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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/10/2025, n. 14850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14850 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 11826/2024 R.G. il 18.3.2024 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Fazio, giusta procura in calce all'atto di Parte_1
citazione
ATTORE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Federico, giusta procura in calce alla CP_1
comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.2.2024, il sig. legatario delle liquidità Parte_1
bancarie della sig.ra (deceduta in data 17.3.2022) in forza di testamento olografo Persona_1
della predetta del 3.11.2018 (pubblicato con atto per notaio da Roma del Persona_2
3.5.2022), chiedeva, previa declaratoria della simulazione assoluta della cointestazione tra la de
cuius ed il sig. del conto corrente bancario aperto presso banca Unicredit n. CP_1
000104062468, condannarsi il predetto alla restituzione in suo favore dell'importo di € 484.066,05
da lui prelevato dal menzionato c/c ovvero, in via subordinata, del minor importo di € 242.033,03, oltre agli accessori di legge;
si costituiva in giudizio il sig. che, nel contestare la CP_1
domanda avversa e nel chiederne l'integrale rigetto, spiegava domanda riconvenzionale di declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 654 c.c., del legato disposto dalla sig.ra in Persona_1
favore di parte attrice.
In corso di giudizio, depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e disattese le istanze istruttorie di parte attrice, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 17.9.2025
(svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) e, previo scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata trattenuta a sentenza alla detta udienza e quindi decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Preliminarmente alla disamina del merito della presente controversia, si rileva l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti sia in riferimento alla pretesa nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, n. 3 c.p.c. (essendo chiaramente indicato il petitum della domanda ed essendone stata ampiamente esplicitata anche la causa petendi), che in riferimento alla pretesa inammissibilità delle domande nuove che sarebbero state svolte dal convenuto al punto 5) delle conclusioni rassegnate in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (a fronte della domanda già proposta in comparsa di costituzione e risposta, di rigetto della domanda di simulazione, il richiamo al difetto di legittimazione ex art. 1415 c.c., lungi dall'introdurre una domanda nuova, costituisce l'esplicazione di una mera difesa, a precisazione di quanto già
ritualmente richiesto in atto introduttivo).
Nel merito, si osserva che la domanda proposta dall'attore nell'ambito del presente giudizio, nel postulare la natura simulata e fittizia della cointestazione del conto corrente bancario n.
000104062468 tra la sig.ra ed il sig. (per esserne stata l'intera Persona_1 CP_1
provvista fornita dalla prima) nonché l'illegittimità del prelievo, da parte dell'odierno convenuto,
della quasi integrale giacenza per complessivi € 484.066,05, ha ad oggetto la condanna di quest'ultimo alla restituzione dell'importo sopra indicato ovvero, in via subordinata, del 50%
della cifra predetta e si atteggia, pertanto, quale vera e propria azione recuperatoria/restitutoria di somme di denaro asseritamente facenti parte del patrimonio della de cuius; in altre parole,
l'attore, surrogandosi nella posizione giuridica della sua dante causa (ossia della sig.ra
[...] , esercita nell'ambito del presente giudizio un'azione volta al recupero di beni rientranti Per_1
nel patrimonio della predetta, sul presupposto della natura simulata della cointestazione del conto corrente in questione tra la stessa e l'odierno convenuto.
E tuttavia, difetta in capo al sig. la legittimazione necessaria alla proposizione di una Pt_1
domanda di tal genere e contenuto.
Con testamento olografo del 3.11.2018 (pubblicato con atto per notaio da Persona_2
Roma del 3.5.2022), la sig.ra così declinava le sue disposizioni di ultima volontà Persona_1
“…Mio testamento. Io sottoscritta nata a [...] il [...], revoco ogni Persona_1
altra precedente disposizione testamentaria. Nomino miei eredi i misi cugini tra loro fratelli
LI e , nati a Roma il 26 giugno 1944, figli della sorella di mio padre Persona_3 Per_4
lasciando loro in particolare l'appartamento dove io abito situato in Via Persona_5
Cittaducale 8 int. 8 in Roma compreso il mobilio e la cantina. A titolo di legato lascio tutto il
denaro depositato in banca a mio nipote acquisito nato a [...] il [...], Parte_1
che ho gi incaricato di occuparsi delle mie esequie. Per i casi di legge, sostituisco sia agli eredi
che al legatario come sopra nominati i rispettivi figli. Roma, 3 novembre 2018 ved. Persona_1
” Pt_2
Risulta, pertanto, chiaramente esplicitata dalla stessa testatrice la sua volontà di istituire eredi i sigg.ri e di devolvere, espressamente a titolo di legato, le sue giacenze bancarie in Per_3
favore dell'odierno attore;
la chiarezza letterale dei termini adoperati dalla testatrice non può
lasciare adito ad alcun dubbio interpretativo in ordine alla natura di legato (di genere) della disposizione testamentaria redatta in favore dell'odierno attore.
Non pare ravvisabile, infatti, alcuna istituzione di erede, nemmeno ex re certa, in favore del sig. sia in considerazione dell'espressione adoperata dalla stessa testatrice e della sua Pt_1
inequivoca intenzione di attribuirgli “…a titolo di legato…” quanto indicato nella disposizione testamentaria in questione e sia perché “…in materia di distinzione tra erede e legatario,
l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., come
disposizione ereditaria ("institutio ex re certa"), qualora il testatore abbia inteso chiamare
l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto
attribuirgli singoli individuati beni…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 3016 del 1.3.2002), con la conseguenza che l'institutio ex re certa non possa essere ravvisata nell'attribuzione, in favore di un soggetto, di singoli e determinati beni (“…l'institutio ex re certa configura, ai sensi dell'art.
588 cod. civ., una successione a titolo universale nel patrimonio del de cuius…” e ricorre allorquando “…il testatore, nell'attribuire determinati beni, abbia…inteso considerare i beni
come una frazione rappresentativa dell'intero patrimonio ereditario…” - cfr. Cass. Sez. 2, n.
1066 del 18.1.2007); da ciò consegue che l'assegnazione all'odierno attore di “…tutto il denaro
depositato in banca…” integri un legato di genere ai sensi dell'art. 653 c.c., dal momento che la disposizione testamentaria in esame gli attribuisce un bene (“…tutto il denaro…”)
genericamente prelevabile dal patrimonio della de cuius, come caduto nella successione di quest'ultima.
E pertanto, in forza della menzionata disposizione testamentaria e della qualificazione dell'attribuzione ivi effettuata in favore dell'attore come legato di genere a carattere obbligatorio ai sensi dell'art. 653 c.c., allo stesso risulta attribuita la titolarità di tutte le giacenze bancarie della sig.ra come cadute nella relativa successione in quanto Persona_1
presenti nel patrimonio della stessa alla data del decesso (17.3.2022); il conto corrente bancario aperto presso banca n. 000104062468 risulta essere stato estinto in data CP_2
9.3.2022 (cfr. l'estratto conto allegato sub 4 alla comparsa di costituzione e risposta), ossia in epoca antecedente l'apertura della successione della sig.ra e pertanto la relativa Per_1
giacenza non risulta essere mai entrata a far parte dell'asse ereditario della predetta.
La qualifica di legatario rivestita dall'odierno attore è chiaramente preclusiva della possibilità
di reclamare beni non presenti nel patrimonio ereditario al momento dell'apertura della successione del testatore: l'importo di € 484.066,05 (ovvero della metà, in riferimento alla domanda subordinata), del quale il sig. chiede la restituzione non risulta essere mai Pt_1
caduto nella successione della sig.ra e non forma, di conseguenza, oggetto del legato Per_1
disposto in suo favore.
Né potrebbe risultare funzionale al recupero di detto importo al patrimonio della testatrice la domanda di simulazione spiegata dall'attore allo scopo di ottenere la declaratoria di inefficacia della cointestazione del conto (in quanto alimentato con provvista di unilaterale provenienza della sig.ra e della conseguente illegittimità dell'appropriazione degli importi sopra Per_1
menzionati da parte del convenuto, dal momento che il sig. semplice legatario delle Pt_1
somme di denaro presenti nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, non risulta legittimato alla proposizione di una domanda di simulazione/restituzione, che potrebbe competere soltanto all'erede universale, in ragione del suo subentro nella posizione dello stesso
de cuius, al fine di farne valere i diritti ed esercitare le azioni che allo stesso sarebbero spettate.
Dal difetto, in capo all'attore, della qualifica di erede universale della sig.ra discende Per_1
anche il difetto di legittimazione alla proposizione di domande (simulazione e restituzione) che,
facendo capo alla posizione giuridica dell'erede, non possono in ogni caso rientrare nella sfera giuridica del semplice legatario, il cui diritto si esaurisce nella titolarità dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie in suo favore, effettivamente presenti (e soltanto laddove effettivamente presenti) nell'asse ereditario alla data di apertura della successione.
Nel difetto di legittimazione dell'attore alla proposizione della domanda di simulazione (e,
conseguentemente, della domanda di restituzione) resta assorbita la questione dell'ammissibilità della querela di falso, come proposta da parte attrice in sede di terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Nemmeno risulta fondata la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto ed avente ad oggetto la declaratoria di nullità ovvero di inefficacia del legato disposto in favore del sig. Pt_1
“…perché generico e inefficace nei confronti del c/c n. 000104062468 cointestato tra
[...]
e , perché di fatto estinto al momento dell'apertura della successione e Per_1 CP_1
pertanto inesistente al momento della morte del testatore…”; il legato disposto in favore di parte attrice non risulta connotato da alcun profilo di nullità o inefficacia, integrando un legato di genere avente ad oggetto tutte le giacenze bancarie della testatrice, come (e laddove realmente) presenti nel suo patrimonio al momento dell'apertura della successione;
né la piena efficacia e validità della detta disposizione testamentaria potrebbe essere inficiata dalla circostanza della inesistenza, nel patrimonio della de cuius (come presente alla data del 17.3.2022), degli importi rivendicati in questa sede dall'attore, non essendo gli stessi mai caduti nella successione in morte della sig.ra e non avendo, di conseguenza, mai Per_1
formato oggetto del legato disposto in favore dell'odierno attore.
Dalle considerazioni che precedono discende l'integrale rigetto della domanda.
Le spese di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico di parte attrice in ragione della sua piena soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto Parte_1
di citazione notificato in data 29.2.2024 nei confronti di , ogni altra istanza ed CP_1
eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
---
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
---
3) condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 10.860,00
in favore dell'avv. Fabio Federico per dichiarato anticipo, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 26.10.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi