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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3908/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. TUCCILLO CARMELA
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. SGARBI SIMONA CP_1 CP_2 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia codesto Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, rifiutato sin d'ora ogni allargamento del contraddittorio, per tutti i motivi esposti in narrativa, In via pregiudiziale Per tutti i motivi sopra esposti, disporsi la sospensione del presente procedimento, in attesa degli esiti dell'intrapresa procedura di composizione negoziale della crisi, pendente dinanzi alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte In via preliminare Rigettarsi, ove rinnovata la richiesta, l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo qui opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
Nel merito Accertare e dichiarare, sulla base di quanto sopra esposto, l'inesistenza del presunto credito vantato dalla convenuta opposta, nei confronti dell'attrice opponente, in forza delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto indicate nel presente atto di opposizione, per pagina 1 di 7 l'effetto, in accoglimento ex art. 653 c.p.c. della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto indicato in epigrafe n. 1421/2024 D.I., pronunciato dal Tribunale di Pavia il
06.09.2024, depositato il 09.09.2024 nel procedimento per ingiunzione n. 3109/2024 R.G.;
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto precedente, rideterminare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la pretesa creditoria dell'opposta nella minor somma che risulterà effettivamente dimostrata. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, così pronunciare: In via preliminare e pregiudiziale: a)_rigettare la richiesta di sospensione del presente procedimento in quanto le misure protettive tipiche (per azioni esecutive e cautelari) concesse dal Giudice di
Vercelli sez, fallimentare RGV 2914/24 avranno termine il prossimo 3.2.25 (a seguito di provvedimento di proroga concesso in data 4.12.24) oltrechè per tutti i motivi descritti in narrativa. b)_Dichiarare la provvisoria esecutività del decreto opposto RG 3109/24 n.1421/24 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né potendo la stessa ritenersi di pronta soluzione per i motivi di cui in narrativa e condannare, altresì,
[...]
., nella persona del leg. rapp. pro-tempore al Parte_1 risarcimento, in favore di di quanto ritenuto di giustizia ai sensi e per gli CP_1 CP_2 effetti dell'art 96 c.p.c.. Nel merito: a_rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo n.1421/24 -e le domande ivi formulate- in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, e così confermare in ogni sua parte il decreto opposto. b_Condannare, comunque, , nella persona del legale Parte_1 Con rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di . nella persona del leg. CP_2 rapp. pro-tempore, della somma di Euro 149.180,00 oltre gli interessi di mora ex art 5 D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura all'effettivo saldo. c_Rigettare le domande tutte di controparte dedotte in via pregiudiziale, preliminare e nel merito, oltrechè la richiesta di condanna alle spese legali, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento sia logico che giuridico per i motivi dedotti in narrativa. d_Condannare, altresì,
[...] Con
al risarcimento, in favore di . di quanto ritenuto di Parte_1 CP_2 giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art 96 c.p.c.. In subordine: accertata, comunque, la sussistenza del credito azionato da in persona del leg. rapp. pro-tempore, nel CP_1 CP_2 decreto ingiuntivo opposto, condannare Parte_1
.al pagamento della somma di Euro 149.180,00 di cui alle fatture nn.1145, 1152, 1313 e
1314 del 2024 o altro maggiore e minore importo da determinarsi in corso di causa, oltre spese legali liquidate in decreto n.1421/24 e spese legali per la presente vertenza, oltre interessi di mora dalla data di scadenza del pagamento al saldo effettivo. In ogni caso: condannare , nella persona del leg. rapp. Parte_1 pro-tempore, all'immediato pagamento delle spese legali liquidate nella fase monitoria. -
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della presente causa, Iva e cpa incluse ai sensi del D.M 147/22.da liquidarsi a favore del procuratore antistatario.
CONCISA ESPOSIZIONE
pagina 2 di 7 DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione di Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1421/2024 emesso dal Tribunale di Pavia il
[...]
Con 06/09/2024 in favore di . per il mancato pagamento delle prestazioni CP_2
contrattuali aventi ad oggetto lo smaltimento rifiuti.
