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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9398 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59752/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro RS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 59752 / 2018 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
( C.F. P.IVA. ), con sede legale a Roma in via Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Appia Nuova 251, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi elettivamente domiciliati a
Roma, presso lo studio dell'Avv. Luca Mazzeo (C.F. ) sito in Roma, Via C.F._2
Eustachio Manfredi N. 5 che, giusta procura in atti, li rappresenta e difende congiuntamente all'avv.
LB SI ( C.F. ) - C.F._3
ATTORI
CONTRO
in proprio e in qualità di Comandante dei Vigili del Fuoco del Comando CP_1
Provinciale di Latina (C.F. ), nata a [...], il 12 agosto C.F._4
1968 elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avv. Andrea Serraino ( C.F.
), sito in Roma Viale Gorizia n.14, dal quale è rappresentata e difesa come C.F._5
da procura in atti -
Pagina 1 CONVENUTA
già (C.F. e P. IVA Controparte_2 Controparte_3
), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia - Dott. - P.IVA_3 Persona_1
domiciliato per la carica in Milano, alla Via della Posta n. 7, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Giovanni Bassi (C.F. , presso il cui Studio in C.F._6
Milano, Via Crocefisso n. 5, ha eletto domicilio -
ER AT
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 19 settembre 2018, parte attrice citava in giudizio l'IN. , in proprio e nella qualità di Comandante Provinciale dei CP_1
Vigili del Fuoco di Latina, al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito: I) accertare l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi emanati da
[...]
quale Comandante dei VV.F. del Comando Provinciale di Latina, nonché accertare CP_1
l'omissione di visite ispettive e controlli durante il termine di 60 giorni dalla presentazione della
SCIA in data 3.04.2018, e di conseguenza e per l'effetto dichiarare che tale condotta ha
determinato un danno ingiusto nei confronti dell'IN. e della Parte_1 Parte_2
avendo provocato la revoca dell'incarico professionale attribuito dalla
[...] Parte_3
in data 27.10.2017; la perdita di incarichi professionali non attribuiti da altre imprese in
[...]
trattativa; la lesione all'immagine professionale degli attori;
la lesione alla salute dell'IN. AB
per come medicalmente attestato. II) Condannare la Sig.ra al risarcimento dei CP_1
danni tutti, patiti e patiendi, per come sopra determinati nell'importo complessivo di € 176.625,00,
o in quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, in ogni
caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e costante giurisprudenza, sino
al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori di legge, nonché
Pagina 2 la rifusione del contributo unificato.” A seguito di differimento dell'udienza di prima comparizione ex art. 168 bis comma V c.p.c., in data 18 giugno 2019 si è tempestivamente costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa CP_1
del terzo , oggi , chiedendo l'accoglimento Controparte_4 Controparte_2
delle seguenti conclusioni: “ In via preliminare: - accertare e dichiarare l'incompetenza
giurisdizionale ordinaria del Tribunale di Roma in sede civile e per l'effetto disporre la
cancellazione della causa dal ruolo e/o l'estinzione del giudizio per i motivi di cui in narrativa. Nel
merito: - dichiarare inammissibili, improcedibili, generiche ed indeterminate e comunque rigettare
le domande proposte dall'IN. e dalla in persona del Parte_1 Parte_2
l.r.p.t., perché infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui in narrativa. - Accertare e
dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. degli odierni attori e per l'effetto condannarli al
risarcimento relativo anche ex art. 96 c.p.c. comma 3 per come verrà ritenuto di giustizia. In via
subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse concretamente accertata una
qualche responsabilità della odierna deducente, liquidare proporzionalmente i danni realmente
sofferti dagli attori in conformità a concludenti e rigorose prove sia in ordine all'effettiva
consistenza che alla loro diretta riferibilità agli accadimenti dedotti in giudizio, dichiarando
conseguentemente la terza chiamata Compagnia tenuta a Controparte_4
manlevare, garantire e tenere indenne l'odierna convenuta assicurata da ogni conseguenza
comunque pregiudizievole correlata all'emananda sentenza, con condanna diretta della medesima
terza chiamata ex art. 1917, comma secondo, del codice civile al pagamento dell'indennità in
favore degli attori (pretesamente) danneggiati nei limiti del massimale di polizza, nonché a
rimborsare all'assicurata deducente le spese di assistenza legale sostenute per resistere alla
domanda attrice nei limiti del quarto della somma assicurata. In ogni caso assegnare all'odierna
comparente il favore dei compensi, spese generali ed esborsi ex Dm 55/2014..” Contestualmente,
sempre in data 18 giugno 2019 si costituiva per la convenuta l'Avvocatura Generale dello Stato a mezzo di comparsa di costituzione, chiedendo, previa contestazione delle domande attrici, le
Pagina 3 seguenti conclusioni: “ Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare il difetto di
giurisdizione ordinaria;
in via gradata dichiarare inammissibile ovvero rigettare ogni domanda in
difetto dei presupposti dell'azione esperita, comunque rigettarla nel merito perché infondata e
indimostrata, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese.” Stanti le intervenute costituzioni in giudizio, all'udienza del 9 luglio 2019 il giudice, visto l'art. 182 c.p.c., concedeva termine perentorio sino a 7 giorni prima della fissata successiva udienza al 27 novembre 2019 per risolvere le questioni di rappresentanza e di difesa nel processo. In data 18 novembre 2019
interveniva il deposito telematico di dichiarazione di revoca del patrocinio da parte dell'Avvocatura
Generale dello Stato, datata 15 novembre 2019, cui faceva seguito il deposito di altra comparsa utile ad ottemperare alle previsioni di cui all'art. 182 c.p.c. dell'avv. Serraino, il quale pertanto si ricostituiva per la convenuta facendo però proprie tutte le motivazioni addotte CP_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via
preliminare: - accertare e dichiarare l'incompetenza giurisdizionale ordinaria del Tribunale di
Roma in sede civile e per l'effetto disporre la cancellazione della causa dal ruolo e/o l'estinzione
del giudizio per i motivi di cui in narrativa. Nel merito: - dichiarare inammissibili, improcedibili,
generiche ed indeterminate e comunque rigettare le domande proposte dall'IN. e dalla Parte_1
in persona del l.r.p.t., perché infondate in fatto e diritto per i motivi Parte_2
tutti di cui in narrativa. - Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. degli odierni
attori e per l'effetto condannarli al risarcimento relativo anche ex art. 96 c.p.c. comma 3 per come
verrà ritenuto di giustizia. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse
concretamente accertata una qualche responsabilità della odierna deducente, liquidare
proporzionalmente i danni realmente sofferti dagli attori in conformità a concludenti e rigorose
prove sia in ordine all'effettiva consistenza che alla loro diretta riferibilità agli accadimenti dedotti
in giudizio, dichiarando conseguentemente la terza chiamata Compagnia Controparte_4
tenuta a manlevare, garantire e tenere indenne l'odierna convenuta assicurata da ogni
[...]
conseguenza comunque pregiudizievole correlata all'emananda sentenza, con condanna diretta
Pagina 4 della medesima terza chiamata ex art. 1917, comma secondo, del codice civile al pagamento
dell'indennità in favore degli attori (pretesamente) danneggiati nei limiti del massimale di polizza,
nonché a rimborsare all'assicurata deducente le spese di assistenza legale sostenute per resistere
alla domanda attrice nei limiti del quarto della somma assicurata. In ogni caso assegnare
all'odierna comparente il favore dei compensi, spese generali ed esborsi ex Dm 55/2014.” A
scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 novembre 2019, il primo giudice istruttore,
dott.ssa Imposimato, ritenuto che “l'eccezione di giurisdizione non era tale da precludere
l'ulteriore trattazione ed istruttoria della lite, sì che la stessa può essere decisa unitamente al
merito del contendere” e ritenuto comunque che “il presente giudizio non coinvolge alcuna
Pubblica Amministrazione…”, autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa
[...]
rinviando la prima udienza di trattazione al 7 luglio 2020. Si Controparte_3
provvedeva pertanto alla notifica dell'atto citazione per chiamata in causa del terzo e successivamente, in data 17 giugno 2020, si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa per contestare la domanda degli attori, concludendo come segue: “IN VIA PREGIUDIZIALE Accertare
e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, in favore del Giudice
Amministrativo competente. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare
l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'IN. per i fatti di causa e, CP_1
pertanto, respingere tutte le domande proposte nei confronti della stessa in quanto infondate
nell'an e nel quantum debeatur, con assorbimento della domanda di manleva e indennizzo da essa
avanzata nei confronti di IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non Controparte_2
creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte
contro
L'IN. , con CP_1
accertamento di qualsivoglia sua responsabilità, accertare e dichiarare che la polizza invocata non
opera in favore dell' per le ragioni indicate in atti e, pertanto, respingere ogni domanda Parte_4
di manleva svolta nei confronti di IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE Controparte_2
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte contro l'IN.
[...]
, con accertamento di qualsivoglia sua responsabilità, nonché di accoglimento della CP_1
Pagina 5 domanda di manleva svolta nei confronti di , condannare quest'ultima a Controparte_2
manlevare e tenere indenne l'Assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare in favore degli attori,
con esclusione dei danni non patrimoniali e riduzione dell'importo che risulterà dovuto, in
considerazione del ritardo nella denuncia del sinistro in violazione degli obblighi contrattuali e
normativi, in ogni caso nei limiti del massimale indicato in polizza, pari ad € 250.000,00. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori” All'udienza del 07/07/2020, fissata per la prima comparizione delle parti e per la trattazione, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n.18/2020 e previo deposito delle relative note scritte, venivano concessi termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. le parti attrici hanno aggiunto alle iniziali conclusioni quanto segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale
adito, accertata e dichiarata la propria giurisdizione, nonché la legittimazione passiva della
convenuta e la legittimazione di entrambi gli attori: accertare l'illegittimità dei provvedimenti
amministrativi emanati da anche quale Comandante dei VV.F. del Comando CP_1
Provinciale di Latina”. Successivamente, con ordinanza del 16 dicembre 2020, respinta la richiesta di prova testimoniale avanzata da parte convenuta, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'iter della pratica amministrativa e la correttezza tecnica dell'operato dell'IN. , affidando l'incarico all'IN. il quale prestava giuramento CP_1 Persona_2
all'udienza del 26 maggio 2021, provvedendo poi a depositare la propria relazione in data 11
gennaio 2022. All'udienza del 5 ottobre 2022, tenuta dal Giudice dott. RS, subentrato in data 5
settembre 2022 quale nuovo giudice istruttore, parte attrice segnalava che l'IN. Persona_2
non essendo né iscritto negli “appositi elenchi” dei professionisti antincendio tenuti dal CP_5
ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006 e del D.M. 5 agosto 2011, né iscritto Parte_5
all'ANPA (Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio) non era abilitato a presentare pratiche antincendio ed era, pertanto, inidoneo ad assumere l'incarico, con conseguente nullità della CTU
stessa. All'esito della successiva udienza del 7 febbraio 2023, alla quale erano comparsi personalmente il CTU e i CTP, con ordinanza del 23 febbraio 2023, il Giudice dott. RS,
Pagina 6 ritenendo “opportuno disporre ulteriore perizia con ausilio di CTU specializzato in materia di
prevenzione antincendio”, nominava CTU l'IN. assegnandogli successivamente n. Persona_3
10 quesiti con ordinanza del 21 maggio 2023. All'udienza dell'11 settembre 2024, a seguito di rinuncia all'incarico per motivi di salute da parte dell'IN. (ist. n. 8 dep. 25 luglio 2024), Per_3
parte attrice chiedeva nominarsi nuovo CTU. Con ordinanza 30 settembre 2024, il Giudice dott.
RS “… considerate l'annosità della causa, nonché la sussistenza della prima CTU in atti e le
osservazioni dei CCTTPP delle parti e la documentazione prodotta;
viste anche le argomentazioni
difensive giuridiche e tecniche delle parti, che potranno essere ulteriormente illustrate nelle
comparse conclusionali e repliche, ritenuto doversi rimettere alla sede decisoria ogni più
approfondita valutazione e delibazione sulla materia del contendere…” disponeva rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 dicembre 2024, all'esito della quale il Giudice
tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti delle parti attrici in causa si espongono i seguenti fatti in ordine cronologico: nel
Febbraio del 2016 la società e il suo Direttore Tecnico, IN. Parte_2 Pt_1
hanno ricevuto da parte della società l'incarico di progettazione
[...] Parte_3 antincendio in deroga relativa all'edificio “Torre Pontina” sito in Latina Via Ufente s.n.c. (da cui è scaturita la fattura del 4.06.2016 con indicazione delle prestazioni effettuate – Doc. 3 atto di citazione). L' incarico suddetto era finalizzato ad ottenere l'approvazione del progetto antincendio per l'Attività 77.3C del D.P.R. n. 151/2011. In data 9-6-2016 il Comando dei Vigili del Fuoco di
Latina ha approvato l'anzidetto incarico con nota del 9.06.2016 (Doc. 8 allegato all'atto di citazione). In data 27-10-2017 è stato inoltre conferito alla l'incarico Parte_2
per la predisposizione e presentazione della SCIA antincendio necessaria al successivo rilascio da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Latina del prescritto Certificato di Prevenzione Incendi
(CPI) (ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011), in relazione alla sola Attività 77.3C, riferita all'edificio grattacielo “Torre Pontina” (Doc. 4 allegato all'atto di citazione). In seguito, si sarebbe dovuta predisporre, previa approvazione di un apposito progetto antincendio, autonoma SCIA anche per l'Attività 73 (v. offerta economica alla del 13.04.2018 – Doc. 9 atto di Parte_3
citazione). In data 9-6-2016, con nota di cui al Doc. 8 allegato all'atto di citazione, il Comando dei
Pagina 7 Vigili del Fuoco di Latina ha espresso parere di conformità in deroga ai fini antincendio sul progetto di modifica e/o nuova costruzione dell'attività dell'elenco allegato al D.P.R. 151 / 211 compresa al punto: 77 categoria C Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio oltre 54 metri. In data
3-4-2018 gli attori del presente giudizio hanno presentano per conto della committente la ex CP_6
art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina (Doc. 11 allegato all'atto di citazione), finalizzata al conseguente rilascio del CPI da parte di quest'ultimo. In data 21-6-2018, decorsi sia il termine di 60 per l'effettuazione di controlli e/o l'emanazione di divieti di prosecuzione sia il termine di successivi 15 giorni per l'effettivo rilascio del CPI da parte della PA richiesto dalla normativa in materia (art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 151/2011), senza che il
Comando dei VV.FF. di Latina provvedesse al rilascio dell'anzidetto CPI, gli attori hanno diffidato con PEC il Comando dei Vigili del Fuoco di Latina al rilascio del CPI medesimo e ad autorizzare l'esercizio dell'Attività 77.3C. Con nota del 22-6-2018 (Doc. 13 allegato all' atto di citazione), la convenuta IN. , allora comandante dei Vigili del Fuoco di Latina, ha comunicato CP_1 agli attori: “la sospensione in autotutela della validità della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) prot. n. 4457 del 3.04.2018 a partire dalla data del 22/06/2018”, per le seguenti ragioni: “la SCIA è subordinata al rispetto di quanto indicato nel parere preventivo approvato (v. nota 9.06.2016 – Doc. 8, ndr), comprensivo delle eventuali prescrizioni. Relativamente al progetto in argomento, il Comando tramite la Direzione Regionale aveva posto uno specifico quesito (di contenuto tuttora ignoto, ndr) alla Direzione Centrale per la Prevenzione Incendi e la Sicurezza
Tecnica, per consentire l'eventuale aumento di presenze contemporanee. La risposta al quesito di cui sopra, che si allega, è pervenuta a questo Comando il 31.05.2018. Questo Comando in autotutela sospende la SCIA in quanto la stessa fa riferimento ad un progetto approvato con specifiche prescrizioni che non risultano ottemperate. Tale provvedimento si ritiene un atto dovuto”. Con nota del 28-6-2018 (Doc. 17 allegato all'atto di citazione) gli attori hanno contestato il provvedimento di sospensione di cui alla suddetta nota del 22/06/2018 del Comando dei Vigili del
Fuoco di Latina. In data 2-7-2018 è stata da parte attrice fatta istanza di accesso agli atti, anche al fine di conoscere i contenuti del quesito posto al Ministero (di cui all'anzidetta nota del
22/06/2018), che non le viene rivelato. In data 9-7-2018 la ha inviato agli Parte_3
attori lettera raccomandata anticipata a mezzo PEC datata 9.07.2018 (Doc. 19 allegato all'atto di citazione), con cui si informava della revoca dell'incarico professionale conferito agli odierni attori, adducendo che: “le Vostre assicurazioni circa la correttezza della procedura da Voi adottata per il conseguimento del CPI relativo alla “Torre Pontina” si scontrano con il parere espresso dal
Ministero sul punto cruciale della possibilità di sussistenza dell'uso promiscuo (abitazione e uffici) dell'intero immobile senza ulteriori adeguamenti dell'impiantistica; tale punto è di vitale
Pagina 8 importanza per il ns. piano vendite. Non abbiamo alcun interesse ad aprire un contenzioso amministrativo con la P.A. mentre vediamo favorevolmente la strada suggerita dal Comando
VV.FF. (di Latina, ndr) con la lettera del 22.06.2018 per discutere e trovare la soluzione che la normativa consente” (v. Doc. 13). In conseguenza della sospensione si procedeva pertanto all'applicazione dell'istituto della deroga ex art. 7 del D.P.R. n. 151/2011 come percorso da seguire per conseguire il CPI. In data 11-7-2018 l'IN. con nota dell'11.07.2018 (Doc. 21 Parte_1 allegato all'atto di citazione) ha diffidato il Comandante IN. , convenuta nel presente CP_1
giudizio, contestando “abusi d'ufficio commessi e le omesse verifiche e controlli ed intimando il rilascio del CPI per l'Attività 77.3C”. Con nota in data 24-7-2018 di cui al Doc. 22 allegato all'atto di citazione gli attori hanno indirizzato al Comandante Provinciale di Latina formale diffida a non dare ulteriore corso all'applicazione dell'istituto della deroga ex art. 7 del D.P.R. n. 151/2011, sia in ragione della sua ritenuta illegittimità, sia per ritenuta inapplicabilità, sia alla luce dell'asserito grave danno cagionato agli attori, evidenziandosi consolidata giurisprudenza nel settore della
Prevenzione Incendi, secondo cui il ricorso all'istituto della deroga è ammesso solamente qualora non risulti possibile osservare una regola tecnica di valenza legislativa, mentre non può essere attivata in presenza di mere linee guide, raccomandazioni e guide tecniche (richiamandosi sul punto il chiarimento del Ministero dell'Interno con nota DCPREV del 16.03.2016 – Doc. 23 allegato all'atto di citazione). Con nota del 31-7-2018 l'allora Comandante dei Vigili del Fuoco di Latina
IN. ha replicato che: “questo Comando, in seguito alla presentazione della SCIA, CP_1
ha adottato ogni utile iniziativa per la efficace risoluzione della problematica in oggetto, anche attraverso il coinvolgimento della Direzione Regionale VV.F. Lazio e della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, le cui risposte hanno confermato l'impossibilità di procedere secondo quanto richiesto dal Suo assistito”. Con successiva nota di risposta del 1-8-2018 di cui al Doc. n. 25 allegato all'atto di citazione il Comandante dei Vigili del Fuoco di Latina IN.
ha ribadito la necessità della procedura in deroga, poiché confermata dagli Organi CP_1
regionali e ministeriali. In seguito alla suddetta ultima comunicazione gli attori hanno intrapreso la via del presente giudizio con notificazione dell'atto di citazione in data 17-9-2018. Nel presente giudizio si verte in ordine alla sussistenza o meno di responsabilità ex art. 2043 c.c. della parte convenuta IN. per danni derivanti dal provvedimento di sospensione in autotutela CP_1
della validità della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) prot. n. 4457 del 3.04.2018 a partire dalla data del 22/06/2018, quale provvedimento adottato dalla suddetta convenuta nella veste di Comandante dei Vigili del Fuoco e reputato illegittimo dalle parti attrici. Sulla questione relativa alla giurisdizione, al sindacato e ai poteri di disapplicazione del giudice ordinario rispetto ad un atto amministrativo illegittimo e lesivo di diritti soggettivi, occorre premettere e ricordare
Pagina 9 l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione che ha avuto modo di chiarire che l'atto amministrativo può essere conosciuto e sindacato dal giudice ordinario solo in via incidentale, non anche quando l'atto che si afferma illegittimo costituisca l'oggetto centrale del giudizio;
l'atto amministrativo, pertanto, non deve assumere rilievo come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ma solo come mero antecedente, sicché la questione della sua legittimità venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come oggetto principale del giudizio (sul punto si indica: Cass. civ. Sez. III n. 2588 del 22-2-2002). Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno ulteriormente ribadito che resta esclusa dalla giurisdizione del giudice ordinario l'azione risarcitoria avente ad oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, essendo precluso al giudice ordinario il sindacato in via principale sul provvedimento amministrativo (Cass. Sez. Unite n. 1207 del 23-1-2006). Nel caso di specie non risulta proposto ricorso al TAR avverso il provvedimento di sospensione di SCIA dedotto in lite adottato dall'IN. nell'esercizio delle sue funzioni di Comandante dei CP_1
Vigili del Fuoco, per cui va esclusa l'ipotesi della carenza assoluta di potere. Detto provvedimento amministrativo di sospensione costituisce l'oggetto centrale delle doglianze attoree nel presente giudizio in quanto ritenuto emesso sebbene non vi fossero i presupposti per poterlo adottare. Di conseguenza il giudice ordinario adito è chiamato a sindacare direttamente, e non in via meramente incidentale, se vi fossero stati o meno i presupposti per l'adozione dell'atto amministrativo di sospensione della SCIA in autotutela: detto sindacato diretto non può competere al giudice ordinario per quanto sopra già argomentato richiamando la citata giurisprudenza della Corte di
Cassazione che esclude il potere di disapplicazione e l'azione risarcitoria avente ad oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di impugnazione innanzi al
TAR, trattandosi di sindacato che compete unicamente al giudice amministrativo, avendo altresì il
Consiglio di Stato Sez. IV, con pronuncia n. 990 del 30-11-1992, chiarito che, se occorre sindacare l'esistenza dei presupposti per l'emanazione di un provvedimento, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Quanto detto in ordine alla materia del contendere risulta avvalorato anche da quanto si legge a pag. 25 della CTU redatta dall'IN. e depositata agli atti del Persona_2 presente giudizio, laddove il CTU conclude che: “In conclusione, lo scrivente ritiene che “la determinazione assunta dal Comandante” riguardi esclusivamente la non conformità al progetto in deroga approvato nel 2016 dell'unica attività avviata e segnalata come 77.3/C (v. S.C.I.A.
n.4457/2018, doc.9); la sospensione della S.C.I.A. per attività 77.3/C (edificio ad uso civile) preclude il diritto di esercire alla sola attività correttamente segnalata “[…] perché la SCIA fa riferimento ad un progetto approvato con specifiche prescrizioni che non risultano ottemperate
[…]” (v. doc.13). E'la mancata presentazione di S.C.I.A. che impedisce “il diritto/dovere dei titolari
Pagina 10 delle attività terziarie (Attività73 del D.P.R. n. 151/2011) presenti nell'edificio “Torre Pontina” di dotarsi del prescritto Certificato di Prevenzione Incendi, al fine di esercitare l'attività imprenditoriale-terziaria”. Il Consiglio di Stato Sez. IV con pronuncia n. 8149 del 4-9-2023 ha puntualizzato che anche in caso di annullamento di un provvedimento amministrativo non sorge automaticamente il diritto al risarcimento del danno se il richiedente non prova la spettanza del cd. bene della vita, vale a dire dell'utilità finale cui lo stesso aspira, nonché ha rimarcato che la mera illegittimità dell'atto amministrativo impugnato non è sufficiente per dichiarare la sussistenza di una responsabilità aquiliana per danni, dovendosi provare, oltre al nesso di causalità, la sussistenza del danno e la colpa della Pubblica Amministrazione. Nel caso di specie dalla sequenza cronologica degli eventi narrata nell'atto di citazione si apprende che in data 9-7-2018 la Parte_3
ha inviato agli attori lettera raccomandata anticipata a mezzo PEC datata 9.07.2018 (Doc. 19
[...] allegato all'atto di citazione), con cui si informava della revoca dell'incarico professionale conferito agli odierni attori. Detta revoca dell'incarico agli attori prima dell'instaurazione del presente giudizio, quale determinazione adottata dalla parte della committente, confligge, dunque, con la possibilità per gli attori di ottenere il cd. bene della vita ovvero l'utilità finale cui l'interessato aspira quando intende agire per far valere l'illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato.
Non solo, dunque, per quanto già detto, gli attori avrebbero dovuto impugnare tempestivamente innanzi al TAR il provvedimento di sospensione della SCIA, ma dopo la revoca dell'incarico della parte committente non avrebbero potuto chiedere e conseguire in giudizio alcunché circa la SCIA
(bene della vita) in questione. Peraltro, la decisione della committente di revocare l'incarico agli attori prima dell'instaurazione del presente giudizio, per la divergenza di opinioni su come proseguire per risolvere le problematiche tecniche poste dalla sospensione della SCIA, costituisce la causa principale ed assorbente della cessazione dell'incarico e dell'interruzione delle prestazioni degli attori, caducandosi il nesso causale tra il criticato provvedimento di sospensione ed i lamentati danni, non potendosi quindi addebitare alcunché alla convenuta per l'interruzione CP_1
delle prestazioni professionali degli attori con la parte committente. Per quanto sin qui argomentato in ordine 1) all'impossibilità di sindacato diretto da parte del giudice adito sul provvedimento di sospensione adottato dall'IN. , 2) all'insussistenza delle condizioni per attivare il CP_1 potere di disapplicazione dell'atto amministrativo (sospensione di SCIA in questione) da parte del giudice ordinario, 3) all'inammissibilità dell'azione risarcitoria per carenza di tempestiva impugnazione innanzi al TAR Lazio del suddetto provvedimento di sospensione, 4) conseguente insussistenza dei requisiti per configurare responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. della convenuta
, le domande di parti attrici vanno respinte. Le spese di CTU e quelle di giudizio CP_1
seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto che la difesa di CP_1
Pagina 11 si è concentrata nel solo patrocinatore Avv. Serraino, nonché tenuto conto del valore della CP_1 causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata e del fatto che la chiamata in causa della compagnia di assicurazione di parte convenuta non può ritenersi del tutto ingiustificata o abnorme.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte dagli attori e Condanna Parte_1 Parte_2
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di CTU come liquidate nel corso del presente giudizio, e quindi al rimborso in favore delle parti convenuta e chiamata in causa dalla convenuta, di quanto sia stato versato da queste ultime al CTU a titolo di acconto. Condanna e in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in favore di in € 10,000,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA CP_1
come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014. Condanna e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del Parte_2
presente giudizio in favore di , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, liquidate in € 10.000,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex
D.M. 55/2014
Roma, 23-6-2025 Il giudice
Dott. Pietro RS
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro RS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 59752 / 2018 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
( C.F. P.IVA. ), con sede legale a Roma in via Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Appia Nuova 251, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi elettivamente domiciliati a
Roma, presso lo studio dell'Avv. Luca Mazzeo (C.F. ) sito in Roma, Via C.F._2
Eustachio Manfredi N. 5 che, giusta procura in atti, li rappresenta e difende congiuntamente all'avv.
LB SI ( C.F. ) - C.F._3
ATTORI
CONTRO
in proprio e in qualità di Comandante dei Vigili del Fuoco del Comando CP_1
Provinciale di Latina (C.F. ), nata a [...], il 12 agosto C.F._4
1968 elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avv. Andrea Serraino ( C.F.
), sito in Roma Viale Gorizia n.14, dal quale è rappresentata e difesa come C.F._5
da procura in atti -
Pagina 1 CONVENUTA
già (C.F. e P. IVA Controparte_2 Controparte_3
), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia - Dott. - P.IVA_3 Persona_1
domiciliato per la carica in Milano, alla Via della Posta n. 7, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Giovanni Bassi (C.F. , presso il cui Studio in C.F._6
Milano, Via Crocefisso n. 5, ha eletto domicilio -
ER AT
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 19 settembre 2018, parte attrice citava in giudizio l'IN. , in proprio e nella qualità di Comandante Provinciale dei CP_1
Vigili del Fuoco di Latina, al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito: I) accertare l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi emanati da
[...]
quale Comandante dei VV.F. del Comando Provinciale di Latina, nonché accertare CP_1
l'omissione di visite ispettive e controlli durante il termine di 60 giorni dalla presentazione della
SCIA in data 3.04.2018, e di conseguenza e per l'effetto dichiarare che tale condotta ha
determinato un danno ingiusto nei confronti dell'IN. e della Parte_1 Parte_2
avendo provocato la revoca dell'incarico professionale attribuito dalla
[...] Parte_3
in data 27.10.2017; la perdita di incarichi professionali non attribuiti da altre imprese in
[...]
trattativa; la lesione all'immagine professionale degli attori;
la lesione alla salute dell'IN. AB
per come medicalmente attestato. II) Condannare la Sig.ra al risarcimento dei CP_1
danni tutti, patiti e patiendi, per come sopra determinati nell'importo complessivo di € 176.625,00,
o in quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, in ogni
caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e costante giurisprudenza, sino
al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori di legge, nonché
Pagina 2 la rifusione del contributo unificato.” A seguito di differimento dell'udienza di prima comparizione ex art. 168 bis comma V c.p.c., in data 18 giugno 2019 si è tempestivamente costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa CP_1
del terzo , oggi , chiedendo l'accoglimento Controparte_4 Controparte_2
delle seguenti conclusioni: “ In via preliminare: - accertare e dichiarare l'incompetenza
giurisdizionale ordinaria del Tribunale di Roma in sede civile e per l'effetto disporre la
cancellazione della causa dal ruolo e/o l'estinzione del giudizio per i motivi di cui in narrativa. Nel
merito: - dichiarare inammissibili, improcedibili, generiche ed indeterminate e comunque rigettare
le domande proposte dall'IN. e dalla in persona del Parte_1 Parte_2
l.r.p.t., perché infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui in narrativa. - Accertare e
dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. degli odierni attori e per l'effetto condannarli al
risarcimento relativo anche ex art. 96 c.p.c. comma 3 per come verrà ritenuto di giustizia. In via
subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse concretamente accertata una
qualche responsabilità della odierna deducente, liquidare proporzionalmente i danni realmente
sofferti dagli attori in conformità a concludenti e rigorose prove sia in ordine all'effettiva
consistenza che alla loro diretta riferibilità agli accadimenti dedotti in giudizio, dichiarando
conseguentemente la terza chiamata Compagnia tenuta a Controparte_4
manlevare, garantire e tenere indenne l'odierna convenuta assicurata da ogni conseguenza
comunque pregiudizievole correlata all'emananda sentenza, con condanna diretta della medesima
terza chiamata ex art. 1917, comma secondo, del codice civile al pagamento dell'indennità in
favore degli attori (pretesamente) danneggiati nei limiti del massimale di polizza, nonché a
rimborsare all'assicurata deducente le spese di assistenza legale sostenute per resistere alla
domanda attrice nei limiti del quarto della somma assicurata. In ogni caso assegnare all'odierna
comparente il favore dei compensi, spese generali ed esborsi ex Dm 55/2014..” Contestualmente,
sempre in data 18 giugno 2019 si costituiva per la convenuta l'Avvocatura Generale dello Stato a mezzo di comparsa di costituzione, chiedendo, previa contestazione delle domande attrici, le
Pagina 3 seguenti conclusioni: “ Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare il difetto di
giurisdizione ordinaria;
in via gradata dichiarare inammissibile ovvero rigettare ogni domanda in
difetto dei presupposti dell'azione esperita, comunque rigettarla nel merito perché infondata e
indimostrata, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese.” Stanti le intervenute costituzioni in giudizio, all'udienza del 9 luglio 2019 il giudice, visto l'art. 182 c.p.c., concedeva termine perentorio sino a 7 giorni prima della fissata successiva udienza al 27 novembre 2019 per risolvere le questioni di rappresentanza e di difesa nel processo. In data 18 novembre 2019
interveniva il deposito telematico di dichiarazione di revoca del patrocinio da parte dell'Avvocatura
Generale dello Stato, datata 15 novembre 2019, cui faceva seguito il deposito di altra comparsa utile ad ottemperare alle previsioni di cui all'art. 182 c.p.c. dell'avv. Serraino, il quale pertanto si ricostituiva per la convenuta facendo però proprie tutte le motivazioni addotte CP_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via
preliminare: - accertare e dichiarare l'incompetenza giurisdizionale ordinaria del Tribunale di
Roma in sede civile e per l'effetto disporre la cancellazione della causa dal ruolo e/o l'estinzione
del giudizio per i motivi di cui in narrativa. Nel merito: - dichiarare inammissibili, improcedibili,
generiche ed indeterminate e comunque rigettare le domande proposte dall'IN. e dalla Parte_1
in persona del l.r.p.t., perché infondate in fatto e diritto per i motivi Parte_2
tutti di cui in narrativa. - Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. degli odierni
attori e per l'effetto condannarli al risarcimento relativo anche ex art. 96 c.p.c. comma 3 per come
verrà ritenuto di giustizia. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse
concretamente accertata una qualche responsabilità della odierna deducente, liquidare
proporzionalmente i danni realmente sofferti dagli attori in conformità a concludenti e rigorose
prove sia in ordine all'effettiva consistenza che alla loro diretta riferibilità agli accadimenti dedotti
in giudizio, dichiarando conseguentemente la terza chiamata Compagnia Controparte_4
tenuta a manlevare, garantire e tenere indenne l'odierna convenuta assicurata da ogni
[...]
