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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 333/2023
Oggi 5 marzo 2025 alle ore 11.15 innanzi alla dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per parte attrice l'avv.to Claudia Palladino nonché la parte di persona l'avv.to Controparte_1
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
L'Avv. Palladino conclude riportandosi agli atti depositati e alle conclusioni rassegnate.
Il Giudice preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Successivamente all'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 8 R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, Sezione prima civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Sara Lanzetta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 333/2023 R.G. avente ad oggetto: usucapione tra
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
23.08.1957, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Palladino ed elettivamente domiciliato in San
Donato Val di Comino in Piazza Berlinguer 17
Attore
E
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]; Controparte_2
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Piossasco n.
2 - Lettera: I;
, nata a [...] V.C. il 13 gennaio 1932 e CP_3
residente in [...] n.q. di erede di CP_4 Per_1
residente in [...] Roma;
, n.q. di erede
[...] Controparte_5
di , residente in [...] Persona_1 Parte_2
nato a [...] V.C. il 23 luglio 1935 e residente in [...] – Pal. 24;
, nato a [...] V.C. in data 8 ottobre 1942 e ivi residente, Contrada S. CP_6
Ianni n. 19; , nato a [...] il [...] e residente in [...]V.C. Controparte_7
in via Cannesse n. 26
Convenuti contumaci
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2
, , , , ,
[...] Controparte_7 Parte_1 CP_4 Controparte_8 CP_6
e chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per CP_3 Controparte_5
usucapione della piena proprietà degli immobili siti nel Comune di Gallinaro e nel Comune di San
Donato Val di Comino.
A fondamento della domanda ha dedotto: che da ben oltre 20 anni, in maniera pacifica ed ininterrotta, è nel possesso dei seguenti terreni: Pt_3
sito nel Comune di Gallinaro, distinto in catasto al foglio 20, particella 233, classe 1, della superficie di
13 are e 72 centiare;
PA sito in San Donato Val di Comino, distinto in catasto al foglio 5 particella n. 222, classe U, della superficie di 31 are e 78 centiare;
Uliveto sito in San Donato Val di Comino, distinto in catasto al foglio 9 particella n. 112 (porz. AA), classe 2, della superficie di 27 are, nonché seminativo arborato (porz. AB), classe 3, della superficie di are 2 e 10 centiare;
sito in San Pt_3
Donato Val di Comino, distinto in catasto al foglio 9 particella n. 263 (porz. AA), classe 2, della superficie di 33 are, nonché seminativo arborato (porz. AB), classe 2, della superficie di are 2 e 10 centiare;
sito in San Donato Val di Comino, distinto in catasto al foglio 21 particella n. 211, Pt_3
classe 4, della superficie di 13 are e 94 centiare;
Terreno seminativo arborato sito in San Donato Val di
Comino, distinto in catasto al foglio 23 particella n. 26, classe 2, della superficie di 17 are e 03 centiare;
Terreno seminativo arborato sito in San Donato Val di Comino, distinto in catasto al foglio 23 particella n. 345, classe 2, della superficie di 6 are e 17 centiare;
Terreno seminativo arborato sito in
San Donato Val di Comino, distinto in catasto al foglio 23 particella n. 346, classe 3, della superficie di
07 are e 04 centiare;
che, negli anni, nessuno ha mai rivendicato la proprietà o altri diritti reali di godimento su tali terreni;
che ha sempre disposto degli stessi come se fosse il proprietario;
che, lo stesso, non solo ha sempre provveduto al buon mantenimento dei terreni, attraverso la cura e la custodia, ma si è anche occupato di sostenere tutte le spese relative alla manutenzione;
che ha sempre utilizzato i terreni oggetto della presente controversia non riconoscendo sugli stessi diritti altrui;
che tali situazioni di fatto comprovano la presenza sia dell'elemento oggettivo (corpus), sia dell'elemento soggettivo (animus) in capo all'istante e comprovano che la proprietà dei suddetti beni che è stata acquisita per usucapione ultraventennale dal CP_1
che ha incardinato il procedimento di mediazione obbligatoria dinanzi alla Camera per la mediazione e la conciliazione delle controversie presso l'Ordine degli Avvocati di Cassino;
che, tale procedimento, si concludeva con verbale negativo del 30 novembre 2022.
pagina 3 di 8 Ha concluso chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, in accoglimento integrale della domanda attrice e disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione: a) accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà degli immobili indicati in premessa in favore del Sig.
b) ordinare al Conservatore dei RR. II. competente di procedere alla trascrizione della CP_1 emananda sentenza e con ogni connesso provvedimento di ragione e di legge”.
Non si sono costituiti in giudizio , , , Controparte_2 Controparte_7 Parte_1 CP_4
, e sebbene
[...] Controparte_8 CP_6 CP_3 Controparte_5
regolarmente citati.
Nel merito la domanda di usucapione è infondata e va rigettata non avendo parte attrice allegato e provato gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva dell'usucapione.
Com'è noto, secondo l'interpretazione costante della Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n.
9325/11), chi agisce in giudizio al fine di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi (cfr. Cass. n. 975/00); il secondo può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.
Ciò posto, si rileva che per ritenere integrato l'elemento materiale necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, occorre l'allegazione in giudizio di fatti, comportamenti ed attività materiali tali da integrare l'esercizio fattuale di un'attività materiale di godimento del bene avente ampiezza corrispondente al contenuto che caratterizza il diritto di piena ed esclusiva proprietà
(c.d. possesso ad immagine di piena ed esclusiva proprietà). Infatti, il corpus, che costituisce l'elemento materiale del possesso, si caratterizza per il fatto di essere costituito da una attività materiale che il soggetto ha compiuto e compie sulla cosa e, in particolare, da una attività materiale che deve corrispondere al contenuto del diritto reale di godimento costituente oggetto d ella domanda di usucapione;
più specificamente, l'attività che deve essere posta in essere ai fini della usucapione del diritto di proprietà deve essere tale da escludere dal godimento del bene qualsivoglia altro soggetto diverso dal possessore ad usucapionem (escludendo pertanto dal godimento altresì gli intestatari catastali dell'immobile da usucapire). Il possesso, dunque, con particolare riferimento all'elemento materiale del corpus, non è un qualsiasi potere sulla cosa, generico e non meglio definito, ma è uno specifico potere sulla cosa, qualificato da caratteri ben precisi: il compimento da parte del soggetto di pagina 4 di 8 una attività sulla cosa e la corrispondenza di tale attività con lo specifico contenuto della proprietà o di altro diritto reale (che nel singolo caso si invoca). La qualificazione normativa del possesso come attività comporta la certa esclusione dell'elemento materiale del possesso nel caso in cui risultino dedotti o provati in giudizio meri atti compiuti dal soggetto sulla cosa, ossia atti discontinui nel tempo e limitati nella loro estensione e nella loro incidenza sul godimento della cosa (atti che, per contro, costituiscono l'elemento materiale della diversa fattispecie degli atti di tolleranza, ontologicamente incompatibile con il possesso).
Per contro la attività richiesta dal Codice civile è caratterizzata da continuità cronologica e da una maggiore consistenza, variabile in relazione alla differente ampiezza e natura del diritto reale che, nella concreta fattispecie, fornisce al possesso la c.d. immagine su cui modellarsi.
Per altro verso, il Codice civile richiede, quale ulteriore carattere dell'elemento materiale del possesso, il requisito della corrispondenza della attività con il contenuto di uno specifico diritto reale. In parti colare, il contenuto dell'acquisto per usucapione si determina in ragione del contenuto del possesso. Il possesso pieno conduce pertanto all'acquisto del diritto di proprietà, mentre il possesso minore è utile per l'acquisto degli altri diritti reali di godimento. Conseguentemente, la decisione sulla fondatezza nel merito di una domanda di usucapione della proprietà richiede l'accertamento in giudizio della corrispondenza tra l'elemento materiale del possesso dedotto e provato in giudizio e il contenuto del diritto di proprietà. L'art. 832 c.c. prevede che “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”. Il requisito della pienezza significa che la proprietà comporta la generalità del potere di godimento e di disposizione della cosa. Sotto questo profilo, il possesso ad immagine di proprietà richiede il compimento di un'attività avente contenuto (non specifico e limitato ma) notevolmente ampio e generale sulla cosa (c.d. possesso pieno).
Da tale premessa deriva che il soggetto che proponga domanda di usucapione della proprietà di una cosa (ossia di un bene materiale, potendo la proprietà avere ad oggetto esclusivamente beni materiali), ha l'onere di allegare specificamente e di provare rigorosamente di aver compiuto (per il tempo richiesto dalla legge) un' attività sulla cosa avente caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione della cosa da parte di altri soggetti (in primis gli intestatari catastali, non potendo coesistere due proprietà piene sulla medesima cosa) e da rivelare un godimento generale della cosa, non limitato a singole e specifiche attività corrispondenti a singole e specifiche facoltà relative al contenuto di diritti reali minori di godimento. Conseguentemente, l' allegazione di un'attività materiale capace di esprimere solamente un godimento di fatto e una disposizione di fatto, avente carattere non generale ma limitato, non appare sufficiente per integrare l'elemento materiale del possesso unanimemente pagina 5 di 8 necessario per l'usucapione. L'onere della prova dei fatti e degli elementi costituitivi dell'usucapione
(fattispecie complessa a formazione progressiva o successiva) è posto dall'ordinamento giuridico a carico della parte che domanda la pronuncia della sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto a tale titolo.
Con riferimento ai requisiti che il possesso ed in particolare l'elemento materiale del possesso, deve presentare per poter assumere rilevanza giuridica ai fini del perfezionamento della fattispecie della usucapione ordinaria, la Corte di Cassazione, più specificamente, ha avuto modo di statuire condivisibili principi giuridici sintetizzabili nelle seguenti massime:
- “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus ". (Cass. n. 18215/13 cfr Cass. 1796/2022);
- “Ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare” (Cass., n. 18392/06);
- “Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare. (Cass. n. 25922/05).
L'insussistenza, nella concreta fattispecie, dell'elemento materiale del possesso, corrispondente al contenuto della proprietà, esclude, nel caso concreto, l'operatività della presunzione legale iuris tantum avente ad oggetto l'elemento soggettivo del possesso.
Nel caso di specie la prova richiesta ai fini dell'usucapione non può dirsi fornita.
In primo luogo, si rileva che non risulta allegato in citazione l'esatto momento temporale a decorrere dal quale l'attore avrebbe cominciato a possedere uti dominus i fondi oggetto di causa;
ed invero, sul pagina 6 di 8 punto non può essere presa in considerazione l'affermazione di parte attrice relativa al possesso ininterrotto dei fondi in questione per oltre vent'anni, in quanto del tutto generica in ordine a tale circostanza.
Questa, infatti, rappresenta un elemento costitutivo essenziale della fattispecie acquisitiva della proprietà che doveva essere allegato con sufficiente precisione nell'atto introduttivo del giudizio e in relazione al quale avrebbe dovuto formarsi la prova della fondatezza della domanda.
Deve essere oltretutto rilevato che in citazione non sono stati allegati elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza di un possesso uti dominus, ovvero non è stata fornita prova dei comportamenti ed attività materiali tali da integrare l'esercizio fattuale di un'attività materiale di godimento del bene avente ampiezza corrispondente al contenuto che caratterizza il diritto di piena ed esclusiva proprietà con esclusione del godimento degli alios.
Sul punto si osserva che la circostanza del mero utilizzo del bene, l'aver provveduto alla cura dei terreni e alle spese relative alla manutenzione degli stessi, così come dedotto nell'atto di citazione, non sono idonei a denotare, in mancanza di ulteriori elemento un possesso uti dominus, idoneo a determinare la fattispecie acquisitiva dell'usucapione dal momento che il soggetto che propone dom anda di usucapione ha l 'onere di all egare specifi camente e di provare rigorosamente di aver com piuto (per il t empo ri chi est o dall a l egge) una attivi tà sulla cosa avente caratteri tali da es cludere t ot alm ent e il godim ent o e l a di sposizione dell a cosa da part e di altri soggetti (in pri mis gli int est at ari catastal i, non pot endo coesistere due proprietà piene sull a m edesim a cosa) e da rivel are un godim ent o generale dell a cos a, non l imit ato a singol e e specifiche at tivit à corrispondenti a singole e specifiche facoltà rel ative al contenuto di di ritti real i minori di godi ment o.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, considerato che non è stata fornita con tranquillizzante certezza la prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. e, stante l'incompletezza della documentazione prodotta in giudizio, e la mancanza di articolazione di prova orale sulle circostanze indicate in citazione, si ritiene che la domanda di usucapione non possa essere accolta.
Nulla per le spese essendo i convenuti rimasti contumaci.
P . Q . M .
Il Tribunale di Cassino Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n.
333/2023 come innanzi proposta, così provvede:
pagina 7 di 8 1. dichiara la contumacia di , , Controparte_2 Controparte_7 Parte_1
Con
, e CP_4 Controparte_8 CP_6 CP_3 CP_5
[...]
2. rigetta la domanda proposta da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
3. nulla per le spese.
