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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/11/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3947/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11, cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 29/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FISCHER ERIKA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. SATIRO GIUSEPPINA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande della ricorrente, delle difese e richieste avanzate dal convenuto;
1 rilevato che le parti, con note ex art. 127 ter c.p.c depositate in data 24.11.2025,
raggiungevano il seguente accordo qui riportato:
“a) Affidamento condiviso tra i genitori con collocamento prevalente della minore Per_1
nata a [...] il [...] presso la madre, in Parte_1
Preganziol (Tv) via Sambughè n. 142;
b) Il sig. , dal mese di gennaio 2026, si impegna a versare entro il giorno 10 (dieci) CP_1
di ogni mese la somma di € 270,00.= a titolo di contributo al mantenimento di , con Per_1
rivalutazione ISTAT annuale. Tale somma sarà erogata dal sig. in favore della CP_1
figlia sino al raggiungimento della sua indipendenza economica e secondo i criteri di
tempo fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Il sig. , inoltre, conferma di CP_1
riconoscere alla sig.ra il 100% del valore dell'assegno unico già allo stato Parte_1
percepito dalla stessa. Qualora la figlia dovesse trascorrere almeno 15 giorni Per_1
consecutivi in un mese dal padre, l'ammontare dell'assegno di mantenimento verrà ridotto
della metà;
c) Le spese straordinarie saranno a carico per il 50% di ciascun genitore come da
Protocollo del Tribunale di Treviso. La sig.ra comunicherà a mezzo whatsapp Parte_1
al sig. la spesa straordinaria ritenuta necessaria e riportata nel Protocollo;
il sig. CP_1
provvederà a confermare l'assenso o il dissenso motivato entro 10 giorni dalla CP_1
richiesta e, se nel caso, a raccogliere ulteriori preventivi da inviare alla sig.ra Parte_1
entro gli 8 giorni successivi. In difetto di riscontro da parte del signor , la spesa CP_1
straordinaria si intenderà accettata, con il conseguente obbligo in capo al genitore silente
di rimborsare all'altro il 50% della spesa.
d) Il sig. , entro la data del 10 gennaio 2026, si impegna a versare la somma di € CP_1
98,55 pari alle spese straordinarie sostenute nel settembre 2025 dalla sig.ra Parte_1
riferite all'acquisto dei libri scolastici per la figlia nonché materiale di inizio anno Per_1
2 scolastico (penne, quaderni) per loro natura ritenuti, dal Protocollo di Treviso, spese
straordinarie.
e) Tutti gli importi di cui sopra andranno versati al conto intestato alla sig.ra Parte_1
[...
alle seguenti coordinate bancarie: Conto Banco Posta IBAN:
[...]
f) A parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza emessa dal Tribunale di
Treviso n. 485/2024, si stabilisce che il padre sentirà telefonicamente la figlia almeno Per_1
1 volta a settimana. Nel corso della telefonata padre – figlia è fatto divieto alla sig.ra
e ai membri della sua famiglia di ascoltare ed intervenire nel colloquio;
Parte_1
g) Il padre, sulla scorta di quanto già definito in sentenza n. 485/2024 concorderà
direttamente con la figlia le visite e, a parziale modifica della sopra richiamata sentenza,
le Parti si accordano per individuare come punto di incontro la stazione ferroviaria di
Verona. Le parti si impegnano ad organizzarsi al meglio tenuto conto degli impegni
lavorativi, famigliari e scolastici di ciascuno.
Restano ferme le condizioni indicate nella sentenza n. 485/2024 in merito agli incontri tra
padre e figlia per il periodo Natalizio, Pasquale ed estivo.
h) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di aver regolato tutti i
loro reciproci rapporti, di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro a qualsivoglia
titolo e/o per qualsivoglia ragione e di ritenersi soddisfatti dell'accordo raggiunto;
i) Sottoscrivono il presente accordo anche i rispettivi difensori ai fini della rinuncia alla
solidarietà professionale.”
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle
3 condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con sentenza n.485/2024 (R.G.
n.4214/2024), emessa in data 30.01.2024, di questo Tribunale, così provvede:
a) Affida in via condivisa tra i genitori con collocamento prevalente della minore nata Per_1
a San Fermo della Battaglia (Co) il 12.09.2011 presso la madre, in Parte_1
Preganziol (Tv) via Sambughè n. 142;
b) Il sig. , dal mese di gennaio 2026, si impegna a versare entro il giorno 10 (dieci) CP_1
di ogni mese la somma di € 270,00.= a titolo di contributo al mantenimento di , con Per_1
rivalutazione ISTAT annuale. Tale somma sarà erogata dal sig. in favore della CP_1
figlia sino al raggiungimento della sua indipendenza economica e secondo i criteri di tempo fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Il sig. , inoltre, conferma di CP_1
riconoscere alla sig.ra il 100% del valore dell'assegno unico già allo stato Parte_1
percepito dalla stessa. Qualora la figlia dovesse trascorrere almeno 15 giorni Per_1
consecutivi in un mese dal padre, l'ammontare dell'assegno di mantenimento verrà ridotto della metà;
c) Le spese straordinarie saranno a carico per il 50% di ciascun genitore come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale. La sig.ra comunicherà a mezzo Parte_1
whatsapp al sig. la spesa straordinaria ritenuta necessaria e riportata nel CP_1
Protocollo; il sig. provvederà a confermare l'assenso o il dissenso motivato entro CP_1
10 giorni dalla richiesta e, se nel caso, a raccogliere ulteriori preventivi da inviare alla sig.ra entro gli 8 giorni successivi. In difetto di riscontro da parte del signor Parte_1
, la spesa straordinaria si intenderà accettata, con il conseguente obbligo in capo CP_1
al genitore silente di rimborsare all'altro il 50% della spesa.
d) Il sig. , entro la data del 10 gennaio 2026, si impegna a versare la somma di € CP_1
98,55 pari alle spese straordinarie sostenute nel settembre 2025 dalla sig.ra Parte_1
4 riferite all'acquisto dei libri scolastici per la figlia nonché materiale di inizio anno Per_1
scolastico (penne, quaderni) per loro natura ritenuti, dal Protocollo di Treviso, spese straordinarie.
e) Tutti gli importi di cui sopra andranno versati al conto intestato alla sig.ra Parte_1
[...
alle seguenti coordinate bancarie: Conto Banco Posta IBAN:
[...]
f) A parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza emessa dal Tribunale di
Treviso n. 485/2024, si stabilisce che il padre sentirà telefonicamente la figlia almeno Per_1
1 volta a settimana. Nel corso della telefonata padre – figlia è fatto divieto alla sig.ra e ai membri della sua famiglia di ascoltare ed intervenire nel colloquio;
Parte_1
g) Il padre, sulla scorta di quanto già definito in sentenza n. 485/2024 concorderà
direttamente con la figlia le visite e, a parziale modifica della sopra richiamata sentenza,
le Parti si accordano per individuare come punto di incontro la stazione ferroviaria di
Verona. Le parti si impegnano ad organizzarsi al meglio tenuto conto degli impegni lavorativi, famigliari e scolastici di ciascuno.
Restano ferme le condizioni indicate nella sentenza n. 485/2024 in merito agli incontri tra padre e figlia per il periodo Natalizio, Pasquale ed estivo.
h) si dà atto che, le parti dichiarano di aver regolato tutti i loro reciproci rapporti, di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro a qualsivoglia titolo e/o per qualsivoglia ragione e di ritenersi soddisfatti dell'accordo raggiunto;
i) spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente rel-est.
Dott. Daniela Ronzani
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