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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 22063/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
IA RI CE
ANDREA MARCHESI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22063/2025 promossa da:
(c.f.: , con l'avv. ESTER FEDERICA Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI
e
(c.f.: , con l'avv. ESTER FEDERICA Parte_2 C.F._2
PELLEGRINI
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27/11/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“A. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco e mutuo rispetto.
B. DICHIARAZIONE SEPARAZIONE
Dichiarare la separazione dei coniugi signori e con Parte_1 Parte_2 matrimonio contratto in Comune di Acquafredda (BS) il giorno 10 Ottobre 1987, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, Parte 2, numero 4, Serie A.
C. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE La casa famigliare sita in Lonato del Garda (BS) Via Marziale n. 82 /R, sarà assegnata alla madre che la continuerà ad abitare con la figlia.
Alla signora saranno attribuiti in proprietà tutti gli arredi, i suppellettili e Parte_1 tutti gli accessori domestici e, in genere, tutti i beni mobili contenuti nella già casa coniugale.
D. COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA BEATRICE NON ECONOMICAMENTE
AUTOSUFFICIENTE
La figlia non ancora economicamente autosufficiente viene collocata Persona_1 presso la residenza della madre.
E. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
Quanto alla regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il padre e i figli maggiorenni, stante l'età dei figli, nulla vi è da stabile sul punto. Pertanto, i stessi e il padre Pt_3 provvederanno in via autonoma a stabilire i modi e tempi di visita reciproca.
In ogni caso, resta inteso che il padre vedrà i figli quando lo desidera sia nel periodo delle vacanze estive sia, come da prassi, durante le maggiori festività in misura uguale alla madre, secondo il principio dell'alternanza.
Infine, i genitori concordano che le festività non indicate in modo specifico verranno divise tra i genitori nei seguenti dei modi: una festività ciascuno che poi alterneranno ogni anno.
Infine, si predigerirà la circostanza per cui la festa della mamma, la festa del papà e le giornate di compleanno di mamma e papà verranno trascorse con il/la rispettivo/a festeggiato/a.
F. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
Il padre, considerate le esigenze della figlia economicamente non autosufficiente, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, le proprie risorse economiche nonché la valenza dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, verserà alla signora a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia, , economicamente non Persona_1 autosufficiente, un assegno mensile complessivo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) purché l'indice sia positivo e dovrà essere versato entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate IBAN che la madre indicherà.
G. SPESE ACCESSORIE / STRAORDINARIE
Vengono poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la figlia non economicamente autosufficiente, come da protocollo del Tribunale di Brescia del 14.07.2016 cui si rinvia.
H. DIVISIONE ALTRI BENI MOBILI
I ricorrenti precisano di aver già regolato la ripartizione dei conti corrente in essere e la divisione di tutti gli altri beni mobili in comune. La signora precisa di essere titolare di un auto-veicolo, come da libretto di Parte_1 circolazione.
Il sig. precisa di essere titolare di un autoveicolo, come da libretto di Parte_2 circolazione.
I coniugi quindi si dichiarano soddisfatti della divisione con espressa reciproca rinuncia alla proposizione anche giudiziaria di qualsiasi rivendica economica al riguardo e/o di qualsiasi ideabile iniziativa giudiziaria direttamente e/o indirettamente discendente e, conseguentemente, dichiarano di aver definito in via tombale ogni questione e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
I. PATTI
a) Il signor , nell'interesse della figlia , dichiara di rinunciare al Parte_2 Per_1
50% dell'assegno unico a Lui spettante in favore della madre.
b) Il signor si impegna a manleva e tenere indenne la signora Parte_2 [...] da qualsivoglia somma la stessa dovesse versare a Parte_1 Controparte_1 in forza della fidejussione rilasciata a favore del debito
[...] contratto dal signor con l'Istituto sopra menzionato. Parte_2
La signora si impegna a manleva e tenere indenne il signor Parte_1 Pt_2
da qualsivoglia somma lo stesso dovesse versare a in forza della
[...] CP_2 fidejussione rilasciata a favore del debito contratto dal signora per il mutuo Parte_1 per l'acquisto della casa famigliare.
L. RILASCIO DOCUMENTI
I coniugi si rilasciano sin d'ora consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documentazione equipollente.
M. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti dalle predette condizioni che, conseguentemente, accettano e sottoscrivono.
N. OMOLOGA
Infine, i ricorrenti chiedono l'omologazione della presente separazione consensuale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/10/1987, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ACQUAFREDDA, BS (atto n. 4, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
MI SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
IA RI CE
ANDREA MARCHESI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22063/2025 promossa da:
(c.f.: , con l'avv. ESTER FEDERICA Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI
e
(c.f.: , con l'avv. ESTER FEDERICA Parte_2 C.F._2
PELLEGRINI
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27/11/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“A. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco e mutuo rispetto.
B. DICHIARAZIONE SEPARAZIONE
Dichiarare la separazione dei coniugi signori e con Parte_1 Parte_2 matrimonio contratto in Comune di Acquafredda (BS) il giorno 10 Ottobre 1987, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, Parte 2, numero 4, Serie A.
C. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE La casa famigliare sita in Lonato del Garda (BS) Via Marziale n. 82 /R, sarà assegnata alla madre che la continuerà ad abitare con la figlia.
Alla signora saranno attribuiti in proprietà tutti gli arredi, i suppellettili e Parte_1 tutti gli accessori domestici e, in genere, tutti i beni mobili contenuti nella già casa coniugale.
D. COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA BEATRICE NON ECONOMICAMENTE
AUTOSUFFICIENTE
La figlia non ancora economicamente autosufficiente viene collocata Persona_1 presso la residenza della madre.
E. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
Quanto alla regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il padre e i figli maggiorenni, stante l'età dei figli, nulla vi è da stabile sul punto. Pertanto, i stessi e il padre Pt_3 provvederanno in via autonoma a stabilire i modi e tempi di visita reciproca.
In ogni caso, resta inteso che il padre vedrà i figli quando lo desidera sia nel periodo delle vacanze estive sia, come da prassi, durante le maggiori festività in misura uguale alla madre, secondo il principio dell'alternanza.
Infine, i genitori concordano che le festività non indicate in modo specifico verranno divise tra i genitori nei seguenti dei modi: una festività ciascuno che poi alterneranno ogni anno.
Infine, si predigerirà la circostanza per cui la festa della mamma, la festa del papà e le giornate di compleanno di mamma e papà verranno trascorse con il/la rispettivo/a festeggiato/a.
F. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
Il padre, considerate le esigenze della figlia economicamente non autosufficiente, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, le proprie risorse economiche nonché la valenza dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, verserà alla signora a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia, , economicamente non Persona_1 autosufficiente, un assegno mensile complessivo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) purché l'indice sia positivo e dovrà essere versato entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate IBAN che la madre indicherà.
G. SPESE ACCESSORIE / STRAORDINARIE
Vengono poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la figlia non economicamente autosufficiente, come da protocollo del Tribunale di Brescia del 14.07.2016 cui si rinvia.
H. DIVISIONE ALTRI BENI MOBILI
I ricorrenti precisano di aver già regolato la ripartizione dei conti corrente in essere e la divisione di tutti gli altri beni mobili in comune. La signora precisa di essere titolare di un auto-veicolo, come da libretto di Parte_1 circolazione.
Il sig. precisa di essere titolare di un autoveicolo, come da libretto di Parte_2 circolazione.
I coniugi quindi si dichiarano soddisfatti della divisione con espressa reciproca rinuncia alla proposizione anche giudiziaria di qualsiasi rivendica economica al riguardo e/o di qualsiasi ideabile iniziativa giudiziaria direttamente e/o indirettamente discendente e, conseguentemente, dichiarano di aver definito in via tombale ogni questione e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
I. PATTI
a) Il signor , nell'interesse della figlia , dichiara di rinunciare al Parte_2 Per_1
50% dell'assegno unico a Lui spettante in favore della madre.
b) Il signor si impegna a manleva e tenere indenne la signora Parte_2 [...] da qualsivoglia somma la stessa dovesse versare a Parte_1 Controparte_1 in forza della fidejussione rilasciata a favore del debito
[...] contratto dal signor con l'Istituto sopra menzionato. Parte_2
La signora si impegna a manleva e tenere indenne il signor Parte_1 Pt_2
da qualsivoglia somma lo stesso dovesse versare a in forza della
[...] CP_2 fidejussione rilasciata a favore del debito contratto dal signora per il mutuo Parte_1 per l'acquisto della casa famigliare.
L. RILASCIO DOCUMENTI
I coniugi si rilasciano sin d'ora consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documentazione equipollente.
M. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti dalle predette condizioni che, conseguentemente, accettano e sottoscrivono.
N. OMOLOGA
Infine, i ricorrenti chiedono l'omologazione della presente separazione consensuale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/10/1987, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ACQUAFREDDA, BS (atto n. 4, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
MI SI