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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 31 luglio 2025 promossa da:
, Nata a BOLLATE (MI) il 20/12/1975, Cod. Fisc. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. CECCARELLI SARA ed elettivamente domiciliata presso il domicilio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, Nato a CANOSA DI PUGLIA (BT) il 24/07/1976, Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 25 FEBBRAIO 2025
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31 luglio 2024, , premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Garbagnate Milanese in data 6 settembre 1997 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di pagina 1 di 7 Garbagnate Milanese al n. 19 dell'anno 1997, Parte I, Serie nonché successivamente iscritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di San Ferdinando di Puglia al n. 10 dell'anno 1997, Parte II, Serie C) con CP_1 Per_ dalla cui unione sono nati i figli maggiorenni: (nata il [...]); (nata il [...]) ed
[...] Per_2
(nata il [...]) nonché il figlio ancora minore (nato il [...]), dava atto di essersi Per_3 Per_4 separata dal marito con sentenza n. 3291/23 del Tribunale di Milano del 19/ 21 aprile 2023, che, confermando quanto già stabilito con decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 18.12.2018, aveva disposto l'affido dei due figli ancora minori e al Comune di Garbagnate Milanese confermando il loro Per_3 Per_4 collocamento presso i nonni materni a Garbagnate Milanese via Vismara 61, dato incarichi ai Servizi Sociali e
Specialistici e quindi posto a carico del padre, come da accordo, un contributo al mantenimento indiretto dei figli di euro 200,00 mensili (€ 100,00 per figlio )oltre a 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Milano. Tutto ciò premesso chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile e la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione in punto di affido del figlio ancora minore, Per_4 suo collocamento presso i nonni con gli incarichi previsti e con il contributo di € 100,00 per il suo mantenimento, attesa nelle more la raggiunta autonomia di . Per_3
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 25 febbraio 2025, fissata con decreto in atti, il
Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato quanto dichiarato davanti al Gop all'udienza del 16 gennaio 2025, rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano:
” sta bene sta sempre presso i miei genitori a Garbagnate Milanese via Vismara 61, i miei genitori sono Per_4 pensionati. fa il II superiore dell'istituto tecnico a Cesate per fare l'elettricista. Lui sta benissimo con i Per_4 nonni, lui sta dai nonni da quando praticamente è nato in [...] anche noi quando stavamo insieme abitavamo con i miei genitori ed era la nostra casa familiare. I nonni pensano da sempre a e lui non ha problemi. Per_4
Studia. E' comunque seguito dai Servii Sociali, ogni tanto lo chiamano a colloquio per vedere come va a scuola
e tutto il resto. I Servizi sono sempre in comunicazione anche con la scuola e con i nonni, i quali stanno bene in salute e sono in grado sempre di seguire il nipote. Io la vedo regolarmente lui viene da me tutti i giorni Per_4 dopo scuola, viene a mangiare o a farsi un giro, ad esempio è venuto per una settimana dal 5 al 12 febbraio perché è stato operato all'orecchio. Io ho fatto due notti all'ospedale. Adesso sta bene con l'orecchio, gli hanno ricostruito la membrana e il timpano. Viene anche a dormire ogni tanto da meo. Ieri sera per esempio è venuto a dormire perché mi ha accompagnato oggi in tribunale con i mezzi. Lui vuole rimanere con i nonni e vuole la conferma dell'assetto vigente. Vede il papà nelle festività, va in Puglia o è il papà che sale dalla Puglia. Io non parlo più con mio marito. Sapeva ovviamente di questo procedimento per il divorzio, lui è chiaramente
d'accordo per il divorzio e per quello che ho chiesto. Io vivo con il mio compagno che fa il custode della biblioteca comunale di Garbagnate Milanese, in un appartamento messo a disposizione. Siamo all'interno. Il contratto di lavoro è intestato al mio compagno, il quale ha solo in comodato l'immobile ma non percepisce alcun ulteriore reddito. Lui svolge solo qualche lavoro per conto suo. Io non posso lavorare anche perché devo
pagina 2 di 7 stare al suo posto se lui non c'è. Non so cosa faccia mio marito in Puglia. Lui ha versato i 200 euro ai miei genitori per e Adesso è maggiorenne e sta lavorando, fa la parrucchiera. Il padre ha
Per_3 Per_4 Per_3 interrotto il versamento dei 100 per da un po', non so bene da quando. Io voglio il divorzio con la
Per_3 conferma dell'affido all'ente, collocamento di presso i nonni dove sempre è collocato, con visite ormai Per_4 previo accordo vista l'età con entrambi i genitori e con conferma dei soli 100 per e revoca per Per_4 Per_3 che ormai è automa economicamente. vive ancora con i nonni e contribuisce economicamente alle spese
Per_3 dal momento che lavora. I nonni percepiscono l'AU per € 201 per lo percepisce per sé dai 18 Per_4 Per_3 ai 21 anni. lavora da quando aveva 16 anni poi a 18 ha proprio svolto attività lavorativa come
Per_3 parrucchiera, è assunta a tempo indeterminato. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze e alla discussione finale
Il difensore di parte attrice si riportava alle rispettive domande chiedendo lo scioglimento del matrimonio, la conferma dell'affido all'Ente Comune di Garbagnate Milanese dell'unico figlio ad oggi ancora minorenne nato il [...], suo collocamento presso i nonni materni con tutti gli incarichi già conferiti ai servizi Per_4
Sociali come da sentenza di separazione e con visite ormai libere, previo accordo, di con entrambi i Per_4 genitori con potere di vilanza e intervento dei Servizi e con la conferma del contributo di € 100,00 a carico del padre da versare ai nonni materni quale contributo al mantenimento del solo oltre al 50% delle spese Per_4 straordinarie essendo anche divenuta autonoma economicamente e con conseguente revoca del Per_3 contributo per a far data dalla domanda, atteso che comunque il padre da tempo già non versa nulla per Per_3
Dava, altresì, atto di non aver articolato istanze istruttorie, ritenendo che la causa fosse matura per la Per_3 decisione senza la necessità che venisse neppure richiesta una relazione di aggiornamento dei Servizi sociali alla luce del chiaro quadro illustrato dalla signora . Riteneva, quindi, che la causa dovesse essere rimessa Pt_1 subito al collegio per la decisione
All'esito della discussione il Giudice delegato così provvedeva:
“Sentita la parte attrice e le richieste della parte
Ritenuto non opportuna l'assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti, essendo comunque vigenti le condizioni della separazione, di cui si chiede la conferma (ad eccezione del contributo per ormai Per_3 autonoma) cui il padre già non provvede più e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio;
Osservato che la parte attrice non ha articolato istanze istruttorie né si ritiene di attivare i poteri istruttori
d'ufficio.
Ritenuto, più nello specifico, neppure necessario richiedere una relazione di aggiornamento ai Servizj Sociali in ordine all'attuale situazione di alla luce delle precise e puntuali dichiarazioni della signora e Per_4 Pt_1 tenuto conto anche dell'età di Per_4
PQM
1) Non ritiene di emettere provvedimenti temporanei ed urgenti;
pagina 3 di 7 2) Prende atto che la parte attrice non ha articolato istanze istruttorie né si ritiene di attivare i poteri istruttori
d'ufficio.
3) Rimette la causa subito in decisione al Collegio alla prima camera di consiglio utile.”
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le precise verbalizzazioni della parte attrice che hanno dato conto di un assetto risalente nel tempo del tutto equilibrato e funzionale e la documentazione depositata dalla parte, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale.
Non si è ritenuto necessario l'ascolto del minore, peraltro prossimo alla maggiore età, alla luce delle risultanze acquisite e tenuto altresì conto delle precise dichiarazioni della madre, in assenza della costituzione del convenuto che non ha ritenuto neppure di comparire e di offrire una diversa ed alternativa ricostruzione ovvero una sua prospettazione e tenuto conto delle ampie risultanze su cui si è basata la recente sentenza di separazione.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio con Parte_1 CP_1 rito civile in Garbagnate Milanese in data 6 settembre 1997 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Garbagnate Milanese al n. 19 dell'anno 1997, Parte I, Serie nonché successivamente iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di San Ferdinando di Puglia al n. 10 dell'anno 1997, Parte II, Serie C). Per_ Dalla loro unione sono nati i figli maggiorenni: (nata il [...]); (nata il [...]) e Per_2 Per_3 nata il (31.01.2006) nonché il figlio ancora minore (nato il [...]). Per_4
Le parti si sono in seguito separate con sentenza di separazione n. 3291/23 del Tribunale di Milano del 19/ 21 aprile 2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, avendo la parte attrice dato atto che non ha più rapporti con il coniuge da anni e stante il contegno processuale tenuto dal coniuge stesso che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 4 di 7 Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 25 febbraio 2025 le cui motivazioni vengono in questa sede interamente richiamate e condivise, a conferma integrale peraltro delle statuizioni della sentenza di separazione, peraltro pronunciata in tempi recentissimi.
Dalle dichiarazioni precise e puntuali rese dalla madre è emerso come l'assetto attuale di , prossimo Per_4 peraltro a compiere 17 anni, appaia del tutto tutelante e conforme al suo interesse, con la conferma dell'affido all'Ente e del suo collocamento presso i nonni materni dove peraltro i figli sono rimasti sempre a vivere costituendo la casa dei nonni da sempre la casa familiare e rappresentando i nonni medesimi delle figure vicarianti del tuto adeguate, disponibili e in grado di provvedere alle esigenze ed ai bisogni adesso dell'unico nipote rimasto minorenne. Risulta, altresì, come i Servizi dell'Ente continuino a monitorare e ad adottare interventi di supporto per , il quale sta studiando, è sereno, vede stabilmente e anche assiduamente la Per_4 madre secondo accordi diretti andando a dormire regolarmente a casa sua e anche il padre durante le festività quando il ragazzo scende in Puglia dove lo stesso vive o quando il padre medesimo sale per incontrarlo. Tale assetto è stato d'altronde disposto all'esito di un complesso procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni di
Milano con decreto definitivo del 18.12.2018 e confermato con la sentenza di separazione assai recente, che lo ha ritenuto ancora del tutto tutelante e che anche allo stato attuale appare rispondente agli interessi e ai bisogni di ed in grado di meglio accompagnarlo verso la assai prossima maggiore età. Per_4
Si rileva, quindi, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dell'equilibrio creatosi a sua tutela.
Conseguentemente, in accoglimento anche della domanda di parte attrice, deve confermarsi l'affido all'Ente di
, fino al prossimo raggiungimento della maggiore età, il suo collocamento presso i nonni paterni con però Per_4 visite con i genitori libere e previo accordo salvo un potere di intervento e di vigilanza dei Servizi a sua tutela in caso di pregiudizio e con la conferma degli ulteriori incarichi ai Servizi come meglio indicati in separazione e specificati in dispositivo
Contributo al mantenimento della prole
Il Collegio ritiene parimenti di conformarsi alle domande di parte attrice come meglio formulate in udienza con la revoca del contributo al mantenimento di posto a carico del padre, su accordo delle parti medesime in Per_3 sede di separazione, avendo la ragazza raggiunto la sua autonomia economica (lavorando come parrucchiera, assunta anche con contratto a tempo indeterminato), peraltro non versando più il padre da tempo tale contributo.
La revoca avrà decorrenza, come da richiesta, dalla domanda e quindi dalla mensilità di agosto 2024 (ricorso iscritto il 31.07.2024).
pagina 5 di 7 Dovrà invece essere confermato il contributo sempre a carico del padre per il mantenimento di da Per_4 versare ai collocatari nonni materni, cui lo stesso provvede. L'AU deve essere sempre percepito dagli stessi nonni materni in qualità di collocatari che provvedono alla cura e gestione del nipote.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha ritenuto di costituirsi e di spiegare difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto tra e Parte_1 CP_1 in Garbagnate Milanese in data 6 settembre 1997 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
Garbagnate Milanese al n. 19 dell'anno 1997, Parte I, Serie nonché successivamente iscritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di San Ferdinando di Puglia al n. 10 dell'anno 1997, Parte II, Serie C).
2) CONFERMA L'AFFIDO del figlio ancora minore (nato il [...]) ex artt. 333 c.c. e 5 bis L. Per_4
184/1983 ai Servizi del Comune di Garbagnate Milanese, fino al raggiungimento della sua maggiore età, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore, disponendo che le decisioni di maggior interesse per il figlio vengano assunte dall'Ente Affidatario;
3) DISPONE che l'Ente - Comune di Garbagnate Milanese provveda a mantenere , anche ai fini della Per_4 residenza anagrafica, collocato sempre presso i nonni materni in Garbagnate Milanese via Vismara 61, con visite libere previo accordo con la madre come finora attuate e anche con il padre previo accordo e congruo preavviso nel rispetto della volontà del minore e compatibilmente con le sue esigenze e i suoi bisogni
4) DISPONE che i Servizi Sociali dell'Ente Affidatario - Comune di Garbagnate Milanese mantengano una effettiva ed efficiente presa in carico del minore e, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a:
- a vigilare sulla serenità e regolarità delle frequentazioni di con i genitori, se del caso intervenendo a Per_4 rimodularle secondo tempi e modalità maggiormente rispondenti al suo interesse;
- ad avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuropsichiatrico per il minore nonché interventi di supporto per i genitori funzionali per;
Per_4
- a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
5) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante CP_1 Per_4 versamento ai nonni materni, dove lo stesso è collocato, entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 100
(annualmente rivalutabile con indici Istat- prima rivalutazione marzo 2024), oltre al 50% delle spese pagina 6 di 7 straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate;
5) REVOCA l'obbligo a carico di di versare ai nonni materni il contributo al mantenimento CP_1 previsto in separazione per divenuta autonoma economicamente, a far data dalla domanda (mensilità Per_3 agosto 2024, ricorso iscritto 31 luglio 2024);
6) DISPONE che i nonni materni, in qualità di collocatari del nipote , percepiscano per intero l'AU; Per_4
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
8) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
9) MANDA alla Cancelliere per trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Garbagnate Milanese nonché
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferdinando di Puglia dove l'atto è stato perimenti iscritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e per la trasmissione ai Servizi Sociali del Comune di
Garbagnate Milanese.
Cosi deciso, in Milano il giorno 26 febbraio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 31 luglio 2025 promossa da:
, Nata a BOLLATE (MI) il 20/12/1975, Cod. Fisc. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. CECCARELLI SARA ed elettivamente domiciliata presso il domicilio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, Nato a CANOSA DI PUGLIA (BT) il 24/07/1976, Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 25 FEBBRAIO 2025
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31 luglio 2024, , premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Garbagnate Milanese in data 6 settembre 1997 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di pagina 1 di 7 Garbagnate Milanese al n. 19 dell'anno 1997, Parte I, Serie nonché successivamente iscritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di San Ferdinando di Puglia al n. 10 dell'anno 1997, Parte II, Serie C) con CP_1 Per_ dalla cui unione sono nati i figli maggiorenni: (nata il [...]); (nata il [...]) ed
[...] Per_2
(nata il [...]) nonché il figlio ancora minore (nato il [...]), dava atto di essersi Per_3 Per_4 separata dal marito con sentenza n. 3291/23 del Tribunale di Milano del 19/ 21 aprile 2023, che, confermando quanto già stabilito con decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 18.12.2018, aveva disposto l'affido dei due figli ancora minori e al Comune di Garbagnate Milanese confermando il loro Per_3 Per_4 collocamento presso i nonni materni a Garbagnate Milanese via Vismara 61, dato incarichi ai Servizi Sociali e
Specialistici e quindi posto a carico del padre, come da accordo, un contributo al mantenimento indiretto dei figli di euro 200,00 mensili (€ 100,00 per figlio )oltre a 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Milano. Tutto ciò premesso chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile e la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione in punto di affido del figlio ancora minore, Per_4 suo collocamento presso i nonni con gli incarichi previsti e con il contributo di € 100,00 per il suo mantenimento, attesa nelle more la raggiunta autonomia di . Per_3
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 25 febbraio 2025, fissata con decreto in atti, il
Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato quanto dichiarato davanti al Gop all'udienza del 16 gennaio 2025, rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano:
” sta bene sta sempre presso i miei genitori a Garbagnate Milanese via Vismara 61, i miei genitori sono Per_4 pensionati. fa il II superiore dell'istituto tecnico a Cesate per fare l'elettricista. Lui sta benissimo con i Per_4 nonni, lui sta dai nonni da quando praticamente è nato in [...] anche noi quando stavamo insieme abitavamo con i miei genitori ed era la nostra casa familiare. I nonni pensano da sempre a e lui non ha problemi. Per_4
Studia. E' comunque seguito dai Servii Sociali, ogni tanto lo chiamano a colloquio per vedere come va a scuola
e tutto il resto. I Servizi sono sempre in comunicazione anche con la scuola e con i nonni, i quali stanno bene in salute e sono in grado sempre di seguire il nipote. Io la vedo regolarmente lui viene da me tutti i giorni Per_4 dopo scuola, viene a mangiare o a farsi un giro, ad esempio è venuto per una settimana dal 5 al 12 febbraio perché è stato operato all'orecchio. Io ho fatto due notti all'ospedale. Adesso sta bene con l'orecchio, gli hanno ricostruito la membrana e il timpano. Viene anche a dormire ogni tanto da meo. Ieri sera per esempio è venuto a dormire perché mi ha accompagnato oggi in tribunale con i mezzi. Lui vuole rimanere con i nonni e vuole la conferma dell'assetto vigente. Vede il papà nelle festività, va in Puglia o è il papà che sale dalla Puglia. Io non parlo più con mio marito. Sapeva ovviamente di questo procedimento per il divorzio, lui è chiaramente
d'accordo per il divorzio e per quello che ho chiesto. Io vivo con il mio compagno che fa il custode della biblioteca comunale di Garbagnate Milanese, in un appartamento messo a disposizione. Siamo all'interno. Il contratto di lavoro è intestato al mio compagno, il quale ha solo in comodato l'immobile ma non percepisce alcun ulteriore reddito. Lui svolge solo qualche lavoro per conto suo. Io non posso lavorare anche perché devo
pagina 2 di 7 stare al suo posto se lui non c'è. Non so cosa faccia mio marito in Puglia. Lui ha versato i 200 euro ai miei genitori per e Adesso è maggiorenne e sta lavorando, fa la parrucchiera. Il padre ha
Per_3 Per_4 Per_3 interrotto il versamento dei 100 per da un po', non so bene da quando. Io voglio il divorzio con la
Per_3 conferma dell'affido all'ente, collocamento di presso i nonni dove sempre è collocato, con visite ormai Per_4 previo accordo vista l'età con entrambi i genitori e con conferma dei soli 100 per e revoca per Per_4 Per_3 che ormai è automa economicamente. vive ancora con i nonni e contribuisce economicamente alle spese
Per_3 dal momento che lavora. I nonni percepiscono l'AU per € 201 per lo percepisce per sé dai 18 Per_4 Per_3 ai 21 anni. lavora da quando aveva 16 anni poi a 18 ha proprio svolto attività lavorativa come
Per_3 parrucchiera, è assunta a tempo indeterminato. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze e alla discussione finale
Il difensore di parte attrice si riportava alle rispettive domande chiedendo lo scioglimento del matrimonio, la conferma dell'affido all'Ente Comune di Garbagnate Milanese dell'unico figlio ad oggi ancora minorenne nato il [...], suo collocamento presso i nonni materni con tutti gli incarichi già conferiti ai servizi Per_4
Sociali come da sentenza di separazione e con visite ormai libere, previo accordo, di con entrambi i Per_4 genitori con potere di vilanza e intervento dei Servizi e con la conferma del contributo di € 100,00 a carico del padre da versare ai nonni materni quale contributo al mantenimento del solo oltre al 50% delle spese Per_4 straordinarie essendo anche divenuta autonoma economicamente e con conseguente revoca del Per_3 contributo per a far data dalla domanda, atteso che comunque il padre da tempo già non versa nulla per Per_3
Dava, altresì, atto di non aver articolato istanze istruttorie, ritenendo che la causa fosse matura per la Per_3 decisione senza la necessità che venisse neppure richiesta una relazione di aggiornamento dei Servizi sociali alla luce del chiaro quadro illustrato dalla signora . Riteneva, quindi, che la causa dovesse essere rimessa Pt_1 subito al collegio per la decisione
All'esito della discussione il Giudice delegato così provvedeva:
“Sentita la parte attrice e le richieste della parte
Ritenuto non opportuna l'assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti, essendo comunque vigenti le condizioni della separazione, di cui si chiede la conferma (ad eccezione del contributo per ormai Per_3 autonoma) cui il padre già non provvede più e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio;
Osservato che la parte attrice non ha articolato istanze istruttorie né si ritiene di attivare i poteri istruttori
d'ufficio.
Ritenuto, più nello specifico, neppure necessario richiedere una relazione di aggiornamento ai Servizj Sociali in ordine all'attuale situazione di alla luce delle precise e puntuali dichiarazioni della signora e Per_4 Pt_1 tenuto conto anche dell'età di Per_4
PQM
1) Non ritiene di emettere provvedimenti temporanei ed urgenti;
pagina 3 di 7 2) Prende atto che la parte attrice non ha articolato istanze istruttorie né si ritiene di attivare i poteri istruttori
d'ufficio.
3) Rimette la causa subito in decisione al Collegio alla prima camera di consiglio utile.”
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le precise verbalizzazioni della parte attrice che hanno dato conto di un assetto risalente nel tempo del tutto equilibrato e funzionale e la documentazione depositata dalla parte, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale.
Non si è ritenuto necessario l'ascolto del minore, peraltro prossimo alla maggiore età, alla luce delle risultanze acquisite e tenuto altresì conto delle precise dichiarazioni della madre, in assenza della costituzione del convenuto che non ha ritenuto neppure di comparire e di offrire una diversa ed alternativa ricostruzione ovvero una sua prospettazione e tenuto conto delle ampie risultanze su cui si è basata la recente sentenza di separazione.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio con Parte_1 CP_1 rito civile in Garbagnate Milanese in data 6 settembre 1997 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Garbagnate Milanese al n. 19 dell'anno 1997, Parte I, Serie nonché successivamente iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di San Ferdinando di Puglia al n. 10 dell'anno 1997, Parte II, Serie C). Per_ Dalla loro unione sono nati i figli maggiorenni: (nata il [...]); (nata il [...]) e Per_2 Per_3 nata il (31.01.2006) nonché il figlio ancora minore (nato il [...]). Per_4
Le parti si sono in seguito separate con sentenza di separazione n. 3291/23 del Tribunale di Milano del 19/ 21 aprile 2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, avendo la parte attrice dato atto che non ha più rapporti con il coniuge da anni e stante il contegno processuale tenuto dal coniuge stesso che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 4 di 7 Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 25 febbraio 2025 le cui motivazioni vengono in questa sede interamente richiamate e condivise, a conferma integrale peraltro delle statuizioni della sentenza di separazione, peraltro pronunciata in tempi recentissimi.
Dalle dichiarazioni precise e puntuali rese dalla madre è emerso come l'assetto attuale di , prossimo Per_4 peraltro a compiere 17 anni, appaia del tutto tutelante e conforme al suo interesse, con la conferma dell'affido all'Ente e del suo collocamento presso i nonni materni dove peraltro i figli sono rimasti sempre a vivere costituendo la casa dei nonni da sempre la casa familiare e rappresentando i nonni medesimi delle figure vicarianti del tuto adeguate, disponibili e in grado di provvedere alle esigenze ed ai bisogni adesso dell'unico nipote rimasto minorenne. Risulta, altresì, come i Servizi dell'Ente continuino a monitorare e ad adottare interventi di supporto per , il quale sta studiando, è sereno, vede stabilmente e anche assiduamente la Per_4 madre secondo accordi diretti andando a dormire regolarmente a casa sua e anche il padre durante le festività quando il ragazzo scende in Puglia dove lo stesso vive o quando il padre medesimo sale per incontrarlo. Tale assetto è stato d'altronde disposto all'esito di un complesso procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni di
Milano con decreto definitivo del 18.12.2018 e confermato con la sentenza di separazione assai recente, che lo ha ritenuto ancora del tutto tutelante e che anche allo stato attuale appare rispondente agli interessi e ai bisogni di ed in grado di meglio accompagnarlo verso la assai prossima maggiore età. Per_4
Si rileva, quindi, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dell'equilibrio creatosi a sua tutela.
Conseguentemente, in accoglimento anche della domanda di parte attrice, deve confermarsi l'affido all'Ente di
, fino al prossimo raggiungimento della maggiore età, il suo collocamento presso i nonni paterni con però Per_4 visite con i genitori libere e previo accordo salvo un potere di intervento e di vigilanza dei Servizi a sua tutela in caso di pregiudizio e con la conferma degli ulteriori incarichi ai Servizi come meglio indicati in separazione e specificati in dispositivo
Contributo al mantenimento della prole
Il Collegio ritiene parimenti di conformarsi alle domande di parte attrice come meglio formulate in udienza con la revoca del contributo al mantenimento di posto a carico del padre, su accordo delle parti medesime in Per_3 sede di separazione, avendo la ragazza raggiunto la sua autonomia economica (lavorando come parrucchiera, assunta anche con contratto a tempo indeterminato), peraltro non versando più il padre da tempo tale contributo.
La revoca avrà decorrenza, come da richiesta, dalla domanda e quindi dalla mensilità di agosto 2024 (ricorso iscritto il 31.07.2024).
pagina 5 di 7 Dovrà invece essere confermato il contributo sempre a carico del padre per il mantenimento di da Per_4 versare ai collocatari nonni materni, cui lo stesso provvede. L'AU deve essere sempre percepito dagli stessi nonni materni in qualità di collocatari che provvedono alla cura e gestione del nipote.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha ritenuto di costituirsi e di spiegare difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto tra e Parte_1 CP_1 in Garbagnate Milanese in data 6 settembre 1997 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
Garbagnate Milanese al n. 19 dell'anno 1997, Parte I, Serie nonché successivamente iscritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di San Ferdinando di Puglia al n. 10 dell'anno 1997, Parte II, Serie C).
2) CONFERMA L'AFFIDO del figlio ancora minore (nato il [...]) ex artt. 333 c.c. e 5 bis L. Per_4
184/1983 ai Servizi del Comune di Garbagnate Milanese, fino al raggiungimento della sua maggiore età, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore, disponendo che le decisioni di maggior interesse per il figlio vengano assunte dall'Ente Affidatario;
3) DISPONE che l'Ente - Comune di Garbagnate Milanese provveda a mantenere , anche ai fini della Per_4 residenza anagrafica, collocato sempre presso i nonni materni in Garbagnate Milanese via Vismara 61, con visite libere previo accordo con la madre come finora attuate e anche con il padre previo accordo e congruo preavviso nel rispetto della volontà del minore e compatibilmente con le sue esigenze e i suoi bisogni
4) DISPONE che i Servizi Sociali dell'Ente Affidatario - Comune di Garbagnate Milanese mantengano una effettiva ed efficiente presa in carico del minore e, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a:
- a vigilare sulla serenità e regolarità delle frequentazioni di con i genitori, se del caso intervenendo a Per_4 rimodularle secondo tempi e modalità maggiormente rispondenti al suo interesse;
- ad avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuropsichiatrico per il minore nonché interventi di supporto per i genitori funzionali per;
Per_4
- a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
5) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante CP_1 Per_4 versamento ai nonni materni, dove lo stesso è collocato, entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 100
(annualmente rivalutabile con indici Istat- prima rivalutazione marzo 2024), oltre al 50% delle spese pagina 6 di 7 straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate;
5) REVOCA l'obbligo a carico di di versare ai nonni materni il contributo al mantenimento CP_1 previsto in separazione per divenuta autonoma economicamente, a far data dalla domanda (mensilità Per_3 agosto 2024, ricorso iscritto 31 luglio 2024);
6) DISPONE che i nonni materni, in qualità di collocatari del nipote , percepiscano per intero l'AU; Per_4
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
8) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
9) MANDA alla Cancelliere per trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Garbagnate Milanese nonché
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferdinando di Puglia dove l'atto è stato perimenti iscritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e per la trasmissione ai Servizi Sociali del Comune di
Garbagnate Milanese.
Cosi deciso, in Milano il giorno 26 febbraio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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