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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6564 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Udienza del 12/12/2025 Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 3545/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 12.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Consiglieri: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Alberto Canale Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.3545/2022 ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale, pendente
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Parte_1
con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) al Viale Europa n. 77 Parte_2
(partita I.V.A. , c.f. , rappresentato e difeso congiuntamente e P.IVA_1 P.IVA_2 disgiuntamente dall'avv. Vincenzo Ruggiero (c.f. e dall'avv. C.F._1
SE PE (c.f. ) presso lo studio del primo elettivamente C.F._2
domiciliato in Napoli alla Via Miguel Cervantes de Saavedra n. 55.5/A (fax 081.193.14.189
--- 081.362.38.52 --- 081.198.18.608 – PEC - Email_1
; Email_2
appellante proc. r.g. 3545/2022
CONTRO
Dott. nato a [...] il [...] e res. Te in Meta Controparte_1
alla Via Caracciolo n. 1 C.F. rapp.to e difeso dall' Avv. Salvatore C.F._3
1 MA (C.F. ) presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via C.F._4
Vittoria Colonna n. 9 c/o studio Gava, in virtù di mandato di atti (fax 0813941303 -pec
; appellato – appellante incidentale Email_3
CONTRO
(C.F. – P.IVA ), conferitaria del ramo Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
di azienda assicurativo , per atto del Controparte_3
notaio di Milano del 28/06/2013 rep. 18568/5996 con effetto Persona_1
01/07/2013, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, in persona dei rappresentanti legali pro tempore, Dott. (C.F. Controparte_4
) nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale C.F._5 della stessa, e del Dott. (C.F. ), nella sua qualità di Controparte_5 C.F._6
Dirigente della stessa, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti (Notaio
Rep. N. 186905 Racc. n. 30367 del 18.12.2014), dall'Avv. Persona_2
RE AL (C.F. ) (fax 0814971069 - PEC C.F._7
) e con questi elettivamente domiciliata in Email_4
Napoli alla Piazza Carità 32; appellata - appellante incidentale
NONCHE'
Dott. (c.f. , rappresentato e difeso nel giudizio di CP_6 C.F._8
primo grado dall'Avv. Danilo Esposito (c.f. , presso il cui studio C.F._9
elettivamente domicilia in Piano di Sorrento (NA) al Corso Italia n. 62, PEC:
Email_5
appellato/appellante incidentale
NONCHE' con sede legale in Bologna alla Via Stalingrado n. Controparte_7
45 (C.F. ) già denominata quale società incorporante di P.IVA_5 Controparte_8
Controparte_9 Controparte_10 [...]
giusto atto di fusione per incorporazione del 31.12.2013 del Notaio dott. Controparte_11 in Bologna, Rep. 53712, Racc. 34018, registrato in Imola il 2 gennaio Persona_3
2014, in persona del procuratore ad negotia, dott. giusta Controparte_12
procura speciale per atto notaio di Bologna del 29.12.2021, rep. 95917, Persona_4
2 racc. 11664, ed elett.te dom.to in Napoli, alla via dei Mille n. 40, presso lo studio dell'avv. prof. Paolo Tortorano (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._10
mandato su foglio allegato alla comparsa di risposta (PEC
; appellata Email_6
NONCHE'
ASSICURATRICE C.F. e P.IVA , con sede legale in San CP_13 P.IVA_6
ES UL PA (MO), viale Libertà n. 53, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Avvocato Pierluigi Mancuso, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro dagli Avvocati Andrea Sirena (C.F. – CodiceFiscale_11
PEC: e CE De ON (C.F.: Email_7 C.F._12
- PEC: e di eleggere speciale
[...] Email_8
domicilio presso lo studio dell'ultimo procuratore in Napoli alla Via Bracco n.15/A.
appellante nel proc. riunito n. R.G. 3825/2022
NONCHE' geom. , nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_14 C.F._13
residente in [...], rapp.to e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Augusto ZZ, C.F.: e dall'Avv. C.F._14
LI ZZ, C.F. (p.e.c.: e C.F._15 Email_9
e presso i quali elett.te domicilia in Napoli alla Galleria Email_10
Vanvitelli n. 37; appellato/appellante incidentale
OGGETTO: gravame avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
1710/2022, pubblicata l'11 luglio 2022, notificata a mezzo PEC il 13 luglio 2022, resa nell'ambito del giudizio R.G. 6513/2014 promosso dal Geom. nei Controparte_14
confronti di nonché dei TOi e , Parte_1 Controparte_1 CP_6
i quali a loro volta chiamavano in garanzia le rispettive compagnie assicurative.
Fatti di causa
Con atto notificato in data 18/11/2014 il sig. conveniva in giudizio Controparte_14
dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata il dott. , il dott. CP_6 CP_1
e la in persona del suo legale rapp.te p.t. al fine di sentir
[...] Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
3 “a) accertare e dichiarare la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale del Dott.
[...]
del Dott. e della in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 CP_6 Parte_1 nella produzione dell'evento per cui è causa e dei danni subiti da esso a causa della Controparte_14 ritardata diagnosi, dell'imprudenza e dell'imperizia dei suddetti professionisti nell'espletamento delle proprie attività, così come meglio specificato in premessa.
b) Per l'effetto, condannare il Dott. il Dott. e la Controparte_1 CP_6 Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in solido e/o ciascuno per quanto di sua
[...] competenza, della somma di €.283.206,14, oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre ad €.80.758,13 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore nonché ulteriori €.10.000,00 per spese mediche sostenute,
€.29.749,15 per rivalutazione dalla data del sinistro alla data del 17.06.2014, €. 31.065,73 per interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente, per un totale di €.434.779,15 o di quella diversa somma maggiore o minore da liquidare anche in via equitativa sulla base delle risultanze istruttorie.
c) Con vittoria di spese e compensi di giudizio ex D.M. 55/2014 oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione all'avvocato antistatario”.
Premetteva che:
1) egli, diabetico da oltre vent'anni, rilevando una piccola lesione in uno degli spazi interdigitali del piede sinistro, dal 7.11.2009 iniziava una serie di cure prescritte dal medico curante dott. CP_6
, Specialista in chirurgia vascolare, consistenti in medicazioni e prescrizioni per il controllo
[...] della glicemia e dell'infezione in atto;
2) il professionista, quale medico curante, conosceva perfettamente la situazione clinica del CP_14
e quindi tutte le patologie collegate e connesse alla sua condizione di diabetico, ed in quanto tale, lo sottoponeva ad una serie di terapie farmacologiche antidiabetiche;
3) inoltre, il Dott. prescriveva all'attore ulteriori indagini diagnostiche, tra cui R.M.N. del CP_6 piede sinistro praticata presso il Centro CMO del 13.1.2010, che evidenziava: “diffusa imbibizione edemigena dei tessuti adiposi sottocutanei della caviglia e del dorso del piede. Raccolta fluida nella guaina sinoviale del flessore lungo dell'alluce. Modesto incremento di segnale del piano fasciale plantare. Non apprezzabili deficit e alterazioni morfologiche o di segnale delle strutture in esame”;
4) in data 17.1.2010, il predetto professionista, sulla base del referto del 13.1.2010, prescriveva una cura farmacologica a base di “lavaggi e Contromal” per trattamento terapia antidolorifica;
4 5) persistendo la patologia ed in assenza di miglioramenti, il sig. si vedeva costretto a CP_14 consultare altro sanitario esperto di chirurgia vascolare;
6) in data 21.01.2010 si rivolgeva al dott. specialista in chirurgia vascolare e Controparte_1 generale che, stante la grave situazione clinica del paziente, consigliava indagini RX, ECG ed analisi cliniche, in via preventiva ad un necessario intervento chirurgico;
7) il predetto professionista, avendo rilevato la comparsa di lesioni necrotiche a carico di tre dita del piede sinistro consigliava, in data 25.01.2010, il ricovero presso la Casa di Cura “Villa Stabia“ in
Castellammare di Stabia, presso la quale il dott. collaborava, allo scopo di praticare CP_1
l'amputazione delle dita del 2°, 3° e 4°;
8) in data 27.1.2010, il veniva sottoposto ad intervento chirurgico ad opera del dott. CP_14
Co per l'amputazione delle tre dita del piede sinistro, presso la suddetta Casa Controparte_1
Cura “Villa Stabia“ in Castellammare di Stabia;
9) in data 29.01.2010, veniva dimesso dalla clinica “Villa Stabia“ e, su prescrizione del dott.
[...]
iniziava un ciclo di applicazioni in camera iperbarica presso l'Istituto Salernitano di CP_1
Medicina Iperbarica di Salerno;
10) ciò nonostante, la situazione medica del paziente continuava ad aggravarsi con l'aumento persistente di un'intensa e continua sintomatologia dolorosa;
11) il dott. , dirigente dell'Istituto Salernitano di Medicina Iperbarica, lo sollecitava per CP_15 espletare un esame angiografico per sospetto deficit di vascolarizzazione del piede;
12) sicché in data 22.02.2010, le indicazioni del dott. , venivano sottoposte al dott. CP_15 [...] che, tuttavia, escludeva la necessità di sottoporre gli arti inferiori ad esame angiografico (v. CP_1 referto del 22/02/2010 allegato);
13) la persistente sintomatologia dolorosa, costringeva il , in data 17.3.2010, a sottoporsi, CP_14 su indicazione del dott. al secondo ricovero ed intervento presso la struttura “Villa CP_1
Stabia“ di Castellammare di Stabia, eseguito dallo stesso dott. per effettuare una CP_1 amputazione trans-metatarsica dell'avampiede sinistro;
14) nonostante il doppio intervento e le cure farmacologiche successive, le condizioni di salute del continuavano ad aggravarsi ed anzi, la sintomatologia dolorosa aumentava d'intensità, CP_14 fino a risultare insopportabile, malgrado l'uso di forti dosaggi di morfina;
15) pertanto, il in data 17.5.2010 si rivolgeva al centro Multi Medica Spa di Sesto San CP_14
GI (MI), specializzato nella cura di pazienti affetti da diabete e sue complicanze, ove dal 17 al
5 20.5.2010, si sottoponeva a diversi esami tra cui l'angiografia degli arti inferiori e successivamente ad operazione di angioplastica della gamba sinistra;
16) le operazioni su descritte determinavano un immediato miglioramento delle condizioni del sig.
, con subitanea e totale scomparsa della sintomatologia dolorosa;
CP_14
17) il successo degli esami effettuati in data 18.5.2010 rendevano possibile la revisione chirurgica degli esiti di amputazione dell'avampiede, con rimozione dei tessuti necrotici presenti, tanto che in data 11.6.2010, l'istante veniva sottoposto ad un intervento di tipo conservativo con innesti cutanei, che in seguito ad opportuni cicli di medicazioni e di controlli specialistici, conducevano il sig. , già dal 24.11.2010, sulla via della guarigione”. CP_14
Il giudizio veniva rubricato al N.R.G. 6513/2014
§ Con comparsa di costituzione con chiamata in garanzia si costituiva il dott. CP_1
il quale nell'impugnare la domanda attorea chiedeva, in via preliminare, ai sensi
[...]
dell'art.269 c.p.c. di essere autorizzato a chiamare in garanzia la (già Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rapp.te p.t.) e la in CP_16 Parte_3 persona del suo legale rapp.te p.t che lo garantivano dai rischi derivanti dall'esercizio della propria attività medico-professionale e concludeva affinché :
“ A) In via preliminare fosse dichiarata la domanda improcedibile per non essere stata preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione;
B) In via principale e definitiva rigettata integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le causali esposte e per quelle che verranno documentate e provate a seguito dell'istruttoria della causa;
C) Condannato l'attore al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art.96, comma 3,
c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
D) In via subordinata, posta qualsiasi provvedimento che dovesse essere disposto a carico del convenuto dott. in funzione dei richiamati contratti di assicurazione, anche a carico CP_1 della (già ) e della in Controparte_2 Controparte_16 Parte_4 persona dei rispettivi legali rappresentanti, ognuno per quanto di ragione, con conseguente condanna e declaratoria per le medesime compagnie, ed ognuna nella misura dovuta, di manlevare e tenere indenne il dott. da ogni e qualsiasi pregiudizio, a qualsiasi titolo, in Controparte_1 relazione a qualsiasi danno, onere, costo o spesa da qualsivoglia obbligazione scaturente dal presente giudizio e nei confronti dell'attore, con espressa declaratoria di rivalsa del dott. per CP_1
6 tutte le causali esposte, nessuna esclusa, nei confronti delle richiamate compagnie assicuratrice.”
§ Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in garanzia si costituiva il dott.
il quale nell'impugnare la domanda attorea chiedeva, in via preliminare, ai CP_6
sensi dell'art.106 c.p.c. di essere autorizzato a chiamare in causa in manleva la e la , Parte_5 Controparte_17
incorporata per fusione dalla , successivamente Controparte_18 [...]
, per essere garantito dai rischi derivanti dall'esercizio della propria Controparte_7 attività medico-professionale; in rito: sollevava eccezioni preliminari d'improcedibilità della domanda e nullità dell'atto di citazione;
nel merito chiedeva rigettare la domanda nei suoi confronti in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di compensi e spese di lite, ex art.93 c.p.c.”.
§ Con comparsa di costituzione e risposta con domanda di regresso e garanzia si costituiva anche la , in persona del suo legale rapp.te p.t. dott. Parte_1 [...]
, che chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_2
1) Rigettare la domanda attorea perché totalmente infondata e non provata;
2) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui fosse accertato e dichiarato che le lesioni lamentate dall'attore sono dovute a colpa della condotta del Dott. accertare e dichiarare Controparte_1 in via esclusiva la responsabilità di quest'ultimo e, per l'effetto, condannare in via esclusiva solo quest'ultimo o, quantomeno, condannare il Dott. a manlevare e tenere Controparte_1 indenne da tutte le somme di denaro che questa fosse costretta a sborsare in Parte_1 conseguenza di azioni e/o omissioni ascrivibili alla condotta tenuta dallo stesso sanitario ponendole esclusivamente e direttamente a carico di quest'ultimo o comunque condannare il Dott. CP_1
a rimborsare tutto quanto la società convenuta dovesse pagare;
[...] Parte_1
3) In via ulteriore, nel solo denegato caso di accertamento della condotta colposa del sanitario che ha materialmente eseguito gli interventi chirurgici per cui è causa, ridurre sensibilmente il risarcimento richiesto dall'attore anche in considerazione delle deduzioni in punto di fatto e di diritto svolte, tenendo altresì in debito conto il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. ;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge con
7 attribuzione ai procuratori anticipatari.”
§ In virtù delle chiamate in garanzia proposte dal dott. , si costituiva in CP_6 giudizio:
1) l' contestando la chiamata in causa sia svolta dal TO Parte_3 [...]
che quella del TO sotto il profilo: CP_1 CP_6
1.- della operatività in primo rischio delle polizze vigenti all'epoca dei fatti (Unipol SAI per il TO e Generali per il TO Di Martino); CP_6
2.- dell'inoperatività della garanzia ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 c.g. per la conoscenza del rischio acquisita anteriormente l'avvio del rapporto assicurativo ostativa l'estensione retroattiva degli effetti della garanzia;
3.- della modulazione della garanzia come indicata dall'art. 16 c.g.;
4.- della sua limitazione alla quota di responsabilità diretta dell'assicurato.
Concludeva in via principale per il rigetto della domanda, in subordine disporsi una equa riduzione degli importi dovuti, respingersi la domanda di garanzia o per inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o per difetto di copertura assicurativa e/o per inoperatività della garanzia assicurativa ed in particolare per la operatività in secondo rischio;
in via subordinata disporsi un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2) Si costituiva altresì l' già , concludendo per il CP_7 Controparte_17 rigetto della domanda di garanzia per inoperatività della polizza e conseguente carenza di legittimazione passiva di essa . CP_7
In via subordinata chiedeva accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa solo a secondo rischio, in ogni caso nei limiti del massimale di polizza, rigettarsi comunque la domanda attorea;
in subordine accertare la responsabilità e comunque condannare per i fatti di causa unicamente il dott. e/o la con esclusione di ogni Controparte_1 Parte_1
imputazione di responsabilità al dott. ; CP_6 in via ulteriormente subordinata accertare una responsabilità solo pro quota delle predette parti con esclusione di ogni vincolo di solidarietà al risarcimento del danno in favore
8 dell'istante, con riserva, in ipotesi di condanna solidale, di regresso nei confronti della
, del dott. , nonché delle e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
dell' ; Parte_3 il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge.
§ In virtù delle chiamate in causa ed in garanzia proposte dal dott. , Controparte_1 si costituiva in giudizio :
1) l' che concludeva in via principale per il rigetto della Parte_3
domanda, in via subordinata per il rigetto della domanda di garanzia;
in caso di accoglimento della domanda di garanzia chiedeva ripartire proporzionalmente l'indennizzo assicurativo dovuto tra le e l' , Controparte_2 Parte_3
sempre nei limiti del massimale di polizza, con condanna delle parti soccombenti alla rifusione delle spese e competenze di causa oltre accessori di legge.
2) L'assicurazione che concludeva in via preliminare per il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva per inoperatività della garanzia prestata, nel merito chiedeva il rigetto della domanda di garanzia e manleva formulata in virtù della polizza assicurativa;
in ogni caso il rigetto della domanda attorea in quanto non provata con condanna di chi ritenuto di ragione alla refusione delle spese e competenze di lite oltre accessori di legge.
§ In virtù della domanda di regresso formulata nella comparsa di costituzione dalla nei confronti del dott. , quest'ultimo chiamava in Parte_1 Controparte_1 causa ed in garanzia le compagnie di assicurazioni che coprivano anche detto rischio. Si costituivano pertanto:
1) la che concludeva in via preliminare per il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva per inoperatività della garanzia prestata;
nel merito chiedeva rigettarsi ogni domanda di garanzia e manleva formulata in virtù della polizza assicurativa;
in ogni caso rigettarsi la domanda attorea in quanto non provata, nonché rigettare ogni domanda di garanzia e manleva formulata nei suoi confronti in virtù della domanda di regresso spiegata dalla , con condanna di chi ritenuto di ragione alla Parte_1
9 refusione delle spese e competenze di lite oltre accessori di legge;
2) l' che concludeva per il rigetto della domanda attorea, Parte_3
nonché per accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata dal dott.
[...]
; rigettare l'azione di rivalsa proposta dalla , con condanna al CP_1 Parte_1
pagamento delle spese e competenze di lite oltre accessori di legge;
Svolta l'istruttoria di rito, ammessa ed espletata la prova per testi, disposta ed espletata anche una C.T.U. medico-legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1710/2022, pubblicata l'11 luglio 2022, notificata a mezzo PEC il 13 luglio 2022, così provvedeva:
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara e la Controparte_1 CP_6 [...] in persona del legale rapp.te p.t., in persona del legale Parte_1 Parte_3 rapp.te p.t., già in persona del procuratore speciale p.t., Controparte_2 Controparte_16
e già in persona del legale rapp.te p.t., in solido e Controparte_9 Controparte_19 per quanto di ragione tra loro, responsabili dell'evento dannoso per cui è causa;
b) condanna per l'effetto e la in persona del legale Controparte_1 Parte_1 rapp.te p.t., in persona del legale rapp.te p.t., Parte_3 Controparte_2 già in persona del procuratore speciale p.t. in solido e per quanto di ragione Controparte_16 tra loro, al pagamento in favore di , della complessiva somma di euro 104.644,53 Controparte_14 per le causali in narrativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo;
c) condanna per l'effetto , in persona del legale rapp.te CP_6 Parte_3
p.t., e già in persona del legale rapp.te p.t., in Controparte_9 Controparte_19 solido e per quanto di ragione tra loro, al pagamento in favore di , della complessiva Controparte_14 somma di euro 25.741,53 per le causali in narrativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo;
d) condanna e la in persona del legale Controparte_1 CP_6 Parte_1 rapp.te p.t., in persona del legale rapp.te p.t., Parte_3 Controparte_2 già in persona del procuratore speciale p.t., e già Controparte_16 Controparte_9
10 in persona del legale rapp.te p.t., in solido e per quanto di ragione tra loro, a Controparte_19 pagare a , la rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in Controparte_14 complessivi euro 14.671,00 di cui euro 1.241,00 per spese, euro 13.430,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA ed rimborso forfetario 15,00% spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
e) condanna e la in persona del legale Controparte_1 CP_6 Parte_1 rapp.te p.t., in persona del legale rapp.te p.t., Parte_3 Controparte_2 già in persona del procuratore speciale p.t., e già Controparte_16 Controparte_9
in persona del legale rapp.te p.t., in solido e per quanto di ragione tra loro, al Controparte_19 pagamento in favore dell'attore degli importi versati per la C.T.U. espletata liquidata in euro
3.200,00.
§ APPELLO PRINCIPALE:
Avverso la prefata sentenza con atto notificato alle controparti il 05/08/22 la
[...]
formulava gravame in ragione di due distinti motivi di impugnazione e Parte_1 precisamente:
Con il primo censurava la decisione del Giudice di prime cure perché sorretta da una errata e solo apparente motivazione nella parte in cui individuava profili di responsabilità a carico del Dott.
e, di riflesso, di Controparte_1 Parte_1
L'appellante argomentava che il giudice avrebbe ricostruito in modo parziale e distorto il quadro clinico, omettendo di considerare elementi dai quali sarebbe emersa la correttezza dell'intervento del chirurgo e l'assenza di colpa della struttura;
deduceva che CP_1 la decisione era viziata da un'erronea valutazione del nesso causale, poiché il peggioramento delle condizioni del paziente era riconducibile alla gravità della patologia e non ad omissioni imputabili ai sanitari.
Con il secondo– in via subordinata – censurava l'errata quantificazione delle somme liquidate a titolo risarcitorio poste a carico della e del dott. Parte_1 Controparte_1
L'appellante assumeva che il giudice avesse adottato parametri valutativi non congrui rispetto alla reale incidenza delle lesioni conseguenti al fatto, con sproporzione della condanna.
In via condizionata : Riproponeva in appello la domanda di regresso nei confronti del dott. nel solo caso in cui fosse stata riconosciuta e riscontrata nella fattispecie in CP_1
11 esame un'ipotesi di colpa nella condotta posta in essere dal Dott. con CP_1
condanna del medesimo medico, a pagare direttamente tutte le somme per sorta capitale, interessi e spese che dovesse essere tenuta a versare in favore di chi di Parte_1 dovere.
§ 2. APPELLO INCIDENTALE DELL' Parte_3 in ragione dell'autonomo gravame distinto al rg 3825/22.
Con riferimento alla posizione del dottor ed alla relativa domanda Controparte_1 di garanzia censurava la sentenza sotto i seguenti profili:
Primo: nullità della decisione per aver pronunciato oltre i limiti della domanda;
assenza di responsabilità risarcitoria ed assenza di nesso di causalità tra condotta ed evento;
Secondo: assenza di danno imputabile: impugnava il capo della decisione col quale era stato imputato al TO il complessivo danno che, agli esiti delle indagini medico CP_1
legali, i Consulenti Tecnici avevano ritenuto affliggesse il GN , nella misura del CP_14
22%, così come anche le spese sanitarie, non imputabili al TO . CP_1
Terzo: in via subordinata ribadiva operatività della garanzia assicurativa in secondo rischio ai sensi dell'art. 2 condizioni generali che polizza Parte_3
Quarto: in ulteriore subordine eccepiva l'inoperatività della garanzia ai sensi degli artt. 1892 c.c. e
17 c.g: deduceva che il TO s'era rivolto ad e con essa CP_1 Parte_3
aveva sottoscritto il contratto assicurativo, in un momento in cui la vicenda clinica del
GN si era esaurita ed al paziente erano già state praticate le amputazioni CP_14
all'arto inferiore sinistro.
Quinto: in via di ulteriore subordine eccepiva la limitazione della garanzia alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato ai sensi degli artt. 16 terzo comma n. 1 e 18 c.g., che escludono inoltre qualsiasi responsabilità possa derivare all'assicurato in via di solidarietà”..
Sesto: eccepiva la modulazione della garanzia prevista dall'art. 16 terzo comma n. 2 c.g. laddove Co dispone che: “qualora l'attività del medico assicurato sia svolta all'interno di Casa Cura, CP_20
Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”.
12 Settimo: censurava l'errata perimetrazione del danno iatrogeno;
deduceva che il danno di cui il
GN soffriva era stimabile nella complessiva misura del 22%, di cui una quota CP_14 maggioritaria del 13% imputabile alla patologia di cui il medesimo soffriva e soltanto in quota minoritaria del 9% al fattore iatrogeno, ossia a malpractice medica.
Precisava che il Tribunale aveva doppiamente errato nella liquidazione del danno laddove aveva imputato la quota del 22% al TO e la quota del 9% al TO , Per_5 CP_6
così finendo per attribuire al danneggiato un danno superiore a quello di cui risultava effettivamente portatore, sopravvalutato nella complessiva misura del 31%; nonché laddove non aveva scorporato dal complessivo danno stimato di cui il paziente era portatore, nella misura del 22%, la quota del 13% non causalmente riferibile alle cure ricevute, ma alla patologia di cui era affetto il , sicché il danno riconoscibile, non CP_14 poteva eccedere la quota del 9%.
Ottavo: illegittimità della condanna della Compagnia in solido con l'Assicurato.
Con riferimento alla posizione del dottor ed alla relativa domanda di CP_6 garanzia censurava la sentenza gravata in ragione dei seguenti motivi:
Primo: operatività in secondo rischio in considerazione dell'accertata operatività in primo rischio della polizza (già , deduceva Controparte_21 Controparte_17
l'omessa pronuncia e/o rigetto implicito della decisione impugnata laddove non aveva statuito, ovvero aveva implicitamente respinto, l'eccezione sollevata di operatività della garanzia assicurativa in secondo rischio.
Secondo: inoperatività della garanzia ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 c.g; deduceva che il TO
, aveva escusso la polizza assicurativa contratta con in data 15 CP_6 Parte_3 maggio 2012, in un momento in cui la vicenda clinica del si era completamente esaurita. CP_14
Terzo: eccepiva la limitazione della garanzia alla sola quota di responsabilità diretta dell' Parte_6 come previsto dagli artt. 16 terzo comma n. 1 e 18 c.g., con esclusione di qualsiasi responsabilità derivategli in via di solidarietà”.
: censurava l'omessa modulazione della garanzia pervista dall'art. 16 terzo comma numero CP_22
2 c.g.; la violazione dell'art. 1914 c.c. per gli effetti di cui all'art. 1915 c.c; deduceva che il TO
, quale medico di base, era inquadrato nel Servizio Sanitario Nazionale in regime CP_6
di rapporto di lavoro subordinato, sicché rispetto al suo operato rispondeva la Azienda
13 Sanitaria Locale competente (cfr. Cass. civ. 27 marzo 2015 n. 6243); invero, tanto per legge che per contratto collettivo, l' era tenuta da un lato a manlevare da ogni e qualsiasi CP_20
responsabilità il proprio personale ausiliario necessario, dipendente e non, dall'altro a procurargli una garanzia assicurativa (cfr. art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale del
Lavoro applicabile al personale medico).
Per questa ragione la polizza stipulata dal TO prevedeva all'art. 16 punto 2 CP_6
c.g.c. che “… qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o Cont intramoenia all'interno di Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra Struttura Sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso, ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente per
La sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente …”.
Quinto: censurava l'illegittimità della condanna della Compagnia in solido con l'Assicurato.
Sesto: evidenziava l'assenza di responsabilità dell'assicurato; deduceva che i Consulenti d'Ufficio – avevano ritenuto di non ravvisare profili di negligenza a carico del TO , nella gestione CP_6 del paziente , specie considerando il suo ruolo di medico di base (cfr. relazione di CTU CP_14 pagine 21 e 22); avevano ritenuto che l'amputazione fosse conseguenza immediata e diretta della malattia e non della condotta del medico curante;
avevano attribuito al TO la sola quota CP_6 del 9% del danno alla persona.
: invocava l'esatta determinazione del quantum: In via di estremo subordine impugnava la Pt_7
decisione nella parte in cui aveva liquidato il danno patito dal GN imputato al TO CP_14
nella misura del 9%; invero, sulla base delle tabelle applicabili, data la percentuale di CP_6 invalidità dipendente da fattore iatrogeno (9%) e l'età del danneggiato all'epoca dei fatti
(cinquantotto anni) il danno permanente poteva essere monetizzato in Euro 13.702,10, cui doveva essere sommato quello temporaneo (per 220 giorni) di Euro 5.367,90, per un totale complessivo di
Euro 19.070,00. Quanto al danno patrimoniale per spese mediche la ripetibilità delle stesse non era stata in alcuna misura motivata dal Tribunale.
§ 3. APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_14
Col quale evidenziava che la sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata non era affetta da alcun vizio di diritto o di motivazione, essendo correttamente fondata sulla piena e coerente valutazione delle risultanze probatorie, in particolare della consulenza
14 tecnica d'ufficio. La ricostruzione dei fatti e delle responsabilità era equilibrata e congrua;
2) censurava la genericità e inammissibilità dell'appello principale come formulato;
3) chiedeva la conferma della valutazione probatoria e della CTU adottata nel primo grado;
4) deduceva la corretta qualificazione delle responsabilità dei medici e della struttura, atteso che la clinica risponde contrattualmente dei propri sanitari, mentre i singoli medici rispondono personalmente per le omissioni diagnostiche e terapeutiche. Le censure di merito dell'appello principale erano destituite di fondamento;
5) evidenziava l'adeguatezza e proporzionalità della quantificazione del danno contestando le critiche dell'appello principale anche sotto il profilo della quantificazione del danno. La sentenza di primo grado aveva adottato criteri di valutazione coerenti con le tabelle e con i principi giurisprudenziali, considerando adeguatamente il danno biologico e le conseguenze negative subite.
Concludeva per il rigetto dell'appello principale, la conferma integrale della sentenza, il rigetto delle censure incidentali sollevate dagli appellanti principali.
Con condanna delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§ 4. APPELLO INCIDENTALE DEL DOTT. CP_6 diretto alla riforma parziale della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la sua responsabilità professionale, censurandola sotto i seguenti profili:
a) la sentenza era palesemente errata oltre che ingiusta nelle parti in cui aveva affermato la responsabilità della dott. ; deduceva di avere agito con diligenza;
di avere CP_6 prescritto esami adeguati e terapie appropriate;
sosteneva che il peggioramento clinico era riconducibile a scelte chirurgiche successive, non alla sua condotta iniziale;
criticava le conclusioni della CTU, ritenendola erronea e inidonea a fondare la sua responsabilità, evidenziava la totale assenza di nesso eziologico tra la sua attività e le amputazioni riconducibili al chirurgo;
b) richiamava ex art. 346 c.p.c. tutte le domande, istanze istruttorie, eccezioni e deduzioni svolte durante il giudizio di primo grado.
Concludeva per la riforma della sentenza nella parte che lo condannava al risarcimento del danno, con rigetto della domanda attorea nei suoi confronti affermando che nella
15 vicenda oggetto di causa non sussisteva alcun profilo di responsabilità ascrivibile al Dott
; CP_6
in subordine, in caso di conferma della sentenza nella parte in cui constata la responsabilità professionale del dott. , confermare la sentenza di primo grado ove CP_6
condanna le assicurazioni chiamate in causa alla manleva;
con vittoria delle spese e dei compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in attribuzione ai difensori anticipatari.
§ 5. APPELLO INCIDENTALE DOTT. Per_5
col quale censurava:
1) l'infondatezza della domanda per erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare degli esiti della c.t.u; eccepiva la correttezza dell'operato medico-professionale del dott. CP_1 vizio di ultrapetizione;
2) in via subordinata deduceva l'erronea ripartizione di responsabilità in capo ai sanitari e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
3) censurava l'errata condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla domanda;
4) in via subordinata sulla chiamata in causa e domanda di manleva e/o garanzia, censurava la sentenza laddove aveva condannato in solido il Dott. con la CP_1 Parte_1
l' e la già al pagamento in Parte_3 Controparte_2 Controparte_16 favore di della somma di €. 104.644,53 (quale capo della sentenza di primo Controparte_14
grado non oggetto di censura da parte dell'appellante principale ); Parte_1
Deduceva che il Tribunale aveva correttamente rigettato le eccezioni sulla inoperatività della garanzia ex art. 1893 c.c. formulate dall' (compagnia Parte_3
assicuratrice di entrambi i convenuti e ); nonché sull'inoperatività della CP_6 CP_1 clausola claims made formulata da già , pur se, Controparte_2 Controparte_16
in maniera del tutto incomprensibile, aveva condannato in solido l'assicurato e l'assicuratore. Evidenziava che le compagnie, nel costituirsi in giudizio non avevano contestato l'esistenza dei contratti di assicurazione, limitandosi ad opporre l'inoperatività della garanzia.
Pertanto, accertata la validità ed esistenza della copertura assicurativa, nel caso si ritenesse
16 accertata la responsabilità professionale dell'assicurato, occorreva emettere condanna direttamente nei confronti dell'Assicuratore e manlevare e tenere indenne l'assicurato da ogni conseguenza pregiudizievole, quantomeno dichiarando il diritto di quest'ultimo a ripetere quanto dovesse essere condannato a pagare in favore del danneggiato.
Deduceva che non ricorresse la solidarietà nell'ipotesi del contratto di assicurazione per la responsabilità professionale (inquadrabile nella disciplina generale di cui all'art. 1917 c.c.) atteso che del fatto generatore del danno può essere ritenuto responsabile solo l'assicurato, il quale ha diritto di essere manlevato per l'intero (nei limiti del massimale) dall'assicuratore.
Sicché, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistere una qualche responsabilità del
Dott. occorrerà porre la condanna direttamente nei confronti delle predette CP_1 compagnie, ognuna per quanto di ragione;
ovvero condannare le stesse a manlevare e tenere indenne il dott. da ogni condanna pregiudizievole, a qualsiasi Controparte_1
titolo ed in relazione a qualsiasi danno, onere, costo o spesa da qualsivoglia obbligazione scaturente dal presente giudizio.
§ 6. APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO DEL DOTT. Controparte_1
DOMANDA DI Controparte_23
Il Dott. chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda di regresso CP_1
(formulata da in primo grado e reiterata con il proprio atto di Parte_1
gravame) fosse posta qualsiasi condanna direttamente in capo all' Parte_3 ed alla già in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_2 Controparte_16
rapp.ti p.t. ed in ragione di quanto da ciascuna delle stesse dovuto, in dipendenza dei contratti di assicurazione sottoscritti. Ovvero fossero condannate le stesse, ognuna per quanto di ragione e nella misura dovuta, a manlevare e tenere indenne il dott. CP_1
da ogni condanna pregiudizievole, a qualsiasi titolo ed in relazione a qualsiasi
[...] danno, onere, costo o spesa da qualsivoglia obbligazione scaturente dal presente giudizio, ed in accoglimento della domanda di regresso avanzata dall'appellante principale,
[...]
Parte_1
5) chiedeva la riforma della sentenza anche in punto di condanna alle spese di lite;
6) formulava richiesta di nuovo esame della controversia e segnatamente delle parti della sentenza
17 impugnata anche in via incidentale;
7) chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
§ 7. APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_24
I – chiedeva la riunione ex art. 335 c.p.c. della presente causa al giudizio pendente innanzi alla
[...]
Corte di appello di Napoli recante rg. n. 3825/2022 avente ad oggetto altro gravame avverso la medesima sentenza del tribunale di Torre Annunziata N. 1710/2022 DEL 24.06.22 – 11.07.22. iscritto a ruolo con RG n. 3825/2022; eccepiva:
II –l'inammissibilità dei motivi di appello in riferimento all'art. 342 c.p.c.
III – l'infondatezza dei motivi di gravame avverso la sentenza del tribunale di torre annunziata n.
1710/2022 del 24.06.22–11.07.22. impugnazione della richiesta riforma della sentenza in danno del dott. . CP_6
IV – la reiterazione ex art. 346 c.p.c. dei limiti di massimale di polizza UnipolSai, già CP_19
n. 3418/m157/10293282 ferma altresì l'applicazione di uno scoperto del 10% che resta a
[...] carico dell'assicurato, previsto al punto c), lett. j), sempre delle condizioni di polizza;
Con vittoria di spese, onorari, rivalsa di IVA e CPA del presente grado di giudizio.
§ 8. APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_2
Con il quale, con riferimento al primo ed al secondo motivo di appello principale, ed alla richiesta di riforma della pronunzia in ordine alle spese e compensi nonché alla istanza ex art. 283 cpc, non sollevava alcuna critica, ma intendeva fare proprie le argomentazioni dell'appellante, aderendo ed associandosi alle censure sollevate alla sentenza n. 1710/2022 del Tribunale di Torre Annunziata.
Impugnava e contestava l'appello condizionato con il quale si reiterava anche nel presente grado la domanda di regresso/rivalsa nei confronti del Dott. , in virtù Controparte_1 dei seguenti motivi
1) censurava l'errata affermazione di responsabilità del dott. Controparte_1
2) si doleva dell'errata valutazione e liquidazione del danno da risarcire;
deduceva l'erroneità della decisione, laddove, in aperto contrasto con quanto emerso in sede di CTU, riconosceva al Sig. un danno non patrimoniale del 9% per i pregiudizi derivanti CP_14
dalla condotta del Dott. nonché un danno non patrimoniale del 22% per i CP_6
18 pregiudizi derivanti dalla condotta del Dott. , con un incremento del 38% per CP_1
sofferenza soggettiva e personalizzazione del 37%;
3) censurava l'errato rigetto della eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa con necessità di dichiarare la piena validità della clausola claims made e la non operatività della garanzia assicurativa invocata dal Dott. nei confronti di;
CP_1 Controparte_2
4) deduceva l'errata affermazione della responsabilità solidale e la conseguente errata condanna solidale di;
Controparte_2
5) reiterava le eccezioni e difese non esaminate in primo grado
Riproponeva tutte le eccezioni e difese non esaminate in primo grado.
Concludeva affinché in riforma della sentenza impugnata fosse:
a) escluso ogni profilo di responsabilità ascrivibili alla condotta del Dott. Controparte_1
b) limitata l'eventuale liquidazione al solo danno differenziale (9%) ascrivibile al Dott. , CP_6 epurato di aumenti, mai richiesti e provati, a titolo di personalizzazione, escludendo la rivalutazione monetaria;
c) dichiarata l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dal Dott. nei confronti CP_1 di;
Controparte_2
e) esclusa la (e le altre società assicurative) tra i responsabili dell'evento dannoso Controparte_2 oggetto di causa e, conseguentemente, esclusa la (e le altre società assicurative) Controparte_2 tra i soggetti condannati al risarcimento dei danni in favore del e al pagamento delle spese CP_14 processuali;
f) accolte tutte le conclusioni rassegnate in primo grado;
Istava per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Respinte le istanze di sospensiva introdotte dall'appellante principale e da quelli incidentali (fatta eccezione per il ), la causa all'udienza del 12/12/25 veniva CP_14
trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
Ciò posto, l'appello principale e gli appelli incidentali (tranne quello del sig. che CP_14 viene respinto) valutati nel loro insieme, sono fondati e meritano accoglimento.
Invero, la controversia riguarda un'ipotesi di responsabilità professionale medica imputabile ai due sanitari che ebbero in cura il sig. per avere posto in essere CP_14
19 entrambi condotte omissive identificabili:
1) per il dott. (medico curante): nel tardivo indirizzo del paziente ad un centro CP_6
specializzato per la cura del piede diabetico;
2) per il dott. (specialista in medicina vascolare): nell'omessa effettuazione di CP_1
una angiografia di controllo dell'arto inferiore sinistro pur se consigliata dal CEMSI
(centro di medicina ed analisi) presso cui il era stato indirizzato onde poterlo CP_14
avviare ad un processo di vascolarizzazione del piede diabetico.
Ebbene, occorre evidenziare che secondo i principi generali, gli elementi costitutivi della responsabilità anche contrattuale (come è quella di specie) sono il fatto illecito;
il dolo o la colpa, il danno ingiusto;
il nesso di causalità tra il fatto illecito e danno.
Qualora essi manchino, sia pure in parte, la responsabilità in commento è esclusa e la domanda risarcitoria va reietta.
Tanto premesso, in generale, valutando primariamente la posizione del dott. , CP_1
la Corte rigetta ogni ipotesi di responsabilità a suo carico atteso che secondo i CTU nominati in primo grado dott. (specialista in Chirurgia Generale, in Persona_6
Chirurgia Vascolare ed in Cardiochirurgia, direttore della UOC di Chirurgia Vascolare ed
Endovascolare dell' e dott. Controparte_25 Controparte_26 Persona_7
(Specialista in Ortopedia e Traumatologia, direttore della UOC di Ortopedia e
Traumatologia dell'Ospedale del Mare, ASL al par. sub 8 della Controparte_26 relazione peritale evidenziano che “L'iter diagnostico messo in atto dai soggetti dott. e CP_6 dott. nel periodo dal 28/10/2009 al 17/03/2010 è, a nostro avviso, pienamente CP_1 soddisfacente. (..)
Ed infatti la condotta del dott. è stato conforme alle norme della buona Persona_8 pratica medica, fino a quando ha curato la gangrena infetta del piede. Successivamente (dopo l'amputazione di Chopart), avrebbe dovuto considerare una rivascolarizzazione distale se possibile.
(cfr. sub par. 7) Pur tuttavia, scrivono ancora gli ausiliari Non sempre si viene a capo delle infezioni diabetiche. In realtà l'infezione del signor era già estesa fino alla caviglia, e il CP_14 tentativo di drenaggio del dott. volto ad evitare una amputazione maggiore, ancorché CP_1 con iniziali miglioramenti, non è stato affatto efficace a causa della estensione del processo infettivo.
Evidenziano i CTU che l'idea di effettuare una angiografia prima dell'amputazione è, in linea di
20 massima, teorica, in quanto il paziente, al ricovero, aveva una grave leucocitosi neutrofila ed era quindi a rischio di vita. Sicché, solo in astratto gli ausiliari affermano che
“successivamente alla amputazione di Chopart, andava immediatamente considerato un tentativo di rivascolarizzazione di quanto rimaneva del piede sinistro, per evitare altre estensioni della gangrena.
Orbene, nell'incertezza della configurabilità di una condotta colposa imputabile al dott.
[...]
(il cui onere probatorio incombeva a parte attorea), la sua responsabilità va CP_1 comunque esclusa per l'assenza di un danno risarcibile. Ed infatti, gli ausiliari hanno evidenziato che, grazie all'impegno dei sanitari dell'Istituto Multimedica, nessun danno ulteriore
(rispetto all'omessa effettuazione di una angiografia ed omessa tempestiva rivascolarizzazione) è stato sofferto dal signor . CP_14
Per quanto fin qui argomentato, la domanda risarcitoria in suo danno merita il rigetto.
Un'analisi più approfondita merita la posizione del dott. . CP_6
Evidenzia il Collegio la contraddittorietà della CTU, con riguardo sia al profilo della condotta, al nesso di causalità, alla colpevolezza.
Invero, quanto alla condotta: al par.8 gli ausiliari evidenziano che L'iter diagnostico messo in atto dai dott. e dott. nel periodo dal 28/10/2009 al 17/03/2010 è, a nostro CP_6 CP_1 avviso, pienamente soddisfacente. Dobbiamo considerare che il dott. è un medico di base CP_6
e ha trattato il paziente con medicazioni locali, come farebbe qualsiasi medico, badando principalmente al compenso del diabete, fino a che, per la comparsa dell'ascesso non gli “avrebbe” consigliato di recarsi a un Centro per il Piede diabetico. (…) il dott. ha seguito le CP_6 norme della buona pratica medica come medico di base, ritardando però (non sappiamo se per colpa sua o del signor ) l'invio presso un centro specialistico. CP_14
Quanto al nesso di causalità al par. 11 i CTU evidenziano che “Il nesso di causalità esiste per il dott. che ha sottovalutato la gravità della patologia e quindi ha fatto peggiorare CP_6 lo stato del piede del . Il danno biologico differenziale sarebbe del 9%. CP_14
Tuttavia, l'affermazione, sotto il profilo della verifica del nesso di causalità, suscita perplessità sotto diversi aspetti.
Infatti, mette conto richiamare quanto sostenuto già da tempo dalle Sezioni Unite (Sez. U,
n. 30328 del 10/7/2002, Franzese, Rv. 222138), secondo cui: nel caso di comportamento
21 omissivo, l'accertamento della responsabilità e, in particolare, la verifica della sussistenza del nesso di causalità sono sottoposti a regole identiche a quelle applicabili in caso di comportamento commissivo, essendo i due tipi di comportamento strettamente connessi. Ed infatti, nella condotta omissiva, nel violare le regole cautelari, il soggetto non sempre è assolutamente inerte, ma non infrequentemente pone in essere un comportamento diverso da quello doveroso secondo le regole della comune prudenza, perizia e diligenza.
L'unica distinzione, in caso di comportamento omissivo, consiste nel fatto che, per verificare la sussistenza del nesso di causalità, occorre fare ricorso ad un giudizio controfattuale meramente ipotetico (dandosi per verificato il comportamento invece omesso), anziché fondato sui dati della realtà. Difatti, nel caso di comportamento omissivo, è solo con riferimento alle regole cautelari inosservate che può formularsi un concreto rimprovero nei confronti del soggetto e verificarsi, con giudizio controfattuale ipotetico, la sussistenza del nesso di causalità.
In tale prospettiva si veda anche Cassazione penale sez. IV, 23/09/2025, n.32359 secondo cui, nei reati omissivi impropri, la causalità deve essere accertata ipotizzando realizzata la condotta doverosa omessa e chiedendosi se, in tale ipotesi, l'evento si sarebbe evitato o sensibilmente ritardato. Trattasi del cuore della teoria condizionalistica corretta dalla regola della “condicio sine qua non qualificata”, ove la causalità non si esaurisce nel semplice rapporto naturalistico, ma richiede un'integrazione valutativa fondata sull'evidenza del caso concreto.
Pertanto, non basta, fare riferimento ai dati statistici percentuali dell'aumento o riduzione del rischio, atteso che il diritto penale non può ridursi alla matematica dell'epidemiologia essendo richiesto al giudice un giudizio di “credibilità razionale” ex post, ancorato alle condizioni specifiche del paziente, alla tempestività potenziale dell'intervento, alla qualità dell'errore e all'assenza di decorsi causali alternativi, sicché non è sufficiente verificare la mera possibilità che ad una data omissione segua l'evento, dovendo ricorrere, ai fini dell'affermazione della responsabilità civile (contrattuale od extracontrattuale del sanitario) l'alta probabilità della dedotta sequenza causale (sul punto confronta Corte di cassazione Penale, Sez. IV, n.
32359 del 1° ottobre 2025).
In particolare, tale ultimo arresto ritiene che, in tema di causalità omissiva, grava sull'accusa la prova che, in presenza della condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato con elevato grado di credibilità razionale, il che non implica la certezza metafisica del nesso di causalità, bensì una probabilità qualificata, capace di resistere al
22 vaglio del ragionevole dubbio.
L'orientamento trova applicazione nel diritto civile nel principio del più probabile che non. Ed invero, “qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause (nel nostro caso diabete e condotta omissiva del dott. ), si devono CP_6
applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”. Ne segue che il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente”, (cfr. Cass.25885/2022).
In questa prospettiva le affermazioni dei CTU non sono in grado di superare né il richiesto vaglio di ragionevolezza né quello della probabilità prevalete, tenuto conto del carattere contraddittorio delle conclusioni cui pervengono:
In tal senso da un lato: cfr. ult. parte par. 9 ove è scritto: il paziente ha subito una amputazione dell'avampiede, ma questo è stato conseguente alla sua patologia e all'evolversi in senso negativo, delle cure mediche e locali. La terapia vasoattiva e antibiotica è stata sempre opportuna da quanto si deduce dai documenti presentati;
dall'altro cfr. sub par. 10 (risposta al quesito: Se una diversa gestione della vicenda avrebbe potuto evitare, nel caso di specie, una amputazione maggiore di arto): ove è scritto: Sicuramente se il signor si fosse rivolto ad un centro specialistico per la cura del CP_14 piede diabetico, forse avrebbe potuto evitare l'amputazione dell'avampiede. Se fosse stato visitato da un chirurgo vascolare, egli avrebbe sicuramente valutato di fare rapidamente una rivascolarizzazione distale (che poi ha fatto il 18/05/2010), quando ormai aveva già fatto la amputazione. Quindi, per una serie di eventi collegati, è stata sottovalutata, a nostra opinione, la gravità del caso del signor che doveva essere inviato già nel mese di ottobre presso un CP_14 centro specialistico (per poi concludere quasi ad imputare un concorso di responsabilità del paziente che) il signor , mentre si era rivolto a specialisti Fisiatri e Diabetologi e CP_14
Cardiologi, per la cura del piede si è sempre affidato al dott. , che era il suo medico di CP_6 base e quindi ( al di là della sua specializzazione), non era esperto di tali patologie (..).
23 Tanto precisato, anche a voler ritenere provato (ma sul punto non c'è certezza) che il dott.
omise di avviare il paziente ad un centro specialistico per la cura del piede CP_6
diabetico, non è stato accertato se ad una rapida rivascolarizzazione distale sarebbe seguita il più probabile che non la guarigione dell'avampiede, scongiurandone così
l'amputazione, onde poter formulare un giudizio di verifica secondo il principio del più probabile che non.
Ciò nondimeno, la responsabilità in capo al dott. non è ravvisabile altresì per CP_6 mancanza dell'elemento soggettivo.
Invero, occorre rammentare che (Corte di cassazione, Sez. 4, con la sentenza n. 28187 del
20/04/2017) in tema di colpa medica, la nuova disciplina dettata dall'art. 590-sexies, cod. pen.
(introdotta dall'art. 6, comma secondo, della legge 8 marzo 2017, n. 24), nel caso di evento lesivo o mortale verificatosi a causa di imperizia dell'esercente la professione sanitaria, esclude la punibilità dell'agente il quale abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ufficiali ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche assistenziali, e sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto – non trova applicazione: a) negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida;
b) nelle situazioni concrete in cui le suddette raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiari condizioni del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate;
c) in relazione alle condotte che, sebbene collocate nell'ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell'esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le raccomandazioni ufficiali.
Nel caso concreto i CTU hanno affermato che il dott. ha seguito le norme della CP_6 buona pratica medica come medico di base, ritardando però (non sappiamo se per colpa sua o del signor ) l'invio presso un centro specialistico (…). L'iter diagnostico messo in atto dai CP_14 soggetti dott. e dott. nel periodo dal 28/10/2009 al 17/03/2010 è pienamente CP_6 CP_1
soddisfacente, che occorre considerare che il dott. è un medico di base e ha trattato il CP_6
paziente con medicazioni locali, come farebbe qualsiasi medico, badando principalmente al compenso del diabete, fino a che, per la comparsa dell'ascesso non gli “avrebbe” consigliato di recarsi a un Centro per il Piede diabetico (cfr. CTU par. 8).
24 Pertanto, alla luce delle SU con la sentenza n. 8770 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. Tes_1
272174, Rv. 272175 e Rv. 27217, secondo cui “In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, l'art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall'art. 6 della legge 8 marzo 2017, n.
24, prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell'art. 589 o di quello dell'art. 590 cod. pen., operante nei soli casi in cui l'esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse;
la suddetta causa di non punibilità non è applicabile, invece, né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l'atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate dall'esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse. (…)
Pertanto, in tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, l'abrogato art. 3 comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, si configura come norma più favorevole rispetto all'art. 590-sexies cod. pen., introdotto dalla legge n. 24 del 2017, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto (…) le cui raccomandazioni
(definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24) pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia – non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto.
Ora, a prescindere che non è stato provato che effettivamente il non consigliò CP_6
fortemente al di rivolgersi ad un centro specializzato per la cura del piede CP_14
diabetico, pur tuttavia, anche qualora tale prova fosse fornita, non potrebbe comunque ravvisarsi a carico del un'ipotesi di colpa grave sanzionabile ex art 2236 cc. (nel CP_6
caso di attività professionali che implichino la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, si richiede una diligenza maggiore e più specifica sicché l'esecutore risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave), atteso che come ribadito dai CTU l'iter diagnostico messo in atto dai soggetti dott. e dott. nel periodo dal 28/10/2009 al CP_6 CP_1
17/03/2010 è pienamente soddisfacente.
25 Per tutte le argomentazioni fin qui riportate la domanda risarcitoria del sig. , come CP_14
formulata in primo grado merita di essere totalmente disattesa. Risulta assorbito l'appello incidentale del sig. atteso che, le prove testimoniali pure dal medesimo richiamate CP_14 sono state superate dalle conclusioni scientifiche dei CTU.
Pertanto, merita altresì il rigetto anche la domanda risarcitoria introdotta nei confronti della . Parte_1
Le domande di garanzia come formulate dalla nonché dal dott. Parte_1 CP_6
e dal dott. risultano assorbite. Per_9
In virtù dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n. 132/2014 e modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, (applicabile ratione temporis) le spese processuali, vanno interamente compensate tra le parti, ben potendosi ravvisare i “gravi ed eccezionali ragioni” nella contraddittorietà della CTU e nel fraintendimento ingenerato nella decisione di primo grado.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1710/2022, pubblicata l'11 luglio 2022, notificata a mezzo PEC il 13 luglio 2022, resa nell'ambito del giudizio R.G. 6513/2014 così provvede:
1) in riforma totale della sentenza gravata rigetta la domanda;
2) compensa tra tutte le parti le spese di lite, sussistendo gravi e giustificati motivi.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12/12/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
26
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Consiglieri: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Alberto Canale Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.3545/2022 ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale, pendente
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Parte_1
con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) al Viale Europa n. 77 Parte_2
(partita I.V.A. , c.f. , rappresentato e difeso congiuntamente e P.IVA_1 P.IVA_2 disgiuntamente dall'avv. Vincenzo Ruggiero (c.f. e dall'avv. C.F._1
SE PE (c.f. ) presso lo studio del primo elettivamente C.F._2
domiciliato in Napoli alla Via Miguel Cervantes de Saavedra n. 55.5/A (fax 081.193.14.189
--- 081.362.38.52 --- 081.198.18.608 – PEC - Email_1
; Email_2
appellante proc. r.g. 3545/2022
CONTRO
Dott. nato a [...] il [...] e res. Te in Meta Controparte_1
alla Via Caracciolo n. 1 C.F. rapp.to e difeso dall' Avv. Salvatore C.F._3
1 MA (C.F. ) presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via C.F._4
Vittoria Colonna n. 9 c/o studio Gava, in virtù di mandato di atti (fax 0813941303 -pec
; appellato – appellante incidentale Email_3
CONTRO
(C.F. – P.IVA ), conferitaria del ramo Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
di azienda assicurativo , per atto del Controparte_3
notaio di Milano del 28/06/2013 rep. 18568/5996 con effetto Persona_1
01/07/2013, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, in persona dei rappresentanti legali pro tempore, Dott. (C.F. Controparte_4
) nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale C.F._5 della stessa, e del Dott. (C.F. ), nella sua qualità di Controparte_5 C.F._6
Dirigente della stessa, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti (Notaio
Rep. N. 186905 Racc. n. 30367 del 18.12.2014), dall'Avv. Persona_2
RE AL (C.F. ) (fax 0814971069 - PEC C.F._7
) e con questi elettivamente domiciliata in Email_4
Napoli alla Piazza Carità 32; appellata - appellante incidentale
NONCHE'
Dott. (c.f. , rappresentato e difeso nel giudizio di CP_6 C.F._8
primo grado dall'Avv. Danilo Esposito (c.f. , presso il cui studio C.F._9
elettivamente domicilia in Piano di Sorrento (NA) al Corso Italia n. 62, PEC:
Email_5
appellato/appellante incidentale
NONCHE' con sede legale in Bologna alla Via Stalingrado n. Controparte_7
45 (C.F. ) già denominata quale società incorporante di P.IVA_5 Controparte_8
Controparte_9 Controparte_10 [...]
giusto atto di fusione per incorporazione del 31.12.2013 del Notaio dott. Controparte_11 in Bologna, Rep. 53712, Racc. 34018, registrato in Imola il 2 gennaio Persona_3
2014, in persona del procuratore ad negotia, dott. giusta Controparte_12
procura speciale per atto notaio di Bologna del 29.12.2021, rep. 95917, Persona_4
2 racc. 11664, ed elett.te dom.to in Napoli, alla via dei Mille n. 40, presso lo studio dell'avv. prof. Paolo Tortorano (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._10
mandato su foglio allegato alla comparsa di risposta (PEC
; appellata Email_6
NONCHE'
ASSICURATRICE C.F. e P.IVA , con sede legale in San CP_13 P.IVA_6
ES UL PA (MO), viale Libertà n. 53, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Avvocato Pierluigi Mancuso, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro dagli Avvocati Andrea Sirena (C.F. – CodiceFiscale_11
PEC: e CE De ON (C.F.: Email_7 C.F._12
- PEC: e di eleggere speciale
[...] Email_8
domicilio presso lo studio dell'ultimo procuratore in Napoli alla Via Bracco n.15/A.
appellante nel proc. riunito n. R.G. 3825/2022
NONCHE' geom. , nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_14 C.F._13
residente in [...], rapp.to e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Augusto ZZ, C.F.: e dall'Avv. C.F._14
LI ZZ, C.F. (p.e.c.: e C.F._15 Email_9
e presso i quali elett.te domicilia in Napoli alla Galleria Email_10
Vanvitelli n. 37; appellato/appellante incidentale
OGGETTO: gravame avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
1710/2022, pubblicata l'11 luglio 2022, notificata a mezzo PEC il 13 luglio 2022, resa nell'ambito del giudizio R.G. 6513/2014 promosso dal Geom. nei Controparte_14
confronti di nonché dei TOi e , Parte_1 Controparte_1 CP_6
i quali a loro volta chiamavano in garanzia le rispettive compagnie assicurative.
Fatti di causa
Con atto notificato in data 18/11/2014 il sig. conveniva in giudizio Controparte_14
dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata il dott. , il dott. CP_6 CP_1
e la in persona del suo legale rapp.te p.t. al fine di sentir
[...] Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
3 “a) accertare e dichiarare la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale del Dott.
[...]
del Dott. e della in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 CP_6 Parte_1 nella produzione dell'evento per cui è causa e dei danni subiti da esso a causa della Controparte_14 ritardata diagnosi, dell'imprudenza e dell'imperizia dei suddetti professionisti nell'espletamento delle proprie attività, così come meglio specificato in premessa.
b) Per l'effetto, condannare il Dott. il Dott. e la Controparte_1 CP_6 Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in solido e/o ciascuno per quanto di sua
[...] competenza, della somma di €.283.206,14, oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre ad €.80.758,13 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore nonché ulteriori €.10.000,00 per spese mediche sostenute,
€.29.749,15 per rivalutazione dalla data del sinistro alla data del 17.06.2014, €. 31.065,73 per interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente, per un totale di €.434.779,15 o di quella diversa somma maggiore o minore da liquidare anche in via equitativa sulla base delle risultanze istruttorie.
c) Con vittoria di spese e compensi di giudizio ex D.M. 55/2014 oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione all'avvocato antistatario”.
Premetteva che:
1) egli, diabetico da oltre vent'anni, rilevando una piccola lesione in uno degli spazi interdigitali del piede sinistro, dal 7.11.2009 iniziava una serie di cure prescritte dal medico curante dott. CP_6
, Specialista in chirurgia vascolare, consistenti in medicazioni e prescrizioni per il controllo
[...] della glicemia e dell'infezione in atto;
2) il professionista, quale medico curante, conosceva perfettamente la situazione clinica del CP_14
e quindi tutte le patologie collegate e connesse alla sua condizione di diabetico, ed in quanto tale, lo sottoponeva ad una serie di terapie farmacologiche antidiabetiche;
3) inoltre, il Dott. prescriveva all'attore ulteriori indagini diagnostiche, tra cui R.M.N. del CP_6 piede sinistro praticata presso il Centro CMO del 13.1.2010, che evidenziava: “diffusa imbibizione edemigena dei tessuti adiposi sottocutanei della caviglia e del dorso del piede. Raccolta fluida nella guaina sinoviale del flessore lungo dell'alluce. Modesto incremento di segnale del piano fasciale plantare. Non apprezzabili deficit e alterazioni morfologiche o di segnale delle strutture in esame”;
4) in data 17.1.2010, il predetto professionista, sulla base del referto del 13.1.2010, prescriveva una cura farmacologica a base di “lavaggi e Contromal” per trattamento terapia antidolorifica;
4 5) persistendo la patologia ed in assenza di miglioramenti, il sig. si vedeva costretto a CP_14 consultare altro sanitario esperto di chirurgia vascolare;
6) in data 21.01.2010 si rivolgeva al dott. specialista in chirurgia vascolare e Controparte_1 generale che, stante la grave situazione clinica del paziente, consigliava indagini RX, ECG ed analisi cliniche, in via preventiva ad un necessario intervento chirurgico;
7) il predetto professionista, avendo rilevato la comparsa di lesioni necrotiche a carico di tre dita del piede sinistro consigliava, in data 25.01.2010, il ricovero presso la Casa di Cura “Villa Stabia“ in
Castellammare di Stabia, presso la quale il dott. collaborava, allo scopo di praticare CP_1
l'amputazione delle dita del 2°, 3° e 4°;
8) in data 27.1.2010, il veniva sottoposto ad intervento chirurgico ad opera del dott. CP_14
Co per l'amputazione delle tre dita del piede sinistro, presso la suddetta Casa Controparte_1
Cura “Villa Stabia“ in Castellammare di Stabia;
9) in data 29.01.2010, veniva dimesso dalla clinica “Villa Stabia“ e, su prescrizione del dott.
[...]
iniziava un ciclo di applicazioni in camera iperbarica presso l'Istituto Salernitano di CP_1
Medicina Iperbarica di Salerno;
10) ciò nonostante, la situazione medica del paziente continuava ad aggravarsi con l'aumento persistente di un'intensa e continua sintomatologia dolorosa;
11) il dott. , dirigente dell'Istituto Salernitano di Medicina Iperbarica, lo sollecitava per CP_15 espletare un esame angiografico per sospetto deficit di vascolarizzazione del piede;
12) sicché in data 22.02.2010, le indicazioni del dott. , venivano sottoposte al dott. CP_15 [...] che, tuttavia, escludeva la necessità di sottoporre gli arti inferiori ad esame angiografico (v. CP_1 referto del 22/02/2010 allegato);
13) la persistente sintomatologia dolorosa, costringeva il , in data 17.3.2010, a sottoporsi, CP_14 su indicazione del dott. al secondo ricovero ed intervento presso la struttura “Villa CP_1
Stabia“ di Castellammare di Stabia, eseguito dallo stesso dott. per effettuare una CP_1 amputazione trans-metatarsica dell'avampiede sinistro;
14) nonostante il doppio intervento e le cure farmacologiche successive, le condizioni di salute del continuavano ad aggravarsi ed anzi, la sintomatologia dolorosa aumentava d'intensità, CP_14 fino a risultare insopportabile, malgrado l'uso di forti dosaggi di morfina;
15) pertanto, il in data 17.5.2010 si rivolgeva al centro Multi Medica Spa di Sesto San CP_14
GI (MI), specializzato nella cura di pazienti affetti da diabete e sue complicanze, ove dal 17 al
5 20.5.2010, si sottoponeva a diversi esami tra cui l'angiografia degli arti inferiori e successivamente ad operazione di angioplastica della gamba sinistra;
16) le operazioni su descritte determinavano un immediato miglioramento delle condizioni del sig.
, con subitanea e totale scomparsa della sintomatologia dolorosa;
CP_14
17) il successo degli esami effettuati in data 18.5.2010 rendevano possibile la revisione chirurgica degli esiti di amputazione dell'avampiede, con rimozione dei tessuti necrotici presenti, tanto che in data 11.6.2010, l'istante veniva sottoposto ad un intervento di tipo conservativo con innesti cutanei, che in seguito ad opportuni cicli di medicazioni e di controlli specialistici, conducevano il sig. , già dal 24.11.2010, sulla via della guarigione”. CP_14
Il giudizio veniva rubricato al N.R.G. 6513/2014
§ Con comparsa di costituzione con chiamata in garanzia si costituiva il dott. CP_1
il quale nell'impugnare la domanda attorea chiedeva, in via preliminare, ai sensi
[...]
dell'art.269 c.p.c. di essere autorizzato a chiamare in garanzia la (già Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rapp.te p.t.) e la in CP_16 Parte_3 persona del suo legale rapp.te p.t che lo garantivano dai rischi derivanti dall'esercizio della propria attività medico-professionale e concludeva affinché :
“ A) In via preliminare fosse dichiarata la domanda improcedibile per non essere stata preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione;
B) In via principale e definitiva rigettata integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le causali esposte e per quelle che verranno documentate e provate a seguito dell'istruttoria della causa;
C) Condannato l'attore al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art.96, comma 3,
c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
D) In via subordinata, posta qualsiasi provvedimento che dovesse essere disposto a carico del convenuto dott. in funzione dei richiamati contratti di assicurazione, anche a carico CP_1 della (già ) e della in Controparte_2 Controparte_16 Parte_4 persona dei rispettivi legali rappresentanti, ognuno per quanto di ragione, con conseguente condanna e declaratoria per le medesime compagnie, ed ognuna nella misura dovuta, di manlevare e tenere indenne il dott. da ogni e qualsiasi pregiudizio, a qualsiasi titolo, in Controparte_1 relazione a qualsiasi danno, onere, costo o spesa da qualsivoglia obbligazione scaturente dal presente giudizio e nei confronti dell'attore, con espressa declaratoria di rivalsa del dott. per CP_1
6 tutte le causali esposte, nessuna esclusa, nei confronti delle richiamate compagnie assicuratrice.”
§ Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in garanzia si costituiva il dott.
il quale nell'impugnare la domanda attorea chiedeva, in via preliminare, ai CP_6
sensi dell'art.106 c.p.c. di essere autorizzato a chiamare in causa in manleva la e la , Parte_5 Controparte_17
incorporata per fusione dalla , successivamente Controparte_18 [...]
, per essere garantito dai rischi derivanti dall'esercizio della propria Controparte_7 attività medico-professionale; in rito: sollevava eccezioni preliminari d'improcedibilità della domanda e nullità dell'atto di citazione;
nel merito chiedeva rigettare la domanda nei suoi confronti in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di compensi e spese di lite, ex art.93 c.p.c.”.
§ Con comparsa di costituzione e risposta con domanda di regresso e garanzia si costituiva anche la , in persona del suo legale rapp.te p.t. dott. Parte_1 [...]
, che chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_2
1) Rigettare la domanda attorea perché totalmente infondata e non provata;
2) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui fosse accertato e dichiarato che le lesioni lamentate dall'attore sono dovute a colpa della condotta del Dott. accertare e dichiarare Controparte_1 in via esclusiva la responsabilità di quest'ultimo e, per l'effetto, condannare in via esclusiva solo quest'ultimo o, quantomeno, condannare il Dott. a manlevare e tenere Controparte_1 indenne da tutte le somme di denaro che questa fosse costretta a sborsare in Parte_1 conseguenza di azioni e/o omissioni ascrivibili alla condotta tenuta dallo stesso sanitario ponendole esclusivamente e direttamente a carico di quest'ultimo o comunque condannare il Dott. CP_1
a rimborsare tutto quanto la società convenuta dovesse pagare;
[...] Parte_1
3) In via ulteriore, nel solo denegato caso di accertamento della condotta colposa del sanitario che ha materialmente eseguito gli interventi chirurgici per cui è causa, ridurre sensibilmente il risarcimento richiesto dall'attore anche in considerazione delle deduzioni in punto di fatto e di diritto svolte, tenendo altresì in debito conto il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. ;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge con
7 attribuzione ai procuratori anticipatari.”
§ In virtù delle chiamate in garanzia proposte dal dott. , si costituiva in CP_6 giudizio:
1) l' contestando la chiamata in causa sia svolta dal TO Parte_3 [...]
che quella del TO sotto il profilo: CP_1 CP_6
1.- della operatività in primo rischio delle polizze vigenti all'epoca dei fatti (Unipol SAI per il TO e Generali per il TO Di Martino); CP_6
2.- dell'inoperatività della garanzia ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 c.g. per la conoscenza del rischio acquisita anteriormente l'avvio del rapporto assicurativo ostativa l'estensione retroattiva degli effetti della garanzia;
3.- della modulazione della garanzia come indicata dall'art. 16 c.g.;
4.- della sua limitazione alla quota di responsabilità diretta dell'assicurato.
Concludeva in via principale per il rigetto della domanda, in subordine disporsi una equa riduzione degli importi dovuti, respingersi la domanda di garanzia o per inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o per difetto di copertura assicurativa e/o per inoperatività della garanzia assicurativa ed in particolare per la operatività in secondo rischio;
in via subordinata disporsi un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2) Si costituiva altresì l' già , concludendo per il CP_7 Controparte_17 rigetto della domanda di garanzia per inoperatività della polizza e conseguente carenza di legittimazione passiva di essa . CP_7
In via subordinata chiedeva accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa solo a secondo rischio, in ogni caso nei limiti del massimale di polizza, rigettarsi comunque la domanda attorea;
in subordine accertare la responsabilità e comunque condannare per i fatti di causa unicamente il dott. e/o la con esclusione di ogni Controparte_1 Parte_1
imputazione di responsabilità al dott. ; CP_6 in via ulteriormente subordinata accertare una responsabilità solo pro quota delle predette parti con esclusione di ogni vincolo di solidarietà al risarcimento del danno in favore
8 dell'istante, con riserva, in ipotesi di condanna solidale, di regresso nei confronti della
, del dott. , nonché delle e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
dell' ; Parte_3 il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge.
§ In virtù delle chiamate in causa ed in garanzia proposte dal dott. , Controparte_1 si costituiva in giudizio :
1) l' che concludeva in via principale per il rigetto della Parte_3
domanda, in via subordinata per il rigetto della domanda di garanzia;
in caso di accoglimento della domanda di garanzia chiedeva ripartire proporzionalmente l'indennizzo assicurativo dovuto tra le e l' , Controparte_2 Parte_3
sempre nei limiti del massimale di polizza, con condanna delle parti soccombenti alla rifusione delle spese e competenze di causa oltre accessori di legge.
2) L'assicurazione che concludeva in via preliminare per il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva per inoperatività della garanzia prestata, nel merito chiedeva il rigetto della domanda di garanzia e manleva formulata in virtù della polizza assicurativa;
in ogni caso il rigetto della domanda attorea in quanto non provata con condanna di chi ritenuto di ragione alla refusione delle spese e competenze di lite oltre accessori di legge.
§ In virtù della domanda di regresso formulata nella comparsa di costituzione dalla nei confronti del dott. , quest'ultimo chiamava in Parte_1 Controparte_1 causa ed in garanzia le compagnie di assicurazioni che coprivano anche detto rischio. Si costituivano pertanto:
1) la che concludeva in via preliminare per il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva per inoperatività della garanzia prestata;
nel merito chiedeva rigettarsi ogni domanda di garanzia e manleva formulata in virtù della polizza assicurativa;
in ogni caso rigettarsi la domanda attorea in quanto non provata, nonché rigettare ogni domanda di garanzia e manleva formulata nei suoi confronti in virtù della domanda di regresso spiegata dalla , con condanna di chi ritenuto di ragione alla Parte_1
9 refusione delle spese e competenze di lite oltre accessori di legge;
2) l' che concludeva per il rigetto della domanda attorea, Parte_3
nonché per accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata dal dott.
[...]
; rigettare l'azione di rivalsa proposta dalla , con condanna al CP_1 Parte_1
pagamento delle spese e competenze di lite oltre accessori di legge;
Svolta l'istruttoria di rito, ammessa ed espletata la prova per testi, disposta ed espletata anche una C.T.U. medico-legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1710/2022, pubblicata l'11 luglio 2022, notificata a mezzo PEC il 13 luglio 2022, così provvedeva:
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara e la Controparte_1 CP_6 [...] in persona del legale rapp.te p.t., in persona del legale Parte_1 Parte_3 rapp.te p.t., già in persona del procuratore speciale p.t., Controparte_2 Controparte_16
e già in persona del legale rapp.te p.t., in solido e Controparte_9 Controparte_19 per quanto di ragione tra loro, responsabili dell'evento dannoso per cui è causa;
b) condanna per l'effetto e la in persona del legale Controparte_1 Parte_1 rapp.te p.t., in persona del legale rapp.te p.t., Parte_3 Controparte_2 già in persona del procuratore speciale p.t. in solido e per quanto di ragione Controparte_16 tra loro, al pagamento in favore di , della complessiva somma di euro 104.644,53 Controparte_14 per le causali in narrativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo;
c) condanna per l'effetto , in persona del legale rapp.te CP_6 Parte_3
p.t., e già in persona del legale rapp.te p.t., in Controparte_9 Controparte_19 solido e per quanto di ragione tra loro, al pagamento in favore di , della complessiva Controparte_14 somma di euro 25.741,53 per le causali in narrativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo;
d) condanna e la in persona del legale Controparte_1 CP_6 Parte_1 rapp.te p.t., in persona del legale rapp.te p.t., Parte_3 Controparte_2 già in persona del procuratore speciale p.t., e già Controparte_16 Controparte_9
10 in persona del legale rapp.te p.t., in solido e per quanto di ragione tra loro, a Controparte_19 pagare a , la rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in Controparte_14 complessivi euro 14.671,00 di cui euro 1.241,00 per spese, euro 13.430,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA ed rimborso forfetario 15,00% spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
e) condanna e la in persona del legale Controparte_1 CP_6 Parte_1 rapp.te p.t., in persona del legale rapp.te p.t., Parte_3 Controparte_2 già in persona del procuratore speciale p.t., e già Controparte_16 Controparte_9
in persona del legale rapp.te p.t., in solido e per quanto di ragione tra loro, al Controparte_19 pagamento in favore dell'attore degli importi versati per la C.T.U. espletata liquidata in euro
3.200,00.
§ APPELLO PRINCIPALE:
Avverso la prefata sentenza con atto notificato alle controparti il 05/08/22 la
[...]
formulava gravame in ragione di due distinti motivi di impugnazione e Parte_1 precisamente:
Con il primo censurava la decisione del Giudice di prime cure perché sorretta da una errata e solo apparente motivazione nella parte in cui individuava profili di responsabilità a carico del Dott.
e, di riflesso, di Controparte_1 Parte_1
L'appellante argomentava che il giudice avrebbe ricostruito in modo parziale e distorto il quadro clinico, omettendo di considerare elementi dai quali sarebbe emersa la correttezza dell'intervento del chirurgo e l'assenza di colpa della struttura;
deduceva che CP_1 la decisione era viziata da un'erronea valutazione del nesso causale, poiché il peggioramento delle condizioni del paziente era riconducibile alla gravità della patologia e non ad omissioni imputabili ai sanitari.
Con il secondo– in via subordinata – censurava l'errata quantificazione delle somme liquidate a titolo risarcitorio poste a carico della e del dott. Parte_1 Controparte_1
L'appellante assumeva che il giudice avesse adottato parametri valutativi non congrui rispetto alla reale incidenza delle lesioni conseguenti al fatto, con sproporzione della condanna.
In via condizionata : Riproponeva in appello la domanda di regresso nei confronti del dott. nel solo caso in cui fosse stata riconosciuta e riscontrata nella fattispecie in CP_1
11 esame un'ipotesi di colpa nella condotta posta in essere dal Dott. con CP_1
condanna del medesimo medico, a pagare direttamente tutte le somme per sorta capitale, interessi e spese che dovesse essere tenuta a versare in favore di chi di Parte_1 dovere.
§ 2. APPELLO INCIDENTALE DELL' Parte_3 in ragione dell'autonomo gravame distinto al rg 3825/22.
Con riferimento alla posizione del dottor ed alla relativa domanda Controparte_1 di garanzia censurava la sentenza sotto i seguenti profili:
Primo: nullità della decisione per aver pronunciato oltre i limiti della domanda;
assenza di responsabilità risarcitoria ed assenza di nesso di causalità tra condotta ed evento;
Secondo: assenza di danno imputabile: impugnava il capo della decisione col quale era stato imputato al TO il complessivo danno che, agli esiti delle indagini medico CP_1
legali, i Consulenti Tecnici avevano ritenuto affliggesse il GN , nella misura del CP_14
22%, così come anche le spese sanitarie, non imputabili al TO . CP_1
Terzo: in via subordinata ribadiva operatività della garanzia assicurativa in secondo rischio ai sensi dell'art. 2 condizioni generali che polizza Parte_3
Quarto: in ulteriore subordine eccepiva l'inoperatività della garanzia ai sensi degli artt. 1892 c.c. e
17 c.g: deduceva che il TO s'era rivolto ad e con essa CP_1 Parte_3
aveva sottoscritto il contratto assicurativo, in un momento in cui la vicenda clinica del
GN si era esaurita ed al paziente erano già state praticate le amputazioni CP_14
all'arto inferiore sinistro.
Quinto: in via di ulteriore subordine eccepiva la limitazione della garanzia alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato ai sensi degli artt. 16 terzo comma n. 1 e 18 c.g., che escludono inoltre qualsiasi responsabilità possa derivare all'assicurato in via di solidarietà”..
Sesto: eccepiva la modulazione della garanzia prevista dall'art. 16 terzo comma n. 2 c.g. laddove Co dispone che: “qualora l'attività del medico assicurato sia svolta all'interno di Casa Cura, CP_20
Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”.
12 Settimo: censurava l'errata perimetrazione del danno iatrogeno;
deduceva che il danno di cui il
GN soffriva era stimabile nella complessiva misura del 22%, di cui una quota CP_14 maggioritaria del 13% imputabile alla patologia di cui il medesimo soffriva e soltanto in quota minoritaria del 9% al fattore iatrogeno, ossia a malpractice medica.
Precisava che il Tribunale aveva doppiamente errato nella liquidazione del danno laddove aveva imputato la quota del 22% al TO e la quota del 9% al TO , Per_5 CP_6
così finendo per attribuire al danneggiato un danno superiore a quello di cui risultava effettivamente portatore, sopravvalutato nella complessiva misura del 31%; nonché laddove non aveva scorporato dal complessivo danno stimato di cui il paziente era portatore, nella misura del 22%, la quota del 13% non causalmente riferibile alle cure ricevute, ma alla patologia di cui era affetto il , sicché il danno riconoscibile, non CP_14 poteva eccedere la quota del 9%.
Ottavo: illegittimità della condanna della Compagnia in solido con l'Assicurato.
Con riferimento alla posizione del dottor ed alla relativa domanda di CP_6 garanzia censurava la sentenza gravata in ragione dei seguenti motivi:
Primo: operatività in secondo rischio in considerazione dell'accertata operatività in primo rischio della polizza (già , deduceva Controparte_21 Controparte_17
l'omessa pronuncia e/o rigetto implicito della decisione impugnata laddove non aveva statuito, ovvero aveva implicitamente respinto, l'eccezione sollevata di operatività della garanzia assicurativa in secondo rischio.
Secondo: inoperatività della garanzia ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 c.g; deduceva che il TO
, aveva escusso la polizza assicurativa contratta con in data 15 CP_6 Parte_3 maggio 2012, in un momento in cui la vicenda clinica del si era completamente esaurita. CP_14
Terzo: eccepiva la limitazione della garanzia alla sola quota di responsabilità diretta dell' Parte_6 come previsto dagli artt. 16 terzo comma n. 1 e 18 c.g., con esclusione di qualsiasi responsabilità derivategli in via di solidarietà”.
: censurava l'omessa modulazione della garanzia pervista dall'art. 16 terzo comma numero CP_22
2 c.g.; la violazione dell'art. 1914 c.c. per gli effetti di cui all'art. 1915 c.c; deduceva che il TO
, quale medico di base, era inquadrato nel Servizio Sanitario Nazionale in regime CP_6
di rapporto di lavoro subordinato, sicché rispetto al suo operato rispondeva la Azienda
13 Sanitaria Locale competente (cfr. Cass. civ. 27 marzo 2015 n. 6243); invero, tanto per legge che per contratto collettivo, l' era tenuta da un lato a manlevare da ogni e qualsiasi CP_20
responsabilità il proprio personale ausiliario necessario, dipendente e non, dall'altro a procurargli una garanzia assicurativa (cfr. art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale del
Lavoro applicabile al personale medico).
Per questa ragione la polizza stipulata dal TO prevedeva all'art. 16 punto 2 CP_6
c.g.c. che “… qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o Cont intramoenia all'interno di Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra Struttura Sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso, ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente per
La sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente …”.
Quinto: censurava l'illegittimità della condanna della Compagnia in solido con l'Assicurato.
Sesto: evidenziava l'assenza di responsabilità dell'assicurato; deduceva che i Consulenti d'Ufficio – avevano ritenuto di non ravvisare profili di negligenza a carico del TO , nella gestione CP_6 del paziente , specie considerando il suo ruolo di medico di base (cfr. relazione di CTU CP_14 pagine 21 e 22); avevano ritenuto che l'amputazione fosse conseguenza immediata e diretta della malattia e non della condotta del medico curante;
avevano attribuito al TO la sola quota CP_6 del 9% del danno alla persona.
: invocava l'esatta determinazione del quantum: In via di estremo subordine impugnava la Pt_7
decisione nella parte in cui aveva liquidato il danno patito dal GN imputato al TO CP_14
nella misura del 9%; invero, sulla base delle tabelle applicabili, data la percentuale di CP_6 invalidità dipendente da fattore iatrogeno (9%) e l'età del danneggiato all'epoca dei fatti
(cinquantotto anni) il danno permanente poteva essere monetizzato in Euro 13.702,10, cui doveva essere sommato quello temporaneo (per 220 giorni) di Euro 5.367,90, per un totale complessivo di
Euro 19.070,00. Quanto al danno patrimoniale per spese mediche la ripetibilità delle stesse non era stata in alcuna misura motivata dal Tribunale.
§ 3. APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_14
Col quale evidenziava che la sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata non era affetta da alcun vizio di diritto o di motivazione, essendo correttamente fondata sulla piena e coerente valutazione delle risultanze probatorie, in particolare della consulenza
14 tecnica d'ufficio. La ricostruzione dei fatti e delle responsabilità era equilibrata e congrua;
2) censurava la genericità e inammissibilità dell'appello principale come formulato;
3) chiedeva la conferma della valutazione probatoria e della CTU adottata nel primo grado;
4) deduceva la corretta qualificazione delle responsabilità dei medici e della struttura, atteso che la clinica risponde contrattualmente dei propri sanitari, mentre i singoli medici rispondono personalmente per le omissioni diagnostiche e terapeutiche. Le censure di merito dell'appello principale erano destituite di fondamento;
5) evidenziava l'adeguatezza e proporzionalità della quantificazione del danno contestando le critiche dell'appello principale anche sotto il profilo della quantificazione del danno. La sentenza di primo grado aveva adottato criteri di valutazione coerenti con le tabelle e con i principi giurisprudenziali, considerando adeguatamente il danno biologico e le conseguenze negative subite.
Concludeva per il rigetto dell'appello principale, la conferma integrale della sentenza, il rigetto delle censure incidentali sollevate dagli appellanti principali.
Con condanna delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§ 4. APPELLO INCIDENTALE DEL DOTT. CP_6 diretto alla riforma parziale della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la sua responsabilità professionale, censurandola sotto i seguenti profili:
a) la sentenza era palesemente errata oltre che ingiusta nelle parti in cui aveva affermato la responsabilità della dott. ; deduceva di avere agito con diligenza;
di avere CP_6 prescritto esami adeguati e terapie appropriate;
sosteneva che il peggioramento clinico era riconducibile a scelte chirurgiche successive, non alla sua condotta iniziale;
criticava le conclusioni della CTU, ritenendola erronea e inidonea a fondare la sua responsabilità, evidenziava la totale assenza di nesso eziologico tra la sua attività e le amputazioni riconducibili al chirurgo;
b) richiamava ex art. 346 c.p.c. tutte le domande, istanze istruttorie, eccezioni e deduzioni svolte durante il giudizio di primo grado.
Concludeva per la riforma della sentenza nella parte che lo condannava al risarcimento del danno, con rigetto della domanda attorea nei suoi confronti affermando che nella
15 vicenda oggetto di causa non sussisteva alcun profilo di responsabilità ascrivibile al Dott
; CP_6
in subordine, in caso di conferma della sentenza nella parte in cui constata la responsabilità professionale del dott. , confermare la sentenza di primo grado ove CP_6
condanna le assicurazioni chiamate in causa alla manleva;
con vittoria delle spese e dei compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in attribuzione ai difensori anticipatari.
§ 5. APPELLO INCIDENTALE DOTT. Per_5
col quale censurava:
1) l'infondatezza della domanda per erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare degli esiti della c.t.u; eccepiva la correttezza dell'operato medico-professionale del dott. CP_1 vizio di ultrapetizione;
2) in via subordinata deduceva l'erronea ripartizione di responsabilità in capo ai sanitari e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
3) censurava l'errata condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla domanda;
4) in via subordinata sulla chiamata in causa e domanda di manleva e/o garanzia, censurava la sentenza laddove aveva condannato in solido il Dott. con la CP_1 Parte_1
l' e la già al pagamento in Parte_3 Controparte_2 Controparte_16 favore di della somma di €. 104.644,53 (quale capo della sentenza di primo Controparte_14
grado non oggetto di censura da parte dell'appellante principale ); Parte_1
Deduceva che il Tribunale aveva correttamente rigettato le eccezioni sulla inoperatività della garanzia ex art. 1893 c.c. formulate dall' (compagnia Parte_3
assicuratrice di entrambi i convenuti e ); nonché sull'inoperatività della CP_6 CP_1 clausola claims made formulata da già , pur se, Controparte_2 Controparte_16
in maniera del tutto incomprensibile, aveva condannato in solido l'assicurato e l'assicuratore. Evidenziava che le compagnie, nel costituirsi in giudizio non avevano contestato l'esistenza dei contratti di assicurazione, limitandosi ad opporre l'inoperatività della garanzia.
Pertanto, accertata la validità ed esistenza della copertura assicurativa, nel caso si ritenesse
16 accertata la responsabilità professionale dell'assicurato, occorreva emettere condanna direttamente nei confronti dell'Assicuratore e manlevare e tenere indenne l'assicurato da ogni conseguenza pregiudizievole, quantomeno dichiarando il diritto di quest'ultimo a ripetere quanto dovesse essere condannato a pagare in favore del danneggiato.
Deduceva che non ricorresse la solidarietà nell'ipotesi del contratto di assicurazione per la responsabilità professionale (inquadrabile nella disciplina generale di cui all'art. 1917 c.c.) atteso che del fatto generatore del danno può essere ritenuto responsabile solo l'assicurato, il quale ha diritto di essere manlevato per l'intero (nei limiti del massimale) dall'assicuratore.
Sicché, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistere una qualche responsabilità del
Dott. occorrerà porre la condanna direttamente nei confronti delle predette CP_1 compagnie, ognuna per quanto di ragione;
ovvero condannare le stesse a manlevare e tenere indenne il dott. da ogni condanna pregiudizievole, a qualsiasi Controparte_1
titolo ed in relazione a qualsiasi danno, onere, costo o spesa da qualsivoglia obbligazione scaturente dal presente giudizio.
§ 6. APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO DEL DOTT. Controparte_1
DOMANDA DI Controparte_23
Il Dott. chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda di regresso CP_1
(formulata da in primo grado e reiterata con il proprio atto di Parte_1
gravame) fosse posta qualsiasi condanna direttamente in capo all' Parte_3 ed alla già in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_2 Controparte_16
rapp.ti p.t. ed in ragione di quanto da ciascuna delle stesse dovuto, in dipendenza dei contratti di assicurazione sottoscritti. Ovvero fossero condannate le stesse, ognuna per quanto di ragione e nella misura dovuta, a manlevare e tenere indenne il dott. CP_1
da ogni condanna pregiudizievole, a qualsiasi titolo ed in relazione a qualsiasi
[...] danno, onere, costo o spesa da qualsivoglia obbligazione scaturente dal presente giudizio, ed in accoglimento della domanda di regresso avanzata dall'appellante principale,
[...]
Parte_1
5) chiedeva la riforma della sentenza anche in punto di condanna alle spese di lite;
6) formulava richiesta di nuovo esame della controversia e segnatamente delle parti della sentenza
17 impugnata anche in via incidentale;
7) chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
§ 7. APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_24
I – chiedeva la riunione ex art. 335 c.p.c. della presente causa al giudizio pendente innanzi alla
[...]
Corte di appello di Napoli recante rg. n. 3825/2022 avente ad oggetto altro gravame avverso la medesima sentenza del tribunale di Torre Annunziata N. 1710/2022 DEL 24.06.22 – 11.07.22. iscritto a ruolo con RG n. 3825/2022; eccepiva:
II –l'inammissibilità dei motivi di appello in riferimento all'art. 342 c.p.c.
III – l'infondatezza dei motivi di gravame avverso la sentenza del tribunale di torre annunziata n.
1710/2022 del 24.06.22–11.07.22. impugnazione della richiesta riforma della sentenza in danno del dott. . CP_6
IV – la reiterazione ex art. 346 c.p.c. dei limiti di massimale di polizza UnipolSai, già CP_19
n. 3418/m157/10293282 ferma altresì l'applicazione di uno scoperto del 10% che resta a
[...] carico dell'assicurato, previsto al punto c), lett. j), sempre delle condizioni di polizza;
Con vittoria di spese, onorari, rivalsa di IVA e CPA del presente grado di giudizio.
§ 8. APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_2
Con il quale, con riferimento al primo ed al secondo motivo di appello principale, ed alla richiesta di riforma della pronunzia in ordine alle spese e compensi nonché alla istanza ex art. 283 cpc, non sollevava alcuna critica, ma intendeva fare proprie le argomentazioni dell'appellante, aderendo ed associandosi alle censure sollevate alla sentenza n. 1710/2022 del Tribunale di Torre Annunziata.
Impugnava e contestava l'appello condizionato con il quale si reiterava anche nel presente grado la domanda di regresso/rivalsa nei confronti del Dott. , in virtù Controparte_1 dei seguenti motivi
1) censurava l'errata affermazione di responsabilità del dott. Controparte_1
2) si doleva dell'errata valutazione e liquidazione del danno da risarcire;
deduceva l'erroneità della decisione, laddove, in aperto contrasto con quanto emerso in sede di CTU, riconosceva al Sig. un danno non patrimoniale del 9% per i pregiudizi derivanti CP_14
dalla condotta del Dott. nonché un danno non patrimoniale del 22% per i CP_6
18 pregiudizi derivanti dalla condotta del Dott. , con un incremento del 38% per CP_1
sofferenza soggettiva e personalizzazione del 37%;
3) censurava l'errato rigetto della eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa con necessità di dichiarare la piena validità della clausola claims made e la non operatività della garanzia assicurativa invocata dal Dott. nei confronti di;
CP_1 Controparte_2
4) deduceva l'errata affermazione della responsabilità solidale e la conseguente errata condanna solidale di;
Controparte_2
5) reiterava le eccezioni e difese non esaminate in primo grado
Riproponeva tutte le eccezioni e difese non esaminate in primo grado.
Concludeva affinché in riforma della sentenza impugnata fosse:
a) escluso ogni profilo di responsabilità ascrivibili alla condotta del Dott. Controparte_1
b) limitata l'eventuale liquidazione al solo danno differenziale (9%) ascrivibile al Dott. , CP_6 epurato di aumenti, mai richiesti e provati, a titolo di personalizzazione, escludendo la rivalutazione monetaria;
c) dichiarata l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dal Dott. nei confronti CP_1 di;
Controparte_2
e) esclusa la (e le altre società assicurative) tra i responsabili dell'evento dannoso Controparte_2 oggetto di causa e, conseguentemente, esclusa la (e le altre società assicurative) Controparte_2 tra i soggetti condannati al risarcimento dei danni in favore del e al pagamento delle spese CP_14 processuali;
f) accolte tutte le conclusioni rassegnate in primo grado;
Istava per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Respinte le istanze di sospensiva introdotte dall'appellante principale e da quelli incidentali (fatta eccezione per il ), la causa all'udienza del 12/12/25 veniva CP_14
trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
Ciò posto, l'appello principale e gli appelli incidentali (tranne quello del sig. che CP_14 viene respinto) valutati nel loro insieme, sono fondati e meritano accoglimento.
Invero, la controversia riguarda un'ipotesi di responsabilità professionale medica imputabile ai due sanitari che ebbero in cura il sig. per avere posto in essere CP_14
19 entrambi condotte omissive identificabili:
1) per il dott. (medico curante): nel tardivo indirizzo del paziente ad un centro CP_6
specializzato per la cura del piede diabetico;
2) per il dott. (specialista in medicina vascolare): nell'omessa effettuazione di CP_1
una angiografia di controllo dell'arto inferiore sinistro pur se consigliata dal CEMSI
(centro di medicina ed analisi) presso cui il era stato indirizzato onde poterlo CP_14
avviare ad un processo di vascolarizzazione del piede diabetico.
Ebbene, occorre evidenziare che secondo i principi generali, gli elementi costitutivi della responsabilità anche contrattuale (come è quella di specie) sono il fatto illecito;
il dolo o la colpa, il danno ingiusto;
il nesso di causalità tra il fatto illecito e danno.
Qualora essi manchino, sia pure in parte, la responsabilità in commento è esclusa e la domanda risarcitoria va reietta.
Tanto premesso, in generale, valutando primariamente la posizione del dott. , CP_1
la Corte rigetta ogni ipotesi di responsabilità a suo carico atteso che secondo i CTU nominati in primo grado dott. (specialista in Chirurgia Generale, in Persona_6
Chirurgia Vascolare ed in Cardiochirurgia, direttore della UOC di Chirurgia Vascolare ed
Endovascolare dell' e dott. Controparte_25 Controparte_26 Persona_7
(Specialista in Ortopedia e Traumatologia, direttore della UOC di Ortopedia e
Traumatologia dell'Ospedale del Mare, ASL al par. sub 8 della Controparte_26 relazione peritale evidenziano che “L'iter diagnostico messo in atto dai soggetti dott. e CP_6 dott. nel periodo dal 28/10/2009 al 17/03/2010 è, a nostro avviso, pienamente CP_1 soddisfacente. (..)
Ed infatti la condotta del dott. è stato conforme alle norme della buona Persona_8 pratica medica, fino a quando ha curato la gangrena infetta del piede. Successivamente (dopo l'amputazione di Chopart), avrebbe dovuto considerare una rivascolarizzazione distale se possibile.
(cfr. sub par. 7) Pur tuttavia, scrivono ancora gli ausiliari Non sempre si viene a capo delle infezioni diabetiche. In realtà l'infezione del signor era già estesa fino alla caviglia, e il CP_14 tentativo di drenaggio del dott. volto ad evitare una amputazione maggiore, ancorché CP_1 con iniziali miglioramenti, non è stato affatto efficace a causa della estensione del processo infettivo.
Evidenziano i CTU che l'idea di effettuare una angiografia prima dell'amputazione è, in linea di
20 massima, teorica, in quanto il paziente, al ricovero, aveva una grave leucocitosi neutrofila ed era quindi a rischio di vita. Sicché, solo in astratto gli ausiliari affermano che
“successivamente alla amputazione di Chopart, andava immediatamente considerato un tentativo di rivascolarizzazione di quanto rimaneva del piede sinistro, per evitare altre estensioni della gangrena.
Orbene, nell'incertezza della configurabilità di una condotta colposa imputabile al dott.
[...]
(il cui onere probatorio incombeva a parte attorea), la sua responsabilità va CP_1 comunque esclusa per l'assenza di un danno risarcibile. Ed infatti, gli ausiliari hanno evidenziato che, grazie all'impegno dei sanitari dell'Istituto Multimedica, nessun danno ulteriore
(rispetto all'omessa effettuazione di una angiografia ed omessa tempestiva rivascolarizzazione) è stato sofferto dal signor . CP_14
Per quanto fin qui argomentato, la domanda risarcitoria in suo danno merita il rigetto.
Un'analisi più approfondita merita la posizione del dott. . CP_6
Evidenzia il Collegio la contraddittorietà della CTU, con riguardo sia al profilo della condotta, al nesso di causalità, alla colpevolezza.
Invero, quanto alla condotta: al par.8 gli ausiliari evidenziano che L'iter diagnostico messo in atto dai dott. e dott. nel periodo dal 28/10/2009 al 17/03/2010 è, a nostro CP_6 CP_1 avviso, pienamente soddisfacente. Dobbiamo considerare che il dott. è un medico di base CP_6
e ha trattato il paziente con medicazioni locali, come farebbe qualsiasi medico, badando principalmente al compenso del diabete, fino a che, per la comparsa dell'ascesso non gli “avrebbe” consigliato di recarsi a un Centro per il Piede diabetico. (…) il dott. ha seguito le CP_6 norme della buona pratica medica come medico di base, ritardando però (non sappiamo se per colpa sua o del signor ) l'invio presso un centro specialistico. CP_14
Quanto al nesso di causalità al par. 11 i CTU evidenziano che “Il nesso di causalità esiste per il dott. che ha sottovalutato la gravità della patologia e quindi ha fatto peggiorare CP_6 lo stato del piede del . Il danno biologico differenziale sarebbe del 9%. CP_14
Tuttavia, l'affermazione, sotto il profilo della verifica del nesso di causalità, suscita perplessità sotto diversi aspetti.
Infatti, mette conto richiamare quanto sostenuto già da tempo dalle Sezioni Unite (Sez. U,
n. 30328 del 10/7/2002, Franzese, Rv. 222138), secondo cui: nel caso di comportamento
21 omissivo, l'accertamento della responsabilità e, in particolare, la verifica della sussistenza del nesso di causalità sono sottoposti a regole identiche a quelle applicabili in caso di comportamento commissivo, essendo i due tipi di comportamento strettamente connessi. Ed infatti, nella condotta omissiva, nel violare le regole cautelari, il soggetto non sempre è assolutamente inerte, ma non infrequentemente pone in essere un comportamento diverso da quello doveroso secondo le regole della comune prudenza, perizia e diligenza.
L'unica distinzione, in caso di comportamento omissivo, consiste nel fatto che, per verificare la sussistenza del nesso di causalità, occorre fare ricorso ad un giudizio controfattuale meramente ipotetico (dandosi per verificato il comportamento invece omesso), anziché fondato sui dati della realtà. Difatti, nel caso di comportamento omissivo, è solo con riferimento alle regole cautelari inosservate che può formularsi un concreto rimprovero nei confronti del soggetto e verificarsi, con giudizio controfattuale ipotetico, la sussistenza del nesso di causalità.
In tale prospettiva si veda anche Cassazione penale sez. IV, 23/09/2025, n.32359 secondo cui, nei reati omissivi impropri, la causalità deve essere accertata ipotizzando realizzata la condotta doverosa omessa e chiedendosi se, in tale ipotesi, l'evento si sarebbe evitato o sensibilmente ritardato. Trattasi del cuore della teoria condizionalistica corretta dalla regola della “condicio sine qua non qualificata”, ove la causalità non si esaurisce nel semplice rapporto naturalistico, ma richiede un'integrazione valutativa fondata sull'evidenza del caso concreto.
Pertanto, non basta, fare riferimento ai dati statistici percentuali dell'aumento o riduzione del rischio, atteso che il diritto penale non può ridursi alla matematica dell'epidemiologia essendo richiesto al giudice un giudizio di “credibilità razionale” ex post, ancorato alle condizioni specifiche del paziente, alla tempestività potenziale dell'intervento, alla qualità dell'errore e all'assenza di decorsi causali alternativi, sicché non è sufficiente verificare la mera possibilità che ad una data omissione segua l'evento, dovendo ricorrere, ai fini dell'affermazione della responsabilità civile (contrattuale od extracontrattuale del sanitario) l'alta probabilità della dedotta sequenza causale (sul punto confronta Corte di cassazione Penale, Sez. IV, n.
32359 del 1° ottobre 2025).
In particolare, tale ultimo arresto ritiene che, in tema di causalità omissiva, grava sull'accusa la prova che, in presenza della condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato con elevato grado di credibilità razionale, il che non implica la certezza metafisica del nesso di causalità, bensì una probabilità qualificata, capace di resistere al
22 vaglio del ragionevole dubbio.
L'orientamento trova applicazione nel diritto civile nel principio del più probabile che non. Ed invero, “qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause (nel nostro caso diabete e condotta omissiva del dott. ), si devono CP_6
applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”. Ne segue che il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente”, (cfr. Cass.25885/2022).
In questa prospettiva le affermazioni dei CTU non sono in grado di superare né il richiesto vaglio di ragionevolezza né quello della probabilità prevalete, tenuto conto del carattere contraddittorio delle conclusioni cui pervengono:
In tal senso da un lato: cfr. ult. parte par. 9 ove è scritto: il paziente ha subito una amputazione dell'avampiede, ma questo è stato conseguente alla sua patologia e all'evolversi in senso negativo, delle cure mediche e locali. La terapia vasoattiva e antibiotica è stata sempre opportuna da quanto si deduce dai documenti presentati;
dall'altro cfr. sub par. 10 (risposta al quesito: Se una diversa gestione della vicenda avrebbe potuto evitare, nel caso di specie, una amputazione maggiore di arto): ove è scritto: Sicuramente se il signor si fosse rivolto ad un centro specialistico per la cura del CP_14 piede diabetico, forse avrebbe potuto evitare l'amputazione dell'avampiede. Se fosse stato visitato da un chirurgo vascolare, egli avrebbe sicuramente valutato di fare rapidamente una rivascolarizzazione distale (che poi ha fatto il 18/05/2010), quando ormai aveva già fatto la amputazione. Quindi, per una serie di eventi collegati, è stata sottovalutata, a nostra opinione, la gravità del caso del signor che doveva essere inviato già nel mese di ottobre presso un CP_14 centro specialistico (per poi concludere quasi ad imputare un concorso di responsabilità del paziente che) il signor , mentre si era rivolto a specialisti Fisiatri e Diabetologi e CP_14
Cardiologi, per la cura del piede si è sempre affidato al dott. , che era il suo medico di CP_6 base e quindi ( al di là della sua specializzazione), non era esperto di tali patologie (..).
23 Tanto precisato, anche a voler ritenere provato (ma sul punto non c'è certezza) che il dott.
omise di avviare il paziente ad un centro specialistico per la cura del piede CP_6
diabetico, non è stato accertato se ad una rapida rivascolarizzazione distale sarebbe seguita il più probabile che non la guarigione dell'avampiede, scongiurandone così
l'amputazione, onde poter formulare un giudizio di verifica secondo il principio del più probabile che non.
Ciò nondimeno, la responsabilità in capo al dott. non è ravvisabile altresì per CP_6 mancanza dell'elemento soggettivo.
Invero, occorre rammentare che (Corte di cassazione, Sez. 4, con la sentenza n. 28187 del
20/04/2017) in tema di colpa medica, la nuova disciplina dettata dall'art. 590-sexies, cod. pen.
(introdotta dall'art. 6, comma secondo, della legge 8 marzo 2017, n. 24), nel caso di evento lesivo o mortale verificatosi a causa di imperizia dell'esercente la professione sanitaria, esclude la punibilità dell'agente il quale abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ufficiali ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche assistenziali, e sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto – non trova applicazione: a) negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida;
b) nelle situazioni concrete in cui le suddette raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiari condizioni del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate;
c) in relazione alle condotte che, sebbene collocate nell'ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell'esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le raccomandazioni ufficiali.
Nel caso concreto i CTU hanno affermato che il dott. ha seguito le norme della CP_6 buona pratica medica come medico di base, ritardando però (non sappiamo se per colpa sua o del signor ) l'invio presso un centro specialistico (…). L'iter diagnostico messo in atto dai CP_14 soggetti dott. e dott. nel periodo dal 28/10/2009 al 17/03/2010 è pienamente CP_6 CP_1
soddisfacente, che occorre considerare che il dott. è un medico di base e ha trattato il CP_6
paziente con medicazioni locali, come farebbe qualsiasi medico, badando principalmente al compenso del diabete, fino a che, per la comparsa dell'ascesso non gli “avrebbe” consigliato di recarsi a un Centro per il Piede diabetico (cfr. CTU par. 8).
24 Pertanto, alla luce delle SU con la sentenza n. 8770 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. Tes_1
272174, Rv. 272175 e Rv. 27217, secondo cui “In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, l'art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall'art. 6 della legge 8 marzo 2017, n.
24, prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell'art. 589 o di quello dell'art. 590 cod. pen., operante nei soli casi in cui l'esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse;
la suddetta causa di non punibilità non è applicabile, invece, né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l'atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate dall'esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse. (…)
Pertanto, in tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, l'abrogato art. 3 comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, si configura come norma più favorevole rispetto all'art. 590-sexies cod. pen., introdotto dalla legge n. 24 del 2017, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto (…) le cui raccomandazioni
(definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24) pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia – non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto.
Ora, a prescindere che non è stato provato che effettivamente il non consigliò CP_6
fortemente al di rivolgersi ad un centro specializzato per la cura del piede CP_14
diabetico, pur tuttavia, anche qualora tale prova fosse fornita, non potrebbe comunque ravvisarsi a carico del un'ipotesi di colpa grave sanzionabile ex art 2236 cc. (nel CP_6
caso di attività professionali che implichino la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, si richiede una diligenza maggiore e più specifica sicché l'esecutore risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave), atteso che come ribadito dai CTU l'iter diagnostico messo in atto dai soggetti dott. e dott. nel periodo dal 28/10/2009 al CP_6 CP_1
17/03/2010 è pienamente soddisfacente.
25 Per tutte le argomentazioni fin qui riportate la domanda risarcitoria del sig. , come CP_14
formulata in primo grado merita di essere totalmente disattesa. Risulta assorbito l'appello incidentale del sig. atteso che, le prove testimoniali pure dal medesimo richiamate CP_14 sono state superate dalle conclusioni scientifiche dei CTU.
Pertanto, merita altresì il rigetto anche la domanda risarcitoria introdotta nei confronti della . Parte_1
Le domande di garanzia come formulate dalla nonché dal dott. Parte_1 CP_6
e dal dott. risultano assorbite. Per_9
In virtù dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n. 132/2014 e modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, (applicabile ratione temporis) le spese processuali, vanno interamente compensate tra le parti, ben potendosi ravvisare i “gravi ed eccezionali ragioni” nella contraddittorietà della CTU e nel fraintendimento ingenerato nella decisione di primo grado.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1710/2022, pubblicata l'11 luglio 2022, notificata a mezzo PEC il 13 luglio 2022, resa nell'ambito del giudizio R.G. 6513/2014 così provvede:
1) in riforma totale della sentenza gravata rigetta la domanda;
2) compensa tra tutte le parti le spese di lite, sussistendo gravi e giustificati motivi.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12/12/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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