Cassino 05.03.2025
Dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 333/2023
Oggi 5 marzo 2025 alle ore 11.15 innanzi alla dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per parte attrice l'avv.to Claudia Palladino nonché la parte di persona l'avv.to Controparte_1
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
L'Avv. Palladino conclude riportandosi agli atti depositati e alle conclusioni rassegnate.
Il Giudice preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Successivamente all'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 8 R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, Sezione prima civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Sara Lanzetta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 333/2023 R.G. avente ad oggetto: usucapione tra
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
23.08.1957, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Palladino ed elettivamente domiciliato in San
Donato Val di Comino in Piazza Berlinguer 17
Attore
E
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]; Controparte_2
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Piossasco n.
2 - Lettera: I;
, nata a [...] V.C. il 13 gennaio 1932 e CP_3
residente in [...] n.q. di erede di CP_4 Per_1
residente in [...] Roma;
, n.q. di erede
[...] Controparte_5
di , residente in [...] Persona_1 Parte_2
nato a [...] V.C. il 23 luglio 1935 e residente in [...] – Pal. 24;
, nato a [...] V.C. in data 8 ottobre 1942 e ivi residente, Contrada S. CP_6
Ianni n. 19; , nato a [...] il [...] e residente in [...]V.C. Controparte_7
in via Cannesse n. 26
Convenuti contumaci
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2
, , , , ,
[...] Controparte_7 Parte_1 CP_4 Controparte_8 CP_6
e chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per CP_3 Controparte_5
usucapione della piena proprietà degli immobili siti nel Comune di Gallinaro e nel Comune di San
Donato Val di Comino.
A fondamento della domanda ha dedotto: che da ben oltre 20 anni, in maniera pacifica ed ininterrotta, è nel possesso dei seguenti terreni: Pt_3
sito nel Comune di Gallinaro, distinto in catasto al foglio 20, particella 233, classe 1, della superficie di
13 are e 72 centiare;
PA sito in San Donato Val di Comino, distinto in catasto al foglio 5 particella n. 222, classe U, della superficie di 31 are e 78 centiare;
Uliveto sito in San Donato Val di Comino, distinto in catasto al foglio 9 particella n. 112 (porz. AA), classe 2, della superficie di 27 are, nonché seminativo arborato (porz. AB), classe 3, della superficie di are 2 e 10 centiare;
sito in San Pt_3
Donato Val di Comino, distinto in catasto al foglio 9 particella n. 263 (porz. AA), classe 2, della superficie di 33 are, nonché seminativo arborato (porz. AB), classe 2, della superficie di are 2 e 10 centiare;
sito in San Donato Val di Comino, distinto in catasto al foglio 21 particella n. 211, Pt_3
classe 4, della superficie di 13 are e 94 centiare;
Terreno seminativo arborato sito in San Donato Val di
Comino, distinto in catasto al foglio 23 particella n. 26, classe 2, della superficie di 17 are e 03 centiare;
Terreno seminativo arborato sito in San Donato Val di Comino, distinto in catasto al foglio 23 particella n. 345, classe 2, della superficie di 6 are e 17 centiare;
Terreno seminativo arborato sito in
San Donato Val di Comino, distinto in catasto al foglio 23 particella n. 346, classe 3, della superficie di
07 are e 04 centiare;
che, negli anni, nessuno ha mai rivendicato la proprietà o altri diritti reali di godimento su tali terreni;
che ha sempre disposto degli stessi come se fosse il proprietario;
che, lo stesso, non solo ha sempre provveduto al buon mantenimento dei terreni, attraverso la cura e la custodia, ma si è anche occupato di sostenere tutte le spese relative alla manutenzione;
che ha sempre utilizzato i terreni oggetto della presente controversia non riconoscendo sugli stessi diritti altrui;
che tali situazioni di fatto comprovano la presenza sia dell'elemento oggettivo (corpus), sia dell'elemento soggettivo (animus) in capo all'istante e comprovano che la proprietà dei suddetti beni che è stata acquisita per usucapione ultraventennale dal CP_1
che ha incardinato il procedimento di mediazione obbligatoria dinanzi alla Camera per la mediazione e la conciliazione delle controversie presso l'Ordine degli Avvocati di Cassino;
che, tale procedimento, si concludeva con verbale negativo del 30 novembre 2022.
pagina 3 di 8 Ha concluso chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, in accoglimento integrale della domanda attrice e disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione: a) accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà degli immobili indicati in premessa in favore del Sig.
b) ordinare al Conservatore dei RR. II. competente di procedere alla trascrizione della CP_1 emananda sentenza e con ogni connesso provvedimento di ragione e di legge”.
Non si sono costituiti in giudizio , , , Controparte_2 Controparte_7 Parte_1 CP_4
, e sebbene
[...] Controparte_8 CP_6 CP_3 Controparte_5
regolarmente citati.
Nel merito la domanda di usucapione è infondata e va rigettata non avendo parte attrice allegato e provato gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva dell'usucapione.
Com'è noto, secondo l'interpretazione costante della Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n.
9325/11), chi agisce in giudizio al fine di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi (cfr. Cass. n. 975/00); il secondo può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.
Ciò posto, si rileva che per ritenere integrato l'elemento materiale necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, occorre l'allegazione in giudizio di fatti, comportamenti ed attività materiali tali da integrare l'esercizio fattuale di un'attività materiale di godimento del bene avente ampiezza corrispondente al contenuto che caratterizza il diritto di piena ed esclusiva proprietà
(c.d. possesso ad immagine di piena ed esclusiva proprietà). Infatti, il corpus, che costituisce l'elemento materiale del possesso, si caratterizza per il fatto di essere costituito da una attività materiale che il soggetto ha compiuto e compie sulla cosa e, in particolare, da una attività materiale che deve corrispondere al contenuto del diritto reale di godimento costituente oggetto d ella domanda di usucapione;
più specificamente, l'attività che deve essere posta in essere ai fini della usucapione del diritto di proprietà deve essere tale da escludere dal godimento del bene qualsivoglia altro soggetto diverso dal possessore ad usucapionem (escludendo pertanto dal godimento altresì gli intestatari catastali dell'immobile da usucapire). Il possesso, dunque, con particolare riferimento all'elemento materiale del corpus, non è un qualsiasi potere sulla cosa, generico e non meglio definito, ma è uno specifico potere sulla cosa, qualificato da caratteri ben precisi: il compimento da parte del soggetto di pagina 4 di 8 una attività sulla cosa e la corrispondenza di tale attività con lo specifico contenuto della proprietà o di altro diritto reale (che nel singolo caso si invoca). La qualificazione normativa del possesso come attività comporta la certa esclusione dell'elemento materiale del possesso nel caso in cui risultino dedotti o provati in giudizio meri atti compiuti dal soggetto sulla cosa, ossia atti discontinui nel tempo e limitati nella loro estensione e nella loro incidenza sul godimento della cosa (atti che, per contro, costituiscono l'elemento materiale della diversa fattispecie degli atti di tolleranza, ontologicamente incompatibile con il possesso).
Per contro la attività richiesta dal Codice civile è caratterizzata da continuità cronologica e da una maggiore consistenza, variabile in relazione alla differente ampiezza e natura del diritto reale che, nella concreta fattispecie, fornisce al possesso la c.d. immagine su cui modellarsi.
Per altro verso, il Codice civile richiede, quale ulteriore carattere dell'elemento materiale del possesso, il requisito della corrispondenza della attività con il contenuto di uno specifico diritto reale. In parti colare, il contenuto dell'acquisto per usucapione si determina in ragione del contenuto del possesso. Il possesso pieno conduce pertanto all'acquisto del diritto di proprietà, mentre il possesso minore è utile per l'acquisto degli altri diritti reali di godimento. Conseguentemente, la decisione sulla fondatezza nel merito di una domanda di usucapione della proprietà richiede l'accertamento in giudizio della corrispondenza tra l'elemento materiale del possesso dedotto e provato in giudizio e il contenuto del diritto di proprietà. L'art. 832 c.c. prevede che “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”. Il requisito della pienezza significa che la proprietà comporta la generalità del potere di godimento e di disposizione della cosa. Sotto questo profilo, il possesso ad immagine di proprietà richiede il compimento di un'attività avente contenuto (non specifico e limitato ma) notevolmente ampio e generale sulla cosa (c.d. possesso pieno).