1.2. La società opponente allega e deduce:
- di aver proposto istanza ed essere stata ammessa alla procedura di composizione negoziale della crisi d'impresa ex art. 12 e seguenti del D. lgs. n. 14/2019;
- che, in ragione delle misure protettive disposte nell'ambito di tale procedura si rende necessaria la sospensione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da controparte;
- la mancanza di prove a sostegno del credito azionato in sede monitoria.
1.3 Ritualmente costituitasi in giudizio, la convenuta opposta ha integralmente contestato la fondatezza delle difese avversarie.
1.4 Le parti hanno rassegnato le conclusioni dianzi riportate.
2. Parte attrice formula, in via pregiudiziale, istanza di riunione del presente procedimento ai procedimenti RG n. 4311/2025 e RG n. 22/2025.
Tale istanza va respinta, stante l'inopportunità della riunione dei predetti procedimenti per quanto di seguito indicato.
2.1 Con riferimento a ciascun procedimento di opposizione va rilevato che le fatture azionate dalla convenuta opposta in sede monitoria, pur traendo origine dal medesimo titolo contrattuale, fanno riferimento a servizi erogati in periodi distinti e con differente pattuizione circa le scadenze di pagamento (cfr. docc. da 1 a 5 fasc. monitorio).
Dall'esame della documentazione in atti, con particolare riguardo alle prestazioni eseguite in rapporto al contratto, trattasi nel caso di specie di servizi resi dalla società convenuta opposta previa programmazione periodica.
Vale, in proposito, richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ben consente l'instaurazione e la prosecuzione di giudizi separati in ordine a crediti pagina 3 di 7 nascenti dal medesimo rapporto contrattuale, non ostandovi alcuna previsione generale di sistema qualora se ne ravvisi la necessità al di fuori di un utilizzo abusivo dello strumento processuale (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 4090 del 06/02/2017).
2.1 Si osserva, altresì, che la riunione richiesta con la memoria ex art. 171 ter n. 1 depositata il 06/02/2025, stante la natura documentale della causa, non comporta rilevanti differenze in materia di liquidazione delle spese di lite.
3. Venendo al merito, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
3.1 In via generale – quanto all'onere della prova – trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vanno tenute a mente le peculiarità inerenti alla ripartizione degli oneri probatori alla luce delle quali l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, che deve provare il fatto costitutivo del credito, mentre l'opponente, il quale assume posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti da controparte che, se non specificamente contestati, devono ritenersi non controversi (cfr., tra le tante, Cass., sent. n. 13240 del 16/05/2019; Cass., sent. n. 2421 del
03/02/2006).
3.2 La prova del rapporto contrattuale fra le parti è stata puntualmente documentata:
Alm. ha prodotto in giudizio n. 3 contratti stipulati in data 28/12/2023, 19/01/2024 CP_2
e 15/02/2024 aventi ad oggetto il servizio di smaltimento rifiuti in favore di controparte
(doc. 5 fascicolo monitorio).
Parte convenuta opposta ha altresì depositato copia dei formulari di identificazione rifiuti, redatti e sottoscritti dall'attrice opponente e dall'impianto di destinazione finale, a conferma dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni, ai quali le fatture azionate in sede monitoria fanno riferimento (doc. n. 6 fascicolo monitorio).
3.3 L'attrice fonda la propria opposizione sulla necessità di sospendere il giudizio in ragione della procedura di composizione negoziale della crisi d'impresa.
Nello specifico, produce in giudizio documentazione relativa alle misure di Pt_1
protezione disposte in suo favore a seguito di avvio della procedura di cui al D. lgs.
14/2019 con la presentazione di istanza in data 28.08.2024.
pagina 4 di 7 La difesa articolata dall'attrice è priva di pregio.
Com'è noto, l'art. 18 del D. Lgs. n. 14/2019, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, dispone che “1. l'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. (…)
3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa (…)”.
La circostanza rappresentata dall'attrice opponente secondo cui detta istanza è stata pubblicata in data 06/09/2024 (cfr. doc. n. 1, fasc. attrice opponente) mentre il decreto ingiuntivo è stato notificato il successivo 09.09.2024 è priva di rilevanza ai fini dell'opposizione.
Dal dato letterale del sopra citato art. 18 nonché del provvedimento che ha disposto le richieste misure protettive (cfr. doc. n. 5, fasc. attrice opponente) emerge con chiarezza che ciò che è inibito a seguito della pubblicazione dell'istanza è l'attivazione o la prosecuzione di azioni cautelari o esecutive ma ciò non incide sulla facoltà del creditore di agire per munirsi di un titolo esecutivo.
Va rilevato, peraltro, che le sopra richiamate misure di protezione disposte in favore dell'opponente sono state prorogate sino al 03/02/2025 (cfr. doc. n. 6 fasc. convenuta opposta) e risultano pertanto cessate.
3.4 Le ulteriori contestazioni nel merito quanto ai fatti dedotti dalla convenuta opposta, risultano generiche e non suffragate da concreti riscontri probatori.
4. Parte convenuta formula domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. ai fini risarcitori
(cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 14: “(…) non può esimersi dal richiedere all'Ill.mo Giudice di condannare l'attrice opponente al risarcimento dei danni nella misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc”). Nei termini esposti,
pagina 5 di 7 la domanda non può trovare accoglimento in quanto, trattandosi di richiesta risarcitoria,
l'opposta non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine agli elementi costitutivi dell'asserito danno.
Quanto alla previsione di cui al terzo comma del citato articolo, la natura di sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, pur comminabile d'ufficio, se prescinde dalla prova del danno derivato dalla condotta processuale della controparte richiede comunque la sussistenza dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave (posto che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile, in tal senso Cass. sent. n. 21570 del 30/11/2012).
Nel caso di specie sono ravvisabili profili di strumentalizzazione del giudizio ai fini dilatori. La difesa di parte attrice appare pretestuosa, articolandosi in maniera pressoché univoca sugli asseriti effetti sospensivi che dovrebbero seguire all'introduzione della procedura negoziata quando è noto che ciò non costituisca ostacolo all'ottenimento del titolo esecutivo.
5. Alla soccombenza di parte attrice opponente segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra
52.000 e 260.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1421/2024
e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente, ex art. 96 comma 3° c.p.c., dell'importo di € 2.000,00;
- condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei pagina 6 di 7 compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, a favore del procuratore antistatario, avv. Simona Sgarbi.
Pavia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3908/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. TUCCILLO CARMELA
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. SGARBI SIMONA CP_1 CP_2 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia codesto Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, rifiutato sin d'ora ogni allargamento del contraddittorio, per tutti i motivi esposti in narrativa, In via pregiudiziale Per tutti i motivi sopra esposti, disporsi la sospensione del presente procedimento, in attesa degli esiti dell'intrapresa procedura di composizione negoziale della crisi, pendente dinanzi alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte In via preliminare Rigettarsi, ove rinnovata la richiesta, l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo qui opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
Nel merito Accertare e dichiarare, sulla base di quanto sopra esposto, l'inesistenza del presunto credito vantato dalla convenuta opposta, nei confronti dell'attrice opponente, in forza delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto indicate nel presente atto di opposizione, per pagina 1 di 7 l'effetto, in accoglimento ex art. 653 c.p.c. della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto indicato in epigrafe n. 1421/2024 D.I., pronunciato dal Tribunale di Pavia il
06.09.2024, depositato il 09.09.2024 nel procedimento per ingiunzione n. 3109/2024 R.G.;
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto precedente, rideterminare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la pretesa creditoria dell'opposta nella minor somma che risulterà effettivamente dimostrata. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, così pronunciare: In via preliminare e pregiudiziale: a)_rigettare la richiesta di sospensione del presente procedimento in quanto le misure protettive tipiche (per azioni esecutive e cautelari) concesse dal Giudice di
Vercelli sez, fallimentare RGV 2914/24 avranno termine il prossimo 3.2.25 (a seguito di provvedimento di proroga concesso in data 4.12.24) oltrechè per tutti i motivi descritti in narrativa. b)_Dichiarare la provvisoria esecutività del decreto opposto RG 3109/24 n.1421/24 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né potendo la stessa ritenersi di pronta soluzione per i motivi di cui in narrativa e condannare, altresì,
[...]
., nella persona del leg. rapp. pro-tempore al Parte_1 risarcimento, in favore di di quanto ritenuto di giustizia ai sensi e per gli CP_1 CP_2 effetti dell'art 96 c.p.c.. Nel merito: a_rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo n.1421/24 -e le domande ivi formulate- in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, e così confermare in ogni sua parte il decreto opposto. b_Condannare, comunque, , nella persona del legale Parte_1 Con rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di . nella persona del leg. CP_2 rapp. pro-tempore, della somma di Euro 149.180,00 oltre gli interessi di mora ex art 5 D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura all'effettivo saldo. c_Rigettare le domande tutte di controparte dedotte in via pregiudiziale, preliminare e nel merito, oltrechè la richiesta di condanna alle spese legali, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento sia logico che giuridico per i motivi dedotti in narrativa. d_Condannare, altresì,
[...] Con
al risarcimento, in favore di . di quanto ritenuto di Parte_1 CP_2 giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art 96 c.p.c.. In subordine: accertata, comunque, la sussistenza del credito azionato da in persona del leg. rapp. pro-tempore, nel CP_1 CP_2 decreto ingiuntivo opposto, condannare Parte_1
.al pagamento della somma di Euro 149.180,00 di cui alle fatture nn.1145, 1152, 1313 e
1314 del 2024 o altro maggiore e minore importo da determinarsi in corso di causa, oltre spese legali liquidate in decreto n.1421/24 e spese legali per la presente vertenza, oltre interessi di mora dalla data di scadenza del pagamento al saldo effettivo. In ogni caso: condannare , nella persona del leg. rapp. Parte_1 pro-tempore, all'immediato pagamento delle spese legali liquidate nella fase monitoria. -
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della presente causa, Iva e cpa incluse ai sensi del D.M 147/22.da liquidarsi a favore del procuratore antistatario.
CONCISA ESPOSIZIONE
pagina 2 di 7 DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione di Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1421/2024 emesso dal Tribunale di Pavia il
[...]
Con 06/09/2024 in favore di . per il mancato pagamento delle prestazioni CP_2
contrattuali aventi ad oggetto lo smaltimento rifiuti.
1.2. La società opponente allega e deduce:
- di aver proposto istanza ed essere stata ammessa alla procedura di composizione negoziale della crisi d'impresa ex art. 12 e seguenti del D. lgs. n. 14/2019;
- che, in ragione delle misure protettive disposte nell'ambito di tale procedura si rende necessaria la sospensione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da controparte;
- la mancanza di prove a sostegno del credito azionato in sede monitoria.
1.3 Ritualmente costituitasi in giudizio, la convenuta opposta ha integralmente contestato la fondatezza delle difese avversarie.
1.4 Le parti hanno rassegnato le conclusioni dianzi riportate.
2. Parte attrice formula, in via pregiudiziale, istanza di riunione del presente procedimento ai procedimenti RG n. 4311/2025 e RG n. 22/2025.
Tale istanza va respinta, stante l'inopportunità della riunione dei predetti procedimenti per quanto di seguito indicato.
2.1 Con riferimento a ciascun procedimento di opposizione va rilevato che le fatture azionate dalla convenuta opposta in sede monitoria, pur traendo origine dal medesimo titolo contrattuale, fanno riferimento a servizi erogati in periodi distinti e con differente pattuizione circa le scadenze di pagamento (cfr. docc. da 1 a 5 fasc. monitorio).
Dall'esame della documentazione in atti, con particolare riguardo alle prestazioni eseguite in rapporto al contratto, trattasi nel caso di specie di servizi resi dalla società convenuta opposta previa programmazione periodica.
Vale, in proposito, richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ben consente l'instaurazione e la prosecuzione di giudizi separati in ordine a crediti pagina 3 di 7 nascenti dal medesimo rapporto contrattuale, non ostandovi alcuna previsione generale di sistema qualora se ne ravvisi la necessità al di fuori di un utilizzo abusivo dello strumento processuale (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 4090 del 06/02/2017).
2.1 Si osserva, altresì, che la riunione richiesta con la memoria ex art. 171 ter n. 1 depositata il 06/02/2025, stante la natura documentale della causa, non comporta rilevanti differenze in materia di liquidazione delle spese di lite.
