed i genitori biologici ed il contatto con loro (ad esempio attraverso regolari incontri protetti) rischierebbe di disturbare il processo di attaccamento della minore ai genitori adottivi, processo che appare attualmente già positivamente avviato…”.
VI. Adozione chiusa e apertura simbolica. Osservazioni conclusive. Non resta che prendere atto della insussistenza di elementi atti a garantire nell'ambito dell'originaria famiglia biologica il sereno e completo sviluppo psico-fisico della bimba.
30 VI.
1. Non casualmente la Corte ha ritenuto di riportare pressoché per intero le conclusioni del CTU, complesse, articolate e certamente ricche di spunti di riflessione. I genitori della piccola come ha ben esplicitato la Persona_1
relazione, non hanno mai saputo innescare una seria revisione autocritica della loro condotta, mostrando anzi un atteggiamento critico verso le istituzioni e rappresentando nella sostanza la loro situazione come derivata da ingiustizie, senza mostrare mai di aver colto l'anomalia del loro stile di vita, del loro vagabondaggio da una casa all'altra, ospiti temporanei di amici, senza un lavoro stabile e vivendo quotidianamente di espedienti. La totale assenza di una funzione riflessiva e della capacità di osservare criticamente il proprio comportamento, rende attualmente molto remota la possibilità che la coppia intraprenda un lavoro di elaborazione psicologica del proprio assetto psichico e di modificazione dei tratti più pervasivi della loro personalità, di talché – osserva, come sopra riportato, il CTU – non appare percorribile un percorso di recupero della capacità genitoriale della coppia in tempi compatibili con le esigenze evolutive della piccola Parte_4
e conseguentemente non paiono attuabili interventi di sostegno Persona_1
alla genitorialità. La Corte concorda, facendole in tal senso proprie, con le conclusioni sul punto del CTU che, nell'interesse esclusivo di vede CP_4
percorribile esclusivamente una adozione chiusa.
VI.
2. Ritiene, invece, la Corte di doversi soffermare in modo particolare sulle ultime osservazioni svolte dal CTU circa la possibilità della permanenza –
nell'ambito pure di una piena adozione legittimante – di un “contatto simbolico” tra e la famiglia di origine. Ponendosi, proprio in risposta allo specifico quesito _1
sul punto formulatogli da questa Corte, la problematica di una possibile apertura dell'adozione, il CTU evidenzia come in linea generale la predisposizione di un programma di contatto tra il bambino e la sua famiglia biologica va sempre valutato caso per caso in quanto vi sono diversi fattori che possono influenzare in senso negativo l'apertura dell'adozione. In primo luogo, sono da considerare le caratteristiche della famiglia adottiva e di quella biologica. Per un buon successo
31 dell'apertura, è infatti importante che la famiglia biologica non sia contraria all'adozione e che quella adottiva non sia eccessivamente preoccupata del contatto.
E' inoltre da considerare il preesistente legame tra i genitori biologici ed il bambino adottato così come la sua età. Il rischio principale di un contatto tra il bambino adottato ed i suoi genitori biologici è rappresentato dal fatto che i genitori biologici potrebbero interferire nel processo di attaccamento del minore con i genitori adottivi e favorire in tal modo lo sviluppo di un attaccamento insicuro e/o disorganizzato. Tanto premesso in linea generale, il CTU restringe l'indagine al caso concreto nel quale osserva che, considerando l'età di , l'esperienza negativa _1
di incontri protetti con i genitori biologici dopo il suo inserimento nella famiglia adottiva ed infine il fatto che ambedue i genitori osteggiano l'idea della stessa adozione della propria figlia, “…appare sconsigliabile predisporre incontri fattuali e concreti tra la minore ed i genitori biologici…”. Allo stesso modo, non appare opportuno che vi siano contatti tra la famiglia biologica e quella adottiva e che l'identità di quest'ultima possa essere rivelata. “…L'apertura dell'adozione che, nel nostro caso, appare adeguata è quella di un contatto solamente simbolico tr _1
e la sua famiglia biologica (genitori, fratelli, nonni ecc.)…”. Il contatto –
[...]
a parere del CTU – scaturito da un sincero legame affettivo riscontrato da parte dei genitori, dovrebbe avvenire attraverso forme simboliche di “presentificazione” della famiglia biologica (messaggi, regali simbolici, fotografie ecc.) in modo da non mettere a rischio il processo di attaccamento della bambina. Attraverso un contatto mediato simbolicamente si otterrebbe il vantaggio di favorire la costruzione di una identità coerente ed integrata in evitando i potenziali “disturbi” Persona_1
che un contatto concreto e fattuale con la famiglia biologica potrebbe produrre. Il
programma di contatto simbolico tra la bambina e la sua famiglia biologica dovrebbe essere attuato attraverso la mediazione di un terzo che potrebbe essere rappresentato dal Servizio Sociale o da qualche altro soggetto che funga da intermediario evitando contatti diretti tra famiglia adottiva e famiglia biologica. A detto soggetto terzo
(Servizio / Intermediario) dovrebbero essere inviati i messaggi, le foto, i regali ecc. da
32 parte della famiglia biologica che verrebbero poi fatti pervenire alla famiglia adottiva e viceversa. Non ritiene la Corte di concordare su tali ultime conclusioni del CTU. La
Consulente del Tutore della minore si esprimeva in termini negativi in ordine a tale paventata possibilità. “…Prendendo in considerazione il funzionamento di personalità dei signori (psicopatico e borderline) risulta arduo che i due – siano in grado – di muovere verso la figlia un “sincero legame affettivo” – osserva la CTP, partendo proprio dai risultati della Consulenza d'Ufficio – …La signora Pt_2
risulta non solo compressa dal quadro borderline ma anche da una limitata capacità delle funzioni esecutive che non le permettono una capacità riflessiva e di elaborazione fine della realtà. In tal senso quest'ultima si muove nel mondo attraverso un istinto di auto conservazione in cui il legame di attaccamento e accudimento verso la prole è inficiato da sue gravi lacune volte alla mentalizzazione e simbolizzazione dei bisogni altrui. Non è da meno il signo , rigido nelle _1
sue credenze patologiche e in assetto di chiusura emotiva. La storia di vita della signora si caratterizza altresì per un attaccamento insicuro verso le sue Pt_2
figure criterio, specie la madre, in un continuum intergenerazionale del trauma legato all'accudimento. …Quanto scritto sopra dal CTU mi lascia alquanto perplessa: se la signor avesse avuto un legame affettivo con i suoi figli, tutti nati con Pt_2
importanti problematiche di natura cognitiva e anomalie fisiche, avrebbe esercitato un azione di protezione, sicurezza e tutela in rapporto al “sentire” i loro bisogni urgenti e prioritari rispetto ai suoi. Ciò non è stato possibile perché la signora presenta un legame di attaccamento disorganizzato, instabile, non prevedibile in cui strutturalmente non riesce a sviluppare legami affettivi ma “attaccamenti” patologici, borderline, con inversione di ruolo in cui lei svolge il ruolo/ funzione di “amica” non certo di madre biologica che si assume la responsabilità adulta del ruolo. Avere una madre assente, inconsistente e instabile porta con sé gravi conseguenze per lo sviluppo dell' individuo, particolarmente nell'elaborazione della sua personalità affettiva e nell'ambito della iniziazione alla vita concreta. Si presume che la AT non abbia reciso i rapporti con i figli non perché verso di essi muova un
33 “consapevole legame affettivo” di stampo adulto ma perché la prole rappresenta un elemento di rispecchiano narcisistico e contenimento/supporto emotivo. La sottoscritta appoggia la scelta del CTU di un adozione legittimante per la piccola ma ne rimane assai perplessa e preoccupata in relazione alla Persona_10
proposta di un apertura “simbolica” verso i componenti della sua famiglia di origine.
…L'unico criterio superiore che deve guidarci nel valutare l'utilità del mantenere la relazione simbolica tra il minore e la famiglia di origine è capire se tale continuità costituisca un effettivo aiuto alla bambina a integrare le due parti della sua vita. Le affermazioni del CTU hanno una loro sensatezza ed utilità virtuale ma, in questo specifico caso, risultano stridere con delle variabili insite nella situazione della minore: - è nata il [...] ed oggi ha tre anni e mezzo;
- Persona_1
Presenta una vulnerabilità legata alla dimensione cognitiva, affettiva e corporea essendo prematura. Tuttavia a oggi presenta uno stato di benessere psicologico legato alla famiglia affidataria;
- Non ha mai vissuto non i genitori biologici e non ha mai sviluppato verso essi una forma di attaccamento o conoscenza abituale;
- I genitori biologici presentano un funzionamento borderline e psicopatico ed hanno arrecato un grave pregiudizio alla minore in relazione alle loro condotte;
- Non ha mai vissuto con i fratelli e non ha mai sviluppato verso essi una forma di attaccamento o conoscenza abituale. I fratelli sanno della sua esistenza ma non l'hanno mai incontrata. Due, dei tre fratelli presentano anomalie cognitive e motorie certificate.
La nonna materna non si è resa disponibile verso la figlia e la Parte_2
stessa ha chiesto di non coinvolgerla nel percorso peritale. La nonna paterna vive in
Romania ma non ha mai palesato la sua presenza o il desiderio di ricongiungersi al figlio e alla OT. - La minore ha sviluppato un sistema di attaccamento sicuro con la famiglia affidataria e per la sua età non è consapevole della propria storia e non sussiste desiderio di contatto con la famiglia di origine. Mantenere il legame tra la famiglia biologica e la minore, attraverso forme simboliche, rappresenta in questo caso, un pregiudizio alla sua serenità: l'oggetto che arriva non ha presenza reale, quindi, non “riempie la memoria” ricongiungendosi con la propria storia, bensì
34 diviene ” che confonde, inquieta e angoscia…”. Quanto poi alla presenza di _11
terzo soggetto – per così dire intermediario – tra la famiglia biologica e la famiglia adottiva, precisa la CTP che “…Appare inverosimile che, in uno scenario di adozione pianamente legittimante, il servizio sociale del luogo di residenza della minore, si adoperi nel ruolo di “intermediario” tra la famiglia biologica e la famiglia adottiva mettendo a rischio informazioni sensibili e riservate. E' diritto sacro santo che la minore sappia delle sue origini a tempo debito, ma è doveroso/etico che quest'ultima viva in un contesto protetto, sicuro, stabile in cui possa costruite il proprio spazio intra-psichico senza sentirsi in costante scissione relazionale e soprattutto circondata da “oggetti feticci” appartenenti a persone pregiudizievoli a cui lei non può accedere realmente…”. Non paiono, al riguardo, convincenti le repliche del CTU che sottolinea la circostanza che la minore ha convissuto per circa tre mesi con i genitori biologici e ha poi avuto, nel tempo sporadici rapporti fino all'età di due anni e mezzo e che comunque il funzionamento borderline e psicopatico dei genitori biologici è
dato di nessuna importanza all'interno di un possibile contatto simbolico che – comunque – sarebbe proponibile alla stregua di “…una modalità più incisiva rispetto alla semplice informazione sulla famiglia biologica ma evita l'interferenza di quest'ultima sulla educazione della minore che ci sarebbe nel caso di adozione aperta con incontri fattuali.…”.
VI.
3. Conclusivamente, nel caso di specie, pare che qualsiasi rapporto con la genitorialità biologica rischierebbe di trasformarsi in un vero e proprio “accanimento genitoriale” che potrebbe, da un lato (da quello dei genitori biologici, tenendo conto della loro complessa situazione psicologica), rendere fin dal breve periodo detti contatti, per frequenza e modalità, sempre più insoddisfacenti (anche per la eventuale presenza di altri familiari) e creare nuove esigenze di più significativa presenza, oggettiva e soggettiva, sì da rendere poi incerto il contenimento di un
(necessariamente) risoluto distacco e, dall'altro lato (da quello della piccola CP_4
effettivamente, non concorrere a stabilizzare una serena crescita della piccola,
[...]
35 fragile non soltanto per la vicenda generale dell'adozione ma altresì per le proprie delicate condizioni di salute psico-fisiche.
VII. Le spese. La natura in concreto della lite e i suoi complessivi esiti inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione totale delle spese tra tutte le Parti, ivi comprese le spese di CTU e di CTP, tutte liquidate con separato decreto, essendo tutte le Parti ammesse al gratuito patrocinio.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
RESPINGE l'appello;
COMPENSA integralmente tra le Parti le spese di lite, liquidate come da separati decreti essendo le Parti ammesse al patrocinio gratuito;
spese di CTU e di CTP della minore, liquidate come da separato decreto, a carico dello Stato;
DÀ ATTO che sussistono per gli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia e che nel caso di specie il presente procedimento è esente da contributo unificato.
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.
Firenze, 27.11.2024
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Isabella Mariani
36