conseguenza comunque pregiudizievole correlata all'emananda sentenza, con condanna diretta
Pagina 4 della medesima terza chiamata ex art. 1917, comma secondo, del codice civile al pagamento
dell'indennità in favore degli attori (pretesamente) danneggiati nei limiti del massimale di polizza,
nonché a rimborsare all'assicurata deducente le spese di assistenza legale sostenute per resistere
alla domanda attrice nei limiti del quarto della somma assicurata. In ogni caso assegnare
all'odierna comparente il favore dei compensi, spese generali ed esborsi ex Dm 55/2014.” A
scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 novembre 2019, il primo giudice istruttore,
dott.ssa Imposimato, ritenuto che “l'eccezione di giurisdizione non era tale da precludere
l'ulteriore trattazione ed istruttoria della lite, sì che la stessa può essere decisa unitamente al
merito del contendere” e ritenuto comunque che “il presente giudizio non coinvolge alcuna
Pubblica Amministrazione…”, autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa
[...]
rinviando la prima udienza di trattazione al 7 luglio 2020. Si Controparte_3
provvedeva pertanto alla notifica dell'atto citazione per chiamata in causa del terzo e successivamente, in data 17 giugno 2020, si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa per contestare la domanda degli attori, concludendo come segue: “IN VIA PREGIUDIZIALE Accertare
e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, in favore del Giudice
Amministrativo competente. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare
l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'IN. per i fatti di causa e, CP_1
pertanto, respingere tutte le domande proposte nei confronti della stessa in quanto infondate
nell'an e nel quantum debeatur, con assorbimento della domanda di manleva e indennizzo da essa
avanzata nei confronti di IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non Controparte_2
creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte
contro
L'IN. , con CP_1
accertamento di qualsivoglia sua responsabilità, accertare e dichiarare che la polizza invocata non
opera in favore dell' per le ragioni indicate in atti e, pertanto, respingere ogni domanda Parte_4
di manleva svolta nei confronti di IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE Controparte_2
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte contro l'IN.
[...]
, con accertamento di qualsivoglia sua responsabilità, nonché di accoglimento della CP_1
Pagina 5 domanda di manleva svolta nei confronti di , condannare quest'ultima a Controparte_2
manlevare e tenere indenne l'Assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare in favore degli attori,
con esclusione dei danni non patrimoniali e riduzione dell'importo che risulterà dovuto, in
considerazione del ritardo nella denuncia del sinistro in violazione degli obblighi contrattuali e
normativi, in ogni caso nei limiti del massimale indicato in polizza, pari ad € 250.000,00. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori” All'udienza del 07/07/2020, fissata per la prima comparizione delle parti e per la trattazione, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n.18/2020 e previo deposito delle relative note scritte, venivano concessi termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. le parti attrici hanno aggiunto alle iniziali conclusioni quanto segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale
adito, accertata e dichiarata la propria giurisdizione, nonché la legittimazione passiva della
convenuta e la legittimazione di entrambi gli attori: accertare l'illegittimità dei provvedimenti
amministrativi emanati da anche quale Comandante dei VV.F. del Comando CP_1
Provinciale di Latina”. Successivamente, con ordinanza del 16 dicembre 2020, respinta la richiesta di prova testimoniale avanzata da parte convenuta, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'iter della pratica amministrativa e la correttezza tecnica dell'operato dell'IN. , affidando l'incarico all'IN. il quale prestava giuramento CP_1 Persona_2
all'udienza del 26 maggio 2021, provvedendo poi a depositare la propria relazione in data 11
gennaio 2022. All'udienza del 5 ottobre 2022, tenuta dal Giudice dott. RS, subentrato in data 5
settembre 2022 quale nuovo giudice istruttore, parte attrice segnalava che l'IN. Persona_2
non essendo né iscritto negli “appositi elenchi” dei professionisti antincendio tenuti dal CP_5
ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006 e del D.M. 5 agosto 2011, né iscritto Parte_5
all'ANPA (Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio) non era abilitato a presentare pratiche antincendio ed era, pertanto, inidoneo ad assumere l'incarico, con conseguente nullità della CTU
stessa. All'esito della successiva udienza del 7 febbraio 2023, alla quale erano comparsi personalmente il CTU e i CTP, con ordinanza del 23 febbraio 2023, il Giudice dott. RS,
Pagina 6 ritenendo “opportuno disporre ulteriore perizia con ausilio di CTU specializzato in materia di
prevenzione antincendio”, nominava CTU l'IN. assegnandogli successivamente n. Persona_3
10 quesiti con ordinanza del 21 maggio 2023. All'udienza dell'11 settembre 2024, a seguito di rinuncia all'incarico per motivi di salute da parte dell'IN. (ist. n. 8 dep. 25 luglio 2024), Per_3
parte attrice chiedeva nominarsi nuovo CTU. Con ordinanza 30 settembre 2024, il Giudice dott.
RS “… considerate l'annosità della causa, nonché la sussistenza della prima CTU in atti e le
osservazioni dei CCTTPP delle parti e la documentazione prodotta;
viste anche le argomentazioni
difensive giuridiche e tecniche delle parti, che potranno essere ulteriormente illustrate nelle
comparse conclusionali e repliche, ritenuto doversi rimettere alla sede decisoria ogni più
approfondita valutazione e delibazione sulla materia del contendere…” disponeva rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 dicembre 2024, all'esito della quale il Giudice
tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti delle parti attrici in causa si espongono i seguenti fatti in ordine cronologico: nel
Febbraio del 2016 la società e il suo Direttore Tecnico, IN. Parte_2 Pt_1
hanno ricevuto da parte della società l'incarico di progettazione
[...] Parte_3 antincendio in deroga relativa all'edificio “Torre Pontina” sito in Latina Via Ufente s.n.c. (da cui è scaturita la fattura del 4.06.2016 con indicazione delle prestazioni effettuate – Doc. 3 atto di citazione). L' incarico suddetto era finalizzato ad ottenere l'approvazione del progetto antincendio per l'Attività 77.3C del D.P.R. n. 151/2011. In data 9-6-2016 il Comando dei Vigili del Fuoco di
Latina ha approvato l'anzidetto incarico con nota del 9.06.2016 (Doc. 8 allegato all'atto di citazione). In data 27-10-2017 è stato inoltre conferito alla l'incarico Parte_2
per la predisposizione e presentazione della SCIA antincendio necessaria al successivo rilascio da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Latina del prescritto Certificato di Prevenzione Incendi
(CPI) (ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011), in relazione alla sola Attività 77.3C, riferita all'edificio grattacielo “Torre Pontina” (Doc. 4 allegato all'atto di citazione). In seguito, si sarebbe dovuta predisporre, previa approvazione di un apposito progetto antincendio, autonoma SCIA anche per l'Attività 73 (v. offerta economica alla del 13.04.2018 – Doc. 9 atto di Parte_3
citazione). In data 9-6-2016, con nota di cui al Doc. 8 allegato all'atto di citazione, il Comando dei
Pagina 7 Vigili del Fuoco di Latina ha espresso parere di conformità in deroga ai fini antincendio sul progetto di modifica e/o nuova costruzione dell'attività dell'elenco allegato al D.P.R. 151 / 211 compresa al punto: 77 categoria C Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio oltre 54 metri. In data
3-4-2018 gli attori del presente giudizio hanno presentano per conto della committente la ex CP_6
art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina (Doc. 11 allegato all'atto di citazione), finalizzata al conseguente rilascio del CPI da parte di quest'ultimo. In data 21-6-2018, decorsi sia il termine di 60 per l'effettuazione di controlli e/o l'emanazione di divieti di prosecuzione sia il termine di successivi 15 giorni per l'effettivo rilascio del CPI da parte della PA richiesto dalla normativa in materia (art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 151/2011), senza che il
Comando dei VV.FF. di Latina provvedesse al rilascio dell'anzidetto CPI, gli attori hanno diffidato con PEC il Comando dei Vigili del Fuoco di Latina al rilascio del CPI medesimo e ad autorizzare l'esercizio dell'Attività 77.3C. Con nota del 22-6-2018 (Doc. 13 allegato all' atto di citazione), la convenuta IN. , allora comandante dei Vigili del Fuoco di Latina, ha comunicato CP_1 agli attori: “la sospensione in autotutela della validità della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) prot. n. 4457 del 3.04.2018 a partire dalla data del 22/06/2018”, per le seguenti ragioni: “la SCIA è subordinata al rispetto di quanto indicato nel parere preventivo approvato (v. nota 9.06.2016 – Doc. 8, ndr), comprensivo delle eventuali prescrizioni. Relativamente al progetto in argomento, il Comando tramite la Direzione Regionale aveva posto uno specifico quesito (di contenuto tuttora ignoto, ndr) alla Direzione Centrale per la Prevenzione Incendi e la Sicurezza
Tecnica, per consentire l'eventuale aumento di presenze contemporanee. La risposta al quesito di cui sopra, che si allega, è pervenuta a questo Comando il 31.05.2018. Questo Comando in autotutela sospende la SCIA in quanto la stessa fa riferimento ad un progetto approvato con specifiche prescrizioni che non risultano ottemperate. Tale provvedimento si ritiene un atto dovuto”. Con nota del 28-6-2018 (Doc. 17 allegato all'atto di citazione) gli attori hanno contestato il provvedimento di sospensione di cui alla suddetta nota del 22/06/2018 del Comando dei Vigili del
Fuoco di Latina. In data 2-7-2018 è stata da parte attrice fatta istanza di accesso agli atti, anche al fine di conoscere i contenuti del quesito posto al Ministero (di cui all'anzidetta nota del
22/06/2018), che non le viene rivelato. In data 9-7-2018 la ha inviato agli Parte_3
attori lettera raccomandata anticipata a mezzo PEC datata 9.07.2018 (Doc. 19 allegato all'atto di citazione), con cui si informava della revoca dell'incarico professionale conferito agli odierni attori, adducendo che: “le Vostre assicurazioni circa la correttezza della procedura da Voi adottata per il conseguimento del CPI relativo alla “Torre Pontina” si scontrano con il parere espresso dal
Ministero sul punto cruciale della possibilità di sussistenza dell'uso promiscuo (abitazione e uffici) dell'intero immobile senza ulteriori adeguamenti dell'impiantistica; tale punto è di vitale
Pagina 8 importanza per il ns. piano vendite. Non abbiamo alcun interesse ad aprire un contenzioso amministrativo con la P.A. mentre vediamo favorevolmente la strada suggerita dal Comando
VV.FF. (di Latina, ndr) con la lettera del 22.06.2018 per discutere e trovare la soluzione che la normativa consente” (v. Doc. 13). In conseguenza della sospensione si procedeva pertanto all'applicazione dell'istituto della deroga ex art. 7 del D.P.R. n. 151/2011 come percorso da seguire per conseguire il CPI. In data 11-7-2018 l'IN. con nota dell'11.07.2018 (Doc. 21 Parte_1 allegato all'atto di citazione) ha diffidato il Comandante IN. , convenuta nel presente CP_1
giudizio, contestando “abusi d'ufficio commessi e le omesse verifiche e controlli ed intimando il rilascio del CPI per l'Attività 77.3C”. Con nota in data 24-7-2018 di cui al Doc. 22 allegato all'atto di citazione gli attori hanno indirizzato al Comandante Provinciale di Latina formale diffida a non dare ulteriore corso all'applicazione dell'istituto della deroga ex art. 7 del D.P.R. n. 151/2011, sia in ragione della sua ritenuta illegittimità, sia per ritenuta inapplicabilità, sia alla luce dell'asserito grave danno cagionato agli attori, evidenziandosi consolidata giurisprudenza nel settore della
Prevenzione Incendi, secondo cui il ricorso all'istituto della deroga è ammesso solamente qualora non risulti possibile osservare una regola tecnica di valenza legislativa, mentre non può essere attivata in presenza di mere linee guide, raccomandazioni e guide tecniche (richiamandosi sul punto il chiarimento del Ministero dell'Interno con nota DCPREV del 16.03.2016 – Doc. 23 allegato all'atto di citazione). Con nota del 31-7-2018 l'allora Comandante dei Vigili del Fuoco di Latina
IN. ha replicato che: “questo Comando, in seguito alla presentazione della SCIA, CP_1
ha adottato ogni utile iniziativa per la efficace risoluzione della problematica in oggetto, anche attraverso il coinvolgimento della Direzione Regionale VV.F. Lazio e della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, le cui risposte hanno confermato l'impossibilità di procedere secondo quanto richiesto dal Suo assistito”. Con successiva nota di risposta del 1-8-2018 di cui al Doc. n. 25 allegato all'atto di citazione il Comandante dei Vigili del Fuoco di Latina IN.
ha ribadito la necessità della procedura in deroga, poiché confermata dagli Organi CP_1
regionali e ministeriali. In seguito alla suddetta ultima comunicazione gli attori hanno intrapreso la via del presente giudizio con notificazione dell'atto di citazione in data 17-9-2018. Nel presente giudizio si verte in ordine alla sussistenza o meno di responsabilità ex art. 2043 c.c. della parte convenuta IN. per danni derivanti dal provvedimento di sospensione in autotutela CP_1
della validità della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) prot. n. 4457 del 3.04.2018 a partire dalla data del 22/06/2018, quale provvedimento adottato dalla suddetta convenuta nella veste di Comandante dei Vigili del Fuoco e reputato illegittimo dalle parti attrici. Sulla questione relativa alla giurisdizione, al sindacato e ai poteri di disapplicazione del giudice ordinario rispetto ad un atto amministrativo illegittimo e lesivo di diritti soggettivi, occorre premettere e ricordare
Pagina 9 l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione che ha avuto modo di chiarire che l'atto amministrativo può essere conosciuto e sindacato dal giudice ordinario solo in via incidentale, non anche quando l'atto che si afferma illegittimo costituisca l'oggetto centrale del giudizio;
l'atto amministrativo, pertanto, non deve assumere rilievo come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ma solo come mero antecedente, sicché la questione della sua legittimità venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come oggetto principale del giudizio (sul punto si indica: Cass. civ. Sez. III n. 2588 del 22-2-2002). Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno ulteriormente ribadito che resta esclusa dalla giurisdizione del giudice ordinario l'azione risarcitoria avente ad oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, essendo precluso al giudice ordinario il sindacato in via principale sul provvedimento amministrativo (Cass. Sez. Unite n. 1207 del 23-1-2006). Nel caso di specie non risulta proposto ricorso al TAR avverso il provvedimento di sospensione di SCIA dedotto in lite adottato dall'IN. nell'esercizio delle sue funzioni di Comandante dei CP_1
Vigili del Fuoco, per cui va esclusa l'ipotesi della carenza assoluta di potere. Detto provvedimento amministrativo di sospensione costituisce l'oggetto centrale delle doglianze attoree nel presente giudizio in quanto ritenuto emesso sebbene non vi fossero i presupposti per poterlo adottare. Di conseguenza il giudice ordinario adito è chiamato a sindacare direttamente, e non in via meramente incidentale, se vi fossero stati o meno i presupposti per l'adozione dell'atto amministrativo di sospensione della SCIA in autotutela: detto sindacato diretto non può competere al giudice ordinario per quanto sopra già argomentato richiamando la citata giurisprudenza della Corte di
Cassazione che esclude il potere di disapplicazione e l'azione risarcitoria avente ad oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di impugnazione innanzi al
TAR, trattandosi di sindacato che compete unicamente al giudice amministrativo, avendo altresì il
Consiglio di Stato Sez. IV, con pronuncia n. 990 del 30-11-1992, chiarito che, se occorre sindacare l'esistenza dei presupposti per l'emanazione di un provvedimento, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Quanto detto in ordine alla materia del contendere risulta avvalorato anche da quanto si legge a pag. 25 della CTU redatta dall'IN. e depositata agli atti del Persona_2 presente giudizio, laddove il CTU conclude che: “In conclusione, lo scrivente ritiene che “la determinazione assunta dal Comandante” riguardi esclusivamente la non conformità al progetto in deroga approvato nel 2016 dell'unica attività avviata e segnalata come 77.3/C (v. S.C.I.A.
n.4457/2018, doc.9); la sospensione della S.C.I.A. per attività 77.3/C (edificio ad uso civile) preclude il diritto di esercire alla sola attività correttamente segnalata “[…] perché la SCIA fa riferimento ad un progetto approvato con specifiche prescrizioni che non risultano ottemperate
[…]” (v. doc.13). E'la mancata presentazione di S.C.I.A. che impedisce “il diritto/dovere dei titolari
Pagina 10 delle attività terziarie (Attività73 del D.P.R. n. 151/2011) presenti nell'edificio “Torre Pontina” di dotarsi del prescritto Certificato di Prevenzione Incendi, al fine di esercitare l'attività imprenditoriale-terziaria”. Il Consiglio di Stato Sez. IV con pronuncia n. 8149 del 4-9-2023 ha puntualizzato che anche in caso di annullamento di un provvedimento amministrativo non sorge automaticamente il diritto al risarcimento del danno se il richiedente non prova la spettanza del cd. bene della vita, vale a dire dell'utilità finale cui lo stesso aspira, nonché ha rimarcato che la mera illegittimità dell'atto amministrativo impugnato non è sufficiente per dichiarare la sussistenza di una responsabilità aquiliana per danni, dovendosi provare, oltre al nesso di causalità, la sussistenza del danno e la colpa della Pubblica Amministrazione. Nel caso di specie dalla sequenza cronologica degli eventi narrata nell'atto di citazione si apprende che in data 9-7-2018 la Parte_3
ha inviato agli attori lettera raccomandata anticipata a mezzo PEC datata 9.07.2018 (Doc. 19
[...] allegato all'atto di citazione), con cui si informava della revoca dell'incarico professionale conferito agli odierni attori. Detta revoca dell'incarico agli attori prima dell'instaurazione del presente giudizio, quale determinazione adottata dalla parte della committente, confligge, dunque, con la possibilità per gli attori di ottenere il cd. bene della vita ovvero l'utilità finale cui l'interessato aspira quando intende agire per far valere l'illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato.
Non solo, dunque, per quanto già detto, gli attori avrebbero dovuto impugnare tempestivamente innanzi al TAR il provvedimento di sospensione della SCIA, ma dopo la revoca dell'incarico della parte committente non avrebbero potuto chiedere e conseguire in giudizio alcunché circa la SCIA
(bene della vita) in questione. Peraltro, la decisione della committente di revocare l'incarico agli attori prima dell'instaurazione del presente giudizio, per la divergenza di opinioni su come proseguire per risolvere le problematiche tecniche poste dalla sospensione della SCIA, costituisce la causa principale ed assorbente della cessazione dell'incarico e dell'interruzione delle prestazioni degli attori, caducandosi il nesso causale tra il criticato provvedimento di sospensione ed i lamentati danni, non potendosi quindi addebitare alcunché alla convenuta per l'interruzione CP_1
delle prestazioni professionali degli attori con la parte committente. Per quanto sin qui argomentato in ordine 1) all'impossibilità di sindacato diretto da parte del giudice adito sul provvedimento di sospensione adottato dall'IN. , 2) all'insussistenza delle condizioni per attivare il CP_1 potere di disapplicazione dell'atto amministrativo (sospensione di SCIA in questione) da parte del giudice ordinario, 3) all'inammissibilità dell'azione risarcitoria per carenza di tempestiva impugnazione innanzi al TAR Lazio del suddetto provvedimento di sospensione, 4) conseguente insussistenza dei requisiti per configurare responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. della convenuta
, le domande di parti attrici vanno respinte. Le spese di CTU e quelle di giudizio CP_1
seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto che la difesa di CP_1
Pagina 11 si è concentrata nel solo patrocinatore Avv. Serraino, nonché tenuto conto del valore della CP_1 causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata e del fatto che la chiamata in causa della compagnia di assicurazione di parte convenuta non può ritenersi del tutto ingiustificata o abnorme.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte dagli attori e Condanna Parte_1 Parte_2
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di CTU come liquidate nel corso del presente giudizio, e quindi al rimborso in favore delle parti convenuta e chiamata in causa dalla convenuta, di quanto sia stato versato da queste ultime al CTU a titolo di acconto. Condanna e in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in favore di in € 10,000,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA CP_1
come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014. Condanna e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del Parte_2
presente giudizio in favore di , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, liquidate in € 10.000,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex
D.M. 55/2014
Roma, 23-6-2025 Il giudice
Dott. Pietro RS
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