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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/03/2024, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 26738/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 14.3.2024, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Chieffalo Mario Parte_1
che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
, rappresentati e difesi dal
[...]
proprio funzionario Avv. Francesco Serafino ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/8/2023 ha convenuto in giudizio, Parte_1
dinnanzi a codesto Tribunale, il , l Controparte_1 [...]
di , Controparte_2 CP_1
domandando il riconoscimento - nella graduatoria provinciale definitiva del personale
A.T.A. dell' di (qualifiche di assistente amministrativo, Organizzazione_1 CP_1 assistente tecnico e collaboratore scolastico) per il triennio 2021/2024 - del maggior punteggio relativo all'espletamento del servizio militare dal 07.11.1986 al 22.10.1987.
A tale scopo, ha rappresentato di avere presentato domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il triennio 2021/2024 per il personale A.T.A., vedendosi attribuire il punteggio di 10,90 punti nella graduatoria per Assistente Amministrativo, di 9,90 in quella per
Assistente Tecnico e di 10,40 nel profilo per Collaboratore Scolastico.
Il ricorrente ha, quindi, lamentato che il punteggio attribuitogli nelle graduatorie di istituto non tiene conto dell'intero punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva. Egli ha infatti ottenuto l'attribuzione di 0,60 punti annui per i mesi di servizio militare svolto non in costanza di nomina in forza del D.M. n. 50 del 3.3.2021 e del Decreto n. 9256 del
18.3.2021, mentre avrebbe diritto a n. 6,00 punti (n. 6 punti per anno).
Tanto premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- - in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MI e/o dell' Controparte_1
di - per i motivi dedotti in narrativa: riconoscere, per ogni singolo profilo di
[...] CP_1
pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio militare espletato dal 07.11.1986 al
22.10.1987- riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall di valide Controparte_1 CP_1
per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di: 16,30 per il profilo di assistente amministrativo;
15,30 per il profilo di assistente amministrativo;
15,80 per il profilo di collaboratore scolastico;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..”.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, resisteva al ricorso, deducendo la CP_1
legittimità dell'operato dell'Amministrazione.
All'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 14.3.2024, la causa, di natura documentale, è stata decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, è infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente. CP_1
Non risulta, invero, contestato che al momento della proposizione del presente giudizio il ricorrente non prestasse servizio, per cui si rende inapplicabile alla fattispecie il disposto di cui all'art.413 comma 5 c.p.c., operando invece il criterio residuale per cui la competenza per territorio spetta al giudice ove ha sede la persona giuridica convenuta e quindi nella specie al Tribunale di Roma.
Nel merito, il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto.
Risulta documentato in atti che il ricorrente ha prestato il servizio di leva obbligatoria dal
07.11.1986 al 22.10.1987, prima del conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento per cui è causa, che è stato conseguito solo il 6.7.2017.
Richiamato il disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si riportano di seguito, le persuasive argomentazioni che si leggono nella sentenza di questo Tribunale n. 1881/2024 pubbl. il
15/02/2024, idonee ad escludere l'attribuzione del maggior punteggio richiesto dal ricorrente allorquando il servizio militare sia stato prestato prima del conseguimento del titolo di studio idoneo per l'iscrizione nelle graduatorie ATA: “La ratio per cui il servizio militare di leva obbligatorio è utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 d.lgs. 297/94) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, d.lgs. 66/2010), in ogni settore ed anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.
2050, comma 1, cit.) deve essere individuata nel fatto che chi sia chiamato a rendere un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi e in coerenza con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione. Ma se questa è la ratio, la ragione di valutare utilmente il servizio militare viene meno laddove esso sia stato svolto prima del conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie: in tal caso colui che ha reso il servizio non subito alcuna perdita a causa del suo espletamento, posto che in quel momento non avrebbe avuto alcuna possibilità di accedere alle graduatorie”.
Le spese di lite possono essere compensate stante la novità della questione.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti di causa.
Roma, 15.03.2024
Il Giudice
Silvia Antonioni