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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8331/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 38541/2023 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 17.10.2023,
non notificata,
TRA
C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Bianco, C.F.
, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione di primo grado, ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli al viale A. Gramsci, n. 17/B,
appellante
E
, C.F. con sede legale in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del sig. , nella qualità di procuratore in virtù dei Controparte_2
poteri conferiti con procura speciale atto per Notar in Roma rep. n. 180134 racc. n. Persona_1
12348, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cicala, C.F. , giusta procura alle liti C.F._3 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in
Napoli alla via Monte di Dio, n. 4,
appellata / appellante incidentale
NONCHE'
C.F. , in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Capriello, C.F. , giusta procura generale alle liti C.F._4
per Notar in Napoli rep. n. 20692 racc. n. 9761, in calce alla comparsa di costituzione, e Persona_2
dall'avv. Alfredo Perillo, C.F. , giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa C.F._5
di costituzione del nuovo difensore, ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura
Comunale in Napoli alla Piazza Municipio n. 25, Palazzo San Giacomo,
appellato
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, l' ed il proponendo opposizione Controparte_1 Controparte_3
avverso la cartella di pagamento n. 071 2022 00881421 08 000 dell'importo di € 1.363,00 relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada accertate dal eccependo che, su Controparte_3
dodici presupposti verbali di accertamento, sette erano stati annullati giudizialmente e i restanti cinque non erano mai stati notificati.
L'agente della riscossione, costituendosi nel giudizio di primo grado, contestava la domanda mentre il restava contumace. Controparte_3 Con la sentenza n. 38541/2023 pubblicata il 17.10.2023, il primo giudice ha accolto la domanda,
annullando la cartella impugnata e condannando le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 400,00 oltre oneri, con distrazione in favore del difensore.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello lamentando la violazione dell'art. Parte_1
111 Cost., dell'art. 2233, comma 2, c.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 4 e 5 D.M. n. 55/2014 e dell'allegata tabella dei parametri forensi, per avere il giudice di pace, a suo dire, quantificato l'entità dei compensi professionali in misura inferiore al minimo di legge, prospettandone la rideterminazione in €
633,00 in considerazione dell'espletamento della fase istruttoria.
L' ha contestato l'ammissibilità e, nel merito, la fondatezza del gravame, Controparte_1
chiedendone il rigetto;
ha altresì proposto appello incidentale lamentando la nullità dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio per l'omessa indicazione della residenza della parte attrice.
Il già contumace in primo grado, si è costituito in appello contestando la fondatezza del Controparte_3
gravame principale ed aderendo sostanzialmente a quello incidentale.
Va anzitutto esaminata la tempestività dell'appello incidentale, che risulta proposto dall'
[...]
con la propria comparsa di costituzione in appello depositata in data 29.11.2024 e Controparte_1
notificata, in pari data, al quale parte contumace in primo grado. Controparte_3
Ai sensi dell'art. 343, comma 1, c.p.c., esso va proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione.
Nel caso di specie, l'appellante principale ha indicato, nell'atto di gravame, l'udienza del 15.09.2024 per la comparizione delle parti, poi differita d'ufficio ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c., al 19.12.2024.
Ciò significa che l'appello incidentale andava tempestivamente proposto almeno venti giorni prima del
15.09.2024; invero, trova applicazione il seguente principio di diritto da cui non vi è motivo di discostarsi:
"Il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ. non determina la riapertura dei
termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 cod. proc. civ., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda
riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 cod. proc. civ., soltanto quella connessa al termine indicato
nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168 bis, quinto comma, quella relativa alla data
fissata dal giudice istruttore. Conseguentemente è inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale, quando sia stato proposto
con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, anche se questa sia
stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ." (cfr. Cass., Sez. II, n. 2299/2017; Cass.,
Sez. III, n. 1127/2015).
Nel caso di specie, come detto, l'appello incidentale è stato proposto con la comparsa di costituzione depositata il 29.11.2024, bel oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione al
15.09.2024, poi differita d'ufficio ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c., al 19.12.2024.
Esso, quindi, è inammissibile.
In ogni caso, va ugualmente osservato che la doglianza sollevata con l'appello incidentale, ossia la nullità
della sentenza in conseguenza della nullità dell'atto di citazione di primo grado per l'omessa indicazione della residenza della parte attrice, è infondata in quanto il vizio risulta essere stato sanato dalla tempestiva costituzione in giudizio da parte dell'agente della riscossione convenuto.
Invero, al riguardo, la S.C. ha enunciato il seguente principio di diritto, da cui non vi è motivo di discostarsi: "La nullità della citazione (in primo grado e in appello), dalla quale non risulti l'indicazione della residenza
dell'attore, ma solo l'elezione di domicilio da lui compiuta, è sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto" (cfr. Cass.,
Sez. VI, n. 4452/2013; Cass., Sez. III, n. 466/1982).
Va poi esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' Controparte_1
per avere, a suo dire, l'appellante principale prestato acquiescenza alla sentenza impugnata mediante la richiesta di pagamento delle somme liquidate.
La doglianza è infondata. Invero, gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che,
perciò, implicano una tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà
della parte che li ha posti in essere.
Ne consegue che, come affermato dalla S.C., “… la richiesta di pagamento e l'effettiva riscossione, ad opera della
parte vittoriosa nel giudizio, di quanto alla stessa ivi riconosciuto, non comportano acquiescenza, trattandosi di condotte
riconducibili alla volontà di conseguire quanto già riconosciuto nella sentenza, che, di per sé, non è incompatibile con l'intento
di impugnarla per ottenere quanto negato o, comunque, dovuto” (cfr. Cass., Sez. I, n. 21491/2014).
Passando all'esame del merito dell'appello, va osservato che, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, il valore della domanda, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, è determinato in conformità alle norme del codice di procedura civile.
Nel caso di specie, avendo l'odierno appellante chiesto l'accertamento negativo di un credito, vantato dalla sua controparte, pari a € 1.363,00, ossia l'importo della cartella esattoriale impugnata, tale deve ritenersi il valore della controversia, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Esso corrisponde allo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 della tabella n. 1 allegata al D.M. n. 55/2014, la quale, a sua volta, prevede compensi medi pari a € 236,00 per la fase di studio, a € 252,00 per la fase introduttiva e a € 425,00 per quella decisionale, per un totale di € 913,00.
Nulla può essere, invece, riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile, come peraltro riconosciuto dallo stesso appellante, che ha affermato, nell'atto di gravame, che all'udienza del 22.11.2022 il primo giudice aveva rinviato la causa ex art. 320, comma 4, c.p.c. all'udienza del
09.05.2023.
Il totale sopra indicato può essere diminuito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, fino al 50%,
ovverosia fino a € 456,50, ma non oltre. Il primo giudice, pertanto, nel riconoscere alla parte vittoriosa la minor somma di € 400,00, è incorso in violazione della norma predetta.
Non vi è ragione, tuttavia, per accogliere l'appello nella misura di € 633,00 prospettata dall'attore, sia perché
non vi è prova che sia stata svolta attività riconducibile alla fase istruttoria, sia perché la controversia, per il suo oggetto, risulta essere caratterizzata dalla semplicità delle questioni trattate.
Appare, pertanto, giustificata la riduzione dei compensi nella misura massima consentita, ovverosia fino a €
456,50.
In tali limiti, pertanto, l'appello è fondato e la sentenza gravata dev'essere riformata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
con scaglione di riferimento fino ad € 1.100,00, come dal valore della domanda introdotta col gravame, pari ad € 633,00. Anche per esse appare giustificata la riduzione dei compensi nella misura massima consentita,
stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
b) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma, condanna l' ed il in Controparte_1 Controparte_3
solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 456,50
per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Bianco, dichiaratosi antistatario;
c) condanna l ed il in solido, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_3
favore dell'appellante, delle spese processuali, liquidate ex D.M. n. 55/2014 (scaglione da € 0,01 a €
1.100,00), per il grado di appello, in € 76,00 per esborsi e complessivi € 232,00 per compensi (dei quali €
66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Andrea
Bianco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 3 aprile 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8331/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 38541/2023 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 17.10.2023,
non notificata,
TRA
C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Bianco, C.F.
, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione di primo grado, ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli al viale A. Gramsci, n. 17/B,
appellante
E
, C.F. con sede legale in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del sig. , nella qualità di procuratore in virtù dei Controparte_2
poteri conferiti con procura speciale atto per Notar in Roma rep. n. 180134 racc. n. Persona_1
12348, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cicala, C.F. , giusta procura alle liti C.F._3 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in
Napoli alla via Monte di Dio, n. 4,
appellata / appellante incidentale
NONCHE'
C.F. , in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Capriello, C.F. , giusta procura generale alle liti C.F._4
per Notar in Napoli rep. n. 20692 racc. n. 9761, in calce alla comparsa di costituzione, e Persona_2
dall'avv. Alfredo Perillo, C.F. , giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa C.F._5
di costituzione del nuovo difensore, ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura
Comunale in Napoli alla Piazza Municipio n. 25, Palazzo San Giacomo,
appellato
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, l' ed il proponendo opposizione Controparte_1 Controparte_3
avverso la cartella di pagamento n. 071 2022 00881421 08 000 dell'importo di € 1.363,00 relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada accertate dal eccependo che, su Controparte_3
dodici presupposti verbali di accertamento, sette erano stati annullati giudizialmente e i restanti cinque non erano mai stati notificati.
L'agente della riscossione, costituendosi nel giudizio di primo grado, contestava la domanda mentre il restava contumace. Controparte_3 Con la sentenza n. 38541/2023 pubblicata il 17.10.2023, il primo giudice ha accolto la domanda,
annullando la cartella impugnata e condannando le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 400,00 oltre oneri, con distrazione in favore del difensore.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello lamentando la violazione dell'art. Parte_1
111 Cost., dell'art. 2233, comma 2, c.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 4 e 5 D.M. n. 55/2014 e dell'allegata tabella dei parametri forensi, per avere il giudice di pace, a suo dire, quantificato l'entità dei compensi professionali in misura inferiore al minimo di legge, prospettandone la rideterminazione in €
633,00 in considerazione dell'espletamento della fase istruttoria.
L' ha contestato l'ammissibilità e, nel merito, la fondatezza del gravame, Controparte_1
chiedendone il rigetto;
ha altresì proposto appello incidentale lamentando la nullità dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio per l'omessa indicazione della residenza della parte attrice.
Il già contumace in primo grado, si è costituito in appello contestando la fondatezza del Controparte_3
gravame principale ed aderendo sostanzialmente a quello incidentale.
Va anzitutto esaminata la tempestività dell'appello incidentale, che risulta proposto dall'
[...]
con la propria comparsa di costituzione in appello depositata in data 29.11.2024 e Controparte_1
notificata, in pari data, al quale parte contumace in primo grado. Controparte_3
Ai sensi dell'art. 343, comma 1, c.p.c., esso va proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione.
Nel caso di specie, l'appellante principale ha indicato, nell'atto di gravame, l'udienza del 15.09.2024 per la comparizione delle parti, poi differita d'ufficio ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c., al 19.12.2024.
Ciò significa che l'appello incidentale andava tempestivamente proposto almeno venti giorni prima del
15.09.2024; invero, trova applicazione il seguente principio di diritto da cui non vi è motivo di discostarsi:
"Il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ. non determina la riapertura dei
termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 cod. proc. civ., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda
riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 cod. proc. civ., soltanto quella connessa al termine indicato
nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168 bis, quinto comma, quella relativa alla data
fissata dal giudice istruttore. Conseguentemente è inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale, quando sia stato proposto
con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, anche se questa sia
stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ." (cfr. Cass., Sez. II, n. 2299/2017; Cass.,
Sez. III, n. 1127/2015).
Nel caso di specie, come detto, l'appello incidentale è stato proposto con la comparsa di costituzione depositata il 29.11.2024, bel oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione al
15.09.2024, poi differita d'ufficio ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c., al 19.12.2024.
Esso, quindi, è inammissibile.
In ogni caso, va ugualmente osservato che la doglianza sollevata con l'appello incidentale, ossia la nullità
della sentenza in conseguenza della nullità dell'atto di citazione di primo grado per l'omessa indicazione della residenza della parte attrice, è infondata in quanto il vizio risulta essere stato sanato dalla tempestiva costituzione in giudizio da parte dell'agente della riscossione convenuto.
Invero, al riguardo, la S.C. ha enunciato il seguente principio di diritto, da cui non vi è motivo di discostarsi: "La nullità della citazione (in primo grado e in appello), dalla quale non risulti l'indicazione della residenza
dell'attore, ma solo l'elezione di domicilio da lui compiuta, è sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto" (cfr. Cass.,
Sez. VI, n. 4452/2013; Cass., Sez. III, n. 466/1982).
Va poi esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' Controparte_1
per avere, a suo dire, l'appellante principale prestato acquiescenza alla sentenza impugnata mediante la richiesta di pagamento delle somme liquidate.
La doglianza è infondata. Invero, gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che,
perciò, implicano una tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà
della parte che li ha posti in essere.
Ne consegue che, come affermato dalla S.C., “… la richiesta di pagamento e l'effettiva riscossione, ad opera della
parte vittoriosa nel giudizio, di quanto alla stessa ivi riconosciuto, non comportano acquiescenza, trattandosi di condotte
riconducibili alla volontà di conseguire quanto già riconosciuto nella sentenza, che, di per sé, non è incompatibile con l'intento
di impugnarla per ottenere quanto negato o, comunque, dovuto” (cfr. Cass., Sez. I, n. 21491/2014).
Passando all'esame del merito dell'appello, va osservato che, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, il valore della domanda, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, è determinato in conformità alle norme del codice di procedura civile.
Nel caso di specie, avendo l'odierno appellante chiesto l'accertamento negativo di un credito, vantato dalla sua controparte, pari a € 1.363,00, ossia l'importo della cartella esattoriale impugnata, tale deve ritenersi il valore della controversia, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Esso corrisponde allo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 della tabella n. 1 allegata al D.M. n. 55/2014, la quale, a sua volta, prevede compensi medi pari a € 236,00 per la fase di studio, a € 252,00 per la fase introduttiva e a € 425,00 per quella decisionale, per un totale di € 913,00.
Nulla può essere, invece, riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile, come peraltro riconosciuto dallo stesso appellante, che ha affermato, nell'atto di gravame, che all'udienza del 22.11.2022 il primo giudice aveva rinviato la causa ex art. 320, comma 4, c.p.c. all'udienza del
09.05.2023.
Il totale sopra indicato può essere diminuito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, fino al 50%,
ovverosia fino a € 456,50, ma non oltre. Il primo giudice, pertanto, nel riconoscere alla parte vittoriosa la minor somma di € 400,00, è incorso in violazione della norma predetta.
Non vi è ragione, tuttavia, per accogliere l'appello nella misura di € 633,00 prospettata dall'attore, sia perché
non vi è prova che sia stata svolta attività riconducibile alla fase istruttoria, sia perché la controversia, per il suo oggetto, risulta essere caratterizzata dalla semplicità delle questioni trattate.
Appare, pertanto, giustificata la riduzione dei compensi nella misura massima consentita, ovverosia fino a €
456,50.
In tali limiti, pertanto, l'appello è fondato e la sentenza gravata dev'essere riformata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
con scaglione di riferimento fino ad € 1.100,00, come dal valore della domanda introdotta col gravame, pari ad € 633,00. Anche per esse appare giustificata la riduzione dei compensi nella misura massima consentita,
stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
b) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma, condanna l' ed il in Controparte_1 Controparte_3
solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 456,50
per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Bianco, dichiaratosi antistatario;
c) condanna l ed il in solido, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_3
favore dell'appellante, delle spese processuali, liquidate ex D.M. n. 55/2014 (scaglione da € 0,01 a €
1.100,00), per il grado di appello, in € 76,00 per esborsi e complessivi € 232,00 per compensi (dei quali €
66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Andrea
Bianco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 3 aprile 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale