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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/09/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 587 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Filomeno Montesardi e Tommaso Sardelli e (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Filomeno Montesardi e C.F._2
Tommaso Sardelli;
-APPELLANTI e appellati nel procedimento riunito n. 591/2020-
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emilio Lucisani e Dario Vitale;
-APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE-
E
1 (C.F. ), in persona dei legali rappresentanti Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Corsa;
-APPELLATA-
E
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Vinci;
-APPELLATA-
E
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. C.F._4 Parte_5
) e (C.F. C.F._5 Parte_6 C.F._6
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Margaux Montesardi;
[...]
-APPELLATI e appellanti nel procedimento riunito n. 591/2020-
All'udienza del 23 novembre 2022, a seguito del deposito delle note scritte dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di primo grado ha, così, testualmente, ricostruito i fatti di causa: “con atto di citazione notificato il 12 aprile 2010 , in proprio e in qualità di genitore esercente la Parte_1
potestà sul minore , quali eredi legittimi di ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_2 Persona_1
al Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Mesagne, il (proc. n. 800206/2010 Controparte_1
R.G.), chiedendone la condanna al pagamento dell'importo complessivo di 1.979.180,96 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in ragione del decesso del loro congiunto, oppure dell'importo maggiore o minore accertato in corso di causa, con vittoria delle spese di lite. Ha in particolare dedotto che la morte dello sarebbe stata Pt_2
causata dalle conseguenze dell'incidente occorso nell'espletamento del suo mandato di Sindaco del CP_1
convenuto, incidente verificatosi il 14 agosto 2009 sulla S.S. Latiano – San Vito dei Normanni. Con comparsa di risposta datata 9 luglio 2010 il si è costituito in giudizio ed ha negato Controparte_1
che l'evento fosse riconducibile sotto il profilo causale all'esercizio da parte della vittima delle sue funzioni
2 di Sindaco;
ha contestato inoltre il quantum della richiesta risarcitoria, chiedendo, in via preliminare,
l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della società IN AL (in ragione della polizza per responsabilità civile e di quella per infortuni di Sindaco ed Assessori contratte dal Comune con essa); ha inoltre dedotto che il decesso della vittima sarebbe stato causato da una infezione nosocomiale da egli contratta nel corso del ricovero presso l'Ospedale di e per tale ragione ha chiesto che il giudice CP_3
istruttore autorizzasse la chiamata in causa anche di ASL Brindisi. Con provvedimento pronunciato all'udienza del 16 settembre 2010 il Giudice, su istanza congiunta delle parti costituite, ha autorizzato il a chiamare in causa e ASL Brindisi, differendo la prima Controparte_1 Controparte_4
udienza di comparizione. Con provvedimento del 19 gennaio 2011, il Giudice istruttore ha autorizzato
l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle due terze chiamate, differendo la prima udienza di comparizione. ASL Brindisi si è dunque costituita in giudizio con comparsa di risposta dell'11 maggio
2011 ed ha contestato la domanda attorea sia nell'an che nel quantum. Anche la società IN AL, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva del CP_1
alla formulazione della domanda di manleva in quanto la polizza per infortuni prevederebbe
[...]
quale beneficiario il Sindaco e, in subordine, la non operatività della garanzia assicurativa;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda perché infondata. Con atto di citazione notificato il 30 settembre
2010, , in qualità Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
rispettivamente di sorella, fratello e di nipoti del compianto hanno convenuto in giudizio, Persona_1
innanzi al Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Mesagne, il (proc. n. Controparte_1
800503/2010 R.G.), chiedendone che fosse condannato al pagamento in proprio favore della somma complessiva di 99.719,72 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a seguito della morte congiunto (allora Sindaco dell'ente convenuto), risarcimento pari, in particolare, agli importi di 36.581,40 euro in favore di
[...]
di 26.516,16 euro in favore di 18.291,08 euro a e Parte_3 Parte_4 Parte_6
la stessa somma in favore di a titolo di danno parentale jure proprio. Costituitosi in Parte_5
giudizio, il ha contestato l'avverso atto di citazione, svolgendo le medesime Controparte_1
argomentazioni difensive già richiamate. Il Tribunale ha disposto la riunione del giudizio iscritto al n.
503/2010 a quello più risalente, il n. 800206/2010 R.G., ravvisando ragioni di connessione oggettiva
e parzialmente soggettiva”.
3 Istruita con prova documentale, testimoniale e c.t.u. tecnica e medico-legale, la causa è stata decisa con sentenza n. 774 del 21.06.2020 con cui il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite.
Più precisamente il Tribunale, rilevato che parte attrice aveva fondato la domanda risarcitoria formulata nei confronti del sulla dedotta applicabilità del Controparte_5
disposto dell'art. 1720 co. 2 c.c. che, in tema di mandato afferma il principio per cui: “ il mandante deve …risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico”, dopo avere affermato l'applicabilità dell'istituto del mandato al rapporto fra sindaco ed ente comunale, ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicazione analogica della normativa in questione, ha, però escluso, che, nel caso di specie, alla luce delle risultanze della espletata istruttoria orale, possa ritenersi acclarato che l'incidente stradale ed i danni che ne sono derivati al de cuius trovino la loro causa immediata e diretta nell'espletamento del mandato da parte dello stesso.
Il Tribunale ha poi affermato che: “Esclusa pertanto l'esistenza di profili di responsabilità in capo al è necessario verificare la sussistenza di una possibile connessione eziologica fra Controparte_1
l'evento morte verificatosi e uno degli ulteriori possibili fattori causalmente ricondotti ad esso dalle difese delle parti. Per un verso, infatti, deve verificarsi se esso abbia potuto essere anche concorsualmente determinato dalla condotta dello stesso danneggiato, ovvero da una condotta di guida non consona allo stato dei luoghi ovvero dall'eventuale assunzione da parte della vittima di sostanze che ne abbiano alterato lo stato di attenzione o di coscienza;
per altro, deve verificarsi se il decesso sia stato causato dalle conseguenze pregiudizievoli, in senso stresso considerate, del sinistro ovvero da un'infezione nosocomiale contratta nel corso del suo ricovero presso l'ospedale Perrino di ” E, dopo avere escluso che il sinistro CP_3
verificatosi possa essere qualificato come “infortunio in itinere”, il Tribunale, intrattenutosi sulla condotta di guida di sulla velocità da lui tenuta al Persona_1
momento del sinistro, sull'uso o meno da parte sua delle cinture di sicurezza e sull'eventuale incidenza causale rispetto al verificarsi dell'evento del presunto uso da parte della vittima di sostanze oppiacee, ha poi ritenuto di non poter ravvisare alcuna responsabilità in capo ad ASL Brindisi, essendo emerso in istruttoria che alcun apporto tale da interrompere il nesso causale avevano prodotto le infezioni nosocomiali contratte
4 dal defunto ravvisando sussistente “una continuità in tema di nesso causale fra il decesso Pt_2
dello e l'entità delle lesioni da trauma stradale”. Pt_2
Con atto di citazione notificato in data 12.04.2010, e hanno Parte_1 Parte_2
interposto appello avverso la citata sentenza per i motivi di cui appresso chiedendo che, in riforma dell'appellata sentenza, venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità del nonché la corresponsabilità della ASL Brindisi e, per l'effetto, Controparte_1
condannare al pagamento della complessiva somma di euro Controparte_2
3.000.000,00 e il , in solido con ASL Brindisi, al pagamento della Controparte_1
somma di euro 1.451.250,36.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 17.09.2020, si è costituito il , il quale ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto e chiedendo, in via incidentale condizionata, in caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello, di “ridurre il quantum debeatur in dipendenza di quanto dedotto ed eccepito dall'ente comunale, escludendo altresì la risarcibilità
e/o indennizzabilità nella specie dei danni non patrimoniali nonché rigettando ogni richiesta di risarcimento e/o indennizzo avanzata iure proprio;
in ogni caso, anche in ragione dell'eccepita responsabilità dell'ASL BR ed ove occorra in accoglimento del proposto appello incidentale condizionato, escludere ogni obbligo di risarcimento e/o indennizzo a carico del in dipendenza della Controparte_1
morte del Sig. in via gradata ed in riferimento alla denegata ipotesi di accoglimento anche Persona_1
parziale dell'appello principale, riconoscere quanto meno un contributo causale dell'ASL BR nella causazione dell'evento morte e proporzionalmente ridurre l'eventuale obbligo di risarcimento e/o indennizzo
a carico del deducente comune;
5) Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'interposto appello principale, riconoscere e dichiarare - ove occorra in considerazione della proposta impugnazione incidentale condizionata proposta impugnazione incidentale condizionata - la già Controparte_2
obbligata a manlevare e tenere indenne il di quanto lo stesso Controparte_4 Controparte_1
fosse costretto a pagare in favore degli attori e per l'effetto condannare la medesima Controparte_2
alla corresponsione delle relative somme, nei limiti dei massimali garantiti dalle stipulate polizze”.
Si costituivano altresì e ASL Brindisi, le quali contestavano il Controparte_2
fondamento dell'appello chiedendone il rigetto.
5 Con separato atto, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
hanno proposto appello avverso la citata sentenza dando avvio a distinto
[...]
procedimento recante R.G. n. 591/2020, che veniva riunito al presente procedimento con provvedimento del 18.02.2021.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e disposta la trattazione scritta, avendo le parti depositato note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione il 23.11.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al fine di razionalizzare la disamina delle argomentazioni riversate dalle parti nella presente fase d'impugnazione e, soprattutto, di individuare – al fine di decidere sulle stesse - le (sole) censure pertinenti rispetto al thema decidendum ritualmente dedotto in primo grado, deciso dal primo giudice, nei limiti in cui sottoposto a razionale, ammissibile e motivata richiesta di riforma nella presente sede, s'impongono taluni rilievi preliminari.
1.1. Dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado si evince che gli attori nei due procedimenti riuniti individuano il fondamento delle pretese risarcitorie fatte valere nei confronti del , nella disciplina dell'istituto del mandato privatistico Controparte_1
che essi ritengono sia applicabile nel rapporto fra Sindaco e sostenendo, in CP_1
particolare, che la previsione contenuta nell'art. 86 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 in base alla quale “I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato” troverebbe il proprio fondamento proprio nella disciplina del mandato e, più precisamente, nell'art. 1720 co. 2 c.c. laddove si legge: “il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico”.
1.2. Il Tribunale ha ritenuto fondata la tesi di parte attrice quanto all'applicabilità, nel rapporto fra sindaco e comune, della disciplina del mandato privatistico (con valutazione che, non impugnata nella presente sede, è passata in giudicato), ma ha, però escluso che nella concreta fattispecie dedotta in giudizio, possa considerarsi accertato che il danno riportato da di cui i parenti superstiti hanno chiesto il risarcimento Persona_1
rinvenga la propria causa immediata e diretta nell'esecuzione del mandato di sindaco .
6 1.3. Ebbene, ciò premesso, osserva la Corte che nessuna delle censure sviluppate dagli appellanti nei due procedimenti riuniti è idonea ad inficiare il decisum del primo giudice e a dimostrare l'erroneità del rilievo su cui si fonda il rigetto delle loro pretese risarcitorie.
Ma prima di dare conto della motivazione sottesa ad un tale convincimento, la Corte ritiene opportuno mettere meglio a fuoco il titolo giuridico posto dagli odierni appellanti a fondamento delle loro pretese, imponendosi l'esigenza di “depurare” l'iter logico- giuridico richiesto al giudice del gravame, da quegli argomenti che, estranei alla disciplina del mandato e, in particolare, alla previsione dell'imputazione al mandante dei danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico (di cui all'art. 1720 co. 2 c.c.), pur tuttavia sono stati impropriamente introdotti nella trama argomentativa del dibattito processuale svoltosi nel corso del giudizio, nella quale ricorrono questioni in realtà estranee al thema decidendum posto da parte attrice entro i termini a tal fine assegnati, con conseguente deviazione dalla razionale enucleazione dei passaggi logici implicati dalla decisione, riscontrabile anche nella sentenza del Tribunale.
1.4. Ci si riferisce, in particolare, alla questione - estrapolata dal settore della tutela assicurativa degli infortuni sul lavoro - della estensione della tutela assicurativa ai cd. infortuni in itinere, considerato che, come si legge nella recente sentenza n. 22036 del 31 luglio 2025 della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro), benchè il Sindaco non possa essere considerato, in quanto figura elettiva, un lavoratore tutelato dal Testo Unico n.
1124/1965, che regola gli infortuni sul lavoro, tuttavia può giovarsi di tale tutela ove si trovi in aspettativa non retribuita, come previsto dall'art. 86, commi 1 e 2, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che prevede che al sindaco che versi in una tale condizione è comunque garantita la tutela assicurativa obbligatoria per tutta la durata del mandato.
Peraltro, è riscontrato in atti che in proprio e come rappresentante del Parte_1
figlio minore ha già agito nei confronti dell' in separato giudizio Parte_2 CP_6
facendo valere nella sede processuale appropriata, vale a dire innanzi al giudice del lavoro, il diritto al riconoscimento, in proprio favore, delle prestazioni assicurative da infortunio in itinere spettanti a già Sindaco di , deceduto in seguito Persona_1 CP_1
all'incidente automobilistico del 14.08.2009 che le sono state erogate. Sicchè appare fuorviante “giocare” la tematica dell'infortunio in itinere come presupposto fondante una
7 richiesta di risarcimento-danni nei confronti del fatta valere sul Controparte_1
fondamento dell'art. 1702 co. 2 c.c., in un diverso procedimento, qual è il presente, pendente fra parti diverse e nel quale, ai fini della verifica della fondatezza della richiesta avanzata dagli attori vengono in rilievo profili di accertamento in fatto diversi.
1.5. Sicchè, onde individuare, fra le censure formulate dagli appellanti, quelle rilevanti ai fini della decisione in quanto effettivamente inerenti il fondamento giuridico delle loro pretese nei confronti del , in quanto ritenuto appropriato dal Tribunale Controparte_1
in sentenza con valutazione passata in giudicato, s'impongono alcuni ulteriori rilievi preliminari circa l'interpretazione e la portata applicativa della previsione dell'art. 1720 co.
2 c.c. (trattandosi, per l'appunto, del fondamento dell'azione proposta dagli odierni appellanti).
1.5.1. Ebbene, va detto, innanzitutto che, nonostante la formulazione letterale della norma si deve ritenere che l'obbligazione del mandante di cui al 2° comma non abbia ad oggetto un'ipotesi di risarcimento di danni in senso proprio, quanto, piuttosto, un'ipotesi di indennizzo delle perdite subite dal mandatario a causa dell'espletamento dell'incarico, considerato che la fattispecie, la quale non contempla alcun illecito del mandante, trova la propria ratio nell'esigenza di tenere indenne il mandatario dalle conseguenze economiche negative derivate in suo “danno” (cioè con incisione del suo patrimonio) dall'espletamento del mandato per “trasferirle” a carico del mandante, vale a dire del soggetto nel cui interesse viene espletato il mandato. E' il caso di sottolineare che il termine “danno”, nella fattispecie di cui all'art. 1720 co. 2 c.c., va inteso nel senso di “perdita economica” e non di danno in senso giuridico (risarcibile).
1.5.2. Ebbene, all'interno delle coordinate di riferimento giuridico che parte attrice ha ritenuto di invocare a fondamento delle proprie pretese (artt. 1703 e ss. c.c.) e che il
Tribunale ha ritenuto applicabili alla vicenda dedotta in giudizio, il nesso di causalità richiesto ai fini del “risarcimento dei danni” (da intendersi come sopra chiarito) viene ritenuto sussistente solo quando l'esposizione del mandatario alla situazione da cui è derivato il danno si presenti come necessaria per l'esecuzione del mandato, non potendo, pertanto, reputarsi sufficiente la concomitanza o l'occasionalità con l'adempimento.
Sicchè deve senz'altro escludersi la “risarcibilità” dei danni derivanti dal verificarsi di rischi
8 non necessitati dall'espletamento del mandato (e cioè tipicamente ricorrenti nell'esecuzione di quel particolare incarico), ma dipendenti da una scelta del mandatario
(rischi elettivi) tanto più nel caso in cui tali danni siano dipesi da colpa del mandatario.
1.5.3. Ebbene, una volta razionalizzato nei termini anzidetti il problema dell'individuazione del paradigma di riferimento valutativo da adottare ai fini della decisione da adottare nella presente fase, appare evidente che nessuno dei motivi d'appello formulati dagli appellanti nei due procedimenti riuniti vale a dimostrare che il tribunale abbia errato nell'escludere la sussistenza del richiesto nesso di causalità:
-non il primo motivo d'appello, comune alle due impugnazioni riunite, rubricato:
“MANCATA APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI -
ART. 86, COMMI 1, 3 E 5 DEL D.LGS. N.267/2000. OMESSA PRONUNCIA SU
UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA” giacchè il mero richiamo all'art. 86 co. 5 del D.Lgs. n. 2567/2000 in quanto lo stesso prevede la possibilità per i
Comuni di ricorrere alle assicurazioni private in favore dei Sindaci per i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato - che, del resto, gli stessi appellanti, in primo grado
(come già visto) hanno ritenuto faccia “indubbiamente riferimento alla nozione di mandato nel suo significato gius-privatistico contenuta negli artt. 1703 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, all'art. 1720 comma 2, che espressamente prevede che “il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico” – in sé non esprime alcuna confutazione specifica del convincimento maturato dal primo giudice circa l'insussistenza di un rapporto di diretta ed immediata derivazione causale fra il sinistro e l'adempimento del servizio (al più qualificabile come mera occasione del sinistro);
- non il secondo motivo d'appello, rubricato: “VIOLAZIONE DELLE NORME
SULLA COMPETENZA – ART. 409 COMMA 5 c.p.c.- CONTRASTO FRA
GIUDICATI. INFORTUNIO OCCORSO NELL'ESPLETAMENTO DEL
MANDATO”, in quanto l'eventuale attribuzione al sinistro stradale per cui è causa della qualificazione di infortunio in itinere (rilevante ai fini della erogazione della tutela assicurativa apprestata dall' ) non varrebbe a dimostrare che il sinistro si è verificato CP_6
a causa dell'espletamento dell'incarico, trattandosi di accertamenti in fatto non sovrapponibili;
9 - non il terzo motivo rubricato “OMESSA PRONUNCIA SULLE POLIZZE
SOTTOSCRITTE DAL Controparte_7
, ORA , considerato che gli appellanti
[...] Controparte_2
non hanno azionato direttamente le condizioni di tali polizze, avendo gli stessi, anzi, dato atto, in citazione, dell'inesistenza di polizze assicurative stipulate dal Controparte_1
in favore dei sindaci e, poi, manifestato, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., dopo la costituzione in giudizio del che aveva chiamato in causa la propria Controparte_1
Compagnia assicuratrice per essere tenuto indenne da quanto eventualmente fosse stato costretto a pagare in virtù delle richieste di controparte, l'intendimento di voler estendere la domanda risarcitoria (quindi, quella inizialmente proposta) nei confronti di detta
Compagnia (v. p. 2 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. dep. il 7.12.2011) ; sicchè dovendosi escludere che abbiano proposto una domanda nuova nei confronti della compagnia assicuratrice, essendosi limitati ad indirizzare (anche) a quest'ultima (chiamata in causa dal convenuto) le pretese risarcitorie inizialmente azionate nei confronti CP_1
di quest'ultimo, deve escludersi che gli stessi vantino un interesse attuale alla decisione del motivo in esame, vantando, al più, solo un interesse alla riproposizione della richiesta di estensione delle pretese nei confronti della Compagnia assicuratrice del CP_1
convenuto, condizionatamente alla riforma della statuizione di rigetto di dette pretese emessa dal giudice di primo grado (e, comunque, sia detto, solo ad abundantiam, le condizioni di polizza non avrebbero, comunque, consentito, l'erogazione del premio);
- non il quarto motivo, rubricato: “ERRONEA INTERPRETAZIONE DEGLI
ATTI PROCESSUALI RELATIVI ALLA DINMICA DEL SINISTRO E
CONSEGUENTE ASSENZA DI RESPONSABILITA' IN CAPO AL
DEFUNTO ZIZZI NELLA CAUSAZIONE DELL'EVENTO” , perché, quand'anche risultassero fondate le censure mosse dagli appellanti alle valutazioni operate dal primo giudice circa la responsabilità di nella causazione del sinistro, a Persona_1
causa della sua condotta di guida, non ne conseguirebbe, comunque, la riforma della sentenza di primo grado, quanto alla valutazione di insussistenza di un nesso di causalità immediato e diretto tra il sinistro e lo svolgimento dell'attività a lui richiesta come sindaco
(essendosi, il sinistro, verificato nel contesto di una situazione di rischio “elettivo”, cioè
10 riferibile esclusivamente a scelta dello non necessitato dallo svolgimento Per_1
dell'attività a lui richiesta come sindaco;
- non il quinto motivo, rubricato: “CONTRADDITTORIETA' DELLA
SENTENZA SULLA RESPONSABILITA' DELL'ASL BR IN CONSEGUENZA
DELLE INFEZIONI NOSOCOMIALI CONTRATTE DAL DE CUIUS”, perché gli appellanti non sono legittimati a formulare una tale censura e non sono titolari di un interesse a proporla, considerato che essi in primo grado, dopo la citazione in giudizio della ASL BR da parte del convenuto, nella memoria ex art. 183 co. 6 Controparte_1
n. 1 c.p.c., non hanno mai avanzato alcuna richiesta di accertamento di responsabilità a carico della ASL BR, essendosi limitati a chiedere “…la condanna in solido di essa ASL BR con il al risarcimento dei danni subiti”, ma solo “ove fosse ravvisata una Controparte_1
corresponsabilità della stessa nella causazione dell'evento mortale”, vale a dire subordinatamente all'accoglimento della domanda di accertamento di responsabilità a carico della ASL BR, avanzata “in via del tutto subordinata” dal convenuto e respinta dal giudice di CP_1
prime cure.
1.6. Gli appelli riuniti vanno, pertanto, entrambi rigettati, in quanto inidonei ad inficiare il fondamento della decisione adottata dal giudice di primo grado, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione posta dalle parti nella presente sede
2. Gli appellanti nei due procedimenti riuniti vanno, pertanto, condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute nel presente grado di giudizio dal e da Controparte_1
nella liquidazione di cui al dispositivo, mentre le spese processuali Controparte_2
sostenute da ASL BR, nella liquidazione di cui al dispositivo, vanno poste a carico del
. Controparte_1
3. Sussistono le condizioni per dichiarare tenuti gli appellanti principali nei due procedimenti riuniti al versamento, in favore dell'erario, di una somma corrispondente a quella già versata per la proposizione di ciascun appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel proc. n. 587/2020 da e nei Parte_1 Parte_2
confronti del , Asl Brindisi, nonché sull'appello, Controparte_1 Controparte_2
11 riunito, proposto nel proc. n. 591/2020, da , Parte_3 Parte_4
e nei confronti del , Parte_5 Parte_6 Controparte_1 [...]
Asl Brindisi, avverso la sentenza n. 774/2020 emessa dal Tribunale di Brindisi CP_2
il 21.06.2020, così provvede:
- rigetta gli appelli riuniti;
- condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3 Parte_4
e in solido, a rifondere le spese processuali Parte_5 Parte_6
sostenute nella presente fase dal e da Controparte_1 Controparte_2
che liquida in favore di ciascuno, in complessivi € 10.700,00 oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori di legge e condanna il a Controparte_1
rifondere le spese processuali sostenute nella presente fase da Asl Br, che liquida in complessivi € 10.700,00 oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge;
- Sussistono le condizioni per dichiarare tenuti gli appellanti principali nei due procedimenti riuniti al versamento, in favore dell'erario, di una somma corrispondente a quella già versata per la proposizione di ciascun appello.
Così deciso in Lecce, l'8.07.2025.
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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