3. Venendo al merito, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
3.1 In via generale – quanto all'onere della prova – trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vanno tenute a mente le peculiarità inerenti alla ripartizione degli oneri probatori alla luce delle quali l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, che deve provare il fatto costitutivo del credito, mentre l'opponente, il quale assume posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti da controparte che, se non specificamente contestati, devono ritenersi non controversi (cfr., tra le tante, Cass., sent. n. 13240 del 16/05/2019; Cass., sent. n. 2421 del
03/02/2006).
3.2 La prova del rapporto contrattuale fra le parti è stata puntualmente documentata:
Alm. ha prodotto in giudizio n. 3 contratti stipulati in data 28/12/2023, 19/01/2024 CP_2
e 15/02/2024 aventi ad oggetto il servizio di smaltimento rifiuti in favore di controparte
(doc. 5 fascicolo monitorio).
Parte convenuta opposta ha altresì depositato copia dei formulari di identificazione rifiuti, redatti e sottoscritti dall'attrice opponente e dall'impianto di destinazione finale, a conferma dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni, ai quali le fatture azionate in sede monitoria fanno riferimento (doc. n. 6 fascicolo monitorio).
3.3 L'attrice fonda la propria opposizione sulla necessità di sospendere il giudizio in ragione della procedura di composizione negoziale della crisi d'impresa.
Nello specifico, produce in giudizio documentazione relativa alle misure di Pt_1
protezione disposte in suo favore a seguito di avvio della procedura di cui al D. lgs.
14/2019 con la presentazione di istanza in data 28.08.2024.
pagina 4 di 7 La difesa articolata dall'attrice è priva di pregio.
Com'è noto, l'art. 18 del D. Lgs. n. 14/2019, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, dispone che “1. l'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. (…)
3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa (…)”.
La circostanza rappresentata dall'attrice opponente secondo cui detta istanza è stata pubblicata in data 06/09/2024 (cfr. doc. n. 1, fasc. attrice opponente) mentre il decreto ingiuntivo è stato notificato il successivo 09.09.2024 è priva di rilevanza ai fini dell'opposizione.
Dal dato letterale del sopra citato art. 18 nonché del provvedimento che ha disposto le richieste misure protettive (cfr. doc. n. 5, fasc. attrice opponente) emerge con chiarezza che ciò che è inibito a seguito della pubblicazione dell'istanza è l'attivazione o la prosecuzione di azioni cautelari o esecutive ma ciò non incide sulla facoltà del creditore di agire per munirsi di un titolo esecutivo.
Va rilevato, peraltro, che le sopra richiamate misure di protezione disposte in favore dell'opponente sono state prorogate sino al 03/02/2025 (cfr. doc. n. 6 fasc. convenuta opposta) e risultano pertanto cessate.
3.4 Le ulteriori contestazioni nel merito quanto ai fatti dedotti dalla convenuta opposta, risultano generiche e non suffragate da concreti riscontri probatori.
4. Parte convenuta formula domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. ai fini risarcitori
(cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 14: “(…) non può esimersi dal richiedere all'Ill.mo Giudice di condannare l'attrice opponente al risarcimento dei danni nella misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc”). Nei termini esposti,
pagina 5 di 7 la domanda non può trovare accoglimento in quanto, trattandosi di richiesta risarcitoria,
l'opposta non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine agli elementi costitutivi dell'asserito danno.
Quanto alla previsione di cui al terzo comma del citato articolo, la natura di sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, pur comminabile d'ufficio, se prescinde dalla prova del danno derivato dalla condotta processuale della controparte richiede comunque la sussistenza dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave (posto che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile, in tal senso Cass. sent. n. 21570 del 30/11/2012).
Nel caso di specie sono ravvisabili profili di strumentalizzazione del giudizio ai fini dilatori. La difesa di parte attrice appare pretestuosa, articolandosi in maniera pressoché univoca sugli asseriti effetti sospensivi che dovrebbero seguire all'introduzione della procedura negoziata quando è noto che ciò non costituisca ostacolo all'ottenimento del titolo esecutivo.
5. Alla soccombenza di parte attrice opponente segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra
52.000 e 260.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1421/2024
e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente, ex art. 96 comma 3° c.p.c., dell'importo di € 2.000,00;
- condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei pagina 6 di 7 compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, a favore del procuratore antistatario, avv. Simona Sgarbi.
Pavia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 7 di 7