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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/10/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dr.ssa Maria
Bertha Romano, all' udienza del 28.10.2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 631/2024 R.G. lavoro e previdenza
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Parte_1 avvocati Di Maro Carmela e Quaranta Marianna
OPPONENTE
E
, in persona del rapp.te legale p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta Controparte_2
e difesa dall' avv. Ucci Francesco
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
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Con ricorso depositato il 29.01.2024 la società ricorrente premetteva di aver ricevuto dall' di CP_1
Nola, in data 20.12.2023, l'avviso di addebito n. 317 2023 001122651163 000, in virtù del quale l' chiedeva il pagamento della somma di € 4.369,43, per omessi versamenti dei Controparte_3 contributi in favore dei lavoratori, in riferimento al periodo dal mese di agosto 2011 al mese di dicembre 2016.
La parte opponente assumeva di aver sempre ottemperato all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali relativi ai propri dipendenti, eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei medesimi crediti contributivi, pertanto, concludeva per l'accoglimento della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi l' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per aver disposto lo CP_1 sgravio dei crediti contributivi di cui dell'avviso di addebito impugnato, con distinti provvedimenti di annullamento del 06.03.2024, che allegava agli atti;
pertanto chiedeva disporsi la compensazione delle spese di giudizio.
Si costituiva, altresì, l' che eccepiva la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva, in relazione alle eccezioni afferenti il merito della pretesa contributiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio, concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite, in ogni caso chiedeva di essere esonerata da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.
All'udienza odierna, svolta con modalità cartolare, nelle note di trattazione depositate le parti costituite si riportavano ai rispettivi atti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
Pertanto, acquisita agli atti la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
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1. Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Occorre, preliminarmente, chiarire (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o CP_1
l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si CP_4 fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella / avviso di addebito o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
Ciò posto, va evidenziato che i crediti di cui all'avviso di addebito, impugnato in questa sede, sono stati oggetto di diversi provvedimenti di sgravio, così come dedotto dall' nella memoria CP_1 difensiva, tanto si evince dalla documentazione allegata alla produzione dell' previdenziale, CP_3 segnatamente dai provvedimenti di annullamento, datati 6/03/2024, del credito contributivo, oggetto dell'avviso di addebito per cui è causa, in atti del fascicolo dell' medesimo, pertanto, va CP_3 dichiarata cessata la materia del contendere, relativamente a tale credito contributivo.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ( ex multis,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
-Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo stato disposto dall' lo sgravio dei crediti contributivi, oggetto dell'avviso CP_1 di addebito impugnato in questa sede, così come dedotto nella memoria difensiva e come è dato riscontrare dalla documentazione suindicata, agli atti del fascicolo dell' . Controparte_3
Per quanto attiene alle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, va considerato che i provvedimenti di annullamento dell' recano la data 06.03.2024, pertanto, essi CP_1 risultano essere stati adottati in un momento successivo rispetto alla notifica del presente ricorso al medesimo previdenziale ed all' eseguita il 15.02.2024 (v. ricorso notificato con CP_3 CP_5 allegate relate di notifica a mezzo pec, depositato agli atti del fascicolo telematico, in data 22.03.24 da parte della società ricorrente. Ciò posto le spese vanno liquidate in favore dei procuratori costituiti come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede :
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
-condanna l' a pagare, in favore della società opponente, le spese e competenze CP_1
di causa che si liquidano complessivamente in € 1.701,00 oltre IVA, CPA e spese generali, ex art. 2 comma 2 DM 55/2014, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
- compensa nei confronti delle altre parti;
Così deciso in Nola, addì 28 OTTOBRE 2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Maria Bertha Romano