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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2152/2024
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione civile
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in persona del G.M., dott.ssa Maria
Ilaria Romano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2152/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto: RAPPORTI
CONDOMINIALI
TRA nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. C.F._2 [...]
presso il cui studio risultano elettivamente domiciliate;
Parte_1
-RICORRENTI-
E
, in persona dell'amministratore p.t. geom. , _1 CP_2 Controparte_3
P.I. , con sede in Benevento al Viale dei Rettori, n. 33; P.IVA_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e verbale di udienza del 20/02/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le ricorrenti, con ricorso ex art. 281 decies, hanno agito in giudizio avverso il resistente chiedendo la condanna di quest'ultimo alla consegna degli elenchi dei _1 morosi ex art. 63 disp. att. c.c., nonché alla misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis
c.p.c.. A fondamento della pretesa avanzata in giudizio, le ricorrenti hanno dedotto: 1) che il odierno resistente -risultato soccombente in tre giudizi di _1 impugnazione di delibere assembleari- veniva condannato al pagamento delle spese legali, per complessivi Euro 12.570,78; 2) che, in seguito alla notifica delle relative sentenze (unitamente ai rispettivi atti di precetto), il versava soltanto parte _1 dell'importo dovuto e -nonostante i solleciti- ometteva di comunicare gli elenchi dei condòmini morosi, completi delle indicazioni indispensabili per avviare l'esecuzione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente _1
, che non si è costituito nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del CP_2 giudizio perfezionatasi nei suoi confronti;
ed invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità -condiviso da autorevole giurisprudenza di merito- “la notifica al in quanto semplice "ente Parte_3 di gestione" privo di soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari” (cfr., inter alia,
Cassazione civile sez. II, 29/12/2016, n.27352; Tribunale Torino sez. III, 07/09/2020,
n.2886); ebbene, in applicazione dei predetti principi giurisprudenziali, la notifica R.G.A.C. n. 2152/2024
effettuata all'amministratore pro tempore deve ritenersi correttamente perfezionata nei confronti del resistente. _1
Ancora in via preliminare, va chiarito che la questione dedotta in giudizio può essere decisa secondo lo schema procedimentale di cui all'art. 281 decies c.p.c., non postulando le prospettazioni delle ricorrenti un approfondimento istruttorio incompatibile con la struttura del procedimento semplificato de quo.
Venendo al merito della questione dedotta in giudizio, si osserva che dalle produzioni documentali delle ricorrenti emergono: 1) la soccombenza del nei giudizi _1 iscritti ai nn. R.G. 3169/23, 912/24 e 914/24 e la conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite (cfr. sentenze nn. 2509/23, 781/24 e 782/24 allegate al ricorso introduttivo); 2) l'inoltro al resistente di richieste di consegna degli _1 elenchi dei morosi (cfr. pec del 26.02.24 e del 18.05.24 allegate al ricorso introduttivo);
3) l'inoltro, da parte del resistente, di copia di riparto con evidenza dei _1 condòmini paganti, con riferimento alle sentenze nn. 781/24 e 782/24 (cfr. pec del
03.07.24 allegata al ricorso introduttivo), carente -tuttavia- dei requisiti indispensabili per consentire a parte ricorrente di avviare l'esecuzione e procedere al recupero delle somme liquidate nelle sentenze predette.
Con riferimento a tale ultimo punto, si osserva che la giurisprudenza di merito ha chiarito la necessità -ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione gravante sull'Amministratore di Condominio ex art 63 disp. att. c.c.- di corredare l'elenco dei morosi di talune indicazioni indispensabili ai fini dell'escussione dei condomini morosi
-condizione, nel caso di specie, non soddisfatta-, quali, segnatamente: 1) l'elenco nominativo dei condomini morosi completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio;
2) l'indicazione dei millesimi di proprietà e della tabella applicabile;
3) le somme dovute da ciascuno (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, Ord. 01/07/2022; in senso conforme: Tribunale Pescara, 06/02/2024, n.241; Tribunale Tivoli, 21/04/2016).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, risulta che se, per un verso, nel caso di specie, le ricorrenti hanno documentato la titolarità del credito vantato e il conseguente diritto ad ottenere dall'Amministratore del Condominio comunicazione dei dati relativi ai condomini morosi -con indicazione delle relative generalità e delle quote millesimali-, ai sensi del primo comma dell'art. 63 disp. att. c.c.; per altro verso, il _1 resistente ha omesso di costituirsi in giudizio, per cui -nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale “neutro” e non equiparabile a non contestazione- non è stata fornita una ricostruzione della vicenda diversa da quella prospettata dalle ricorrenti: in particolare, il non ha provato l'adempimento _1 degli obblighi di comunicazione su di esso gravanti, sicché la domanda di parte ricorrente -relativa alla consegna degli elenchi dei morosi- è fondata e deve essere accolta.
Parimenti, deve essere accolta la domanda di irrogazione della misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis c.p.c., atteso che il presente procedimento ha ad oggetto la condanna del resistente all'adempimento di un obbligo diverso dal _1 pagamento di una somma di denaro, secondo quanto previsto dall'articolo in parola (sull'applicabilità della misura coercitiva indiretta, in caso di violazione del precetto di cui all'art. 63, co. 1, disp. att. c.c., cfr. Tribunale Roma, sez. V, 01/02/2017; Tribunale R.G.A.C. n. 2152/2024
Avezzano, 01/03/2016; Tribunale Pescara, 23/02/2016); pertanto, in considerazione dell'importo del credito vantato e delle altre circostanze di cui all'art. 614 bis c.p.c., il resistente va condannato al pagamento di Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla notifica dello stesso.
In ordine alla richiesta di quantificare in Euro 12.570,68 il valore della presente controversia -con conseguente rideterminazione dell'importo del Contributo unificato in Euro 237,00-, formulata nell'ambito delle note depositate in relazione all'udienza del
26/11/2024, valore assorbente assume la considerazione per cui -per consolidato orientamento giurisprudenziale- è sottratta alla potestà del Giudice la determinazione dell'ammontare del contributo unificato (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 12/08/2024, n.7090: “[…] l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per
l'importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice stesso;
ne consegue che, da un lato, l'obbligazione del rimborso a carico del soccombente non necessita, ai fini della sua ottemperanza, dell'inserimento di una specifica statuizione nella sentenza e, dall'altro, che tale obbligazione grava sulla parte soccombente anche quando sia stata esonerata dal corrispondere le spese di lite alla controparte vittoriosa, avendo il giudice disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti”), sicché la relativa domanda non può essere accolta.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la modesta complessità delle questioni dedotte in giudizio) del D.M. 147/2022, ricompresi nello scaglione di riferimento (indeterminabile – bassa complessità) e con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria (in ragione dell'assenza di attività processuale in relazione a tale ultima fase).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del G.M., dott.ssa Maria Ilaria
Romano, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G.A.C. n. 2152/2024, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del resistente;
2) ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda avanzata in giudizio da parte ricorrente e, per l'effetto, CONDANNA il resistente alla consegna dell'elenco dei condomini morosi, completo delle indicazioni richieste in parte motiva;
3) CONDANNA il resistente al pagamento di Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla notifica dello stesso.
4) CONDANNA il resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.451,00 (di cui Euro 2.906,00 per compenso professionale ed Euro 545,00 per esborsi documentati), più 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
R.G.A.C. n. 2152/2024
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 20.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Concetta Di Biase, addetta presso questo ufficio. CP_4
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione civile
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in persona del G.M., dott.ssa Maria
Ilaria Romano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2152/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto: RAPPORTI
CONDOMINIALI
TRA nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. C.F._2 [...]
presso il cui studio risultano elettivamente domiciliate;
Parte_1
-RICORRENTI-
E
, in persona dell'amministratore p.t. geom. , _1 CP_2 Controparte_3
P.I. , con sede in Benevento al Viale dei Rettori, n. 33; P.IVA_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e verbale di udienza del 20/02/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le ricorrenti, con ricorso ex art. 281 decies, hanno agito in giudizio avverso il resistente chiedendo la condanna di quest'ultimo alla consegna degli elenchi dei _1 morosi ex art. 63 disp. att. c.c., nonché alla misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis
c.p.c.. A fondamento della pretesa avanzata in giudizio, le ricorrenti hanno dedotto: 1) che il odierno resistente -risultato soccombente in tre giudizi di _1 impugnazione di delibere assembleari- veniva condannato al pagamento delle spese legali, per complessivi Euro 12.570,78; 2) che, in seguito alla notifica delle relative sentenze (unitamente ai rispettivi atti di precetto), il versava soltanto parte _1 dell'importo dovuto e -nonostante i solleciti- ometteva di comunicare gli elenchi dei condòmini morosi, completi delle indicazioni indispensabili per avviare l'esecuzione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente _1
, che non si è costituito nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del CP_2 giudizio perfezionatasi nei suoi confronti;
ed invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità -condiviso da autorevole giurisprudenza di merito- “la notifica al in quanto semplice "ente Parte_3 di gestione" privo di soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari” (cfr., inter alia,
Cassazione civile sez. II, 29/12/2016, n.27352; Tribunale Torino sez. III, 07/09/2020,
n.2886); ebbene, in applicazione dei predetti principi giurisprudenziali, la notifica R.G.A.C. n. 2152/2024
effettuata all'amministratore pro tempore deve ritenersi correttamente perfezionata nei confronti del resistente. _1
Ancora in via preliminare, va chiarito che la questione dedotta in giudizio può essere decisa secondo lo schema procedimentale di cui all'art. 281 decies c.p.c., non postulando le prospettazioni delle ricorrenti un approfondimento istruttorio incompatibile con la struttura del procedimento semplificato de quo.
