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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11516/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 11516/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SUSA, 31 Parte_1 C.F._1
10100 Torino presso lo studio delle avv. te GERMANA BERTOLI e GUAZZONE LAURA MARIA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA FABIO FILZI, 7 CP_1 C.F._2
10043 Orbassano presso lo studio dell'avv. CIRCOSTA IOLANDA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4391/2024 del 16-29/7/2024 il Tribunale di TORINO ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso congiuntamente depositato il 30/05/2025 e Parte_1 CP_1
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio, stante la nuova residenza del figlio
, cioè trasferitosi stabilmente presso il padre (cfr. certificato anagrafico) e, Per_1
conseguentemente, con riguardo al contributo al mantenimento in favore del figlio.
***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne, ma non economicamente indipendente, rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DÀ ATTO che:
1)dare atto che il figlio , maggiorenne ma non economicamente autonomo, studente Per_1
universitario, dal mese di agosto 2024, ha trasferito la sua residenza, anche anagrafica, presso il padre con il quale stabilmente da allora convive;
DÀ ATTO che:
2) dare atto che si determinerà autonomamente quanto al rapporto con la madre e, dunque, Per_1 si recherà presso quest'ultima secondo tempistiche e modalità che concorderà direttamente con la medesima compatibilmente con i propri impegni universitari ed extra-universitari;
DISPONE che:
3) dare atto che, su accordo tra le parti, dal mese di agosto 2024, il sig. , in concomitanza con Pt_1
il trasferimento del figlio presso la sua abitazione, ha cessato di corrispondere il contributo mensile al mantenimento del figlio concordato in sede divorzile. Disporre dunque la revoca di detto contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. dalla mensilità di agosto 2024; Per_1 Pt_1
DISPONE che:
4) dare atto e disporre che, a decorrere dal mese di febbraio 2025, la sig.ra ha versato e verserà CP_1
al sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 Per_1
a mezzo bonifico bancario per 12 mensilità, l'importo di € 290,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che:
5) dare atto che per le mensilità da settembre 2024 a gennaio 2025, la sig.ra verserà al sig. CP_1
a titolo contribuzione al mantenimento di l'importo, determinato in via transattiva tra Pt_1 Per_1 le parti, di € 500,00 in rate da € 75,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di maggio 2025 sino al saldo che avverrà comunque entro e non oltre il 31.12.2025;
DISPONE che:
6) dare atto che le spese straordinarie/extra assegno relative a , mediche non coperte dal Per_1
S.S.N., scolastiche anche universitarie, sportive e ricreative continueranno ad essere sopportate al
50% da entrambi i genitori, spese tutte previamente concordate o necessitate e successivamente documentate come dall'attuale Protocollo d'Intesa condiviso dal Tribunale di Torino 15/03/2016 che le parti qui dichiarano di aver visionato, compreso ed accettato con l'integrazione che segue ossia ciascun genitore rimborserà all'altro la propria quota parte di spesa entro 10 giorni dall'esibizione della relativa pezza giustificativa da parte di chi avrà anticipato l'intero importo;
DÀ ATTO che:
7) dare atto che l'assegno unico, ammontante a maggio 2024 a circa € 87,00 mensili, è stato richiesto, con il raggiungimento della maggiore età, direttamente da che riceverà detto importo sul suo Per_1
conto corrente personale e lo utilizzerà secondo le di lui esigenze;
DÀ ATTO che:
8) dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autonome e di nulla avere a che pretendere a titolo di assegno divorzile;
DÀ ATTO che:
9) dare atto che, con il puntuale adempimento di tutto quanto qui pattuito, le parti dichiarano altresì di nulla più avere a che pretendere reciprocamente e non, a qualsivoglia titolo (petitum e causa petendi), anche per donazioni indirette e dirette pur non di modico valore, ed in ogni caso derivante dal rapporto di coniugio, dalla separazione e dal divorzio;
DÀ ATTO che:
10) Spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/06/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 11516/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SUSA, 31 Parte_1 C.F._1
10100 Torino presso lo studio delle avv. te GERMANA BERTOLI e GUAZZONE LAURA MARIA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA FABIO FILZI, 7 CP_1 C.F._2
10043 Orbassano presso lo studio dell'avv. CIRCOSTA IOLANDA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4391/2024 del 16-29/7/2024 il Tribunale di TORINO ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso congiuntamente depositato il 30/05/2025 e Parte_1 CP_1
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio, stante la nuova residenza del figlio
, cioè trasferitosi stabilmente presso il padre (cfr. certificato anagrafico) e, Per_1
conseguentemente, con riguardo al contributo al mantenimento in favore del figlio.
***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne, ma non economicamente indipendente, rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DÀ ATTO che:
1)dare atto che il figlio , maggiorenne ma non economicamente autonomo, studente Per_1
universitario, dal mese di agosto 2024, ha trasferito la sua residenza, anche anagrafica, presso il padre con il quale stabilmente da allora convive;
DÀ ATTO che:
2) dare atto che si determinerà autonomamente quanto al rapporto con la madre e, dunque, Per_1 si recherà presso quest'ultima secondo tempistiche e modalità che concorderà direttamente con la medesima compatibilmente con i propri impegni universitari ed extra-universitari;
DISPONE che:
3) dare atto che, su accordo tra le parti, dal mese di agosto 2024, il sig. , in concomitanza con Pt_1
il trasferimento del figlio presso la sua abitazione, ha cessato di corrispondere il contributo mensile al mantenimento del figlio concordato in sede divorzile. Disporre dunque la revoca di detto contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. dalla mensilità di agosto 2024; Per_1 Pt_1
DISPONE che:
4) dare atto e disporre che, a decorrere dal mese di febbraio 2025, la sig.ra ha versato e verserà CP_1
al sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 Per_1
a mezzo bonifico bancario per 12 mensilità, l'importo di € 290,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che:
5) dare atto che per le mensilità da settembre 2024 a gennaio 2025, la sig.ra verserà al sig. CP_1
a titolo contribuzione al mantenimento di l'importo, determinato in via transattiva tra Pt_1 Per_1 le parti, di € 500,00 in rate da € 75,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di maggio 2025 sino al saldo che avverrà comunque entro e non oltre il 31.12.2025;
DISPONE che:
6) dare atto che le spese straordinarie/extra assegno relative a , mediche non coperte dal Per_1
S.S.N., scolastiche anche universitarie, sportive e ricreative continueranno ad essere sopportate al
50% da entrambi i genitori, spese tutte previamente concordate o necessitate e successivamente documentate come dall'attuale Protocollo d'Intesa condiviso dal Tribunale di Torino 15/03/2016 che le parti qui dichiarano di aver visionato, compreso ed accettato con l'integrazione che segue ossia ciascun genitore rimborserà all'altro la propria quota parte di spesa entro 10 giorni dall'esibizione della relativa pezza giustificativa da parte di chi avrà anticipato l'intero importo;
DÀ ATTO che:
7) dare atto che l'assegno unico, ammontante a maggio 2024 a circa € 87,00 mensili, è stato richiesto, con il raggiungimento della maggiore età, direttamente da che riceverà detto importo sul suo Per_1
conto corrente personale e lo utilizzerà secondo le di lui esigenze;
DÀ ATTO che:
8) dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autonome e di nulla avere a che pretendere a titolo di assegno divorzile;
DÀ ATTO che:
9) dare atto che, con il puntuale adempimento di tutto quanto qui pattuito, le parti dichiarano altresì di nulla più avere a che pretendere reciprocamente e non, a qualsivoglia titolo (petitum e causa petendi), anche per donazioni indirette e dirette pur non di modico valore, ed in ogni caso derivante dal rapporto di coniugio, dalla separazione e dal divorzio;
DÀ ATTO che:
10) Spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/06/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento