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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, all'udienza del 04.04.2025, ha pronunciato sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4283 dell'anno 2023 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Francesco P.IVA_1
Battaglino che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i.: , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso e nello lo studio dell'avv. Massimo Rubino che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
evocato in giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. CP_2
1043/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 04.07.2023, nel procedimento n.
3116/2023 R.G., con il quale le è stato ingiunto pagare la somma di €. 9.254,23, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, per fornitura merce per la quale sono state emesse le fatture 32/A, 33/A, 35/A, 36/A e 37/A del 21.03.2022. Ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Padova, l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per difetto di procura ex art. 83 c.p.c., l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito, ha dedotto l'insussistenza del credito per non avere mai avuto alcun rapporto commerciale con la opposta e che l'allegazione di fatture non è sufficiente a provare il credito, difettando i documenti di consegna della merce. Ha chiesto, pertanto, preliminarmente, dichiararsi: a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia a favore del Tribunale di Padova;
b) l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per difetto di procura;
b) l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione obbligatoria;
nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Con comparsa ritualmente depositata, si è costituito in giudizio CP_2
contestando integralmente le avverse deduzioni e insistendo per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con condanna di parte avversa per responsabilità aggravata ex art. 96, co. III c.p.c. e alla rifusione delle spese di lite.
Istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, la causa è stata rinviata alla udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante deposito telematico di sentenza contestuale.
II - La opposizione non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad
Pag. 2 di 7 assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Alla luce delle predette regole, vanno vagliate le eccezioni preliminari sollevate da dalla società opponente.
Con riferimento alla eccezione di incompetenza per territorio di codesto
Tribunale a favore di quello di Padova, va rilevato che l'art. 19 c.p.c. prevede che, salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta in giudizio una persona giuridica, è competente il Giudice del luogo ove essa ha la sede o uno stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda;
mentre l'art. 20 c.p.c. dispone che per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il
Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. In altre parole, tale norma consente all'attore di scegliere liberamente e senza obbligo di motivazione tra il foro generale e i due fori facoltativi, ossia quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta o quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, mentre il convenuto deve adeguarsi a tale scelta. La norma si applica a tutte le obbligazioni, anche a quelle extracontrattuali, e il convenuto che eccepisce l'incompetenza territoriale deve contestare entrambi i criteri di collegamento.
“Il foro indicato dal codice di rito per le cause relative ai diritti di obbligazione all'art. 20 c.p.c. non è un foro esclusivo, bensì facoltativo, nel senso che esiste una possibilità di scelta tra più uffici giudiziari (luogo in cui il convenuto ha la dimora, ovvero dove è sorta l'obbligazione: -forum contractus, coincidente con il luogo
Pag. 3 di 7 dell'accettazione; - oppure forum destinatae solutionis, coincidente con il luogo nel quale l'obbligazione deve essere eseguita. La facoltà di scelta spetta a chi inizia la causa” (Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 23457 del 02.09.2024)
Ora, nel caso di specie, è certo che l'obbligazione è sorta in San Severo, ove la opposta ha fissato la sua sede e nulla la società opponente ha contestato in ordine al criterio di collegamento in parola.
La eccezione in esame va, pertanto, disattesa in ragione della sua infondatezza.
Per ciò che concerne, poi, l'eccezione, pure sollevata dalla opponente, di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per difetto della procura ex art. 83
c.p.c., va osservato che la sottoscrizione del mandato alle liti conferito dal legale rappresentante di una società deve consentire l'individuazione dell'identità soggettiva del sottoscrittore.
Sulla scia di un consolidato e pienamente condivisibile orientamento del giudice di legittimità, la procura alle liti rilasciata dalla società al proprio legale, per essere valida, deve essere scritta, la sottoscrizione deve essere leggibile e deve indicare nel testo il come completo del legale rappresentante (cfr., ex multis, Cass. Civ. sent. n.
17740 del 07.09.2016).
Nel caso in esame la procura è stata rilasciata da , la firma è Testimone_1 perfettamente leggibile e dal contenuto dell'atto emerge chiaramente che la stessa è legale rappresentante pro tempore della società opposta. Quanto allo sfasamento cronologico tra la data indicata nella procura (07.12.2022) e quella di richiesta di pagamento delle fatture (26.04.2023), pare legittimo opinare che trattasi di un mero errore materiale che non inficia la validità dell'atto, al punto che non si è reputato assegnare il termine perentorio di cui all'art. 182, co. II c.p.c., pur tempestivamente richiesto dalla società opposta. In ogni caso, le fatture sono state emesse il 21.03.2022, ossia in data nettamente antecedente a quella indicata in procura. Pare evidente, pertanto, che la procura alle liti sia stata validamente rilasciata per la fase monitoria.