Venendo al merito della questione dedotta in giudizio, si osserva che dalle produzioni documentali delle ricorrenti emergono: 1) la soccombenza del nei giudizi _1 iscritti ai nn. R.G. 3169/23, 912/24 e 914/24 e la conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite (cfr. sentenze nn. 2509/23, 781/24 e 782/24 allegate al ricorso introduttivo); 2) l'inoltro al resistente di richieste di consegna degli _1 elenchi dei morosi (cfr. pec del 26.02.24 e del 18.05.24 allegate al ricorso introduttivo);
3) l'inoltro, da parte del resistente, di copia di riparto con evidenza dei _1 condòmini paganti, con riferimento alle sentenze nn. 781/24 e 782/24 (cfr. pec del
03.07.24 allegata al ricorso introduttivo), carente -tuttavia- dei requisiti indispensabili per consentire a parte ricorrente di avviare l'esecuzione e procedere al recupero delle somme liquidate nelle sentenze predette.
Con riferimento a tale ultimo punto, si osserva che la giurisprudenza di merito ha chiarito la necessità -ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione gravante sull'Amministratore di Condominio ex art 63 disp. att. c.c.- di corredare l'elenco dei morosi di talune indicazioni indispensabili ai fini dell'escussione dei condomini morosi
-condizione, nel caso di specie, non soddisfatta-, quali, segnatamente: 1) l'elenco nominativo dei condomini morosi completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio;
2) l'indicazione dei millesimi di proprietà e della tabella applicabile;
3) le somme dovute da ciascuno (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, Ord. 01/07/2022; in senso conforme: Tribunale Pescara, 06/02/2024, n.241; Tribunale Tivoli, 21/04/2016).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, risulta che se, per un verso, nel caso di specie, le ricorrenti hanno documentato la titolarità del credito vantato e il conseguente diritto ad ottenere dall'Amministratore del Condominio comunicazione dei dati relativi ai condomini morosi -con indicazione delle relative generalità e delle quote millesimali-, ai sensi del primo comma dell'art. 63 disp. att. c.c.; per altro verso, il _1 resistente ha omesso di costituirsi in giudizio, per cui -nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale “neutro” e non equiparabile a non contestazione- non è stata fornita una ricostruzione della vicenda diversa da quella prospettata dalle ricorrenti: in particolare, il non ha provato l'adempimento _1 degli obblighi di comunicazione su di esso gravanti, sicché la domanda di parte ricorrente -relativa alla consegna degli elenchi dei morosi- è fondata e deve essere accolta.
Parimenti, deve essere accolta la domanda di irrogazione della misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis c.p.c., atteso che il presente procedimento ha ad oggetto la condanna del resistente all'adempimento di un obbligo diverso dal _1 pagamento di una somma di denaro, secondo quanto previsto dall'articolo in parola (sull'applicabilità della misura coercitiva indiretta, in caso di violazione del precetto di cui all'art. 63, co. 1, disp. att. c.c., cfr. Tribunale Roma, sez. V, 01/02/2017; Tribunale R.G.A.C. n. 2152/2024
Avezzano, 01/03/2016; Tribunale Pescara, 23/02/2016); pertanto, in considerazione dell'importo del credito vantato e delle altre circostanze di cui all'art. 614 bis c.p.c., il resistente va condannato al pagamento di Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla notifica dello stesso.
In ordine alla richiesta di quantificare in Euro 12.570,68 il valore della presente controversia -con conseguente rideterminazione dell'importo del Contributo unificato in Euro 237,00-, formulata nell'ambito delle note depositate in relazione all'udienza del
26/11/2024, valore assorbente assume la considerazione per cui -per consolidato orientamento giurisprudenziale- è sottratta alla potestà del Giudice la determinazione dell'ammontare del contributo unificato (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 12/08/2024, n.7090: “[…] l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per
l'importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice stesso;
ne consegue che, da un lato, l'obbligazione del rimborso a carico del soccombente non necessita, ai fini della sua ottemperanza, dell'inserimento di una specifica statuizione nella sentenza e, dall'altro, che tale obbligazione grava sulla parte soccombente anche quando sia stata esonerata dal corrispondere le spese di lite alla controparte vittoriosa, avendo il giudice disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti”), sicché la relativa domanda non può essere accolta.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la modesta complessità delle questioni dedotte in giudizio) del D.M. 147/2022, ricompresi nello scaglione di riferimento (indeterminabile – bassa complessità) e con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria (in ragione dell'assenza di attività processuale in relazione a tale ultima fase).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del G.M., dott.ssa Maria Ilaria
Romano, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G.A.C. n. 2152/2024, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del resistente;
2) ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda avanzata in giudizio da parte ricorrente e, per l'effetto, CONDANNA il resistente alla consegna dell'elenco dei condomini morosi, completo delle indicazioni richieste in parte motiva;
3) CONDANNA il resistente al pagamento di Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla notifica dello stesso.
4) CONDANNA il resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.451,00 (di cui Euro 2.906,00 per compenso professionale ed Euro 545,00 per esborsi documentati), più 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
R.G.A.C. n. 2152/2024
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 20.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Concetta Di Biase, addetta presso questo ufficio. CP_4