TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 14/11/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 930/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 930/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Tommaso Galletti, giusta C.F._2 procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Oberdan, n. 35/b, risultano elettivamente domiciliati;
- ATTORI OPPONENTI
E
(c.f. ), non in proprio ma quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice di (c.f. ), rappresentata e difesa, CP_2 P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Federica Sandulli e Fabio Preziosi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec degli stessi;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria.
Conclusioni: all'udienza del 12/11/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 190/2023, con il quale venivano ingiunti al pagamento, in solido, nei confronti di nella sua qualità di Controparte_3
procuratrice speciale di della somma pari ad € 51.645,69, oltre interessi e CP_2 spese, in virtù di una fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni sorte in capo a in forza di contratti di conto corrente assistiti da aperture di credito. Parte_3
I motivi di opposizione erano i seguenti: - inesistenza giuridica della notifica del decreto ingiuntivo fatta nei confronti di a mezzo UNEP;
- difetto di legittimazione Parte_1 attiva di e di - intervenuta estinzione della Controparte_3 CP_2 fideiussione ex art. 1955 c.c. per prescrizione del credito verso l'obbligato principale;
- applicazione di interessi usurari;
- nullità e illegittimità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto; - applicazione di interessi anatocistici;
- violazione della disciplina consumeristica, stante la deroga all'art. 1957 c.c.; - nullità della fideiussione per conformità al modello ABI.
Gli opponenti formulavano, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Grosseto, ogni contraria ed avversa istanza anche in sede incidentale ed istruttoria disattesa, dichiarare l'inefficacia ovvero annullare il decreto ingiuntivo in epigrafe meglio indicato e dichiarare che e nulla devono a Parte_1 Parte_2
, in persona del suo legale rapp.te in carica pro-tempore, Controparte_1
e/o a , in persona del suo legale rapp.te in carica pro-tempore, in forza CP_2 della “fideiussione di importo limitato” sottoscritta dagli attori in data 6.3.2000.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva in giudizio quale procuratrice di Controparte_3 CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e formulando le seguenti conclusioni: “1) Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigettare le avverse domande perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 190/2023 del 10 marzo 2023 (R.G. 574/2023) emesso dal Tribunale di Grosseto, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia;
3) Condannare gli opponenti al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”.
Con ordinanza del 04.02.2025, resa all'esito dell'udienza svoltasi in pari data con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
- 2 -
Con ordinanza del 13.11.2025, resa all'esito dell'udienza svoltasi il 12.11.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione.
Sull'inesistenza della notifica.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di opposizione gli opponenti fanno valere l'inesistenza della notifica effettuata a mezzo UNEP nei confronti di essendo quest'ultimo, al Parte_1 momento della stessa, titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata.
L'eccezione è priva di pregio. Ed infatti, in primo luogo, preme sottolineare che l'inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile, conformemente ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività che sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. Civ. n. 9066/2024).
Com'è noto, la nullità della notifica può essere sanata dal raggiungimento dello scopo
(Cass. Civ. n. 14063/2024). Pertanto, il principio di sanatoria dell'atto di cui all'art. 156
c.p.c. comporta che, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ovverosia la conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata malgrado l'irritualità della notificazione, così com'è nel caso di specie.
Dunque, ove il destinatario dell'atto notificato, nel caso in esame un decreto ingiuntivo, abbia tempestivamente proposto opposizione, dimostra di averne avuto conoscenza e, quindi, il perfetto raggiungimento dello scopo della notifica eseguita che, ovviamente, non può dichiararsi nulla (ex multis Tribunale Trento n. 471/2015).
Sul difetto di legittimazione attiva.
Rispetto al secondo motivo di opposizione consistente nel difetto di legittimazione attiva di e di non essendo stata data prova, della loro Controparte_3 CP_2 qualità di cessionari del credito originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di
Firenze s.p.a., poi Intesa San Paolo s.p.a., e della inclusione dei crediti di cui è causa nell'operazione di cessione in blocco, valgono le considerazioni che seguono.
- 3 -
Orbene, dall'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dall'opposta risulta che, in data
25.06.2021, ha concluso con Intesa San Paolo s.p.a., società Controparte_3 incorporante la Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., in seguito ad una fusione, contratto di cessione di crediti pecuniari, ai sensi dell'art. 58 TUB, in virtù dei quali la società ha acquistato pro soluto ed a titolo oneroso dalla cedente tutti i crediti pecuniari per capitale, interessi anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento (all. 14 al fascicolo monitorio).
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari, al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, di tal che l'eventuale mancata iscrizione della stessa nel registro delle imprese non appare privarla della titolarità del rapporto.
Quanto all'idoneità dell'estratto della Gazzetta Ufficiale a provare l'avvenuta cessione e la conseguente titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria intervenuta, com'è noto, la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca può essere validamente dimostrata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. che rechi l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti. In tal caso, infatti, la titolarità del credito in capo al creditore cessionario si ritiene provata senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Corte appello Firenze, sez.
Impresa, n. 720/2024).
Inoltre, in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civ., la n.
5857/2022). Tale prova può essere fornita anche attraverso l'estratto della G.U. nel momento in cui la medesima indichi i caratteri dei crediti inclusi nell'operazione di cessione, all'interno della quale si può far ricomprendere con certezza il credito oggetto di contestazione.
In aggiunta, per la identificazione dei crediti oggetto di cessione l'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, che rileva nel caso in esame, rinvia anche alla “apposita lista
- 4 -
contenente i relativi codici rapporti” pubblicata sul sito internet https://www.mbcreditsolutions.it/”.
Inoltre, è stato osservato che la prova della cessione del credito può essere fornita anche a mezzo di dichiarazioni rese dalla stessa banca cedente (cfr. Cass. Civ n. 10200/2021).
Ed infatti, l'avvenuta cessione è confermata espressamente dalla cedente, Intesa San
Paolo s.p.a., con la dichiarazione rilasciata in data 17.05.2023 che non lascia più dubbi circa l'inclusione dei crediti azionati in sede monitoria tra quelli oggetto di cessione (all.
6 alla comparsa di costituzione). Nella medesima la cedente fa, infatti, riferimento ai rapporti nn. 950100000063, 950100000064 e 951100000234, intestati a Parte_3 coincidenti con i numeri risultanti sia nella lista presente on line dei crediti, sia negli estratti certificati ex art. 50 TUB (all. 13 al fascicolo monitorio).
Alcun dubbio sussiste neanche in merito alla legittimazione attiva di CP_2 essendo stato prodotto dall'opposta l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 17.01.2023, dalla quale risulta l'avvenuta scissione parziale di in favore Controparte_3 della prima (all. 16 al fascicolo monitorio).
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva si intende superata.
Sull'eccezione di prescrizione.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti intendono far valere l'estinzione della fideiussione dagli stessi prestata, ex art. 1955 c.c., per intervenuta prescrizione del credito originario vantato nei confronti della debitrice principale, Parte_3
Innanzitutto, occorre premettere che l'opposta agisce in forza di una fideiussione prestata da e , in data 06.03.2000, a garanzia delle obbligazioni sorte Parte_1 Parte_2 in capo a derivanti da contratti di conto corrente assistiti da aperture di credito Parte_3
(all.
5-9 al fascicolo monitorio).
Parte opponente sostiene che per il conto corrente n. 11259 lo scoperto doveva essere ripristinato dall'obbligato principale entro il 30.09.2000, posto che nel contratto di apertura di credito era previsto che lo stesso fosse “valevole fino a revoca/valevole fino a” la data indicata (all. 6 al fascicolo monitorio). Tuttavia, deduce parte opponente la CP_4 rappresentava l'esistenza del credito con raccomandata, ricevuta dalla in data Parte_3
25.03.2013, ossia quando era già irrimediabilmente maturata la prescrizione (all. 10 al fascicolo monitorio).
- 5 -
L'eccezione non coglie nel segno.
In particolare, in ordine alla pretesa prescrizione del diritto di credito dell'opposta nei confronti dei fideiussori, va osservato che la prescrizione non decorre dal momento del rilascio della garanzia, ma da quando l'obbligazione garantita diventa esigibile.
Infatti, la Suprema Corte ha affermato che “Posto che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente” (Cass. Civ. n. 5720/2004).
È provato per tabulas che la aveva concluso con la il contratto di conto Parte_3 CP_4 corrente n. 11259 in data 07.02.2000 e che il rapporto era cessato a seguito del passaggio a sofferenza in data 21.03.2013 (all. 5 e 10 al fascicolo monitorio). Dunque, considerato che è dal momento in cui la revoca gli affidamenti, recedendo dall'apertura di CP_4 credito, che decorre il termine di prescrizione decennale, alcuna causa estintiva si è verificata nel caso di specie.
Ed infatti, in pari data, il creditore originario richiedeva ai fideiussori, odierni opponenti, il pagamento della somma di € 51.646,00 pari all'importo massimo garantito;
circostanza, quest'ultima, che consente di ritenere superata anche l'eccezione di prescrizione quinquennale relativa agli interessi.
In conclusione, alcuna causa di estinzione della fideiussione si è perfezionata.
Sull'inesistenza del credito.
Gli opponenti, inoltre, contestano l'esistenza del credito originario, sostenendo che la banca creditrice avrebbe applicato commissioni di massimo scoperto e interessi in misura superiore al tasso soglia, determinandone l'usurarietà, e interessi anatocistici, oltre a non aver determinato le CMS, eccependone, dunque, la nullità.
Quanto alla contestazione dell'usura, in relazione agli interessi e alla commissione di massimo scoperto, la stessa è del tutto generica posto che il correntista che deduce l'illegittimità delle clausole contrattuali e/o degli addebiti in conto corrente perché usurari
- 6 -
deve indicare il tasso concordato, nonché quello che ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatto contestazione relativa alla dedotta usura, oltre che le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca, con conteggi chiari e verificabili;
indicazioni del tutto mancanti nel caso di specie (Tribunale Piacenza, sez. I, n. 249/2022).
Inoltre, quanto all'asserito anatocismo lo stesso risulta smentito per tabulas, stante la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale ove l'opposta dava atto di aver adeguato ogni conto corrente alla delibera CICR del 9.2.2000, attraverso il conteggio degli interessi creditori e debitori con pari periodicità.
In conclusione, trattasi di contestazioni del tutto generiche e prive di alcun riferimento al contenuto dei contratti di conto corrente interessati, ragion per cui non può darsi ingresso ad una CTU che assumerebbe i caratteri di un accertamento meramente esplorativo. Nel caso di specie non può accedersi a quell'orientamento estensivo, pur sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in materia bancaria, la consulenza tecnica d'ufficio dovrebbe essere sempre disposta, rivestendo valore probatorio e percipiente.
Infatti, a ben vedere, pur potendosi condividere l'idea per cui, stante la complessità dell'accertamento contabile, il giudice non potrebbe che demandare al consulente la verifica dell'andamento dei rapporti in contestazione, che costituisce di per sé un “fatto” da acquisire al giudizio - ed in questo senso la consulenza tecnica può avere funzione probatoria - resta fermo che gli eventuali addebiti illegittimi da parte della banca trovano pur sempre la propria genesi nell'inserimento nel contratto di clausole contrattuali contra legem che devono essere puntualmente indicate dal cliente avuto riguardo allo specifico rapporto dedotto in giudizio. Il giudice, del resto, secondo la giurisprudenza consolidata, che delinea correttamente la distinzione tra allegazione e prova di un fatto, è tenuto ad esaminare e porre a fondamento della decisione soltanto i documenti e dunque i fatti dagli stessi rappresentati, in ipotesi costitutivi di rapporti obbligatori - non sottraendosi la prova documentale agli ordinari criteri di valutazione in punto di ammissibilità e rilevanza della prova ai fini della dimostrazione del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione, il cui apprezzamento è sollecitato dall'impulso della parte in virtù del principio dispositivo - sui quali la parte abbia compiuto, nei termini previsti dal codice di procedura civile, una qualche attività assertiva. Orbene, nel caso di specie, come già chiarito, le eccezioni
- 7 -
svolte dagli opponenti nell'atto introduttivo sono generiche, astratte e scollegate dalle fattispecie dedotte in giudizio.
Sulla violazione della disciplina consumeristica.
Gli opponenti, ancora, sostengono la nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina consumeristica.
Il motivo di opposizione che rileva in tale sede si incentra, perlopiù, sulla vessatorietà della clausola contenuta nella suddetta fideiussione all'art. 6, comportante la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto violativa della disciplina consumeristica (artt. 33 e ss D.lgs. n.
206/2005).
Orbene, la valutazione preliminare che deve essere effettuata attiene alla verifica in merito ai requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica.
Ebbene, in tema di fideiussione, va osservato che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore (“in materia di contratti stipulati dal
"consumatore", con riferimento ad un contratto di fideiussione stipulato da uno dei soci in favore della società, i requisiti soggettivi validi per l'applicazione della disciplina legislativa consumeristica, vanno stimati tenendo conto delle parti del medesimo (e non già del differente contratto principale), attribuendo rilievo –sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sent. 19/11/2005, in causa C-74/15 )- sia Per_1 all'entità della partecipazione al capitale sociale, sia all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”, Corte appello Torino, n.
940/2022). Dunque, bisogna ritenere consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire un atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (ex multis Cass. Civ. n. 28217/2021; Cass. Civ. n. 1666/2020; Cass. Civ. Sez. Un. n.
5868/2023; Cass. Civ. n. 19516/2024).
- 8 -
Quanto alla posizione di la stessa al momento del rilascio della Parte_2 fideiussione rivestiva la qualifica di socio accomandante della così come Parte_3 risulta dalla visura prodotta (all. 12 al fascicolo monitorio).
Dunque, è evidente che la stessa non può qualificarsi consumatore posto che, vista la sua partecipazione societaria, il suo debito non può considerarsi assunto in qualità di consumatore, bensì quale atto espressivo della sua attività professionale o, comunque, strettamente collegato ad essa (Tribunale Nocera Inferiore n. 793/2023).
Lo stesso deve dirsi rispetto alla posizione di , in quanto manca proprio la Parte_1 prova (gravante sulla parte che la vuol far valere) che il medesimo rivestisse, all'epoca della stipula della fideiussione, la qualifica di consumatore.
Il al momento del rilascio della fideiussione (04.03.2000) non rivestiva la qualifica Pt_1 di socio ma assumeva la stessa pochi mesi dopo (06.11.2000), così come risulta dalla predetta visura. Per tali ragioni l'opponente sostiene che la fideiussione era stata rilasciata per motivi personali ed estranei all'attività professionale.
In realtà, proprio la consecuzione temporale degli eventi consente di affermare il contrario, posto che l'opponente è diventato socio della società garantita pochi mesi dopo il rilascio della garanzia.
A fronte di questi dati assolutamente univoci, l'opponente non ha allegato né provato che egli abbia agito nella mera veste di consumatore e non, come detto, nell'ambito della propria attività imprenditoriale.
Appare, quindi, evidente che gli opponenti abbiano prestato la fideiussione per scopi inerenti all'attività professionale svolta, avendo un interesse commerciale convergente con quello della società garantita.
Pertanto, avendo gli opponenti rilasciato la fideiussione non nella qualità di consumatori, risulta che le parti hanno validamente inteso derogare all'art. 1957 c.c.. Ciò in quanto la clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. non può ritenersi nulla, non potendo trovare applicazione lo statuto del consumatore.
La clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, infatti, vale come deroga all'obbligo della forma (ossia alla regola che impone di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al
- 9 -
fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (Tribunale Monza n.
1043/2023; Cass. Civ. n. 660/2025).
L'art. 6 della fideiussione in questione prevedeva che: “i diritti derivanti alla Cassa di
Risparmio di Firenze S.p.A. dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod.civ. che si intende derogato”.
Dalla produzione documentale, risulta che la Banca, in data 21.03.2013, revocava nei confronti della debitrice principale gli affidamenti dei crediti per cui è causa, intimandone l'immediato pagamento, e che, lo stesso giorno, informava i fideiussori, intimando gli stessi al pagamento (all. 10 al fascicolo monitorio).
Pertanto, è evidente che alcuna decadenza risulta maturata nei confronti degli opponenti.
Sulla nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina in materia antitrust.
Quanto all'ultimo motivo di opposizione consistente nella nullità della fideiussione in quanto conforme al modello ABI bisogna precisare quanto segue.
Relativamente alla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antistrust, la questione in oggetto, quindi, trae origine dal provvedimento n. 55 del 02.05.2005 (all. 7 di parte opponente) emesso dalla Banca
d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal
12.01.2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005, avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”).
In tale provvedimento l'Autorità Garante ha messo in evidenza che le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI, in relazione alla fideiussione omnibus, essendo deliberazioni di un'associazione di imprese rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 2, comma 1, legge n. 287/1990. Tale disposizione prevede che: “sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate, ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
- 10 -
All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera
a), della legge n. 287/90”.
Ciò che rileva, secondo l'Autorità Garante, è la capacità di tale schema contrattuale di creare una situazione di uniformità idonea ad incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza.
La Banca d'Italia concludeva nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
La nullità dell'intesa a monte determina, inoltre, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole (Cass. Civ., n. 24044/2019; “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma
3 della Legge succitata e dell' art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”,
Cass. Civ., S.S.U.U., n. 41994/2021).
Fatta questa necessaria premessa, risulta importante specificare che la fideiussione rilasciata dagli opponenti riproduce il modello di schema contrattuale ABI, contenendo la clausola di cui all'art. 6, derogatoria dell'art. 1957 c.c..
Tuttavia, ciò che assume rilievo, ai fini del rigetto dell'eccezione di nullità e, quindi, dell'opposizione, è la data della fideiussione, essendo stata rilasciata nel 2000.
A tal proposito, trattasi di fideiussione che non rientra nell'ambito di operatività del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, motivo per il quale quest'ultimo non
- 11 -
può fornire una prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, in quanto le garanzie oggetto del presente giudizio sono state sottoscritte in un periodo anteriore a quello oggetto di accertamento dell'autorità garante, conclusosi nel maggio
2005.
Parte opponente, pertanto, non può giovarsi dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente perché un simile accertamento riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la fideiussione che avrebbe leso la sfera giuridica degli attori.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto una presunzione di sussistenza dell'illecito solo per le condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'autorità (Cass. Civ., n. 29810/2017; Cass. Civ., n. 21978/2019). Ciò non può di certo operare per la fideiussione di cui al presente giudizio, essendo stata la stessa stipulata in epoca anteriore al periodo oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia.
Trattasi, pertanto, di una fideiussione pacificamente al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, avvenuto nel periodo ricompreso tra il
2002 e il maggio del 2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento in questione che ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI
(“Le fideiussioni, sottoscritte in data 15.12.2015, non subiscono gli effetti dell'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia, nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento n. 55 del 2005 relativo alla normativa antitrust. In virtù del predetto provvedimento, le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI sono state valutate come anticoncorrenziali. Alla luce di ciò, deve considerarsi infondata la domanda riconvenzionale di nullità della garanzia omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, in quanto contenente clausole asseritamente predisposte sulla scorta del c.d. “Modello Standard ABI””, Tribunale Milano, sez. spec.
Impresa, n. 896/2023).
Le parti opponenti avrebbero dovuto provare l'esistenza di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito, con esclusione dell'applicazione del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia. Sul punto le parti attrici non hanno assolto al proprio onere probatorio, non producendo alcun documento, né, tanto meno, svolgendo alcuna istanza istruttoria volta a provare la configurabilità di una intesa illecita tra le banche in relazione al periodo di cui alla sottoscrizione della fideiussione.
- 12 -
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione fino a € 52.000,00), in considerazione dell'attività concretamente svolta
(esclusa la fase istruttoria), e della natura documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da e e per l'effetto conferma Parte_1 Parte_2 nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 190/2023 emesso dal Tribunale di Grosseto il
10.03.2023, già esecutivo;
a) condanna gli opponenti al pagamento in solido nei confronti dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
Così deciso in Grosseto il 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
- 13 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 930/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Tommaso Galletti, giusta C.F._2 procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Oberdan, n. 35/b, risultano elettivamente domiciliati;
- ATTORI OPPONENTI
E
(c.f. ), non in proprio ma quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice di (c.f. ), rappresentata e difesa, CP_2 P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Federica Sandulli e Fabio Preziosi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec degli stessi;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria.
Conclusioni: all'udienza del 12/11/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 190/2023, con il quale venivano ingiunti al pagamento, in solido, nei confronti di nella sua qualità di Controparte_3
procuratrice speciale di della somma pari ad € 51.645,69, oltre interessi e CP_2 spese, in virtù di una fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni sorte in capo a in forza di contratti di conto corrente assistiti da aperture di credito. Parte_3
I motivi di opposizione erano i seguenti: - inesistenza giuridica della notifica del decreto ingiuntivo fatta nei confronti di a mezzo UNEP;
- difetto di legittimazione Parte_1 attiva di e di - intervenuta estinzione della Controparte_3 CP_2 fideiussione ex art. 1955 c.c. per prescrizione del credito verso l'obbligato principale;
- applicazione di interessi usurari;
- nullità e illegittimità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto; - applicazione di interessi anatocistici;
- violazione della disciplina consumeristica, stante la deroga all'art. 1957 c.c.; - nullità della fideiussione per conformità al modello ABI.
Gli opponenti formulavano, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Grosseto, ogni contraria ed avversa istanza anche in sede incidentale ed istruttoria disattesa, dichiarare l'inefficacia ovvero annullare il decreto ingiuntivo in epigrafe meglio indicato e dichiarare che e nulla devono a Parte_1 Parte_2
, in persona del suo legale rapp.te in carica pro-tempore, Controparte_1
e/o a , in persona del suo legale rapp.te in carica pro-tempore, in forza CP_2 della “fideiussione di importo limitato” sottoscritta dagli attori in data 6.3.2000.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva in giudizio quale procuratrice di Controparte_3 CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e formulando le seguenti conclusioni: “1) Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigettare le avverse domande perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 190/2023 del 10 marzo 2023 (R.G. 574/2023) emesso dal Tribunale di Grosseto, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia;
3) Condannare gli opponenti al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”.
Con ordinanza del 04.02.2025, resa all'esito dell'udienza svoltasi in pari data con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
- 2 -
Con ordinanza del 13.11.2025, resa all'esito dell'udienza svoltasi il 12.11.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione.
Sull'inesistenza della notifica.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di opposizione gli opponenti fanno valere l'inesistenza della notifica effettuata a mezzo UNEP nei confronti di essendo quest'ultimo, al Parte_1 momento della stessa, titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata.
L'eccezione è priva di pregio. Ed infatti, in primo luogo, preme sottolineare che l'inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile, conformemente ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività che sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. Civ. n. 9066/2024).
Com'è noto, la nullità della notifica può essere sanata dal raggiungimento dello scopo
(Cass. Civ. n. 14063/2024). Pertanto, il principio di sanatoria dell'atto di cui all'art. 156
c.p.c. comporta che, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ovverosia la conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata malgrado l'irritualità della notificazione, così com'è nel caso di specie.
Dunque, ove il destinatario dell'atto notificato, nel caso in esame un decreto ingiuntivo, abbia tempestivamente proposto opposizione, dimostra di averne avuto conoscenza e, quindi, il perfetto raggiungimento dello scopo della notifica eseguita che, ovviamente, non può dichiararsi nulla (ex multis Tribunale Trento n. 471/2015).
Sul difetto di legittimazione attiva.
Rispetto al secondo motivo di opposizione consistente nel difetto di legittimazione attiva di e di non essendo stata data prova, della loro Controparte_3 CP_2 qualità di cessionari del credito originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di
Firenze s.p.a., poi Intesa San Paolo s.p.a., e della inclusione dei crediti di cui è causa nell'operazione di cessione in blocco, valgono le considerazioni che seguono.
- 3 -
Orbene, dall'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dall'opposta risulta che, in data
25.06.2021, ha concluso con Intesa San Paolo s.p.a., società Controparte_3 incorporante la Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., in seguito ad una fusione, contratto di cessione di crediti pecuniari, ai sensi dell'art. 58 TUB, in virtù dei quali la società ha acquistato pro soluto ed a titolo oneroso dalla cedente tutti i crediti pecuniari per capitale, interessi anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento (all. 14 al fascicolo monitorio).
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari, al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, di tal che l'eventuale mancata iscrizione della stessa nel registro delle imprese non appare privarla della titolarità del rapporto.
Quanto all'idoneità dell'estratto della Gazzetta Ufficiale a provare l'avvenuta cessione e la conseguente titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria intervenuta, com'è noto, la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca può essere validamente dimostrata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. che rechi l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti. In tal caso, infatti, la titolarità del credito in capo al creditore cessionario si ritiene provata senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Corte appello Firenze, sez.
Impresa, n. 720/2024).
Inoltre, in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civ., la n.
5857/2022). Tale prova può essere fornita anche attraverso l'estratto della G.U. nel momento in cui la medesima indichi i caratteri dei crediti inclusi nell'operazione di cessione, all'interno della quale si può far ricomprendere con certezza il credito oggetto di contestazione.
In aggiunta, per la identificazione dei crediti oggetto di cessione l'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, che rileva nel caso in esame, rinvia anche alla “apposita lista
- 4 -
contenente i relativi codici rapporti” pubblicata sul sito internet https://www.mbcreditsolutions.it/”.
Inoltre, è stato osservato che la prova della cessione del credito può essere fornita anche a mezzo di dichiarazioni rese dalla stessa banca cedente (cfr. Cass. Civ n. 10200/2021).
Ed infatti, l'avvenuta cessione è confermata espressamente dalla cedente, Intesa San
Paolo s.p.a., con la dichiarazione rilasciata in data 17.05.2023 che non lascia più dubbi circa l'inclusione dei crediti azionati in sede monitoria tra quelli oggetto di cessione (all.
6 alla comparsa di costituzione). Nella medesima la cedente fa, infatti, riferimento ai rapporti nn. 950100000063, 950100000064 e 951100000234, intestati a Parte_3 coincidenti con i numeri risultanti sia nella lista presente on line dei crediti, sia negli estratti certificati ex art. 50 TUB (all. 13 al fascicolo monitorio).
Alcun dubbio sussiste neanche in merito alla legittimazione attiva di CP_2 essendo stato prodotto dall'opposta l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 17.01.2023, dalla quale risulta l'avvenuta scissione parziale di in favore Controparte_3 della prima (all. 16 al fascicolo monitorio).
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva si intende superata.
Sull'eccezione di prescrizione.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti intendono far valere l'estinzione della fideiussione dagli stessi prestata, ex art. 1955 c.c., per intervenuta prescrizione del credito originario vantato nei confronti della debitrice principale, Parte_3
Innanzitutto, occorre premettere che l'opposta agisce in forza di una fideiussione prestata da e , in data 06.03.2000, a garanzia delle obbligazioni sorte Parte_1 Parte_2 in capo a derivanti da contratti di conto corrente assistiti da aperture di credito Parte_3
(all.
5-9 al fascicolo monitorio).
Parte opponente sostiene che per il conto corrente n. 11259 lo scoperto doveva essere ripristinato dall'obbligato principale entro il 30.09.2000, posto che nel contratto di apertura di credito era previsto che lo stesso fosse “valevole fino a revoca/valevole fino a” la data indicata (all. 6 al fascicolo monitorio). Tuttavia, deduce parte opponente la CP_4 rappresentava l'esistenza del credito con raccomandata, ricevuta dalla in data Parte_3
25.03.2013, ossia quando era già irrimediabilmente maturata la prescrizione (all. 10 al fascicolo monitorio).
- 5 -
L'eccezione non coglie nel segno.
In particolare, in ordine alla pretesa prescrizione del diritto di credito dell'opposta nei confronti dei fideiussori, va osservato che la prescrizione non decorre dal momento del rilascio della garanzia, ma da quando l'obbligazione garantita diventa esigibile.
Infatti, la Suprema Corte ha affermato che “Posto che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente” (Cass. Civ. n. 5720/2004).
È provato per tabulas che la aveva concluso con la il contratto di conto Parte_3 CP_4 corrente n. 11259 in data 07.02.2000 e che il rapporto era cessato a seguito del passaggio a sofferenza in data 21.03.2013 (all. 5 e 10 al fascicolo monitorio). Dunque, considerato che è dal momento in cui la revoca gli affidamenti, recedendo dall'apertura di CP_4 credito, che decorre il termine di prescrizione decennale, alcuna causa estintiva si è verificata nel caso di specie.
Ed infatti, in pari data, il creditore originario richiedeva ai fideiussori, odierni opponenti, il pagamento della somma di € 51.646,00 pari all'importo massimo garantito;
circostanza, quest'ultima, che consente di ritenere superata anche l'eccezione di prescrizione quinquennale relativa agli interessi.
In conclusione, alcuna causa di estinzione della fideiussione si è perfezionata.
Sull'inesistenza del credito.
Gli opponenti, inoltre, contestano l'esistenza del credito originario, sostenendo che la banca creditrice avrebbe applicato commissioni di massimo scoperto e interessi in misura superiore al tasso soglia, determinandone l'usurarietà, e interessi anatocistici, oltre a non aver determinato le CMS, eccependone, dunque, la nullità.
Quanto alla contestazione dell'usura, in relazione agli interessi e alla commissione di massimo scoperto, la stessa è del tutto generica posto che il correntista che deduce l'illegittimità delle clausole contrattuali e/o degli addebiti in conto corrente perché usurari
- 6 -
deve indicare il tasso concordato, nonché quello che ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatto contestazione relativa alla dedotta usura, oltre che le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca, con conteggi chiari e verificabili;
indicazioni del tutto mancanti nel caso di specie (Tribunale Piacenza, sez. I, n. 249/2022).
Inoltre, quanto all'asserito anatocismo lo stesso risulta smentito per tabulas, stante la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale ove l'opposta dava atto di aver adeguato ogni conto corrente alla delibera CICR del 9.2.2000, attraverso il conteggio degli interessi creditori e debitori con pari periodicità.
In conclusione, trattasi di contestazioni del tutto generiche e prive di alcun riferimento al contenuto dei contratti di conto corrente interessati, ragion per cui non può darsi ingresso ad una CTU che assumerebbe i caratteri di un accertamento meramente esplorativo. Nel caso di specie non può accedersi a quell'orientamento estensivo, pur sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in materia bancaria, la consulenza tecnica d'ufficio dovrebbe essere sempre disposta, rivestendo valore probatorio e percipiente.
Infatti, a ben vedere, pur potendosi condividere l'idea per cui, stante la complessità dell'accertamento contabile, il giudice non potrebbe che demandare al consulente la verifica dell'andamento dei rapporti in contestazione, che costituisce di per sé un “fatto” da acquisire al giudizio - ed in questo senso la consulenza tecnica può avere funzione probatoria - resta fermo che gli eventuali addebiti illegittimi da parte della banca trovano pur sempre la propria genesi nell'inserimento nel contratto di clausole contrattuali contra legem che devono essere puntualmente indicate dal cliente avuto riguardo allo specifico rapporto dedotto in giudizio. Il giudice, del resto, secondo la giurisprudenza consolidata, che delinea correttamente la distinzione tra allegazione e prova di un fatto, è tenuto ad esaminare e porre a fondamento della decisione soltanto i documenti e dunque i fatti dagli stessi rappresentati, in ipotesi costitutivi di rapporti obbligatori - non sottraendosi la prova documentale agli ordinari criteri di valutazione in punto di ammissibilità e rilevanza della prova ai fini della dimostrazione del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione, il cui apprezzamento è sollecitato dall'impulso della parte in virtù del principio dispositivo - sui quali la parte abbia compiuto, nei termini previsti dal codice di procedura civile, una qualche attività assertiva. Orbene, nel caso di specie, come già chiarito, le eccezioni
- 7 -
svolte dagli opponenti nell'atto introduttivo sono generiche, astratte e scollegate dalle fattispecie dedotte in giudizio.
Sulla violazione della disciplina consumeristica.
Gli opponenti, ancora, sostengono la nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina consumeristica.
Il motivo di opposizione che rileva in tale sede si incentra, perlopiù, sulla vessatorietà della clausola contenuta nella suddetta fideiussione all'art. 6, comportante la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto violativa della disciplina consumeristica (artt. 33 e ss D.lgs. n.
206/2005).
Orbene, la valutazione preliminare che deve essere effettuata attiene alla verifica in merito ai requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica.
Ebbene, in tema di fideiussione, va osservato che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore (“in materia di contratti stipulati dal
"consumatore", con riferimento ad un contratto di fideiussione stipulato da uno dei soci in favore della società, i requisiti soggettivi validi per l'applicazione della disciplina legislativa consumeristica, vanno stimati tenendo conto delle parti del medesimo (e non già del differente contratto principale), attribuendo rilievo –sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sent. 19/11/2005, in causa C-74/15 )- sia Per_1 all'entità della partecipazione al capitale sociale, sia all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”, Corte appello Torino, n.
940/2022). Dunque, bisogna ritenere consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire un atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (ex multis Cass. Civ. n. 28217/2021; Cass. Civ. n. 1666/2020; Cass. Civ. Sez. Un. n.
5868/2023; Cass. Civ. n. 19516/2024).
- 8 -
Quanto alla posizione di la stessa al momento del rilascio della Parte_2 fideiussione rivestiva la qualifica di socio accomandante della così come Parte_3 risulta dalla visura prodotta (all. 12 al fascicolo monitorio).
Dunque, è evidente che la stessa non può qualificarsi consumatore posto che, vista la sua partecipazione societaria, il suo debito non può considerarsi assunto in qualità di consumatore, bensì quale atto espressivo della sua attività professionale o, comunque, strettamente collegato ad essa (Tribunale Nocera Inferiore n. 793/2023).
Lo stesso deve dirsi rispetto alla posizione di , in quanto manca proprio la Parte_1 prova (gravante sulla parte che la vuol far valere) che il medesimo rivestisse, all'epoca della stipula della fideiussione, la qualifica di consumatore.
Il al momento del rilascio della fideiussione (04.03.2000) non rivestiva la qualifica Pt_1 di socio ma assumeva la stessa pochi mesi dopo (06.11.2000), così come risulta dalla predetta visura. Per tali ragioni l'opponente sostiene che la fideiussione era stata rilasciata per motivi personali ed estranei all'attività professionale.
In realtà, proprio la consecuzione temporale degli eventi consente di affermare il contrario, posto che l'opponente è diventato socio della società garantita pochi mesi dopo il rilascio della garanzia.
A fronte di questi dati assolutamente univoci, l'opponente non ha allegato né provato che egli abbia agito nella mera veste di consumatore e non, come detto, nell'ambito della propria attività imprenditoriale.
Appare, quindi, evidente che gli opponenti abbiano prestato la fideiussione per scopi inerenti all'attività professionale svolta, avendo un interesse commerciale convergente con quello della società garantita.
Pertanto, avendo gli opponenti rilasciato la fideiussione non nella qualità di consumatori, risulta che le parti hanno validamente inteso derogare all'art. 1957 c.c.. Ciò in quanto la clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. non può ritenersi nulla, non potendo trovare applicazione lo statuto del consumatore.
La clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, infatti, vale come deroga all'obbligo della forma (ossia alla regola che impone di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al
- 9 -
fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (Tribunale Monza n.
1043/2023; Cass. Civ. n. 660/2025).
L'art. 6 della fideiussione in questione prevedeva che: “i diritti derivanti alla Cassa di
Risparmio di Firenze S.p.A. dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod.civ. che si intende derogato”.
Dalla produzione documentale, risulta che la Banca, in data 21.03.2013, revocava nei confronti della debitrice principale gli affidamenti dei crediti per cui è causa, intimandone l'immediato pagamento, e che, lo stesso giorno, informava i fideiussori, intimando gli stessi al pagamento (all. 10 al fascicolo monitorio).
Pertanto, è evidente che alcuna decadenza risulta maturata nei confronti degli opponenti.
Sulla nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina in materia antitrust.
Quanto all'ultimo motivo di opposizione consistente nella nullità della fideiussione in quanto conforme al modello ABI bisogna precisare quanto segue.
Relativamente alla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antistrust, la questione in oggetto, quindi, trae origine dal provvedimento n. 55 del 02.05.2005 (all. 7 di parte opponente) emesso dalla Banca
d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal
12.01.2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005, avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”).
In tale provvedimento l'Autorità Garante ha messo in evidenza che le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI, in relazione alla fideiussione omnibus, essendo deliberazioni di un'associazione di imprese rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 2, comma 1, legge n. 287/1990. Tale disposizione prevede che: “sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate, ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
- 10 -
All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera
a), della legge n. 287/90”.
Ciò che rileva, secondo l'Autorità Garante, è la capacità di tale schema contrattuale di creare una situazione di uniformità idonea ad incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza.
La Banca d'Italia concludeva nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
La nullità dell'intesa a monte determina, inoltre, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole (Cass. Civ., n. 24044/2019; “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma
3 della Legge succitata e dell' art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”,
Cass. Civ., S.S.U.U., n. 41994/2021).
Fatta questa necessaria premessa, risulta importante specificare che la fideiussione rilasciata dagli opponenti riproduce il modello di schema contrattuale ABI, contenendo la clausola di cui all'art. 6, derogatoria dell'art. 1957 c.c..
Tuttavia, ciò che assume rilievo, ai fini del rigetto dell'eccezione di nullità e, quindi, dell'opposizione, è la data della fideiussione, essendo stata rilasciata nel 2000.
A tal proposito, trattasi di fideiussione che non rientra nell'ambito di operatività del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, motivo per il quale quest'ultimo non
- 11 -
può fornire una prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, in quanto le garanzie oggetto del presente giudizio sono state sottoscritte in un periodo anteriore a quello oggetto di accertamento dell'autorità garante, conclusosi nel maggio
2005.
Parte opponente, pertanto, non può giovarsi dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente perché un simile accertamento riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la fideiussione che avrebbe leso la sfera giuridica degli attori.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto una presunzione di sussistenza dell'illecito solo per le condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'autorità (Cass. Civ., n. 29810/2017; Cass. Civ., n. 21978/2019). Ciò non può di certo operare per la fideiussione di cui al presente giudizio, essendo stata la stessa stipulata in epoca anteriore al periodo oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia.
Trattasi, pertanto, di una fideiussione pacificamente al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, avvenuto nel periodo ricompreso tra il
2002 e il maggio del 2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento in questione che ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI
(“Le fideiussioni, sottoscritte in data 15.12.2015, non subiscono gli effetti dell'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia, nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento n. 55 del 2005 relativo alla normativa antitrust. In virtù del predetto provvedimento, le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI sono state valutate come anticoncorrenziali. Alla luce di ciò, deve considerarsi infondata la domanda riconvenzionale di nullità della garanzia omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, in quanto contenente clausole asseritamente predisposte sulla scorta del c.d. “Modello Standard ABI””, Tribunale Milano, sez. spec.
Impresa, n. 896/2023).
Le parti opponenti avrebbero dovuto provare l'esistenza di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito, con esclusione dell'applicazione del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia. Sul punto le parti attrici non hanno assolto al proprio onere probatorio, non producendo alcun documento, né, tanto meno, svolgendo alcuna istanza istruttoria volta a provare la configurabilità di una intesa illecita tra le banche in relazione al periodo di cui alla sottoscrizione della fideiussione.
- 12 -
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione fino a € 52.000,00), in considerazione dell'attività concretamente svolta
(esclusa la fase istruttoria), e della natura documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da e e per l'effetto conferma Parte_1 Parte_2 nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 190/2023 emesso dal Tribunale di Grosseto il
10.03.2023, già esecutivo;
a) condanna gli opponenti al pagamento in solido nei confronti dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
Così deciso in Grosseto il 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
- 13 -