Da tale premessa deriva che il soggetto che proponga domanda di usucapione della proprietà di una cosa (ossia di un bene materiale, potendo la proprietà avere ad oggetto esclusivamente beni materiali), ha l'onere di allegare specificamente e di provare rigorosamente di aver compiuto (per il tempo richiesto dalla legge) un' attività sulla cosa avente caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione della cosa da parte di altri soggetti (in primis gli intestatari catastali, non potendo coesistere due proprietà piene sulla medesima cosa) e da rivelare un godimento generale della cosa, non limitato a singole e specifiche attività corrispondenti a singole e specifiche facoltà relative al contenuto di diritti reali minori di godimento. Conseguentemente, l' allegazione di un'attività materiale capace di esprimere solamente un godimento di fatto e una disposizione di fatto, avente carattere non generale ma limitato, non appare sufficiente per integrare l'elemento materiale del possesso unanimemente pagina 5 di 8 necessario per l'usucapione. L'onere della prova dei fatti e degli elementi costituitivi dell'usucapione
(fattispecie complessa a formazione progressiva o successiva) è posto dall'ordinamento giuridico a carico della parte che domanda la pronuncia della sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto a tale titolo.
Con riferimento ai requisiti che il possesso ed in particolare l'elemento materiale del possesso, deve presentare per poter assumere rilevanza giuridica ai fini del perfezionamento della fattispecie della usucapione ordinaria, la Corte di Cassazione, più specificamente, ha avuto modo di statuire condivisibili principi giuridici sintetizzabili nelle seguenti massime:
- “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus ". (Cass. n. 18215/13 cfr Cass. 1796/2022);
- “Ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare” (Cass., n. 18392/06);
- “Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare. (Cass. n. 25922/05).
L'insussistenza, nella concreta fattispecie, dell'elemento materiale del possesso, corrispondente al contenuto della proprietà, esclude, nel caso concreto, l'operatività della presunzione legale iuris tantum avente ad oggetto l'elemento soggettivo del possesso.
Nel caso di specie la prova richiesta ai fini dell'usucapione non può dirsi fornita.
In primo luogo, si rileva che non risulta allegato in citazione l'esatto momento temporale a decorrere dal quale l'attore avrebbe cominciato a possedere uti dominus i fondi oggetto di causa;
ed invero, sul pagina 6 di 8 punto non può essere presa in considerazione l'affermazione di parte attrice relativa al possesso ininterrotto dei fondi in questione per oltre vent'anni, in quanto del tutto generica in ordine a tale circostanza.
Questa, infatti, rappresenta un elemento costitutivo essenziale della fattispecie acquisitiva della proprietà che doveva essere allegato con sufficiente precisione nell'atto introduttivo del giudizio e in relazione al quale avrebbe dovuto formarsi la prova della fondatezza della domanda.
Deve essere oltretutto rilevato che in citazione non sono stati allegati elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza di un possesso uti dominus, ovvero non è stata fornita prova dei comportamenti ed attività materiali tali da integrare l'esercizio fattuale di un'attività materiale di godimento del bene avente ampiezza corrispondente al contenuto che caratterizza il diritto di piena ed esclusiva proprietà con esclusione del godimento degli alios.
Sul punto si osserva che la circostanza del mero utilizzo del bene, l'aver provveduto alla cura dei terreni e alle spese relative alla manutenzione degli stessi, così come dedotto nell'atto di citazione, non sono idonei a denotare, in mancanza di ulteriori elemento un possesso uti dominus, idoneo a determinare la fattispecie acquisitiva dell'usucapione dal momento che il soggetto che propone dom anda di usucapione ha l 'onere di all egare specifi camente e di provare rigorosamente di aver com piuto (per il t empo ri chi est o dall a l egge) una attivi tà sulla cosa avente caratteri tali da es cludere t ot alm ent e il godim ent o e l a di sposizione dell a cosa da part e di altri soggetti (in pri mis gli int est at ari catastal i, non pot endo coesistere due proprietà piene sull a m edesim a cosa) e da rivel are un godim ent o generale dell a cos a, non l imit ato a singol e e specifiche at tivit à corrispondenti a singole e specifiche facoltà rel ative al contenuto di di ritti real i minori di godi ment o.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, considerato che non è stata fornita con tranquillizzante certezza la prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. e, stante l'incompletezza della documentazione prodotta in giudizio, e la mancanza di articolazione di prova orale sulle circostanze indicate in citazione, si ritiene che la domanda di usucapione non possa essere accolta.
Nulla per le spese essendo i convenuti rimasti contumaci.
P . Q . M .
Il Tribunale di Cassino Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n.
333/2023 come innanzi proposta, così provvede:
pagina 7 di 8 1. dichiara la contumacia di , , Controparte_2 Controparte_7 Parte_1
Con
, e CP_4 Controparte_8 CP_6 CP_3 CP_5
[...]
2. rigetta la domanda proposta da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
3. nulla per le spese.
Cassino 05.03.2025
Dott.ssa Sara Lanzetta
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