Anche l'eccezione in esame va disattesa.
Con riferimento, infine, alla ulteriore eccezione sollevata da parte opponente di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, va osservato che l'art. 5, co. 1 bis D. Lgs. n. 28 del 04.03.2010 e
Pag. 4 di 7 successive modificazioni e integrazioni elenca le materie per le quali è richiesto il previo esperimento del procedimento di mediazione (o delle altre procedure ivi previste)
a pena di improcedibilità della domanda;
mentre il comma IV della stessa norma prevede che il comma I non si applica, fra gli altri, ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione.
Nel caso di specie, parte opposta non ha chiesto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto né in fase monitoria né in questa sede.
La domanda è, pertanto, procedibile ed anche l'eccezione in esame non merita accoglimento.
Nel merito, parte opponente ha dedotto l'insussistenza del credito per non avere mai intrattenuto alcun rapporto commerciale con la opposta e che l'allegazione di fatture non è sufficiente a provare il credito, difettando i documenti di consegna della merce.
Parte opposta, per contro, ha provato per tabulas di avere intrattenuto rapporti commerciali sia con la odierna opponente, versando in atti non solo le fatture fatte oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo e di pedissequo decreto opposto in questa sede, ma anche altre fatture del 2022 regolarmente pagate da sia con Parte_1
SIP s.r.l., società appartenente al gruppo , avente lo stesso legale Parte_1
rappresentante della società opponente ( , vedi mandato All. 3) che ha Controparte_3
sede secondaria a Trinitapoli, via NO (vedi visura camerale in atti, All. 4), ove è stata consegnato anche la merce ordinata dalla odierna opponente.
E di tanto ci notiziano i testi escussi: riferisce “… ho Testimone_2
consegnato il materiale di cui alle fatture che mi vengono mostrate alle società
… caricavo il materiale a San Severo e lo scaricavo a Trinitapoli, via Parte_1
NO … sia alla società sia alla società SIP … al signor …. che Parte_1 CP_4 firmava le bolle di consegna … qualche volta non c'era e le bolle di consegna non venivano firmate”. E tali circostanze sono state confermate anche dall'altro teste escusso, . Testimone_3
Non pare, pertanto, che possa esservi dubbio alcuno sul fatto che, appartenendo le due società ( e SIP s.r.l.) al gruppo , la consegna della Parte_1 Parte_1
Pag. 5 di 7 merce avvenisse per entrambe le società a Trinitapoli, via NO, ove è ubicata una sede secondaria di SIP s.r.l. (vedi visura camerale); ivi la merce è stata ricevuta in consegna da che ha firmato i documenti di consegna. Controparte_5
E non rileva, ai fini della decisione della presente controversia, la tipologia delle fatture emesse dalla opposta (fatture accompagnatorie o fatture immediate) poiché ciò attinge la sfera prettamente fiscale della documentazione in parola che non inficia quanto dedotto e opportunamente supportato sul piano probatorio in questa sede da
CP_2
In definitiva, la opposizione va rigettata in ragione della sua infondatezza.
Alla luce del comportamento complessivo tenuto da parte opponente nel corso della presente controversia, si ritiene che debbano considerarsi integrati i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. al fine di riconoscere a parte opposta il risarcimento dei danni ivi previsto, quantificato equitativamente nella somma di €. 300,00. Tanto implica, ai sensi del comma IV dello stesso articolo, che il giudice debba condannare la parte al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro che, nel caso di specie, viene quantificato nel minimo stabilito per legge.
III - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M.
n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a
€.26.000,00, applicando i valori medi le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., confronti di in persona
[...] CP_2
del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il d.i. n. 1043/2023, emesso dal Tribunale di Foggia in data 04.07.2023, nel procedimento n. 3116/2023
R.G., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Pag. 6 di 7 2. CONDANNA in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento della somma di €. 300,00 a titolo di risarcimento danno ex art. 96
c.p.c.;
3. CONDANNA in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento della somma di €. 500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96. Co. IV c.p.c.;
4. CONDANNA in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., alla rifusione in favore di in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi €. 5.077,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 04 aprile 2025
Il G.O.P.
Avv. Filomena Simone
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, all'udienza del 04.04.2025, ha pronunciato sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4283 dell'anno 2023 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Francesco P.IVA_1
Battaglino che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i.: , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso e nello lo studio dell'avv. Massimo Rubino che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
evocato in giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. CP_2
1043/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 04.07.2023, nel procedimento n.
3116/2023 R.G., con il quale le è stato ingiunto pagare la somma di €. 9.254,23, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, per fornitura merce per la quale sono state emesse le fatture 32/A, 33/A, 35/A, 36/A e 37/A del 21.03.2022. Ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Padova, l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per difetto di procura ex art. 83 c.p.c., l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito, ha dedotto l'insussistenza del credito per non avere mai avuto alcun rapporto commerciale con la opposta e che l'allegazione di fatture non è sufficiente a provare il credito, difettando i documenti di consegna della merce. Ha chiesto, pertanto, preliminarmente, dichiararsi: a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia a favore del Tribunale di Padova;
b) l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per difetto di procura;
b) l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione obbligatoria;
nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Con comparsa ritualmente depositata, si è costituito in giudizio CP_2
contestando integralmente le avverse deduzioni e insistendo per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con condanna di parte avversa per responsabilità aggravata ex art. 96, co. III c.p.c. e alla rifusione delle spese di lite.
Istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, la causa è stata rinviata alla udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante deposito telematico di sentenza contestuale.
II - La opposizione non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad
Pag. 2 di 7 assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Alla luce delle predette regole, vanno vagliate le eccezioni preliminari sollevate da dalla società opponente.
Con riferimento alla eccezione di incompetenza per territorio di codesto
Tribunale a favore di quello di Padova, va rilevato che l'art. 19 c.p.c. prevede che, salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta in giudizio una persona giuridica, è competente il Giudice del luogo ove essa ha la sede o uno stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda;
mentre l'art. 20 c.p.c. dispone che per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il
Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. In altre parole, tale norma consente all'attore di scegliere liberamente e senza obbligo di motivazione tra il foro generale e i due fori facoltativi, ossia quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta o quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, mentre il convenuto deve adeguarsi a tale scelta. La norma si applica a tutte le obbligazioni, anche a quelle extracontrattuali, e il convenuto che eccepisce l'incompetenza territoriale deve contestare entrambi i criteri di collegamento.
“Il foro indicato dal codice di rito per le cause relative ai diritti di obbligazione all'art. 20 c.p.c. non è un foro esclusivo, bensì facoltativo, nel senso che esiste una possibilità di scelta tra più uffici giudiziari (luogo in cui il convenuto ha la dimora, ovvero dove è sorta l'obbligazione: -forum contractus, coincidente con il luogo
Pag. 3 di 7 dell'accettazione; - oppure forum destinatae solutionis, coincidente con il luogo nel quale l'obbligazione deve essere eseguita. La facoltà di scelta spetta a chi inizia la causa” (Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 23457 del 02.09.2024)
Ora, nel caso di specie, è certo che l'obbligazione è sorta in San Severo, ove la opposta ha fissato la sua sede e nulla la società opponente ha contestato in ordine al criterio di collegamento in parola.
La eccezione in esame va, pertanto, disattesa in ragione della sua infondatezza.
Per ciò che concerne, poi, l'eccezione, pure sollevata dalla opponente, di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per difetto della procura ex art. 83
c.p.c., va osservato che la sottoscrizione del mandato alle liti conferito dal legale rappresentante di una società deve consentire l'individuazione dell'identità soggettiva del sottoscrittore.
Sulla scia di un consolidato e pienamente condivisibile orientamento del giudice di legittimità, la procura alle liti rilasciata dalla società al proprio legale, per essere valida, deve essere scritta, la sottoscrizione deve essere leggibile e deve indicare nel testo il come completo del legale rappresentante (cfr., ex multis, Cass. Civ. sent. n.
17740 del 07.09.2016).
Nel caso in esame la procura è stata rilasciata da , la firma è Testimone_1 perfettamente leggibile e dal contenuto dell'atto emerge chiaramente che la stessa è legale rappresentante pro tempore della società opposta. Quanto allo sfasamento cronologico tra la data indicata nella procura (07.12.2022) e quella di richiesta di pagamento delle fatture (26.04.2023), pare legittimo opinare che trattasi di un mero errore materiale che non inficia la validità dell'atto, al punto che non si è reputato assegnare il termine perentorio di cui all'art. 182, co. II c.p.c., pur tempestivamente richiesto dalla società opposta. In ogni caso, le fatture sono state emesse il 21.03.2022, ossia in data nettamente antecedente a quella indicata in procura. Pare evidente, pertanto, che la procura alle liti sia stata validamente rilasciata per la fase monitoria.
Anche l'eccezione in esame va disattesa.
Con riferimento, infine, alla ulteriore eccezione sollevata da parte opponente di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, va osservato che l'art. 5, co. 1 bis D. Lgs. n. 28 del 04.03.2010 e
Pag. 4 di 7 successive modificazioni e integrazioni elenca le materie per le quali è richiesto il previo esperimento del procedimento di mediazione (o delle altre procedure ivi previste)
a pena di improcedibilità della domanda;
mentre il comma IV della stessa norma prevede che il comma I non si applica, fra gli altri, ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione.
Nel caso di specie, parte opposta non ha chiesto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto né in fase monitoria né in questa sede.
La domanda è, pertanto, procedibile ed anche l'eccezione in esame non merita accoglimento.
Nel merito, parte opponente ha dedotto l'insussistenza del credito per non avere mai intrattenuto alcun rapporto commerciale con la opposta e che l'allegazione di fatture non è sufficiente a provare il credito, difettando i documenti di consegna della merce.
Parte opposta, per contro, ha provato per tabulas di avere intrattenuto rapporti commerciali sia con la odierna opponente, versando in atti non solo le fatture fatte oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo e di pedissequo decreto opposto in questa sede, ma anche altre fatture del 2022 regolarmente pagate da sia con Parte_1
SIP s.r.l., società appartenente al gruppo , avente lo stesso legale Parte_1
rappresentante della società opponente ( , vedi mandato All. 3) che ha Controparte_3
sede secondaria a Trinitapoli, via NO (vedi visura camerale in atti, All. 4), ove è stata consegnato anche la merce ordinata dalla odierna opponente.
E di tanto ci notiziano i testi escussi: riferisce “… ho Testimone_2
consegnato il materiale di cui alle fatture che mi vengono mostrate alle società
… caricavo il materiale a San Severo e lo scaricavo a Trinitapoli, via Parte_1
NO … sia alla società sia alla società SIP … al signor …. che Parte_1 CP_4 firmava le bolle di consegna … qualche volta non c'era e le bolle di consegna non venivano firmate”. E tali circostanze sono state confermate anche dall'altro teste escusso, . Testimone_3
Non pare, pertanto, che possa esservi dubbio alcuno sul fatto che, appartenendo le due società ( e SIP s.r.l.) al gruppo , la consegna della Parte_1 Parte_1
Pag. 5 di 7 merce avvenisse per entrambe le società a Trinitapoli, via NO, ove è ubicata una sede secondaria di SIP s.r.l. (vedi visura camerale); ivi la merce è stata ricevuta in consegna da che ha firmato i documenti di consegna. Controparte_5
E non rileva, ai fini della decisione della presente controversia, la tipologia delle fatture emesse dalla opposta (fatture accompagnatorie o fatture immediate) poiché ciò attinge la sfera prettamente fiscale della documentazione in parola che non inficia quanto dedotto e opportunamente supportato sul piano probatorio in questa sede da
CP_2
In definitiva, la opposizione va rigettata in ragione della sua infondatezza.
Alla luce del comportamento complessivo tenuto da parte opponente nel corso della presente controversia, si ritiene che debbano considerarsi integrati i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. al fine di riconoscere a parte opposta il risarcimento dei danni ivi previsto, quantificato equitativamente nella somma di €. 300,00. Tanto implica, ai sensi del comma IV dello stesso articolo, che il giudice debba condannare la parte al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro che, nel caso di specie, viene quantificato nel minimo stabilito per legge.
III - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M.
n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a
€.26.000,00, applicando i valori medi le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., confronti di in persona
[...] CP_2
del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il d.i. n. 1043/2023, emesso dal Tribunale di Foggia in data 04.07.2023, nel procedimento n. 3116/2023
R.G., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Pag. 6 di 7 2. CONDANNA in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento della somma di €. 300,00 a titolo di risarcimento danno ex art. 96
c.p.c.;
3. CONDANNA in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento della somma di €. 500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96. Co. IV c.p.c.;
4. CONDANNA in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., alla rifusione in favore di in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi €. 5.077,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 04 aprile 2025
Il G.O.P.
Avv. Filomena Simone
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