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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/12/2025, n. 5207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5207 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13247/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13247/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...] (codice fiscale: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv.to Maddalena Fusco, come da procura in C.F._1 atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca
Cuzzupoli, DA TA e LA UM, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 25.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'assegno d'invalidità civile, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. Si costituiva l' che preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione e nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.G. 16235/2023, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierna opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 27.09.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 27.08.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data 25.10.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendola “Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale del 68% (sessantotto) dal 31.05.2023” (cfr. consulenza Dott. del Persona_1
30.07.2024).
Le deduzioni, proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio, appaiono infondate ed inidonee ad inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha esaminato tutta la documentazione esibita, valutando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto delle emergenze dell'esame obiettivo espletato.
Sostanzialmente parte ricorrente non deduce errori diagnostici del perito, ma pretende di sostituire una diversa valutazione medico legale, a quella resa dal CTU, non corroborata da evidenze medico- scientifiche.
Inoltre, il consulente investito dell'esame della certificazione medica depositata nella fase di opposizione e di rilievo ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c. ha evidenziato che con riguardo alla patologia cardiologica “nel parere medico di parte si ipotizza una valutazione dell'infermità al 21%.
Elementi clinici: non sono stati rilevati segni quali angina, cardiomiopatia dilatativa, cardiomiopatia ipertrofica, non sussistono edemi declivi, non dispnea. La pressione arteriosa, rilevata in corso di ctu,
è nei limiti terapeutici validi e non vi è alcun segno di scompenso, non vi sono segni semiologici di ipertensione polmonare. Elementi strumentali: all'ECG il ritmo è sinusale, è presente un solo ritardo di conduzione dx con atipie aspecifiche del recupero. Dall'esame dell'allegato tracciato elettrocardiografico la profondità dell'onda “S” in V1 sommata a quella dell'onda “R” in V5 è inferiore ai 35 mm. richiesti per dichiarare con certezza un rilevante impegno ventricolare sinistro che è quello che determina un'ipertensione arteriosa (Dubin Interpretazione dell'ECG editore Roma). L'ecocardiogramma non riporta i valori dei singoli parametri, né la CP_2 valutazione segmentaria e le immagini sono illeggibili.(…) Per tali motivi, in assenza di un significativo danno d'organo cardiaco, si conferma la valutazione dell'11%. Patologia respiratoria:
l'esame spirometrico (aprile 2025) mette in evidenza una capacità vitale e un FEV1 ambedue dell'83% valori normali per sesso ed età, come d'altra parte attestato dallo pneumologo “nei limiti”.
Il dato riproduce quanto rilevato già a dicembre 2024, né l'esame TC del torace evidenzia una specifica sofferenza. All'esame obiettivo si è riscontrato un murmure vescicolare (fisiologico) su tutto l'ambito senza segni di stasi del piccolo circolo, assenza di fischi e/o sibili basali bilateralmente e una saturazione ematica dell'ossigeno del 98%/99% il che significa assenza di insufficienza respiratoria.
La sintomatologia lamentata è correlabile al grado di obesità da terza classe già valutata distintamente.
Non riscontrando menomazioni apprezzabili, allo stato tale infermità ha una valutazione inferiore all'11%”. Con riguardo poi alla patologia “Atrite” “E' da chiarire che la ricorrente presenta un'artrite sieronegativa incidente soprattutto a livello del rachide. La valutazione con il codice 9.303 è analogica il che non autorizza alla traslazione sic e simpliciter della percentuale prevista per l'artrite reumatoide, avendo i due quadri patologici condizioni diverse. (…) Appare chiaro che un'espressività menomativa incidente limitatamente sul complesso della specifica infermità richieda una riduzione del valore percentuale analogico che si conferma nel 35%, tenendo presente che nella valutazione dell'obesità il codice tabellare prevede la coesistenza di complicanze artrosiche già valutate nell'artrite in quanto esprimono le medesime limitazioni funzionali e non è ammissibile una duplicazione di valutazione. Non danno luogo a menomazioni valutabili almeno con l'11% la patologia tiroidea del tutto compensata dalla terapia sostitutiva, la litiasi renale con esami nella normalità”. Infine con riguardo alla patologia psichica (…) la documentazione (nei limiti della sua valutazione che non può essere sganciata dall'esame obiettivo) è costituita da un unico certificato che appare insufficiente per accreditare una forma cronica stabilizzata, comunque con una valutazione superiore all'11%”.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art. 445 bis come integrata in fase di opposizione, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che la ricorrente risulta affetta da
“Obesità media associata ad oligoartrite sieronegativa: codice 7.105 = 31% + 9.303 (analogico ridotto) 35%. Ipertensione arteriosa: codice 6.445 (analogico) = 11% Litiasi renale trattata con stenting”, comportanti un'invalidità nella misura del 68%, ma non sufficienti per ottenere il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile.
Le spese di lite del giudizio di ATP, determinate in ossequio alle disposizioni contenute nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9878/19 e decurtato l'importo del compenso spettante agli CP_ avvocati ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., (considerato che l' si è costituito in giudizio con l'assistenza dei propri funzionari) e del presente giudizio di opposizione si liquidano nella misura complessivamente indicata nel dispositivo. Le spese di consulenza tecnica, anche relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che liquida per la fase dell'accertamento tecnico preventivo nella misura complessiva di € 960,00 e per la fase di opposizione nella misura di € 1.300,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della ricorrente e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 23/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13247/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...] (codice fiscale: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv.to Maddalena Fusco, come da procura in C.F._1 atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca
Cuzzupoli, DA TA e LA UM, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 25.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'assegno d'invalidità civile, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. Si costituiva l' che preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione e nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.G. 16235/2023, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierna opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 27.09.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 27.08.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data 25.10.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendola “Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale del 68% (sessantotto) dal 31.05.2023” (cfr. consulenza Dott. del Persona_1
30.07.2024).
Le deduzioni, proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio, appaiono infondate ed inidonee ad inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha esaminato tutta la documentazione esibita, valutando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto delle emergenze dell'esame obiettivo espletato.
Sostanzialmente parte ricorrente non deduce errori diagnostici del perito, ma pretende di sostituire una diversa valutazione medico legale, a quella resa dal CTU, non corroborata da evidenze medico- scientifiche.
Inoltre, il consulente investito dell'esame della certificazione medica depositata nella fase di opposizione e di rilievo ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c. ha evidenziato che con riguardo alla patologia cardiologica “nel parere medico di parte si ipotizza una valutazione dell'infermità al 21%.
Elementi clinici: non sono stati rilevati segni quali angina, cardiomiopatia dilatativa, cardiomiopatia ipertrofica, non sussistono edemi declivi, non dispnea. La pressione arteriosa, rilevata in corso di ctu,
è nei limiti terapeutici validi e non vi è alcun segno di scompenso, non vi sono segni semiologici di ipertensione polmonare. Elementi strumentali: all'ECG il ritmo è sinusale, è presente un solo ritardo di conduzione dx con atipie aspecifiche del recupero. Dall'esame dell'allegato tracciato elettrocardiografico la profondità dell'onda “S” in V1 sommata a quella dell'onda “R” in V5 è inferiore ai 35 mm. richiesti per dichiarare con certezza un rilevante impegno ventricolare sinistro che è quello che determina un'ipertensione arteriosa (Dubin Interpretazione dell'ECG editore Roma). L'ecocardiogramma non riporta i valori dei singoli parametri, né la CP_2 valutazione segmentaria e le immagini sono illeggibili.(…) Per tali motivi, in assenza di un significativo danno d'organo cardiaco, si conferma la valutazione dell'11%. Patologia respiratoria:
l'esame spirometrico (aprile 2025) mette in evidenza una capacità vitale e un FEV1 ambedue dell'83% valori normali per sesso ed età, come d'altra parte attestato dallo pneumologo “nei limiti”.
Il dato riproduce quanto rilevato già a dicembre 2024, né l'esame TC del torace evidenzia una specifica sofferenza. All'esame obiettivo si è riscontrato un murmure vescicolare (fisiologico) su tutto l'ambito senza segni di stasi del piccolo circolo, assenza di fischi e/o sibili basali bilateralmente e una saturazione ematica dell'ossigeno del 98%/99% il che significa assenza di insufficienza respiratoria.
La sintomatologia lamentata è correlabile al grado di obesità da terza classe già valutata distintamente.
Non riscontrando menomazioni apprezzabili, allo stato tale infermità ha una valutazione inferiore all'11%”. Con riguardo poi alla patologia “Atrite” “E' da chiarire che la ricorrente presenta un'artrite sieronegativa incidente soprattutto a livello del rachide. La valutazione con il codice 9.303 è analogica il che non autorizza alla traslazione sic e simpliciter della percentuale prevista per l'artrite reumatoide, avendo i due quadri patologici condizioni diverse. (…) Appare chiaro che un'espressività menomativa incidente limitatamente sul complesso della specifica infermità richieda una riduzione del valore percentuale analogico che si conferma nel 35%, tenendo presente che nella valutazione dell'obesità il codice tabellare prevede la coesistenza di complicanze artrosiche già valutate nell'artrite in quanto esprimono le medesime limitazioni funzionali e non è ammissibile una duplicazione di valutazione. Non danno luogo a menomazioni valutabili almeno con l'11% la patologia tiroidea del tutto compensata dalla terapia sostitutiva, la litiasi renale con esami nella normalità”. Infine con riguardo alla patologia psichica (…) la documentazione (nei limiti della sua valutazione che non può essere sganciata dall'esame obiettivo) è costituita da un unico certificato che appare insufficiente per accreditare una forma cronica stabilizzata, comunque con una valutazione superiore all'11%”.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art. 445 bis come integrata in fase di opposizione, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che la ricorrente risulta affetta da
“Obesità media associata ad oligoartrite sieronegativa: codice 7.105 = 31% + 9.303 (analogico ridotto) 35%. Ipertensione arteriosa: codice 6.445 (analogico) = 11% Litiasi renale trattata con stenting”, comportanti un'invalidità nella misura del 68%, ma non sufficienti per ottenere il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile.
Le spese di lite del giudizio di ATP, determinate in ossequio alle disposizioni contenute nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9878/19 e decurtato l'importo del compenso spettante agli CP_ avvocati ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., (considerato che l' si è costituito in giudizio con l'assistenza dei propri funzionari) e del presente giudizio di opposizione si liquidano nella misura complessivamente indicata nel dispositivo. Le spese di consulenza tecnica, anche relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che liquida per la fase dell'accertamento tecnico preventivo nella misura complessiva di € 960,00 e per la fase di opposizione nella misura di € 1.300,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della ricorrente e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 23/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano