Articolo 30 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 29Articolo 31
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14 maggio 1982
Art. 30. (Trattamento economico)

Si applicano ai magistrati amministrativi le norme di legge previste per i magistrati ordinari in materia di trattamento economico onnicomprensivo, di prima sistemazione e di trasferimento, nonche' di indennita' di missione.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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