Ordinanza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati
dr. Francesco Micela Presidente
dr. Monica Montante Giudice
dr. Gabriella Giammona Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 12451 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024
vertente
TRA
assistito\a dall'Avv. VITELLO MATILDE;
Parte_1
– ricorrente –
CONTRO
, assistito\a dall'Avv. SANZO DONATELLA;
Controparte_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
letti gli atti e viste le note scritte depositate dalle parti entro l'11 febbraio 2025, termine indica-
to ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
ritenuto che, dopo aver appurato che già il 12 giugno 2009 era stata pronunziata, nella sua contumacia, sentenza di separazione, il ricorrente ha personalmente rinunziato al presente giudi-
zio di separazione, introdotto con ricorso depositato il 16 ottobre 2024;
ritenuto che la resistente ha accettato la rinunzia, e quindi il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
ritenuto che l'ultimo comma dell'art. 306 prevede che, in assenza di accordo e indipendente-
mente dalle ragioni della rinuncia, il rinunciante è comunque tenuto a rimborsare all'altra parte le
P.Q.M.
visto l'art. 306 c.p.c.
dichiara estinto il procedimento e liquida le spese che è tenuto a rimbor- Parte_1
sare a in € 1.500,00, oltre IVA e contr. prev. avv. Controparte_1
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Palermo, 13/02/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott.Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Presidente e Relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato di- sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.